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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 ottobre 2024

Cassazione n. 00423/2025

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24 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.20018 R.G. anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] o sso e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata presso quest’ultimo; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n.1945/2018 depositat a il 20 dicembre 2018 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta all’udienza dell’11 ottobre 2024dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso; udite le difese delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.― oggi Fideuram – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ― con citazione notificata il 21 giugno 2006.

Ha esposto: ch e aveva acquistato su indicazione del promotore finanziariodella banca convenuta, [OSCURATO:PERSONA], obbligazioni Cirio di due diverse tipologie al prezzo, rispettivamente, di euro 69.706,00 e di euro 70.105,00; che il promotore non l'aveva avvertito dell’elevato grado di rischio dell'investimento;che, in conseguenza, era giunta del tutto inaspettata, nel novembre 2002, la notizia del primo default della società [OSCURATO:PERSONA],emittente dei bond: default a cui aveva fatto seguito, poco dopo, unadichiarazione di insolvenza che escludeva il rimborso di tutte le restanti obbligazioni emesse dalgruppo C irio .

L’attore ha lamentato la mancata osservanza, in proprio danno, delle norme in materia di intermediazione finanziaria.

Fideuram si è costituita in giudizio e ha domandato il rigettodelle domande attrici,intese alla declaratoria di nullità, all'annullamento o alla risoluzione per inadempimento del contratto di investimento concluso, oltre che alla restituzione dell'indebito e al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Sanremo ha respinto le domande attrici.

2. ― In sede di gravame, la Corte di appello di Genova ha riformatola sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha ritenuto che l'investitore avrebbe dovuto ricevere dettagliate informazioni sul prodotto finanziario oggetto di negoziazione, tali da consentir e allo stesso di acquisire una conoscenza preventiva della rischiosità dell'operazione, mentre, di contro,non risultava fossero «stati delineati gli specifici profili di rischio relativi alle obbligazioni Cirio proposte»; ha Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 quindi affermato doversi dichiarare la risoluzione del contratto intercorso per grave inadempimento della banca, con condanna di questa alla restituzione della somma investita , maggiorata degli interessi dalla data del pagamento ; ha poi riconosciuto alla banca il diritto a riottenere i titoli obbligazionari di cui trattasi, negando invece che dovesseessere disposta la restituzione delle cedole: e ciò in quanto, difettando la prova della mala fede dell'investitore , dovevano trovare applicazione le regole generali sull'indebito oggettivo exart. 2033 c.c. e sulpossesso in buona fede ex art. 1147 c.c..

3. ― Per la c assazione della sentenza della Corte di Genova, pubblicata il 20 dicembre 2018, ricorre, con un ricorso articolato in tre motivi,Fideuram – [OSCURATO:PERSONA] .

All’impugnazione resiste, con controricorso, Cioffi.

A mezzo dell’ordinanza interlocutoria n. 477 dell’8 gennaio 2024 la causa, oggetto di trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza sulla seguente questione di diritto: «Se, in caso di caducazione contrattuale, trovi limitazione l’applicazione dell’istituto della ripetizione dell’indebito, di cui agli artt. 2033 ss.c.c., quanto alla rilevanza dello stato di buona o mala fede rispetto a parti contraenti che, in forza del contratto, avevano entrambe pieno diritto alla prestazione ricevuta, onde debba escludersi la rilevanza dello stato psicologico dell’accipiens, ai fini della determinazione dell’obbligo restitutorio, che invece ― secondo la ratio del rimedio negoziale (nella specie, risoluzione) ― dovrebbe decorrere ragionevolmente dall’avvenuta esecuzione della prestazione».

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Col primo motivo sono denunciate la violazion e e falsa applicazione degli artt. 1453 ss. e degli artt. 2033 ss. c.c..

Si deduce Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 che gli ordini di investimento impartitidal ricorrente non integrano dei contratti,dovendosi piuttosto considerare come meri atti esecutivi del contratto quadro: in conseguenza, ai detti ordini non avrebbe potuto applicarsi la disciplina normativa in tema di risoluzione contrattuale e di ripetizione dell'indebito. 2.― Il motivo è inammissibile ex art. 360 - bis , n. 1 , c.p.c. .

Per una giurisprudenza costante di questa S.C., c ui il Collegio intende dare continuità,le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione,in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo ( Cass. 20 aprile 2023, n. 10646; Cass. 31 marzo 2021, n. 8997; in tal senso,cfr. pure ad esempio: Cass. 16 agosto 2023, n. 24648; Cass. 9 febbraio 2018, n. 3261; Cass. 31 agosto 2017, n. 20617; Cass. 7 luglio 2017, n. 16861; Cass. 23 maggio 2017, n. 12937; Cass. 9 agosto 2016, n. 16820).

3. ― Col secondo motivo si oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 t.u.f.(d.lgs. n. 58/1998), oltre che degli artt. 26 e 28 reg.

Consob n. 11522/1998, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazionedell’art. 116 c.p.c..Si contesta l’ addebito alla banca intermediaria della violazione degli obblighi informativi, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella deposizione testimoniale del promotore acquisita in primo grado, e l’errore nella valutazione delle prove consistente proprio nella mancata valorizzazione, da parte della Corte dimerito, della predetta deposizione.

4. ― Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che il rilievo attribuito dalla sentenza al mancato adempimento dell’obbligo informativo quantoalla rischiosità Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 dei prodotti finanziari oggetto di negoziazione trova un preciso fondamento nel disposto dell’art. 21, lett. b), t.u.f., secondo cui compete agli intermediari di operare in modo che i clienti siano sempre «adeguatamente informati», oltre che nell’art. 28, comma 2, reg.

Consob n. 11522/1998, applicabile ratione temporis,a mente del quale gli « intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento».

Ciò posto, non ha buona sortein questa sede la sollecitazione di una revisione del giudizio di fatto rimesso al giudice del merito.

Come è ben noto, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987).

Mette solo conto di aggiungere che non è qui in gioco la possibilità, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di «pronosticare il defaultdella Cirio verificatosi nella seconda metà del 2003 », quanto la somministrazione, da parte della banca stessa, di quelle informazioni (non necessariamente correlate a unoscenariodi futura insolvenza) che avrebbero dovuto meglio orientare l’odierno controricorrente nella propria scelta di investimento.Sotto tale profilo, il dato, asseritamente acquisito in sede di esame testimoniale, per cui il promotore ebbe a suggeriredi contenere l’importo da investire in obbligazioni Cirio appare privo di decisività, in quanto non sconfessa l’accertata assenza di informazioni relative ai rischi e alle implicazioni che l’operazione i n concreto presentava.

Né la ricorrente poteva ritenersi esonerata Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 dall’obbligo informativo in ragione della consapevolezza, in capo all’investitore, dell’alto rendimento del prodotto finanziario: infatti, l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità(Cass. 28 febbraio 2018, n. 4727).

Da ultimo, nonostante il rilievo assorbente delle considerazioni che precedono, si impongono due precisazioni .

Anzitutto , il mancato apprezzamento di una deposizione testimoniale non assurge all’omesso esame di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., giacchéquest’ultima previsione fa riferimento aun « fatto storico, principale o secondario » (Cass. Sez.

U.7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415)e tale non può di certo considerare il complesso contenuto di una prova acquisita al giudizio.

In secondo luogo, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo « prudente apprezzamento », pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce aduna differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, non anche quando il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez.

U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016) , secondo quanto invece pretenderebbe la ricorrente.

5. ― Il terzo mezzo prospetta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 1241 c.c. e la nullità della sentenza.

Si lamenta che il Giudice distrettuale non abbia tenuto conto delle cedole riscosse dal cliente e Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 delriparto parziale in favore di questo , che è stato operato nell'ambito della procedura concorsuale dell'emittente: il che, secondo l’istante, avrebbe determinato il mancato esame della pretesa avanzata in via subordinatadalla stessa banca, diretta alla quantificazione della «entità delle somme dovute, a seguito della consegna alla banca medesima dei titoli e tenuto conto dell'ammontare delle cedole e dei riparti percepiti dal signor [OSCURATO:PERSONA]».

6. ― La censura vertente sul mancato esame dell ’incasso, da parte dell’odierno controricorrente, della somma di euro 56.871,00 , corrisposta dalla procedura concorsuale dell’emittente, è fondata.

La banca istante ha dato conto di aver prodotto nel corso dell’udienza del 3 luglio 2018i documenti che attestavano le eseguite rimessee ha inoltre trascritto le conclusioni rassegnate avanti alla Corte di appello, ove essa ricorrente aveva fatto questione dei « riparti percepiti dal signor Cioffi »; tenuto conto che il fatto storico rappresentato nei documentiaveva il carattere della decisività e che d i essa la Corte di merito non si è occupata, la sentenza impugnata risulta viziata per l’omesso esame di fatto decisivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c..

7. ― Quanto all’importo di euro 2.127,59, corrispondente al valore delle cedole incassate da Cioffi, che Fideuram ha domandato in restituzione, si impongono considerazioni più articolate.

La sollecitazione viene dall’ordinanza interlocutoria, che si interroga sui limiti dell’applicabilità della disciplina della ripetizione dell’indebito― avendo particolare riguardo a l rilievo che assume, in essa,lo stato di buona fede e di mala f ede dell’ accip i ens ― alle azioni di impugnativa contrattuale, nel cui ambito si colloca quella di risoluzione per inadempimento, che qui interessa.

8. ― Con riguardo a tali azioni, la disciplina dell’indebito è fatta oggetto di richiamoda due norme soltanto: l’art. 1422 c.c., in tema di nullità, e l’art. 1463 c.c. , in tema di risoluzione per impossibilità Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 sopravvenuta: con la prima disposizioneil legislatore ha inteso chiarire che l’imprescrittibilità dell’azione di nullità non pregiudica il consolidamento dell’attribuzione patrimoniale programmata dal contratto, la quale può essere posta in discussione attraverso l’azione di ripetizione fin quando essa è esperibile siccome non prescritta; con la seconda lo stesso legislatore ha fatto precisa menzione degli effetti restitutori insorgenti dalla risoluzione, per come regolati dalle «norme sulla ripetizione dell’indebito».

