CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09879/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domiciliodigitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già fallita il 9/10.12.1996 ed assoggettata a confiscadal Tribunale di Salerno con decreto n.4/2014, in persona dei coadiutoried amministratori giudiziari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitalealla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimata-Numero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 451/2022depositata il 14/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Dalla impugnata sentenza emerge quanto segue: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.aveva trasferito a [OSCURATO:SOCIETA]., con contratto di compravenditadel 24.10.1995, un terreno in [OSCURATO:PERSONA] di Battipaglia e un villino inLaura di Capaccio; in seguito [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto concontratto del 16.7.1996 il villino a [OSCURATO:SOCIETA]. e con contratto del3.12.1996 il terreno a tale [OSCURATO:PERSONA]; all’epoca della primacompravendita era pendente una procedura prefallimentare nei confrontidella società venditrice definita, all’esito dell’accoglimento del ricorsocontro l’iniziale provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale diSalerno, con la sentenza dichiarativa del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.del 24/[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva quindi convenuto in giudiziodavanti al Tribunale di Salerno la acquirente [OSCURATO:SOCIETA].,nonchè i successivi acquirenti [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], facendovalere la simulazione assoluta del primo contratto di compravendita del24.10.1995 e dei successivi atti di trasferimento stipulati da [OSCURATO:SOCIETA]. il 16.7.1996 e il 3.12.1996; in via subordinata, il Fallimentoaveva formulato anche domande di revocatoria, ordinaria e fallimentare.L’atto di citazione era stato notificato a tutti i soggetti coinvolti nellevendite, ma si erano costituiti solo [OSCURATO:SOCIETA]. e il Senatore; ammessele prove richieste dalle parti, il giudizio era stato sospeso in attesadell’esito dell’opposizione proposta contro la sentenza dichiarativa difallimento; confermato definitivamente il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ilgiudizio era stato riassunto dagli amministratori giudiziari nominati in sedepenale, perché i beni immobili oggetto dei contratti di cui si discute, cosìNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026come le quote sociali delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,erano stati nel frattempo sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale.Il Tribunale di Salerno, ritenuto legittimamente ricostituito ilcontraddittorio, aveva dichiarato la simulazione assoluta del contratto dicompravendita del 24.10.1995, idonea a determinare la nullità anche deicontratti successivamente stipulati dalla simulata acquirente GMD, conobbligo di restituzione dei beni agli amministratori giudiziari o - ove nonfosse stata definitivamente confermata la confisca preventiva - agli organidel fallimento-.Proposto appello da [OSCURATO:SOCIETA]., erano stati convenuti nel giudiziodi impugnazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. - giàcontumace in primo grado- e [OSCURATO:PERSONA]; si erano costituiti gliamministratori giudiziari di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già fallita e sottoposta allamisura di prevenzione patrimoniale della confisca con decreto delTribunale di Salerno 21.3/4.4.2014, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. eMatteo Senatore erano stati dichiarati contumaci. [OSCURATO:SOCIETA]. avevaproposto istanza di nomina di curatore speciale ex art.78 c.p.c. perImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essa sottoposta alla misura di prevenzionepatrimoniale della confisca con nomina degli stessi amministratoridesignati per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la Corte d’Appello di Salerno avevarespinto l’istanza di nomina ex art.78 c.p.c. rilevando che, pur sussistendoun conflitto di interessi tra [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi amministratorigiudiziari, non era necessaria alcuna nomina ex art.78 c.p.c. perché erastata citata [OSCURATO:SOCIETA]., i cui organi rappresentativi ordinari(nella specie l’amministratore unico nominato il 10.4.1996 fino allarevoca) non erano decaduti e potevano legittimamente rappresentarlanella situazione descritta; secondo la Corte di merito, la nominadell’amministratore giudiziario non determinava, infatti, la cessazionedalla carica dell’amministratore della società, poiché l’amministratoregiudiziario ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione eNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026all’amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell’intero procedimento,anche al fine di incrementare, se possibile, la loro redditività, ma nondetermina la modifica del contratto sociale o la sostituzione degli organidella persona giuridica, la quale rimane in vita e viene semplicementeprivata del potere di gestire l’azienda.Nel merito, la Corte d’Appello di Salerno aveva respinto tutti i motivi didoglianza, così motivando (per quanto ancora qui interessa):-rispetto alla simulazione assoluta la posizione del curatorefallimentare della società apparente venditrice cumula sia la posizione delfallito, sia quella di terzo in luogo dei creditori, e può proporre l’azioneanche in assenza di un credito certo, salva l’ipotesi di intervenuta chiusuradel fallimento per pagamento di tutti i creditori, senza alcun onere didimostrare la preesistenza di crediti pregiudicati dall’atto simulato; sotto ilprofilo della legittimazione, gli amministratori giudiziari dei beni e dellequote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sono subentrati alla curatela fallimentare inforza del provvedimento di sequestro, che consentiva loro di esercitarenon solo le funzioni di custodia di quanto sottoposto alla misura cautelarema anche tutti i diritti connessi alla titolarità delle quote sociali, nonché ipoteri gestori e di amministrazione; la loro legittimazione è proseguitadopo la confisca definitiva che ha sostituito la misura cautelare delsequestro; la legittimazione rispetto all’azione di simulazione deriva dalsubentro degli amministratori giudiziari di nomina penale all’esercizio ditutte le azioni spettanti alla società fallita quando, come nel caso dispecie, i provvedimenti di sequestro e successiva confisca di prevenzionehanno ad oggetto tutto l’attivo fallimentare; -nel merito, i motivi di appellonon criticano in modo puntuale la sentenza nella parte in cui ritieneraggiunta la prova presuntiva della simulazione assoluta; -quanto allapretesa buona fede dei terzi acquirenti, nel caso di specie la mala fede delterzo [OSCURATO:SOCIETA]. nell’acquisto dalla titolare apparente del bene,[OSCURATO:SOCIETA]., si può desumere da alcuni indizi, sintomaticiNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell’accordo diretto a consolidare la sottrazione del bene ai creditori delsimulato alienante prima che ne intervenisse il fallimento (epoca dellastipula degli atti, in pendenza della procedura prefallimentare; prezzopattuito, pari a circa la metà del valore reale dei beni; mancanza diqualsivoglia documentazione di riscontro dell’effettivo pagamento delprezzo; società tutte strettamente collegate, facenti capo ad AntonioMeluzio), a nulla rilevando il fatto che la misura di prevenzionepatrimoniale nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. sia stata revocata e che illegale rappresentante della società sia stato assolto dal reato dibancarotta fraudolenta in concorso (processo penale peraltro ancorapendente); anche tenendo conto delle emergenze in sede penale,rimangono significativi e univoci gli elementi indiziari già evidenziati dalTribunale di Salerno e, in particolare, l’epoca delle stipule e la totaleassenza di prova dell’intervenuto pagamento del prezzo, non avendoalcuna utilità, per questo ultimo profilo, le prove testimoniali assunte insede penale (generiche e riferite ad un’altra operazione di vendita relativaalle quote sociali), nonché i rapporti personali tra [OSCURATO:PERSONA],domino di [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA], domino di [OSCURATO:PERSONA].r.l.; -respinto l’appello, le spese si liquidano secondo la soccombenza,tenendo conto di tre fasi e dello scaglione di riferimento del valoreindeterminabile.Avverso tale pronuncia, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, con istanza di nomina di curatorespeciale ex art.78 c.p.c. per [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già fallita e assoggettata a misura di prevenzionepatrimoniale, in persona degli amministratori giudiziari resiste concontroricorso, contenente ricorso incidentale.È rimasta invece intimata [OSCURATO:SOCIETA][OSCURATO:SOCIETA]., sia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria inprossimità dell’adunanza.Numero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026Anche sia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato una memoria ai sensidell’art. 380 bis 1 cpc..[OSCURATO:PERSONA] PRINCIPALE1. Rileva preliminarmente la Corte che non vi sono i presupposti perordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](che con atto [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva acquistato da [OSCURATO:SOCIETA]. ilterreno in [OSCURATO:PERSONA], precedentemente venduto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.alla dante causa), al quale, benché parte dei giudizi di merito, non risultaessere stato notificato il ricorso per cassazione (la pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] di nullità del contratto di compravendita concluso tra [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA], quale conseguenza della simulazione assoluta delcontratto di apparente acquisto del bene compravenduto in capo allasocietà venditrice, non è stata peraltro sottoposta ad impugnazione nelgiudizio di appello ed è divenuta definitiva).Si richiama comunque, in proposito, tenuto conto dell’esito delpresente giudizio (di cui a breve si dirà), l’orientamento costante di questaCorte di legittimità, secondo il quale il principio costituzionale diragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottareprovvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto delcontraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio. Pertanto,la circostanza che il ricorso per cassazione non sia stato notificato ad unadelle parti, contumace nei precedenti gradi di giudizio, rende superfluo ilrinvio della causa per provvedere a tale incombente, quando nessuna delleparti costituite nel giudizio di legittimità abbia formulato domande neiconfronti di tale parte contumace -cfr. Cass. n. 18375/2010, che dettaun principio di diritto di portata generale e rispondente alla ratio dell’art.111 Cost.; cfr. anche Cass. n. 10839/2019, nel senso che i possibili rilievidi carattere processuale cedono, in applicazione del principio della ragionepiù liquida, nei casi in cui l’esito dell’impugnazione renderebbe meramenteNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026formale l’attività da essi richiesta, con ingiustificato allungamento deitempi del processo in violazione del disposto dell’art. 111 Cost.-.Sempre preliminarmente, va rilevato che la società ricorrente haproposto (v. pagg. 40-41 ric.) istanza di nomina di un curatore speciale,ex art. 78 c.p.c., per [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all’introdottogiudizio di cassazione rilevando che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., è tuttorasottoposta ad amministrazione giudiziaria, ai sensi del d. lgs n.159/2011 eha come amministratori giudiziari gli stessi soggetti - [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo Abate -, che sono amministratori di [OSCURATO:SOCIETA]. giusta deliberaassembleare del 1° luglio 2002 da allora mai revocata : sussisterebbepertanto, secondo la ricorrente, un evidente conflitto di interessi tra lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi rappresentanti, i quali sono glistessi amministratori giudiziari della controparte [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,interessati solo a far valere le ragioni di questa. Secondo la ricorrente,senza la nomina richiesta vi sarebbe un difetto di valida instaurazione delrapporto processuale e la violazione del diritto di difesa di [OSCURATO:SOCIETA]. – che sarebbe rilevabile anche d’ufficio -.L’istanza di nomina è inammissibile.A norma degli artt. 78 e 80 c.p.c. che l’istanza per la nomina dicuratore speciale deve essere rivolta al presidente dell’ufficiogiudiziario avanti al quale si intende proporre la causa , primadell’introduzione di questa, mentre nel caso in esame l’istanza è contenutanel ricorso già notificato anche alla società che si assume in conflitto diinteressi, dopo l’articolazione dei motivi di critica ex art. 360 c.p.c. Unaeventuale iniziativa d’ufficio, ai sensi dell’art. 80 co. 1 c.p.c., non apparepraticabile nel caso di specie, perché dalla stessa prospettazione dellasituazione di conflitto di interessi che costituirebbe il fondamentodell’istanza effettuata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risulta chiaro cheessa si sarebbe verificata già nel corso dei precedenti giudizi di merito e,segnalata in sede processuale, non è stata seguita da alcunNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026provvedimento di nomina perché ritenuta infondata dalla Corte d’[OSCURATO:PERSONA].La questione, a ben vedere, non riguarda, pertanto, l’effettivarappresentanza o assistenza di [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio dilegittimità, ma altri profili giuridici e cioè la legittimazione di TMT Italias.r.l. a far valere, in concreto, per [OSCURATO:SOCIETA]. l’asseritoconflitto di interessi prospettato e, in ipotesi affermativa, l’effettivaesistenza di una situazione di detta società inquadrabile nell’ambito delconflitto di interessi meritevole di essere risolta, nel processo, secondo ledisposizioni degli artt. 78-80 c.p.c.; il momento della sua effettivarilevazione nelle fasi di merito e l’adeguatezza delle valutazioni in ritooperate al riguardo; con quali conseguenze sulla ritualità degli atti delprocesso.In sostanza, ove si sia verificato effettivamente, sia ancora rilevabile elo sia su iniziativa di soggetti diversi dall’interessata, un vulnus nellarappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. in giudizio, già emerso nelle fasidi merito, non avrebbe alcuna utilità la nomina in questa sede di uncuratore speciale per la società, poiché sarebbe prospettabile la possibilenullità del processo e dei provvedimenti che ne hanno definito le fasi - afar data dall’emersione dell’ipotetica situazione di conflitto di interessi -tale da richiedere eventualmente una rivalutazione del merito dellacontroversia in sede di rinvio; diversamente, ove il processo si debbaconsiderare invece regolarmente svolto, non sarebbe necessaria alcunanomina di curatore speciale (cfr., per argomenti a conforto di quantoesposto, Cass. n. 11825/2025, espressione di un indirizzo interpretativoconsolidato).L’esame delle problematiche evidenziate si intreccia, quindi, con lequestioni poste con il primo e il secondo motivo di ricorso per cassazione,nel cui ambito è