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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 04617/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29948/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] Falco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questiin qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2183/2022 depositata il 18/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli e con la quale essi erano stati riconosciuti conduttori di un immobile in Pozzuoli e condannati a pagare un importo mensile a titolo di canoni non versati dal 2001 alla data di cessazione del rapporto ed a titolo di indennità di occupazione sino alla successiva data di rilascio.

La condanna era stata pronunciata a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] divenuti proprietari dell’immobile per sentenza di divisione ereditaria pronunciata in data 5.11.2007, immobile originariamente locato da [OSCURATO:PERSONA].

Gli appellanti, per quanto di interesse, avevano contestato in sede di impugnazione la legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed avevano richiesto la rideterminazione delle somme eventualmente dovute.

Gli appellati, costituitisi, avevano richiesto il rigetto dell’appello e, in via incidentale, avevano instato per la condanna anche al versamento della rivalutazione sulle somme riconosciute e per una liquidazione migliorativa delle spese di lite.

Il giudice dell’impugnazione, ritenuta la legittimazione degli appellati a pretendere il pagamento delle somme indicate dal giudice di prime cure, rigettava l’appello incidentale condizionato.

Liquidava inoltre le spese del giudizio in complessivi euro 6.817,50 per compensi, oltre accessori di legge.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

Nelle more del giudizioparte ricorrente dichiarava il decesso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e si costituivano con nuovo difensore [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente coniuge e figli di [OSCURATO:PERSONA]).

Fissata l’odierna adunanza camerale, entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Deve preliminarmente osservarsi che il ricorso non risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA], parte nel precedente grado di giudizio.

Si rileva tuttavia che questa Corte non ritiene di fissare un nuovo termine per l’integrazione del contraddittorio alla luce del principio ormai consolidato secondo il quale ‘ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti’ (Cass.n.11825/2025, Cass.n. 12515/2018).

E nella specie entrambi i motivi di ricorso risultano infondati.

Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per «violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 1° n.4 c.p.c.».

Rilevano che ‘il Giudice del grado, dopo aver riportato l’orientamento di questa Corte di Legittimità in merito alla condanna alle spese nel sub processo inibitorio da demandare alla conclusione del processo, non ha poi provveduto in merito, atteso che, come sostiene parte intimata Cassani/ Cristallino, anche con opposizione a precetto del 24/11/2022 ha con una sola cifra indicato le spese per le tre parti ([OSCURATO:PERSONA], Domenico e Giuseppe)’.

Si premette che nella specie non si ravvisa la violazione denunciata di cui all’art.360 n.4 c.p.c. invocato poiché la Corte territoriale nella motivazione tiene conto della domanda proposta dagli odierni ricorrenti e relativa alla regolamentazione delle spese del subprocedimento ex art. 283 c.p.c.

Infatti, nella motivazione si legge espressamente che ‘l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata mette capo ad un subprocedimento incidentale privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative deve essere disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest’ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo’.

Pertanto, il giudice del gravame ha poi liquidato in dispositivo una somma complessiva per compensi.

Non si ravvisa, dunque, la lamentata omessa pronuncia né parte ricorrente lamenta l’erroneità dell’unicità della liquidazione.

La Corte territoriale ha dunque fatto buon governo del principio giurisprudenziale sopra richiamato e confermato nuovamente da questa Corte con ordinanza n. 13432/2025.

A ben vedere la doglianza è invece diretta a far rivalutare la liquidazione complessiva dei compensi effettuata dalla Corte territoriale, ritenuta inadeguata.

Tuttavia, sotto tale profilo, la contestazione è da un lato inammissibile, ove volta a sollecitare una nuova valutazione in fatto, e comunque generica e infondata, perché non denuncia una violazione degli scaglioni di riferimento, non indica il valore della causa né gli specifici parametri di liquidazione applicabili nella specie ipoteticamente violati.

Infatti il superamento da parte del giudice dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio iniudicando e pertanto, per l'ammissibilità della censura è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità senza dover espletare una inammissibile indagine sugli atti di causa (Cass. n. 4990/2020; Cass.n.10409/2016; Cass. n. 22983/2014; Cass. n. 3651 /2007).

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano subordinatamente la « violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e segg c.p.c. in relazione all’art. 360 1° co. n. 3 c.p.c.

Erronea applicazione del D.M.

Giustizia n. 55/2014 (cui fa riferimento il Giudice del grado) L. 247/2012.

Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e dell’effettività della tutela giurisdizionale.» In particolare, deducono che ‘la Corte Distrettuale ha (o avrebbe) disposto un importo unico (eguale) per la liquidazione delle spese dell’intero processo sia in favore dei ricorrenti/convenuti, che sono tre e sono gli effettivi destinatari del processo, sia in favore del Granillo (ex [OSCURATO:PERSONA]) estromessa in primo grado’.

Il provvedimento unico per le “due parti” presenti nel processo non risponderebbe dunque ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità e violerebbe ‘il disposto primario dell’effettività della tutela giurisdizionale’ tanto più che, come indicato con il primo motivo, non comprenderebbe le spese del subprocedimento ex art. 283 c.p.c.

Anche a questo proposito deve ritenersi l’infondatezza, oltre che l’inammissibilità,del motivo in quanto privo dei caratteri di specificità della censura come indicati con riferimento al primo motivo.

Premesso, peraltro, che espressamente nel dispositivo la condanna è rivolta nei confronti di ‘ciascuna parte appellata’ e non dei singoli soggetti in giudizio e che gli importi, infatti, vengono liquidati ‘con attribuzione per entrambe le parti in favore dei procuratori antistatari’, si rileva che la contestazione dell’identità degli importi riconosciuti a ciascuna parte risultata vittoriosa non è assistita neppure dall’indicazione della diversità (per numero o complessità) delle difese svolte o dall’applicabilità di specifiche disposizioni di legge (quali quelle relative all’aumento percentuale per la difesa di più soggetti) che si ritengano non osservate con riferimento ai rispettivi parametri.

In particolare, in questa sede non è neanche allegata la specifica nota spese depositata dagli appellati, odierni ricorrenti, al termine del giudizio di secondo grado al fine di valutare il valore della causa, le prestazioni svolte e lo scaglione applicabile.

Si osserva altresì nuovamente che ‘il requisito dell'art. 366, n. 6 с.р.с., per essere assolto, postula che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato dal ricorso (come nella specie), risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile.

La causa di inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 n. 6 c.p.c. è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso (si veda, in termini, Cass. sez. un. n. 23019 del 2007).

Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest'ultimo sia un atto prodotto in giudizio, postula che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione di quanto dispone l'art. 369, secondo comma, n. 16 4 с.р.с., prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del ricorso, che esso sia prodotto in sede di legittimità’.

Pertanto ‘qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, la produzione può avvenire per il tramite della produzione di tale fascicolo, ferma restando la necessità di indicare nel ricorso la sede in cui esso ivi è rinvenibile e di indicare che il fascicolo è prodotto, occorrendo tali indicazioni perché il requisito della indicazione specifica sia assolto’ (Cass.

S.U. n.6171/2010).

