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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 32887/2022

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DINANZA sul ricorso 14200/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] soc. cons. a r.l., elettivamente domiciliatain Roma presso lo studio dell’avvocato E. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] soc. cons. a r.l., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato E. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente a ricorso incidentale – RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est.

Cons.

Marulli e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso lasentenza n. 664/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINAdepositata il 14/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.1.L'epigrafata sentenza 664/2016 del 14.11.2016, con la quale la Corte d'Appello di Messina ha condannato in solido [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il [OSCURATO:PERSONA] soc.cons. a r.l. al risarcimento del danno patito da [OSCURATO:PERSONA] quale conseguenza della illegittima apprensione di un fondo di sua proprietà ricadente nell'ambito dei lavori destinati al raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Messina, è fatta qui oggetto di contrapposti ricorsi da parte di entrambi i soccombenti che ne lamentano l'erroneità e ne chiedono pertanto la cassazione, l'uno (il Consorzio) in via principale sulla base di tre motivi, l'altro (RFI), in via incidentale sulla base di due motivi.

1.2. La vicenda in giudizio aveva preso avvio a seguito dell'occupazione del fondo Bertolami per gli scopi di cui sopra, a cui aveva proceduto, nella sua veste di concessionario per la realizzazione dell'opera per conto di RFI, in forza della convenzione n. 90 del 30.11.1984, l'ATI capeggiato dall'[OSCURATO:SOCIETA].

A fronte dell'irreversibile trasformazione di detto fondo, il Bertolami aveva quindi instato al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per il risarcimento del danno conseguente alla perdita del bene.

Nel giudizio, contumace RFI, si era costituita, in luogo del capogruppo della convenuta ATI, l'amministrazione straordinaria di essa, sicché il Tribunale, pronunciando in via non definitiva con sentenza 159/2007 aveva dichiaratola domanda improcedibile nei confronti dell'Impresa RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est.

Cons.

Marulli [OSCURATO:SOCIETA], accogliendola, invece, nei confronti di RFI e perciò pronunciandone la condanna e disponendo la rimessione della causa sul ruolo al fine di procedere all'integrazione della CTU già espletata.

1.3. Nelle more, detta sentenza non definitiva era gravata di appello da partedi RFI nella parte in cui, pronunciandone la condanna, aveva riconosciuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e la legittimazione passiva di essa appellante.

Nel giudizio così introdotto (RG 285/2008) interveniva volontariamente, dichiarando di aderire al gravame principale e formalizzando appello incidentale in merito all'estensione del fondo interessato, il [OSCURATO:PERSONA] nella sua veste di nuovo concessionario dell'opera avente causa dall'Ing. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resasi a sua volta acquirente presso l'amministrazione straordinaria dell'[OSCURATO:SOCIETA] del ramo di azienda corrispondente ai lavori interessanti il fondo del Bertolami.

1.4. Pronunciando nel frattempo in via definitiva, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con sentenza 420/2008, all'esito delle integrazioni depositate dal CTU, procedeva alla liquidazione del risarcimento reclamato dal Bertolami, che determinava in euro 12.498,26, oltre accessori e poneva a carico di RFI.

Anche questa sentenza era fatta oggetto di gravame (RG 549/09) su iniziativa del danneggiato,che si doleva della liquidazione operata dal primo giudice e ne chiedeva perciò la riforma sul duplice rilievo che non si era tenuto conto del fabbricato presente sul fondo e del danno riflesso cagionato alla residua porzione del fondo rimasto di sua proprietà.

1.5. Riuniti entrambi i giudizi così introdotti – con appello iscritto al RG 285/2008 avverso la sentenza non definitiva 159/2007 e con appello iscritto al RG 549/2009 avverso la sentenza definitiva RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est.

Cons.

Marulli 420/2008 – la Corte d'Appello pronunciava quindi la sentenza 664/2016 per la cui cassazione ricorrono ora entrambi i soccombenti.

Per quanto qui ancora rileva, con essa il giudice distrettuale ha inteso primamente tacitare le riserve di RFI in ordine alla propria legittimazione passiva – da questa eccepite considerando che la convenzione attribuiva ogni onere e potere al concessionario, in tal modo costituito quale unico soggetto obbligato – osservando al contrario che «con la citata convenzione alla società concessionaria era stato conferito il potere di occupare in via d'urgenza per un tempo non superiore a due anni il terreno per cui è causa e di provvedere a detta acquisizione in nome e per conto delle Ferrovie mediante espropriazione o asservimento o mediante atti di acquisto, svolgendo gli adempimenti, le attività e le operazioni e procedure necessari con conseguente legittimazione attiva e passiva, senza che la convenzione valesse come delega escludente della solidale e concorrente responsabilità del concedente per i danni arrecati al privato».

Quanto poi alla pure pronunciata condanna delConsorzio in solido con RFI, richiamati i principi regolanti in materia la responsabilità solidale dell'ente beneficiario dell'apprensione e dell'ente che vi dà luogo con la propria condotta e liquidato il danno alla stregua delle riportate risultanze della CTU, la sentenza ha inteso motivarne le ragioni osservando, a margine dell'improcedibilità della relativa domanda dichiarata dal primo giudice, stante al riguardo la riserva in favore del foro della procedura concorsuale, che pur in assenza dell'esplicita impugnazione del relativo capo della sentenza parziale, «la costituzione del [OSCURATO:PERSONA], che è subentrato a tutti gli effetti di legge nei rapporti nascenti dalla convenzione n. 90/1984 e successivi atti addizionali, integrativi e modificativi in essere con RFI relativamente ai lavori di raddoppio della linea ferroviaria PA-ME e, come tale, delegato all'espletamento delle RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est.

Cons.

Marulli procedure finalizzate alla acquisizione dei beni necessari per la realizzazione dell'opera, in un certo senso supera la statuizione di improcedibilità consentendo alla Corte di entrare nel merito della vicenda e di scrutinare la domanda proposta dal Bertolami nei confronti di entrambi i soggetti legittimati passivi».

1.6. Ai proposti ricorsi sono seguite memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis1 cod. proc. civ.

Non ha svolto attività difensiva l'intimato Bertolami. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo del ricorso principale il [OSCURATO:PERSONA], censurando le determinazioni con essa adottate a proprio danno, denuncia la nullità dell'impugnata sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 132, comma 2, n 4, cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e per violazione dell'art. 324 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ.

Si sostiene, nell'ordine, che la sentenza sarebbe infatti infirmata da nullità per aver violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e quello del tantum devolutum quantum appellatum: «e ciò, perché, diversamente da quanto erroneamente rilevato dall'estensore secondo cui, attesa la costituzione in giudizio del Consorzio ... sarebbe stato possibile ad essa Corte scrutinare la domanda proposta dal Bertolami nei confronti di entrambi i soggetti legittimati passivi, in realtà nessuna domanda di condanna era stata avanzata o riproposta in sede di gravame dall'appellante Bortolami contro [OSCURATO:SOCIETA]. in AS, né tantomeno nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]»; per aver violato l'obbligo motivazionale rendendo al riguardo una motivazione del tutto apparente ovvero quanto meno incomprensibile: e ciò perché, affermando in particolare che la costituzione del Consorzio nel giudizio RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est.

Cons.

Marulli d'appello «in un certo senso superala statuizione di improcedibilità», ove rimane oscuro in quale "senso" ciò possa avvenire, «non è dato comunque comprendere sulla base di quale ragionamento la Corte d'Appello di Messina sia potuta pervenire alla decisione di condannare, anche l'odierno ricorrente rimasto estraneo – cosi come il proprio preteso dante causa –al giudizio di appello iscritto al n. 549/09 r.g. introdotto dal Bertolami» citando solo RFI; per aver violato il giudicato conseguente alla declaratoria di improcedibilità della domanda nei confronti dell'originaria convenuta: e ciò perché «la mancata impugnazione della declaratoria di improcedibilità, pur dando luogo eventualmente al solo giudicato formale attinente una questione di rito, spiega pur sempre i suoi effetti preclusivi nel rapporto processuale nel cui ambito e emanata ... con la conseguenza che la decisione qui impugnata, avendo investito esplicitamente un capo non impugnato della sentenza (non definitiva) di primo grado, ha prodotto la violazione del giudicato interno».

2.2. Come visto il motivo declina tre ordini di censure che il ricorrente si dà cura di svolgere adottando uno schema logico che pospone l'esame della terza di esse all'esame delle prime due.

In tal modo però risulta implicitamente disconosciuta la portata preclusiva propria dell'eccezione di giudicato, illustrata appunto a mezzo della terza di dette censure, che, al di là del suo spettro di efficacia, si risolve, se fondata, nell'imporre al giudice di prendere previamente atto, per di più ex officio, che la res ha già formato oggetto di un giudizio e che in tale guisa essa si oppone ad una nuova pronuncia da parte sua, che non potrà perciò estendere il proprio sindacato alle ulteriori questioni sollevate nel giudizio, il cui esame presuppone, al contrario, proprio che il giudice possa conoscere della rese possa statuire su di essa.

La preclusione pro iudicato ha, dunque, un'efficacia totalmente assorbente rispetto agli ipotetici sviluppi del RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est.

Cons.

Marulli giudizio idealizzati dalle contrapposte attività delle parti ed opera in modo che la potestas iudicandi, di cui il giudice è ordinariamente investito,si eserciti nei soli limiti in cui se ne è consentito il rilievo e, di riflesso, l'accertamento.

Questo induce il collegio ad invertire l'ordine di disamina delle censure contenute nel motivo e di muovere, appunto, dalla terza di essa, posto che solo se la censura in punto di giudicato non risulti fondata sarà possibile procedere all'esame delle ulteriori viste di censura.

2.3. Ora così impostata la doglianza è certo meritevole di adesione e la sua riconosciuta fondatezza, comportando la cassazione senza rinvio della sentenza qui impugnata nella parte in cui ha ritenuto di pronunciare la solidale e concorrente condanna anche del Consorzio ricorrente a tenere indenne il Bertolami dal danno sofferto per l'illecita apprensione del fondo già di sua proprietà, solleva dall'esame delle ulterioridoglianze sviluppate dal motivo ed anche degli altri motivi di ricorso, che restano tutti conseguentemente assorbiti.

E' invero un fatto processuale del tutto pacifico che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, adito per le note causalidal Bertolami, che a questo titolo aveva vocato in giudizio sia RFI che l'[OSCURATO:SOCIETA] quali corresponsabili del torto subito, a fronte della costituzione in giudizio dell'amministrazione straordinaria di quest'ultima, abbia con la propria sentenza non definitiva 159/2007 dichiarato improcedibile la domanda del Bertolami nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria a mente degli artt. 1 l. 95/1979 e 195 e segg. l. fall.

Ed è un fatto processuale, altrettanto incontrovertibile, che la predetta declaratoria, in conseguenza della quale –è la stessa sentenza qui in disamina a darne atto – il credito risarcitorio del Bertolami nei confronti della concessionaria avrebbe potuto trovare soddisfazione solo in moneta concorsuale previa ammissione al passivo della procedura, non abbia RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est.

Cons.

Marulli formato oggetto, da parte di nessuno dei legittimi contradditori partecipanti al giudizio di primo grado, di gravame avanti al giudice d'appello, né da RFI che pure la predetta sentenza aveva impugnato, ancorché per i capi di essa afferenti solo alla sua posizione, né tantomeno dal Bertolami, che neppure figurava quale appellante nel giudizio così incardinato, ove infatti si era limitato a resistere all'appello di RFI chiedendone il rigetto.

E' dunque evidente, alla luce di questi elementari rilievi, che la statuizione adottata dalla detta sentenza 159/2007 del Tribunale circa l'ìmprocedibilità della domanda attorea nei confronti della procedura concorsuale per l'assorbenza del foro speciale imposto dalle citate norme di legge, non essendo stata impugnata da alcuno, è divenuta irrevocabile,essendosi prodotta riguardo ad essa l'efficacia propria del giudicato e, più esattamente, l'efficacia propria del giudicato formale di cui all'art. 324 cod. proc. civ.

2.4. Oraè largamente noto – e lo hanno da ultimo ancora ricordato le SS.UU. con sentenza 35110 del 17/11/2021 – che la statuizione su una questione di rito, quale indubbiamente è quella adottata dal Tribunale con la sentenza dianzi citata, laddove non sia stata impugnata da alcuna delle parti, dà luogo al giudicato formale limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, con effetto preclusivo del riesame della medesima questione.

In ciò si scolpisce la differenza caratteristica del giudicato formale dell'art. 324 cod. proc. civ. rispetto al giudicato sostanziale dell'art. 2909 cod. civ., perché mentre questo, essendo indirizzato ad assicurare la certezza delle situazioni giuridiche, ha una portata che va oltre i limiti del processo essendo destinato a far stato tra le parti ed i loro aventi causa in ogni futura evenienza in cui venga in gioco la res iudicata, il giudicato formale produce i suoi effetti solo nei limiti del processo, nel senso cioè che esso, non essendo idonea a produrre gli effetti del RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est.

Cons.

Marulli giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro nuovo e diverso giudizio (Cass., Sez.

I,22/10/2020, n. 23130).

2.5. Regolando la specie in esame sulla scorta di queste considerazioni è chiaro, pertanto, l'errore processuale che inficia la sentenza impugnata, posto che la Corte d'Appello non avrebbe potuto statuire su alcuna domanda del Bertolami nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA], poiché sulla pregressa declaratoria di improcedibilità di essa,decretata dal prim o giudice , era scesa l'effi cacia preclusiva del giudicato e la domanda è per questo uscita definitivamente dalla scena di questo processo

2.6. Né per vero l'ineluttabilità di questo approdo è messo in crisi dall'intervento volontario posto in essere dall'odierno ricorrente nel giudizio d'appello (RG 258/2008) incardinato da RFI, che a giudizio del decidente si mostrerebbe in grado «in un certo senso» di superare la statuizione di improcedibilità.

In disparte dalle riserve che può ingenerare l'uso di una locuzione dai tratti così sfumati –che svilisce e vanifica la funzione della sentenza, che è di assicurare certezza alle proprie affermazioni – l'effetto salvifico che la Corte d'Appello pretenderebbe di trarre da questo evento e le conseguenze che ne sarebbero scaturite riguardo alla domanda del Bertolami urtano, certo, frontalmente in modo irreparabile contro il fatto che, per effetto del giudicato sull'improcedibilità, quella domanda era definitivamente uscita dal processo e non poteva essere perciò decisa, ma evidenziano anche, in pari tempo, un ulteriore errore processuale in cui la Corte d'Appello è venuta a cadere, dando ingresso all'intervento avanti a sédell'odierno ricorrente.

Nel far ciò essa non si è infatti avveduta della previsione recata dall'art. 344 cod. proc. civ.,che consente l'intervento in appello solo a coloro che potrebbero proporre l'opposizione di terzo; e siccome RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est.

Cons.

Marulli l'opposizione di terzo è proponibile solo da coloro che siano pregiudicati nei loro diritti dalla sentenza pronunciata in un giudizio al quale siano rimasti estranei se n'è ricavata la massima che l'intervento consentito al terzo nel giudizio di appello è solo l'intervento principale di cui all'art. 105, comma 1, cod. proc. civ., con conseguente esclusione dell'intervento adesivo dipendente, quale è stato nella specie quello dispiegato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (Cass., Sez.

III, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12114).

2.7. La conseguenza processuale riguardo al capo della sentenza impugnata concernente la condanna anche del Consorzio a risarcire il danno in solidale concorso con RFI sofferto dal Bertolami è, perciò, la sua cassazione senza rinvio exart. 382, comma 3, ultimo inciso, posto che per effetto dell'intervenuto giudicato, il processo non poteva essere proseguito.

Le relative spese di giudizio possono essere integralmente compensate, avendo il Consorzio dato causa con il proprio intervento nel giudizio d'appello alla sentenza qui impugnata.

3.1. Ciò detto riguardo al ricorso principale, venendo al ricorso incidentale, il primo motivo di esso lamenta l'erroneità dell'impugnata pronuncia nella parte in cui essa ha ritenuto di respingere il difetto di legittimazione passiva eccepito da RFI sul presupposto che nella specie ne andrebbe, al contrario, riconosciuta l'estraneità alla vicenda acquisitiva, dal momento che, alla stregua delle pattuizione inserite nella convenzione regolanti il rapporto, si rende riconoscibile la figura della c.d. concessione traslativa, con ogni riflessa conseguenza circa l'esclusiva legittimazione e responsabilità dell'impresa concessionaria.

3.2. Il motivo è affetto da pregiudiziale inammissibilità sostanziando un'istanza di contenuto prettamente meritale.

Osservato per vero che la Corte d'Appello, come si è detto, nel respingere il gravame sul punto, ha fatto rimarcare che «con la citata RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est.

Cons.

Marulli convenzione alla società concessionaria era stato conferito il potere di occupare in via d'urgenza per un tempo non superiore a due anni il terreno per cui è causa e di provvedere a detta acquisizione in nome e per conto delle Ferrovie mediante espropriazione o asservimento o mediante atti di acquisto, svolgendo gli adempimenti, le attività e le operazioni e procedure necessari con conseguente legittimazione attiva e passiva, senza che la convenzione valesse come delega escludente della solidale e concorrente responsabilità del concedente per i danni arrecati al privato», la censura espressa con il motivo intende sindacare – peraltro manifes tamente al di fuori dei canoni di censurabilità per cassazione dell'errore ermeneutico – l'interpretazione del negozio di concessione operata dal decidente, sollecitando questa Corte all'espletamento di un compito che è del tutto estraneo al proprio ufficio istituzionale, dato che l'attività interpretativa è,come noto, attività riservata al giudice di merito che si risolve in un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.

4.1. Con il secondo motivo del ricorso incidentale RFI si duole, nell'ordine, della violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte d'Appello nel motivare l'entità del ristoro riconosciuto al Bertolami e liquidando il danno sul presupposto che il terreno fosse in parte edificabile e che il valore di esso fosse di 45.000 lire al mq., aveva adottato una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dato che alla stregua delle risultanze peritali il terreno era stato inizialmente ritenuto che ricadesse in zona E, ancorché ne fosse poi stata confermata la potenzialità edificatoria, ed il valore era stato quantificato in lire 25.000 al mq; dell'omesso esame di un fatto decisivo poiché la Corte d'Appello, benché la circostanza fosse stata oggetto di discussione tra le parti, aveva liquidato il ristoro senza considerare che il fabbricato ed il pozzo RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est.

Cons.

Marulli insistenti sul fondo, come riferito dal CTU, erano stati realizzati abusivamente; della violazione dell'art. 9 l. 22 ottobre 1971, n. 865, dell'art. 17 l. 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'art. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, poiché la Corte d'Appello, determinandosi nei modi riferiti, avrebbe accordato il ristoro richiesto anche in relazione ai manufatti abusivi, sebbene le norme richiamate ne escludessero l'indennizzabilità.

4.2. L'ordine logico impresso dal ricorrente alle declinate censure impone di esaminare la prima di esse, che è fondata e che, caducando alla radice il ragionamento decisorio nella parte in cui ha motivato la liquidazione del danno sulla base di una incerta destinazione urbanistica del bene, nonché sulla scorta di un valore non risultante dalla CTU, solleva dal prendere posizione riguardo alle altre doglianze che restano di conseguenza assorbite.

Com'è noto nella nomenclatura dei vizi motivazionali che comportano la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo costituzionale della motivazione il vizio di motivazione perplessa e, non dissimilmente, il vizio di motivazione apparente, si rend ono rilevabil i allorché lo sviluppo argomentativo del ragionamento decisorio svolto dalla sentenza impugnata non consenta di percepirne le ragioni, in quanto si compone di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iterlogico seguito dal giudice per dar corpo al proprio convincimento, di talché risulta conseguentemente precluso l'esercizio di qualsiasi controllo, sull'esattezza e sulla logicità di esso ragionamento (Cass., Sez.

III, 8/10/2021, n. 27411).

Non dubita il collegio che anche in relazione alle affermazioni operate dal decidente per addivenire alla quantificazione del ristoro nella misura conclusivamente liquidata di euro 54.656,63 la motivazione sviluppata si mostri effettivamente priva di senso logico compiuto giacché non si comprende 1) l'esatta natura attribuita al terreno in RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est.

Cons.

Marulli conformità alla sua destinazione urbanistica, dato che esso sarebbe stato inizialmente destinato in parte ad uso agricolo ed in parte ad uso edificabile e l'uso agricolo si sarebbe convertito («diventa», recita laconicamente la sentenza) in uso idoneo ad ospitare attrezzature sportive; 2) quale sia stata la base di calcolo adottata per determinare il valore del terreno, posto che mentre il primo CTU aveva indicato il valore venale di lire 25.000 al mq e questo valore era stato confermato dal secondo CTU, la sentenza riporta a questo riguardo il bendiverso valore di lire 45.000 al mq; 3) quale sia e come sia stato determinato il valore dell'area di sedime per determinare in lire 47.970.000 il valore di risulta del fabbricato; 4) come si sia ottenuta la stima finale di euro 54.656,63 pari a lire 105.729.993 utilizzando i dati di base indicati in sentenza non essendo spiegato attraverso quale procedimento logico-aritmetico questi ultimi potessero condurre al predetto valore finale.

Ne discende, dunque, che la sentenza viene manifestamente meno in parte quadall'offrire una giustificazione razionalmente comprensibile delle proprie conclusive determinazioni e si rende pertanto suscettibile di doveroso ripensamento.

4.3. In detti limiti il secondo motivo del ricorso incidentale va dunque accolto e previa cassazione, in detti limiti, della sentenza qui impugnata, la causa va rimessa al giudice a quoper un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa l'impugnata sentenza senza rinvio e compensa integralmente le spese del giudizio relativo a detto ricorso.

Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est.

Cons.

Marulli rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Messina che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del giudiziorelativo a detto ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno14.10.2022. [OSCURATO:PERSONA].

UmbertoL.

C. G. Sc otti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso 14200/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] soc. cons. a r.l., elettivamente domiciliatain Roma presso lo studio dell’avvocato E. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] soc. cons. a r.l., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato E. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente a ricorso incidentale – RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est. Cons. Marulli e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso lasentenza n. 664/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINAdepositata il 14/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.1.L'epigrafata sentenza 664/2016 del 14.11.2016, con la quale la Corte d'Appello di Messina ha condannato in solido [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il [OSCURATO:PERSONA] soc.cons. a r.l. al risarcimento del danno patito da [OSCURATO:PERSONA] quale conseguenza della illegittima apprensione di un fondo di sua proprietà ricadente nell'ambito dei lavori destinati al raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Messina, è fatta qui oggetto di contrapposti ricorsi da parte di entrambi i soccombenti che ne lamentano l'erroneità e ne chiedono pertanto la cassazione, l'uno (il Consorzio) in via principale sulla base di tre motivi, l'altro (RFI), in via incidentale sulla base di due motivi. 1.2. La vicenda in giudizio aveva preso avvio a seguito dell'occupazione del fondo Bertolami per gli scopi di cui sopra, a cui aveva proceduto, nella sua veste di concessionario per la realizzazione dell'opera per conto di RFI, in forza della convenzione n. 90 del 30.11.1984, l'ATI capeggiato dall'[OSCURATO:SOCIETA]. A fronte dell'irreversibile trasformazione di detto fondo, il Bertolami aveva quindi instato al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per il risarcimento del danno conseguente alla perdita del bene. Nel giudizio, contumace RFI, si era costituita, in luogo del capogruppo della convenuta ATI, l'amministrazione straordinaria di essa, sicché il Tribunale, pronunciando in via non definitiva con sentenza 159/2007 aveva dichiaratola domanda improcedibile nei confronti dell'Impresa RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est. Cons. Marulli [OSCURATO:SOCIETA], accogliendola, invece, nei confronti di RFI e perciò pronunciandone la condanna e disponendo la rimessione della causa sul ruolo al fine di procedere all'integrazione della CTU già espletata. 1.3. Nelle more, detta sentenza non definitiva era gravata di appello da partedi RFI nella parte in cui, pronunciandone la condanna, aveva riconosciuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e la legittimazione passiva di essa appellante. Nel giudizio così introdotto (RG 285/2008) interveniva volontariamente, dichiarando di aderire al gravame principale e formalizzando appello incidentale in merito all'estensione del fondo interessato, il [OSCURATO:PERSONA] nella sua veste di nuovo concessionario dell'opera avente causa dall'Ing. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resasi a sua volta acquirente presso l'amministrazione straordinaria dell'[OSCURATO:SOCIETA] del ramo di azienda corrispondente ai lavori interessanti il fondo del Bertolami. 1.4. Pronunciando nel frattempo in via definitiva, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con sentenza 420/2008, all'esito delle integrazioni depositate dal CTU, procedeva alla liquidazione del risarcimento reclamato dal Bertolami, che determinava in euro 12.498,26, oltre accessori e poneva a carico di RFI. Anche questa sentenza era fatta oggetto di gravame (RG 549/09) su iniziativa del danneggiato,che si doleva della liquidazione operata dal primo giudice e ne chiedeva perciò la riforma sul duplice rilievo che non si era tenuto conto del fabbricato presente sul fondo e del danno riflesso cagionato alla residua porzione del fondo rimasto di sua proprietà. 1.5. Riuniti entrambi i giudizi così introdotti – con appello iscritto al RG 285/2008 avverso la sentenza non definitiva 159/2007 e con appello iscritto al RG 549/2009 avverso la sentenza definitiva RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est. Cons. Marulli 420/2008 – la Corte d'Appello pronunciava quindi la sentenza 664/2016 per la cui cassazione ricorrono ora entrambi i soccombenti. Per quanto qui ancora rileva, con essa il giudice distrettuale ha inteso primamente tacitare le riserve di RFI in ordine alla propria legittimazione passiva – da questa eccepite considerando che la convenzione attribuiva ogni onere e potere al concessionario, in tal modo costituito quale unico soggetto obbligato – osservando al contrario che «con la citata convenzione alla società concessionaria era stato conferito il potere di occupare in via d'urgenza per un tempo non superiore a due anni il terreno per cui è causa e di provvedere a detta acquisizione in nome e per conto delle Ferrovie mediante espropriazione o asservimento o mediante atti di acquisto, svolgendo gli adempimenti, le attività e le operazioni e procedure necessari con conseguente legittimazione attiva e passiva, senza che la convenzione valesse come delega escludente della solidale e concorrente responsabilità del concedente per i danni arrecati al privato». Quanto poi alla pure pronunciata condanna delConsorzio in solido con RFI, richiamati i principi regolanti in materia la responsabilità solidale dell'ente beneficiario dell'apprensione e dell'ente che vi dà luogo con la propria condotta e liquidato il danno alla stregua delle riportate risultanze della CTU, la sentenza ha inteso motivarne le ragioni osservando, a margine dell'improcedibilità della relativa domanda dichiarata dal primo giudice, stante al riguardo la riserva in favore del foro della procedura concorsuale, che pur in assenza dell'esplicita impugnazione del relativo capo della sentenza parziale, «la costituzione del [OSCURATO:PERSONA], che è subentrato a tutti gli effetti di legge nei rapporti nascenti dalla convenzione n. 90/1984 e successivi atti addizionali, integrativi e modificativi in essere con RFI relativamente ai lavori di raddoppio della linea ferroviaria PA-ME e, come tale, delegato all'espletamento delle RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est. Cons. Marulli procedure finalizzate alla acquisizione dei beni necessari per la realizzazione dell'opera, in un certo senso supera la statuizione di improcedibilità consentendo alla Corte di entrare nel merito della vicenda e di scrutinare la domanda proposta dal Bertolami nei confronti di entrambi i soggetti legittimati passivi». 1.6. Ai proposti ricorsi sono seguite memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis1 cod. proc. civ. Non ha svolto attività difensiva l'intimato Bertolami. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo del ricorso principale il [OSCURATO:PERSONA], censurando le determinazioni con essa adottate a proprio danno, denuncia la nullità dell'impugnata sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 132, comma 2, n 4, cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e per violazione dell'art. 324 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ. Si sostiene, nell'ordine, che la sentenza sarebbe infatti infirmata da nullità per aver violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e quello del tantum devolutum quantum appellatum: «e ciò, perché, diversamente da quanto erroneamente rilevato dall'estensore secondo cui, attesa la costituzione in giudizio del Consorzio ... sarebbe stato possibile ad essa Corte scrutinare la domanda proposta dal Bertolami nei confronti di entrambi i soggetti legittimati passivi, in realtà nessuna domanda di condanna era stata avanzata o riproposta in sede di gravame dall'appellante Bortolami contro [OSCURATO:SOCIETA]. in AS, né tantomeno nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]»; per aver violato l'obbligo motivazionale rendendo al riguardo una motivazione del tutto apparente ovvero quanto meno incomprensibile: e ciò perché, affermando in particolare che la costituzione del Consorzio nel giudizio RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est. Cons. Marulli d'appello «in un certo senso superala statuizione di improcedibilità», ove rimane oscuro in quale "senso" ciò possa avvenire, «non è dato comunque comprendere sulla base di quale ragionamento la Corte d'Appello di Messina sia potuta pervenire alla decisione di condannare, anche l'odierno ricorrente rimasto estraneo – cosi come il proprio preteso dante causa –al giudizio di appello iscritto al n. 549/09 r.g. introdotto dal Bertolami» citando solo RFI; per aver violato il giudicato conseguente alla declaratoria di improcedibilità della domanda nei confronti dell'originaria convenuta: e ciò perché «la mancata impugnazione della declaratoria di improcedibilità, pur dando luogo eventualmente al solo giudicato formale attinente una questione di rito, spiega pur sempre i suoi effetti preclusivi nel rapporto processuale nel cui ambito e emanata ... con la conseguenza che la decisione qui impugnata, avendo investito esplicitamente un capo non impugnato della sentenza (non definitiva) di primo grado, ha prodotto la violazione del giudicato interno». 2.2. Come visto il motivo declina tre ordini di censure che il ricorrente si dà cura di svolgere adottando uno schema logico che pospone l'esame della terza di esse all'esame delle prime due. In tal modo però risulta implicitamente disconosciuta la portata preclusiva propria dell'eccezione di giudicato, illustrata appunto a mezzo della terza di dette censure, che, al di là del suo spettro di efficacia, si risolve, se fondata, nell'imporre al giudice di prendere previamente atto, per di più ex officio, che la res ha già formato oggetto di un giudizio e che in tale guisa essa si oppone ad una nuova pronuncia da parte sua, che non potrà perciò estendere il proprio sindacato alle ulteriori questioni sollevate nel giudizio, il cui esame presuppone, al contrario, proprio che il giudice possa conoscere della rese possa statuire su di essa. La preclusione pro iudicato ha, dunque, un'efficacia totalmente assorbente rispetto agli ipotetici sviluppi del RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est. Cons. Marulli giudizio idealizzati dalle contrapposte attività delle parti ed opera in modo che la potestas iudicandi, di cui il giudice è ordinariamente investito,si eserciti nei soli limiti in cui se ne è consentito il rilievo e, di riflesso, l'accertamento. Questo induce il collegio ad invertire l'ordine di disamina delle censure contenute nel motivo e di muovere, appunto, dalla terza di essa, posto che solo se la censura in punto di giudicato non risulti fondata sarà possibile procedere all'esame delle ulteriori viste di censura. 2.3. Ora così impostata la doglianza è certo meritevole di adesione e la sua riconosciuta fondatezza, comportando la cassazione senza rinvio della sentenza qui impugnata nella parte in cui ha ritenuto di pronunciare la solidale e concorrente condanna anche del Consorzio ricorrente a tenere indenne il Bertolami dal danno sofferto per l'illecita apprensione del fondo già di sua proprietà, solleva dall'esame delle ulterioridoglianze sviluppate dal motivo ed anche degli altri motivi di ricorso, che restano tutti conseguentemente assorbiti. E' invero un fatto processuale del tutto pacifico che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, adito per le note causalidal Bertolami, che a questo titolo aveva vocato in giudizio sia RFI che l'[OSCURATO:SOCIETA] quali corresponsabili del torto subito, a fronte della costituzione in giudizio dell'amministrazione straordinaria di quest'ultima, abbia con la propria sentenza non definitiva 159/2007 dichiarato improcedibile la domanda del Bertolami nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria a mente degli artt. 1 l. 95/1979 e 195 e segg. l. fall. Ed è un fatto processuale, altrettanto incontrovertibile, che la predetta declaratoria, in conseguenza della quale –è la stessa sentenza qui in disamina a darne atto – il credito risarcitorio del Bertolami nei confronti della concessionaria avrebbe potuto trovare soddisfazione solo in moneta concorsuale previa ammissione al passivo della procedura, non abbia RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est. Cons. Marulli formato oggetto, da parte di nessuno dei legittimi contradditori partecipanti al giudizio di primo grado, di gravame avanti al giudice d'appello, né da RFI che pure la predetta sentenza aveva impugnato, ancorché per i capi di essa afferenti solo alla sua posizione, né tantomeno dal Bertolami, che neppure figurava quale appellante nel giudizio così incardinato, ove infatti si era limitato a resistere all'appello di RFI chiedendone il rigetto. E' dunque evidente, alla luce di questi elementari rilievi, che la statuizione adottata dalla detta sentenza 159/2007 del Tribunale circa l'ìmprocedibilità della domanda attorea nei confronti della procedura concorsuale per l'assorbenza del foro speciale imposto dalle citate norme di legge, non essendo stata impugnata da alcuno, è divenuta irrevocabile,essendosi prodotta riguardo ad essa l'efficacia propria del giudicato e, più esattamente, l'efficacia propria del giudicato formale di cui all'art. 324 cod. proc. civ. 2.4. Oraè largamente noto – e lo hanno da ultimo ancora ricordato le SS.UU. con sentenza 35110 del 17/11/2021 – che la statuizione su una questione di rito, quale indubbiamente è quella adottata dal Tribunale con la sentenza dianzi citata, laddove non sia stata impugnata da alcuna delle parti, dà luogo al giudicato formale limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, con effetto preclusivo del riesame della medesima questione. In ciò si scolpisce la differenza caratteristica del giudicato formale dell'art. 324 cod. proc. civ. rispetto al giudicato sostanziale dell'art. 2909 cod. civ., perché mentre questo, essendo indirizzato ad assicurare la certezza delle situazioni giuridiche, ha una portata che va oltre i limiti del processo essendo destinato a far stato tra le parti ed i loro aventi causa in ogni futura evenienza in cui venga in gioco la res iudicata, il giudicato formale produce i suoi effetti solo nei limiti del processo, nel senso cioè che esso, non essendo idonea a produrre gli effetti del RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est. Cons. Marulli giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro nuovo e diverso giudizio (Cass., Sez. I,22/10/2020, n. 23130). 2.5. Regolando la specie in esame sulla scorta di queste considerazioni è chiaro, pertanto, l'errore processuale che inficia la sentenza impugnata, posto che la Corte d'Appello non avrebbe potuto statuire su alcuna domanda del Bertolami nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA], poiché sulla pregressa declaratoria di improcedibilità di essa,decretata dal prim o giudice , era scesa l'effi cacia preclusiva del giudicato e la domanda è per questo uscita definitivamente dalla scena di questo processo 2.6. Né per vero l'ineluttabilità di questo approdo è messo in crisi dall'intervento volontario posto in essere dall'odierno ricorrente nel giudizio d'appello (RG 258/2008) incardinato da RFI, che a giudizio del decidente si mostrerebbe in grado «in un certo senso» di superare la statuizione di improcedibilità. In disparte dalle riserve che può ingenerare l'uso di una locuzione dai tratti così sfumati –che svilisce e vanifica la funzione della sentenza, che è di assicurare certezza alle proprie affermazioni – l'effetto salvifico che la Corte d'Appello pretenderebbe di trarre da questo evento e le conseguenze che ne sarebbero scaturite riguardo alla domanda del Bertolami urtano, certo, frontalmente in modo irreparabile contro il fatto che, per effetto del giudicato sull'improcedibilità, quella domanda era definitivamente uscita dal processo e non poteva essere perciò decisa, ma evidenziano anche, in pari tempo, un ulteriore errore processuale in cui la Corte d'Appello è venuta a cadere, dando ingresso all'intervento avanti a sédell'odierno ricorrente. Nel far ciò essa non si è infatti avveduta della previsione recata dall'art. 344 cod. proc. civ.,che consente l'intervento in appello solo a coloro che potrebbero proporre l'opposizione di terzo; e siccome RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est. Cons. Marulli l'opposizione di terzo è proponibile solo da coloro che siano pregiudicati nei loro diritti dalla sentenza pronunciata in un giudizio al quale siano rimasti estranei se n'è ricavata la massima che l'intervento consentito al terzo nel giudizio di appello è solo l'intervento principale di cui all'art. 105, comma 1, cod. proc. civ., con conseguente esclusione dell'intervento adesivo dipendente, quale è stato nella specie quello dispiegato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (Cass., Sez. III, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12114). 2.7. La conseguenza processuale riguardo al capo della sentenza impugnata concernente la condanna anche del Consorzio a risarcire il danno in solidale concorso con RFI sofferto dal Bertolami è, perciò, la sua cassazione senza rinvio exart. 382, comma 3, ultimo inciso, posto che per effetto dell'intervenuto giudicato, il processo non poteva essere proseguito. Le relative spese di giudizio possono essere integralmente compensate, avendo il Consorzio dato causa con il proprio intervento nel giudizio d'appello alla sentenza qui impugnata. 3.1. Ciò detto riguardo al ricorso principale, venendo al ricorso incidentale, il primo motivo di esso lamenta l'erroneità dell'impugnata pronuncia nella parte in cui essa ha ritenuto di respingere il difetto di legittimazione passiva eccepito da RFI sul presupposto che nella specie ne andrebbe, al contrario, riconosciuta l'estraneità alla vicenda acquisitiva, dal momento che, alla stregua delle pattuizione inserite nella convenzione regolanti il rapporto, si rende riconoscibile la figura della c.d. concessione traslativa, con ogni riflessa conseguenza circa l'esclusiva legittimazione e responsabilità dell'impresa concessionaria. 3.2. Il motivo è affetto da pregiudiziale inammissibilità sostanziando un'istanza di contenuto prettamente meritale. Osservato per vero che la Corte d'Appello, come si è detto, nel respingere il gravame sul punto, ha fatto rimarcare che «con la citata RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est. Cons. Marulli convenzione alla società concessionaria era stato conferito il potere di occupare in via d'urgenza per un tempo non superiore a due anni il terreno per cui è causa e di provvedere a detta acquisizione in nome e per conto delle Ferrovie mediante espropriazione o asservimento o mediante atti di acquisto, svolgendo gli adempimenti, le attività e le operazioni e procedure necessari con conseguente legittimazione attiva e passiva, senza che la convenzione valesse come delega escludente della solidale e concorrente responsabilità del concedente per i danni arrecati al privato», la censura espressa con il motivo intende sindacare – peraltro manifes tamente al di fuori dei canoni di censurabilità per cassazione dell'errore ermeneutico – l'interpretazione del negozio di concessione operata dal decidente, sollecitando questa Corte all'espletamento di un compito che è del tutto estraneo al proprio ufficio istituzionale, dato che l'attività interpretativa è,come noto, attività riservata al giudice di merito che si risolve in un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità. 4.1. Con il secondo motivo del ricorso incidentale RFI si duole, nell'ordine, della violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte d'Appello nel motivare l'entità del ristoro riconosciuto al Bertolami e liquidando il danno sul presupposto che il terreno fosse in parte edificabile e che il valore di esso fosse di 45.000 lire al mq., aveva adottato una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dato che alla stregua delle risultanze peritali il terreno era stato inizialmente ritenuto che ricadesse in zona E, ancorché ne fosse poi stata confermata la potenzialità edificatoria, ed il valore era stato quantificato in lire 25.000 al mq; dell'omesso esame di un fatto decisivo poiché la Corte d'Appello, benché la circostanza fosse stata oggetto di discussione tra le parti, aveva liquidato il ristoro senza considerare che il fabbricato ed il pozzo RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est. Cons. Marulli insistenti sul fondo, come riferito dal CTU, erano stati realizzati abusivamente; della violazione dell'art. 9 l. 22 ottobre 1971, n. 865, dell'art. 17 l. 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'art. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, poiché la Corte d'Appello, determinandosi nei modi riferiti, avrebbe accordato il ristoro richiesto anche in relazione ai manufatti abusivi, sebbene le norme richiamate ne escludessero l'indennizzabilità. 4.2. L'ordine logico impresso dal ricorrente alle declinate censure impone di esaminare la prima di esse, che è fondata e che, caducando alla radice il ragionamento decisorio nella parte in cui ha motivato la liquidazione del danno sulla base di una incerta destinazione urbanistica del bene, nonché sulla scorta di un valore non risultante dalla CTU, solleva dal prendere posizione riguardo alle altre doglianze che restano di conseguenza assorbite. Com'è noto nella nomenclatura dei vizi motivazionali che comportano la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo costituzionale della motivazione il vizio di motivazione perplessa e, non dissimilmente, il vizio di motivazione apparente, si rend ono rilevabil i allorché lo sviluppo argomentativo del ragionamento decisorio svolto dalla sentenza impugnata non consenta di percepirne le ragioni, in quanto si compone di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iterlogico seguito dal giudice per dar corpo al proprio convincimento, di talché risulta conseguentemente precluso l'esercizio di qualsiasi controllo, sull'esattezza e sulla logicità di esso ragionamento (Cass., Sez. III, 8/10/2021, n. 27411). Non dubita il collegio che anche in relazione alle affermazioni operate dal decidente per addivenire alla quantificazione del ristoro nella misura conclusivamente liquidata di euro 54.656,63 la motivazione sviluppata si mostri effettivamente priva di senso logico compiuto giacché non si comprende 1) l'esatta natura attribuita al terreno in RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est. Cons. Marulli conformità alla sua destinazione urbanistica, dato che esso sarebbe stato inizialmente destinato in parte ad uso agricolo ed in parte ad uso edificabile e l'uso agricolo si sarebbe convertito («diventa», recita laconicamente la sentenza) in uso idoneo ad ospitare attrezzature sportive; 2) quale sia stata la base di calcolo adottata per determinare il valore del terreno, posto che mentre il primo CTU aveva indicato il valore venale di lire 25.000 al mq e questo valore era stato confermato dal secondo CTU, la sentenza riporta a questo riguardo il bendiverso valore di lire 45.000 al mq; 3) quale sia e come sia stato determinato il valore dell'area di sedime per determinare in lire 47.970.000 il valore di risulta del fabbricato; 4) come si sia ottenuta la stima finale di euro 54.656,63 pari a lire 105.729.993 utilizzando i dati di base indicati in sentenza non essendo spiegato attraverso quale procedimento logico-aritmetico questi ultimi potessero condurre al predetto valore finale. Ne discende, dunque, che la sentenza viene manifestamente meno in parte quadall'offrire una giustificazione razionalmente comprensibile delle proprie conclusive determinazioni e si rende pertanto suscettibile di doveroso ripensamento. 4.3. In detti limiti il secondo motivo del ricorso incidentale va dunque accolto e previa cassazione, in detti limiti, della sentenza qui impugnata, la causa va rimessa al giudice a quoper un nuovo giudizio. P.Q.M. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa l'impugnata sentenza senza rinvio e compensa integralmente le spese del giudizio relativo a detto ricorso. Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e RG 14200/17 [OSCURATO:PERSONA]–RFI Est. Cons. Marulli rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Messina che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del giudiziorelativo a detto ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno14.10.2022. [OSCURATO:PERSONA]. UmbertoL. C. G. Sc otti