CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02320/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12994/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 599/2018 depositata il04/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2006 la Regione [OSCURATO:PERSONA] irrogò al Comune di Albanella una sanzione di € 25.015,00 per la violazione dell’art 54 del D. Lgs N. 152/1999, per aver superato in tre occasioni, negli anni dal 2001 al 2004, i limiti di emissione degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione comunale Il Comune di Albanella propose opposizione all’ingiunzione. Il Tribunale di Salerno rigettò l’opposizione. Proposto gravame da parte del Comune, la Corte d’Appello di Salerno, nella contumacia della Regione [OSCURATO:PERSONA], confermò la sentenza di primo grado con diversa motivazione. La Corte distrettuale rigettò il primo motivo di censura, con il quale era stata dedotta la falsa interpretazione ed applicazione dell’art 8 della Legge della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 13 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], osservando che il termine di giorni sessanta per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione decorresse dalla ricezione del rapporto e non all’audizione dell’interessato. La Corte d’appello evidenziò il diverso non fosse perentorio, ma ordinatorio, potendo l’ente irrogante provvedere all’irrogazione della sanzione nei termini conferenti alle esigenze amministrative, purché nei limiti di ragionevolezza correlati all’art 38 della legge 689/91. Il riscontro fattuale delle date degli accertamenti confermava che l’irrogazione della sanzione era avvenuta nei termini previsti dalla legge. In relazione al profilo dell’elemento soggettivo, la Corte osservò che non poteva essere accolta la tesi difensiva, secondo cui il Comune non avrebbe potuto sospendere il servizio di depurazione senza incorrere nel reato di interruzione di pubblico servizio,poiché la norma prescrive non il divieto di scarico, bensì il rispetto dei limiti di emissione, il superamento dei quali non poteva che comportare la responsabilità, a titolo di colpa, dell’ente autore dell’illecito. In ordine alla censura relativa all’entità della sanzione, la Corte d’appello ritenne la censura inammissibile sia in quanto inerente a valutazioni di carattere politico, sia perché priva di specificità; in ogni caso, essa era infondata nel merito perché l’applicazione della sanzione nel massimo edittale costituiva esercizio del potere discrezionale del Tribunale. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso il Comune di Albanella sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 L.R. 13/1983 e dell’art. 28 L. 689/1981, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la corte di merito erroneamente ritenuto che il termine di giorni sessanta per emettere l’ordinanza ingiunzione, decorrente dal ricevimento del rapporto, avesse natura ordinatoria, laddove la legge regionale individuerebbe un termine perentorio per la conclusione della procedura sanzionatoria, in deroga alle previsioni generali di cui alla L. 689/1981. Sarebbe, quindi , errata la tesi affermata dalla Corte d’appello, secondo cui la Regione avrebbe potuto emettere l’ordinanza – ingiunzione nel termine di prescrizione quinquennale di cui all’art 28 L. 689/1981, rendendo così difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, dell’ingiunto di fronte all’esercizio tardivo del potere sanzionatorio. Il motivo è infondato ma la motivazione deve essere corretta, ai sensi dell’art.384 c.p.c. La questione sollevata dal ricorrente è stata già vagliata da questa Corte, con sentenza della Sesta Sezione del04/06/2021, n.15720. E’ stato affermato che il termine, previsto dall'art. 8, comma 2, della Legge Regionale N. 13/1983, di sessanta giorni dalla data di ricezione del rapporto, completo di processo verbale e della prova delle seguite contestazioni o notificazioni, unitamente ad eventuali scritti difensivi e documenti presentati dall'interessato, non concerne il limite temporale entro cui deve essere adottato il provvedimento, bensì quello entro il quale vanno sentiti gli interessati che, nei modi e nei termini fissati dalla normativa, abbiano fatto pervenire all'autorità competente la relativa richiesta di audizione. In tal senso è errata l’affermazione della Corte di merito, secondo cui il termine di sessanta giorni per l’adozione dell’ordinanza decorre dalla ricezione del rapporto e non dall’audizione. Questa Corte ha, poi , evidenziato che la norma regionale non deroga ma, anzi, conferma la disciplina generale in tema di sanzioni amministrative, come delineata dallaL. 