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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20411/2026

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S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Volonté-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2144/2023depositata il 27/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver realizzato, aseguito di contratto di appalto stipulato con i convenuti nel marzo 2011,Numero registro generale 19078/2023Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 20411/2026Data pubblicazione 17/06/2026opere di recupero del sottotetto, con ricavo di una nuova unità abitativa eche, in epoca successiva, le erano stati appaltati anche i lavori dirifacimento del balcone esistente al primo piano e alcuni extra contratto;la società attrice chiese la condanna di controparte al pagamento delcorrispettivo residuo di euro 38.624,47, corrispondente al saldo per leopere extra contratto.I convenuti si costituirono, chiedendo il rigetto della domanda e lacondanna di controparte al pagamento di euro 49.285,12 per ritardataconsegna dell’opera e vizi della stessa.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò ildifetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] in quanto non partedel contratto, rigettò la domanda dell'appaltatrice e accolse parzialmentela domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ilrisarcimento dei danni relativi ai vizi dell’opera accertati in sede diconsulenza tecnica d’ufficio, condannando l’impresa a pagare l’importo dieuro 1.400,00, il tutto con compensazione delle spese di lite.A seguito di impugnazione da parte dei committenti, nella resistenzadell’appaltatrice, la quale aveva proposto, a sua volta, appello incidentale,la Corte d’appello di Milano condannò l’impresa a pagare euro 3.900,00oltre alle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],pose a carico di entrambe le parti le spese di consulenza tecnica d’ufficionella misura del 50% e rigettò l’appello incidentale della società, ritenendole opere indicate nei consuntivi come variante ai sensi dell'art. 1659,commi 1 e 2, c.c. e, pertanto, soggette, ai sensi dell'art. 7 del contratto,all'autorizzazione o approvazione del committente e, quindi, alla provascritta, nonché qualificando il contratto come a corpo.A seguito di ricorso per cassazione proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la Corte dicassazione, con ordinanza n. 40122/2021, ritenuto errato l'argomentaredella Corte territoriale che aveva respinto la domanda di pagamento delleNumero registro generale 19078/2023Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 20411/2026Data pubblicazione 17/06/2026opere sul duplice assunto della mancanza della necessaria autorizzazionescritta in (falsa) applicazione dell'art. 7 del contratto di appalto e dellaqualificazione del contratto in termini di contratto "a corpo" così reputatosulla scorta dell'art. 4 dello stesso, omettendo di considerare il tenoredell'art. 3 del medesimo, ha cassato la sentenza, con rinvio alla Corted’appello anche per le spese del giudizio di legittimità.Riassunta la causa da [OSCURATO:SOCIETA]., nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2144/2023, pubblicata il 27.06.2023,la Corte d’appello di Milano ha accolto l’appello incidentale e hacondannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla società appaltatrice lasomma di euro 30.941,22, oltre interessi, regolando le spese processuali edi consulenza tecnica d’ufficio.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che, sulla scorta della contabilità di cantiere redatta dal direttoredei lavori e avuto riguardo all’elaborato peritale, doveva necessariamentededursi che le varianti relative ai lavori extra contratto fossero stateordinate dalla direzione lavori, che l’offerta economica dell’impresa ad essirelativa fosse stata approvata e che i prezzi esposti dalla societàappaltatrice fossero congrui.

In particolare, si è rilevato che il contrattoprevedeva il benestare del committente riguardo ai nuovi prezzi,benestare che, per molte voci, si desumeva dalla contabilità di cantiere, incui era fatto riferimento a prezzi concordati tra le parti; il contrattodisponeva, inoltre, sempre con riferimento alla valutazione economicadelle opere, che l'appaltatore potesse dare esecuzione alla variante solo aseguito di approvazione scritta del direttore dei lavori, approvazione che siricavava dalla ricognizione scritta da parte dell’anzidetto professionistadelle opere effettuate e dei rispettivi costi nonché dalla relazione peritalein atti, che riepilogava la contabilità di cantiere e quantificava le opere ineuro 30.941,22.Numero registro generale 19078/2023Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 20411/2026Data pubblicazione 17/06/2026Con ordinanza del 25.10.2023, la Corte d’appello di Milano ha disposto lacorrezione dell’errore materiale relativo all’importo del credito riconosciutoin favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in modo tale che, laddove si leggeva euro30.941,22, dovesse invece intendersi euro 17.468,38.Ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] scorta di due motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso.depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente si dà atto che, in ragione dell’esito del giudizio, non sipone questione sulla notificazione del ricorso per cassazione ad AngelaColangelo.

Invero, il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevoledurata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.,di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla suasollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in uninutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché nongiustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dalrispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie didifesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità,dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre isuoi effetti.Pertanto, nella fattispecie sarebbe ingiustificata la fissazione di termineper integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto non destinatariodi notificazione, in quanto la fissazione di tale termine si tradurrebbe, oltreche in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per ladefinizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio perla garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.: Cass. n.11825/2025; Cass. n. 6924/2020; Cass. n. 16141/2019, Cass. n.12515/2018).Numero registro generale 19078/2023Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 20411/2026Data pubblicazione 17/06/20262.

Passando, dunque, all’esame dei motivi di impugnazione, il primo diessi è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione degli artt.113, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Il ricorrente, in particolare, rimprovera al giudice del merito di essereincorso in un errore di valutazione logico-giuridica laddove ha ritenutosussistere l’autorizzazione all’esecuzione delle opere extra contratto daparte del direttore dei lavori e sostiene che, se la documentazione agli attifosse stata valutata compiutamente e correttamente, si sarebbeconstatato che, come emergeva dalla corrispondenza prodotta edall’elaborato peritale, la contabilità di cantiere non era altro che unamera trascrizione da parte della direzione lavori delle pretese provenientidalle parti ai soli fini di avere una sorta di canovaccio per l’ipotesi didiscussione circa un eventuale accordo, che all’epoca si ipotizzava.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.Secondo il ricorrente, sarebbe errata anche la quantificazione del creditodell’appaltatrice, indicata in sentenza, in quanto frutto di erroneo esamedella documentazione contabile prodotta e della relazione peritale.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono inammissibili.Al riguardo, in primo luogo, deve rilevarsi che, successivamente allanotificazione del ricorso per cassazione, è intervenuto il provvedimento dicorrezione di errore materiale della sentenza impugnata, che hamodificato l’importo oggetto della pronuncia di condanna da euro30.941,22 a euro 17.468,38.In secondo luogo, deve osservarsi che non è configurabile una violazionedell’art. 115 c.p.c., non essendo stato dedotto dal ricorrente che il giudice,in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti,Numero registro generale 19078/2023Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 20411/2026Data pubblicazione 17/06/2026ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio (cfr.: Cass. Sez.

Un., n. 20867/2020; Cass. n. 16016/2021); lostesso dicasi per quanto concerne la pretesa violazione dell'art. 116 c.p.c.,non essendo stato allegato che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento (cfr.: Cass., Sez.

Un., n.20867/2020).Quanto, poi, all’art. 113 c.p.c., lo stesso non risulta avere attinenza con lequestioni oggetto di impugnazione, né la trattazione dei motivi contienespiegazioni circa il relativo richiamo nella rubrica.In ogni caso, è lo stesso ricorrente a dedurre, nel primo motivo, che laCorte d’appello avrebbe commesso un errore «di valutazione», per nonaver «valutato compiutamente e correttamente la documentazione agliSi rileva, al riguardo, che, come affermato a proposito della norma di cuiall'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c., il controllo di logicità del giudizio difatto non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossiadell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinatasoluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, inrealtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbesostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente allafunzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegueche risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ognipossibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio diNumero registro generale 19078/2023Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 20411/2026Data pubblicazione 17/06/2026merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze deglisulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un(non consentito) giudizio di merito, se - confrontando la sentenza con lerisultanze istruttorie - prendesse d'ufficio in considerazione un fattoprobatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice delmerito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso "subspecie" di omesso esame di un punto decisivo.

Del resto, il citato art. 360,comma primo, n. 5), c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltantospetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito,valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo,tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fattiin discussione (cfr.: Cass n. 4766/2006; in senso conforme, si vedanoanche: Cass. n. 12445/2006; Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 27168/2006;Cass. n. 4500/2007).Pertanto, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile ilmotivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga, come nelcaso di specie, un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur overisultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nelsuo insieme (cfr.: Cass. n. 10927/2024).In concreto, le suddette considerazioni valgono non soltanto quanto alladoglianza di cui al primo motivo, ma anche - tanto più ora che risultaeliminato l’errore di calcolo del dovuto, contenuto nella sentenzaimpugnata - quanto all’ulteriore censura di cui al secondo motivo, vistoNumero registro generale 19078/2023Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 20411/2026Data pubblicazione 17/06/2026che entrambe si risolvono in una sostanziale richiesta di revisione delragionamento decisorio della Corte di merito.3.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile nelsuo complesso.