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 2.800,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi oltre rimborso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29948/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] Falco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questiin qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2183/2022 depositata il 18/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli e con la quale essi erano stati riconosciuti conduttori di un immobile in Pozzuoli e condannati a pagare un importo mensile a titolo di canoni non versati dal 2001 alla data di cessazione del rapporto ed a titolo di indennità di occupazione sino alla successiva data di rilascio. La condanna era stata pronunciata a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] divenuti proprietari dell’immobile per sentenza di divisione ereditaria pronunciata in data 5.11.2007, immobile originariamente locato da [OSCURATO:PERSONA]. Gli appellanti, per quanto di interesse, avevano contestato in sede di impugnazione la legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed avevano richiesto la rideterminazione delle somme eventualmente dovute. Gli appellati, costituitisi, avevano richiesto il rigetto dell’appello e, in via incidentale, avevano instato per la condanna anche al versamento della rivalutazione sulle somme riconosciute e per una liquidazione migliorativa delle spese di lite. Il giudice dell’impugnazione, ritenuta la legittimazione degli appellati a pretendere il pagamento delle somme indicate dal giudice di prime cure, rigettava l’appello incidentale condizionato. Liquidava inoltre le spese del giudizio in complessivi euro 6.817,50 per compensi, oltre accessori di legge. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Nelle more del giudizioparte ricorrente dichiarava il decesso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e si costituivano con nuovo difensore [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente coniuge e figli di [OSCURATO:PERSONA]). Fissata l’odierna adunanza camerale, entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Deve preliminarmente osservarsi che il ricorso non risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA], parte nel precedente grado di giudizio. Si rileva tuttavia che questa Corte non ritiene di fissare un nuovo termine per l’integrazione del contraddittorio alla luce del principio ormai consolidato secondo il quale ‘ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti’ (Cass.n.11825/2025, Cass.n. 12515/2018). E nella specie entrambi i motivi di ricorso risultano infondati. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per «violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 1° n.4 c.p.c.». Rilevano che ‘il Giudice del grado, dopo aver riportato l’orientamento di questa Corte di Legittimità in merito alla condanna alle spese nel sub processo inibitorio da demandare alla conclusione del processo, non ha poi provveduto in merito, atteso che, come sostiene parte intimata Cassani/ Cristallino, anche con opposizione a precetto del 24/11/2022 ha con una sola cifra indicato le spese per le tre parti ([OSCURATO:PERSONA], Domenico e Giuseppe)’. Si premette che nella specie non si ravvisa la violazione denunciata di cui all’art.360 n.4 c.p.c. invocato poiché la Corte territoriale nella motivazione tiene conto della domanda proposta dagli odierni ricorrenti e relativa alla regolamentazione delle spese del subprocedimento ex art. 283 c.p.c. Infatti, nella motivazione si legge espressamente che ‘l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata mette capo ad un subprocedimento incidentale privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative deve essere disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest’ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo’. Pertanto, il giudice del gravame ha poi liquidato in dispositivo una somma complessiva per compensi. Non si ravvisa, dunque, la lamentata omessa pronuncia né parte ricorrente lamenta l’erroneità dell’unicità della liquidazione. La Corte territoriale ha dunque fatto buon governo del principio giurisprudenziale sopra richiamato e confermato nuovamente da questa Corte con ordinanza n. 13432/2025. A ben vedere la doglianza è invece diretta a far rivalutare la liquidazione complessiva dei compensi effettuata dalla Corte territoriale, ritenuta inadeguata. Tuttavia, sotto tale profilo, la contestazione è da un lato inammissibile, ove volta a sollecitare una nuova valutazione in fatto, e comunque generica e infondata, perché non denuncia una violazione degli scaglioni di riferimento, non indica il valore della causa né gli specifici parametri di liquidazione applicabili nella specie ipoteticamente violati. Infatti il superamento da parte del giudice dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio iniudicando e pertanto, per l'ammissibilità della censura è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità senza dover espletare una inammissibile indagine sugli atti di causa (Cass. n. 4990/2020; Cass.n.10409/2016; Cass. n. 22983/2014; Cass. n. 3651 /2007). Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano subordinatamente la « violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e segg c.p.c. in relazione all’art. 360 1° co. n. 3 c.p.c. Erronea applicazione del D.M. Giustizia n. 55/2014 (cui fa riferimento il Giudice del grado) L. 247/2012. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e dell’effettività della tutela giurisdizionale.» In particolare, deducono che ‘la Corte Distrettuale ha (o avrebbe) disposto un importo unico (eguale) per la liquidazione delle spese dell’intero processo sia in favore dei ricorrenti/convenuti, che sono tre e sono gli effettivi destinatari del processo, sia in favore del Granillo (ex [OSCURATO:PERSONA]) estromessa in primo grado’. Il provvedimento unico per le “due parti” presenti nel processo non risponderebbe dunque ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità e violerebbe ‘il disposto primario dell’effettività della tutela giurisdizionale’ tanto più che, come indicato con il primo motivo, non comprenderebbe le spese del subprocedimento ex art. 283 c.p.c. Anche a questo proposito deve ritenersi l’infondatezza, oltre che l’inammissibilità,del motivo in quanto privo dei caratteri di specificità della censura come indicati con riferimento al primo motivo. Premesso, peraltro, che espressamente nel dispositivo la condanna è rivolta nei confronti di ‘ciascuna parte appellata’ e non dei singoli soggetti in giudizio e che gli importi, infatti, vengono liquidati ‘con attribuzione per entrambe le parti in favore dei procuratori antistatari’, si rileva che la contestazione dell’identità degli importi riconosciuti a ciascuna parte risultata vittoriosa non è assistita neppure dall’indicazione della diversità (per numero o complessità) delle difese svolte o dall’applicabilità di specifiche disposizioni di legge (quali quelle relative all’aumento percentuale per la difesa di più soggetti) che si ritengano non osservate con riferimento ai rispettivi parametri. In particolare, in questa sede non è neanche allegata la specifica nota spese depositata dagli appellati, odierni ricorrenti, al termine del giudizio di secondo grado al fine di valutare il valore della causa, le prestazioni svolte e lo scaglione applicabile. Si osserva altresì nuovamente che ‘il requisito dell'art. 366, n. 6 с.р.с., per essere assolto, postula che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato dal ricorso (come nella specie), risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile. La causa di inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 n. 6 c.p.c. è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso (si veda, in termini, Cass. sez. un. n. 23019 del 2007). Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest'ultimo sia un atto prodotto in giudizio, postula che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione di quanto dispone l'art. 369, secondo comma, n. 16 4 с.р.с., prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del ricorso, che esso sia prodotto in sede di legittimità’. Pertanto ‘qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, la produzione può avvenire per il tramite della produzione di tale fascicolo, ferma restando la necessità di indicare nel ricorso la sede in cui esso ivi è rinvenibile e di indicare che il fascicolo è prodotto, occorrendo tali indicazioni perché il requisito della indicazione specifica sia assolto’ (Cass. S.U. n.6171/2010). Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 2.800,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi oltre rimborso
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