CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09020/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Martuccelli, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso ilcui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.43, è elettivamentedomiciliata -domicilio digitale alle PEC:[OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL].net--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026Bristol [OSCURATO:SOCIETA]., già fallita ed assoggettata a sequestro e confisca condecreto del Tribunale di Salerno n.4/2014, in persona dei coadiutori eamministratori giudiziari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, viadel Corso n.300, è elettivamente domiciliata -domicilio digitale alla PEC:[OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], come legalmente rappresentata,-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1228/2021,pubblicata il 1° settembre 2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlessandro Pepe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.Uditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrente l'Avv.[OSCURATO:PERSONA], presenti.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva trasferito a GPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., concontratto di compravendita del 27.12.1995, otto appartamenti e ottogarage in un fabbricato sito in Manocalzati (AV), località Tufara; all’epocadella compravendita era pendente una procedura prefallimentare neiconfronti della società venditrice definita, all’esito dell’accoglimento delricorso contro l’iniziale provvedimento di rigetto pronunciato dal [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza dichiarativa del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.del 24/[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026La curatela Fallimentare aveva agito avanti al Tribunale di Salerno neiconfronti di GPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. facendo valere la simulazioneassoluta del contratto di compravendita sopra richiamato e formulandoanche, in via subordinata, domande di revocatoria, ordinaria efallimentare. L’atto di citazione era stato notificato alla società convenutache, costituendosi, aveva chiamato in causa il notaio rogante, [OSCURATO:PERSONA]- ritenendola responsabile dell’annullabilità degli atti rogati per non aververificato che l’amministratore della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva il poteredi sottoscriverli per asserita mancanza della necessaria autorizzazionedell’assemblea dei soci -, e gli amministratori dell’epoca, [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Latronico - affermandone pure la responsabilità risarcitoria intale veste -; nel giudizio era intervenuta anche TMT Unitrading s.a., sociadella società convenuta con una quota di partecipazione del 99%,aderendo alle domande di GPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Ammesse le prove richieste dalle parti ed espletato solo in parte l’interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA] (che non era all’epoca dei fattiamministratore), il giudizio era stato sospeso in attesa dell’esitodell’impugnazione del provvedimento di confisca dei beni, nel frattempodisposta quale misura di prevenzione patrimoniale ex d. lgs. n. 159/2011nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - erano stati pronunciati dueprovvedimenti di disposizione della misura, il primo revocatodefinitivamente il 23.4.2013, il secondo pronunciato il 9.7.2013; durante ilperiodo di sospensione era stata intanto sottoposta a misura diprevenzione patrimoniale anche la società convenuta -; intervenuta laconferma definitiva del provvedimento di confisca, il giudizio era statoriassunto - la notificazione nei confronti di GPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erastata effettuata al procuratore domiciliatario e agli amministratorigiudiziari, nominati per la sottoposizione della società a misura diprevenzione patrimoniale - e, ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale diSalerno aveva – con la sentenza n. 359/2017 - dichiarato la simulazioneNumero registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026assoluta della compravendita del 27.12.1995 e respinto tutte le altredomande proposte dalla società convenuta.2. Aveva proposto appello CFR Hipermarchè s.a., già TMT Unitradings.a., citando in giudizio sia la società attrice già fallita, sia la societàconvenuta, oltre agli eredi degli amministratori della società e al notaiochiamati in causa in primo grado.La società appellante aveva lamentato - per quanto ancora interessain questa sede - l’esistenza di un conflitto di interessi tra parte attrice(Bristol) e parte convenuta (GPF), entrambe rappresentate dagli stessiamministratori giudiziari nominati dal Tribunale di Salerno ex d. lgs. n.159/2011, comportante la necessità per l’attrice in riassunzione dichiedere prima la nomina di un curatore, ex art. 78 c.p.c., non intervenutanel caso di specie; aveva, quindi, rimesso in discussione sia il rigettodell’eccezione di estinzione del giudizio, sia le valutazioni di merito operatedal giudice di prime cure.Si erano costituiti anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - una delleeredi di [OSCURATO:PERSONA] -, chiedendo il rigetto delle domande propostenei loro confronti per diversi profili. Nessuno si era costituito per gli eredidi [OSCURATO:PERSONA] e per GPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La Corte d’Appello di Salerno, dichiarata la contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]. - per la quale la notificazione dell’atto di citazione in appelloera stata effettuata a mani dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva difesain primo grado -, dei rimanenti eredi di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi diAniello Rullo, aveva – con la sentenza n. 1228/2021 - dichiaratoinammissibile l’appello proposto, per le seguenti motivazioni - riportate, insintesi, per quanto ancora è di interesse in questa sede di legittimità -:-la società appellante era intervenuta adesivamente in primo grado inquanto interessata, nell’asserita qualità di socia di maggioranza dellasocietà convenuta GPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a che l’esito del giudiziofosse favorevole ad essa, per non essere privata dei beni immobili di cui siNumero registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026discute; l’appellante era effettivamente titolare delle quote dipartecipazione del 99% in GPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ciò giustificava ilsuo interesse all’intervento effettuato;-l’intervento della società appellante doveva, quindi, essereconsiderato legittimo ma, essendo esso da qualificare come adesivodipendente, non ne fondava la legittimazione autonoma alla proposizionedi impugnazione - salvo che per questioni inerenti all’ammissibilitàdell’intervento che, nel caso di specie, non si pongono -, ove la parteadiuvata non eserciti il relativo diritto o faccia acquiescenza alla decisionesfavorevole; la correttezza della proposta interpretazione dell’art. 105, co.2, c.p.c., trovava conferma nel superamento positivo del vaglio dilegittimità costituzionalità richiesto alla Corte costituzionale;- l’inammissibilità dell’impugnazione assorbiva ogni altra questione.3. CFR Hipermarchè sa, già TMT Unitrading s.a., ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi, con istanza di nomina di curatorespeciale ex art. 78 c.p.c. per GPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già fallita e assoggettata infine alla misura diprevenzione patrimoniale della confisca dal Tribunale di Salerno, hadepositato controricorso.GPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata.Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso ed entrambe le parti costituite hanno depositatomemorie illustrative.Alla pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la relazione delConsigliere, il [OSCURATO:PERSONA] harichiamato e illustrato le conclusioni già depositate; l’avv. [OSCURATO:PERSONA],per la ricorrente, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., presenti all’udienza, hanno richiamato e illustrato lerispettive difese.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/20261. Occorre premettere che non sussistono i presupposti per disporrel’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di AnielloRullo e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -eredi diGiuseppe Latronico-, ai quali non è stato notificato il ricorso percassazione: essi, pur parti nel giudizio di primo grado e in quello diappello, non sono litisconsorti necessari e non sono in questa sededestinatari di domande né da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., né da parte diCFR Hipermarchè s.a.Si richiama altresì, in proposito, tenuto conto dell’esito del ricorso perle motivazioni che saranno di seguito illustrate, l’orientamentointerpretativo di questa Corte di legittimità, secondo il quale il principiocostituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice diadottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per ilrispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione delgiudizio. Pertanto la circostanza che il ricorso per cassazione non sia statonotificato ad una delle parti, contumace nei precedenti gradi di giudizio,rende superfluo il rinvio della causa per provvedere a tale incombente,quando nessuna delle parti costituite nel giudizio di legittimità abbiaformulato domande nei confronti di tale parte contumace -cfr. Cass. n.18375/2010, che detta un principio di diritto di portata generale erispondente alla ratio dell’art. 111 Cost., che non vi sono ragioni perlimitare alle sole ipotesi di omessa notificazione del ricorso alla partecontumace nei gradi di merito; cfr. anche Cass. n. 10839/2019, nel sensoche i possibili rilievi di carattere processuale cedono, in applicazione delprincipio della ragione più liquida, nei casi in cui l’esito dell’impugnazionerenderebbe meramente formale l’attività da essi richiesta, coningiustificato allungamento dei tempi del processo in violazione deldisposto dell’art. 111 Cost.-.2. Ciò premesso, va rilevato in via preliminare che la società ricorrenteha proposto (v. pagg. 32-34 ric.) istanza di nomina di un curatoreNumero registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026speciale, ex art. 78 c.p.c., per GPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazioneall’introdotto giudizio di cassazione rilevando che sia detta società, siaBristol [OSCURATO:SOCIETA]., sono sottoposte ad amministrazione giudiziaria, ai sensidel d. lgs n. 159/2011 e hanno i medesimi amministratori giudiziari -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -: sussisterebbe pertanto, secondo laricorrente, un evidente conflitto di interessi tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e gli amministratori giudiziari che la rappresentano, i qualisono gli stessi della controparte [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la ricorrentesenza la nomina richiesta si priverebbe la società nel cui interesse l’istanzaè stata proposta del diritto di difesa costituzionalmente garantito, conconseguente insanabile illegittimità della costituzione del rapportoprocessuale e irritualità del contraddittorio - rilevabili d’ufficio -.2.1. L’istanza è inammissibile.Emerge univocamente dal combinato disposto degli artt. 78 e 80 c.p.c.che l’istanza per la nomina di curatore speciale deve essere rivolta al presidente dell’ufficio giudiziario avanti al quale si intende proporre lacausa , prima dell’introduzione di questa, mentre l’istanza in esame ècontenuta nel ricorso già notificato anche alla società che si assume inconflitto di interessi, dopo l’articolazione dei motivi di critica ex art. 360c.p.c. Una eventuale iniziativa d’ufficio, discussa prima dell’attualeprevisione in tal senso contenuta nell’art. 80 co. 1 c.p.c., che è stataintrodotta con d. lgs. n. 206/2021 ed è entrata in vigore dopol’introduzione del giudizio di cassazione, non sarebbe comunquepraticabile nel caso di specie, perché dalla stessa prospettazione dellasituazione di conflitto di interessi che costituirebbe il fondamentodell’istanza effettuata da CFR Hipermarché s.a. risulta chiaro che essa sisarebbe verificata già nel corso dei precedenti giudizi di merito e,segnalata in sede processuale, non è stata seguita da alcunprovvedimento di nomina.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026La questione non riguarda, pertanto, l’effettiva rappresentanza oassistenza di GPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel giudizio di legittimità ma altriprofili, e cioè la legittimazione di CFR Hipermarché s.a. a far valere, inconcreto, per GPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - costituita ritualmente nel giudiziodi primo grado prima della sua sospensione e dichiarata contumace nelgiudizio di appello - l’asserito conflitto di interessi prospettato e, in ipotesiaffermativa, l’effettiva esistenza di una situazione di detta societàinquadrabile nell’ambito del conflitto di interessi necessitante di essererisolta, nel processo, secondo le disposizioni degli artt. 78-80 c.p.c., ilmomento della sua effettiva rilevazione nelle fasi di merito e l’adeguatezzadelle valutazioni in rito operate al riguardo - con quali conseguenze sullaritualità degli atti del processo -.Nel contesto del presente giudizio le valutazioni da effettuare nelsenso esposto debbono altresì tenere conto che la Corte d’Appello diSalerno ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]ipermarchè s.a. per carenza di un’autonoma legittimazione adimpugnare, con assorbimento di ogni altra questione.In sostanza, ove si sia verificato effettivamente, sia ancora rilevabile elo sia su iniziativa di soggetti diversi dall’interessata, un vulnus nellarappresentanza di GPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in giudizio, già emerso nellefasi di merito, non avrebbe alcuna utilità la nomina in questa sede di uncuratore speciale per la società, poiché sarebbe prospettabile la possibilenullità del processo e dei provvedimenti che ne hanno definito le fasi - afar data dall’emersione dell’ipotetica situazione di conflitto di interessi -tale da richiedere eventualmente una rivalutazione del merito dellacontroversia in sede di rinvio - salvo l’operare del giudicato ove ladeclaratoria di inammissibilità dell’appello debba essere confermata -;diversamente, ove il processo si debba considerare invece regolarmentesvolto o comunque ormai definito, non sarebbe necessaria alcuna nominadi curatore speciale -cfr., per argomenti a conforto di quanto esposto,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026Cass. n. 11825/2025, espressione di un indirizzo interpretativoconsolidato-.L’esame delle problematiche evidenziate si intreccia, quindi, con lequestioni poste con il primo e il secondo motivo di ricorso per cassazione,nel cui ambito è opportuno affrontarle.3. Con il primo motivo di ricorso articolato CFR Hipermarchè s.a.lamenta la Violazione ex art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c., degli artt. 101,112, 132, 279 e 342 c.p.c., in relazione agli artt. 78, 79 e 80 c.p.c.,nonché in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. Nullità della sentenzaimpugnata e del procedimento per: (i) omessa pronuncia da parte dellaCorte d’appello di Salerno sulla domanda formulata dall’esponente dideclaratoria di invalidità del giudizio per mancata nomina di un curatorespeciale in capo a GPF ex artt. 78 e ss. c.p.c.; (ii) omessa pronunciasull’istanza formulata dall’esponente ex artt. 78 e ss. c.p.c. di nomina diun curatore speciale in capo a GPF; nonché (iii) per violazione dei principiche presiedono alla rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del processo,delle eccezioni concernenti vizi insanabili di costituzione del rapportoprocessuale (nella specie, omessa rilevazione della nullità di tutti gli attiprocessuali per omessa nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. incapo a GPF) .La ricorrente fonda i rilievi esposti sul fatto che il giudizio di primogrado era stato riassunto, dopo la disposta sospensione, dall’attrice [OSCURATO:SOCIETA]. sottoposta ad amministrazione giudiziaria, rappresentata dagliamministratori giudiziari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti diGPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata dagli stessi soggetti; anche dettasocietà era stata sottoposta infatti, durante il periodo di sospensione delprocesso, ad amministrazione giudiziaria, con nomina degli amministratorinelle stesse persone già incaricate per la società