Per vero, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155,21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.,da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento almomento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dallalettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare aifini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, allastregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni dimerito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consistenell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la suaadesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo unapiù rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sul punto, rilevato che all’originario difensore della societàcontroricorrente, il quale aveva chiesto la distrazione delle spese, èsubentrato un nuovo difensore che non ha proposto analoga richiesta, ladistrazione non può essere disposta.In particolare, analogamente a quanto affermato per l’ipotesi in cui laparte sia assistita da più difensori, deve ritenersi che la distrazione dellespese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. richieda l'attestazione chenessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta; taledichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munitodi procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamenteriferita all'intero collegio difensivo (cfr.: Cass. n. 21281/2018).Infatti, la "traslazione" del diritto alle spese di lite è ammessa acondizione, da un lato, che la parte privata non abbia corrisposto glionorari e, dall'altro, che le spese vive siano state anticipate dallo stessodifensore; orbene, in caso di pluralità di difensori, mentre quest’ultimaNumero registro generale 19078/2023Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 20411/2026Data pubblicazione 17/06/2026circostanza, se affermata positivamente da uno di essi, vale ad escludereautomaticamente che le stesse spese possano essere state anticipateanche da un altro legale, la dichiarazione di non aver riscosso gli onorarinon può essere resa solamente da uno dei procuratori, giacché, seformulata in questi termini, non basterebbe ad escludere che tali compensipossano essere stati percepiti da un altro dei difensori, il tutto con laconseguenza che, in quest'ultima ipotesi, la parte privata si troverebbenella situazione di aver sostenuto degli esborsi a titolo di compensiprofessionali per la prestazione d'opera legale e di non poter chiedere ilpagamento delle spese processuali al soccombente, per effetto delprovvedimento di distrazione che ha attribuito tale diritto ad un difensorediverso da quello che ha riscosso gli onorari.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente arifondere a parte controricorrente le spese processuali del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro3.100,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie edaccessori di legge, se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 19078/2023Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 20411/2026Data pubblicazione 17/06/2026contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 10 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Volonté-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2144/2023depositata il 27/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver realizzato, aseguito di contratto di appalto stipulato con i convenuti nel marzo 2011,Numero registro generale 19078/2023Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 20411/2026Data pubblicazione 17/06/2026opere di recupero del sottotetto, con ricavo di una nuova unità abitativa eche, in epoca successiva, le erano stati appaltati anche i lavori dirifacimento del balcone esistente al primo piano e alcuni extra contratto;la società attrice chiese la condanna di controparte al pagamento delcorrispettivo residuo di euro 38.624,47, corrispondente al saldo per leopere extra contratto.I convenuti si costituirono, chiedendo il rigetto della domanda e lacondanna di controparte al pagamento di euro 49.285,12 per ritardataconsegna dell’opera e vizi della stessa.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò ildifetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] in quanto non partedel contratto, rigettò la domanda dell'appaltatrice e accolse parzialmentela domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ilrisarcimento dei danni relativi ai vizi dell’opera accertati in sede diconsulenza tecnica d’ufficio, condannando l’impresa a pagare l’importo dieuro 1.400,00, il tutto con compensazione delle spese di lite.A seguito di impugnazione da parte dei committenti, nella resistenzadell’appaltatrice, la quale aveva proposto, a sua volta, appello incidentale,la Corte d’appello di Milano condannò l’impresa a pagare euro 3.900,00oltre alle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],pose a carico di entrambe le parti le spese di consulenza tecnica d’ufficionella misura del 50% e rigettò l’appello incidentale della società, ritenendole opere indicate nei consuntivi come variante ai sensi dell'art. 1659,commi 1 e 2, c.c. e, pertanto, soggette, ai sensi dell'art. 7 del contratto,all'autorizzazione o approvazione del committente e, quindi, alla provascritta, nonché qualificando il contratto come a corpo.A seguito di ricorso per cassazione proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la Corte dicassazione, con ordinanza n. 40122/2021, ritenuto errato l'argomentaredella Corte territoriale che aveva respinto la domanda di pagamento delleNumero registro generale 19078/2023Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 20411/2026Data pubblicazione 17/06/2026opere sul duplice assunto della mancanza della necessaria autorizzazionescritta in (falsa) applicazione dell'art. 7 del contratto di appalto e dellaqualificazione del contratto in termini di contratto "a corpo" così reputatosulla scorta dell'art. 4 dello stesso, omettendo di considerare il tenoredell'art. 3 del medesimo, ha cassato la sentenza, con rinvio alla Corted’appello anche per le spese del giudizio di legittimità.Riassunta la causa da [OSCURATO:SOCIETA]., nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2144/2023, pubblicata il 27.06.2023,la Corte d’appello di Milano ha accolto l’appello incidentale e hacondannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla società appaltatrice lasomma di euro 30.941,22, oltre interessi, regolando le spese processuali edi consulenza tecnica d’ufficio.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che, sulla scorta della contabilità di cantiere redatta dal direttoredei lavori e avuto riguardo all’elaborato peritale, doveva necessariamentededursi che le varianti relative ai lavori extra contratto fossero stateordinate dalla direzione lavori, che l’offerta economica dell’impresa ad essirelativa fosse stata approvata e che i prezzi esposti dalla societàappaltatrice fossero congrui. In particolare, si è rilevato che il contrattoprevedeva il benestare del committente riguardo ai nuovi prezzi,benestare che, per molte voci, si desumeva dalla contabilità di cantiere, incui era fatto riferimento a prezzi concordati tra le parti; il contrattodisponeva, inoltre, sempre con riferimento alla valutazione economicadelle opere, che l'appaltatore potesse dare esecuzione alla variante solo aseguito di approvazione scritta del direttore dei lavori, approvazione che siricavava dalla ricognizione scritta da parte dell’anzidetto professionistadelle opere effettuate e dei rispettivi costi nonché dalla relazione peritalein atti, che riepilogava la contabilità di cantiere e quantificava le opere ineuro 30.941,22.Numero registro generale 19078/2023Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 20411/2026Data pubblicazione 17/06/2026Con ordinanza del 25.10.2023, la Corte d’appello di Milano ha disposto lacorrezione dell’errore materiale relativo all’importo del credito riconosciutoin favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in modo tale che, laddove si leggeva euro30.941,22, dovesse invece intendersi euro 17.468,38.Ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] scorta di due motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso.depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente si dà atto che, in ragione dell’esito del giudizio, non sipone questione sulla notificazione del ricorso per cassazione ad AngelaColangelo. Invero, il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevoledurata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.,di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla suasollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in uninutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché nongiustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dalrispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie didifesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità,dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre isuoi effetti.Pertanto, nella fattispecie sarebbe ingiustificata la fissazione di termineper integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto non destinatariodi notificazione, in quanto la fissazione di tale termine si tradurrebbe, oltreche in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per ladefinizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio perla garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.: Cass. n.11825/2025; Cass. n. 6924/2020; Cass. n. 16141/2019, Cass. n.12515/2018).Numero registro generale 19078/2023Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 20411/2026Data pubblicazione 17/06/20262. Passando, dunque, all’esame dei motivi di impugnazione, il primo diessi è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione degli artt.113, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Il ricorrente, in particolare, rimprovera al giudice del merito di essereincorso in un errore di valutazione logico-giuridica laddove ha ritenutosussistere l’autorizzazione all’esecuzione delle opere extra contratto daparte del direttore dei lavori e sostiene che, se la documentazione agli attifosse stata valutata compiutamente e correttamente, si sarebbeconstatato che, come emergeva dalla corrispondenza prodotta edall’elaborato peritale, la contabilità di cantiere non era altro che unamera trascrizione da parte della direzione lavori delle pretese provenientidalle parti ai soli fini di avere una sorta di canovaccio per l’ipotesi didiscussione circa un eventuale accordo, che all’epoca si ipotizzava.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.Secondo il ricorrente, sarebbe errata anche la quantificazione del creditodell’appaltatrice, indicata in sentenza, in quanto frutto di erroneo esamedella documentazione contabile prodotta e della relazione peritale.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono inammissibili.Al riguardo, in primo luogo, deve rilevarsi che, successivamente allanotificazione del ricorso per cassazione, è intervenuto il provvedimento dicorrezione di errore materiale della sentenza impugnata, che hamodificato l’importo oggetto della pronuncia di condanna da euro30.941,22 a euro 17.468,38.In secondo luogo, deve osservarsi che non è configurabile una violazionedell’art. 115 c.p.c., non essendo stato dedotto dal ricorrente che il giudice,in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti,Numero registro generale 19078/2023Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 20411/2026Data pubblicazione 17/06/2026ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio (cfr.: Cass. Sez. Un., n. 20867/2020; Cass. n. 16016/2021); lostesso dicasi per quanto concerne la pretesa violazione dell'art. 116 c.p.c.,non essendo stato allegato che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento (cfr.: Cass., Sez. Un., n.20867/2020).Quanto, poi, all’art. 113 c.p.c., lo stesso non risulta avere attinenza con lequestioni oggetto di impugnazione, né la trattazione dei motivi contienespiegazioni circa il relativo richiamo nella rubrica.In ogni caso, è lo