CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03803/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 20058 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] D'oro, in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore; - intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2232/01/2021, depositata in data 9 marzo 2021' Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, avverso la sentenza n. 591/07/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento di rigetto del ricorso della società contribuente avverso l'avviso di accertamento emesso ai fini Ires, Irap e Iva per l'anno 2007; -la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che, nelle more del giudizio di appello, la società contribuente era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Agrigento, la curatela era rimasta inerte e il fallimento era stato chiuso con cancellazione della società dal registro delle imprese; pertanto, andava dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto era venuta meno la legittimazione della società estinta, con perdita degli effetti della procura alle liti e inapplicabilità della disciplina dell'interruzione del processo, mancando ogni "fenomeno successorio"; - la società contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, l'Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 40- 41-43 e 45 nonché dell'art. 62 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR - a fronte della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società contribuente nelle more del giudizio - dichiarato erroneamente la cessazione della materia del contendere ritenendo che fosse inapplicabile la disciplina dell'interruzione del processo mancando "ogni fenomeno successorio" ancorché, ai sensi degli artt. 40-41 cit., la perdita della capacità processuale della società a seguito della dichiarazione di fallimento avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di interruzione del processo, e soltanto, in assenza di alcuna istanza di prosecuzione da parte dei soggetti interessati nel termine di legge, la declaratoria di estinzione dello stesso ai sensi dell'art. 45 cit.; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, comma 4 del d.lgs. n. 175 del 2014, 2495 c.c., e, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 111 e 299 c.p.c. per avere la CTR - a fronte della chiusura del fallimento della società contribuente con cancellazione della società dal registro delle imprese in data 11.10.2019 - dichiarato il venire meno della legittimazione della società estinta, con perdita degli effetti della procura alle liti, ancorché la società non dovesse considerarsi- ai fini fiscali- "estinta" ai sensi dell'art. 2495 c.c. (avendo, ai sensi dell'art. 28, comma 4, cit., l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese) e neppure " venuta meno" ai sensi degli artt. 110 e 111, comma 2, c.p.c., 299 e segg. c.p.c.; - i motivi- da trattare congiuntamente per connessione- sono entrambi fondati; -a norma dell'art. 28 comma 4 d.lgs. 21 novembre 2014 n.175, ai fini tributari, l'estinzione della società per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art.2495 cod.civ. produce effetto dopo la decorrenza di cinque anni dalla richiesta di cancellazione ( v. Cass. 2916 del 2018). Al riguardo va subito chiarito, con riguardo all'effetto estintivo delle società (di persone e di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese in base alla riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che il successivo "D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2 — operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi — si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente" (Cass. sez. V, 6743/15, 7923/16, 8140/16; sez. VI- 5, 15648/15, n. 19142/2016; 11100/17; v. anche Corte cost. n. 8 luglio 2020 n. 142); -inoltre, in diverse occasioni — e con riferimento sia a diverse tipologie di enti collettivi (società di capitali, società di persone, associazioni non riconosciute) che a diverse tipologie di atti (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento) — questa Corte ha affermato che "l'estinzione della società non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente í diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci", i quali possono in quanto tali essere chiamati a risponderne — però secondo le ordinarie regole di legittimazione attiva e passiva, e senza il litisconsorzio necessario con la società, ove questa sia già estinta — "nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate" (v. Cass. Sez. U. n. 6070/13; cfr. Cass. nn. 5736/16, 23765/08, 20874/04, 9418/01); in particolare, come ritenuto da questa Corte (Cass. sez. 5, 06/11/2013, n. 24955), la cancellazione determina l'estinzione della società «e la priva della capacità di stare in giudizio, generando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente. Ne consegue che, in tale evenienza, i soci, subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all'ente estinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale». (Cass. n. 6285 del 2018); -nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel dichiarare cessata la materia del contendere stante l'asserito "venire meno della legittimazione della società estinta", essendo stata cancellata dal registro delle imprese a seguito della chiusura del fallimento dichiarato nelle more del giudizio di appello con sentenza del Tribunale di Agrigento del 5.7.2016; invero, a fronte della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società appellante, stante il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 (applicabile nel caso di specie, essendo intervenuta la cancellazione della società successivamente all'entrata in vigore del detto d.lgs.) la CTR avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione del processo (ex art. 40 del d.lgs. n. 546/92)- in quanto- premesso che come è stato precisato nel processo tributario, "pur in assenza di una norma che replica il contenuto dell'art. 299 c.p.c., ...tale ultima disposizione deve ritenersi applicabile in virtù del richiamo generale operato dall'art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992" (Cass. ,sez. 5, 22944/2018)- in ossequio al principio di diritto affermato da questa Corte, a sezioni unite, sentenza n. 12154 del 07/05/2021, secondo cui "In caso di apertura del fallimento, l' interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, I. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 I. fall, per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario"; - in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio Co4A-1 ot;, s»2\hktkzotz - aty-st. ttusal. di legittimità alla [Commissione tributaria regionalellella Sicilia, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legit