689 del 1981, la quale non fissa il termine per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione, senza, peraltro, che a tale mancanza possa ovviarsi applicando il termine, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dallaL. 241 del 1990, art.2, in quanto la L. n. 689/81 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. E', quindi, applicabile il termine quinquennale di cui alla stessa L., art. 28, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. 21706 del 2018; Cass. 17526 del 2009). Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 689/1981, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la corte di merito accertato l’elemento soggettivo della colpa dal semplice superamento del limite di emissione legislativamente previsto, senza tener conto dell’inefficienza del sistema fognario e della circostanza che il Comune si sarebbe adoperato attivato per ottenere finanziamenti per porre rimedio a tale emergenza. E’ consolidato il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema disanzioni amminis trative, l'art.3 della L. 689/81pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senzacolpa (ex multis Cassazione civile sez. II, 26/09/2019, n.24081). Nel caso di specie, laCorte di merito ha accertato che l’inefficienza del sistema fognario non esimeva il Comune dal rispetto dei limiti di emissione, tale da escludere la presunzione di colpa, sicché non sussiste la dedotta violazione di legge, né la prova contraria può essere allegata in sede di legittimità, se non attraverso l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., nella specie non dedotto. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile il motivo di gravame con il quale era stata censurata l’applicazione della sanzione nel suo massimo edittale perché “inerente a valutazioni politiche” e per difetto di specificità del motivo, nella parte in cui faceva riferimento alla deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] N.5158/2000 nonostante il motivo fosse idoneo a censurare la decisione di primo grado. Peraltro, la Corte distrettuale avrebbe errato nel rigettare nel merito il motivo di appello dopo averne dichiarato l’inammissibilità del motivo in quanto priva della potestas iudicandi. Il motivo è fondato. Preliminarmente è opportuno richiamare i consolidati insegnamenti di questa Corte alla cui stregua, per un verso, la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla portata della sentenza impugnata (in termini, tra le tante, Cass. n. 21401/2021) e, per altro verso, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado; non è, pertanto, necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (così Cass. n. 23781/2020). Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma primo, cod. proc. civ. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. (Sez. 3, Sentenza n. 21745 del 11/10/2006). Tanto premesso, il Collegio osserva che il diretto esame della sentenza di primo grado e dell'atto di appello, operato da questa Corte in ragione della natura processuale della questione posta con il ricorso principale (che, in sostanza, deduce un error in procedendo: cfr. Cass. 20716/18), consente di apprezzare l'idoneità delle censure mosse nell'atto di appello a sottoporre a critica adeguata e specifica la decisione impugnata e, quindi, la sufficiente specificità delle stesse. Il Tribunale aveva rigettato il motivo di opposizione con il quale era stata applicato il massimo della sanzione edittale, osservando che la violazione era connotata da particolare gravità e si era protratta per un tempo abbastanza lungo. L’atto d’appello censurava specificamente la decisione di primo grado poiché non avrebbe considerato i l comportamento del Comune, tenuto per att enuare le conseguenze della violazione , e dei parametri fissati dalla deliberazione GR 5158/2000, che scandisce il procedimento di determinazione della sanzione. Le ulteriori argomentazioni contenute nella sentenza per sostenere il rigetto dell’appello sono state rese in assenza di potestas iudicandi. Sin dalla sentenza n. 3840 del 20 febbraio 2007, infatti, le Sezioni unite di questa corte hanno chiarito che quando il giudice emette una pronuncia d'inammissibilità della domanda si spoglia della propria potestas iudicandi al riguardo, e che se, ciò nondimeno, quel medesimo giudice si soffermi anche a motivare sul merito, tale motivazione è da considerarsi svolta ad abundantiam, onde un'impugnazione sul punto neppure risulterebbe ammissibile (conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015; Cass., Sez.2, sentenza n. 9319 del 2016). La sentenza impugnata va, pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione. Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità. E’ assorbito il quarto motivo di ricorso. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai mot