attrice, e con il verbale diassemblea dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] gli amministratori giudiziari erano stati nominatia tutti gli effetti amministratori della società; nonostante la produzioneNumero registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026della delibera e della successiva visura camerale relativa alla società, sullacui base era stata eccepita la carenza di interesse dell’attrice a coltivare ladomanda ed era stata portata a conoscenza del Giudice la situazione diconflitto di interesse venutasi a verificare, nessun provvedimento era statoassunto dal Tribunale di Salerno e, poi, dalla Corte d’Appello ai sensidell’art. 78 c.p.c.; ciò nonostante fosse evidente l’impossibilità per GPFs.r.l. di difendersi in reale contraddittorio con la controparte, che aveva lastessa rappresentanza.Secondo la ricorrente, la valutazione di inammissibilità dell’appello,effettuata dalla Corte d’Appello, non avrebbe potuto essere fatta se nondopo il controllo sulla regolare costituzione del contraddittorio e avrebbe,pertanto, dovuto essere preceduta dalla valutazione della posizioneprocessuale di [OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbe dovuto comportare la declaratoria diradicale nullità di tutti gli atti processuali eseguiti e dei provvedimentigiudiziali resi dal giorno dell’insorgere del conflitto in avanti. L’omessanomina del curatore speciale configurerebbe, secondo la ricorrente, unvizio insanabile della costituzione del rapporto processuale conconseguente nullità del giudizio rilevabile in ogni stato e grado delprocesso, anche in sede di legittimità: la Corte d’Appello non avrebbedovuto dichiarare la contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]. ma rilevarne la mancanza dirappresentanza prima della declaratoria di inammissibilità.3.1. Il motivo (che potrebbe essere, in ipotesi, assorbito dalleconsiderazioni che si svolgeranno nell’esaminare i motivi a seguire - cfr.,ancora, Cass. n. 11825/2025 - ma sul quale è comunque opportuna unavalutazione, anche per la valorizzazione delle questioni trattate operatadalla ricorrente al fine di fondare un proprio autonomo diritto adimpugnare) è infondato.Non è controverso che GPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. continui ad essere unsoggetto di diritto esistente e diverso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: la questioneriguarda le persone che ne hanno la rappresentanza, in qualità diNumero registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026amministratori, e che dopo la sottoposizione della società adamministrazione giudiziaria - intervenuta dopo che le parti contrapposteavevano formulato le rispettive domande, eccezioni e difese, mentre ilgiudizio di primo grado era sospeso - sarebbero in conflitto di interessi conla società, perché si tratta delle stesse persone che hanno larappresentanza anche della società attrice e controricorrente, la quale sitrova evidentemente in contrapposta posizione processuale rispetto a GPFs.r.l.Il conflitto di interessi prospettato ha, pertanto, natura processuale,derivato dall’essere venuti a coincidere, dopo l’instaurazione del giudizio,gli amministratori – giudiziari - delle società parti del rapporto negozialeoggetto di controversia (la compravendita dichiarata simulata) a seguitodella sottoposizione di entrambe a misura di prevenzione patrimoniale concorrelata disposizione di amministrazione giudiziaria -che è situazione bendiversa da quella esaminata nella sentenza di questa Corte n. 6201/1997-.[OSCURATO:SOCIETA]. si era ritualmente costituita in primo grado con larappresentanza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ne era anche procuratoredomiciliatario e al quale era stato notificato il ricorso in riassunzione con ilpedissequo provvedimento di fissazione dell’udienza; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dismesso il mandato ma non era stato sostituito da altro legale; lanotificazione dell’atto di citazione in appello, effettuata su iniziativa di CFRHipermarchè s.a., era stata quindi eseguita presso lo stesso domiciliatarioe, con la declaratoria di contumacia, la Corte d’Appello di Salerno haritenuto legittima la costituzione del contraddittorio in sede diimpugnazione anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e implicitamente dadisattendere l’istanza di nomina di un curatore speciale per detta società,pure in quella sede formulata dalla società appellante.Occorre, quindi, verificare se la prospettata situazione di conflitto diinteressi, interna a [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto prospettata come riguardante larelazione della società con il suo organo rappresentativo, possa essereNumero registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026fatta valere nel processo da un soggetto diverso e, nel caso di specie,dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a., e sia idonea a rimettere indiscussione la valida partecipazione al giudizio, anche dopo la suariassunzione in primo grado, di [OSCURATO:SOCIETA]. riconosciuta e confermata dallaCorte d’Appello di Salerno con la dichiarazione di contumacia.La risposta deve essere negativa.CFR Hipermarché s.a. ha instato per la nomina di un curatore specialea GPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non in quanto socia di maggioranza dellastessa ma quale soggetto autonomo e cioè quale parte intervenuta nelgiudizio, al quale era interessata appunto per la sua partecipazione socialein [OSCURATO:SOCIETA]Si deve considerare che l'interesse tutelato dall'art. 78, co. 2, c.p.c. - si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato,quando vi è conflitto di interessi col rappresentante -, è esclusivamentequello della parte rappresentata e non quello delle altre parti, che nonpossono perciò sollevare questioni in ordine a situazioni di conflitto diinteresse interne ad un’altra parte -nel caso di specie tra la società e il suoorgano rappresentativo-, salvo il ricorrere di un interesse proprio–manifestato idoneamente e non solo di generica garanzia delcontraddittorio - a farlo - cfr. Cass. n. 19149/2014, Cass. n. 1808/1979 -;la necessità della nomina di un curatore speciale sorge nei casi in cui ilconflitto di interessi manifestatosi tra rappresentante e rappresentato nonsia altrimenti disciplinato da norme sostanziali (e non è il caso di specie,trattandosi di società dotata di altri organi in grado di rilevare e gestirel’eventuale conflitto attraverso iniziative opportune anche quanto allascelte sul se e come partecipare al giudizio; si sottolineano anche laqualità degli amministratori giudiziari e i loro rapporti con gli organisociali, e il permanere dei poteri di questi per contrastare la disposizionedella misura di prevenzione e la conseguente amministrazione giudiziaria),per cui, in presenza del conflitto, la parte non può esercitare direttamenteNumero registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026poteri che la legge le riconosce; solo in queste situazioni detti poteridebbono essere esercitati da un curatore speciale, la cui mancata nominapoteri sono limitati al periodo necessario a fronteggiarle - cfr. Cass. n.12170/2005, nonché Cass. n. 6020/2017, anche per le conseguenze diuna eventuale omissione nella nomina di un curatore speciale, ovenecessaria -.CFR s.a. non ha esplicitato alcun proprio interesse (se non quellomediato costituito dalla sua qualità di socia di maggioranza - al 99%-nella società, che le avrebbe peraltro permesso di predisporre le iniziativeinterne per superare il conflitto ed avrebbe potuto giustificare unarichiesta, riferibile direttamente alla società interessata, in relazione altempo a tal fine necessario) all’ottenimento della nomina, che pure puòlegittimare le parti diverse dal soggetto che subisce il conflitto a proporrela richiesta, ex art. 79 u.c. c.p.c.: CFR s.a. ha, infatti, fondato l’istanza exart. 78 c.p.c. sull’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]., nel senso di garantire alla stessala legittima e piena esplicitazione del diritto di difesa anche ai fini dellatutela del contraddittorio - che riguarda ovviamente tutte le parti delprocesso ma che proprio per questo non qualifica di per sé ogni parte allaproposizione dell’istanza ex artt. 78/80 c.p.c. -.In sostanza, quindi, con il rilevato conflitto di interessi la ricorrentevorrebbe non tanto far valere una situazione di conflitto di interessirichiedente la necessità di provvedere per garantire alla parte colpital’esercizio di poteri processuali altrimenti compromessi ma vuole metterein discussione, in radice, la corretta partecipazione al giudizio di [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarata contumace dalla Corte di merito all’esito della verifica dellaritualità della sua citazione nel giudizio di impugnazione presso ildomiciliatario eletto per il primo grado -costituitosi su mandato dellasocietà prima della sua sottoposizione a misura di prevenzionepatrimoniale; alla successiva rinuncia al mandato, dopo la sottoposizioneNumero registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026alla misura e dopo la notificazione dell’atto di riassunzione ad opera diBristol [OSCURATO:SOCIETA]., non aveva fatto seguito, come già detto, la suasostituzione con altro legale -.Si aggiunge ancora che, pur volendo ipotizzare l’esistenza di uninteresse di CFR Ipermarchè s.a. a proporre istanza ex art. 78 c.p.c. perGPF s.r.l., ciò non comporterebbe anche l’esistenza del diritto della stessaa far valere l’eventuale invalidità del processo per omessa nomina delcuratore speciale: questo potere rimane prerogativa della parteinteressata - e del Giudice, nell’esercizio dei poteri officiosi a garanziadella partecipazione effettiva e consapevole di tutte le parti al processo - edeve essere fatto valere nel corso delle fasi del processo o in sede diimpugnazione dei provvedimenti che le concludono, salva la formazionedel giudicato interno - cfr., per utili spunti di riflessione, Cass. n.1808/1979 e Cass. n. 19149/2014, cit. -.In conclusione: CFR s.a., partecipante al giudizio quale intervenuta,non ha esplicitato un proprio interesse a far valere il conflitto di interessiriguardante la diversa parte del processo [OSCURATO:SOCIETA]., come l’art. 79 u.c.c.p.c. richiede; anche affermando l’esistenza di un interesse dellaricorrente all’istanza ex art. 78 c.p.c. per la posizione di [OSCURATO:SOCIETA]., CFRs.a. non potrebbe utilizzare il prospettato conflitto di interessi, previsto nelsolo interesse della parte che ne è colpita, per farne discendere l’invaliditàdel processo; [OSCURATO:SOCIETA]., già costituita in primo grado in personadell’amministratore dell’epoca, è stata dichiarata contumace nella fase diappello all’esito della verifica della ritualità della notificazione, eseguitapresso il procuratore domiciliatario (rimettente il mandato ma nonsostituito); l’esistenza di norme sostanziali idonee a disciplinare il conflittodi interessi tra società e amministratori e la particolare posizione degliamministratori giudiziari, svolgenti i loro compiti sulla base di un incaricoche è anche di pubblico interesse - si richiamano le disposizioni del d. lgs.n.159/2011 -; la qualità di socio di maggioranza per una quota del 99% diNumero registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026CFR s.a. che assume l’esistenza del conflitto per la società partecipata;non giustificano l’attivazione d’ufficio per rilevare e dirimere il conflittonell’ambito del processo - cfr., per spunti di riflessione sulle questionitrattate, Cass. n. 6201/1997; Cass. n. 12170/2005; si richiamano ancheCass. n. 13827/2012 e Cass. n. 18544/2020 in materia fallimentare-.4. Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la Violazione e falsa applicazione ex art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c. degli artt.105, commi 1 e 2, 112 e 339 c.p.c. Nullità della sentenza impugnata e delprocedimento per aver la Corte d’appello erroneamente qualificatol’intervento spiegato da CFR in primo grado quale intervento adesivodipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c., anziché quale intervento adesivoautonomo ex art. 105, comma 1, c.p.c., ed averne quindi erroneamentefatto discendere l’inammissibilità dell’appello formulato dalla medesimaCFR avverso la sentenza di primo grado .Secondo CFR Hipermarchè s.a. la Corte di merito avrebbeerroneamente qualificato il suo intervento quale adesivo dipendente,poiché si sarebbe trattato invece di un intervento adesivo autonomo, conconseguente ammissibilità dell’appello proposto; il pregiudiziopatrimoniale che la società avrebbe rischiato di subire per l’esito delgiudizio sarebbe stato, infatti, diretto, ed inoltre alla società [OSCURATO:SOCIETA].,adiuvata, era stata preclusa per l’omessa nomina di un curatore specialela possibilità tanto di resistere in primo grado quanto di proporreimpugnazione. In particolare, la ricorrente non si sarebbe limitata aaderire alle ragioni di [OSCURATO:SOCIETA]. - esposte in sede di costituzionenell’ambito del giudizio di primo grado - ma le avrebbe fatte proprie, chiedendo pertanto che anche nei propri confronti fosse accertato ilmodo d’essere del rapporto esistente tra le parti originarie delprocesso . CFR s.a. avrebbe così esercitato un proprio diritto, che eraquello di non veder leso il valore della propria partecipazione sociale - al99% - in [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto di una sentenza, pronunciata nonostante unNumero registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026palese difetto del contraddittorio rilevante ex art. 24 Cost. Del resto, laricorrente aveva proposto domande proprie, espressamente reiterate insede di appello, sia riguardo al conflitto di interessi di [OSCURATO:SOCIETA]. e allaconseguente improcedibilità del giudizio, sia riguardo alla nomina di uncuratore speciale.Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la ricorrente faun generico riferimento anche al disposto dell’art. 2900 c.c., che sembranel senso che, in qualità di socia di netta maggioranza di [OSCURATO:SOCIETA].,avrebbe interesse anche ad agire in via surrogatoria.4.1. Il motivo è infondato.La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.a., perché proposto da intervenuta ad adiuvandum,carente di interesse proprio.La Corte territoriale ha motivato osservando che La qualità di sociodella società convenuta GPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha consentito alla CFRHipermarchè s.a. di spiegare intervento volontario adesivo dipendente, exart. 105, comma 2, c.p.c., fondato sull’interesse al rigetto delle domandeproposte dalla curatela e dirette a privare la società partecipata al 99%dei beni acquistati dalla società fallita , ma non la legittima allaproposizione dell’appello per assenza di un’autonoma legittimazione adimpugnare.Appare opportuno chiarire che il richiamo al disposto dell’art. 2900c.c., contenuto nella sola memoria depositata dalla ricorrente ai sensidell’art. 378 c.p.c. e non nel ricorso per cassazione, non può comportaredi per sé la diversa qualificazione dell’intervento operato da CFRHipermarchè s.a. come intervento adesivo autonomo, perché si tratta diquestione introdotta tardivamente anche nel giudizio di legittimità. Delresto, pure ove il richiamo all’art. 2900 c.c. fosse stato valorizzato già nelricorso, per escluderne l’inammissibilità in quanto questione nuova, nontempestivamente introdotta nelle sedi di merito, sarebbe stato necessarioNumero registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026che tutte le circostanze di fatto fondanti la valutazione dei presupposti dioperatività dell’azione richiamata fossero già state introdottetempestivamente nel giudizio e individuate e localizzate negli attidel processo nel ricorso per cassazione, ex art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c., inmodo da doversi confrontare, in questa sede, solo con il profilo dellacorretta qualificazione giuridica della fattispecie oggetto di controversia.Anche il riferimento al disposto dell’art. 404 c.p.c. per supportare laqualificazione dell’intervento operato da CFR s.a. appare fuori centro: ilprimo comma della norma disciplina l’opposizione proposta dal terzo,titolare di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con lasituazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti -cfr. Cass. n.8888/2010 e tutta la giurisprudenza successiva: Cass. n.21230/2024; Cass. n. 11961/2024-, mentre il secondo comma limita leipotesi di opposizione da parte dei creditori e aventi causa delle parti allesole ipotesi in cui la sentenza sia l’effetto di dolo o collusione a loro danno.Ne consegue che, per quanto qui interessa, una valutazione dellaposizione della ricorrente ai sensi del primo comma dell’art. 404 c.p.c.comporta la necessità di qualificare l’intervento della stessa nel giudizio, equindi non offre la soluzione alle critiche rivolte al decisum della Corted’Appello di Salerno ma le presuppone risolte; la possibilità del ricorso diCFR s.a. al disposto dell’art. 404 co. 2 c.p.c. non appare invece nemmenoprospettabile in questa sede perché, anche superando tutti gli ostacolivolti a qualificare la società come creditrice o avente diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. -cfr. Cass. n. 17004/2023; Cass. n. 32887/2022 -, mancherebberocomunque i presupposti di operatività della norma richiamata, mainemmeno allegati.Quindi si deve verificare se l’intervento di CFR Ipermarchè s.a. -all’epoca TMT Unitrading s.a. -, effettuato nel primo grado di giudizio, siastato o meno qualificato correttamente quale intervento adesivodipendente dalla Corte di Appello.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026Si deve prima di tutto escludere che i rilievi della ricorrente volti adevidenziare, fin dalla riassunzione del giudizio di primo grado, l’esistenzadi un conflitto di interessi a danno di [OSCURATO:SOCIETA]. e a sollecitare iprovvedimenti opportuni, sia per la nomina di un curatore speciale, sia perle conseguenze della situazione evidenziata sul processo, possano avereun qualche significato ai fini della qualificazione del suo intervento incausa. Ciò sia in ragione delle considerazioni esposte nell’esaminare ilprimo motivo di doglianza; sia perché la qualificazione giuridicadell’intervento in causa deve essere effettuata tenendo conto dellaposizione della parte rispetto all’oggetto della controversia e alla relazioneche ne deriva con le altre parti processuali, in considerazione delledomande rivolte al Giudice e quindi in relazione all’esito dellacomposizione della lite e del contenuto della pronuncia a tal finenecessaria.Nel caso di specie la ricorrente è intervenuta in un giudizio che ha adoggetto un rapporto contrattuale di compravendita intervenuto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e GPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affermato - e accertato - simulato,rispetto al quale CFR Hipermarché s.a. è terza estranea e con riferimentoal quale essa non fa valere diritti propri: l’adesione alle domande di unadelle contraenti, parte convenuta nel giudizio che è quella adiuvata ,non implica come conseguenza l’assunzione di una posizione autonomadell’intervenuta, anzi costituisce proprio l’essenza dell’intervento adadiuvandum dipendente, con il quale si supportano le richieste di unaparte senza svolgere o rischiare di subire domande o eccezioni, ulterioririspetto a quanto introdotto dalle parti, direttamente incidenti sulla sferagiuridica propria o altrui.L’intervento volontario in causa si qualifica, infatti, come principalequando si faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse,un diritto relativo all’oggetto del processo o dipendente dal titolo in questodedotto, mentre è da ritenersi adesivo dipendente ove sia dedotto solo unNumero registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una o di alcunedelle parti -cfr., tra le tante, Cass. n. 27528/2016; Cass. n. 22972/2022;Cass. n. 28907/2024-. Nel caso di specie è la stessa prospettazione dellaparte ricorrente, esplicitata nell’atto di appello - con richiamo al contenutodella comparsa di intervento in primo grado e con espresso riferimentoall’intervento adesivo dipendente (pag. 3 dell’atto di appello) - e ancoraribadita nel motivo in esame, relativa all’individuazione del contenuto delledomande svolte -appunto in adesione a quelle di [OSCURATO:SOCIETA]., che sarebberostate fatte proprie dall’intervenuta, e finalizzate a evidenziare unasituazione di conflitto di interessi della società rimasta contumace nelgiudizio di appello - ad escludere che vi possano essere dubbi sullacorrettezza dell’attività qualificatoria dell’intervento svolta motivatamentedalla Corte d’Appello, nel senso di intervento adesivo dipendente.Dalla qualificazione dell’intervento come adesivo dipendente deriva lacarenza in capo all’interveniente di autonoma legittimazione ad impugnarela sentenza sfavorevole alla parte adiuvata -che non può essere qualificatacome soccombente, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioniimposte a suo carico, e non è il caso di specie-. Al riguardo l’orientamentointerpretativo consolidato di questa Corte -si richiamano le pronunce dilegittimità citate sopra e, in particolare, ancora Cass. n. 22972/2022 cheha sottolineato come anche nel caso in cui l’interveniente avrebbe unautonomo interesse, tale da giustificare anche un intervento autonomo,ove partecipi al giudizio ad adiuvandum non può impugnare- ha trovatoriscontro e supporto nella sentenza della Corte Cost. n. 455/1997, che harespinto la questione di incostituzionalità dell’art. 105 co. 2 c.p.c.,interpretato come preclusivo della possibilità dell’interveniente dipendentedi impugnare.Esclusa la legittimazione all’impugnazione di CFR s.a., intervenutaadesiva dipendente, la sentenza del Tribunale di Salerno nei confrontiNumero registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026della quale solo CFR s.a. aveva proposto appello nel termine di legge, erapassata in giudicato e la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazionepronunciata dalla Corte d’Appello di Salerno va ritenuta pienamentecorretta e condivisibile.Il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado quanto allacomposizione della controversia con essa operata è insuperabile e nonpermette di rilevare d’ufficio alcun tipo di vizio afferente alla pronuncia,anche se in tesi relativo alla corretta formazione del contraddittorio e alrispetto dei diritti di difesa - la corretta instaurazione del contraddittorioera stata, del resto, vagliata dalla Corte d’Appello prima della pronuncia diinammissibilità, come conferma la dichiarazione di contumacia di GPFs.r.l., solo che gli esiti che ne aveva tratto non erano in linea con idesiderata dell’appellante, attuale ricorrente -.Si aggiunge, in ogni caso, che se è vero che, in linea generale, lacorretta instaurazione del contraddittorio deve essere verificata primadella decisione di fase, è altrettanto vero che, ove si ritengal’inammissibilità dell’impugnazione, come nel caso di specie in cui lasentenza di primo grado era passata in giudicato, non avrebbe avutoalcuna utilità procedere ad una integrazione/ricostituzione eventuale delcontraddittorio in vista di una pronuncia che non avrebbe potuto essere dicontenuto diverso - cfr., ancora, Cass. n. 11825/2025, espressione di unindirizzo interpretativo costante -.5. Il terzo motivo di critica è rivolto alla sentenza d’appello per laprospettata Violazione e falsa applicazione ex art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.dell’art. 105, comma 2, c.p.c. in relazione agli artt. 339 e 404 c.p.c.,nonché agli artt. 3, 24 e 111 Cost. In ogni caso, nullità della sentenzaimpugnata e del procedimento per aver la Corte d’appello di Salernoerroneamente ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’interventoreCFR avverso la sentenza di primo grado .[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026CFR s.a. afferma di avere interesse alla proposizione del ricorso per lacassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio da effettuare direttamenteal Giudice di primo grado, perché l’errata costituzione del contraddittorio siè determinata fin dalla fase di riassunzione, o, in subordine, alla Corted’Appello con espresso invito alla rinnovazione degli atti nulli.5.1. Anche questo motivo è infondato.Si richiamano le considerazioni svolte sopra nell’esaminare i primi duemotivi di appello.L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a., interveniente adesiva dipendente, nonera ammissibile e nessuna altra parte processuale ha propostoimpugnazione nel rispetto dei termini di legge - non lo ha fatto, inparticolare, [OSCURATO:SOCIETA]., nemmeno per far valere una eventuale situazione diconflitto di interessi al suo interno, tale da aver determinato la lesione deisuoi poteri processuali e del suo diritto di difesa -.Il motivo di ricorso per cassazione in esame, in sé ammissibile, èpertanto infondato alla radice e ciò rende superflua qualsiasi ulteriorevalutazione sulle altre questioni poste.6. Con un’ultima deduzione (punto 4, pag. 29 e ss.) CFR Hipermarchès.r.l. vuole che sia riconosciuto L’interesse di CFR a proporre ilpresente ricorso per cassazione e la richiesta di rinvio al giudice di primogrado .Secondo la ricorrente vi sarebbero comunque, nel caso di specie,particolarissimi motivi che giustificherebbero la non applicazione delprincipio noto di assenza di potere di impugnazione in capoall’interveniente adesivo dipendente, anche così qualificando l’intervento diCFR s.a. L’impugnazione non esprimerebbe, infatti, in questo caso attivitàdispositiva del diritto ma solo l’istanza a proseguire il medesimo processoin un nuovo grado, così da riconoscere anche all’interventore adesivodipendente detto diritto. La situazione di CFM non sarebbe dissimile daquella prevista dall’art. 404 c.p.c., dato che la ricorrente è intervenuta inNumero registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026primo grado per far valere una palese violazione del contraddittorio idoneaa produrre una pronuncia ingiusta.6.1. L’istanza è inammissibile.Il potere di impugnazione in capo alla parte sussiste o non sussiste inbase alle disposizioni processuali di riferimento, che non sono superabili:CFR s.a., interveniente adesiva dipendente, non è individuabile comeparte soccombente e non ha, quindi, legittimazione a proporreimpugnazione avverso i provvedimenti pronunciati nell’ambito delprocesso di cui è divenuta parte adiuvante.Si richiamano, in particolare, le considerazioni svolte nell’esaminare ilsecondo motivo di ricorso quanto al richiamo al disposto dell’art. 404c.p.c. e alle conseguenze da trarne per la valutazione della posizione dellaricorrente nel processo.6. In conclusione, alla stregua delle argomentazioni complessivamentesvolte, il ricorso deve essere integralmente respinto.7. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della costituitacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Non vi è luogo a provvedere sulle spese con riferimento alla GPFTrading Limited, essendo la stessa rimasta intimata.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA].r.l. al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio dilegittimità a favore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., liquidate in complessivi € 12.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliNumero registro generale 30567/2021Numero sezionale 3048/2025Numero di raccolta generale 9020/2026Data pubblicazione 10/04/2026esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassaavvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 11 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteTiziana [OSCURATO:PERSONA]