CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2026
Cassazione n. 12306/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15650/2025Numero sezionale 2224/2026Numero di raccolta generale 12306/2026Data pubblicazione 02/05/2026ALÌ Giovanni, CIADAMIDARO Giovanni, CIADAMIDARO SalvatoreDiego, D’AGATE Francesco, DELL’ARTE [OSCURATO:PERSONA], PLUMARISalvatore, TROVATO Alessandro, rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti –avverso la sentenza n. 3928/07/2025 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, depositata il 29/5/2025.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Salvatore DiegoCiadamidaro, [OSCURATO:PERSONA]Agate, [OSCURATO:PERSONA]Arte, SalvatorePlumari e [OSCURATO:PERSONA], componenti del consiglio direttivodell’[OSCURATO:PERSONA], impugnarono dinanzialla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna gli avvisi di presain carico con i quali l’Agenzia delle entrate-Riscossione avevacomunicato a ciascuno di loro l’avvio dell’attività di riscossione dellasomma di euro 100.391,89, relativa ad un avviso di accertamentonotificato all’associazione predetta, al suo legale rappresentante protempore [OSCURATO:PERSONA], nonché all’autore della contestateviolazioni, sig. [OSCURATO:PERSONA]Arte.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,investita dell’appello dei contribuenti, accolse il gravame sul rilievodella mancata notificazione agli appellanti di prodromici avvisi diaccertamento recanti la contestazione nei loro confronti di unaNumero registro generale 15650/2025Numero sezionale 2224/2026Numero di raccolta generale 12306/2026Data pubblicazione 02/05/2026responsabilità, in solido con l’associazione sportiva, per le obbligazionitributarie di quest’ultima.4. Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ulteriormente illustratoda memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., cui i contribuenti sopra indicatihanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Devono innanzitutto disattendersi le eccezioni di inammissibilità delricorso sollevate dai controricorrenti in ragione di una supposta carenza diintegrità del contraddittorio nonché di un’asserita formazione di giudicatosu un capo autonomo della sentenza d’appello.1.1. Quanto al primo profilo, occorre rilevare che, contrariamente aquanto prospettato dai controricorrenti, non si pone alcuna necessità diintegrare il contradditorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, pur essendo stata questa ad emettere gli avvisi di presa incarico impugnati.Al riguardo è sufficiente osservare che l’accoglimento, per le ragioniche oltre si diranno, del ricorso dell’Agenzia delle entrate rende comunqueirrilevante integrare il contraddittorio nei confronti dell’agente dellariscossione, il cui interesse nella causa è sostanzialmente sovrapponibilea quello dell’ente ricorrente e non viene in alcun modo compromesso dallasua mancata partecipazione al giudizio di legittimità (v. Cass. n.11825/2025 nonché Cass. n. 15106/2013, che, proprio con riguardo altema dell’estensione del contradditorio nel giudizio di cassazione,escludono la necessità di attività processuali che si traducano in unaggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione delgiudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivitàdei diritti processuali delle parti).1.2. Con riguardo alla seconda eccezione di inammissibilità, volta afar valere la supposta formazione di un giudicato sulla statuizione,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15650/2025Numero sezionale 2224/2026Numero di raccolta generale 12306/2026Data pubblicazione 02/05/2026asseritamente non impugnata, con la quale il Giudice d’appello haannullato gli avvisi di presa in carico per mancata emissione e notifica delprodromico avviso di accertamento, va rilevato che il primo motivo diricorso, come subito oltre si preciserà, è diretto a censurare la sentenzaimpugnata per omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello, motivoche, tendendo a far emergere la definitività della sentenza di primo grado,esclude in radice, in caso di sua fondatezza, la configurabilità di ungiudicato in relazione a qualsivoglia statuizione della sentenza d’appello.2. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso si deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’erroneità della sentenzaimpugnata, non avendo essa dichiarato l’appello inammissibile siccometardivo.3. Il motivo è fondato.3.1. È incontroverso che la sentenza della Corte di giustizia tributariadi primo grado di Enna, non notificata, sia stata pubblicata il 30 gennaio2023. Il termine semestrale per la proposizione dell’appello di cui all’art.327, comma 1, c.p.c. sarebbe, dunque, scaduto, considerata anche laproroga di cui all’art. 155, comma 3, c.p.c., il 31 luglio 2023 (il 30 luglio2023 era infatti domenica). Operando nella specie la sospensione di undicimesi di cui all’art. 1, comma 199, legge n. 197 del 2022, il termine perappellare scadeva il 30 giugno 2024, scadenza prorogata, ex art. 155,comma 3, c.p.c., al 1° luglio 2024.Dal momento che l’appello è stato pacificamente notificato il 30 luglio2024, esso è tardivo.3.2. Non potrebbe fondatamente sostenersi, diversamente da quantoargomentato dai controricorrenti, che la scadenza del termine perappellare fosse ulteriormente prorogata di trentuno giorni in virtùdell’ulteriore sospensione dei termini processuali nel periodo feriale,prevista dall’art. 1 legge n. 742 del 1969 nella formulazione vigenteratione temporis.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15650/2025Numero sezionale 2224/2026Numero di raccolta generale 12306/2026Data pubblicazione 02/05/2026Tale tesi si scontra con il costante insegnamento della giurisprudenzadi legittimità circa la incumulabilità delle cause di sospensione dei terminiprocessuali in caso di coincidenza o sovrapposizione dei periodi (v. Cass.n. 10252/2020; Cass. n. 8581/2021; Cass. n. 12488/2021). Propriofondandosi sul menzionato insegnamento, questa Corte ha già avutomodo di precisare, con riferimento ad analoga causa di sospensione deitermini, che la sospensione straordinaria prevista dall’art. 6, comma 11,d.l. n. 119 del 2018, conv., con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018,non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale –prevista dall’art. 1 legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo,dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito conmodificazioni dalla legge n. 162 del 2014 – nei casi di coincidenza osovrapposizione dei relativi periodi (Cass. n. 28398/2021; v. anche Cass.n. 3598/2023).Inconferente è poi il richiamo operato nel controricorso all’ordinanzadi questa Corte n. 16830/2020 giacché, diversamente da quantoadombrato dai controricorrenti, quella pronuncia, lungi dall’affermare lacumulabilità delle cause di sospensione dei termini in caso disovrapposizione dei periodi, ha semplicemente chiarito, in relazione allasospensione semestrale dei termini d’impugnazione di cui all’art. 11 d.l.n. 50 del 2017, che, al fine di stabilire il termine ultimo per la proposizionedel gravame, occorre dapprima determinare la data di scadenza deltermine ordinario, tenendo anche conto della sospensione dei terminiprocessuali nel periodo feriale, e poi, ove la scadenza così determinatadovesse cadere nel lasso temporale ricompreso tra il 24 aprile 2017 ed il30 settembre 2017 – quello cioè previsto dalla citata norma speciale –tener conto dell’ulteriore periodo di sospensione di sei mesi. La fattispeciepresa in considerazione da quella pronuncia, come si vede, è ben diversada quella qui in esame, nella quale il termine ordinario per proporreappello non è scaduto nel periodo feriale, sicché non vi era alcuno spazioNumero registro generale 15650/2025Numero sezionale 2224/2026Numero di raccolta generale 12306/2026Data pubblicazione 02/05/2026per fare applicazione della sospensione di cui all’art. 1 legge n. 742 del1969.3.3. Da ultimo, deve escludersi, contrariamente a quanto eccepito daicontroricorrenti, che la censura dell’Agenzia fiscale dovesse essereformulata nell’ambito del parametro impugnatorio di cui all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., stante l’omessa pronuncia della Corte regionalesulla questione relativa alla tardività dell’appello, sollevata dall’appellataAgenzia.Al riguardo è sufficiente ricordare il principio, del tutto costante nellagiurisprudenza di legittimità, per cui l’omesso esame di una questionepuramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia,configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domandeod eccezioni di merito (Cass. n. 26913/2024), ragion per cui se il giudicedi merito omette di pronunciarsi su un’eccezione di inammissibilità, lasentenza di merito non è impugnabile per l’omessa pronuncia o per lacarenza di motivazione, ma unicamente per l’invalidità già vanamenteeccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronunciaimpugnata, bensì l’eventuale esistenza appunto di tale invalidità (Cass. n.15843/2015). Ed invero, la decisione di accoglimento della domanda dellaparte comporta anche la reiezione dell’eccezione d’inammissibilità delladomanda stessa, avanzata dalla controparte, senza che, in assenza dispecifiche argomentazioni, sia configurabile un vizio di omessamotivazione, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove lapretesa o l’eccezione non espressamente esaminata risulti incompatibilecon l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 15100/2024;Cass. n. 13425/2016; Cass. n. 20311/2011).Sul punto, come considerazione di carattere tranciante, deveaggiungersi che il vizio qui in esame attiene ad una decadenza verificatasiper effetto dello spirare di termini perentori per la proposizionedell’impugnazione, e dunque riguarda uno dei presupposti “fondanti” laNumero registro generale 15650/2025Numero sezionale 2224/2026Numero di raccolta generale 12306/2026Data pubblicazione 02/05/2026struttura e il funzionamento del processo, sicché, quale che sia la modalitàcon la quale il vizio sia stato dedotto con il ricorso per cassazione, esso,sul quale il giudice di merito non si è pronunciato, ben può essere rilevatoed esaminato anche d’ufficio in questa sede (Cass., sez. un., n.24172/2025).4. La sentenza impugnata è dunque cassata con riferimento al primomotivo di ricorso, mentre il secondo, con il quale si è dedotta la violazionedell’art. 38 c.c. per non essere stata riconosciuta la responsabilità solidaledei membri del consiglio direttivo per i debiti dell’associazione, restaconseguentemente assorbito.Ricorrono, inoltre, le condizioni per decidere nel merito, sicché lacassazione può disporsi senza rinvio, essendo possibile pronunciare sulmerito dell’appello con la declaratoria della sua inammissibilità pertardività.5. Le spese del giudizio d’appello e quelle del presente giudizio dilegittimità seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassala sentenza impugnata e, pronunciando sul merito dell’appello, lo dichiarainammissibile; condanna i controricorrenti al pagamento, in favore dellaricorrente, delle spese del giudizio d’appello che liquida complessivamentein euro 9.300,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, nonchédelle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 7.700,00per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti