Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14290/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e S.r.l., e PAN Miaomiao, nella sua qualità di socio elegale rappresentante della cessata [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoStefano Nanni;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Toscana n. 138/2024, depositata il 26 gennaio2024.Numero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con avviso di accertamento n.

T8T03T200331/2020,notificato il 26 novembre 2020, l’Agenzia delle entrate – Direzioneprovinciale di Prato ha proceduto al recupero a tassazione, neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., con riferimento al periodod’imposta 2015, di maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA.

Inparticolare, l’Ufficio ha rideterminato: un maggiore redditod’impresa ai fini delle imposte dirette per costi ritenuti indeducibili,derivanti da fatture per operazioni ritenute inesistenti e dasopravvenienze attive asseritamente riconducibili all’insussistenzadi debiti verso fornitori; una maggiore IVA, relativa sia aldisconoscimento del diritto alla detrazione con riferimento a fattureritenute soggettivamente o oggettivamente inesistenti, sia alrecupero di imposta su cessioni intracomunitarie ritenute nondocumentate.

Le riprese fiscali si fondavano, secondo l’attoimpositivo, sulla presunta carenza di struttura organizzativa in capoai fornitori della società, sulla mancata prova del pagamento dialcuni debiti commerciali e sulla ritenuta mancanza di idoneadocumentazione a supporto di parte delle cessioni intracomunitariedichiarate.La società ha proposto ricorso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Prato, chiedendo l’annullamento dell’avvisodi accertamento.L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio resistendo alricorso.Con sentenza n. 138/01/2021, depositata l’8 ottobre 2021, laCommissione tributaria provinciale di Prato ha accolto parzialmenteil ricorso, annullando una parte delle riprese relative alle fattureNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026contestate e alle sopravvenienze attive, e ha accertato la parzialeinsussistenza delle cessioni intracomunitarie controverse, ritenendovalide prove di talune cessioni i documenti costituiti dallecertificazioni provenienti dallo spedizioniere [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.L’Agenzia delle entrate resisteva all’appello, proponendo altresìappello incidentale.Con sentenza n. 138/2024, depositata il 26 gennaio 2024, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana haaccolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate e rigettatol’appello principale.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a undici motivi.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazionedell’art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992,nonché dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice diprocedura civile, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,deducendo la nullità della sentenza impugnata per carenza deirequisiti minimi di forma e contenuto.

La censura è fondatasull’assunto che la sentenza di secondo grado non consenta diricostruire la vicenda processuale, in quanto omette l’esposizionedei fatti rilevanti di causa, non riporta in modo intelligibile i motividel ricorso introduttivo, quelli dell’appello principale e dell’appelloincidentale, né le conclusioni delle parti.

Viene dedotto che laNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026decisione si limita a richiami generici e assertivi, senza descriverele questioni effettivamente controverse, rendendo impossibilel’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a basedel dispositivo.1.1. – Il motivo è infondato.Essendo l'appello un mezzo di gravame con caratteredevolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, marivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principiodella necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342,comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore diforme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anchesommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondal'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto dellasentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati,anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta lariforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a basedell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati ilcontenuto e la portata delle relative censure (Cass. n. 2320/2023;Cass. n. 21745/2006).Nel caso di specie, dalla motivazione emergono gli elementisufficienti a delineare l’iter procedurale, consentendo di definire eindividuare il preciso thema decidendum della controversia conriferimento a tutti i rilievi contenuti nell'avviso di accertamentoimpugnato (indebita deduzione reddituale e l’indebita detrazioneIVA conseguenti alla contabilizzazione di fatture relative adoperazioni oggettivamente inesistenti; omessa dichiarazione dellesopravvenienze attive determinate dalla sopravvenutainsussistenza di debiti commerciali contabilizzati in anni precedentiovvero dalla mancata prova dei relativi pagamenti;disconoscimento della natura intracomunitaria delle operazioni diNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026cessione e conseguente recupero IVA per l’assenza didocumentazione probatoria del requisito territoriale - uscita dellemerci dal territorio nazionale- e/o del requisito oggettivo -pagamento) e dando conto della prospettazione dell’Agenzia volta acontrastare i capi della sentenza di primo grado in relazione ai qualiè risultata soccombente.2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere laCorte di giustizia tributaria di secondo grado pronunciato suun’eccezione preliminare che la parte appellante avevaespressamente abbandonato.

In particolare, viene contestato che ilgiudice di appello abbia esaminato e deciso un’eccezione di nullitàdell’accertamento con adesione, nonostante la contribuente, insede di precisazione delle conclusioni, avesse rinunciato acoltivarla, concentrando la propria difesa sulle questioni di merito.La censura riguarda la decisione su una questione non più devolutaal giudice, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato.2.1. – Il motivo è inammissibile.Al di là della rinuncia all'eccezione preliminare, il relativomotivo di impugnazione è da ritenersi inammissibile per carenza diinteresse, non avendo la decisione resa sul punto alcuna incidenzain relazione alla questione che sarebbe stata abbandonata.3. – Con il terzo motivo si denunciano la violazione degli artt.40 e 45 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., nonché la violazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs.n. 175 del 2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Sideduce che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbiaerroneamente escluso che la dichiarazione di estinzione dellasocietà contribuente, a seguito della sua cancellazione dal registroNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026delle imprese, integrasse un evento interruttivo del processo.