stesso ricorrente a dedurre, nel primo motivo, che laCorte d’appello avrebbe commesso un errore «di valutazione», per nonaver «valutato compiutamente e correttamente la documentazione agliSi rileva, al riguardo, che, come affermato a proposito della norma di cuiall'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c., il controllo di logicità del giudizio difatto non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossiadell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinatasoluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, inrealtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbesostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente allafunzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegueche risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ognipossibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio diNumero registro generale 19078/2023Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 20411/2026Data pubblicazione 17/06/2026merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze deglisulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un(non consentito) giudizio di merito, se - confrontando la sentenza con lerisultanze istruttorie - prendesse d'ufficio in considerazione un fattoprobatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice delmerito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso "subspecie" di omesso esame di un punto decisivo. Del resto, il citato art. 360,comma primo, n. 5), c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltantospetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito,valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo,tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fattiin discussione (cfr.: Cass n. 4766/2006; in senso conforme, si vedanoanche: Cass. n. 12445/2006; Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 27168/2006;Cass. n. 4500/2007).Pertanto, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile ilmotivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga, come nelcaso di specie, un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur overisultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nelsuo insieme (cfr.: Cass. n. 10927/2024).In concreto, le suddette considerazioni valgono non soltanto quanto alladoglianza di cui al primo motivo, ma anche - tanto più ora che risultaeliminato l’errore di calcolo del dovuto, contenuto nella sentenzaimpugnata - quanto all’ulteriore censura di cui al secondo motivo, vistoNumero registro generale 19078/2023Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 20411/2026Data pubblicazione 17/06/2026che entrambe si risolvono in una sostanziale richiesta di revisione delragionamento decisorio della Corte di merito.3. Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile nelsuo complesso. Per vero, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155,21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.,da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento almomento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dallalettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare aifini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, allastregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni dimerito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consistenell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la suaadesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo unapiù rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sul punto, rilevato che all’originario difensore della societàcontroricorrente, il quale aveva chiesto la distrazione delle spese, èsubentrato un nuovo difensore che non ha proposto analoga richiesta, ladistrazione non può essere disposta.In particolare, analogamente a quanto affermato per l’ipotesi in cui laparte sia assistita da più difensori, deve ritenersi che la distrazione dellespese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. richieda l'attestazione chenessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta; taledichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munitodi procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamenteriferita all'intero collegio difensivo (cfr.: Cass. n. 21281/2018).Infatti, la "traslazione" del diritto alle spese di lite è ammessa acondizione, da un lato, che la parte privata non abbia corrisposto glionorari e, dall'altro, che le spese vive siano state anticipate dallo stessodifensore; orbene, in caso di pluralità di difensori, mentre quest’ultimaNumero registro generale 19078/2023Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 20411/2026Data pubblicazione 17/06/2026circostanza, se affermata positivamente da uno di essi, vale ad escludereautomaticamente che le stesse spese possano essere state anticipateanche da un altro legale, la dichiarazione di non aver riscosso gli onorarinon può essere resa solamente da uno dei procuratori, giacché, seformulata in questi termini, non basterebbe ad escludere che tali compensipossano essere stati percepiti da un altro dei difensori, il tutto con laconseguenza che, in quest'ultima ipotesi, la parte privata si troverebbenella situazione di aver sostenuto degli esborsi a titolo di compensiprofessionali per la prestazione d'opera legale e di non poter chiedere ilpagamento delle spese processuali al soccombente, per effetto delprovvedimento di distrazione che ha attribuito tale diritto ad un difensorediverso da quello che ha riscosso gli onorari.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente arifondere a parte controricorrente le spese processuali del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro3.100,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie edaccessori di legge, se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 19078/2023Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 20411/2026Data pubblicazione 17/06/2026contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 10 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso