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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15820/2026

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ore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Chirone unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale coerede di [OSCURATO:PERSONA], nonchéMarchese Sabrina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali coeredi diMarchese Salvatore, tutte rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 894/2020depositata il 02/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9579/2021Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 15820/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il [OSCURATO:PERSONA] di via Ronchetto n. 2A, Arenzano, ha citato in giudiziodinanzi al Tribunale di Genova i condòmini [OSCURATO:PERSONA] edErmanna Poli, lamentando che essi avevano realizzato nel giardino di loroproprietà esclusiva e in aderenza al muro perimetrale dell’edificio un corpodi fabbrica costituente ampliamento del loro appartamento, inglobando untratto del muro in questione.[OSCURATO:PERSONA] attore ha formulato domande di riduzione in pristino e, insubordine, di modifica delle tabelle millesimali.Il Tribunale di Genova, disposta l’integrazione del contraddittorio neiconfronti di tutti i condòmini, con la sentenza di primo grado ha accolto ladomanda del [OSCURATO:PERSONA], condannando i convenuti alla demolizione delcorpo di fabbrica.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed ErmannaPoli, nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto appelloincidentale, nonché nella contumacia degli altri condòmini, la Corted’appello di Genova, con sentenza n. 894/2020 pubblicata il giorno02.10.2020, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato ladomanda di riduzione in pristino e ha modificato la tabella millesimale,regolando le spese processuali e quelle delle consulenze tecniche d’ufficio.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede,premesso che sulla facciata preesisteva una porta-finestra di collegamentotra l’abitazione e il giardino dei condòmini, si è ritenuto che l’ampliamentovolumetrico non aveva modificato la funzione e la destinazione del murocondominiale, né aveva limitato il diritto degli altri condòmini sullo stesso;secondo la Corte territoriale, doveva essere parimenti esclusa l’avvenutacostituzione, in tal modo, di una servitù, visto che l’area su cui il corpo difabbrica era stato realizzato costituiva pertinenza di un appartamentofacente parte del complesso condominiale.Numero registro generale 9579/2021Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 15820/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il [OSCURATO:PERSONA] di via Ronchetto n. 2A, Arenzano, ha proposto ricorso percassazione avverso quest’ultima sentenza sulla scorta di due motivi.[OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che quale coerede di [OSCURATO:PERSONA], nelfrattempo deceduto, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SerenaMarchese, anch’esse quali coeredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno resistitocon controricorso.memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente si dà atto che, in ragione del prevedibile esito delgiudizio, non si pone questione sull’integrità del contraddittorio.

Invero, ilrispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processoimpone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare eimpedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecitadefinizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutiledispendio di attività processuali e formalità superflue perché nongiustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dalrispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie didifesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità,dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre isuoi effetti.Pertanto, nella fattispecie sarebbe ingiustificata la fissazione di termineper integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti non destinatari dinotificazione, in quanto la fissazione di tale termine si tradurrebbe, oltreche in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per ladefinizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio perla garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.: Cass. Sez.Un. n. 21670/2013; Cass. n. 11825/2025; Cass. n. 6924/2020; Cass. n.16141/2019, Cass. n. 12515/2018).Numero registro generale 9579/2021Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 15820/2026Data pubblicazione 22/05/2026L’inammissibilità prima facie del ricorso, nella specie ravvisabile, rende deltutto superflua la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., derivando daessa l’inefficacia anche dell’eventuale impugnazione incidentale tardivache potrebbe provenire dalle parti chiamate ad integrare il contraddittorio,ai sensi dell’art. 334 c.p.c.In proposito, si rileva che, in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinioex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolomotivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come sidesume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoriad'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c.,sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro delladisposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimerecompiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità,così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"(cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 7155/2017; Cass. n. 29629/2020).Può dunque passarsi all’esame dei motivi di impugnazione.2.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione, a norma dell’art. 360 c.p.c. n. 3, degli artt. 1117 c.c. e 817c.c.Secondo parte ricorrente, in considerazione del fatto che il giardino diproprietà esclusiva dei condomini Marchese - Poli non faceva partedell’edificio condominiale, né poteva essere annoverato tra le parti comunidell’edificio, la costituzione di una servitù doveva ritenersi erroneamenteesclusa dalla Corte di merito.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione o falsaapplicazione, a norma dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 1102 c.c. edell’art. 1120 c.c.Secondo parte ricorrente, l’inclusione di un tratto del muro perimetraledell’edificio di proprietà esclusiva dei due condòmini avrebbe integrato gliNumero registro generale 9579/2021Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 15820/2026Data pubblicazione 22/05/2026estremi dello spoglio nei confronti degli altri comproprietari e avrebbedeterminato la costituzione di una servitù, per la quale è, invece,necessario il consenso di tutti i condòmini.I due motivi, da esaminarsi unitariamente essendo strettamente connessi,sono inammissibili ex art. 360-bis c.p.c., in quanto il provvedimentoimpugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme allagiurisprudenza della Corte e l'esame di essi non offre elementi perconfermare o mutare l'orientamento della stessa.Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce orientamento consolidato dilegittimità quello secondo cui i muri perimetrali di un edificio condominialesono destinati al servizio esclusivo dell'edificio stesso di cui costituisconoparte organica; per tale loro funzione e destinazione, possono essere usatidal singolo condomino solo per il miglior godimento della parte di edificiodi sua proprietà esclusiva, mentre non possono essere utilizzati, senza ilconsenso di tutti i condomini, per l'utilità di altro immobile di sua esclusivaproprietà non facente parte del condominio, in quanto ciò implicherebbe lacostituzione di una servitù in favore di un bene estraneo al condominio(cfr.: Cass. n. 2953/1994; Cass. n. 17868/2003; Cass. n. 15024/2013;Cass. n. 5060/2020).È stato parimenti affermato che la realizzazione da parte di un condominodi una modifica nella sua proprietà esclusiva (nella specie, realizzazione diuna serra) in aderenza alla facciata dell'edificio quale pertinenza delrispettivo appartamento, ai fini dell'utilizzo delle parti comuni, rimanesottoposta, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al divieto di alterare la destinazionedella cosa comune, nonché a quello di impedire agli altri partecipanti difarne parimenti uso secondo il loro diritto; ma l'accertamento se l'operadel singolo condomino, mirante ad una intensificazione del propriogodimento della cosa comune, sia conforme o meno alla destinazione dellacosa comune, è compito del giudice del merito, incensurabile in sede dilegittimità se congruamente motivato (cfr.: Cass. n. 30528/2017).Numero registro generale 9579/2021Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 15820/2026Data pubblicazione 22/05/2026Nella specie, la decisione della Corte territoriale risulta giuridicamentecorretta, essendosi rilevato, in concreto, che: - l’area su cui è statorealizzato il nuovo corpo di fabbrica, pur essendo di proprietà esclusiva deicondomini Marchese - Poli, fa parte del complesso condominiale (il che èdiverso dal costituire una parte comune dell’edificio) quale pertinenzadell’appartamento; - esso non si appoggia alla parete perimetraledell’edificio, ma è semplicemente costruito in aderenza ad essa; - ciò nonha alterato la destinazione del bene comune e non limita il diritto deglialtri condomini su di esso, né determina la costituzione di una servitù.Le considerazioni di cui innanzi, oltre a costituire accertamento di fattoinsindacabile in questa sede se non per vizio di motivazione ex art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., nella specie non dedotto, risultano rispettosedei principi di diritto affermati in materia.Invero, l’ampliamento dell’unità immobiliare di proprietà esclusivaMarchese - Poli mediante la realizzazione del corpo di fabbrica oggetto dicausa è avvenuto senza alcuna modifica del muro comune, in cui già inprecedenza esisteva la porta finestra di comunicazione con il giardino dipertinenza.

L’edificazione del nuovo vano in aderenza al muro perimetralecomune comporta che la muratura esterna che delimita ora taleincremento edilizio costituisce, a sua volta, parte organica ed essenzialedell’intero fabbricato condominiale, completandone la struttura e la lineaarchitettonica.Poiché l’intero appartamento, in tal modo ampliato, fa parte del complessocondominiale, il diritto all’utilizzo del muro comune da parte dei proprietaridell’unità immobiliare modificata si fonda non già su una servitù, ma pursempre sul rapporto di condominialità.Ora, per quanto concerne la variazione dell’uso del muro comune dalpunto di vista qualitativo, essa soggiace ai limiti di cui all’art. 1102 c.c.,limiti che la Corte di merito ha ritenuto osservati con motivato giudizio infatto; mentre, per quanto concerne la modifica di detto uso dal punto diNumero registro generale 9579/2021Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 15820/2026Data pubblicazione 22/05/2026vista quantitativo, essa, una volta esclusa la necessità di costituzione diuna servitù, integra in astratto gli estremi del presupposto per la revisionedelle tabelle millesimali ex art. 69, primo comma, n. 2, disp. att. c.c.,norma che, in effetti, fa riferimento alle «mutate condizioni di una partedell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superficio di incremento o diminuzione delle unità immobiliari», come nel caso dispecie, ove ne risulti alterato per più di un quinto il valore proporzionaledell'unità immobiliare.3.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente arifondere ai controricorrenti le spese processuali del giudizio di legittimità,che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 5.000,00 percompensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori dilegge, se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 12 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Chirone unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale coerede di [OSCURATO:PERSONA], nonchéMarchese Sabrina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali coeredi diMarchese Salvatore, tutte rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 894/2020depositata il 02/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9579/2021Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 15820/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il [OSCURATO:PERSONA] di via Ronchetto n. 2A, Arenzano, ha citato in giudiziodinanzi al Tribunale di Genova i condòmini [OSCURATO:PERSONA] edErmanna Poli, lamentando che essi avevano realizzato nel giardino di loroproprietà esclusiva e in aderenza al muro perimetrale dell’edificio un corpodi fabbrica costituente ampliamento del loro appartamento, inglobando untratto del muro in questione.[OSCURATO:PERSONA] attore ha formulato domande di riduzione in pristino e, insubordine, di modifica delle tabelle millesimali.Il Tribunale di Genova, disposta l’integrazione del contraddittorio neiconfronti di tutti i condòmini, con la sentenza di primo grado ha accolto ladomanda del [OSCURATO:PERSONA], condannando i convenuti alla demolizione delcorpo di fabbrica.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed ErmannaPoli, nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto appelloincidentale, nonché nella contumacia degli altri condòmini, la Corted’appello di Genova, con sentenza n. 894/2020 pubblicata il giorno02.10.2020, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato ladomanda di riduzione in pristino e ha modificato la tabella millesimale,regolando le spese processuali e quelle delle consulenze tecniche d’ufficio.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede,premesso che sulla facciata preesisteva una porta-finestra di collegamentotra l’abitazione e il giardino dei condòmini, si è ritenuto che l’ampliamentovolumetrico non aveva modificato la funzione e la destinazione del murocondominiale, né aveva limitato il diritto degli altri condòmini sullo stesso;secondo la Corte territoriale, doveva essere parimenti esclusa l’avvenutacostituzione, in tal modo, di una servitù, visto che l’area su cui il corpo difabbrica era stato realizzato costituiva pertinenza di un appartamentofacente parte del complesso condominiale.Numero registro generale 9579/2021Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 15820/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il [OSCURATO:PERSONA] di via Ronchetto n. 2A, Arenzano, ha proposto ricorso percassazione avverso quest’ultima sentenza sulla scorta di due motivi.[OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che quale coerede di [OSCURATO:PERSONA], nelfrattempo deceduto, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SerenaMarchese, anch’esse quali coeredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno resistitocon controricorso.memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente si dà atto che, in ragione del prevedibile esito delgiudizio, non si pone questione sull’integrità del contraddittorio. Invero, ilrispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processoimpone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare eimpedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecitadefinizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutiledispendio di attività processuali e formalità superflue perché nongiustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dalrispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie didifesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità,dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre isuoi effetti.Pertanto, nella fattispecie sarebbe ingiustificata la fissazione di termineper integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti non destinatari dinotificazione, in quanto la fissazione di tale termine si tradurrebbe, oltreche in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per ladefinizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio perla garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.: Cass. Sez.Un. n. 21670/2013; Cass. n. 11825/2025; Cass. n. 6924/2020; Cass. n.16141/2019, Cass. n. 12515/2018).Numero registro generale 9579/2021Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 15820/2026Data pubblicazione 22/05/2026L’inammissibilità prima facie del ricorso, nella specie ravvisabile, rende deltutto superflua la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., derivando daessa l’inefficacia anche dell’eventuale impugnazione incidentale tardivache potrebbe provenire dalle parti chiamate ad integrare il contraddittorio,ai sensi dell’art. 334 c.p.c.In proposito, si rileva che, in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinioex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolomotivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come sidesume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoriad'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c.,sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro delladisposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimerecompiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità,così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 7155/2017; Cass. n. 29629/2020).Può dunque passarsi all’esame dei motivi di impugnazione.2. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione, a norma dell’art. 360 c.p.c. n. 3, degli artt. 1117 c.c. e 817c.c.Secondo parte ricorrente, in considerazione del fatto che il giardino diproprietà esclusiva dei condomini Marchese - Poli non faceva partedell’edificio condominiale, né poteva essere annoverato tra le parti comunidell’edificio, la costituzione di una servitù doveva ritenersi erroneamenteesclusa dalla Corte di merito.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione o falsaapplicazione, a norma dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 1102 c.c. edell’art. 1120 c.c.Secondo parte ricorrente, l’inclusione di un tratto del muro perimetraledell’edificio di proprietà esclusiva dei due condòmini avrebbe integrato gliNumero registro generale 9579/2021Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 15820/2026Data pubblicazione 22/05/2026estremi dello spoglio nei confronti degli altri comproprietari e avrebbedeterminato la costituzione di una servitù, per la quale è, invece,necessario il consenso di tutti i condòmini.I due motivi, da esaminarsi unitariamente essendo strettamente connessi,sono inammissibili ex art. 360-bis c.p.c., in quanto il provvedimentoimpugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme allagiurisprudenza della Corte e l'esame di essi non offre elementi perconfermare o mutare l'orientamento della stessa.Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce orientamento consolidato dilegittimità quello secondo cui i muri perimetrali di un edificio condominialesono destinati al servizio esclusivo dell'edificio stesso di cui costituisconoparte organica; per tale loro funzione e destinazione, possono essere usatidal singolo condomino solo per il miglior godimento della parte di edificiodi sua proprietà esclusiva, mentre non possono essere utilizzati, senza ilconsenso di tutti i condomini, per l'utilità di altro immobile di sua esclusivaproprietà non facente parte del condominio, in quanto ciò implicherebbe lacostituzione di una servitù in favore di un bene estraneo al condominio(cfr.: Cass. n. 2953/1994; Cass. n. 17868/2003; Cass. n. 15024/2013;Cass. n. 5060/2020).È stato parimenti affermato che la realizzazione da parte di un condominodi una modifica nella sua proprietà esclusiva (nella specie, realizzazione diuna serra) in aderenza alla facciata dell'edificio quale pertinenza delrispettivo appartamento, ai fini dell'utilizzo delle parti comuni, rimanesottoposta, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al divieto di alterare la destinazionedella cosa comune, nonché a quello di impedire agli altri partecipanti difarne parimenti uso secondo il loro diritto; ma l'accertamento se l'operadel singolo condomino, mirante ad una intensificazione del propriogodimento della cosa comune, sia conforme o meno alla destinazione dellacosa comune, è compito del giudice del merito, incensurabile in sede dilegittimità se congruamente motivato (cfr.: Cass. n. 30528/2017).Numero registro generale 9579/2021Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 15820/2026Data pubblicazione 22/05/2026Nella specie, la decisione della Corte territoriale risulta giuridicamentecorretta, essendosi rilevato, in concreto, che: - l’area su cui è statorealizzato il nuovo corpo di fabbrica, pur essendo di proprietà esclusiva deicondomini Marchese - Poli, fa parte del complesso condominiale (il che èdiverso dal costituire una parte comune dell’edificio) quale pertinenzadell’appartamento; - esso non si appoggia alla parete perimetraledell’edificio, ma è semplicemente costruito in aderenza ad essa; - ciò nonha alterato la destinazione del bene comune e non limita il diritto deglialtri condomini su di esso, né determina la costituzione di una servitù.Le considerazioni di cui innanzi, oltre a costituire accertamento di fattoinsindacabile in questa sede se non per vizio di motivazione ex art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., nella specie non dedotto, risultano rispettosedei principi di diritto affermati in materia.Invero, l’ampliamento dell’unità immobiliare di proprietà esclusivaMarchese - Poli mediante la realizzazione del corpo di fabbrica oggetto dicausa è avvenuto senza alcuna modifica del muro comune, in cui già inprecedenza esisteva la porta finestra di comunicazione con il giardino dipertinenza. L’edificazione del nuovo vano in aderenza al muro perimetralecomune comporta che la muratura esterna che delimita ora taleincremento edilizio costituisce, a sua volta, parte organica ed essenzialedell’intero fabbricato condominiale, completandone la struttura e la lineaarchitettonica.Poiché l’intero appartamento, in tal modo ampliato, fa parte del complessocondominiale, il diritto all’utilizzo del muro comune da parte dei proprietaridell’unità immobiliare modificata si fonda non già su una servitù, ma pursempre sul rapporto di condominialità.Ora, per quanto concerne la variazione dell’uso del muro comune dalpunto di vista qualitativo, essa soggiace ai limiti di cui all’art. 1102 c.c.,limiti che la Corte di merito ha ritenuto osservati con motivato giudizio infatto; mentre, per quanto concerne la modifica di detto uso dal punto diNumero registro generale 9579/2021Numero sezionale 1225/2026Numero di raccolta generale 15820/2026Data pubblicazione 22/05/2026vista quantitativo, essa, una volta esclusa la necessità di costituzione diuna servitù, integra in astratto gli estremi del presupposto per la revisionedelle tabelle millesimali ex art. 69, primo comma, n. 2, disp. att. c.c.,norma che, in effetti, fa riferimento alle «mutate condizioni di una partedell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superficio di incremento o diminuzione delle unità immobiliari», come nel caso dispecie, ove ne risulti alterato per più di un quinto il valore proporzionaledell'unità immobiliare.3. Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente arifondere ai controricorrenti le spese processuali del giudizio di legittimità,che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 5.000,00 percompensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori dilegge, se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 12 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa