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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2026

Cassazione n. 25695/2026

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nte-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 5147/2022depositata il 06/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29667/2022Numero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 25695/2026Data pubblicazione 22/09/20261.

Nel 2015, [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di TorreAnnunziata, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., formulando nei loroconfronti domanda di condanna al risarcimento dei danni per l’inesattaesecuzione da parte di entrambe le società di un contratto di appaltointercorso tra le due convenute, inesatta esecuzione che aveva inciso sullastabilità patrimoniale e sulla solvibilità della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con effettinegativi sull’attore, sotto il profilo retributivo.Nella resistenza delle convenute, il Tribunale accolse la domandadell’attore e compensò tra le parti le spese processuali.2.

Impugnata la sentenza di primo grado da parte della [OSCURATO:SOCIETA].,nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto appelloincidentale, e nella contumacia del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nei cuiconfronti era stata riassunta la causa a seguito dell’instaurazione dellaprocedura concorsuale nei confronti della società, è intervenuto in giudizioPasquale Cozzolino, ex socio della società fallita.Con sentenza n. 5147/2022 pubblicata il 06.12.2022, la Corte d’appello diNapoli ha dichiarato inammissibile l’intervento di cui innanzi, ha accoltol’appello principale, rigettando la domanda dell’attore nei confronti dellaValtellina S.p.a., ha rigettato l’appello incidentale e ha regolato le spesedel doppio grado di giudizio.Per quanto di interesse in questa sede, la declaratoria di inammissibilitàdell’intervento è stata determinata da plurime considerazioni della Corteterritoriale.

In primo luogo, la stessa ha ritenuto che l’intervento ex art.344 c.p.c. non potesse essere spiegato per far valere un “interesse” di unadelle parti del giudizio, atteso che esso si sarebbe risolto in un interventoadesivo non consentito in sede di gravame.

In secondo luogo, non potevaritenersi sussistente un’inerzia da parte della curatela della società fallita,visto che la mancata costituzione della stessa nel giudizio di appellorisultava frutto di una scelta consapevole; peraltro, in caso contrario, ciòavrebbe, tutt’al più, legittimato a costituirsi in giudizio, per la stessaNumero registro generale 29667/2022Numero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 25695/2026Data pubblicazione 22/09/2026fallita, l’amministratore della società, e non, invece, l’ex socio.

Infine,l’interventore aveva allegato di essere portatore di un mero interesse a farvalere un diritto patrimoniale compreso nel fallimento, ma non anche diessere titolare, nei confronti delle altre parti, di un diritto autonomo la cuitutela fosse incompatibile con la situazione accertata o costituita dallasentenza di primo grado.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] e ilsede.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve preliminarmente rilevarsi la tardiva notificazione delcontroricorso da parte della [OSCURATO:SOCIETA]Invero, mentre il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] è statonotificato in via telematica in data 20.12.2022, il controricorso risultanotificato al ricorrente e depositato in data 08.02.2023, vale a direcinquanta giorni dopo, contrariamente a quanto disposto dall’art. 370,primo comma, c.p.c.Ne deriva che il controricorso risulta inammissibile.D’altronde, la stessa società controricorrente ha dichiarato di essere«consapevole dei termini stabiliti dall’art. 370 c.p.c.» e di voler«comunque provvedere a notifica e deposito del presente controricorso edell’allegata procura alle liti, ai fini della partecipazione all’eventualesuccessiva udienza di discussione».Infatti, la procura speciale conferita dalla parte intimata con uncontroricorso inammissibile resta valida come atto di costituzione, checonsente al difensore della stessa di partecipare alla discussione oraledella causa (cfr.: Cass. n. 20348/2024; Cass. n. 13183/2013; Cass. n.11619/2010), diversamente da quanto si verifica nel rito camerale, nelNumero registro generale 29667/2022Numero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 25695/2026Data pubblicazione 22/09/2026quale la mancata rituale costituzione (con notifica – finché imposta daltesto vigente ratione temporis dell’art. 370 c.p.c. – e deposito delcontroricorso) impedisce ogni attività successiva, tra cui il deposito dellememorie (cfr.: Cass. n. 17030/2021; Cass. n. 34791/2021; Cass. n.23921/2020).Può dunque passarsi all’esame del ricorso.2.

L’unico motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 344 c.p.c. in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3.Il ricorrente, in particolare, lamenta che la Corte territoriale abbiadichiarato che «la curatela, tramite l’avv. [OSCURATO:PERSONA], invitavaPasquale Cozzolino ad astenersi dal porre in essere ogni attività in meritoche risultava interferire con la sfera decisionale del curatore, quest’ultimopoi rimaneva contumace nel giudizio n. 5124/2017 innanzi alla Corte diAppello di Napoli che si è concluso con la sentenza n. 5147/22, quindi nonsi comprende con quali strumenti la curatela avrebbe tutelato la societàfallita [OSCURATO:PERSONA] Srl in liquidazione, che aveva proposto innanzi al [OSCURATO:PERSONA] domanda trasversale di circa euro 5.000.000,00 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], prima che venisse dichiarata fallita».Il motivo è inammissibile, e ciò sotto più profili.In primo luogo, deve osservarsi che, in tema di ricorso per cassazione,l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4),c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di esaminare ilcontenuto precettivo delle norme di legge di cui intende lamentare laviolazione e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine didimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (cfr.:Cass., Sez.

Un., n. 23745/2020; Cass. n. 18998/2021).Nella specie, al contrario, il ricorrente, a parte il generico richiamo dell’art.344 c.p.c., non ha fornito alcuna delle indicazioni di cui innanzi.Numero registro generale 29667/2022Numero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 25695/2026Data pubblicazione 22/09/2026A quanto precede, deve aggiungersi che il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr.: Cass. n. 24155/2017;Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 7871/2025).Nel caso in esame, invece, la doglianza della parte riguarda non già unproblema interpretativo della norma, bensì un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta, avuto riguardo alla condotta tenuta dalla curatela delmerito operata dalla Corte d’appello.In ogni caso, va considerato quanto segue.Per quanto disposto dall’art. 344 c.p.c., «nel giudizio d'appello è ammessosoltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione anorma dell'articolo 404».A tale proposito, è stato precisato che l'intervento in appello è ammissibilesoltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva chelo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe leparti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile conla situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e nonanche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchévolto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi alriparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo leganoad una di esse (cfr.: Cass. n. 32887/2022; Cass. n. 12114/2006).Inoltre, ove si consideri che l’intervento dell’odierno ricorrente nel giudiziodi appello è avvenuto nella sua qualità di socio della fallita [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. eNumero registro generale 29667/2022Numero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 25695/2026Data pubblicazione 22/09/2026nell’interesse della stessa, va ulteriormente osservato che la dichiarazionedi fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapportipatrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l. fall.,la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie,spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore.

Se,però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, invia eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi dirittipatrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da untotale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando conseguaad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza dellacontroversia (cfr.: Cass. n. 13814/2016; Cass. n. 2626/2018; Cass. n.30719/2025).

Nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresinel fallimento, al fallito compete una legittimazione processuale suppletivanella sola ipotesi di totale disinteresse del curatore (cfr.: Cass. n.33546/2023).Ciò posto, si rileva che, essendo la fallita una società di capitali, il socionon si identifica con essa, né è soggetto che può rappresentarla nellapredetta qualità.Ebbene, la sentenza impugnata - nell’accertare che l’intervento ex art.344 c.p.c. non poteva essere spiegato per far valere un “interesse” di unadelle parti del giudizio, atteso che esso si sarebbe risolto in un interventoadesivo non consentito in sede di gravame, nel rilevare che non potevaritenersi sussistente un’inerzia da parte della curatela della società fallita,visto che la mancata costituzione della stessa nel giudizio di appellorisultava frutto di una scelta consapevole, e che, in caso contrario, ciòavrebbe, tutt’al più, legittimato l’amministratore della società fallita acostituirsi in giudizio per la stessa fallita, e non, invece, l’ex socio, e,infine, nel constatare che l’interventore non aveva allegato di esseretitolare, nei confronti delle altre parti, di un diritto autonomo, la cui tutelafosse incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenzaNumero registro generale 29667/2022Numero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 25695/2026Data pubblicazione 22/09/2026di primo grado - ha deciso le questioni di diritto in modo conforme allagiurisprudenza della Corte, sopra riportata, e l’esame del motivo,riguardando questioni di fatto, non offre elementi per mutarel’orientamento della stessa, sicché sussiste la causa di inammissibilità delricorso prevista dall’art. 360-bis, primo comma, n. 1 c.p.c.A tale proposito, è stato affermato che l'art. 360-bis c.p.c. è una normafiltro perché consente di delibare rapidamente ricorsi "inconsistenti",esonerando la Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione allasoluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenzialeprecedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si èadeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la criticaadeguatamente (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 7155/2017).Peraltro, l’odierno ricorrente, pur adducendo che dalla sentenzaimpugnata potrebbe derivare un’imputazione a suo carico per bancarotta,non ha spiegato, come invece avrebbe dovuto, quali sarebbero lequestioni da cui potrebbe dipendere tale imputazione, né enunciato leragioni che renderebbero concretamente possibile tale possibilità (cfr.:Cass. n. 32634/2023).3.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.Nulla va disposto quanto alle spese processuali del presente giudizio dilegittimità, in considerazione dell’inammissibilità del controricorso edell’avvenuta definizione del procedimento con il rito camerale, senzasvolgimento della discussione orale.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 29667/2022Numero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 25695/2026Data pubblicazione 22/09/2026Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 16 settembre 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 5147/2022depositata il 06/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29667/2022Numero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 25695/2026Data pubblicazione 22/09/20261. Nel 2015, [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di TorreAnnunziata, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., formulando nei loroconfronti domanda di condanna al risarcimento dei danni per l’inesattaesecuzione da parte di entrambe le società di un contratto di appaltointercorso tra le due convenute, inesatta esecuzione che aveva inciso sullastabilità patrimoniale e sulla solvibilità della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con effettinegativi sull’attore, sotto il profilo retributivo.Nella resistenza delle convenute, il Tribunale accolse la domandadell’attore e compensò tra le parti le spese processuali.2. Impugnata la sentenza di primo grado da parte della [OSCURATO:SOCIETA].,nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto appelloincidentale, e nella contumacia del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nei cuiconfronti era stata riassunta la causa a seguito dell’instaurazione dellaprocedura concorsuale nei confronti della società, è intervenuto in giudizioPasquale Cozzolino, ex socio della società fallita.Con sentenza n. 5147/2022 pubblicata il 06.12.2022, la Corte d’appello diNapoli ha dichiarato inammissibile l’intervento di cui innanzi, ha accoltol’appello principale, rigettando la domanda dell’attore nei confronti dellaValtellina S.p.a., ha rigettato l’appello incidentale e ha regolato le spesedel doppio grado di giudizio.Per quanto di interesse in questa sede, la declaratoria di inammissibilitàdell’intervento è stata determinata da plurime considerazioni della Corteterritoriale. In primo luogo, la stessa ha ritenuto che l’intervento ex art.344 c.p.c. non potesse essere spiegato per far valere un “interesse” di unadelle parti del giudizio, atteso che esso si sarebbe risolto in un interventoadesivo non consentito in sede di gravame. In secondo luogo, non potevaritenersi sussistente un’inerzia da parte della curatela della società fallita,visto che la mancata costituzione della stessa nel giudizio di appellorisultava frutto di una scelta consapevole; peraltro, in caso contrario, ciòavrebbe, tutt’al più, legittimato a costituirsi in giudizio, per la stessaNumero registro generale 29667/2022Numero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 25695/2026Data pubblicazione 22/09/2026fallita, l’amministratore della società, e non, invece, l’ex socio. Infine,l’interventore aveva allegato di essere portatore di un mero interesse a farvalere un diritto patrimoniale compreso nel fallimento, ma non anche diessere titolare, nei confronti delle altre parti, di un diritto autonomo la cuitutela fosse incompatibile con la situazione accertata o costituita dallasentenza di primo grado.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] e ilsede.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve preliminarmente rilevarsi la tardiva notificazione delcontroricorso da parte della [OSCURATO:SOCIETA]Invero, mentre il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] è statonotificato in via telematica in data 20.12.2022, il controricorso risultanotificato al ricorrente e depositato in data 08.02.2023, vale a direcinquanta giorni dopo, contrariamente a quanto disposto dall’art. 370,primo comma, c.p.c.Ne deriva che il controricorso risulta inammissibile.D’altronde, la stessa società controricorrente ha dichiarato di essere«consapevole dei termini stabiliti dall’art. 370 c.p.c.» e di voler«comunque provvedere a notifica e deposito del presente controricorso edell’allegata procura alle liti, ai fini della partecipazione all’eventualesuccessiva udienza di discussione».Infatti, la procura speciale conferita dalla parte intimata con uncontroricorso inammissibile resta valida come atto di costituzione, checonsente al difensore della stessa di partecipare alla discussione oraledella causa (cfr.: Cass. n. 20348/2024; Cass. n. 13183/2013; Cass. n.11619/2010), diversamente da quanto si verifica nel rito camerale, nelNumero registro generale 29667/2022Numero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 25695/2026Data pubblicazione 22/09/2026quale la mancata rituale costituzione (con notifica – finché imposta daltesto vigente ratione temporis dell’art. 370 c.p.c. – e deposito delcontroricorso) impedisce ogni attività successiva, tra cui il deposito dellememorie (cfr.: Cass. n. 17030/2021; Cass. n. 34791/2021; Cass. n.23921/2020).Può dunque passarsi all’esame del ricorso.2. L’unico motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 344 c.p.c. in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3.Il ricorrente, in particolare, lamenta che la Corte territoriale abbiadichiarato che «la curatela, tramite l’avv. [OSCURATO:PERSONA], invitavaPasquale Cozzolino ad astenersi dal porre in essere ogni attività in meritoche risultava interferire con la sfera decisionale del curatore, quest’ultimopoi rimaneva contumace nel giudizio n. 5124/2017 innanzi alla Corte diAppello di Napoli che si è concluso con la sentenza n. 5147/22, quindi nonsi comprende con quali strumenti la curatela avrebbe tutelato la societàfallita [OSCURATO:PERSONA] Srl in liquidazione, che aveva proposto innanzi al [OSCURATO:PERSONA] domanda trasversale di circa euro 5.000.000,00 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], prima che venisse dichiarata fallita».Il motivo è inammissibile, e ciò sotto più profili.In primo luogo, deve osservarsi che, in tema di ricorso per cassazione,l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4),c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di esaminare ilcontenuto precettivo delle norme di legge di cui intende lamentare laviolazione e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine didimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (cfr.:Cass., Sez. Un., n. 23745/2020; Cass. n. 18998/2021).Nella specie, al contrario, il ricorrente, a parte il generico richiamo dell’art.344 c.p.c., non ha fornito alcuna delle indicazioni di cui innanzi.Numero registro generale 29667/2022Numero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 25695/2026Data pubblicazione 22/09/2026A quanto precede, deve aggiungersi che il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr.: Cass. n. 24155/2017;Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 7871/2025).Nel caso in esame, invece, la doglianza della parte riguarda non già unproblema interpretativo della norma, bensì un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta, avuto riguardo alla condotta tenuta dalla curatela delmerito operata dalla Corte d’appello.In ogni caso, va considerato quanto segue.Per quanto disposto dall’art. 344 c.p.c., «nel giudizio d'appello è ammessosoltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione anorma dell'articolo 404».A tale proposito, è stato precisato che l'intervento in appello è ammissibilesoltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva chelo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe leparti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile conla situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e nonanche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchévolto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi alriparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo leganoad una di esse (cfr.: Cass. n. 32887/2022; Cass. n. 12114/2006).Inoltre, ove si consideri che l’intervento dell’odierno ricorrente nel giudiziodi appello è avvenuto nella sua qualità di socio della fallita [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. eNumero registro generale 29667/2022Numero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 25695/2026Data pubblicazione 22/09/2026nell’interesse della stessa, va ulteriormente osservato che la dichiarazionedi fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapportipatrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l. fall.,la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie,spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se,però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, invia eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi dirittipatrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da untotale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando conseguaad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza dellacontroversia (cfr.: Cass. n. 13814/2016; Cass. n. 2626/2018; Cass. n.30719/2025). Nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresinel fallimento, al fallito compete una legittimazione processuale suppletivanella sola ipotesi di totale disinteresse del curatore (cfr.: Cass. n.33546/2023).Ciò posto, si rileva che, essendo la fallita una società di capitali, il socionon si identifica con essa, né è soggetto che può rappresentarla nellapredetta qualità.Ebbene, la sentenza impugnata - nell’accertare che l’intervento ex art.344 c.p.c. non poteva essere spiegato per far valere un “interesse” di unadelle parti del giudizio, atteso che esso si sarebbe risolto in un interventoadesivo non consentito in sede di gravame, nel rilevare che non potevaritenersi sussistente un’inerzia da parte della curatela della società fallita,visto che la mancata costituzione della stessa nel giudizio di appellorisultava frutto di una scelta consapevole, e che, in caso contrario, ciòavrebbe, tutt’al più, legittimato l’amministratore della società fallita acostituirsi in giudizio per la stessa fallita, e non, invece, l’ex socio, e,infine, nel constatare che l’interventore non aveva allegato di esseretitolare, nei confronti delle altre parti, di un diritto autonomo, la cui tutelafosse incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenzaNumero registro generale 29667/2022Numero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 25695/2026Data pubblicazione 22/09/2026di primo grado - ha deciso le questioni di diritto in modo conforme allagiurisprudenza della Corte, sopra riportata, e l’esame del motivo,riguardando questioni di fatto, non offre elementi per mutarel’orientamento della stessa, sicché sussiste la causa di inammissibilità delricorso prevista dall’art. 360-bis, primo comma, n. 1 c.p.c.A tale proposito, è stato affermato che l'art. 360-bis c.p.c. è una normafiltro perché consente di delibare rapidamente ricorsi "inconsistenti",esonerando la Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione allasoluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenzialeprecedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si èadeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la criticaadeguatamente (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 7155/2017).Peraltro, l’odierno ricorrente, pur adducendo che dalla sentenzaimpugnata potrebbe derivare un’imputazione a suo carico per bancarotta,non ha spiegato, come invece avrebbe dovuto, quali sarebbero lequestioni da cui potrebbe dipendere tale imputazione, né enunciato leragioni che renderebbero concretamente possibile tale possibilità (cfr.:Cass. n. 32634/2023).3. Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.Nulla va disposto quanto alle spese processuali del presente giudizio dilegittimità, in considerazione dell’inammissibilità del controricorso edell’avvenuta definizione del procedimento con il rito camerale, senzasvolgimento della discussione orale.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 29667/2022Numero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 25695/2026Data pubblicazione 22/09/2026Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 16 settembre 2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 25695/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris