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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18306/2026

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ta e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Lazio, n. 1080/2025, depositata il 19/2/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Malta, riceveva unavviso di accertamento, ai fini IRPEF e IRAP, per il periodo d’imposta2016, con determinazione di maggiori imposte per euro 151.065,00,Numero registro generale 10351/2025Numero sezionale 4374/2026oltre sanzioni e interessi, a seguito di un PVC della Guardia di finanzaNumero di raccolta generale 18306/2026riguardante gli anni 2014-2017.

Data pubblicazione 06/06/20262.

La CGT di primo grado di Roma, con sentenza n. 2906/2023,rigettava il ricorso della società, ritenendo dirimente l’esistenza diuna stabile organizzazione in Italia.3.

Con la sentenza n. 1080/2025 la CGT di secondo grado del Lazioconfermava la decisione di primo grado.

Il giudice di appelloevidenziava:- che [OSCURATO:PERSONA] limited aveva un rappresentante legalecon domicilio fiscale dal 15/6/2015 in [OSCURATO:PERSONA].

Ilrappresentante legale si qualificava nei rapporti con soggetti terzicome amministratore unico, gestiva la parte tecnico-commerciale econcludeva i contratti di lavoro.

Gli aspetti fiscali erano affidati a unufficio interno, unico legittimato a operare sui conti correnti dellasocietà e a curare assunzioni, retribuzioni e fornire direttive alpersonale dipendente.

Sussisteva una stabile organizzazione ai sensidell’art. 162, primo comma, t.u.i.r., da intendersi quale “sede fissadi affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita intutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato”;- che i dati acquisiti avevano consentito di accertare un valore dellaproduzione ai fini IRAP e un reddito di impresa ai fini IRES pari aeuro 467.402,08.

Nel corso della verifica, seppure richiesta ex artt.32 d.P.R. 600 del 1972 e 52, quinto comma, d.P.R. 633 del 1972, lasocietà non aveva prodotto alcuna documentazione fiscale econtabile.

Solo una parte esigua dei documenti era stata reperitapresso la sede della [OSCURATO:SOCIETA].

Dalle visure effettuate a seguitodelle comunicazioni di cui al d.l. n. 78 del 2010 (spesometro), lasocietà compariva, in qualità di cedente, in operazioni imponibili perun valore complessivo di euro 3.594.261,00.

Da interrogazionepresso la banca dati INPS, emergevano retribuzioni per unammontare di euro 1.940.218,00, non certificate dalle buste paga.2 di 6Numero registro generale 10351/2025Numero sezionale 4374/2026Numero di raccolta generale 18306/20264.

La contribuente ha proposto ricorso affidato a un motivo mentreData pubblicazione 06/06/2026l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5.

Il 27/10/2025 è stata comunicata proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in considerazione della suainammissibilità.

Con istanza depositata in data 7/11/2025, ilricorrente ha chiesto la decisione.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, rubricato «Violazione di legge:Violazione del combinato disposto degli art. 23, 86, 151 e 152 TUIRomessa contraddittoria motivazione della sentenza violazione ex art.360 n° 3 e n° 5 cpc.», la ricorrente contesta di aver avuto una stabileorganizzazione in Italia, con la conseguenza che non aveva obblighidi tenuta della contabilità e che non aveva prodotto un redditod’impresa.

I redditi prodotti potrebbero essere inclusi, ricorrendonei presupposti, solamente nelle altre categorie di reddito e, laddove siverificasse la connessione territoriale in base ai criteri dell'art. 23t.u.i.r., dovrebbero essere tassati in base alle relative regole.2.

Il ricorso è inammissibile.2.1 Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione dimezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverseipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c.,non essendo consentita la prospettazione di una medesimaquestione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione dinorme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto inrelazione al quale si deve decidere della violazione o falsaapplicazione della norma, e del vizio di motivazione, che queglielementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; oquale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione suun punto decisivo.

L’esposizione diretta e cumulativa delle questioni3 di 6Numero registro generale 10351/2025Numero sezionale 4374/2026Numero di raccolta generale 18306/2026concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo eData pubblicazione 06/06/2026il merito della causa rimette al giudice di legittimità il compitod’isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurlead uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., perpoi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili alloscopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimitàil compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze delricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass.19443/2011, Cass. 26874/2018 e Cass. 3397/2024).2.2 Riconducendo il motivo all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., lo stesso rimarrebbe inammissibile per violazione dell’oneredi specificità dei motivi di ricorso, previsto dall’art. 366, primocomma, num. 4, c.p.c.

L’ “onere di specificità dei motivi, sancitodall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente chedenunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cuiintende lamentare la violazione, di esaminarne il contenutoprecettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata, da richiamare al fine di dimostrare chequeste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violatao i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass.,sez.

U., 23745/2020).

L’onere non è stato assolto dalla ricorrente,che si limita a evocare genericamente la violazione del “combinatodisposto degli artt. 23, 86, 151 e 152 TUIR”, senza indicare in modospecifico quali siano le statuizioni contenute nella sentenza gravatache si porrebbero in contrasto con dette disposizioni.2.3 Anche la doglianza ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c., difetta del requisito di specificità, non essendo precisato suquale “fatto storico” non si sarebbe pronunciata la sentenzaimpugnata.

Deve poi considerarsi l’art. 360, quarto comma, c.p.c.4 di 6Numero registro generale 10351/2025Numero sezionale 4374/2026secondo cui, quando la pronuncia di appello conferma la pronunciaNumero di raccolta generale 18306/2026di primo grado per “le stesse ragioni inerenti ai medesimi faDttaita” ppuboblsictaezio ne 06/06/2026a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione puòessere proposto solo per i motivi di cui all’art. 360, primo comma,num. 1, 2, 3, e 4 c.p.c.

Ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma 1, num. 5, c.p.c., non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella diprimo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principalioggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbiaaggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizionegià assunta dal primo giudice (Cass. 7724/2022 e Cass.32019/2024).

Nell'ipotesi di "doppia conforme" il ricorso percassazione proposto per il motivo di cui al num. 5 dell'art. 360 c.p.c.è inammissibile qualora il ricorrente non indichi le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (Cass. 26774/2016, Cass., sez.

U., 22430/2018 e Cass.5947/2023).3.

La motivazione della proposta di definizione comunicata alle partiè conforme all’esito del giudizio.

Le spese processuali, liquidate nelrispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto delvalore della causa, nella somma di euro 5.900,00 per compensi,seguono la soccombenza.

Trovano applicazione, non ostandoviimpedimenti normativi o di carattere logico-sistematico, il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c., richiamati dal novellato art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., nei termini di cui in dispositivo.

Per i casidi conformità tra proposta e definizione è stata codificata un’ipotesidi abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto deldivieto di lite temeraria nel sistema processuale (Cass., Sez.

U.,27195/2023 e Cass. 5243/2024), comportante, qualora sia5 di 6Numero registro generale 10351/2025Numero sezionale 4374/2026consentita una pronuncia sulle spese, la condanna a una sommaNumero di raccolta generale 18306/2026equitativamente determinata a favore della controparte eD,a tain p ubobglicnaziio ne 06/06/2026caso, anche in assenza di difese dell’intimato, di un’ulteriore sommadi denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.4.

Sussistono i presupposti processuali per imporre il pagamento delcd. doppio contributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese delgiudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.900,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., dellasomma equitativamente determinata nella misura di euro 5.900,00,nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ex art.96, quarto comma, c.p.c., della somma di euro 5.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 21/5/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Lazio, n. 1080/2025, depositata il 19/2/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Malta, riceveva unavviso di accertamento, ai fini IRPEF e IRAP, per il periodo d’imposta2016, con determinazione di maggiori imposte per euro 151.065,00,Numero registro generale 10351/2025Numero sezionale 4374/2026oltre sanzioni e interessi, a seguito di un PVC della Guardia di finanzaNumero di raccolta generale 18306/2026riguardante gli anni 2014-2017. Data pubblicazione 06/06/20262. La CGT di primo grado di Roma, con sentenza n. 2906/2023,rigettava il ricorso della società, ritenendo dirimente l’esistenza diuna stabile organizzazione in Italia.3. Con la sentenza n. 1080/2025 la CGT di secondo grado del Lazioconfermava la decisione di primo grado. Il giudice di appelloevidenziava:- che [OSCURATO:PERSONA] limited aveva un rappresentante legalecon domicilio fiscale dal 15/6/2015 in [OSCURATO:PERSONA]. Ilrappresentante legale si qualificava nei rapporti con soggetti terzicome amministratore unico, gestiva la parte tecnico-commerciale econcludeva i contratti di lavoro. Gli aspetti fiscali erano affidati a unufficio interno, unico legittimato a operare sui conti correnti dellasocietà e a curare assunzioni, retribuzioni e fornire direttive alpersonale dipendente. Sussisteva una stabile organizzazione ai sensidell’art. 162, primo comma, t.u.i.r., da intendersi quale “sede fissadi affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita intutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato”;- che i dati acquisiti avevano consentito di accertare un valore dellaproduzione ai fini IRAP e un reddito di impresa ai fini IRES pari aeuro 467.402,08. Nel corso della verifica, seppure richiesta ex artt.32 d.P.R. 600 del 1972 e 52, quinto comma, d.P.R. 633 del 1972, lasocietà non aveva prodotto alcuna documentazione fiscale econtabile. Solo una parte esigua dei documenti era stata reperitapresso la sede della [OSCURATO:SOCIETA]. Dalle visure effettuate a seguitodelle comunicazioni di cui al d.l. n. 78 del 2010 (spesometro), lasocietà compariva, in qualità di cedente, in operazioni imponibili perun valore complessivo di euro 3.594.261,00. Da interrogazionepresso la banca dati INPS, emergevano retribuzioni per unammontare di euro 1.940.218,00, non certificate dalle buste paga.2 di 6Numero registro generale 10351/2025Numero sezionale 4374/2026Numero di raccolta generale 18306/20264. La contribuente ha proposto ricorso affidato a un motivo mentreData pubblicazione 06/06/2026l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5. Il 27/10/2025 è stata comunicata proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in considerazione della suainammissibilità. Con istanza depositata in data 7/11/2025, ilricorrente ha chiesto la decisione.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato «Violazione di legge:Violazione del combinato disposto degli art. 23, 86, 151 e 152 TUIRomessa contraddittoria motivazione della sentenza violazione ex art.360 n° 3 e n° 5 cpc.», la ricorrente contesta di aver avuto una stabileorganizzazione in Italia, con la conseguenza che non aveva obblighidi tenuta della contabilità e che non aveva prodotto un redditod’impresa. I redditi prodotti potrebbero essere inclusi, ricorrendonei presupposti, solamente nelle altre categorie di reddito e, laddove siverificasse la connessione territoriale in base ai criteri dell'art. 23t.u.i.r., dovrebbero essere tassati in base alle relative regole.2. Il ricorso è inammissibile.2.1 Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione dimezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverseipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c.,non essendo consentita la prospettazione di una medesimaquestione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione dinorme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto inrelazione al quale si deve decidere della violazione o falsaapplicazione della norma, e del vizio di motivazione, che queglielementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; oquale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione suun punto decisivo. L’esposizione diretta e cumulativa delle questioni3 di 6Numero registro generale 10351/2025Numero sezionale 4374/2026Numero di raccolta generale 18306/2026concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo eData pubblicazione 06/06/2026il merito della causa rimette al giudice di legittimità il compitod’isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurlead uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., perpoi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili alloscopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimitàil compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze delricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass.19443/2011, Cass. 26874/2018 e Cass. 3397/2024).2.2 Riconducendo il motivo all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., lo stesso rimarrebbe inammissibile per violazione dell’oneredi specificità dei motivi di ricorso, previsto dall’art. 366, primocomma, num. 4, c.p.c. L’ “onere di specificità dei motivi, sancitodall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente chedenunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cuiintende lamentare la violazione, di esaminarne il contenutoprecettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata, da richiamare al fine di dimostrare chequeste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violatao i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass.,sez. U., 23745/2020). L’onere non è stato assolto dalla ricorrente,che si limita a evocare genericamente la violazione del “combinatodisposto degli artt. 23, 86, 151 e 152 TUIR”, senza indicare in modospecifico quali siano le statuizioni contenute nella sentenza gravatache si porrebbero in contrasto con dette disposizioni.2.3 Anche la doglianza ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c., difetta del requisito di specificità, non essendo precisato suquale “fatto storico” non si sarebbe pronunciata la sentenzaimpugnata. Deve poi considerarsi l’art. 360, quarto comma, c.p.c.4 di 6Numero registro generale 10351/2025Numero sezionale 4374/2026secondo cui, quando la pronuncia di appello conferma la pronunciaNumero di raccolta generale 18306/2026di primo grado per “le stesse ragioni inerenti ai medesimi faDttaita” ppuboblsictaezio ne 06/06/2026a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione puòessere proposto solo per i motivi di cui all’art. 360, primo comma,num. 1, 2, 3, e 4 c.p.c. Ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma 1, num. 5, c.p.c., non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella diprimo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principalioggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbiaaggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizionegià assunta dal primo giudice (Cass. 7724/2022 e Cass.32019/2024). Nell'ipotesi di "doppia conforme" il ricorso percassazione proposto per il motivo di cui al num. 5 dell'art. 360 c.p.c.è inammissibile qualora il ricorrente non indichi le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (Cass. 26774/2016, Cass., sez. U., 22430/2018 e Cass.5947/2023).3. La motivazione della proposta di definizione comunicata alle partiè conforme all’esito del giudizio. Le spese processuali, liquidate nelrispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto delvalore della causa, nella somma di euro 5.900,00 per compensi,seguono la soccombenza. Trovano applicazione, non ostandoviimpedimenti normativi o di carattere logico-sistematico, il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c., richiamati dal novellato art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., nei termini di cui in dispositivo. Per i casidi conformità tra proposta e definizione è stata codificata un’ipotesidi abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto deldivieto di lite temeraria nel sistema processuale (Cass., Sez. U.,27195/2023 e Cass. 5243/2024), comportante, qualora sia5 di 6Numero registro generale 10351/2025Numero sezionale 4374/2026consentita una pronuncia sulle spese, la condanna a una sommaNumero di raccolta generale 18306/2026equitativamente determinata a favore della controparte eD,a tain p ubobglicnaziio ne 06/06/2026caso, anche in assenza di difese dell’intimato, di un’ulteriore sommadi denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.4. Sussistono i presupposti processuali per imporre il pagamento delcd. doppio contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese delgiudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.900,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., dellasomma equitativamente determinata nella misura di euro 5.900,00,nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ex art.96, quarto comma, c.p.c., della somma di euro 5.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 21/5/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro6 di 6