Lacensura investe la perdita della capacità di stare in giudiziodell’ente estinto e gli effetti processuali connessi alla dichiarazioneresa dai difensori nel corso del giudizio di appello, con riferimentoalla disciplina dell’interruzione e dell’estinzione del processotributario.3.1. – Il motivo è infondato.In tema di cancellazione della società dal registro delleimprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzioneprevisto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, condisposizione avente natura sostanziale e operante nei confrontidell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o diriscossione ivi indicati, con riguardo a tributi o contributi, implicache in detto ambito il liquidatore conservi tutti i poteri dirappresentanza della società sul piano processuale (Cass. n.18310/2023).La stessa Corte costituzionale, proprio con la sentenza n.142/2020 invocata in ricorso, ha dato conto che “3.7.– Come silegge nella relazione governativa al decreto delegato, la disciplinacivilistica, sinteticamente richiamata, se, per un verso, risulta«funzionale a garantire tempi brevi e certi della cancellazione edella realizzazione dei conseguenti effetti», per l’altro, «rende didifficile realizzazione i controlli e le azioni di recupero fiscale,regolati da disposizioni che ne prevedono lo sviluppo e, a volte,l’avvio in tempi successivi a quelli previsti dall’articolo 2495 delcodice civile per l’“estinzione” della società».Sul punto l’Avvocatura generale dello Stato ha messocorrettamente in evidenza che la disciplina della cancellazione dellesocietà dal registro delle imprese e la conseguente perdita dicapacità e soggettività dell’ente è di ostacolo alle attività svolteNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026dall’amministrazione finanziaria nei confronti di quest’ultimo”,concludendo che “4.2.– Del resto, questa Corte ha già avuto mododi prendere in considerazione le modifiche introdotte dall’art. 28,comma 4, del citato d.lgs. n. 175 del 2014, rilevando comequest’ultimo si annoveri tra quelle disposizioni «orientate apreservare la garanzia dell’adempimento delle obbligazionitributarie» e che «segnano lo scostamento dalla disciplina ordinariaquale condizione di maggior favore per l’amministrazionefinanziaria» (sentenza n. 90 del 2018)”.Nel caso di specie, essendo intervenuta la richiesta dicancellazione della società dal registro delle imprese in data 17marzo 2023, nella vigenza della nuova disciplina, deve ritenersioperante il differimento quinquennale, senza alcuna interruzionedel giudizio, in ragione dello «scostamento dalla disciplina ordinariaquale condizione di maggior favore per l’amministrazionefinanziaria».Non depone in senso contrario il precedente citato anche inmemoria (Cass. n. 3803/2023), che ha riguardo, invece, agli effettiinterruttivi dell’apertura e della chiusura del fallimento (vi si citadifatti Cass., Sez.

Un., n. 12145/2021, relativa a quegli effetti),posto che in quel caso, di là dal riferimento all’art. 28 del d.lgs. n.175/2014, si discuteva, come emerge dalla narrativa, «dellasopravvenuta dichiarazione di fallimento della società contribuentenelle more del giudizio».4. – Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 115,comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,per avere il giudice di appello ritenuto non contestati determinatifatti allegati dall’Amministrazione finanziaria.

In particolare, vienelamentato che la sentenza abbia considerato pacifica la mancanzadi struttura organizzativa delle ditte fornitrici, nonostante taliNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026circostanze fossero state specificamente contestate dallacontribuente sin dal giudizio di primo grado.

La censura riguarda,quindi, l’erronea applicazione del principio di non contestazione e laconseguente ricostruzione del quadro fattuale su cui è statafondata la decisione.4.1. – Il motivo è infondato.Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la sentenzanon afferma che la questione non sia contestata ma che non vi siauna prova idonea fornita dalla contribuente («L’accertatainesistenza strutturale, operativa e commerciale delle ditteindividuali fornitrici, infatti, costituisce circostanza logicamenteprevalente sull’esistenza formale delle stesse, fornendo un graveelemento indiziario che controparte non ha contrastato fornendoidonea prova della effettività delle prestazioni contabilizzate e nonsolamente dell’esistenza cartolare dei soggetti cessionari»).

Lastatuizione oggetto di censura si salda d’altronde a quellaprecedente, a sostegno dell’inesistenza delle operazioni, che «tuttii fornitori effettuano bonifici verso la Cina per importi notevoli, noncompatibili con una attività aperta da persone arrivate in Italia dapochi anni, con impossibilità di prendere in affitto un immobile ocreare una struttura minima per aprire una ditta anche di piccoledimensioni.

Si tratta di un comportamento tipico che, insieme allepresunzioni di seguito rappresentate lascia intendere si tratti disoggetti emittenti fatture per operazioni inesistenti, dove larestituzione del denaro avviene su conti cinesi.

Di fatto si ricordache mancano indicazioni precise sulla merce, sul pagamento dellastessa, sul trasporto e quindi l’unico elemento presente èesclusivamente il documento generico rappresentato dalla fattura,senza alcuna documentazione in dettaglio che possa chiarireNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026origine e destinazione della merce, oltre all’effettivitàdell’operazione economica che dovrebbe essere sottesa».5. – Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 36,comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente.

La censurariguarda il segmento di motivazione relativo all’affermata carenzadi struttura organizzativa delle ditte emittenti le fatture e agliulteriori elementi valorizzati per qualificare come inesistenti leoperazioni contestate.

Si deduce che la sentenza si limiti adaffermazioni apodittiche e generiche, senza esplicitare il percorsologico e giuridico seguito né indicare gli elementi di prova posti afondamento della decisione.5.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che vieneviolato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie non c'è nessuna motivazione apparente, néla violazione del «minimo costituzionale».

La pronuncia non si èaffatto limitata a enunciazioni generiche e astratte ma ha affrontatoNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026i singoli capi dell'impugnazione, trattando distintamente le diversecontestazioni (eccezioni preliminari inerenti presunte irregolaritàprocedimentali; recupero a tassazione degli importi riferiti a fattureper operazioni accertate come oggettivamente inesistenti; recuperofiscale riguardante le sopravvenienze attive; recupero dell’IVAafferente alle cessioni dichiaratamente intracomunitarie).6. – Con il sesto motivo si denuncia la violazione degli artt.2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,per mancata valutazione analitica e complessiva delle presunzionidedotte dalla contribuente.