È stato osservato in dottrina che la disciplina dei più moderni istituti contrattuali, quali la nullità, l’annullabilità, le diverse forme di risoluzione,si è innestata sull’utilizzo dellevarie e più tradizionali forme di condictio, di derivazio ne r o manistica, come mezzi generali di recuperodi una prestazione ingiustificatamente ricevuta o ritenuta e checiò è tuttavia avvenuto in assenza di una elaborazione concettuale e normativa dellerispettive conseguenze restitutorie: onde, in presenza dispecifici rimedi di impugnativa contrattuale, non si è fatto luogo « alla creazione di un corpo di regole idoneo a rispecchiare l’autonomiadelle restituzioni in questione rispetto agli altri pagamenti non dovuti, né a un ripensamento dell’istituto della ripetizione dell’indebito».

Tanto spiega la disarmonia del dato normativo nel richiamo alla ripetizione dell’indebito, limitato senza una palese ragione alle due ipotesi dette.

I l tenore letterale delle prescrizioni sugli effetti delle diverse forme di caducazione del contratto , cioè , non fornisce un affidante ancoraggio all’interprete, manifestando piuttosto un certo difetto di coordinamentonella trama del tessuto normativo.

N on pare in particolaredecisivo che l’art. 1458 c.c., nel regolare gli effett i della risoluzione per inadempimento , ometta di richiam are , a differenza dell’art. 1463 c.c., dettato per la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, la disciplina sulla ripetizionedell’indebito.

Del resto, non avrebbe senso, sul piano logico, imma ginare che le due forme di risoluzione siano diversamente governate quanto agli obblighi Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 restitutori: tanto più che l’art. 1458 c.c. non prende specificamente in esame tali obblighi, pur implicitamente configurandoli allorquando prevede che la risoluzione ha, per regola, effetto retroattivo tra le parti, effetto da cui discende il venir meno del titolo dell’attribuzione patrimoniale e,quindi, il delinearsi del « pagamento non dovuto » di cui all’art. 2033 c.c..

La generale applicazione della disciplina dettata dalla norma è coerente con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venirecomunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo(Cass. 15 gennaio 2018, n. 715;Cass. 6 giugno 2017, n. 14013 ; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2956; Cass. 15 aprile 2010, n. 9052; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27334).

In particolare, secondo quanto è stato precisato dalleSezioni Unite,l'art. 2033 c.c., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento ab origineindebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi (Cass. Sez.

U. 9 marzo 2009, n. 5624 , nella cui motivazione sono richiamati,quali precedenti conf ormi: Cass.1 agosto 2001, n. 10498; Cass. 4 febbraio 2000, n. 1252; Cass. 13 aprile 1995, n. 4268).

9. ― E tuttavia, dire che in presenza delle diverse ipotesi di caducazione del contratto è esperibilel’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo non esaurisce il problemache qui si pone: è necessario infatti chiarirecome la disciplina di cui agli artt. 2033 c.c., che è modellata su prestazioni isolate, disancorate, cioè, dall’operazione di scambio, reagisca co l dato giuridico del l’inefficacia, originaria o sopravvenuta , Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 dell’accordo negoziale che ha avuto esecuzione.Con specifico riguardo allarisoluzione per inadempimento può in particolare discutersi se la retroattività del la statuizione risolutoria giustifichi una regolamentazione del diritto ai frutti e agli interessi difforme da quella dettata dall’art. 2033 c.c..

Tale norma stabilisce che chi ha eseguito il pagamento non dovutoha, oltre il diritto di ripetere ciò che ha pagato, quello di ricevere i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda La dottrina ha dato evidenza , in propos i to , alle contrapposte opinioni di chi ha assegnato alla risoluzione una «retroattività in senso forte» e di chi ha invece attribuitoalla stessauna «retroattività in senso debole».

Secondo la prima ipotesi ricostruttiva l’enunciato sulla retroattività della risoluzione determin erebbe come conseguenza l’obbligo, in capo all’accipiens, di corrispondere i frutti e gli interessi dal momento in cui è eseguita la prestazione, indipendentemente dallo stato di buona fede o di mala fededi quel soggetto.

Accedendo all’idea che la risoluzione implichi una « retroattività in senso debole » troverebberoinvece integrale applicazione le norme sulla ripetizione dell’indebito, ivi compresa quellache distingue tra accipiens in buona fede e accipiens in mala fede.

Tra quanti reputa no debba mantenersi ferma tale differenziazione non vi è poi concordanza di opinioni circa i contorni che assumanola buona fede e la mala fede nello specifico caso in cui la ripetizione dell’indebito si correli alla vicenda risolutoria.

10. ― La giurisprudenza di questa Corte , sul punto dell’interazione tra retroattività della pronuncia di risoluzione e ripetizione dell’indebito, non restituisceresponsi uniformi.

Talvolta affermache ai sensi dell'art. 1458 c.c. alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente:onde ― si dice ― se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente(così Cass. 20 marzo 2018, n. 6911; Cass. 14 settembre 2004, n. 18518).

In altre occasioni, sulpresupposto che la risoluzione, al di fuori del caso dei contratti ad esecuzione continuata e periodica,produce un effetto recuperatorio ex tunc, dichiara chegli interessi legali siano dovuti a decorrere dal giorno in cui le somme da restituire furono consegnate (così, in tema di compravendita: Cass. 18 settembre 2014, n. 19659; Cass. 22 febbraio 2008, n. 4604).

Un richiamo espresso alla disciplina dell’indebito si rinviene poi nel principio, enunciato in ulteriori decisioni della Corte, secondo cui l'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento non comporta il maturare di interessi, sulle somme versate dall'una all'altra parte in esecuzione del contratto, a decorrere dalla data del versamento, atteso che il venir meno ex tuncdel vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto successivamente risolto, ma appunto per questo impone di far capo ai principi sulla ripetizione dell'indebito per qualificare giuridicamente la pretesa volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento:con la conseguenza che, secondo questo orientamento, il debito dell'accipiens, produce interessi solo a seguito della proposizione della domanda, a meno che detto soggetto sia in mala fede(Cass. 27 ottobre 2008n. 25847; Cass. 2 agosto 2006, n. 17558).

11. ― Reputa il Collegio che la dottrina della « retroattività in senso forte» non possa seguirsi e che, con le precisazioni di seguito formulate,si debba aderire alla soluzione cui pervengono le pronunce da u ltimo menzionate : pronunce che, come si è visto, ai fini della decorrenza degli interessi sulle somme divenute indebite a seguito della Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 risoluzione, valorizza no lo stato di buona fede o di mala fede dell’accipiens.

Tale tesi è la più coerente col rilievo, in precedenza svolto, per cui l’esperibilità dell’azionedi ripetizione non può dirsi interdetta, nel caso della risoluzione per inadempimento, dall’assenza di un espresso richiamo, nell’art. 1458 c.c., alla disciplina degli obblighi restitutori; essa, inoltre, ben si accordacon la giurisprudenza sopra richiamata (§ 8), secondo cui,anche nel caso in cui la causa adquirendi venga meno in ragione della risoluzione del contratto, l'azione che compete a chi intenda ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è l’azionedi ripetizione di indebito oggettivo.

In detto quadro d’insieme,per negare l’applicabilità della disciplina sui frutti e gli interessi contenuta nell’art. 2033 c.c. alla risoluzione per inadempimentodovrebbe sostenersi che tra l’una e l’altra corra una relazione di radicale incompatibilità.

Questa relazione è però in realtà insussistente, anche se bisogna tener conto de lle peculiarità che assume la nominata disciplina allorquando si giustapponga l’istituto della ripetizione dell’indebito alla fattispecie risolutoria di cui all’art.1458 c.c..

Come è stato infatti osservato in dottrina, l’esecuzione di un contratto sinallagmatico inefficace pone problemi non del tutto coincidenti con quelli derivanti dall’esecuzione di prestazioni isolate ripetibili: in tal senso, l’espressione « sinallagma rovesciato » , discendente dalla locuzione francese « contrat synallagmatique renversé» o «contrat à l’enverse», è stata impiegata proprio ad evidenziare la peculiarità delle plurime questioni che l’istituto della ripetizione dell’indebito pone allorquando inte ra gisca con una tale tipologia contrattuale.

12. ― O ccorre quindi notare che la disciplina dettata dall ’art.2033 c.c.per i frutti e gli interessi, dovuti per legge a seconda dei casi dal pagamento o dalla domanda, non può valere per i frutti e gli Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 interessiricevuti in forza del contratto.

La notazione appare opportuna per evitare possibiliequivoci.

In esecuzione del contratto una parte può aver percepito utilità qualificabili come interessi o frutti: si immagini il contratto di vendita su pianta dei frutti di una determinata piantagione; in tal caso i citati proventi rientrano tra le attribuzioni patrimoniali verso cui si d i rige l’effetto restitutorio previsto dall’art. 1458 c.c., senza che debba guardarsi allo stato di buona o di mala fede dell’accipiens cuidà rilievo l’art. 2033 c.c..

Ove così non fosse, la stessa portata della risoluzione sarebbe compromessa e si finirebbe per sovrapporre la regola contenuta nella seconda parte dell’art. 2033 (relativa, appunto, ai frutti e agli interessiche la norma impone di corrispondere, e che tratteggia, per scelta legislativa, una posizione di vantaggio dell’accipiensin buona fede)a quella contenuta nella prima parte dello stesso articolo , ove è accordato al solvens il «diritto di ripetere ciò che ha pagato».Così, ad esempio, nel caso di mutuo oneroso, è da escludere che , a fronte dell’intercorsa risoluzionecontrattuale, il mutua nte che abbia ricevuto somme a titolo di interessi sul capitalesia esonerato, in quanto in buona fede al momento del pagamento, dal restituire quelle riscosse prima della proposizione della domanda.

Il coordinamento tra l’art. 1458 c.c. e l’art. 2033 c.c. impone allorauna prima conclusione.

Per le prestazioni contrattuali, quale che siala qualificazione giuridica di ciò che ne costituisce oggetto (e quindi anche se si tratti di frutti o interessicontrattualmente dovuti), opera ― almeno di regola, e con le precisazioni che si faranno in seguito (cfr. infra,§ 18 ) ― l’ obbligo restitutorio discendente dall’effetto retroattivo della risoluzione.

La regolamentazionedei frutti e degli interessi contenuta nell’art.2033 c.c. riguardaaltro, e no n può che concernere i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla somma di de naro oggetto di ripetizione.L’art. 2033, oltre a disciplinare la restituzione di Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 quanto indebitamente prestato, delinea infatti un’obbligazione legale, accessoria a quella principale restitutoria, che deriva dalla necessità di regolaresia la sorte dei frutti naturali o civili della res maturati a seguito della solutio (ciò che avviene in continuità logica con la disciplina che conferisce rilievo allo stato di buona o di mala fede del possessoredella cosa fruttifera: art. 1148 c.c.),sia la sorte egli interessi decorrenti dallo stesso momentosulla somm a in debitamente riscossa, i quali hanno natura compensativa(Cass. Sez.

U. 9 marzo 2009, n. 5624, cit. ; sulla natura legale di tali interessi, cfr. Cass. 11 maggio 2015, n. 22978, ove si precisa che, nel caso di ripetizione , l'obbligazione relativa agli interessi deriva direttamente dalla legge, in virtù di una previsione che la rende partecipe della stessa natura della condictio indebitie della sua collocazione nel sistema delle fonti delle obbligazioni).

13. ― Operata questa precisazione quanto al perimetro applicativo della disciplina in esame, si impone di verificare come si atteggi, rispetto ad essa,l’elemento della buona fede dell’accipiens nel caso in cui il rapporto contrattualesia travolto dalla risoluzione.

Diversi sono gli aspetti della ripetizione dell’indebitoche il codice civileregola valorizzando lo stato di buona o di mala fede dell’ accipiens : buona e mala fede sono impiegati non solo per stabilire la decorrenza dell’obbligazione relativa agliinteressi e ai frutti (art. 2033 c.c. cit.), ma anche per definire l’obbligo restitutorio in caso di perimento o deterioramento della cosa ricevuta indebitamente (art. 2037 c.c.)e per tracciare le conseguenze giuridiche che si determinano in caso di alienazione della stessa(art. 2038 c.c.).

Come è noto, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave,dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 possesso, sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la malafede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere il diritto a conseguirlo (per tutte: Cass. 7 maggio 2024, n. 12362; Cass. 26 ottobre 2020, n. 23448).

Taledefinizione merita di essere meglio precisata con riguardo alla fattispecie che interessa, ma è da tenere ferma nel suo nucleo fondamentale,che identifica la buona fede di cui all’art. 2033 c.c. nella buona fede soggettivadi cui all’art. 1147, comma 1, c.c..

14. ― In tal senso è da respingere l a tesi, pur autorevolmente sostenuta, per cuinel caso di ripetizione dell’indebito conseguente alla risoluzione per inadempimento il giudizio sulla buona o mala fede dell’accipiens debba « per analogia trasformarsi nel giudiz i o sulla imputabilità all’accipiensdel fatto che dà luogo alla risoluzione».

Per la verità, quest’ultima soluzione, innegabilmente suggestiva, oltre ad avere avuto un suo seguito in dottrina, prospetta elementi di contiguità con una giurisprudenza minoritaria di questa Corte.

Merita ricordare, in proposito, che in passato , prendendo le mosse dall’applicabilità dell’art. 1147, comma 2, c.c. alla ripetizione dell’indebito(assunto , questo , succ e ssivamente sempre negato nella giurisprudenza di legittimità), si è ritenuta operante la disciplina dell'accipiens in mala fede nel caso che il venir meno del negozio, al quale è collegata la ripetizione dello indebito, sia addebitabile a colpa grave di quel soggetto(Cass. 29 febbraio 1988, n. 2119); e anche di recente si è osservato come, nelle ipotesi di caducazione del negozio,la disciplina del pagamento dell’indebito vada applicata nei limiti della compatibilità, «donde l’esigenza di adattare la disciplina dipendente dagli stati soggettivi di buona o mala fede dell’accipiens, piuttosto, alla situazione di imputabilità dell’inattuazione funzionale del negozio» (così, in motivazione, Cass. 26 giugno 2023, n.17572).

Tuttavia, se, come è pacifico in giurisprudenza, ma anche in Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 dottrina,la buona fede di cui agli artt. 2033 ss. è buona fede in senso soggettivo, il suggerimento offerto dal richiamato insegnamento dottrinale non può essere recepito.

L’accezione della buona fede in senso soggettivoesclude infatti che il diritto dell’accipiens di trattenere i frutti e gli interessi maturati prima della domanda (ma dopo la solutio) possa discendere, in caso di risoluzione ex art. 145 8 c.c., dall’imputabilità dell’inadempimento: e cioè da una condotta colpevole, che potrebbe, al limite, assumere rilievo ove si trattasse di apprezzare la buona fede in senso non già soggettivo, ma oggettivo.Sicché, come è stato evidenziato da altro autore, conferire rilievo all’imputabilità dell’inadempimento implica « i l trascorrere dal piano cognitivo della buona fede in senso soggettivo a quello valutativo della buona fede in senso oggettivo» e finisce per riportare sul terreno delle restituzioni problemi che attengono alla responsabilità per inadempimento , valorizzandoingiustificatamente la connotazione circa l’inadempimento di un’obbligazione― quella insorta dal contratto ― in seno a un giudizio che interessa un’obbligazionediversa, quella restitutoria.

15. ― Muovendo dalla qualificazione della buona fede in termini di «ignoranza dell'effettiva situazione giuridica», che è fatta propria, in tema di indebito,dalla giurisprudenza di questa Corte, la stessa buona fede, nel caso di risoluzione del contratto, deve allora consistere nell’ignoranza dell’obbligo di restituire quanto viene pagato.Lo stato soggettivo dell’accipiensè infatti connotato , in questo come negli altri casi di caducazione del negozio, dall’esistenza d i un contratto che impegna il solvens verso l’ accipiens : p er evocare un autorevole insegnamentodel passato, in queste ipotesi lo stato di buona fede non è tanto da rinvenire «nell'erronea opinione che sussiste il credito che la solutio tend e ad estinguere, quanto nell'e rrone a opinione che non sussistano i presupposti dell'obbligo di restituzione».

Se una conoscenza dell’obbligo restitutorio sar à normalmente assente nel momento in cui è eseguita la prestazione, dal momento che Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 questa, avendotitolo nel contratto, è da considerarsi, in quel frangente, per ciòdovuta(tanto più che in materia di indebito opera la presunzione di buona fede di cui all’art. 1147, comma 3, c.c.e questa non è esclusa dalla colpa grave dell’accipiens: § 13), la detta conoscenza potrà insorgere in un momento successivo: ed è significativo, al riguardo, che l’art. 2038 c.c., cui si è fatto in precedenza cenno, per regolare la fattispecie dell’alienazione della cosa ricevuta indebitamente distingua propriotra conoscenza e mancata conoscenza , in capo all’ accipiens , d i un tale obbligoal momento dell’alienazione ( facendo poi d iscendere da questi opposti stati soggettivi diverseconseguenze giuridiche).

16. ― L’art. 2033 c.c., individua il momento in cui deve considerarsi comunque acquisita la consapevolezza dell ’obbligo restitutorio.Precisamente, interessi e frutti sono dovuti a far data dalla domanda,se l’accipiens è in buona fede.

La previsione si spiega proprio in quanto,sulla base di una valutazione legale tipica, è tale atto del solvensa fa r venir meno l’ignoranza dell’obbligo di restituzione , e quindi a far cessare lo stato di buona fede: in buona sintesi, intervenuta la domanda, l’accipiens in buona fede non può più disconoscere che il pagamento è indebito, e tanto giustifica l’insorgenza dell’obbligo , da parte sua, di corrispondere al solvens frutti e interessi.

In dottrina, sul presupposto che quel che rileva, ai fini della decorrenza di frutti e interessi , è l’acquisita conoscenza dell’obbligo restitutorio, si è ritenutoessere ragionevole far arretrare , rispetto alla domanda, il dies a quo del debito correlativo nelle ipotesi in cui l’insorgenza di detta consapevolezza preceda la domanda stessa: in detta prospettiva, laconosce nza dell’obbligo assumerebbe un proprio rilievoprima della detta domanda e indipendentemente da essa.

In termini assolutila tesi non può essere condivisa, dal momento che finisce per amputare il dato normativo del riferimento alla domanda, e cioè dell’atto tipico cui il legislatore raccorda la nascita dell’obbligoavente ad oggetto la corresponsione d egli interessi e dei Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 frutti.

La tesi però individua una giusta preoccupazione quanto a l possibilescollamento tra domanda giudiziale e conoscenza dell’obbligo restitutorio: preoccupazione che la giurisprudenza di legittimità ha, in tempi recenti,definitivamente dissolto.

Le Sezioni Unite di questa Corte, aderendo a una tesi già espressa dalla Sezione Lavoro e dalla Prima Sezione (rispettivamente: Cass. 1 aprile 2011, n. 7586 e Cass. 9 novembre 2015, n. 22852), hanno infatti precisato che in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione «dal giorno delladomanda», contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. Sez.

U. 13 giugno 2019, n. 15895).Non occorre qui soffermarsi su ll’interpretazione che sottende tale enunciato: interpretazione che è stata condotta apprezzando, per un verso, il tenore letterale dell’art. 2033 c.c. , che parla di mera «domanda»,e, per al tro verso , la differente ratio che sottende l’art.1148 c.c., sull’acquisto dei frutti da parte del possessore , dove l’espresso riferimento alla «domanda giudiziale» trova giu s tificazio ne nel fatto che lo status di possessore in buona fede e la connessa tutela possono cessare solo con la sentenza che accolga la rivendica,laddove i tempi del processo non devonogravare sulla parte vittoriosa.

Quel che rilevaè che la richiamata esegesi assegn i a lla semplice intimazione del solvensl’effetto di far nascere per l’ accipiens l’obbligo di corr is pondere gli interessi e i frutti e che tale effetto sia pienamente coerente col valore chela nominata intimazione riveste sul piano della conoscenza del dovererestitutorio.

È incontestabile, infatti, che l’accipiens acquisti consapevolezza dell’obbligo di restituzione fin dal momento in cui il solvens gliene faccia richiesta stragiudiziale: la soluzione interpretativa delle Sezioni Unite restituisce quindi ordine al sistema, privando opportunamentedi valore, nel quadro della regolamentazione degli Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 interessi e dei frutti, la domanda giudiziale che sia stata preceduta dall’atto di costituzione in mora.

17. ― Chiar it e qual i siano, ad avviso del Collegio, le linee della disciplina relativa ai frutti e agli interessi in caso di risoluzione del contratto per inadempimento , occorre farsi carico di un ulteriore problema.

Si è detto (§ 12) che la regola contenuta nell a seconda parte dell’art. 2033 c.c. non si applica alla ripetizione di attribuzioni patrimoniali convenute contrattualmente: in conseguenza , tutti gli interessi ei frutti che siano stati percepiti in forza del negozio poi risolto vanno restituiti.Può tuttavia accadere che l’osservanza di questa regola generi uno squilibrio in ragione della concorrente applicazione della disciplina legale dell’indebito .

