CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 01542/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6193/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente/ricorrente incidentale e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio, n. 3935 /2022 , depositata il 1 6 / 9 /2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/1/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] rivestiva la qualifica di Responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del [OSCURATO:PERSONA] srl di Roma. Esercitando tale funzione, aveva apposto il “visto di conformità” dei dati del Modello 730/2015, per l’anno d’imposta 2014, di un contribuenteche risiedeva in Provincia di Latina. Eseguito il controllo formale della dichiarazione del contribuenteex art. 36-ter d.lgs. n. 600 del 1973 , l’Agenzia delle Entrate, DP di Latina , ravvisava un’infedeltà nell’apposizione del visto di conformitàcon riferimento a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e, in forza dell’art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997, formava il ruolo reso esecutivo nei confronti del RAF, chiamandolo a rispondere dei tributi, delle sanzioni e degli interessi riferibili al contribuente. L’Agenzia delle e ntrate - Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Roma, competente per il domicilio fiscale del Romagnoli, residente in Roma, gli notificava una cartella di pagamento. Romagnoli proponeva ricorso avanti alla CTP di Roma nei confronti sia della dell’Agenzia delle entrate, DP di Latina , che dell'Agenzia delle e ntrate - Riscossione. 2.Nel giudizio di primo grado si costituiva solo l’Agenzia delle entrate. Con la sentenza n. 1614/2021, la CTP di Roma accoglieva il ricorso. Lacartella doveva essere annullata perché la contestazione , l’irrogazione delle sanzioni e la formazione del ruolo erano di competenza ex art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio per il domicilio fiscale del RAF e non della [OSCURATO:PERSONA]. 3.Con la sentenza n. 3935/2022 la CGT di secondo grado del Lazio rigettava l’appello. Evidenziava che la lettera dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997 è assolutamente chiar a nell’individuare l’Ufficio competente a emettere i provvedimenti 0e irrogare le sanzioni conseguenti a visto infedele. 4.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo mentre il contribuente ha resistito con controricorso e formulato un motivo di ricorso incidentale condizionato. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il controricorrenteha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si rileva preliminarmente che non appare necessario ordinare il rinnovo della notificazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, pur non essendovi prova della notifica. Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facieinfondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per larinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 11825/2025, Cass. 6924/2020 e Cass.12515/2018). 2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997,dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973e dell’art. 26 d.m. n. 164 del 1999, con riferimento all’art. 360, primo comma num. 3 , c.p.c. per l’erronea individuazione dell’Ufficio competente all’iscrizione a ruolo delle somme dovute. L’art. 26 del citato d.m. n. 164 del 1999 stabilisce che l’esito del controllo è comunicato in via telematica al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell’assistenza fiscale o al professionista, con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione mentre l’art. 39, comma 1,lett. a), del medesimo decreto specifica che costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al d.P.R. n. 602 del 1973le comunicazioni con le quali sono richieste le somme derivanti dagli esiti del controllo formale. La competenza per l’effettuazione del controllo nei confronti dei RAF (e CAF) e dei professionisti è individuata, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, nell’Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente. Nel caso in esame non era stato emesso alcun atto formale di contestazione per l’irrogazione di sanzioni, ex art. 16 del d.lgs. n. 472del 1997, avendo il recupero avuto a oggetto l’imposta evasa dal contribuente. Rimangono applicabili le ordinarie regole della competenza degli Uffici finanziari ex art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973 e, quindi, la competenza dell’Ufficio nel cui distretto ha domicilio il contribuente di cui è stata rettificata la dichiarazione 3. Il motivo del ricorso principale sulla competenza verticale dell’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria è infondato. 3.1 L’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 sul controllo delle dichiarazioni dei redditi stabilisce: «La competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata». L’art. 39 , comma 1, lett. a ) , d.lgs. 241 del 1997, ratione temporis applicabile, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 175 del 2014, prevedeva: «ai soggetti indicati nell'Art. 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente […]».Il secondo comma precisava: «Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente Art. e dell’Art. 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale […]». 3.2 La ricorrente ritiene a) che la competenza dell’Ufficio sia individuata dall’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973; b)che non sia applicabile l’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997 perché non era stato emesso alcun atto di formale contestazione e irrogazione delle sanzioni, avendo il recupero natura risarcitoria; c)che l’art. 39 disciplinasse due distinti procedimenti: nel caso di apposizione di visto infedele su Modello 730, veniva recuperata una somma pari ad imposta, interessi e sanzioni; in tutte le altre ipotesi di visto infedele, veniva irrogata una sanzione amministrativa. Deve darsi continuità al principio secondo cui: «la responsabilità - prevista dall’art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis- dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co.2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione» (Cass.11660/2024). Il principio è stato ribadito in plurime successive decisioni(Cass. 30992/2025, Cass. 29582/2025, Cass. 28304/2025, Cass. 28298/2025, Cass. 19908/2025, Cass. n. 14745/2024, Cass.n. 14699/2024, Cass. n. 14578/2024 , Cass. n. 11818/2024 , Cass.n. 11806/2024,Cass. n. 11799/2024 e Cass. n. 11790/2024 ). Prima delle modifiche apportate all’art. 39, comma 1, lett. a),d.lgs. n. 241 del 1997, dall’art. 6 d.lgs. n. 175 del 2014, non si erano poste particolari questioni sull’Ufficio che doveva procedere la contestazione, individuato nelle direzioni regionali dell’Agenzia, perché il primo comma prevedeva che al soggetto che rilasciava il visto di conformità si applicava una sanzione amministrativa da euro 258,00ad euro 2.582,00 e il secondo comma specificava l’autorità competente a contestare e irrogare la sanzione (circolare n. 52/E del 27/9/2007). La questionesull ’ eventuale competenza della DP è sorta perché con la modifica del primo comma è stato aggiunto : «Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente […]». È stato però evidenziato: - che la speciale competenza della direzione regionale territorialmente competente rispetto al domicilio fiscale del trasgressore è stata introdotta dal legislatore nonostante siano gli uffici territoriali a controllare le dichiarazioni dei contribuenti e si giustifica, coerentemente con quanto disposto con dal d.m. Finanze 12/7/1999, per l’accentramento sulla direzione regionale delle entrate dei poteri dicontrollo sui soggetti deputati a rilasciare il visto di conformità; - che l’illecito consistente nel rilascio di un visto infedele , rispetto al quale il secondo comma prevede la competenza della direzione regionale, è rimasto il medesimo anche dopo la novella apportata dall’art. 6 d.lgs. n. 175 del 2014; - che il fatto che sia stato anche aggiunto che costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al d.P.R. n. 602 del 1973 le comunicazioni, con le quali sono richieste le somme , non configura uno speciale iterprocedurale che esclude l’applicabilità del secondo comma perché, per l’espresso dettato del comma 1-bis, le disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997 si applicano nei limiti della compatibilità; - che le somme poste a carico del trasgressore si ricollegano direttamente alla violazione commessa e hanno quantomeno una concorrente funzione di deterrenza e sanzionatoriae non meramente risarcitoria. 3.Con il motivo di ricorso incidentale condizionato, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», il contribuente eccepisce che la sentenza è censurabile nella parte in cui ha implicitamente rigettato l ’eccezione di giudicato . Plurime sentenze definitive della C.T.P. di Roma, riguardanti giudizi intercorsi tra le stesse parti, avevano ritenuto nulli gli atti impugnati, in quanto il ruolo era stato formato da soggetto incompetente anziché dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, competente in ragione del domicilio fiscale del RAF. 4.Per effetto del rigetto del ricorso principale il motivo del ricorso incidentale condizionatorimane assorbito. 5.La novità della questione al momento della proposizione del ricorso e la formazione del richiamato orientamento di legittimità solo in epoca successiva costituisce grave ed eccezionale motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 6.Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art.