In particolare, viene dedotto che laCorte di giustizia tributaria di secondo grado non abbia esaminatonel loro insieme gli elementi presuntivi allegati dalla contribuente adimostrazione dell’effettività delle operazioni, limitandosi a unaaffermazione di insufficienza probatoria senza dar conto dell’esamedei singoli indizi e della loro possibile valutazione complessiva.6.1. – Il motivo è infondato.In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza dioperazioni oggettivamente inesistenti è a caricodell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediantepresunzioni semplici, come l'assenza di una idonea strutturaorganizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta alcontribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione deirelativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazionicontestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizionedella fattura ovvero in ragione della regolarità formale dellescritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quantoessi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparirereale un'operazione fittizia (Cass. n. 9723/2024; Cass. n.28628/2021).Numero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026In motivazione sono stati considerati, in conformità allagiurisprudenza di questa S.C., gli elementi indiziari idonei a fondarel’accertamento tributario riguardante le operazioni oggettivamenteinesistenti (identificazione, nell’invito all’adesione e nell’avviso diaccertamento, del contenuto delle fatture contestate (fornitore,protocollo/registrazione, imponibile, IVA); rilevanza dell’importofatturato e contabilizzato rispetto ai costi emergenti nell’annod’imposta oggetto di accertamento; estrema genericità deidocumenti contabilizzati; assenza di idonea documentazionegiustificativa dei costi apparentemente sostenuti; bonifici deifornitori verso la Cina per importi notevoli, ritenuti non compatibilicon un’attività reale e indicativi di schema tipico di emissione difatture per operazioni inesistenti con restituzione del denaro suconti cinesi; mancanza di indicazioni precise su merce, pagamento,trasporto, origine e destinazione, con la sola presenza della fatturacome documento generico; inesistenza strutturale, operativa ecommerciale delle ditte fornitrici quale grave elemento indiziarioprevalente sulla loro mera esistenza formale; mancata provacontraria da parte del contribuente).Questa Corte ha d’altronde chiarito che, in tema di ricorso allepresunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazioneo falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può esserecensurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non giàper il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indiziin un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questipervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degliindizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, ilquale prevede che si applichi il ragionamento probabilistico pervalutare la gravità; si stimi il grado di probabilità dell'ipotesirispetto al fatto, per valutare la precisione; si metta in relazioneNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza (Cass. n.21762/2025).

Di contro con la censura in esame i ricorrenti noncontestano il metodo di valutazione, ma proprio la valutazione in7. – Con il settimo motivo si denuncia l’omesso esame di fattidecisivi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

I fatti nonesaminati vengono individuati negli elementi presuntivi dedottidalla contribuente e risultanti dalla documentazione prodotta ingiudizio, che sarebbero stati oggetto di discussione tra le parti eche la sentenza impugnata non avrebbe considerato nell’ambitodella propria motivazione, nonché nella sentenza di proscioglimentodel GUP di Prato, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione.7.1. – Il motivo è inammissibile.Risulta difatti applicabile l’orientamento in base al quale ilricorrente per cassazione non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti edelle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto,nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminaree valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sottoil profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenzae scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. n. 32505/2023).Non incide su tale valutazione l’omessa considerazione dellasentenza di proscioglimento adottata dal Gup di Prato nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], allegata sub 13 al ricorso, sulla quale la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026insiste in memoria evocando l’art. 21-bis del d.lgs. 74/2000:anzitutto, la norma richiamata non è applicabile, proprio perché sitratta di sentenza emessa dal GUP e non in esito a dibattimento;inoltre la sentenza non somministra circostanze di fatto decisive, inquanto potenzialmente idonee a sovvertire l’esito della lite, postoche vi si legge non già, come si sostiene in ricorso e si ribadisce inmemoria, l’accertamento dell’«esistenza di plurimi elementiindiziari comprovanti l’effettività delle operazioni sottostanti lefatture d’acquisto in questione», bensì che «i complessivi elementia disposizione sono talmente contraddittori e discrepanti tra loro darendere inutile un dibattimento…» e «…non consentono di ritenerein alcun modo chiaro se le operazioni commerciali relative allefatture di cui all’imputazione siano effettivamente non avvenute,come invece ritenuto secondo la tesi accusatoria avanzata dalP.M.».8. – Con l’ottavo motivo si denuncia la violazione dell’art. 88,comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La censura riguardal’accertamento dell’esistenza di sopravvenienze attive per debitinon pagati, fondato – secondo il ricorso – su elementi quali ilmancato pagamento dei debiti e il decorso del tempo.

Vienededotta l’erronea applicazione delle norme che disciplinano lesopravvenienze attive e la distribuzione dell’onere probatorio.Con il nono motivo si denuncia la violazione degli artt. 2727 e2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per averela Corte di giustizia tributaria di secondo grado attribuito valorepresuntivo a determinati elementi di fatto relativi allesopravvenienze attive, senza verificarne i requisiti di gravità,precisione e concordanza.

La censura investe la qualificazione degliNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026elementi valorizzati dall’Amministrazione finanziaria comepresunzioni idonee a fondare l’accertamento.Con il decimo motivo si denuncia la violazione dell’art. 36,comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente in ordine:all’individuazione delle cause di estinzione dei debiti; allagiustificazione delle sopravvenienze attive; alla determinazionedell’esercizio di competenza.

Si deduce che la sentenza non esplicitile ragioni poste a fondamento di tali affermazioni.8.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono in parteinfondati e in parte inammissibili.Dalla lettura della sentenza emerge che la questione dellesopravvenienze attive è stata motivatamente affrontata (v. puntoB2 a pagina 5), mediante esame delle risultanze istruttorie: ilgiudice d’appello ha valorizzato, oltre al decorso del tempo, lamancanza di accordi scritti, di corrispondenza commerciale ocomunque di contestazioni volte al pagamento delle forniture,unitamente alla estinzione dei fornitori, tutti cessati alla data del 31dicembre 2015, giungendo quindi a ritenere che a quella data sifosse determinata la certezza della sopravvenienza (il che spogliadi rilevanza il motivo concernente la pretesa genericitàdell’individuazione dell’esercizio di competenza).

Sotto questoprofilo la censura è infondata.

Nella sostanza, peraltro, partericorrente richiede una nuova valutazione del merito.Deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cuila parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione dellavicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli attiprocessuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione,essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti aun nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insiemeNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026(Cass. n. 10927/2024).

In tema di scrutinio di legittimità delragionamento sulle prove adottato dal giudice di merito, lavalutazione del materiale probatorio - in quanto destinata arisolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenutiinformativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in gradodi offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice dimerito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C., restandototalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede dilegittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sonostate compiute le predette valutazioni.9. – Con l’undicesimo motivo si denuncia la violazione dell’art.51, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 32, commi3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 24 Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La censura riguarda ladichiarata inammissibilità dei documenti prodotti dalla contribuentea prova delle cessioni intracomunitarie, ritenuti tardivi dalla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado.

Il motivo investe il regimedelle preclusioni probatorie e il diritto di difesa nel processotributario.9.1. – Il motivo è infondato.Va premesso che i documenti in questione, si legge insentenza, erano stati richiesti con invito (notificato in data 5ottobre 2018), il quale, si specifica in controricorso, senzacontestazioni al riguardo, era corredato dall’esplicito avvertimentoche l’omessa esibizione o trasmissione avrebbe comportato leconseguenze stabilite dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973; idocumenti, invece, nota il giudice d’appello, sono stati presentatisoltanto in data 25 giugno 2021 in vista dell’udienza fissata per ladiscussione dinanzi alla CTP del 19 luglio 2021.

L’Agenzia specificaNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026che nessuna giustificazione dell’omissione è stata offerta in sede dirisposta all’invito in ordine alla mancata esibizione dei documenti inquestione, né in sede di ricorso dinanzi alla CTP.La società nulla deduce sul punto in ricorso; allega la memoriacorredata dei documenti, ma soltanto col ricorso e con la memoriache lo illustra deduce che i documenti non si trovavano nellapropria disponibilità al momento dell’istruttoria amministrativa.In tema di accertamento tributario, occorre distinguerel'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda al contribuentedocumenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n.600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 deld.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quella avanzata nelcorso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 d.P.R. n.600 cit., quanto all'imposizione reddituale ed ex art. 52 del d.P.R.n. 633 cit., quanto all'IVA, poiché - ferma restando la necessità, inogni ipotesi, che l'amministrazione dimostri che vi era stata unapuntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnatadall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancataottemperanza - nel primo caso, il mancato invio nei terminiconcessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, conconseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa econtenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della suaproduzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto percausa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato;nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiestone preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove sitraduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile ladocumentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti difatto sull'amministrazione finanziaria (Cass. n. 16757/2021).Numero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026L'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti insede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successivaproduzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del d.P.R. n.600 del 1973, solo in presenza dello specifico presupposto, la cuiprova incombe sull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico epuntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa leconseguenze della sua mancata ottemperanza (Cass. n.9001/2025; Cass. n. 27069/2016; Cass. n. 3254/2021, punto7.3.).La pronuncia da ultimo citata (ossia Cass. n. 3254/2021) èstata richiamata da Corte cost. n. 137/2025 che, proprio facendoleva sulla giurisprudenza adeguatrice di questa Corte, ha ritenutonon fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32,commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973, in riferimento agli artt. 24,secondo comma, 25, 111, comma 1, Cost. e, per il tramite degliartt. 10, comma 1, e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 14, comma3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

LaCorte costituzionale ha ritenuto che la norma è giustificata nellamisura in cui la stessa amministrazione finanziaria non potrebbeagevolmente ottenere i dati senza la collaborazione delcontribuente, in mancanza della quale si espone al rischio di attivitàdi accertamento e contenziose che poi si possono rivelare, almomento della conoscenza di quei dati, inutilmente attivate, dalmomento che la presentazione “a sorpresa” del documentofavorevole da parte del contribuente conduce all’annullamento,totale o parziale, dell’atto di accertamento.

La norma, quindi, haproseguito quella Corte, ritrova una sua vocazione compatibile conil disegno costituzionale, essendo funzionale a favorire un dialogoanticipato, pre-contenzioso, fra le parti e quella reciprocaNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026correttezza di rapporti tra pubblica autorità e contribuenti che è«presupposto di ogni civile convivenza» (sentenza n. 351 del2000).Ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, dunque, lapreclusione derivante dall’omessa esibizione in sede amministrativaè superabile solo ove il contribuente alleghi e dimostri chel’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, nonessendo sufficiente il mero richiamo alla provenienza dei documentida terzi.

Né depone in senso contrario il precedente citato in ricorso(Cass. n. 31345/2023), col quale effettivamente questa Corte hastabilito che qualora i documenti provengano dal terzo, la cuicondotta di consegna non è pretendibile nei tempi fissatidall'amministrazione finanziaria, non è imputabile al contribuente larelativa preclusione e, quindi, la successiva inutilizzabilità deidocumenti, tranne l'ipotesi in cui il terzo sia, in realtà, un ausiliaredel contribuente ex art. 1228, cod. civ.; in quel caso, tuttavia, lasocietà contribuente aveva appunto addotto dinanzi al giudice dimerito quale ragione giustificativa la sussistenza di una causa diforza maggiore a sé non imputabile derivante dal fatto che ladocumentazione bancaria non era in proprio possesso.Con la pronuncia da ultimo indicata questa Corte ha d’altronderibadito che, qualora i documenti siano richiesti con l’invio diapposita documentazione o questionario, il mancato invio neitermini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto,con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativae contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto dellasua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto percausa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato.Nel caso di specie, allora, la contribuente avrebbe dovutodedurre di aver allegato e provato, all’atto della produzione deiNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026documenti, che i documenti non erano nella propria disponibilità almomento dell’invito e che, quindi, la mancata produzione non leera imputabile; in memoria (a pag. 17) i ricorrenti si limitano ariferire di avere ottenuto le dichiarazioni dello spedizioniere [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. soltanto nell’ottobre 2018, ossia in data di moltoantecedente a quella di proposizione del ricorso in primo grado, colquale la società non le ha prodotte, avendovi provveduto, com’èpacifico fra le parti, soltanto con la seconda memoria illustrativa del25 giugno 2021 (va, peraltro, precisato che l’ulteriore precedentedi questa Corte citato – Cass. n. 6092/2022 - si riferisce al diversocaso della proponibilità in appello della contestazione concernente ilmancato avvertimento da parte dell’Ufficio della mancata rispostaai questionari, in quanto mera difesa derivante dall’esame delcontenuto del documento).Non assume rilievo, nel caso di specie, il richiamo al diritto alsilenzio di matrice convenzionale, venendo in considerazione gliobblighi di collaborazione e di esibizione documentale previstidall’ordinamento tributario.10. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenziadelle entrate in euro 8.200,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 14 aprile 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e S.r.l., e PAN Miaomiao, nella sua qualità di socio elegale rappresentante della cessata [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoStefano Nanni;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Toscana n. 138/2024, depositata il 26 gennaio2024.Numero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con avviso di accertamento n. T8T03T200331/2020,notificato il 26 novembre 2020, l’Agenzia delle entrate – Direzioneprovinciale di Prato ha proceduto al recupero a tassazione, neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., con riferimento al periodod’imposta 2015, di maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA. Inparticolare, l’Ufficio ha rideterminato: un maggiore redditod’impresa ai fini delle imposte dirette per costi ritenuti indeducibili,derivanti da fatture per operazioni ritenute inesistenti e dasopravvenienze attive asseritamente riconducibili all’insussistenzadi debiti verso fornitori; una maggiore IVA, relativa sia aldisconoscimento del diritto alla detrazione con riferimento a fattureritenute soggettivamente o oggettivamente inesistenti, sia alrecupero di imposta su cessioni intracomunitarie ritenute nondocumentate. Le riprese fiscali si fondavano, secondo l’attoimpositivo, sulla presunta carenza di struttura organizzativa in capoai fornitori della società, sulla mancata prova del pagamento dialcuni debiti commerciali e sulla ritenuta mancanza di idoneadocumentazione a supporto di parte delle cessioni intracomunitariedichiarate.La società ha proposto ricorso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Prato, chiedendo l’annullamento dell’avvisodi accertamento.L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio resistendo alricorso.Con sentenza n. 138/01/2021, depositata l’8 ottobre 2021, laCommissione tributaria provinciale di Prato ha accolto parzialmenteil ricorso, annullando una parte delle riprese relative alle fattureNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026contestate e alle sopravvenienze attive, e ha accertato la parzialeinsussistenza delle cessioni intracomunitarie controverse, ritenendovalide prove di talune cessioni i documenti costituiti dallecertificazioni provenienti dallo spedizioniere [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.L’Agenzia delle entrate resisteva all’appello, proponendo altresìappello incidentale.Con sentenza n. 138/2024, depositata il 26 gennaio 2024, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana haaccolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate e rigettatol’appello principale.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a undici motivi.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazionedell’art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992,nonché dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice diprocedura civile, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,deducendo la nullità della sentenza impugnata per carenza deirequisiti minimi di forma e contenuto. La censura è fondatasull’assunto che la sentenza di secondo grado non consenta diricostruire la vicenda processuale, in quanto omette l’esposizionedei fatti rilevanti di causa, non riporta in modo intelligibile i motividel ricorso introduttivo, quelli dell’appello principale e dell’appelloincidentale, né le conclusioni delle parti. Viene dedotto che laNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026decisione si limita a richiami generici e assertivi, senza descriverele questioni effettivamente controverse, rendendo impossibilel’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a basedel dispositivo.1.1. – Il motivo è infondato.Essendo l'appello un mezzo di gravame con caratteredevolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, marivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principiodella necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342,comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore diforme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anchesommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondal'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto dellasentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati,anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta lariforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a basedell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati ilcontenuto e la portata delle relative censure (Cass. n. 2320/2023;Cass. n. 21745/2006).Nel caso di specie, dalla motivazione emergono gli elementisufficienti a delineare l’iter procedurale, consentendo di definire eindividuare il preciso thema decidendum della controversia conriferimento a tutti i rilievi contenuti nell'avviso di accertamentoimpugnato (indebita deduzione reddituale e l’indebita detrazioneIVA conseguenti alla contabilizzazione di fatture relative adoperazioni oggettivamente inesistenti; omessa dichiarazione dellesopravvenienze attive determinate dalla sopravvenutainsussistenza di debiti commerciali contabilizzati in anni precedentiovvero dalla mancata prova dei relativi pagamenti;disconoscimento della natura intracomunitaria delle operazioni diNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026cessione e conseguente recupero IVA per l’assenza didocumentazione probatoria del requisito territoriale - uscita dellemerci dal territorio nazionale- e/o del requisito oggettivo -pagamento) e dando conto della prospettazione dell’Agenzia volta acontrastare i capi della sentenza di primo grado in relazione ai qualiè risultata soccombente.2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere laCorte di giustizia tributaria di secondo grado pronunciato suun’eccezione preliminare che la parte appellante avevaespressamente abbandonato. In particolare, viene contestato che ilgiudice di appello abbia esaminato e deciso un’eccezione di nullitàdell’accertamento con adesione, nonostante la contribuente, insede di precisazione delle conclusioni, avesse rinunciato acoltivarla, concentrando la propria difesa sulle questioni di merito.La censura riguarda la decisione su una questione non più devolutaal giudice, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato.2.1. – Il motivo è inammissibile.Al di là della rinuncia all'eccezione preliminare, il relativomotivo di impugnazione è da ritenersi inammissibile per carenza diinteresse, non avendo la decisione resa sul punto alcuna incidenzain relazione alla questione che sarebbe stata abbandonata.3. – Con il terzo motivo si denunciano la violazione degli artt.40 e 45 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., nonché la violazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs.n. 175 del 2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sideduce che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbiaerroneamente escluso che la dichiarazione di estinzione dellasocietà contribuente, a seguito della sua cancellazione dal registroNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026delle imprese, integrasse un evento interruttivo del processo. Lacensura investe la perdita della capacità di stare in giudiziodell’ente estinto e gli effetti processuali connessi alla dichiarazioneresa dai difensori nel corso del giudizio di appello, con riferimentoalla disciplina dell’interruzione e dell’estinzione del processotributario.3.1. – Il motivo è infondato.In tema di cancellazione della società dal registro delleimprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzioneprevisto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, condisposizione avente natura sostanziale e operante nei confrontidell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o diriscossione ivi indicati, con riguardo a tributi o contributi, implicache in detto ambito il liquidatore conservi tutti i poteri dirappresentanza della società sul piano processuale (Cass. n.18310/2023).La stessa Corte costituzionale, proprio con la sentenza n.142/2020 invocata in ricorso, ha dato conto che “3.7.– Come silegge nella relazione governativa al decreto delegato, la disciplinacivilistica, sinteticamente richiamata, se, per un verso, risulta«funzionale a garantire tempi brevi e certi della cancellazione edella realizzazione dei conseguenti effetti», per l’altro, «rende didifficile realizzazione i controlli e le azioni di recupero fiscale,regolati da disposizioni che ne prevedono lo sviluppo e, a volte,l’avvio in tempi successivi a quelli previsti dall’articolo 2495 delcodice civile per l’“estinzione” della società».Sul punto l’Avvocatura generale dello Stato ha messocorrettamente in evidenza che la disciplina della cancellazione dellesocietà dal registro delle imprese e la conseguente perdita dicapacità e soggettività dell’ente è di ostacolo alle attività svolteNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026dall’amministrazione finanziaria nei confronti di quest’ultimo”,concludendo che “4.2.– Del resto, questa Corte ha già avuto mododi prendere in considerazione le modifiche introdotte dall’art. 28,comma 4, del citato d.lgs. n. 175 del 2014, rilevando comequest’ultimo si annoveri tra quelle disposizioni «orientate apreservare la garanzia dell’adempimento delle obbligazionitributarie» e che «segnano lo scostamento dalla disciplina ordinariaquale condizione di maggior favore per l’amministrazionefinanziaria» (sentenza n. 90 del 2018)”.Nel caso di specie, essendo intervenuta la richiesta dicancellazione della società dal registro delle imprese in data 17marzo 2023, nella vigenza della nuova disciplina, deve ritenersioperante il differimento quinquennale, senza alcuna interruzionedel giudizio, in ragione dello «scostamento dalla disciplina ordinariaquale condizione di maggior favore per l’amministrazionefinanziaria».Non depone in senso contrario il precedente citato anche inmemoria (Cass. n. 3803/2023), che ha riguardo, invece, agli effettiinterruttivi dell’apertura e della chiusura del fallimento (vi si citadifatti Cass., Sez. Un., n. 12145/2021, relativa a quegli effetti),posto che in quel caso, di là dal riferimento all’art. 28 del d.lgs. n.175/2014, si discuteva, come emerge dalla narrativa, «dellasopravvenuta dichiarazione di fallimento della società contribuentenelle more del giudizio».4. – Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 115,comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,per avere il giudice di appello ritenuto non contestati determinatifatti allegati dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, vienelamentato che la sentenza abbia considerato pacifica la mancanzadi struttura organizzativa delle ditte fornitrici, nonostante taliNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026circostanze fossero state specificamente contestate dallacontribuente sin dal giudizio di primo grado. La censura riguarda,quindi, l’erronea applicazione del principio di non contestazione e laconseguente ricostruzione del quadro fattuale su cui è statafondata la decisione.4.1. – Il motivo è infondato.Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la sentenzanon afferma che la questione non sia contestata ma che non vi siauna prova idonea fornita dalla contribuente («L’accertatainesistenza strutturale, operativa e commerciale delle ditteindividuali fornitrici, infatti, costituisce circostanza logicamenteprevalente sull’esistenza formale delle stesse, fornendo un graveelemento indiziario che controparte non ha contrastato fornendoidonea prova della effettività delle prestazioni contabilizzate e nonsolamente dell’esistenza cartolare dei soggetti cessionari»). Lastatuizione oggetto di censura si salda d’altronde a quellaprecedente, a sostegno dell’inesistenza delle operazioni, che «tuttii fornitori effettuano bonifici verso la Cina per importi notevoli, noncompatibili con una attività aperta da persone arrivate in Italia dapochi anni, con impossibilità di prendere in affitto un immobile ocreare una struttura minima per aprire una ditta anche di piccoledimensioni. Si tratta di un comportamento tipico che, insieme allepresunzioni di seguito rappresentate lascia intendere si tratti disoggetti emittenti fatture per operazioni inesistenti, dove larestituzione del denaro avviene su conti cinesi. Di fatto si ricordache mancano indicazioni precise sulla merce, sul pagamento dellastessa, sul trasporto e quindi l’unico elemento presente èesclusivamente il documento generico rappresentato dalla fattura,senza alcuna documentazione in dettaglio che possa chiarireNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026origine e destinazione della merce, oltre all’effettivitàdell’operazione economica che dovrebbe essere sottesa».5. – Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 36,comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente. La censurariguarda il segmento di motivazione relativo all’affermata carenzadi struttura organizzativa delle ditte emittenti le fatture e agliulteriori elementi valorizzati per qualificare come inesistenti leoperazioni contestate. Si deduce che la sentenza si limiti adaffermazioni apodittiche e generiche, senza esplicitare il percorsologico e giuridico seguito né indicare gli elementi di prova posti afondamento della decisione.5.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che vieneviolato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie non c'è nessuna motivazione apparente, néla violazione del «minimo costituzionale». La pronuncia non si èaffatto limitata a enunciazioni generiche e astratte ma ha affrontatoNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026i singoli capi dell'impugnazione, trattando distintamente le diversecontestazioni (eccezioni preliminari inerenti presunte irregolaritàprocedimentali; recupero a tassazione degli importi riferiti a fattureper operazioni accertate come oggettivamente inesistenti; recuperofiscale riguardante le sopravvenienze attive; recupero dell’IVAafferente alle cessioni dichiaratamente intracomunitarie).6. – Con il sesto motivo si denuncia la violazione degli artt.2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,per mancata valutazione analitica e complessiva delle presunzionidedotte dalla contribuente. In particolare, viene dedotto che laCorte di giustizia tributaria di secondo grado non abbia esaminatonel loro insieme gli elementi presuntivi allegati dalla contribuente adimostrazione dell’effettività delle operazioni, limitandosi a unaaffermazione di insufficienza probatoria senza dar conto dell’esamedei singoli indizi e della loro possibile valutazione complessiva.6.1. – Il motivo è infondato.In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza dioperazioni oggettivamente inesistenti è a caricodell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediantepresunzioni semplici, come l'assenza di una idonea strutturaorganizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta alcontribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione deirelativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazionicontestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizionedella fattura ovvero in ragione della regolarità formale dellescritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quantoessi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparirereale un'operazione fittizia (Cass. n. 9723/2024; Cass. n.28628/2021).Numero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026In motivazione sono stati considerati, in conformità allagiurisprudenza di questa S.C., gli elementi indiziari idonei a fondarel’accertamento tributario riguardante le operazioni oggettivamenteinesistenti (identificazione, nell’invito all’adesione e nell’avviso diaccertamento, del contenuto delle fatture contestate (fornitore,protocollo/registrazione, imponibile, IVA); rilevanza dell’importofatturato e contabilizzato rispetto ai costi emergenti nell’annod’imposta oggetto di accertamento; estrema genericità deidocumenti contabilizzati; assenza di idonea documentazionegiustificativa dei costi apparentemente sostenuti; bonifici deifornitori verso la Cina per importi notevoli, ritenuti non compatibilicon un’attività reale e indicativi di schema tipico di emissione difatture per operazioni inesistenti con restituzione del denaro suconti cinesi; mancanza di indicazioni precise su merce, pagamento,trasporto, origine e destinazione, con la sola presenza della fatturacome documento generico; inesistenza strutturale, operativa ecommerciale delle ditte fornitrici quale grave elemento indiziarioprevalente sulla loro mera esistenza formale; mancata provacontraria da parte del contribuente).Questa Corte ha d’altronde chiarito che, in tema di ricorso allepresunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazioneo falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può esserecensurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non giàper il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indiziin un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questipervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degliindizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, ilquale prevede che si applichi il ragionamento probabilistico pervalutare la gravità; si stimi il grado di probabilità dell'ipotesirispetto al fatto, per valutare la precisione; si metta in relazioneNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza (Cass. n.21762/2025). Di contro con la censura in esame i ricorrenti noncontestano il metodo di valutazione, ma proprio la valutazione in7. – Con il settimo motivo si denuncia l’omesso esame di fattidecisivi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. I fatti nonesaminati vengono individuati negli elementi presuntivi dedottidalla contribuente e risultanti dalla documentazione prodotta ingiudizio, che sarebbero stati oggetto di discussione tra le parti eche la sentenza impugnata non avrebbe considerato nell’ambitodella propria motivazione, nonché nella sentenza di proscioglimentodel GUP di Prato, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione.7.1. – Il motivo è inammissibile.Risulta difatti applicabile l’orientamento in base al quale ilricorrente per cassazione non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti edelle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto,nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminaree valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sottoil profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenzae scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. n. 32505/2023).Non incide su tale valutazione l’omessa considerazione dellasentenza di proscioglimento adottata dal Gup di Prato nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], allegata sub 13 al ricorso, sulla quale la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026insiste in memoria evocando l’art. 21-bis del d.lgs. 74/2000:anzitutto, la norma richiamata non è applicabile, proprio perché sitratta di sentenza emessa dal GUP e non in esito a dibattimento;inoltre la sentenza non somministra circostanze di fatto decisive, inquanto potenzialmente idonee a sovvertire l’esito della lite, postoche vi si legge non già, come si sostiene in ricorso e si ribadisce inmemoria, l’accertamento dell’«esistenza di plurimi elementiindiziari comprovanti l’effettività delle operazioni sottostanti lefatture d’acquisto in questione», bensì che «i complessivi elementia disposizione sono talmente contraddittori e discrepanti tra loro darendere inutile un dibattimento…» e «…non consentono di ritenerein alcun modo chiaro se le operazioni commerciali relative allefatture di cui all’imputazione siano effettivamente non avvenute,come invece ritenuto secondo la tesi accusatoria avanzata dalP.M.».8. – Con l’ottavo motivo si denuncia la violazione dell’art. 88,comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La censura riguardal’accertamento dell’esistenza di sopravvenienze attive per debitinon pagati, fondato – secondo il ricorso – su elementi quali ilmancato pagamento dei debiti e il decorso del tempo. Vienededotta l’erronea applicazione delle norme che disciplinano lesopravvenienze attive e la distribuzione dell’onere probatorio.Con il nono motivo si denuncia la violazione degli artt. 2727 e2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per averela Corte di giustizia tributaria di secondo grado attribuito valorepresuntivo a determinati elementi di fatto relativi allesopravvenienze attive, senza verificarne i requisiti di gravità,precisione e concordanza. La censura investe la qualificazione degliNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026elementi valorizzati dall’Amministrazione finanziaria comepresunzioni idonee a fondare l’accertamento.Con il decimo motivo si denuncia la violazione dell’art. 36,comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente in ordine:all’individuazione delle cause di estinzione dei debiti; allagiustificazione delle sopravvenienze attive; alla determinazionedell’esercizio di competenza. Si deduce che la sentenza non esplicitile ragioni poste a fondamento di tali affermazioni.8.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono in parteinfondati e in parte inammissibili.Dalla lettura della sentenza emerge che la questione dellesopravvenienze attive è stata motivatamente affrontata (v. puntoB2 a pagina 5), mediante esame delle risultanze istruttorie: ilgiudice d’appello ha valorizzato, oltre al decorso del tempo, lamancanza di accordi scritti, di corrispondenza commerciale ocomunque di contestazioni volte al pagamento delle forniture,unitamente alla estinzione dei fornitori, tutti cessati alla data del 31dicembre 2015, giungendo quindi a ritenere che a quella data sifosse determinata la certezza della sopravvenienza (il che spogliadi rilevanza il motivo concernente la pretesa genericitàdell’individuazione dell’esercizio di competenza). Sotto questoprofilo la censura è infondata. Nella sostanza, peraltro, partericorrente richiede una nuova valutazione del merito.Deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cuila parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione dellavicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli attiprocessuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione,essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti aun nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insiemeNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026(Cass. n. 10927/2024). In tema di scrutinio di legittimità delragionamento sulle prove adottato dal giudice di merito, lavalutazione del materiale probatorio - in quanto destinata arisolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenutiinformativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in gradodi offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice dimerito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C., restandototalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede dilegittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sonostate compiute le predette valutazioni.9. – Con l’undicesimo motivo si denuncia la violazione dell’art.51, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 32, commi3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 24 Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La censura riguarda ladichiarata inammissibilità dei documenti prodotti dalla contribuentea prova delle cessioni intracomunitarie, ritenuti tardivi dalla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado. Il motivo investe il regimedelle preclusioni probatorie e il diritto di difesa nel processotributario.9.1. – Il motivo è infondato.Va premesso che i documenti in questione, si legge insentenza, erano stati richiesti con invito (notificato in data 5ottobre 2018), il quale, si specifica in controricorso, senzacontestazioni al riguardo, era corredato dall’esplicito avvertimentoche l’omessa esibizione o trasmissione avrebbe comportato leconseguenze stabilite dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973; idocumenti, invece, nota il giudice d’appello, sono stati presentatisoltanto in data 25 giugno 2021 in vista dell’udienza fissata per ladiscussione dinanzi alla CTP del 19 luglio 2021. L’Agenzia specificaNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026che nessuna giustificazione dell’omissione è stata offerta in sede dirisposta all’invito in ordine alla mancata esibizione dei documenti inquestione, né in sede di ricorso dinanzi alla CTP.La società nulla deduce sul punto in ricorso; allega la memoriacorredata dei documenti, ma soltanto col ricorso e con la memoriache lo illustra deduce che i documenti non si trovavano nellapropria disponibilità al momento dell’istruttoria amministrativa.In tema di accertamento tributario, occorre distinguerel'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda al contribuentedocumenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n.600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 deld.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quella avanzata nelcorso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 d.P.R. n.600 cit., quanto all'imposizione reddituale ed ex art. 52 del d.P.R.n. 633 cit., quanto all'IVA, poiché - ferma restando la necessità, inogni ipotesi, che l'amministrazione dimostri che vi era stata unapuntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnatadall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancataottemperanza - nel primo caso, il mancato invio nei terminiconcessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, conconseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa econtenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della suaproduzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto percausa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato;nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiestone preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove sitraduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile ladocumentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti difatto sull'amministrazione finanziaria (Cass. n. 16757/2021).Numero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026L'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti insede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successivaproduzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del d.P.R. n.600 del 1973, solo in presenza dello specifico presupposto, la cuiprova incombe sull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico epuntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa leconseguenze della sua mancata ottemperanza (Cass. n.9001/2025; Cass. n. 27069/2016; Cass. n. 3254/2021, punto7.3.).La pronuncia da ultimo citata (ossia Cass. n. 3254/2021) èstata richiamata da Corte cost. n. 137/2025 che, proprio facendoleva sulla giurisprudenza adeguatrice di questa Corte, ha ritenutonon fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32,commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973, in riferimento agli artt. 24,secondo comma, 25, 111, comma 1, Cost. e, per il tramite degliartt. 10, comma 1, e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 14, comma3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici. LaCorte costituzionale ha ritenuto che la norma è giustificata nellamisura in cui la stessa amministrazione finanziaria non potrebbeagevolmente ottenere i dati senza la collaborazione delcontribuente, in mancanza della quale si espone al rischio di attivitàdi accertamento e contenziose che poi si possono rivelare, almomento della conoscenza di quei dati, inutilmente attivate, dalmomento che la presentazione “a sorpresa” del documentofavorevole da parte del contribuente conduce all’annullamento,totale o parziale, dell’atto di accertamento. La norma, quindi, haproseguito quella Corte, ritrova una sua vocazione compatibile conil disegno costituzionale, essendo funzionale a favorire un dialogoanticipato, pre-contenzioso, fra le parti e quella reciprocaNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026correttezza di rapporti tra pubblica autorità e contribuenti che è«presupposto di ogni civile convivenza» (sentenza n. 351 del2000).Ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, dunque, lapreclusione derivante dall’omessa esibizione in sede amministrativaè superabile solo ove il contribuente alleghi e dimostri chel’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, nonessendo sufficiente il mero richiamo alla provenienza dei documentida terzi. Né depone in senso contrario il precedente citato in ricorso(Cass. n. 31345/2023), col quale effettivamente questa Corte hastabilito che qualora i documenti provengano dal terzo, la cuicondotta di consegna non è pretendibile nei tempi fissatidall'amministrazione finanziaria, non è imputabile al contribuente larelativa preclusione e, quindi, la successiva inutilizzabilità deidocumenti, tranne l'ipotesi in cui il terzo sia, in realtà, un ausiliaredel contribuente ex art. 1228, cod. civ.; in quel caso, tuttavia, lasocietà contribuente aveva appunto addotto dinanzi al giudice dimerito quale ragione giustificativa la sussistenza di una causa diforza maggiore a sé non imputabile derivante dal fatto che ladocumentazione bancaria non era in proprio possesso.Con la pronuncia da ultimo indicata questa Corte ha d’altronderibadito che, qualora i documenti siano richiesti con l’invio diapposita documentazione o questionario, il mancato invio neitermini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto,con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativae contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto dellasua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto percausa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato.Nel caso di specie, allora, la contribuente avrebbe dovutodedurre di aver allegato e provato, all’atto della produzione deiNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026documenti, che i documenti non erano nella propria disponibilità almomento dell’invito e che, quindi, la mancata produzione non leera imputabile; in memoria (a pag. 17) i ricorrenti si limitano ariferire di avere ottenuto le dichiarazioni dello spedizioniere [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. soltanto nell’ottobre 2018, ossia in data di moltoantecedente a quella di proposizione del ricorso in primo grado, colquale la società non le ha prodotte, avendovi provveduto, com’èpacifico fra le parti, soltanto con la seconda memoria illustrativa del25 giugno 2021 (va, peraltro, precisato che l’ulteriore precedentedi questa Corte citato – Cass. n. 6092/2022 - si riferisce al diversocaso della proponibilità in appello della contestazione concernente ilmancato avvertimento da parte dell’Ufficio della mancata rispostaai questionari, in quanto mera difesa derivante dall’esame delcontenuto del documento).Non assume rilievo, nel caso di specie, il richiamo al diritto alsilenzio di matrice convenzionale, venendo in considerazione gliobblighi di collaborazione e di esibizione documentale previstidall’ordinamento tributario.10. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenziadelle entrate in euro 8.200,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 16136/2024Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 14290/2026Data pubblicazione 14/05/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 14 aprile 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]