opportuno affrontarle.Numero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ciò chiarito e passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo diessi la [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la Violazione ex art.360, c. 1, n. 4,c.p.c., degli artt. 101, 112, 132, 279 e 342 c.p.c., in relazione agli artt.78, 79 e 80 c.p.c., nonché in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. Nullitàdella sentenza impugnata e del procedimento per non aver nominatoconformemente alla domanda formulata dall’esponente un curatorespeciale alla GMD ex art.78 e ss. c.p.c.; per violazione dei principi chepresiedono alla rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del processo,delle eccezioni concernenti vizi insanabili di costituzione del rapportoprocessuale e quindi la ritualità del contraddittorio .La ricorrente fonda le censure esposte sul fatto che il giudizio di primogrado era stato riassunto, dopo la disposta sospensione, dall’attrice [OSCURATO:SOCIETA]. sottoposta ad amministrazione giudiziaria, rappresentata dagliamministratori giudiziari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti diImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essa sottoposta - durante il periodo disospensione del processo- a misura di prevenzione patrimoniale ex dl lgs.n.159/2011 quanto a quote e beni e rappresentata dagli stessiamministratori giudiziari; se anche questi ultimi agiscono come custodi perla conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati nel corsodell’intero procedimento, nel caso di specie gli stessi Bittarelli e Abateerano stati nominati amministratori di [OSCURATO:SOCIETA]. come da verbale diassemblea dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], iscritto al registro delle imprese, con correlatacessazione dall’incarico del precedente amministratore; nonostante laproduzione della delibera e della successiva visura camerale relativa allasocietà, sulla cui base era stata portata a conoscenza del Giudice lasituazione di conflitto di interesse venutasi a verificare, la Corte d’Appelloaveva respinto l’istanza ai sensi dell’art. 78 c.p.c. e aveva dichiarato lacontumacia della società, alla quale l’atto d’appello era stato notificato siapresso la sede legale in Como, in persona del legale rappresentantepro tempore , sia presso gli amministratori giudiziari, in concretoNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026coincidenti con l’organo di legale rappresentanza; ciò nonostante fosseevidente l’impossibilità per [OSCURATO:SOCIETA]. di difendersi in reale contraddittoriocon la controparte, che aveva, appunto, la stessa rappresentanza.Il motivo è infondato.Non è controverso che [OSCURATO:SOCIETA]. continui ad essere un soggetto didiritto esistente e diverso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: la questione riguarda lepersone che ne hanno la rappresentanza, in qualità di amministratori, eche dopo la sottoposizione della società ad amministrazione giudiziaria -intervenuta dopo l’introduzione del giudizio di primo grado, durante la suasospensione - sarebbero in conflitto di interessi con la società chedovrebbero rappresentare, perché si tratta delle stesse persone che hannola rappresentanza anche della società attrice e controricorrente, la quale sitrova evidentemente in contrapposta posizione processuale rispetto a GMDs.r.l.Il conflitto di interessi prospettato ha, pertanto, natura processuale,derivato dall’essere venuti a coincidere, dopo l’instaurazione del giudizio,gli amministratori – giudiziari - delle società parti del rapporto negoziale(la compravendita) oggetto di controversia a seguito della sottoposizionedi entrambe a misura di prevenzione patrimoniale con correlatadisposizione di amministrazione giudiziaria - che è situazione ben diversada quella esaminata nella sentenza di questa Corte n. 6201/1997,riguardante una fattispecie in cui si contrapponeva alla società unsoggetto privato che ne era contemporaneamente amministratore-legalerappresentante-.[OSCURATO:SOCIETA]. era stata ritualmente convenuta nel giudizio di primo gradoed era stata destinataria della notificazione del ricorso in riassunzione(ritenuta rituale). La società aveva quindi ricevuto la notificazione dell’attodi citazione in appello, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., ancora presso la sedelegale in Como; la notifica era diretta alla società in persona del legalerappresentante pro tempore e risulta essere stata ritualmente eseguita,Numero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026oltre che presso entrambi gli amministratori giudiziari; era seguita ladeclaratoria di contumacia da parte della Corte d’Appello di Salerno che,respinta l’istanza di nomina di un curatore speciale ex art.78 c.p.c., avevaritenuto legittima la costituzione del contraddittorio in sede diimpugnazione anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]Occorre adesso verificare se la prospettata situazione di conflitto diinteressi, interna a [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto prospettata come riguardante larelazione della società con il suo organo rappresentativo (coincidendo gliamministratori giudiziari con gli amministratori della società dopo lanomina dell’assemblea dei soci), possa essere fatta valere nel processo daun soggetto diverso e, nel caso di specie, dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,e sia idonea a rimettere in discussione la valida partecipazione al giudizio,anche dopo la sua riassunzione in primo grado, di [OSCURATO:SOCIETA]. riconosciutainvece e confermata dalla Corte d’Appello di Salerno con la dichiarazionedi contumacia.La risposta deve essere negativa.A norma dell’art. 78, co. 2, c.p.c. - si procede altresì alla nomina diun curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi colrappresentante : l'interesse tutelato è esclusivamente quello della parterappresentata e non quello delle altre parti, che non possono perciòsollevare questioni in ordine a situazioni di conflitto di interesse interne adun’altra parte. Nel caso di specie tra la società e il suo organorappresentativo-, salvo il ricorrere di un interesse proprio – manifestatoidoneamente e non solo di generica garanzia del contraddittorio - a farlo –(cfr. Cass. n. 19149/2014, Cass. n. 1808/1979 ); la necessità dellanomina di un curatore speciale sorge nei casi in cui il conflitto di interessimanifestatosi tra rappresentante e rappresentato non sia altrimentidisciplinato da norme sostanziali (e non è il caso di specie, trattandosi disocietà dotata di altri organi in grado di rilevare e gestire l’eventualeconflitto attraverso iniziative opportune anche quanto alla scelta sul se eNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026come partecipare al giudizio; si sottolineano anche la qualità degliamministratori giudiziari e i loro rapporti con gli organi sociali, e ilpermanere dei poteri di questi ultimi per contrastare la disposizione dellamisura di prevenzione e la conseguente amministrazione giudiziaria,quindi per tutelare interessi della società contrapposti a quelli di cui sonoportatori gli amministratori giudiziari), per cui, in presenza del conflitto, laparte non può esercitare direttamente poteri che la legge le riconosce;solo in queste situazioni detti poteri debbono essere esercitati da uncuratore speciale, la cui mancata nomina attiene all'esercizio dei poteriprocessuali e non al contraddittorio e i cui poteri sono limitati al periodonecessario a fronteggiarle - cfr. Cass. n. 12170/2005; Cass. n.6020/2017, anche per le conseguenze di una eventuale omissione nellanomina di un curatore speciale, ove necessaria -.[OSCURATO:SOCIETA]. non ha esplicitato un proprio interesse all’ottenimentodella nomina, che eventualmente potrebbe legittimare le parti diverse dalsoggetto che subisce il conflitto a proporre la richiesta, ex art. 79 u.c.c.p.c.: questo interesse non può essere di sola tutela del contraddittorio -che riguarda ovviamente tutte le parti del processo ma che proprio perquesto non qualifica di per sé ogni parte alla proposizione dell’istanza exartt. 78-80 c.p.c. – e non può derivare dalle difese di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inordine al prospettato passaggio in giudicato della sentenza di declaratoriadi simulazione assoluta per omessa impugnazione ad opera di [OSCURATO:SOCIETA]che non potevano comunque rilevare per la posizione di [OSCURATO:SOCIETA]. eche, come si vedrà oltre, non hanno impedito a [OSCURATO:SOCIETA]. dirimettere in discussione l’esistenza dei presupposti della simulazioneriguardo alla sua posizione di acquirente dalla simulata alienante,ottenendo una pronuncia nel merito -seppure di rigetto- dalla Corted’Appello di Salerno.In sostanza, quindi, con il rilevato conflitto di interessi la ricorrentevorrebbe non tanto far valere una situazione richiedente la necessità diNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026provvedere per garantire alla parte colpita l’esercizio di poteri processualialtrimenti compromessi, ma intende mettere in discussione, in radice, lacorretta partecipazione al giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata contumacedalla Corte di merito all’esito della verifica della ritualità della sua citazionenel giudizio di impugnazione utilmente effettuata presso la sua sede legale-oltre che presso gli amministratori giudiziari-.Si aggiunge ancora che, pur volendo ipotizzare l’esistenza di uninteresse di [OSCURATO:SOCIETA]. a proporre istanza ex art. 78 c.p.c. per GMDs.r.l., ciò non comporterebbe anche l’esistenza del diritto della stessa a farvalere l’eventuale invalidità del processo per omessa nomina del curatorespeciale: questo potere rimane prerogativa della parte interessata - e delGiudice, nell’esercizio dei poteri officiosi a garanzia della partecipazioneeffettiva e consapevole di tutte le parti al processo - e deve essere fattovalere dalla parte interessata nel corso delle fasi del processo o in sede diimpugnazione dei provvedimenti che le concludono, salva la formazionedel giudicato interno - cfr., per utili spunti di riflessione, Cass. n.1808/1979 e Cass. n. 19149/2014, cit.In conclusione: [OSCURATO:SOCIETA]. non ha esplicitato un proprio specificointeresse a far valere il conflitto di interessi riguardante la diversa partedel processo [OSCURATO:SOCIETA]., come l’art. 79 u.c. c.p.c. richiede; ancheipotizzando l’esistenza di un interesse della ricorrente all’istanza ex art. 78c.p.c. per la posizione di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. non potrebbeutilizzare il prospettato conflitto di interessi, previsto nel solo interessedella parte che ne è colpita, per farne discendere l’invalidità del processo edel provvedimento che lo conclude; [OSCURATO:SOCIETA]. è stata dichiaratacontumace nella fase di appello all’esito della verifica della ritualità dellanotificazione nei termini sopra richiamati; l’esistenza di norme sostanziali-cfr. gli art.2475 e s. c.c., cfr. anche gli art.35 e s. d. lgs. n.159/2011-idonee a disciplinare il conflitto di interessi tra società e amministratori ela particolare posizione degli amministratori giudiziari, svolgenti i loroNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026compiti sulla base di un incarico che è prima di tutto di pubblico interesse-anche quando questi siano stati investiti, ove possibile, puredell’amministrazione della società a norma del codice civile: si richiamanole disposizioni del d. lgs. n.159/2011, in particolare l’art.35 co 5 secondo ilquale L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblicoufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio ;cfr. anche, sulle conseguenze dell’amministrazione giudiziaria ai sensi deld. lgs. cit. sugli organi sociali, Cass. n.19583/2019; Cass. pen.n.1689/2020-, non giustificano l’attivazione d’ufficio per rilevare edirimere il conflitto nell’ambito del processo - cfr., per spunti di riflessionesulle questioni trattate, Cass. n. 6201/1997; Cass. n. 12170/2005; sirichiamano anche Cass. n. 13827/2012 e Cass. n. 18544/2020 in materiafallimentare; Cass. n.19583/2019; Cass. pen. n.1689/2020-.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la violazione, ex art.360 comma 1 n.3 c.p.c. (nonché, occorrendo,violazione o falsa applicazione ex art.360, c.1, n.4, c.p.c.), degli art.75,comma 3, e 81 c.p.c., dell’art.14 delle disposizioni sulle leggi in generale(cd “preleggi”) del c.c., dell’art.41, comma 6 d. lgs. n.159/2011, nonchédell’art.43, comma 1, l. n.267/1942, in relazione al combinato disposto dicui agli art.64, comma 9 e 63, comma 8 del d. lgs. n.159/2011. Nullità e/oerroneità della Sentenza della Corte d’Appello per non aver rilevato lacarenza di legittimazione ad agire e/o l’insanabile carenza dilegittimazione e rappresentanza processuale degli amministratori giudiziaridi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a riassumere e proseguire il giudizio (spettando alcontrario la legittimazione e rappresentanza al Curatore fallimentare diBristol [OSCURATO:PERSONA]) .Secondo la società ricorrente gli amministratori giudiziari dei beni edelle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non erano legittimati ad agirenell’interesse della società in relazione all’azione di simulazione assoluta e,comunque, non avevano i poteri di legittimazione e rappresentanzaNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026processuale della società in relazione a detta azione. Questo perché nelcaso di misure di prevenzione patrimoniali ex d. lgs. n.159/2011l’amministratore giudiziario non subentra quale legale rappresentantedella società e, nell’ipotesi di fallimento della stessa precedente osuccessivo alla disposizione della misura, le azioni esercitabili dallo stessoamministratore giudiziario o nelle quali egli può subentrare al curatoresono espressamente enunciate dagli art.63 e 64 d. lgs. cit. secondoindicazioni che, per la previsione dell’art.14 preleggi c.c. e per il notoprincipio della tassatività dei casi di legittimazione straordinaria ad agireex art.81 c.p.c., non possono essere applicate analogicamente ad azionidiverse.3. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la violazione,ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in relazione all’art.1415 c.c. nonché,occorrendo, violazione o falsa applicazione ex art.360, c.1, n.5 c.p.c. inrelazione alle sentenze della Corte d’Appello di Salerno del 27 febbraio2019 e Corte d’Appello di Napoli del 15 ottobre 2021 e della Corte dicassazione n.19426/2021 e n.48203/2017 attinenti ai fatti di causa (Ns.doc.1,2,3,4 allegate alle note di trattazione scritta del 3.12.21 in vistadell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché alle note scritte in vista dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sub doc. I, XII, XIII, XIV fascicoletto Cassazione). Nullità e/oerroneità della sentenza della Corte d’Appello per non aver rilevato che,nel caso di specie, l’esponente è terzo acquirente di buona fede .Rileva la ricorrente che le misure di prevenzione patrimoniale dispostenei propri confronti erano state revocate e i procedimenti penali a caricodel suo legale rappresentante si erano risolti positivamente perché eraemerso, come risulta dai provvedimenti giudiziali richiamati, sia ilpagamento di congrue somme di denaro delle società riconducibili algruppo TMT in favore di [OSCURATO:PERSONA] in cambio dei trasferimenti, sia ladatabilità della conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo al1996, sia la genericità delle testimonianze in ordine al permanere dei beniNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026compravenduti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], alla cerchia familiaredel quale Mastrolia era risultato estraneo.4. Con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sottopone a critica lasentenza d’appello per Violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., inrelazione all’art. 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, agli artt. 1414 e 1416c.c. e all’art. 100 c.p.c. Nullità e/o erroneità della sentenza della Corted’appello per non aver rilevato che, nel caso di specie, il curatorefallimentare di [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in giudizio con l’azione spettanteai creditori sociali e non già con l’azione spettante al fallito. Conseguentenullità e/o erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non harigettato la domanda di simulazione per omessa prova dei creditilegittimanti l’azione ex art. 1416, comma 2, c.c. .La ricorrente aggiunge che il curatore fallimentare aveva agito ingiudizio facendo valere la simulazione assoluta del contratto dicompravendita solo quale azione spettante ai creditori sociali del simulatovenditore, con esclusione dell’esercizio anche dell’azione a tutela delfallito: in conseguenza, sarebbe stata necessaria la dimostrazionedell’esistenza e consistenza dei crediti insinuati al passivo per la cui tutelaagiva ma alcuna prova in tal senso sarebbe stata offerta, emergendo anziche il fallimento non aveva passivo. Anche per questo motivo sarebbecarente la legittimazione o comunque l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alsubentro nell’azione di simulazione.La Corte d’Appello di Salerno – osserva ancora la ricorrente - haricavato sia la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla proposizione e allacoltivazione dell’azione di simulazione, derivante dal subentro degliamministratori di nomina penale nell’esercizio di tutte le azioni spettantialla società fallita quando, come nel caso di specie, il sequestro e lasuccessiva confisca di prevenzione hanno per oggetto l’intera massa attivafallimentare , sia la sua fondatezza emersa in via presuntiva da unaserie di elementi indiziari (inesistenza di pagamenti, collegamento traNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026le due società facenti capo alla medesima persona fisica [OSCURATO:PERSONA],ubicazione della società acquirente, coinvolgimento della famiglia Meluzionei procedimenti penali) .Il secondo e quarto motivo, che si prestano a trattazione unitaria,sono infondati.La nomina di uno o più - in caso di complessità della gestione -amministratori giudiziari nel caso di disposizione di misure di prevenzionepatrimoniali, ai sensi del d. lgs. n. 159/2011, è necessaria perl’amministrazione e la gestione dei beni colpiti dalla misura (di sequestro odi confisca preventiva non ancora definitiva) - cfr. l’art. 35 co. 1, d. lgs.cit.: Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dalcapo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegatoalla procedura e un amministratore giudiziario - in vista della lorodestinazione finale per l’ipotesi della conferma definitiva della misura -oper l’ipotesi della sua revoca definitiva-. Il comma 5 dell’art.35 d. lgs. cit.dispone che L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblicoufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egliha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e allaconservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizidi impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine diincrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi .L’art. 40 d. lgs. cit. dispone, al comma 1, che Il giudice delegatoimpartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, ancheavvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degliarticoli 110, 111 e 112 (si tratta dell’Agenzia Nazionale perl'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati allacriminalità organizzata), e il comma 3 specifica - per quanto qui interessa- che L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio nécontrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni,concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinariaNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazionescritta del giudice delegato ; il precedente art.39 conferma l’assistenzalegale a favore dell’Amministratore giudiziario per le controversie, anchein corso, relative ai beni sottoposti a misura di prevenzione, da partedell’Avvocatura dello Stato.Le norme degli artt. 35 e ss. del d. lg cit. dettano una disciplinaarticolata che tiene conto sia della complessità, che può essere rilevante,dell’attività di conservazione e gestione dei beni sottoposti a misura diprevenzione patrimoniale - anche in ragione delle caratteristiche che inconcreto detti beni possono presentare-, sia della necessità di controlli everifiche adeguate sulle attività e sui soggetti coinvolti.È, pertanto, chiaro che la ratio sottesa al complesso delle disposizioniche nell’ambito del d. lgs. n.159/2011 regolano l’amministrazionegiudiziaria dei beni oggetto di misura preventiva patrimoniale è quella diassicurare la gestione, ordinaria e straordinaria, dei beni sottoposti allamisura, attraverso l’operato dell’amministratore giudiziario che agiscesotto le direttive e il controllo del [OSCURATO:PERSONA] e, ove necessario, conil supporto dell’Agenzia, al fine di mantenerne la consistenza economica ela funzionalità evitando il decremento che potrebbe derivare dal fermo conseguente alla misura di prevenzione e, se possibile,incrementandone la redditività: non solo non vi è alcun motivo chegiustifichi l’esclusione, dall’attività di conservazione e gestione -ordinaria estraordinaria- anche delle iniziative giudiziarie, attive e passive, necessarieal recupero o al mantenimento di attività inerenti ai beni sottoposti amisura -alle quali debbono essere assimilate, nelle ipotesi disottoposizione a sequestro di tutti i beni, le azioni, già pendenti almomento della disposizione della misura preventiva, per il recupero dibeni che si assumono solo fittiziamente usciti dal patrimonio del soggettocolpito dalla misura-, ma le disposizioni sopra richiamate e cioè l’art. 40,co. 1 e 3, e l’art. 39, prevedente una generale assistenza legale per leNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026controversie, dimostrano in positivo la ricomprensione nell’attivitàdell’amministratore giudiziario -sotto il controllo, si ripete, del Giudicedelegato- di tutte quelle iniziative giudiziarie connesse alla valorizzazionee alla tutela dei beni sopposti a misura di prevenzione patrimoniale.In sostanza, le caratteristiche dei poteri di conservazione e gestionedegli amministratori giudiziari, comprensive delle iniziative giudiziarie a talfine necessarie e/o opportune, si modellano sui beni sottoposti alla misuradi prevenzione, che possono essere uno o alcuni beni del soggetto colpitooppure, come nel caso di specie, tutti i beni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -per laquale sono stati sottoposti a sequestro prima, e poi a confisca, le quotedei soci e i beni aziendali, come emerge dall’accertamento in fattocontenuto nella sentenza d’appello, alle pagg.14/15-.Nel contesto delineato devono essere esaminate le disposizioni degliartt. 63 e 64 d. lgs. n. 159/2011, che disciplinano le ipotesi in cui ilsoggetto titolare dei beni sottoposti a misura di prevenzione patrimonialesia dichiarato fallito dopo la sottoposizione alla misura del sequestro (art.63: la declaratoria di fallimento poteva intervenire anche a seguitodell’iniziativa del PM, su segnalazione anche dell’amministratore giudiziarioche ne ritenesse esistenti i presupposti, ai sensi del comma primo dellanorma) oppure prima (art. 64) -il ragionamento si svolge facendoriferimento alle disposizioni del RD n. 267/1942 e s.m.i., richiamate dallenorme e applicabili ratione temporis, senza tenere conto delle modificheconseguenti all’entrata in vigore del d. lgs. n. 14/2019, che non trovaapplicazione nel caso concreto-.L’art. 63 d. lgs. n. 159/2011 cit., rubricato Dichiarazione difallimento successiva al sequestro , dispone che quando vienedichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sonoesclusi dalla massa attiva fallimentare (in tal caso la verifica dei crediti edei diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposi a misura diprevenzione viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzioneNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti; ma ilgiudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e deidiritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapportirelativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cuiall'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del d.lgs.n.159/2011); se nella massa attiva del fallimento sono ricompresiesclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti ilcuratore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decretoai sensi del RD n. 267/1942 e s.m.i., e si applicano le disposizioni del d.lgs. n.159/2011; comunque, ai sensi del comma 8 dell’art. 63, L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezioneIII del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, congli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative adeffetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'attodichiarato inefficace .L’art. 64, rubricato Sequestro successivo alla dichiarazione difallimento , stabilisce che il giudice delegato al fallimento, sentito ilcuratore ed il comitato dei creditori, deve disporre con decreto nonreclamabile la separazione dei beni sottoposti alla misura di prevenzionepatrimoniale dalla massa attiva del fallimento e la loro consegnaall'amministratore giudiziario; Si applica l'articolo 63, comma 8, edove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore losostituisce nei processi in corso -così il comma 9 dell’art.64-.Appare chiaro dal quadro sistematico delle disposizioni appenarichiamate che l’intento del legislatore nell’ipotesi di sottoposizione amisura di prevenzione patrimoniale di beni, tutti o in parte, ricompresi -prima o dopo la disposizione della misura di prevenzione - nell’ambitodella massa attiva fallimentare è quello di evitare che sugli stessi beniNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026concorrano i poteri di gestione sia del curatore - finalizzati allarealizzazione della massa attiva nell’interesse dei creditori del fallito e perla loro soddisfazione - che dell’amministratore giudiziario - volti allaconservazione e gestione del patrimonio nell’interesse dello Stato perl’ipotesi di conferma definitiva della misura -, attribuendo detti poteri aquest’ultimo senza alcun intento di limitarne l’operatività ma riconoscendoallo stesso, in presenza anche di una procedura concorsuale, pure lapossibilità di esercitare le azioni che altrimenti solo il curatore avrebbepotuto promuovere, o di subentrare in esse ove già in corso.Alla luce del disposto delle stesse norme, infatti, non ha alcunagiustificazione logica la riduzione della possibilità di agire in giudizio o diproseguire il giudizio in corso in capo agli amministratori giudiziari, nelleipotesi di fallimento precedente o successivo alla disposizione di misurapreventiva patrimoniale sui beni del soggetto fallito, nei soli casi delle azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267 -cioè delle azioni previste dagli artt.64/70 LF, che regolano gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoliai creditori (così è rubricata la sezione III del RD cit.) e che hanno lafinalità di assicurare una particolare tutela per i creditori rispetto agli attiposti in essere in loro danno dall’imprenditore ancora in bonis ma già instato di difficoltà, presunta o da dimostrare a seconda delle caratteristichedell’atto che si mette in discussione (a titolo gratuito o oneroso),dell’epoca della stipula o dell’effettuazione dell’atto, nonché dell’azione inconcreto esperita-.Una interpretazione del genere non trova alcun reale supporto nelledisposizioni esaminate ed è anzi ingiustificatamente limitativa dei poteridegli amministratori giudiziari e, quindi, contraria alla ratio del d. lgs.n.159/2011. Il senso delle disposizioni degli artt. 63, co. 8. e 64, co., 9cit. è quello di riconoscere anche agli amministratori giudiziari lapossibilità di esperire e coltivare, ricorrendone i presupposti per laNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026preesistente o intervenuta dichiarazione di fallimento, quelle azioni che, inassenza degli artt. 63, co. 8, e 64, co. 9, d. lgs. cit., non potrebberoessere esperite al di fuori delle procedure concorsuali da soggetti ad esseestranei, in aggiunta quindi, e non in sostituzione “ad excludendum", conle altre azioni che sono da considerare ricomprese nei poteri diconservazione e di gestione dei beni sottoposti a misura di prevenzionepatrimoniale propri dell’amministratore giudiziario, da svolgere sotto ilcontrollo del [OSCURATO:PERSONA].In conclusione, le disposizioni degli artt. 63, co. 8, e 64, co. 9, d. lgs.cit. ampliano l’ambito di operatività degli amministratori giudiziari cheagiscono nell’interesse pubblico (v. anche l’art. 35, co. 5, d. lgs.n.159/2011).Si deve, pertanto, ritenere che gli amministratori giudiziari di [OSCURATO:SOCIETA]. sono legittimamente subentrati al curatore fallimentare dellastessa società nell’azione da questi proposta contro [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:SOCIETA]., per far valere la simulazione assoluta del contratto dicompravendita immobiliare intervenuto tra le [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., qualeparte venditrice e [OSCURATO:SOCIETA]., quale parte acquirente, in data24.10.1995, e conseguentemente l’invalidità del successivo contrattointervenuto tra la simulata acquirente e [OSCURATO:SOCIETA]. in data16.7.1996: si trattava, infatti, di un’azione già introdotta nell’ambito dellaprocedura fallimentare antecedente alla sottoposizione dei beni -tutti- diBristol [OSCURATO:SOCIETA]. alla misura preventiva patrimoniale di sequestro -poiseguita dalla confisca-, ex d. lgs. n.159/2011, quindi facente parte delpatrimonio della società utilizzabile dagli amministratori giudiziari aisensi dell’art. 64, co. 9, e dell’art. 63, co. 8, d. lgs. cit., e comunqueesperibile anche dagli amministratori giudiziari ai sensi delle norme soprarichiamate -in particolare, degli artt. 35, 39 e 40 d. lgs. cit.-.La società ricorrente sottopone a critica il decisum della Corted’Appello di Salerno anche per un ulteriore profilo, e cioè per il fatto che laNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026domanda di simulazione assoluta sarebbe stata proposta dal curatorefallimentare in rappresentanza dei creditori sociali, dichiarandosi questilegittimato in quanto creditore del simulato alienante, e non quale azionespettante al fallito: ne conseguirebbe che pur ammettendo la possibilitàper gli amministratori giudiziari di intervenire in luogo del curatore perazioni diverse da quelle richiamate dagli artt. 64, co. 9, e 63, co. 8, d. lgs.cit., nel caso di specie essi si sarebbero comunque sostituiti al curatoreper l’azione che si afferma essere stata esperita solo in sostituzione deicreditori, ex art. 1416, co. 2, c.c., non anche nell’azione di simulazionespettante alla parte simulata venditrice, in concreto non esercitata; daquesto la ricorrente farebbe discendere la necessità di prova dell’esistenzadi crediti legittimanti l’azione ex art. 1416, co. 2, c.c., affermatainesistente per assenza attuale di creditori insinuati al passivofallimentare.[OSCURATO:SOCIETA]. la prospettata limitazione dell’azione esperitadal curatore alla sola ipotesi di cui all’art. 1416, co. 2, c.c. emergerebbedagli atti di causa: nell’atto di citazione per il primo grado, ove si richiamala consapevolezza di sottrarre, con la compravendita, ai creditori di [OSCURATO:SOCIETA]. la generica garanzia del proprio credito, e ove si fa riferimentoal danno derivante dall’assenza di contabilizzazione dei pagamenti (o allaloro effettuazione attraverso compensazioni di partita); nella comparsaconclusionale nel giudizio di primo grado, ove si ribadiscono le stesseconsiderazioni; dall’ammissione implicita della procedura fallimentare chenon aveva risposto all’eccezione di omessa prova dell’esistenza del creditoformulata ex art.1416 c.c. dall’odierna ricorrente, tentando anzi didimostrare il contrario; nella memoria di replica nel giudizio di secondogrado, nella quale si ribadiva che il prezzo, non era stato pagato ed erastato quindi sottratto ai creditori.Il profilo di critica in esame, ferme le considerazioni sopra svolte sullegittimo subentro degli amministratori giudiziari in tutte le azioniNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026introdotte dal curatore riguardanti i beni sottoposti a misura preventivapatrimoniale, censura in realtà l’interpretazione e qualificazione delladomanda di simulazione assoluta introdotta dal Fallimento di [OSCURATO:PERSONA].r.l. e coltivata dagli amministratori giudiziari, effettuata dai Giudici dimerito, in particolare dalla Corte d’Appello di Salerno che ha dato contodel rigetto dei motivi di critica svolti al riguardo, ex art. 342 c.p.c.,dall’appellante ricorrente.La Corte d’Appello ha evidenziato come l’appellante suppone che lalegittimazione del curatore fallimentare della società (apparentemente)venditrice sia quella propria del creditore del simulato alienante,riconosciuta dall’art. 1416, comma 2, c.c. e la contesta sul presuppostoche tale legittimazione dipenda dalla sussistenza di crediti ammessi alpassivo , preesistenti rispetto all’atto simulato. Ma, rileva ancora ilGiudice d’appello, nell’azione di simulazione della vendita compiuta dalfallito il curatore cumula la legittimazione già spettante allo stessofallito quale parte contrattuale e quella spettante ai creditori sociali, aisensi dell’art. 1416, co. 2, c.c., e in ciò non ha alcun onere di allegaree provare la preesistenza di crediti pregiudicati dall’atto simulato :poiché nel caso di specie il sequestro e la successiva confisca diprevenzione avevano per oggetto l’intera massa attiva fallimentare, gliamministratori giudiziari sono subentrati al curatore fallimentare anchenell’esercizio dell’azione di simulazione contrattuale spettante alla parte.Ora, la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda èvizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività delgiudice dal paradigma della norma processuale violata che deve esserededotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b)qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità incui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina unvizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi unaNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, chedovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore checoinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo,ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato daritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta,rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentitidall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (così Cass. n.11103/2020; cfr., tra lealtre pronunce conformi, Cass. n. 30770/2023; Cass. n. 20536/2025).Nel caso di specie non si profila alcuna delle situazioni sopraevidenziate perché non sono riscontrabili violazioni di legge, processuale osostanziale: in particolare, il ragionamento seguito dalla Corte salernitanaper motivare la decisione è logicamente articolato e tiene conto delcomplesso normativo di riferimento oltre che delle circostanze di fattorilevanti, riconoscendo altresì la correttezza dell’operato del primo Giudicecon pronuncia conforme -cfr., in ordine alla rilevabilità, in sede dilegittimità, dei vizi di motivazione, Cass. a SU n. 8053/2014, alla quale sisono uniformate le pronunce successive-.Del resto, la società ricorrente ritiene di derivare l’affermatalimitazione della domanda di simulazione svolta dal curatore fallimentarealla sola ipotesi di cui all’art. 1416, co. 2, c.c., in modo indiretto,particolare, nell’atto di citazione e nella comparsa conclusionale per ilprimo grado, nonché nella memoria di replica di secondo grado, quindidifese svolte dal Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., vorrebbe giungere -inammissibilmente in sede di legittimità, al di fuori delle ipotesi soprarichiamate- ad una valutazione della domanda in termini limitativi rispettoa quanto riconosciuto concordemente dai Giudici di merito.Numero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026Resta a questo punto da esaminare il terzo motivo di ricorso, che èanch’esso infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la presunzione di buonafede che assiste coloro che abbiano acquistato, in dipendenza del negoziosimulato, un diritto proprio ed autonomo sulla cosa simulatamentealienata, ha valore di presunzione semplice, per superare la quale possonoessere utilizzate, quali fonti legittime ed esclusive di convincimento delgiudice, anche delle semplici presunzioni aventi i requisiti prescritti dall'art2729 c.c. (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 27048 del 18/10/2024).Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Salerno ha rilevato che, inconcreto, la mala fede del terzo, [OSCURATO:SOCIETA]., nell’acquisto dal titolareapparente [OSCURATO:SOCIETA]. si poteva desumere da alcuni indizi sintomaticidell’accordo diretto a consolidare, con un successivo trasferimento, lasottrazione del bene ai creditori del simulato alienante ([OSCURATO:PERSONA])prima della dichiarazione di fallimento , quali: la stipula di entrambi gliBristol [OSCURATO:SOCIETA].; l’entità del prezzo del villino e del terreno pertinenziale,in entrambi gli atti inferiore di oltre la metà al valore reale del bene;l’assenza di riscontro documentale di effettivo pagamento in entrambi icontratti; l’effettuazione delle operazioni nell’ambito di società cherisultavano, da provvedimenti relativi alla procedura fallimentare e allemisure di prevenzione, strettamente collegate e tutte facenti capo aMeluzio Antonio; al momento della seconda vendita a [OSCURATO:SOCIETA]l’amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]., che era [OSCURATO:PERSONA], erasubentrato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA], socioal 90% e amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), mentre amministratrice diTMT Italia [OSCURATO:SOCIETA]. era [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]. Analizzatequindi approfonditamente le emergenze dei giudizi sia penali che relativialle misure di prevenzione conclusisi con le sentenze richiamate dallaricorrente, la Corte di merito ha ritenuto comunque significativi i plurimi eNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026precisi elementi indiziari richiamati, tali da formare per la loro univocità econcludenza la prova presuntiva della partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA].,diretto a sottrarre il bene, mercè le due alienazioni, alla massa deicreditori del simulato alienante ([OSCURATO:PERSONA]) prima della dichiarazione difallimento , dovendosi a tal fine particolarmente evidenziare lamancanza di prova di un effettivo pagamento del prezzo: questo, inparticolare, non si può affermare essere invece intervenuto sulla basedelle risultanze penali, poiché l’unico pagamento dalle stesse emergenteriguarda un’altra operazione di vendita avente ad oggetto le quote sociali.Anche per il profilo della riscontrabilità della buona fede del terzo,rilevante ex art.1415 c.c., la Corte d’Appello di Salerno ha ampiamentemotivato la decisione di escluderne la sussistenza, in accordo con il decisodi primo grado, tenendo debitamente conto delle risultanze dei giudizipenali e relativi alla misura di prevenzione patrimoniale, analiticamenteconsiderate, e ritenendo che le stesse non potessero mettere indiscussione l’articolato quadro indiziario fondante anzi, all’esito di unragionamento presuntivo ben supportato, la prova della mala fede di [OSCURATO:SOCIETA]., considerata pienamente consapevole -per quanto quiinteressa- del carattere simulato della compravendita della sua dantecausa [OSCURATO:SOCIETA]Non si è concretizzata quindi alcuna violazione del dispostodell’art.1415 c.c., in tesi rilevante ex art.360 co 1 n.3 c.p.c.I rilievi critici della società ricorrente mirano a rimettere in discussionel’interpretazione e valutazione del materiale istruttorio acquisito, anchenell’ambito del giudizio di appello, che è attività propriamente meritalesottratta al vaglio di legittimità quando è sorretta, come nel caso dispecie, da un apparato motivazionale effettivo, logico e privo dicontraddizioni insanabili -cfr., per tutte, Cass. n.8053/2014 che haespresso sulla possibilità di sottoposizione a critica della motivazione inNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026sede di legittimità un orientamento interpretativo ormai consolidato nelsenso esposto-.RICORSO [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto un primo motivo di ricorso incidentalesubordinato, articolato in più punti, riguardanti il rigetto dell’eccezione diinammissibilità dell’appello proposta, ex art.342 c.p.c., nel giudizio diimpugnazione e disattesa dalla Corte di merito, e plurimi profili diprospettata violazione del disposto dell’art.345 c.p.c. ([OSCURATO:SOCIETA]. nonavrebbe mai sollevato, prima dell’appello, questioni sull’integrità delcontraddittorio e su un ipotetico conflitto di interessi, con la conseguenzache si tratterebbe di questioni nuove; anche la carenza di legittimazionecomparsa conclusionale d’appello; discorso analogo sarebbe valso anchein ordine alla limitazione dell’esperibilità dell’azione di simulazione al solocuratore fallimentare).Questo motivo di ricorso incidentale, con plurime articolazioni, essendocondizionato, non deve essere esaminati alla luce del rigetto del ricorsoprincipale.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ancora un motivo di ricorso incidentale, noncondizionato, con il quale lamenta la violazione o falsa applicazionedell’art.10 comma 1 c.p.c. (rilevante ex art.360 co 1 n.3 c.p.c.) La Corte d’Appello ha liquidato le spese di causa a carico di TMT Italias.r.l. nella misura di € 4.500,00, oltre accessori, valutando la controversiadi valore indeterminabile al fine della individuazione dello scaglione diriferimento ex DM n.55/2014.La ricorrente incidentale lamenta che, invece, il valore dellacontroversia si sarebbe dovuto individuare in base al valore dell’immobileapparentemente compravenduto, che la consulenza di stima prodotta inNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026giudizio, portante la data del 28.7.1994, individuava all’epoca in £350.000,00; la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. aveva, del resto, indicato il valoredella controversia in sede di appello, al fine della quantificazione del CUTda versare, in misura superiore a € 520.000,00. L’importo in concretoliquidato sarebbe stato quindi determinato in violazione dell’art.10 c.p.c.,prendendo a riferimento uno scaglione di valore sbagliato, al di sotto deiminimi tariffari applicabili.Il motivo è fondato.Si legge a pag. 17 della sentenza sottoposta a ricorso per cassazioneche il valore del villino con terreno pertinenziale apparentementeacquistato da [OSCURATO:SOCIETA]. e rivenduto a [OSCURATO:SOCIETA]. era stato stimato,nella perizia allegata all’atto di citazione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in £ 350.000.000.Ai sensi dell’art.5 co 1 DM n.55/2014 e s.m.i., il valore dellacontroversia si determina con riferimento alle disposizioni del codice diprocedura civile: quindi, avendo la controversia ad oggetto un contratto dicompravendita immobiliare di cui si assume la simulazione assoluta, ilvalore da prendere a riferimento per la quantificazione delle spese legali èquello dell’immobile che ne era oggetto, ex art.10 e 12 c.p.c. -cfr. Cass.n.12011/1992-.Non rileva, di per sé, il fatto che in primo grado fosse stata svolta daparte del Fallimento attore anche una domanda risarcitoria, sia perchédetta domanda, respinta in primo grado, non era stata riproposta inappello, sia perché In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, ilprincipio per il quale, ove siano state proposte più domande, alcune divalore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deveessere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera sololaddove l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause divalore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superioririspetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglioneapplicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato Numero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026-cfr. Cass. n.4187/2017. Nel giudizio di appello, che ha provveduto sullesole spese della fase di impugnazione essendo stata confermata lasentenza di primo grado, la controversia era già, comunque, limitata allasola domanda di simulazione assoluta, del contratto di compravenditaimmobiliare tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., e dellasuccessiva cessione del villino con terreno pertinenziale oggetto del primoda [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]L’importo in concreto liquidato a titolo di spese processuali per ilgiudizio di appello è inferiore ai minimi tariffari, anche prendendo ariferimento il valore dell’immobile all’epoca dell’introduzione del giudizio.In conclusione, deve essere accolto il motivo del ricorso incidentalenon condizionato, mentre deve essere rigettato il ricorso principale conconseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla stessa Corte d’Appello che, in diversacomposizione, dovrà rivalutare la pronuncia relativa alle spese processualidel grado di appello, da liquidare tenendo conto dell’effettivo valore dellacontroversia. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio provvederà anche sulle spese del giudiziodi legittimità.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento a carico della ricorrenteprincipale [OSCURATO:SOCIETA]., di un ulteriore importo a titolo contributounificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, sedovuto.La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso incidentale noncondizionato, rigetta il ricorso principale, con assorbimento del ricorsoincidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno che, in diversaNumero registro generale 18773/2022Numero sezionale 2854/2025Numero di raccolta generale 9879/2026Data pubblicazione 16/04/2026composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 26 novembre 2025.Il PresidenteLorenzo Orilia