Così, u na parte contrattuale potrebbe essere tenuta a restituire l’intero ammontare delrendimento ritratto dal bene ricevuto,senza essere simmetricamente remuneratacon riguardo alla somma pagata per procurarselo.

Gli interessi dovuti su tale somma si identificano, infatti, negliinteressi dovuti in forza dell’art. 2033 c.c., i quali maturano sull’importo indebitamente versato(e sono , con tutta evidenza,altra cosa rispetto a quelli riscossi in forza d e l contratto , i quali andrebbero integralmente restituiti) .

Ebbene, gli interessi sulla somma pagatasenza titolo che spettano al solvens vanno individuati in quelli maturati dopo la costituzione in mora (la « domanda » dell’art.2033 c.c.), salvo che l’accipiens non sia in mala fede: condizione, questa che , come si è visto, è normalmente assente nel caso di risoluzione, dal momento che,a tacere della presunzione di buona fede, chi riceve il pagamento lo riceve in esecuzione di un contratto che in quel momento è pienamente efficace, e di regola ignora che dovrà restituire quanto riscosso .

Ne discende, allora , che a seguito della risoluzione quel soggetto sia tenuto, da un lato,a restituire tutti i frutti della cosa (da lui ricevuta) , che sono stati percepiti in forza del contratto,e abbia diritto, dall’altro, a ricevere una parte soltanto degli Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 interessi maturati sulla somma(da lui pagata).

Si determinerà, in altre parole, un disallineamento tra i rendimenti di quanto è stato oggetto delle contrapposte prestazioni.

Tale inconvenientepuò del resto prodursi anche nell’ipotesi in cui sia i frutti che gli interessisiano regolati dall’art. 2033 c.c.: nell’ipotesi, cioè, in cui né gli uni né gli altri siano stati riscossi come attribuzioni patrimoniali convenute contrattualmente, essendopiuttosto dovuti per effettodella disciplina legale dell’indebito.

In ragione dell’improbabile, ma sempre possibile,evenienza di opposti esiti dell’accertamento circa la buona fede dei due accipientes, potrà verificarsi , anche in questa ipotesi, chegli interessi e i frutti debbano essere restituiti a partire da momenti diversi.

In ciò la previsione dell’art. 2033 c.c., che è come si diceva modellatasull’indebito nascente da prestazioni isolate, non sull’indebito insorgente da prestazioni che si inscrivono in un rapporto contrattuale, mostra il suo limite e necessita, sul piano dell’applicazione, di un correttivo.

18. ― In entrambe le ipotesi prese in considerazione una parte contrattuale finisce per conseguire un ingiustificato arricchimento: lucra, ai danni dell’altra, un utile che non avrebbe conseguito ove il contratto avesse avuto regolare esecuzione.

Così, perrestare nel campo dell’intermediazione finanziaria,in cui sicolloca la vicenda qui in esame, l’intermediario in buona fede avrebbe titolo a pretendere la restituzione delle cedole riscosse dall’investitore, previste contrattualmente, a far data dalla loro maturazione, ma sarebbe tenuto a pagare gli interessi sulla somma a lui versata perdar corso all’operazione finanziaria solo dal momento della costituzione in mora.

Di conseguenza, nel tempo che va dal momento in cui il rapporto comincia ad avere attuazione (col pagamento del prezzo e la consegna del titolo) a quello della costituzione in mora l’in termediario si approprierebbe sia degli interessi sulla somma a lui versata, sia dei Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 rendimenti del titolo negoziato.

Un tale risultato non può però ammettersi.

Per un verso, è del tutto evidente che i rimedi contro l’inadempimento (nella specie, la risoluzione del contratto) non possono operare nel senso di attribuire alla parte un vantaggio superiore a quello che ad essa sarebbe derivato dall'adempimento.

Il riconoscimento di un beneficio siffatto conferirebbe all’istituto della ripetizione dell’indebito una connotazione premiale e, simmetricamente, afflittiva che va ben al di là della posizione di vantaggio riconosciuta all’accipiens in buona fede.

Per altro verso, traendo spunto dalla riflessione di autorevole dottrina, occorre considerare l’argomento che può trarsi dall’art. 1499 c.c..

Da tale norma si ricava, infatti, che, salvo diversa pattuizione, il contraente non può godere, per lo stesso arcodi tempo, dei frutti del bene dedotto in contratto e degli interessi sulla somma corrisposta per conseguirlo.

Può credersi, allora, che la ripetizione dell’indebito conseguente alla risoluzione si uniformi a questaregola: non vi è infatti motivo per pensare che la vicenda risolutoria legittimi vantaggi che esulano dall’assetto di interessi immaginato dal legislatore per l’esecuzione del contratto.

In tal senso, deve escludersi che per effetto della caducazione del negozio una delle parti di esso possa conseguire l’una e l’altra utilità, di cui qui si dibatte.

Che la parte non abbia diritto di conseguire, in ragione d ella caducazione del contratto,profitti ingiustificati trovadel resto conferma nella giurisprudenza di legittimitàche si è espressa sul punto, se pure con riguardo a fattispecie diversa da quella dei negozi di investimento.

È infatti espressiva del disconoscimento del la possibilità di trarre indebiti vantaggi dalvenir meno del vincolo contrattuale l’affermazione secondo cui,in caso di nullità del contratto di locazione , ciascuna delle partihabensì il diritto di ripetere la prestazione effettuata, ma è escluso chechi abbia già usufruito del godimento della res possa ottenere la Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento(Cass. 12 febbraio 2019, n. 3971; Cass. 3 maggio 1991, n. 4849; il principioè stato ripreso da ultimo, da Cass. 16 dicembre 2024, n. 32696, nei termini della proponibilità dell’eccezione ex art. 2041 c.c.).

La conclusione poggiaevidentemente sulla ricusazione di soluzioni che, attraverso la riallocazio ne dei valori economici regolati da l contratto oramai caducato, generino un sistematico arricchimento senza causa di una della parti in danno dell’altra: ricusazione che va ribadita con riguardo all’ipotesi del cumulo, in capo al medesimo contraente,dei rendimenti dei ben i negoziati (nel caso sopra indicato: il prodotto finanziario, di cui andrebbero restituite le cedole maturate fino alla costituzione in mora, e la somma investita , d a cui l’intermediario tratterrebbe, per il corrispondente arco di tempo, gli interessi).

In base a quanto si è detto appare pertanto corretto coniugare l’obbligo di integrale restituzione dei frutti con quello di corrispondere gli interessi a far data dal pagamento della somma oggetto di ripetizione.

19. ― Vanno quindi enunciati i seguenti principi di diritto.

«Accertata la mancanza di una causa adquirendiin ragione della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo».

«In caso di risoluzione del contratto per inadempimento,la regola posta dall’art. 2033 c.c.in tema di ripetizione dell’indebito quanto alla spettanza di frutti e interessinon riguarda i frutti e gli interessi previsti dal contratto,che, ove percepiti, costituiscono attribuzioni patrimoniali integralmente passibili di restituzione in ragione della retroattività della risoluzione prevista dall’art. 1458 c.c., ma i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla somma di denaro oggetto di ripetizione».

Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 «In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, ai fini della regolazione della spettanza dei frutti e degli interessi su quanto deve essere oggetto di ripetizione,la buona fede di cui all’art. 2033 c.c. è da intendersi come buona fede soggettiva e si identifica nell’ignoranza, in capo all’accipiens,dell’obbligo restitutorio».

«La disciplina della ripetizione dell’indebito non può implicare ingiustificatiarricchimenti di una parte ai danni dell’altra, onde è escluso che, a fronte dello scambio di un bene fruttifero con una somma di denaro, frutti e interessi possano avere diversa decorrenza: in particolare, risolto il contratto per inadempimento, in presenza di un obbligo restitutorio avente ad oggetto i frutti maturati in forza della previsione contrattuale, gli interessi sulla sommadi denaro corrisposta dal percettore dei detti frutti,che se ne vede privato, decorrono a far data dal versamento».

20. ― Ciò posto, la Corte di appello ha, da un lato, riconosciuto che sulla somma da restituire all’investitore decorressero gli interessi legali maturati dalla stipula dei due contratti e affermato, dall’altro, che lo stessoinvestitore non era tenuto a restituire le cedole, non risultando provata, al riguardo, la mala fede dello stesso.

La statuizione in tema di interessi non è stata oggetto di impugnazione, onde sulla stessa è caduto il giudicatointerno.

A fronte di essa, la pronuncia relativa alle cedole , investita dalla censura in esame,non risulta conforme al principio che si è da ultimo enunciato.

Irendimenti del titolo devono essere restituit i per l’intero : il che è, oltretutto, pienamente coerente con la statuizione , oramai irretrattabile, adottata dalla Corte territoriale circa il maturarsi degli interessi compensativi sulla somma investita.

Nell’ambito dei servizi di investimento, in cui l’investitore si relaziona col mercato finanziario attraverso l’intermediario, i contratti conclusi generano principalmenteobbligazioni tra questi due soggetti .

Nel caso della negoziazione per conto proprio e per conto terzi, Sez.

I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 l’intermediario, dopo aver procura to all’investitore il prodotto finanziario, provvede ad accreditargli periodicamente le cedole che maturano riguardo ad esso (come è del resto previsto, in tema di deposito di titoli in amministrazione, dall’art. 1838 c.c.).

Le cedole danno dunque corpo a un’attribuzione patrimoniale dipendente dalle intercorse pattuizioni che, in caso di risoluzione del contratto di investimento, va integralmente restituita all’intermediario , indipendentemente dallo stato di buona o mala fede dell’accipiens.

L’obbligo di pagamento delle cedole, ove pure non contemplato dal contratto relativo al prodotto finanziario, ma da altro contrattoad esso collegato, viene menoin ragione della caducazione del primo negozio, giacché è la titolarità del prodotto finanziario in capo al cliente a giustificarel’impegno dell’intermediario di liquidar ne i rendimenti .

U na volta sciolto il contratto, il titolo tornerà in capo al l’intermediario (che lo aveva nel proprio portafoglio, o lo aveva acquistato per il cliente)e le cedole che l’ investitore ha percepito medio tempore spett eranno all’intermediario stesso, e cioè al soggetto che , in esecuzione dell’accordo concluso, avevaposto in atto i relativi pagame nti .

Il fatto che, nel caso in scrutinio, gli interessi s ian o dovuti dal momento della stipula, vale a dire dal pagament o, non fa che confermare, a mente di quanto si è detto al § 18,che le cedole vadano integralmenterestituite dal momento del loro maturarsi.

21. ― In accoglimento del terzo motivo, la sentenza è cassata.

La causa è rinviata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.20018 R.G. anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] o sso e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata presso quest’ultimo; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n.1945/2018 depositat a il 20 dicembre 2018 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta all’udienza dell’11 ottobre 2024dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso; udite le difese delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.― oggi Fideuram – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ― con citazione notificata il 21 giugno 2006. Ha esposto: ch e aveva acquistato su indicazione del promotore finanziariodella banca convenuta, [OSCURATO:PERSONA], obbligazioni Cirio di due diverse tipologie al prezzo, rispettivamente, di euro 69.706,00 e di euro 70.105,00; che il promotore non l'aveva avvertito dell’elevato grado di rischio dell'investimento;che, in conseguenza, era giunta del tutto inaspettata, nel novembre 2002, la notizia del primo default della società [OSCURATO:PERSONA],emittente dei bond: default a cui aveva fatto seguito, poco dopo, unadichiarazione di insolvenza che escludeva il rimborso di tutte le restanti obbligazioni emesse dalgruppo C irio . L’attore ha lamentato la mancata osservanza, in proprio danno, delle norme in materia di intermediazione finanziaria. Fideuram si è costituita in giudizio e ha domandato il rigettodelle domande attrici,intese alla declaratoria di nullità, all'annullamento o alla risoluzione per inadempimento del contratto di investimento concluso, oltre che alla restituzione dell'indebito e al risarcimento del danno. Il Tribunale di Sanremo ha respinto le domande attrici. 2. ― In sede di gravame, la Corte di appello di Genova ha riformatola sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha ritenuto che l'investitore avrebbe dovuto ricevere dettagliate informazioni sul prodotto finanziario oggetto di negoziazione, tali da consentir e allo stesso di acquisire una conoscenza preventiva della rischiosità dell'operazione, mentre, di contro,non risultava fossero «stati delineati gli specifici profili di rischio relativi alle obbligazioni Cirio proposte»; ha Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 quindi affermato doversi dichiarare la risoluzione del contratto intercorso per grave inadempimento della banca, con condanna di questa alla restituzione della somma investita , maggiorata degli interessi dalla data del pagamento ; ha poi riconosciuto alla banca il diritto a riottenere i titoli obbligazionari di cui trattasi, negando invece che dovesseessere disposta la restituzione delle cedole: e ciò in quanto, difettando la prova della mala fede dell'investitore , dovevano trovare applicazione le regole generali sull'indebito oggettivo exart. 2033 c.c. e sulpossesso in buona fede ex art. 1147 c.c.. 3. ― Per la c assazione della sentenza della Corte di Genova, pubblicata il 20 dicembre 2018, ricorre, con un ricorso articolato in tre motivi,Fideuram – [OSCURATO:PERSONA] . All’impugnazione resiste, con controricorso, Cioffi. A mezzo dell’ordinanza interlocutoria n. 477 dell’8 gennaio 2024 la causa, oggetto di trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza sulla seguente questione di diritto: «Se, in caso di caducazione contrattuale, trovi limitazione l’applicazione dell’istituto della ripetizione dell’indebito, di cui agli artt. 2033 ss.c.c., quanto alla rilevanza dello stato di buona o mala fede rispetto a parti contraenti che, in forza del contratto, avevano entrambe pieno diritto alla prestazione ricevuta, onde debba escludersi la rilevanza dello stato psicologico dell’accipiens, ai fini della determinazione dell’obbligo restitutorio, che invece ― secondo la ratio del rimedio negoziale (nella specie, risoluzione) ― dovrebbe decorrere ragionevolmente dall’avvenuta esecuzione della prestazione». Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo sono denunciate la violazion e e falsa applicazione degli artt. 1453 ss. e degli artt. 2033 ss. c.c.. Si deduce Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 che gli ordini di investimento impartitidal ricorrente non integrano dei contratti,dovendosi piuttosto considerare come meri atti esecutivi del contratto quadro: in conseguenza, ai detti ordini non avrebbe potuto applicarsi la disciplina normativa in tema di risoluzione contrattuale e di ripetizione dell'indebito. 2.― Il motivo è inammissibile ex art. 360 - bis , n. 1 , c.p.c. . Per una giurisprudenza costante di questa S.C., c ui il Collegio intende dare continuità,le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione,in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo ( Cass. 20 aprile 2023, n. 10646; Cass. 31 marzo 2021, n. 8997; in tal senso,cfr. pure ad esempio: Cass. 16 agosto 2023, n. 24648; Cass. 9 febbraio 2018, n. 3261; Cass. 31 agosto 2017, n. 20617; Cass. 7 luglio 2017, n. 16861; Cass. 23 maggio 2017, n. 12937; Cass. 9 agosto 2016, n. 16820). 3. ― Col secondo motivo si oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 t.u.f.(d.lgs. n. 58/1998), oltre che degli artt. 26 e 28 reg. Consob n. 11522/1998, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazionedell’art. 116 c.p.c..Si contesta l’ addebito alla banca intermediaria della violazione degli obblighi informativi, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella deposizione testimoniale del promotore acquisita in primo grado, e l’errore nella valutazione delle prove consistente proprio nella mancata valorizzazione, da parte della Corte dimerito, della predetta deposizione. 4. ― Il motivo è inammissibile. Occorre premettere che il rilievo attribuito dalla sentenza al mancato adempimento dell’obbligo informativo quantoalla rischiosità Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 dei prodotti finanziari oggetto di negoziazione trova un preciso fondamento nel disposto dell’art. 21, lett. b), t.u.f., secondo cui compete agli intermediari di operare in modo che i clienti siano sempre «adeguatamente informati», oltre che nell’art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998, applicabile ratione temporis,a mente del quale gli « intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento». Ciò posto, non ha buona sortein questa sede la sollecitazione di una revisione del giudizio di fatto rimesso al giudice del merito. Come è ben noto, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987). Mette solo conto di aggiungere che non è qui in gioco la possibilità, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di «pronosticare il defaultdella Cirio verificatosi nella seconda metà del 2003 », quanto la somministrazione, da parte della banca stessa, di quelle informazioni (non necessariamente correlate a unoscenariodi futura insolvenza) che avrebbero dovuto meglio orientare l’odierno controricorrente nella propria scelta di investimento.Sotto tale profilo, il dato, asseritamente acquisito in sede di esame testimoniale, per cui il promotore ebbe a suggeriredi contenere l’importo da investire in obbligazioni Cirio appare privo di decisività, in quanto non sconfessa l’accertata assenza di informazioni relative ai rischi e alle implicazioni che l’operazione i n concreto presentava. Né la ricorrente poteva ritenersi esonerata Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 dall’obbligo informativo in ragione della consapevolezza, in capo all’investitore, dell’alto rendimento del prodotto finanziario: infatti, l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità(Cass. 28 febbraio 2018, n. 4727). Da ultimo, nonostante il rilievo assorbente delle considerazioni che precedono, si impongono due precisazioni . Anzitutto , il mancato apprezzamento di una deposizione testimoniale non assurge all’omesso esame di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., giacchéquest’ultima previsione fa riferimento aun « fatto storico, principale o secondario » (Cass. Sez. U.7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415)e tale non può di certo considerare il complesso contenuto di una prova acquisita al giudizio. In secondo luogo, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo « prudente apprezzamento », pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce aduna differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, non anche quando il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016) , secondo quanto invece pretenderebbe la ricorrente. 5. ― Il terzo mezzo prospetta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 1241 c.c. e la nullità della sentenza. Si lamenta che il Giudice distrettuale non abbia tenuto conto delle cedole riscosse dal cliente e Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 delriparto parziale in favore di questo , che è stato operato nell'ambito della procedura concorsuale dell'emittente: il che, secondo l’istante, avrebbe determinato il mancato esame della pretesa avanzata in via subordinatadalla stessa banca, diretta alla quantificazione della «entità delle somme dovute, a seguito della consegna alla banca medesima dei titoli e tenuto conto dell'ammontare delle cedole e dei riparti percepiti dal signor [OSCURATO:PERSONA]». 6. ― La censura vertente sul mancato esame dell ’incasso, da parte dell’odierno controricorrente, della somma di euro 56.871,00 , corrisposta dalla procedura concorsuale dell’emittente, è fondata. La banca istante ha dato conto di aver prodotto nel corso dell’udienza del 3 luglio 2018i documenti che attestavano le eseguite rimessee ha inoltre trascritto le conclusioni rassegnate avanti alla Corte di appello, ove essa ricorrente aveva fatto questione dei « riparti percepiti dal signor Cioffi »; tenuto conto che il fatto storico rappresentato nei documentiaveva il carattere della decisività e che d i essa la Corte di merito non si è occupata, la sentenza impugnata risulta viziata per l’omesso esame di fatto decisivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.. 7. ― Quanto all’importo di euro 2.127,59, corrispondente al valore delle cedole incassate da Cioffi, che Fideuram ha domandato in restituzione, si impongono considerazioni più articolate. La sollecitazione viene dall’ordinanza interlocutoria, che si interroga sui limiti dell’applicabilità della disciplina della ripetizione dell’indebito― avendo particolare riguardo a l rilievo che assume, in essa,lo stato di buona fede e di mala f ede dell’ accip i ens ― alle azioni di impugnativa contrattuale, nel cui ambito si colloca quella di risoluzione per inadempimento, che qui interessa. 8. ― Con riguardo a tali azioni, la disciplina dell’indebito è fatta oggetto di richiamoda due norme soltanto: l’art. 1422 c.c., in tema di nullità, e l’art. 1463 c.c. , in tema di risoluzione per impossibilità Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 sopravvenuta: con la prima disposizioneil legislatore ha inteso chiarire che l’imprescrittibilità dell’azione di nullità non pregiudica il consolidamento dell’attribuzione patrimoniale programmata dal contratto, la quale può essere posta in discussione attraverso l’azione di ripetizione fin quando essa è esperibile siccome non prescritta; con la seconda lo stesso legislatore ha fatto precisa menzione degli effetti restitutori insorgenti dalla risoluzione, per come regolati dalle «norme sulla ripetizione dell’indebito». È stato osservato in dottrina che la disciplina dei più moderni istituti contrattuali, quali la nullità, l’annullabilità, le diverse forme di risoluzione,si è innestata sull’utilizzo dellevarie e più tradizionali forme di condictio, di derivazio ne r o manistica, come mezzi generali di recuperodi una prestazione ingiustificatamente ricevuta o ritenuta e checiò è tuttavia avvenuto in assenza di una elaborazione concettuale e normativa dellerispettive conseguenze restitutorie: onde, in presenza dispecifici rimedi di impugnativa contrattuale, non si è fatto luogo « alla creazione di un corpo di regole idoneo a rispecchiare l’autonomiadelle restituzioni in questione rispetto agli altri pagamenti non dovuti, né a un ripensamento dell’istituto della ripetizione dell’indebito». Tanto spiega la disarmonia del dato normativo nel richiamo alla ripetizione dell’indebito, limitato senza una palese ragione alle due ipotesi dette. I l tenore letterale delle prescrizioni sugli effetti delle diverse forme di caducazione del contratto , cioè , non fornisce un affidante ancoraggio all’interprete, manifestando piuttosto un certo difetto di coordinamentonella trama del tessuto normativo. N on pare in particolaredecisivo che l’art. 1458 c.c., nel regolare gli effett i della risoluzione per inadempimento , ometta di richiam are , a differenza dell’art. 1463 c.c., dettato per la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, la disciplina sulla ripetizionedell’indebito. Del resto, non avrebbe senso, sul piano logico, imma ginare che le due forme di risoluzione siano diversamente governate quanto agli obblighi Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 restitutori: tanto più che l’art. 1458 c.c. non prende specificamente in esame tali obblighi, pur implicitamente configurandoli allorquando prevede che la risoluzione ha, per regola, effetto retroattivo tra le parti, effetto da cui discende il venir meno del titolo dell’attribuzione patrimoniale e,quindi, il delinearsi del « pagamento non dovuto » di cui all’art. 2033 c.c.. La generale applicazione della disciplina dettata dalla norma è coerente con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venirecomunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo(Cass. 15 gennaio 2018, n. 715;Cass. 6 giugno 2017, n. 14013 ; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2956; Cass. 15 aprile 2010, n. 9052; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27334). In particolare, secondo quanto è stato precisato dalleSezioni Unite,l'art. 2033 c.c., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento ab origineindebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi (Cass. Sez. U. 9 marzo 2009, n. 5624 , nella cui motivazione sono richiamati,quali precedenti conf ormi: Cass.1 agosto 2001, n. 10498; Cass. 4 febbraio 2000, n. 1252; Cass. 13 aprile 1995, n. 4268). 9. ― E tuttavia, dire che in presenza delle diverse ipotesi di caducazione del contratto è esperibilel’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo non esaurisce il problemache qui si pone: è necessario infatti chiarirecome la disciplina di cui agli artt. 2033 c.c., che è modellata su prestazioni isolate, disancorate, cioè, dall’operazione di scambio, reagisca co l dato giuridico del l’inefficacia, originaria o sopravvenuta , Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 dell’accordo negoziale che ha avuto esecuzione.Con specifico riguardo allarisoluzione per inadempimento può in particolare discutersi se la retroattività del la statuizione risolutoria giustifichi una regolamentazione del diritto ai frutti e agli interessi difforme da quella dettata dall’art. 2033 c.c.. Tale norma stabilisce che chi ha eseguito il pagamento non dovutoha, oltre il diritto di ripetere ciò che ha pagato, quello di ricevere i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda La dottrina ha dato evidenza , in propos i to , alle contrapposte opinioni di chi ha assegnato alla risoluzione una «retroattività in senso forte» e di chi ha invece attribuitoalla stessauna «retroattività in senso debole». Secondo la prima ipotesi ricostruttiva l’enunciato sulla retroattività della risoluzione determin erebbe come conseguenza l’obbligo, in capo all’accipiens, di corrispondere i frutti e gli interessi dal momento in cui è eseguita la prestazione, indipendentemente dallo stato di buona fede o di mala fededi quel soggetto. Accedendo all’idea che la risoluzione implichi una « retroattività in senso debole » troverebberoinvece integrale applicazione le norme sulla ripetizione dell’indebito, ivi compresa quellache distingue tra accipiens in buona fede e accipiens in mala fede. Tra quanti reputa no debba mantenersi ferma tale differenziazione non vi è poi concordanza di opinioni circa i contorni che assumanola buona fede e la mala fede nello specifico caso in cui la ripetizione dell’indebito si correli alla vicenda risolutoria. 10. ― La giurisprudenza di questa Corte , sul punto dell’interazione tra retroattività della pronuncia di risoluzione e ripetizione dell’indebito, non restituisceresponsi uniformi. Talvolta affermache ai sensi dell'art. 1458 c.c. alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente:onde ― si dice ― se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente(così Cass. 20 marzo 2018, n. 6911; Cass. 14 settembre 2004, n. 18518). In altre occasioni, sulpresupposto che la risoluzione, al di fuori del caso dei contratti ad esecuzione continuata e periodica,produce un effetto recuperatorio ex tunc, dichiara chegli interessi legali siano dovuti a decorrere dal giorno in cui le somme da restituire furono consegnate (così, in tema di compravendita: Cass. 18 settembre 2014, n. 19659; Cass. 22 febbraio 2008, n. 4604). Un richiamo espresso alla disciplina dell’indebito si rinviene poi nel principio, enunciato in ulteriori decisioni della Corte, secondo cui l'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento non comporta il maturare di interessi, sulle somme versate dall'una all'altra parte in esecuzione del contratto, a decorrere dalla data del versamento, atteso che il venir meno ex tuncdel vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto successivamente risolto, ma appunto per questo impone di far capo ai principi sulla ripetizione dell'indebito per qualificare giuridicamente la pretesa volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento:con la conseguenza che, secondo questo orientamento, il debito dell'accipiens, produce interessi solo a seguito della proposizione della domanda, a meno che detto soggetto sia in mala fede(Cass. 27 ottobre 2008n. 25847; Cass. 2 agosto 2006, n. 17558). 11. ― Reputa il Collegio che la dottrina della « retroattività in senso forte» non possa seguirsi e che, con le precisazioni di seguito formulate,si debba aderire alla soluzione cui pervengono le pronunce da u ltimo menzionate : pronunce che, come si è visto, ai fini della decorrenza degli interessi sulle somme divenute indebite a seguito della Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 risoluzione, valorizza no lo stato di buona fede o di mala fede dell’accipiens. Tale tesi è la più coerente col rilievo, in precedenza svolto, per cui l’esperibilità dell’azionedi ripetizione non può dirsi interdetta, nel caso della risoluzione per inadempimento, dall’assenza di un espresso richiamo, nell’art. 1458 c.c., alla disciplina degli obblighi restitutori; essa, inoltre, ben si accordacon la giurisprudenza sopra richiamata (§ 8), secondo cui,anche nel caso in cui la causa adquirendi venga meno in ragione della risoluzione del contratto, l'azione che compete a chi intenda ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è l’azionedi ripetizione di indebito oggettivo. In detto quadro d’insieme,per negare l’applicabilità della disciplina sui frutti e gli interessi contenuta nell’art. 2033 c.c. alla risoluzione per inadempimentodovrebbe sostenersi che tra l’una e l’altra corra una relazione di radicale incompatibilità. Questa relazione è però in realtà insussistente, anche se bisogna tener conto de lle peculiarità che assume la nominata disciplina allorquando si giustapponga l’istituto della ripetizione dell’indebito alla fattispecie risolutoria di cui all’art.1458 c.c.. Come è stato infatti osservato in dottrina, l’esecuzione di un contratto sinallagmatico inefficace pone problemi non del tutto coincidenti con quelli derivanti dall’esecuzione di prestazioni isolate ripetibili: in tal senso, l’espressione « sinallagma rovesciato » , discendente dalla locuzione francese « contrat synallagmatique renversé» o «contrat à l’enverse», è stata impiegata proprio ad evidenziare la peculiarità delle plurime questioni che l’istituto della ripetizione dell’indebito pone allorquando inte ra gisca con una tale tipologia contrattuale. 12. ― O ccorre quindi notare che la disciplina dettata dall ’art.2033 c.c.per i frutti e gli interessi, dovuti per legge a seconda dei casi dal pagamento o dalla domanda, non può valere per i frutti e gli Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 interessiricevuti in forza del contratto. La notazione appare opportuna per evitare possibiliequivoci. In esecuzione del contratto una parte può aver percepito utilità qualificabili come interessi o frutti: si immagini il contratto di vendita su pianta dei frutti di una determinata piantagione; in tal caso i citati proventi rientrano tra le attribuzioni patrimoniali verso cui si d i rige l’effetto restitutorio previsto dall’art. 1458 c.c., senza che debba guardarsi allo stato di buona o di mala fede dell’accipiens cuidà rilievo l’art. 2033 c.c.. Ove così non fosse, la stessa portata della risoluzione sarebbe compromessa e si finirebbe per sovrapporre la regola contenuta nella seconda parte dell’art. 2033 (relativa, appunto, ai frutti e agli interessiche la norma impone di corrispondere, e che tratteggia, per scelta legislativa, una posizione di vantaggio dell’accipiensin buona fede)a quella contenuta nella prima parte dello stesso articolo , ove è accordato al solvens il «diritto di ripetere ciò che ha pagato».Così, ad esempio, nel caso di mutuo oneroso, è da escludere che , a fronte dell’intercorsa risoluzionecontrattuale, il mutua nte che abbia ricevuto somme a titolo di interessi sul capitalesia esonerato, in quanto in buona fede al momento del pagamento, dal restituire quelle riscosse prima della proposizione della domanda. Il coordinamento tra l’art. 1458 c.c. e l’art. 2033 c.c. impone allorauna prima conclusione. Per le prestazioni contrattuali, quale che siala qualificazione giuridica di ciò che ne costituisce oggetto (e quindi anche se si tratti di frutti o interessicontrattualmente dovuti), opera ― almeno di regola, e con le precisazioni che si faranno in seguito (cfr. infra,§ 18 ) ― l’ obbligo restitutorio discendente dall’effetto retroattivo della risoluzione. La regolamentazionedei frutti e degli interessi contenuta nell’art.2033 c.c. riguardaaltro, e no n può che concernere i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla somma di de naro oggetto di ripetizione.L’art. 2033, oltre a disciplinare la restituzione di Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 quanto indebitamente prestato, delinea infatti un’obbligazione legale, accessoria a quella principale restitutoria, che deriva dalla necessità di regolaresia la sorte dei frutti naturali o civili della res maturati a seguito della solutio (ciò che avviene in continuità logica con la disciplina che conferisce rilievo allo stato di buona o di mala fede del possessoredella cosa fruttifera: art. 1148 c.c.),sia la sorte egli interessi decorrenti dallo stesso momentosulla somm a in debitamente riscossa, i quali hanno natura compensativa(Cass. Sez. U. 9 marzo 2009, n. 5624, cit. ; sulla natura legale di tali interessi, cfr. Cass. 11 maggio 2015, n. 22978, ove si precisa che, nel caso di ripetizione , l'obbligazione relativa agli interessi deriva direttamente dalla legge, in virtù di una previsione che la rende partecipe della stessa natura della condictio indebitie della sua collocazione nel sistema delle fonti delle obbligazioni). 13. ― Operata questa precisazione quanto al perimetro applicativo della disciplina in esame, si impone di verificare come si atteggi, rispetto ad essa,l’elemento della buona fede dell’accipiens nel caso in cui il rapporto contrattualesia travolto dalla risoluzione. Diversi sono gli aspetti della ripetizione dell’indebitoche il codice civileregola valorizzando lo stato di buona o di mala fede dell’ accipiens : buona e mala fede sono impiegati non solo per stabilire la decorrenza dell’obbligazione relativa agliinteressi e ai frutti (art. 2033 c.c. cit.), ma anche per definire l’obbligo restitutorio in caso di perimento o deterioramento della cosa ricevuta indebitamente (art. 2037 c.c.)e per tracciare le conseguenze giuridiche che si determinano in caso di alienazione della stessa(art. 2038 c.c.). Come è noto, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave,dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 possesso, sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la malafede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere il diritto a conseguirlo (per tutte: Cass. 7 maggio 2024, n. 12362; Cass. 26 ottobre 2020, n. 23448). Taledefinizione merita di essere meglio precisata con riguardo alla fattispecie che interessa, ma è da tenere ferma nel suo nucleo fondamentale,che identifica la buona fede di cui all’art. 2033 c.c. nella buona fede soggettivadi cui all’art. 1147, comma 1, c.c.. 14. ― In tal senso è da respingere l a tesi, pur autorevolmente sostenuta, per cuinel caso di ripetizione dell’indebito conseguente alla risoluzione per inadempimento il giudizio sulla buona o mala fede dell’accipiens debba « per analogia trasformarsi nel giudiz i o sulla imputabilità all’accipiensdel fatto che dà luogo alla risoluzione». Per la verità, quest’ultima soluzione, innegabilmente suggestiva, oltre ad avere avuto un suo seguito in dottrina, prospetta elementi di contiguità con una giurisprudenza minoritaria di questa Corte. Merita ricordare, in proposito, che in passato , prendendo le mosse dall’applicabilità dell’art. 1147, comma 2, c.c. alla ripetizione dell’indebito(assunto , questo , succ e ssivamente sempre negato nella giurisprudenza di legittimità), si è ritenuta operante la disciplina dell'accipiens in mala fede nel caso che il venir meno del negozio, al quale è collegata la ripetizione dello indebito, sia addebitabile a colpa grave di quel soggetto(Cass. 29 febbraio 1988, n. 2119); e anche di recente si è osservato come, nelle ipotesi di caducazione del negozio,la disciplina del pagamento dell’indebito vada applicata nei limiti della compatibilità, «donde l’esigenza di adattare la disciplina dipendente dagli stati soggettivi di buona o mala fede dell’accipiens, piuttosto, alla situazione di imputabilità dell’inattuazione funzionale del negozio» (così, in motivazione, Cass. 26 giugno 2023, n.17572). Tuttavia, se, come è pacifico in giurisprudenza, ma anche in Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 dottrina,la buona fede di cui agli artt. 2033 ss. è buona fede in senso soggettivo, il suggerimento offerto dal richiamato insegnamento dottrinale non può essere recepito. L’accezione della buona fede in senso soggettivoesclude infatti che il diritto dell’accipiens di trattenere i frutti e gli interessi maturati prima della domanda (ma dopo la solutio) possa discendere, in caso di risoluzione ex art. 145 8 c.c., dall’imputabilità dell’inadempimento: e cioè da una condotta colpevole, che potrebbe, al limite, assumere rilievo ove si trattasse di apprezzare la buona fede in senso non già soggettivo, ma oggettivo.Sicché, come è stato evidenziato da altro autore, conferire rilievo all’imputabilità dell’inadempimento implica « i l trascorrere dal piano cognitivo della buona fede in senso soggettivo a quello valutativo della buona fede in senso oggettivo» e finisce per riportare sul terreno delle restituzioni problemi che attengono alla responsabilità per inadempimento , valorizzandoingiustificatamente la connotazione circa l’inadempimento di un’obbligazione― quella insorta dal contratto ― in seno a un giudizio che interessa un’obbligazionediversa, quella restitutoria. 15. ― Muovendo dalla qualificazione della buona fede in termini di «ignoranza dell'effettiva situazione giuridica», che è fatta propria, in tema di indebito,dalla giurisprudenza di questa Corte, la stessa buona fede, nel caso di risoluzione del contratto, deve allora consistere nell’ignoranza dell’obbligo di restituire quanto viene pagato.Lo stato soggettivo dell’accipiensè infatti connotato , in questo come negli altri casi di caducazione del negozio, dall’esistenza d i un contratto che impegna il solvens verso l’ accipiens : p er evocare un autorevole insegnamentodel passato, in queste ipotesi lo stato di buona fede non è tanto da rinvenire «nell'erronea opinione che sussiste il credito che la solutio tend e ad estinguere, quanto nell'e rrone a opinione che non sussistano i presupposti dell'obbligo di restituzione». Se una conoscenza dell’obbligo restitutorio sar à normalmente assente nel momento in cui è eseguita la prestazione, dal momento che Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 questa, avendotitolo nel contratto, è da considerarsi, in quel frangente, per ciòdovuta(tanto più che in materia di indebito opera la presunzione di buona fede di cui all’art. 1147, comma 3, c.c.e questa non è esclusa dalla colpa grave dell’accipiens: § 13), la detta conoscenza potrà insorgere in un momento successivo: ed è significativo, al riguardo, che l’art. 2038 c.c., cui si è fatto in precedenza cenno, per regolare la fattispecie dell’alienazione della cosa ricevuta indebitamente distingua propriotra conoscenza e mancata conoscenza , in capo all’ accipiens , d i un tale obbligoal momento dell’alienazione ( facendo poi d iscendere da questi opposti stati soggettivi diverseconseguenze giuridiche). 16. ― L’art. 2033 c.c., individua il momento in cui deve considerarsi comunque acquisita la consapevolezza dell ’obbligo restitutorio.Precisamente, interessi e frutti sono dovuti a far data dalla domanda,se l’accipiens è in buona fede. La previsione si spiega proprio in quanto,sulla base di una valutazione legale tipica, è tale atto del solvensa fa r venir meno l’ignoranza dell’obbligo di restituzione , e quindi a far cessare lo stato di buona fede: in buona sintesi, intervenuta la domanda, l’accipiens in buona fede non può più disconoscere che il pagamento è indebito, e tanto giustifica l’insorgenza dell’obbligo , da parte sua, di corrispondere al solvens frutti e interessi. In dottrina, sul presupposto che quel che rileva, ai fini della decorrenza di frutti e interessi , è l’acquisita conoscenza dell’obbligo restitutorio, si è ritenutoessere ragionevole far arretrare , rispetto alla domanda, il dies a quo del debito correlativo nelle ipotesi in cui l’insorgenza di detta consapevolezza preceda la domanda stessa: in detta prospettiva, laconosce nza dell’obbligo assumerebbe un proprio rilievoprima della detta domanda e indipendentemente da essa. In termini assolutila tesi non può essere condivisa, dal momento che finisce per amputare il dato normativo del riferimento alla domanda, e cioè dell’atto tipico cui il legislatore raccorda la nascita dell’obbligoavente ad oggetto la corresponsione d egli interessi e dei Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 frutti. La tesi però individua una giusta preoccupazione quanto a l possibilescollamento tra domanda giudiziale e conoscenza dell’obbligo restitutorio: preoccupazione che la giurisprudenza di legittimità ha, in tempi recenti,definitivamente dissolto. Le Sezioni Unite di questa Corte, aderendo a una tesi già espressa dalla Sezione Lavoro e dalla Prima Sezione (rispettivamente: Cass. 1 aprile 2011, n. 7586 e Cass. 9 novembre 2015, n. 22852), hanno infatti precisato che in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione «dal giorno delladomanda», contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895).Non occorre qui soffermarsi su ll’interpretazione che sottende tale enunciato: interpretazione che è stata condotta apprezzando, per un verso, il tenore letterale dell’art. 2033 c.c. , che parla di mera «domanda»,e, per al tro verso , la differente ratio che sottende l’art.1148 c.c., sull’acquisto dei frutti da parte del possessore , dove l’espresso riferimento alla «domanda giudiziale» trova giu s tificazio ne nel fatto che lo status di possessore in buona fede e la connessa tutela possono cessare solo con la sentenza che accolga la rivendica,laddove i tempi del processo non devonogravare sulla parte vittoriosa. Quel che rilevaè che la richiamata esegesi assegn i a lla semplice intimazione del solvensl’effetto di far nascere per l’ accipiens l’obbligo di corr is pondere gli interessi e i frutti e che tale effetto sia pienamente coerente col valore chela nominata intimazione riveste sul piano della conoscenza del dovererestitutorio. È incontestabile, infatti, che l’accipiens acquisti consapevolezza dell’obbligo di restituzione fin dal momento in cui il solvens gliene faccia richiesta stragiudiziale: la soluzione interpretativa delle Sezioni Unite restituisce quindi ordine al sistema, privando opportunamentedi valore, nel quadro della regolamentazione degli Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 interessi e dei frutti, la domanda giudiziale che sia stata preceduta dall’atto di costituzione in mora. 17. ― Chiar it e qual i siano, ad avviso del Collegio, le linee della disciplina relativa ai frutti e agli interessi in caso di risoluzione del contratto per inadempimento , occorre farsi carico di un ulteriore problema. Si è detto (§ 12) che la regola contenuta nell a seconda parte dell’art. 2033 c.c. non si applica alla ripetizione di attribuzioni patrimoniali convenute contrattualmente: in conseguenza , tutti gli interessi ei frutti che siano stati percepiti in forza del negozio poi risolto vanno restituiti.Può tuttavia accadere che l’osservanza di questa regola generi uno squilibrio in ragione della concorrente applicazione della disciplina legale dell’indebito . Così, u na parte contrattuale potrebbe essere tenuta a restituire l’intero ammontare delrendimento ritratto dal bene ricevuto,senza essere simmetricamente remuneratacon riguardo alla somma pagata per procurarselo. Gli interessi dovuti su tale somma si identificano, infatti, negliinteressi dovuti in forza dell’art. 2033 c.c., i quali maturano sull’importo indebitamente versato(e sono , con tutta evidenza,altra cosa rispetto a quelli riscossi in forza d e l contratto , i quali andrebbero integralmente restituiti) . Ebbene, gli interessi sulla somma pagatasenza titolo che spettano al solvens vanno individuati in quelli maturati dopo la costituzione in mora (la « domanda » dell’art.2033 c.c.), salvo che l’accipiens non sia in mala fede: condizione, questa che , come si è visto, è normalmente assente nel caso di risoluzione, dal momento che,a tacere della presunzione di buona fede, chi riceve il pagamento lo riceve in esecuzione di un contratto che in quel momento è pienamente efficace, e di regola ignora che dovrà restituire quanto riscosso . Ne discende, allora , che a seguito della risoluzione quel soggetto sia tenuto, da un lato,a restituire tutti i frutti della cosa (da lui ricevuta) , che sono stati percepiti in forza del contratto,e abbia diritto, dall’altro, a ricevere una parte soltanto degli Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 interessi maturati sulla somma(da lui pagata). Si determinerà, in altre parole, un disallineamento tra i rendimenti di quanto è stato oggetto delle contrapposte prestazioni. Tale inconvenientepuò del resto prodursi anche nell’ipotesi in cui sia i frutti che gli interessisiano regolati dall’art. 2033 c.c.: nell’ipotesi, cioè, in cui né gli uni né gli altri siano stati riscossi come attribuzioni patrimoniali convenute contrattualmente, essendopiuttosto dovuti per effettodella disciplina legale dell’indebito. In ragione dell’improbabile, ma sempre possibile,evenienza di opposti esiti dell’accertamento circa la buona fede dei due accipientes, potrà verificarsi , anche in questa ipotesi, chegli interessi e i frutti debbano essere restituiti a partire da momenti diversi. In ciò la previsione dell’art. 2033 c.c., che è come si diceva modellatasull’indebito nascente da prestazioni isolate, non sull’indebito insorgente da prestazioni che si inscrivono in un rapporto contrattuale, mostra il suo limite e necessita, sul piano dell’applicazione, di un correttivo. 18. ― In entrambe le ipotesi prese in considerazione una parte contrattuale finisce per conseguire un ingiustificato arricchimento: lucra, ai danni dell’altra, un utile che non avrebbe conseguito ove il contratto avesse avuto regolare esecuzione. Così, perrestare nel campo dell’intermediazione finanziaria,in cui sicolloca la vicenda qui in esame, l’intermediario in buona fede avrebbe titolo a pretendere la restituzione delle cedole riscosse dall’investitore, previste contrattualmente, a far data dalla loro maturazione, ma sarebbe tenuto a pagare gli interessi sulla somma a lui versata perdar corso all’operazione finanziaria solo dal momento della costituzione in mora. Di conseguenza, nel tempo che va dal momento in cui il rapporto comincia ad avere attuazione (col pagamento del prezzo e la consegna del titolo) a quello della costituzione in mora l’in termediario si approprierebbe sia degli interessi sulla somma a lui versata, sia dei Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 rendimenti del titolo negoziato. Un tale risultato non può però ammettersi. Per un verso, è del tutto evidente che i rimedi contro l’inadempimento (nella specie, la risoluzione del contratto) non possono operare nel senso di attribuire alla parte un vantaggio superiore a quello che ad essa sarebbe derivato dall'adempimento. Il riconoscimento di un beneficio siffatto conferirebbe all’istituto della ripetizione dell’indebito una connotazione premiale e, simmetricamente, afflittiva che va ben al di là della posizione di vantaggio riconosciuta all’accipiens in buona fede. Per altro verso, traendo spunto dalla riflessione di autorevole dottrina, occorre considerare l’argomento che può trarsi dall’art. 1499 c.c.. Da tale norma si ricava, infatti, che, salvo diversa pattuizione, il contraente non può godere, per lo stesso arcodi tempo, dei frutti del bene dedotto in contratto e degli interessi sulla somma corrisposta per conseguirlo. Può credersi, allora, che la ripetizione dell’indebito conseguente alla risoluzione si uniformi a questaregola: non vi è infatti motivo per pensare che la vicenda risolutoria legittimi vantaggi che esulano dall’assetto di interessi immaginato dal legislatore per l’esecuzione del contratto. In tal senso, deve escludersi che per effetto della caducazione del negozio una delle parti di esso possa conseguire l’una e l’altra utilità, di cui qui si dibatte. Che la parte non abbia diritto di conseguire, in ragione d ella caducazione del contratto,profitti ingiustificati trovadel resto conferma nella giurisprudenza di legittimitàche si è espressa sul punto, se pure con riguardo a fattispecie diversa da quella dei negozi di investimento. È infatti espressiva del disconoscimento del la possibilità di trarre indebiti vantaggi dalvenir meno del vincolo contrattuale l’affermazione secondo cui,in caso di nullità del contratto di locazione , ciascuna delle partihabensì il diritto di ripetere la prestazione effettuata, ma è escluso chechi abbia già usufruito del godimento della res possa ottenere la Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento(Cass. 12 febbraio 2019, n. 3971; Cass. 3 maggio 1991, n. 4849; il principioè stato ripreso da ultimo, da Cass. 16 dicembre 2024, n. 32696, nei termini della proponibilità dell’eccezione ex art. 2041 c.c.). La conclusione poggiaevidentemente sulla ricusazione di soluzioni che, attraverso la riallocazio ne dei valori economici regolati da l contratto oramai caducato, generino un sistematico arricchimento senza causa di una della parti in danno dell’altra: ricusazione che va ribadita con riguardo all’ipotesi del cumulo, in capo al medesimo contraente,dei rendimenti dei ben i negoziati (nel caso sopra indicato: il prodotto finanziario, di cui andrebbero restituite le cedole maturate fino alla costituzione in mora, e la somma investita , d a cui l’intermediario tratterrebbe, per il corrispondente arco di tempo, gli interessi). In base a quanto si è detto appare pertanto corretto coniugare l’obbligo di integrale restituzione dei frutti con quello di corrispondere gli interessi a far data dal pagamento della somma oggetto di ripetizione. 19. ― Vanno quindi enunciati i seguenti principi di diritto. «Accertata la mancanza di una causa adquirendiin ragione della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo». «In caso di risoluzione del contratto per inadempimento,la regola posta dall’art. 2033 c.c.in tema di ripetizione dell’indebito quanto alla spettanza di frutti e interessinon riguarda i frutti e gli interessi previsti dal contratto,che, ove percepiti, costituiscono attribuzioni patrimoniali integralmente passibili di restituzione in ragione della retroattività della risoluzione prevista dall’art. 1458 c.c., ma i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla somma di denaro oggetto di ripetizione». Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 «In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, ai fini della regolazione della spettanza dei frutti e degli interessi su quanto deve essere oggetto di ripetizione,la buona fede di cui all’art. 2033 c.c. è da intendersi come buona fede soggettiva e si identifica nell’ignoranza, in capo all’accipiens,dell’obbligo restitutorio». «La disciplina della ripetizione dell’indebito non può implicare ingiustificatiarricchimenti di una parte ai danni dell’altra, onde è escluso che, a fronte dello scambio di un bene fruttifero con una somma di denaro, frutti e interessi possano avere diversa decorrenza: in particolare, risolto il contratto per inadempimento, in presenza di un obbligo restitutorio avente ad oggetto i frutti maturati in forza della previsione contrattuale, gli interessi sulla sommadi denaro corrisposta dal percettore dei detti frutti,che se ne vede privato, decorrono a far data dal versamento». 20. ― Ciò posto, la Corte di appello ha, da un lato, riconosciuto che sulla somma da restituire all’investitore decorressero gli interessi legali maturati dalla stipula dei due contratti e affermato, dall’altro, che lo stessoinvestitore non era tenuto a restituire le cedole, non risultando provata, al riguardo, la mala fede dello stesso. La statuizione in tema di interessi non è stata oggetto di impugnazione, onde sulla stessa è caduto il giudicatointerno. A fronte di essa, la pronuncia relativa alle cedole , investita dalla censura in esame,non risulta conforme al principio che si è da ultimo enunciato. Irendimenti del titolo devono essere restituit i per l’intero : il che è, oltretutto, pienamente coerente con la statuizione , oramai irretrattabile, adottata dalla Corte territoriale circa il maturarsi degli interessi compensativi sulla somma investita. Nell’ambito dei servizi di investimento, in cui l’investitore si relaziona col mercato finanziario attraverso l’intermediario, i contratti conclusi generano principalmenteobbligazioni tra questi due soggetti . Nel caso della negoziazione per conto proprio e per conto terzi, Sez. I–RG 20018/2019 udienza pubblica11.10.2024 l’intermediario, dopo aver procura to all’investitore il prodotto finanziario, provvede ad accreditargli periodicamente le cedole che maturano riguardo ad esso (come è del resto previsto, in tema di deposito di titoli in amministrazione, dall’art. 1838 c.c.). Le cedole danno dunque corpo a un’attribuzione patrimoniale dipendente dalle intercorse pattuizioni che, in caso di risoluzione del contratto di investimento, va integralmente restituita all’intermediario , indipendentemente dallo stato di buona o mala fede dell’accipiens. L’obbligo di pagamento delle cedole, ove pure non contemplato dal contratto relativo al prodotto finanziario, ma da altro contrattoad esso collegato, viene menoin ragione della caducazione del primo negozio, giacché è la titolarità del prodotto finanziario in capo al cliente a giustificarel’impegno dell’intermediario di liquidar ne i rendimenti . U na volta sciolto il contratto, il titolo tornerà in capo al l’intermediario (che lo aveva nel proprio portafoglio, o lo aveva acquistato per il cliente)e le cedole che l’ investitore ha percepito medio tempore spett eranno all’intermediario stesso, e cioè al soggetto che , in esecuzione dell’accordo concluso, avevaposto in atto i relativi pagame nti . Il fatto che, nel caso in scrutinio, gli interessi s ian o dovuti dal momento della stipula, vale a dire dal pagament o, non fa che confermare, a mente di quanto si è detto al § 18,che le cedole vadano integralmenterestituite dal momento del loro maturarsi. 21. ― In accoglimento del terzo motivo, la sentenza è cassata. La causa è rinviata