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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17743/2026

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-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2151/2023depositata il 23/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026Dalla sentenza della Corte di cassazione n. 2929 del 2017 risulta che, nel1991, Pierina e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], citavano,dinanzi al Tribunale di Roma, Mario e [OSCURATO:PERSONA] nonché le rispettivemogli - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per ottenere sentenza ex art.2932 c.c. di esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari delluglio 1955 con cui Mario e [OSCURATO:PERSONA] (che, all'epoca dellaconclusione di tali contratti preliminari, erano soci della cooperativaedilizia "Risorgere sempre") avevano promesso a [OSCURATO:PERSONA](all'epoca presidente di detta cooperativa) di vendergli gli immobili chesarebbero stati loro assegnati dalla cooperativa; gli attori formulavanoaltresì, per quanto qui ancora interessa, domanda di condanna dicontroparte al risarcimento dei danni.I convenuti si costituivano in giudizio resistendo alle domande avversariee, con sentenza non definitiva n. 38036/2003, il Tribunale di Romatrasferiva - in esecuzione di un contratto del 1960, reiterativo e correttivodegli atti del 1955 - da [OSCURATO:PERSONA] agli attori la proprietàdell'appartamento distinto con l'interno n. 1 (che escludeva fosse entratoin comunione legale dei beni tra [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie GiuseppinaTarantino), condannando il medesimo [OSCURATO:PERSONA] al relativo rilascio.La Corte d'appello di Roma, adita con l'appello principale di [OSCURATO:PERSONA] edella di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] e con l'appello incidentaleproposto da Pierina e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e dalla dilui moglie [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'appello principale e dichiaravainammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale.Avverso la decisione della Corte d'appello Pierangelo e [OSCURATO:PERSONA],eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], proponevano ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, contro [OSCURATO:PERSONA] eAntonio, Stefano e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelNumero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026corso del giudizio di secondo grado, e [OSCURATO:PERSONA] anche parte inproprio), nonché nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e Antonio, Stefano e [OSCURATO:PERSONA] si costituivanocon controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale su due motivi,mentre gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] non svolgevano attività difensiva intale sede.Con sentenza n. 2929/2017 la Corte di cassazione ha accolto il primomotivo del ricorso principale (relativo al vizio di omessa pronuncia sulladomanda subordinata proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente adoggetto il risarcimento del danno conseguito all'inadempimento delcontratto preliminare dedotto in giudizio), ha rigettato gli altri motivi ditale ricorso, nonché il ricorso incidentale, e ha cassato per quanto diragione la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese,ad altra sezione della Corte di appello di Roma.A seguito di riassunzione da parte di Pierangelo e [OSCURATO:PERSONA], qualieredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza di StefanoMelone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchénella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TommasoRivellini e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], la Corted’appello di Roma, con sentenza n. 2151/2023 pubblicata il giorno23.03.2023, ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento deidanni e ha compensato le spese di tutti i gradi di giudizio tra le particostituite.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che: - non era condivisibile l’assunto degli eredi di PierinaRivellini, secondo cui la Corte di cassazione aveva rimesso al giudice delrinvio la sola quantificazione del danno; - quanto al pregiudizio damancata stipulazione del contratto definitivo, gli attori fin dal primo gradodi giudizio avevano omesso di allegare i profili di nocumento posti a basedella pretesa e mancava anche qualsiasi riferimento ai criteri diNumero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026individuazione di quest’ultima, il che precludeva anche la possibilità diprocedere a una valutazione equitativa; - quanto al danno da mancatogodimento dell’immobile, doveva essere esclusa la sussistenza delpregiudizio, in quanto [OSCURATO:PERSONA] era stato immesso nel possessodell’immobile e non risultava attestata alcuna restituzione del bene.[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eTommaso Graziani, ha proposto ricorso per cassazione avversoquest’ultima sentenza sulla scorta di due motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA], RenataRivellini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attivitàdifensive in questa sede.depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, deve rilevarsi che, qualora una sentenza pronunciata dalgiudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, ilcollegio può essere composto anche con magistrati che abbianopartecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza diannullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisitidi imparzialità e terzietà del giudice (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 24148/2013;Cass. n. 3980/2016; Cass. n. 2872/2024; Cass. n. 21607/2025).Sempre in via preliminare, si dà atto che, in ragione dell’esito del giudizio,non si pone questione sulle modalità di esecuzione della notificazione delricorso per cassazione alle parti rimaste intimate.

Invero, il rispetto deldiritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone algiudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedirecomportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra iquali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivitàprocessuali e formalità superflue perché non giustificate dalla strutturaNumero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principiodel contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto allapartecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cuisfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Pertanto,nella fattispecie sarebbe ingiustificata la fissazione di termine perrinnovare le notifiche eventualmente non andate a buon fine, in quanto lafissazione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese,in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazionesenza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei dirittiprocessuali delle parti (cfr.: Cass. n. 11825/2025; Cass. n. 6924/2020;Cass. n. 16141/2019, Cass. n. 12515/2018).Può dunque passarsi all’esame dei motivi di impugnazione.1.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione di norme di dirittoin riferimento agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c. – omesso esame circa undocumento decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti – contrasto fra motivazione e dispositivo.Il ricorrente, in particolare, sostiene che la Corte di cassazione, rilevandoche l’impossibilità di eseguire il contratto in forma specifica non avevaestinto il diritto al risarcimento del danno da inadempimento, avevarimesso al giudice del rinvio la sola quantificazione del danno medesimo,mentre la Corte d’appello aveva rigettato la domanda risarcitoria sullascorta di una motivazione contraddittoria circa la stessa esistenza delcontratto preliminare, omettendo di considerare ai fini della decisione chefin dal primo grado era stata svolta una consulenza tecnica d’ufficio cheaveva quantificato, fino a una certa data, il danno corrispondente al valorelocativo dell’appartamento non trasferito e al suo valore commerciale.Inoltre, a dire della parte, il contratto del 19 giugno 1980 relativoall’assegnazione dell’immobile dimostrava il possesso del bene da parte diMario Melone e non già da parte di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026Il secondo motivo è rubricato come segue: falsa applicazione di normedi diritto in riferimento agli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c. –violazione e falsa applicazione dell’art. 384, primo e secondo comma c.p.c.(art. 360, 1° comma n. 3 e n. 5 c.p.c.) – omesso esame di un documentodecisivo per il giudizio “contratto per l’assegnazione di alloggio cooperativoe del rispettivo mutuo edilizio individuale per notar [OSCURATO:PERSONA] diRoma del 19 giugno 1980, rep. 1239 – racc. 339 con allegata piantinaplanimetrica”.Secondo il ricorrente, premesso che la Corte di cassazione non avevasollevato dubbi sulla validità del contratto preliminare e che il danno dainadempimento emergeva direttamente dall’esistenza e dalla validità delcontratto stesso, il giudice del rinvio, nel rigettare la domanda, avevaviolato l’obbligo di uniformarsi a quanto statuito dalla Corte di cassazioneex art. 384 c.p.c. e aveva omesso di tenere conto di una serie dirisultanze documentali, quali il contratto preliminare, il contratto diassegnazione di alloggio del 19.06.1980 con allegata planimetria,l’elaborato peritale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con allegata visura catastale e ilsupplemento della relazione in data 30.09.2010.I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi,presentano profili di inammissibilità e sono inoltre infondati.In primo luogo, quanto alla pretesa violazione di norme di diritto, deveosservarsi che, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità deimotivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrenteche denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intendelamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrareche queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaNumero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o ipunti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr.: Cass.,Sez.

Un., n. 23745/2020; Cass. n. 18998/2021).In concreto, invece, il primo motivo non contiene alcuna delle indicazionidi cui innanzi, mentre, quanto al secondo motivo, sebbene sia presente lamenzione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., nulla risultaspecificato circa il loro contenuto precettivo, né circa eventualiconsiderazioni, con esso contrastanti, eventualmente contenute nellasentenza impugnata.In secondo luogo, quanto al preteso vizio di cui all’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., è bene osservare che, nel rigoroso rispetto delle previsionidegli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ilricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014;Cass., Sez.

Un., n. 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass. n.9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024).Inoltre, come precisato in sede di interpretazione di legittimità (cfr.: Cass.n. 22218/2023), costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero eproprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimentoovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, unepisodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n.17761/2016; Cass., Sez.

Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass.n. 5133/2014).

Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esameNumero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito leargomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018;Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez.

Un., n.8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme deimateriali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n.27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente,estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.In concreto, con la sentenza n. 2929/2017, la Corte di cassazione, inordine alla domanda risarcitoria in esame, dopo aver rilevatol’insussistenza di una pronuncia di merito sulla stessa, ha formulato leseguenti osservazioni: «Né può sostenersi che, nella specie, vi sia stato unrigetto implicito, giacché la sentenza gravata ha accolto l'appello deglieredi di [OSCURATO:PERSONA] non in ragione della ritenuta invalidità del contrattopreliminare dedotto in giudizio dagli appellati (il quale è stato anzi ritenutovalido, sull'espresso rilievo che, nella specie, non erano emersi elementiprobanti del fatto che le parti avessero inteso perseguire intentifraudolenti ed elusivi di disposizioni imperative), bensì in ragionedell'impossibilità normativa di eseguire coattivamente tale contratto aisensi dell'articolo 2932 c.c., per non essere [OSCURATO:PERSONA] proprietarioesclusivo dell'immobile promesso in vendita e per non esseregiuridicamente possibile il trasferimento coattivo di una quota dellaproprietà di un immobile promesso in vendita per l'intero.

Mal'impossibilità di eseguire il contratto in forma specifica non estingue ildiritto del promissario acquirente all'adempimento del preliminare, equindi, in caso di mancato adempimento spontaneo e di impossibilità diinadempimento coattivo, il diritto al risarcimento del danno dainadempimento.

Da tanto discende l'impossibilità di ravvisare, nelladeclaratoria di ineseguibilità del contratto preliminare in forma specifica,una pronuncia implicita (di rigetto) sulla domanda di risarcimento deldanno avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; tale domanda non risulta quindi néNumero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026accolta né implicitamente rigettata, bensì trascurata dalla cortedistrettuale, che sulla stessa ha omesso di pronunciarsi».La sentenza gravata è stata dunque cassata, per quanto di ragione, conrinvio alla Corte territoriale perché decidesse sulla domanda oggettodell'omissione di pronuncia di cui al primo motivo.La sentenza di legittimità non contiene alcun accertamento dellasussistenza di un danno, né, dunque, l’indicazione al giudice del rinvio diprocedere alla sola quantificazione di esso.In particolare, l’affermazione concernente la mancata estinzione del dirittoal risarcimento del danno da inadempimento non comporta anchel’accertamento della sussistenza in concreto di un pregiudizio.Invero, il diritto al ristoro dei danni e alla reintegrazione patrimoniale, intema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, nascesoltanto con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale incidente nellasfera patrimoniale del contraente danneggiato, il quale, per veder accoltala domanda, deve fornire la prova del pregiudizio e della entità dellostesso (cfr.: Cass. n. 608/1973).

Nel vigente ordinamento, il diritto alrisarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivonon è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazioneall'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, né il medesimoordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causagiustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro(cfr.: Cass. n. 15814/2008; Cass. n. 25820/2009), il che determina lanecessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini delladeterminazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalentepecuniario.

Il pregiudizio concreto, inoltre, prima ancora di essere provato,va allegato.Ora, il motivo del rigetto della domanda è stato chiaramente individuatodalla Corte d’appello nell’omessa allegazione, fin dal primo grado digiudizio, dei profili di nocumento posti a base della pretesa, nonché nellaNumero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026mancanza di qualsiasi riferimento ai criteri di individuazione della pretesastessa, lacuna cui non poteva supplirsi con la consulenza tecnica d’ufficio eche precludeva anche la liquidazione equitativa del danno medesimo.Tali considerazioni non sono in contrasto con quanto affermato dallaSuprema Corte nella sentenza n. 2929/2017 (sicché va esclusa laviolazione dell’art. 384 c.p.c.) e i ricorrenti, nel richiamare, invece,risultanze istruttorie di vario genere, quali documenti o accertamentiperitali, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, le cuiconsiderazioni avrebbero potuto essere contrastate unicamentespecificando le allegazioni svolte circa l’esistenza di pregiudizi patrimonialie la loro individuazione concreta.Si rileva, al riguardo, che la proposizione, mediante ricorso percassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" dellasentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi inun "non motivo".

L'esercizio del diritto di impugnazione, infatti, puòconsiderarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali èesplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi,nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, daconsiderarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosipertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo ilmotivo che difetti di tali requisiti (cfr.: Cass. n. 15517/2020; in sensoconforme, si vedano anche: Cass. n. 9450/2024; Cass. n. 18795/2024).Tenuto conto delle difese del ricorrente, poi, pare opportuno rilevare inquesta sede che i riferimenti della Corte d’appello alla mancata stipula delcontratto preliminare o all’impossibilità di provvedervi devono considerarsifrutto di un evidente errore di scritturazione, dovendo invece ritenersi cheil giudice del merito abbia fatto riferimento alla mancata esecuzione delcontratto stesso o all’impossibilità di provvedervi, come si evincechiaramente dal richiamo, ivi contenuto, alla sentenza di cassazione conrinvio, in cui sono precisati gli esatti termini della questione.Numero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026Quanto, poi, in particolare, alla considerazione della Corte d’appello circal’immissione del promissario acquirente [OSCURATO:PERSONA] nel “possesso”dell’appartamento, non può essere attribuito alcun carattere decisivo alrichiamo dell’atto di assegnazione dell’alloggio in proprietà a MarioMelone, riferendosi la sentenza impugnata al godimento di fatto e non allatitolarità del diritto di proprietà, pacificamente mai trasmessa alpromissario acquirente per l’impossibilità di eseguire il contrattopreliminare in forma specifica.Peraltro, nel controricorso, a pag. 9, si è affermato, senza che dal ricorsorisultino elementi concreti in senso contrario, che detta circostanzaemergeva dal contratto preliminare, dalla sentenza di primo grado e dallastessa citazione introduttiva del giudizio.Infine, la Corte territoriale ha motivatamente escluso la possibilità diaccertare con la consulenza tecnica d’ufficio un danno non allegato, insostanza ritenendo irrilevante il suddetto mezzo istruttorio.In definitiva, il ricorso va disatteso nel suo complesso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivotra le parti costituite, mentre nulla va disposto in ordine alla posizionedegli altri intimati.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 11.000,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Numero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2151/2023depositata il 23/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026Dalla sentenza della Corte di cassazione n. 2929 del 2017 risulta che, nel1991, Pierina e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], citavano,dinanzi al Tribunale di Roma, Mario e [OSCURATO:PERSONA] nonché le rispettivemogli - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per ottenere sentenza ex art.2932 c.c. di esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari delluglio 1955 con cui Mario e [OSCURATO:PERSONA] (che, all'epoca dellaconclusione di tali contratti preliminari, erano soci della cooperativaedilizia "Risorgere sempre") avevano promesso a [OSCURATO:PERSONA](all'epoca presidente di detta cooperativa) di vendergli gli immobili chesarebbero stati loro assegnati dalla cooperativa; gli attori formulavanoaltresì, per quanto qui ancora interessa, domanda di condanna dicontroparte al risarcimento dei danni.I convenuti si costituivano in giudizio resistendo alle domande avversariee, con sentenza non definitiva n. 38036/2003, il Tribunale di Romatrasferiva - in esecuzione di un contratto del 1960, reiterativo e correttivodegli atti del 1955 - da [OSCURATO:PERSONA] agli attori la proprietàdell'appartamento distinto con l'interno n. 1 (che escludeva fosse entratoin comunione legale dei beni tra [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie GiuseppinaTarantino), condannando il medesimo [OSCURATO:PERSONA] al relativo rilascio.La Corte d'appello di Roma, adita con l'appello principale di [OSCURATO:PERSONA] edella di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] e con l'appello incidentaleproposto da Pierina e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e dalla dilui moglie [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'appello principale e dichiaravainammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale.Avverso la decisione della Corte d'appello Pierangelo e [OSCURATO:PERSONA],eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], proponevano ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, contro [OSCURATO:PERSONA] eAntonio, Stefano e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelNumero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026corso del giudizio di secondo grado, e [OSCURATO:PERSONA] anche parte inproprio), nonché nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e Antonio, Stefano e [OSCURATO:PERSONA] si costituivanocon controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale su due motivi,mentre gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] non svolgevano attività difensiva intale sede.Con sentenza n. 2929/2017 la Corte di cassazione ha accolto il primomotivo del ricorso principale (relativo al vizio di omessa pronuncia sulladomanda subordinata proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente adoggetto il risarcimento del danno conseguito all'inadempimento delcontratto preliminare dedotto in giudizio), ha rigettato gli altri motivi ditale ricorso, nonché il ricorso incidentale, e ha cassato per quanto diragione la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese,ad altra sezione della Corte di appello di Roma.A seguito di riassunzione da parte di Pierangelo e [OSCURATO:PERSONA], qualieredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza di StefanoMelone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchénella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TommasoRivellini e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], la Corted’appello di Roma, con sentenza n. 2151/2023 pubblicata il giorno23.03.2023, ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento deidanni e ha compensato le spese di tutti i gradi di giudizio tra le particostituite.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che: - non era condivisibile l’assunto degli eredi di PierinaRivellini, secondo cui la Corte di cassazione aveva rimesso al giudice delrinvio la sola quantificazione del danno; - quanto al pregiudizio damancata stipulazione del contratto definitivo, gli attori fin dal primo gradodi giudizio avevano omesso di allegare i profili di nocumento posti a basedella pretesa e mancava anche qualsiasi riferimento ai criteri diNumero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026individuazione di quest’ultima, il che precludeva anche la possibilità diprocedere a una valutazione equitativa; - quanto al danno da mancatogodimento dell’immobile, doveva essere esclusa la sussistenza delpregiudizio, in quanto [OSCURATO:PERSONA] era stato immesso nel possessodell’immobile e non risultava attestata alcuna restituzione del bene.[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eTommaso Graziani, ha proposto ricorso per cassazione avversoquest’ultima sentenza sulla scorta di due motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA], RenataRivellini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attivitàdifensive in questa sede.depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, deve rilevarsi che, qualora una sentenza pronunciata dalgiudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, ilcollegio può essere composto anche con magistrati che abbianopartecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza diannullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisitidi imparzialità e terzietà del giudice (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 24148/2013;Cass. n. 3980/2016; Cass. n. 2872/2024; Cass. n. 21607/2025).Sempre in via preliminare, si dà atto che, in ragione dell’esito del giudizio,non si pone questione sulle modalità di esecuzione della notificazione delricorso per cassazione alle parti rimaste intimate. Invero, il rispetto deldiritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone algiudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedirecomportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra iquali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivitàprocessuali e formalità superflue perché non giustificate dalla strutturaNumero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principiodel contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto allapartecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cuisfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Pertanto,nella fattispecie sarebbe ingiustificata la fissazione di termine perrinnovare le notifiche eventualmente non andate a buon fine, in quanto lafissazione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese,in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazionesenza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei dirittiprocessuali delle parti (cfr.: Cass. n. 11825/2025; Cass. n. 6924/2020;Cass. n. 16141/2019, Cass. n. 12515/2018).Può dunque passarsi all’esame dei motivi di impugnazione.1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione di norme di dirittoin riferimento agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c. – omesso esame circa undocumento decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti – contrasto fra motivazione e dispositivo.Il ricorrente, in particolare, sostiene che la Corte di cassazione, rilevandoche l’impossibilità di eseguire il contratto in forma specifica non avevaestinto il diritto al risarcimento del danno da inadempimento, avevarimesso al giudice del rinvio la sola quantificazione del danno medesimo,mentre la Corte d’appello aveva rigettato la domanda risarcitoria sullascorta di una motivazione contraddittoria circa la stessa esistenza delcontratto preliminare, omettendo di considerare ai fini della decisione chefin dal primo grado era stata svolta una consulenza tecnica d’ufficio cheaveva quantificato, fino a una certa data, il danno corrispondente al valorelocativo dell’appartamento non trasferito e al suo valore commerciale.Inoltre, a dire della parte, il contratto del 19 giugno 1980 relativoall’assegnazione dell’immobile dimostrava il possesso del bene da parte diMario Melone e non già da parte di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026Il secondo motivo è rubricato come segue: falsa applicazione di normedi diritto in riferimento agli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c. –violazione e falsa applicazione dell’art. 384, primo e secondo comma c.p.c.(art. 360, 1° comma n. 3 e n. 5 c.p.c.) – omesso esame di un documentodecisivo per il giudizio “contratto per l’assegnazione di alloggio cooperativoe del rispettivo mutuo edilizio individuale per notar [OSCURATO:PERSONA] diRoma del 19 giugno 1980, rep. 1239 – racc. 339 con allegata piantinaplanimetrica”.Secondo il ricorrente, premesso che la Corte di cassazione non avevasollevato dubbi sulla validità del contratto preliminare e che il danno dainadempimento emergeva direttamente dall’esistenza e dalla validità delcontratto stesso, il giudice del rinvio, nel rigettare la domanda, avevaviolato l’obbligo di uniformarsi a quanto statuito dalla Corte di cassazioneex art. 384 c.p.c. e aveva omesso di tenere conto di una serie dirisultanze documentali, quali il contratto preliminare, il contratto diassegnazione di alloggio del 19.06.1980 con allegata planimetria,l’elaborato peritale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con allegata visura catastale e ilsupplemento della relazione in data 30.09.2010.I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi,presentano profili di inammissibilità e sono inoltre infondati.In primo luogo, quanto alla pretesa violazione di norme di diritto, deveosservarsi che, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità deimotivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrenteche denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intendelamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrareche queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaNumero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o ipunti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr.: Cass.,Sez. Un., n. 23745/2020; Cass. n. 18998/2021).In concreto, invece, il primo motivo non contiene alcuna delle indicazionidi cui innanzi, mentre, quanto al secondo motivo, sebbene sia presente lamenzione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., nulla risultaspecificato circa il loro contenuto precettivo, né circa eventualiconsiderazioni, con esso contrastanti, eventualmente contenute nellasentenza impugnata.In secondo luogo, quanto al preteso vizio di cui all’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., è bene osservare che, nel rigoroso rispetto delle previsionidegli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ilricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014;Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass. n.9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024).Inoltre, come precisato in sede di interpretazione di legittimità (cfr.: Cass.n. 22218/2023), costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero eproprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimentoovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, unepisodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n.17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass.n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esameNumero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito leargomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018;Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., n.8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme deimateriali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n.27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente,estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.In concreto, con la sentenza n. 2929/2017, la Corte di cassazione, inordine alla domanda risarcitoria in esame, dopo aver rilevatol’insussistenza di una pronuncia di merito sulla stessa, ha formulato leseguenti osservazioni: «Né può sostenersi che, nella specie, vi sia stato unrigetto implicito, giacché la sentenza gravata ha accolto l'appello deglieredi di [OSCURATO:PERSONA] non in ragione della ritenuta invalidità del contrattopreliminare dedotto in giudizio dagli appellati (il quale è stato anzi ritenutovalido, sull'espresso rilievo che, nella specie, non erano emersi elementiprobanti del fatto che le parti avessero inteso perseguire intentifraudolenti ed elusivi di disposizioni imperative), bensì in ragionedell'impossibilità normativa di eseguire coattivamente tale contratto aisensi dell'articolo 2932 c.c., per non essere [OSCURATO:PERSONA] proprietarioesclusivo dell'immobile promesso in vendita e per non esseregiuridicamente possibile il trasferimento coattivo di una quota dellaproprietà di un immobile promesso in vendita per l'intero. Mal'impossibilità di eseguire il contratto in forma specifica non estingue ildiritto del promissario acquirente all'adempimento del preliminare, equindi, in caso di mancato adempimento spontaneo e di impossibilità diinadempimento coattivo, il diritto al risarcimento del danno dainadempimento. Da tanto discende l'impossibilità di ravvisare, nelladeclaratoria di ineseguibilità del contratto preliminare in forma specifica,una pronuncia implicita (di rigetto) sulla domanda di risarcimento deldanno avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; tale domanda non risulta quindi néNumero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026accolta né implicitamente rigettata, bensì trascurata dalla cortedistrettuale, che sulla stessa ha omesso di pronunciarsi».La sentenza gravata è stata dunque cassata, per quanto di ragione, conrinvio alla Corte territoriale perché decidesse sulla domanda oggettodell'omissione di pronuncia di cui al primo motivo.La sentenza di legittimità non contiene alcun accertamento dellasussistenza di un danno, né, dunque, l’indicazione al giudice del rinvio diprocedere alla sola quantificazione di esso.In particolare, l’affermazione concernente la mancata estinzione del dirittoal risarcimento del danno da inadempimento non comporta anchel’accertamento della sussistenza in concreto di un pregiudizio.Invero, il diritto al ristoro dei danni e alla reintegrazione patrimoniale, intema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, nascesoltanto con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale incidente nellasfera patrimoniale del contraente danneggiato, il quale, per veder accoltala domanda, deve fornire la prova del pregiudizio e della entità dellostesso (cfr.: Cass. n. 608/1973). Nel vigente ordinamento, il diritto alrisarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivonon è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazioneall'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, né il medesimoordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causagiustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro(cfr.: Cass. n. 15814/2008; Cass. n. 25820/2009), il che determina lanecessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini delladeterminazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalentepecuniario. Il pregiudizio concreto, inoltre, prima ancora di essere provato,va allegato.Ora, il motivo del rigetto della domanda è stato chiaramente individuatodalla Corte d’appello nell’omessa allegazione, fin dal primo grado digiudizio, dei profili di nocumento posti a base della pretesa, nonché nellaNumero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026mancanza di qualsiasi riferimento ai criteri di individuazione della pretesastessa, lacuna cui non poteva supplirsi con la consulenza tecnica d’ufficio eche precludeva anche la liquidazione equitativa del danno medesimo.Tali considerazioni non sono in contrasto con quanto affermato dallaSuprema Corte nella sentenza n. 2929/2017 (sicché va esclusa laviolazione dell’art. 384 c.p.c.) e i ricorrenti, nel richiamare, invece,risultanze istruttorie di vario genere, quali documenti o accertamentiperitali, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, le cuiconsiderazioni avrebbero potuto essere contrastate unicamentespecificando le allegazioni svolte circa l’esistenza di pregiudizi patrimonialie la loro individuazione concreta.Si rileva, al riguardo, che la proposizione, mediante ricorso percassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" dellasentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi inun "non motivo". L'esercizio del diritto di impugnazione, infatti, puòconsiderarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali èesplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi,nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, daconsiderarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosipertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo ilmotivo che difetti di tali requisiti (cfr.: Cass. n. 15517/2020; in sensoconforme, si vedano anche: Cass. n. 9450/2024; Cass. n. 18795/2024).Tenuto conto delle difese del ricorrente, poi, pare opportuno rilevare inquesta sede che i riferimenti della Corte d’appello alla mancata stipula delcontratto preliminare o all’impossibilità di provvedervi devono considerarsifrutto di un evidente errore di scritturazione, dovendo invece ritenersi cheil giudice del merito abbia fatto riferimento alla mancata esecuzione delcontratto stesso o all’impossibilità di provvedervi, come si evincechiaramente dal richiamo, ivi contenuto, alla sentenza di cassazione conrinvio, in cui sono precisati gli esatti termini della questione.Numero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026Quanto, poi, in particolare, alla considerazione della Corte d’appello circal’immissione del promissario acquirente [OSCURATO:PERSONA] nel “possesso”dell’appartamento, non può essere attribuito alcun carattere decisivo alrichiamo dell’atto di assegnazione dell’alloggio in proprietà a MarioMelone, riferendosi la sentenza impugnata al godimento di fatto e non allatitolarità del diritto di proprietà, pacificamente mai trasmessa alpromissario acquirente per l’impossibilità di eseguire il contrattopreliminare in forma specifica.Peraltro, nel controricorso, a pag. 9, si è affermato, senza che dal ricorsorisultino elementi concreti in senso contrario, che detta circostanzaemergeva dal contratto preliminare, dalla sentenza di primo grado e dallastessa citazione introduttiva del giudizio.Infine, la Corte territoriale ha motivatamente escluso la possibilità diaccertare con la consulenza tecnica d’ufficio un danno non allegato, insostanza ritenendo irrilevante il suddetto mezzo istruttorio.In definitiva, il ricorso va disatteso nel suo complesso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivotra le parti costituite, mentre nulla va disposto in ordine alla posizionedegli altri intimati.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 11.000,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Numero registro generale 11504/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 17743/2026Data pubblicazione 03/06/2026Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso