CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 luglio 2026
Cassazione n. 23495/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lloyd’s [OSCURATO:PERSONA] SA-intimata-avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 129/2025 depositatail 07/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17879/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 23495/2026Data pubblicazione 18/07/20261. Nel 2014, all’esito di un accertamento tecnico preventivo, MauroPreti, committente dei lavori di realizzazione di un immobile, convenne,dinanzi al Tribunale di Alessandria, [OSCURATO:PERSONA], quale progettista edirettrice dei lavori, e la Edilnuova di [OSCURATO:PERSONA], qualeimpresa appaltatrice, lamentando la cattiva esecuzione del cappottotermico, interessato da difetti gravi e tali da imporre il suo interorifacimento, nonché formulando domanda di risarcimento dei danni.Mentre l’impresa appaltatrice rimase contumace, la convenuta SofiaValenzano si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto della domandaavversaria, proponendo domanda riconvenzionale di condanna dell’attoreal pagamento del compenso e chiamando in causa la sua compagniaassicuratrice [OSCURATO:PERSONA] per essere dalla stessa garantita.[OSCURATO:PERSONA], poi, instaurò dinanzi al Tribunale di Alessandria anche unulteriore procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], domandando larisoluzione del contratto con lei stipulato per suo grave inadempimento,con condanna della convenuta alla restituzione di quanto versatole nonchéal risarcimento del danno. In via subordinata, l'attore formulò domanda diriduzione del corrispettivo.[OSCURATO:PERSONA] si costituì anche in tale giudizio, contestando lafondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto.Il Tribunale, riunite le cause, condannò la professionista e l’impresaappaltatrice al risarcimento del danno subito dall’attore in misura pari aeuro 28.570,00, oltre interessi e rivalutazione; condannò la compagniaassicuratrice a tenere indenne la convenuta Valenzano per il 44% deldanno, previa applicazione della franchigia di euro 1.500,00; pronunciò larisoluzione, per grave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], del contrattointercorso con l’attore, condannando la professionista a restituirgli lasomma di euro 6.620,00 versatale a titolo di corrispettivo; rigettò leulteriori domande delle parti e regolò le spese processuali e di consulenzatecnica d’ufficio.Numero registro generale 17879/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 23495/2026Data pubblicazione 18/07/20262. A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA] SA, laquale ha anche proposto appello incidentale, e nella contumaciadell’impresa Edilnuova di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello diTorino, con sentenza n. 129/2025, depositata il 07.02.2025, in parzialeriforma della decisione di primo grado, ha condannato Lloyd’s InsuranceCompany SA a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] anche delle spese di liteliquidate in favore dell’attore ed a carico dell’assicurata, rigettando, nellarestante parte, le impugnazioni proposte e regolando le spese processuali.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte di merito ha ritenuto, sulla scorta di quanto emerso dagliaccertamenti peritali, che fossero da confermare le considerazioni delgiudice di primo grado circa la sussistenza di un grave inadempimento daparte dell’appellante, inadempimento che aveva riguardato tanto l’attivitàprogettuale quanto quella di direzione dei lavori e che aveva condotto allarealizzazione di un’opera inutilizzabile, il che giustificava la pronuncia dirisoluzione del contratto, con le relative conseguenze.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenzasulla scorta di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] CompanySA è rimasta intimata.memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, deve rilevarsi che nel fascicolo non si rinviene provadell’avvenuta notificazione del ricorso all’appaltatrice Neamtu CodrutaMaria, notificazione che la ricorrente ha dichiarato di aver effettuato neiconfronti della parte in questione, oltre che della società assicuratrice,«per mera conoscenza, ai sensi dell’art. 332 c.p.c.», nonché «conprecisazione che tale notifica non integra la chiamata in giudizio di taliNumero registro generale 17879/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 23495/2026Data pubblicazione 18/07/2026soggetti (posto che nessuna domanda viene rivolta nei confronti deglistessi), ma soltanto una litis denuntiatio» (cfr.: ricorso, a pag. 12).In ogni caso, non si pone questione sul punto.Sotto un primo profilo, deve rilevarsi che l’impugnazione della ricorrenteriguarda la decisione adottata dalla Corte d’appello nell’ambito del giudiziovertente unicamente fra l’odierna ricorrente e l’odierno controricorrente,sicché la notificazione all’impresa appaltatrice, che era parte di altra causaad essa riunita, non era indispensabile.Inoltre, in ragione dell’esito del giudizio, deve osservarsi che il rispetto deldiritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone algiudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedirecomportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra iquali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivitàprocessuali e formalità superflue perché non giustificate dalla strutturadialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principiodel contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto allapartecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cuisfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Pertanto,nella fattispecie sarebbe ingiustificata la fissazione di un termine perintegrare il contraddittorio nei confronti del soggetto non destinatario dinotificazione, in quanto la fissazione di tale termine si tradurrebbe, oltreche in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per ladefinizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio perla garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.: Cass. n.11825/2025; Cass. n. 6924/2020; Cass. n. 16141/2019, Cass. n.12515/2018).1. Passando, dunque, all’esame dei motivi del ricorso, il primo di essi èrubricato come segue: violazione o falsa applicazione di norme di diritto(artt. 22 e 32 d.P.R. n. 380/2001, art. 6 legge Regione Piemonte n. 19dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], allegato 2 della DGR n. 4-3084, in relazione all’art. 360 n. 3Numero registro generale 17879/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 23495/2026Data pubblicazione 18/07/2026c.p.c.) - sulla erroneità della decisione relativamente a quanto lamentatodall’attore [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio n. 3885/2016 R.G. - sulla insussistenzadell’errore rilevato dal C.T.U. ing. Cresta.In sintesi, la ricorrente, richiamando le osservazioni formulate dal suoconsulente di parte sull’elaborato peritale depositato in primo grado edevidenziando che l’interpretazione delle norme di legge spetta al giudice enon al consulente tecnico d’ufficio, sostiene che le conclusioni diquest’ultimo, che si assumono recepite acriticamente in sede di decisione,sarebbero erronee alla luce delle norme indicate in rubrica e che,conseguentemente, non avrebbe potuto essere ritenuto configurabile unsuo inadempimento grave, tale da giustificare la risoluzione del contrattodi prestazione d’opera intellettuale, come dimostrato dall’avvenutaconcessione dell’agibilità riguardo al fabbricato della controparte.Il motivo è inammissibile.In primo luogo, deve rilevarsi l’inosservanza del principio di specificità,secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni dicomprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censuresenza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, principio in virtùdel quale il ricorso deve essere modulato, in conformità alle indicazionidella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia),secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenzialedegli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo dacontemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice dilegittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la correttaamministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario inmisura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr.: Cass. n.8117/2022).In proposito, si osserva che, nel rigettare il quarto motivo di appello, valea dire quello su cui si imperniano le doglianze della parte, la CorteNumero registro generale 17879/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 23495/2026Data pubblicazione 18/07/2026territoriale aveva rilevato che esso era «incentrato soprattuttosull’avvenuta concessione dell’agibilità e sulla riproposizione diargomentazioni già svolte dal CTP Zanardi» e che sulle stesse «l’Ing.Cresta ha già preso una posizione che il Tribunale ha condiviso senzacommettere alcuno degli errori addebitatigli svolgendo le argomentazionipiù sopra sintetizzate, il cui fondamento non è inficiato dal motivo inesame».Ebbene, dalla trattazione del motivo non emerge precisamente quale fossestata la risposta del consulente tecnico d’ufficio alle osservazioni di parte.Sotto altro profilo, deve considerarsi che l'applicazione di una norma aduna fattispecie concreta asseritamente ricostruita dal provvedimentoimpugnato in modo erroneo o carente non ridonda necessariamente inviolazione di quella norma, ma può anche costituire espressione di ungiudizio di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sottol'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi(violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizionedell'astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della leggein ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anchela prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa(cfr.: Cass. n. 15499/2004; Cass. n. 16132/2005; Cass. n. 10127/2006ed altre conformi). L'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esattainterpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sottol'aspetto del vizio di motivazione (cfr.: Cass. n. 24054/2017; Cass. n.25182/2024).In concreto, la doglianza della ricorrente rientra proprio in quest’ultimaipotesi, visto che non è possibile apprezzare la dedotta violazione di leggese non mediante un confronto tra le disposizioni che si assumono violate eNumero registro generale 17879/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 23495/2026Data pubblicazione 18/07/2026la ricostruzione della situazione effettuata dal consulente tecnico d’ufficio erecepita dai giudici del merito, sicché la censura sottende un’inammissibilerevisione delle valutazioni di merito contenute nella sentenza impugnata.Peraltro, è vero, da un lato, che, come dedotto dalla ricorrente, levalutazioni giuridiche spettano al giudice e non al consulente tecnicod’ufficio, tanto che, come è stato affermato in sede di legittimità, laconsulenza tecnica d'ufficio è funzionale alla sola risoluzione di questioni difatto che presuppongano cognizioni di ordine tecnico e non giuridico sicchéi consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti evalutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al dirittodi comportamenti, né, ove una tale valutazione sia stata comunqueeffettuata, di essa si deve tenere conto, a meno che non venga vagliatacriticamente e sottoposta al dibattito processuale delle parti (cfr.: Cass. n.1186/2016).Va, tuttavia, osservato, da un altro lato, che, in materia edilizia, gliaccertamenti di natura tecnica e le valutazioni di tipo giuridico sonospesso strettamente intrecciati, sicché, in tale ambito, deve ritenersiconsentito al consulente tecnico d’ufficio di inserire nel suo elaborato leindicazioni normative e le considerazioni giuridiche strettamentenecessarie al fine di rispondere al quesito assegnatogli e di rendereintelligibile la risposta medesima, pur dovendo il quesito avere ad oggettola risoluzione di questioni di fatto.Resta sempre fermo l’indefettibile controllo dell’organo giudicante, il qualedeve sottoporre dette indicazioni ad un suo autonomo vaglio critico.In concreto, peraltro, la Corte d’appello ha dato atto dell’avvenutocontrollo delle considerazioni del consulente tecnico d’ufficio da parte delgiudice di primo grado, e ciò con argomentazioni dalla stessa ritenuteesenti dagli errori addebitati ed il cui fondamento non era inficiato dalmotivo di impugnazione (cfr.: sentenza impugnata, a pag. 22).Numero registro generale 17879/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 23495/2026Data pubblicazione 18/07/20262. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione o falsaapplicazione di norme di diritto (artt. 1453, 1455 e 1460 c.c., 1668 e 1669c.c., 2233 e 2236 c.c., art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)- sulla errata pronuncia in ordine alla risoluzione del contratto tra il signorPreti e l’ing. Valenzano - sulla errata pronuncia in ordine al completomancato riconoscimento di compenso per la corposa attività svoltadall’ing. [OSCURATO:PERSONA] per oltre due anni.In sintesi, la ricorrente sostiene che, anche ove si fosse ritenutosussistente, in tesi, un suo inadempimento, lo stesso avrebbe avutoscarsa rilevanza, non avendo esso determinato l’irrealizzabilità dell’operaed essendo state quantificate in euro 12.707,43 le spese necessarie aovviare ai problemi rilevati dal consulente tecnico d’ufficio; taleinadempimento, al massimo, avrebbe potuto determinare la riduzione delcorrispettivo con obbligo di risarcire i danni, oppure, tenuto contodell’autonomia delle numerose prestazioni svolte, una risoluzione soltantoparziale del contratto, mantenendo in ogni caso la professionista il dirittodi ottenere, in tutto o in parte, il compenso per l’opera prestata. Inoltre, lecircostanze esposte dalla Corte territoriale riguardo all’inadempimentosarebbero state contraddette dalla realtà dei fatti.Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.Con riferimento alla questione concernente l’asserita assenza di uninadempimento talmente grave da giustificare la risoluzione del contratto,deve premettersi che l'apprezzamento del giudice di merito sul concorsodegli estremi relativi all'inadempimento ed alla sua gravità nel quadrodell'economia contrattuale, implicando la risoluzione di questioni di fatto, èinsindacabile in cassazione tutte le volte in cui l'apprezzamento stesso,che costituisce giudizio di fatto, sia immune da errori logici o giuridici(cfr.: Cass. n. 11400/2002; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n.22415/2004; Cass. n. 7086/2005; Cass. n. 7081/2006; Cass. n.14974/2006; Cass. n. 24799/2008; Cass. n. 3645/2007; Cass. n.Numero registro generale 17879/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 23495/2026Data pubblicazione 18/07/202624799/2008; Cass. n. 6401/2015; Cass. n. 12182/2020; Cass. n.6596/2022).Nella specie, i giudici di merito hanno svolto tale valutazione di fatto: inparticolare, nella sentenza impugnata, sulla scorta di articolateconsiderazioni supportate dagli accertamenti peritali, si è rilevato, quantoall’attività progettuale, che «l’erroneità e l’inadeguatezza dei progettirealizzati avevano reso l’opera, così come lasciata dall’Ing. Valenzano altermine del suo incarico, inutilizzabile per cui non si poteva in alcun modoritenere raggiunto il normale risultato di un incarico di progettista per lacostruzione/ristrutturazione di un immobile» e, quanto alla direzione deilavori, che «vi era stato un grave inadempimento di omessa vigilanzasull’esecuzione dell’opera che aveva reso necessario procedereall’integrale rifacimento dell’isolamento a cappotto, sistema costruttivo diparticolare rilievo e volto a garantire il normale godimento del bene».Ne deriva l’inammissibilità del motivo, nella parte in cui esso intenderimettere in discussione, in questa sede, il suddetto apprezzamento difatto, senza che sia denunciato un eventuale vizio di motivazione neitermini di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.In ogni caso, il motivo, in tale parte, risulta anche infondato.Rientra, infatti, nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato dellaredazione di un progetto edilizio l’obbligo di assicurare la conformità delmedesimo progetto alla normativa urbanistica. Il committente ha, invero,diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d'arte econforme ai patti, sicché l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze dinatura tecnica e/o giuridica, queste ultime accertate nella specie,costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente diautotutelarsi, rifiutandogli il compenso (cfr.: Cass. n. 3686/2021; Cass. n.1214/2017; Cass. n. 14759/2016; Cass. n. 2257/2007; Cass. n.22487/2004; Cass. n. 11728/2002), ovvero, ove lo stesso compenso siastato già elargito, di chiedere la risoluzione a norma dell’art. 1453 c.c. e leNumero registro generale 17879/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 23495/2026Data pubblicazione 18/07/2026discendenti restituzioni (cfr.: Cass. n. 8058/2023; in senso analogo, siveda anche: Cass. n. 8197/2010).La Corte d’appello, in concreto, si è attenuta al principio di diritto innanziindicato, sicché la relativa decisione risulta giuridicamente corretta.Peraltro, solo per inciso, si rileva che la ricorrente, nella trattazione delmotivo in esame, al fine di supportare la sua tesi relativa alla scarsaincidenza economica dell’inadempimento rispetto alla prestazione dovuta,compara l’importo di euro 12.707,43 (costo necessario allaregolarizzazione dell’immobile indicato nell’elaborato peritale) alcorrispettivo complessivo di euro 44.857,43, quantificato in sede diconsulenza tecnica d’ufficio, senza, tuttavia, tenere conto dell’ulterioredanno provocato quale direttrice dei lavori, non oggetto di impugnazionenella presente sede, e liquidato in euro 28.570,00.Quanto all’agibilità, anch’essa allegata quale circostanza che avrebbedovuto condurre ad un differente esito del giudizio, il controricorrente hadedotto, richiamando sul punto l’elaborato peritale, che essa non avrebbepotuto essere concessa sulla base della situazione riscontrata.L’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, poi, comportacome conseguenza che il giudice del merito non dovesse pronunciarsi suquella di riduzione del corrispettivo, che presupponeva la permanenza invita del rapporto.Per quanto concerne la tesi relativa alla possibilità di pervenire ad unapronuncia di risoluzione parziale del contratto, si osserva che quest’ultima,esplicitamente prevista dall’art. 1458 c.c. per i contratti a esecuzionecontinuata o periodica, è sì possibile anche per il contratto a esecuzioneistantanea, ma sempre che il relativo oggetto sia rappresentato – secondola valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soloper violazione di legge o vizi logici – non da un’unica cosa infrazionabile,ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna diqueste, separata dal tutto, mantenga un’autonomia economico funzionale,Numero registro generale 17879/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 23495/2026Data pubblicazione 18/07/2026che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o dinegoziazione distinti (cfr.: Cass. n. 2050/2026; Cass. n. 16556/2013;Cass. n. 10700/2005; Cass. n. 23657/2004; Cass. n. 5434/2002).Una tale eventualità risulta sostanzialmente esclusa dalla Corte d’appello,la quale ha ritenuto, confermando la decisione del Tribunale, chel’appellante principale fosse inadempiente «sia quale progettista che qualedirettore lavori», con riferimento, dunque, «al complessivo incaricoconferitole, inadempimento grave perché in entrambi in casi aveva resol’opera prestata inidonea allo scopo perseguito dall’attore».La ricorrente, da parte sua, non ha indicato particolari elementi sullascorta dei quali possa ritenersi che qualcuna fra le prestazioniprofessionali compiute abbia conservato un’autonomia economicofunzionale, che la renda suscettibile di diritti o di negoziazione distinti eautonomamente utilizzabile da parte del committente.In realtà, dalla sentenza impugnata non risulta neppure che nel giudizio dimerito sia stata sollevata la questione specifica della sussistenza deipresupposti fattuali per una risoluzione parziale, sicché trattasi diquestione nuova, in relazione alla quale la ricorrente non ha adempiutoall’onere di allegare l'avvenuta sua deduzione innanzi al giudice di merito,né, tanto meno, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbiafatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" laveridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questionestessa (cfr.: Cass. n. 20518/2008; Cass., Sez. Un., n. 10502/2012; Cass.n. 2038/2019), con conseguente sua inammissibilità in sede di legittimità.Per il resto, come già rilevato per il primo motivo, la censura della parte sirisolve in un’inammissibile sollecitazione alla Corte ad effettuare unarevisione delle valutazioni di merito contenute nella sentenza impugnata.Non conduce a conclusioni diverse la constatazione dell’erroneitàdell’asserzione della Corte di merito, secondo cui il sesto motivo di appelloNumero registro generale 17879/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 23495/2026Data pubblicazione 18/07/2026presupponeva l’accoglimento del precedente, visto che trattasi diaffermazione priva di carattere decisorio.Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155,21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.,da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento almomento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dallalettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare aifini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, allastregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni dimerito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consistenell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la suaadesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo unapiù rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come dadispositivo fra le parti costituite, disponendosi la distrazione in favore delprocuratore del controricorrente, che ne ha fatto richiesta dichiarandosiantistatario, mentre nulla va disposto nei confronti della parte rimastaintimata, a cui il ricorso è stato notificato a meri fini di litis denuntiatio.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente arifondere al controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità,che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 6.000,00 percompensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori dilegge, se ed in quanto dovuti, disponendo la distrazione in favore delprocuratore antistatario, avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17879/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 23495/2026Data pubblicazione 18/07/2026Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso