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CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19982/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].;- intimata -2026 avverso la sentenza n. 8/2023 della CORTE D'APPELLO di2450 BOLOGNA, depositata il 16/01/2023 R.G.N. 35/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Mirko della Bartola otteneva decreto ingiuntivo neiconfronti di Monteservice di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per ilpagamento della somma di euro 13.046, 55, oltre accessori, aNumero registro generale 12493/2023Numero sezionale 2450/2026titolo di provvigioni spettanti in relazione al pregresso raNupmpeoror dti ora ccolta generale 19982/2026Data pubblicazione 15/06/2026di agenzia inter partes ; la società proponeva opposizionechiedendo in via riconvenzionale il pagamento della somma dieuro 8.750,84 a titolo di indennità di mancato preavvisosostenendo, in sintesi, che non era stato rispettato ilcomplessivo periodo di preavviso per il recesso dal rapporto diagenzia da parte dell’agente, pari a sei mesi e non a tre.2.

Nelle more del giudizio di opposizione Mirko della Bartolacon ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva la società preponentechiedendo: a) la condanna al pagamento delle provvigioniresidue nella misura di euro 6.124,64, oltre accessori di legge;b) l’accertamento della dipendenza del recesso da circostanzeimputabili alla preponente; c) la condanna della preponente alpagamento della indennità suppletiva di clientela pari a euro32.195,20 o, in subordine, al pagamento dell’importo di euro23.625,78 a titolo di saldo dell’indennità ex art. 1751 c.c. .3. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, riuniti i giudizi, revocava ildecreto ingiuntivo condannando la società al pagamento delladifferenza tra la somma oggetto di ingiunzione e la somma dieuro 15.492,01 oltre accessori; in accoglimento della domandariconvenzionale della preponente condannava l’agente alpagamento della somma di € 8.750,84 oltre interessi legali, atitolo di indennità di preavviso; condannava la società alpagamento all’agente, a titolo di provvigioni, dell’importocomplessivo di euro 1.084,65, oltre accessori.4.

La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma dellasentenza di primo grado, ha condannato la società, in qualitàdi preponente, a pagare la somma di 8.598,75 a titolo diprovvigioni, mentre ha confermato la pronuncia di prime cureNumero registro generale 12493/2023Numero sezionale 2450/2026sia con riguardo al periodo di preavviso assegnato dall’aNugmeerno tdei r,a ccolta generale 19982/2026Data pubblicazione 15/06/2026ritenuto pari a sei mesi alla luce della disposizione inderogabiledi cui all’art. 1750 c.c., sia respingendo la domanda dell’agentedi pagamento dell’indennità di cessazione del rapporto (nonritenendo sussistenti, a fronte del recesso dell’agente, le“circostanze attribuibili al preponente” di cui all’art. 1751,secondo comma, c.c., alla luce del fatto che nessun accenno alritardo nel pagamento delle provvigioni era contenuto nellalettera di recesso inviata dall’agente) e dell’indennità suppletiva(in assenza dei requisiti previsti dall’AEC).5.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoMirko della Bartola sulla base di due motivi; la parte intimatanon ha svolto attività difensiva6.

E’ stata formulata proposta di definizione accelerata delgiudizio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; parte ricorrente hapresentato istanza di decisione e in conseguenza la causa èstata fissata per la decisione all’ odierna adunanza camerale.7.

Parte ricorrente ha depositato memoria.8.

All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, c.p.c.(in relazione all’indennità sostitutiva del preavviso) e violazioneo falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 c.p.c.(in relazione all’art. 1750 c.c., all’A.E.C. e all’art. 2697 c.c.) .Censura la sentenza impugnata per non avere considerato cheNumero registro generale 12493/2023Numero sezionale 2450/2026il mandato sottoscritto dalle parti prevedeva espressaNummeeron dti era ccolta generale 19982/2026Data pubblicazione 15/06/2026l’applicabilità ai fini del preavviso della disciplina di cui all’AEC enon di quella dettata dall’art. 1750 c.c..

Denunziacontraddittorietà di motivazione per avere da un lato la Corte dimerito ritenuto applicabile la disciplina codicistica in tema didurata del periodo di preavviso e dall’altro determinato ilquantum sulla base di quanto previsto dall’AEC anzichécondannare controparte al risarcimento del danno.

Si duoleinfine del mancato rilievo della contestazione da partedell’agente del conteggio formulato da controparte.2.

Con il secondo motivo deduce: violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 c.p.c. (inrelazione all’art. 1750 c.c., all’A.E.C. e all’art. 2967 c.c.) eomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5 (in relazionealla sussistenza del recesso per circostanze imputabili) .

Lasentenza di appello è censurata per avere escluso lariconducibilità del recesso dell’agente alla condotta dellapreponente; in particolare si ascrive al giudice di seconde curela omessa considerazione di una serie di circostanze quali fra lealtre il ritardo nel pagamento delle provvigioni.3.

I motivi, esaminati congiuntamente per connessione,presentano profili di inammissibilità e sono comunque infondati.4.

Premesso che per quel che qui rileva la sentenzaimpugnata, in dichiarata adesione alla giurisprudenza dilegittimità, ha affermato l’inderogabilità dell’art. 1750 c.c. adopera delle parti del contratto di agenzia, in relazione alladeterminazione del termine di preavviso, occorre innanzituttorilevare che la censura di omesso esame riferita al richiamo nelNumero registro generale 12493/2023Numero sezionale 2450/2026mandato agenziale della disciplina dettata dall’ AEC nonN urmiseruo ldti ara ccolta generale 19982/2026Data pubblicazione 15/06/2026pertinente alle effettive ragioni della decisione; il preteso rinviodelle parti alla disciplina posta dall’AEC risulta infattiinconferente rispetto al ragionamento decisorio del giudice dimerito fondato sulla inderogabilità della disciplina codicistica.4.1.

Inoltre, come si osserva nella proposta di definizioneanticipata ex art. 380 bis c.p.c.: a) la deduzione del vizio diomesso esame ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., risulta inconcreto preclusa ai sensi della vigente formulazione dell’art.360 comma 4 c.p.c. dalla esistenza di doppia conforme non avendo il ricorrente in cassazione, in relazione allastatuizione di condanna all’indennità di preavviso in favore dellapreponente, onde evitare l'inammissibilità del motivo, indicatole ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado equelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse, come suo onere(Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2019, Cass. n.19001/2016, Cass. n. 5528/2014); b) le censure articolaterisultano nel complesso irrispettose del canone della specificitàdel mezzo di impugnazione in quanto in esse non è datoscindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio,determinandosi in tal modo una situazione di inestricabilepromiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione diinterpretazione e sussunzione delle censure nell’ambito di unospecifico vizio ex art. 360 c.p.c. (v.

Cass. 3397/2024, Cass. n.7394/ 2010, Cass. n. 20355/2008, Cass. n. 9470/ 2008).

Si èinfatti realizzata una mescolanza ed una sovrapposizione dimezzi d'impugnazione eterogenei, prospettando le medesimequestioni sotto profili incompatibili, quali quello della violazionedi norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fattoNumero registro generale 12493/2023Numero sezionale 2450/2026in relazione al quale si deve decidere della violazione Noum efaro ldsi ara ccolta generale 19982/2026Data pubblicazione 15/06/2026applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che queglielementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione.L'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernentil'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il meritodella causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compitodi isolare le singole censure teoricamente proponibili, ondericondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art.360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebberoutilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, algiudice di legittimità il compito di dare forma e contenutogiuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse (in termini, Cass. n. 19443/ 2011).In relazione al vizio di cui all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. èstato chiarito che esso deve essere dedotto, a pena diinammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di dirittoasseritamente violate ma anche mediante la specificaindicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata che motivatamente si assumano in contrasto con lenorme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione dellestesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.17570/2020, Cass. n. 287/2016; Cass. n. 635/ 2015, Cass. n.25419/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2012), comein concreto non avvenuto.4.2.

Manifestamente infondata è poi la deduzione dellaesistenza di una disciplina collettiva di miglior favore destinataa prevalere ai sensi dell’art. 12 l. n. 604/1966, in quantoquest’ultima previsione concerne i rapporti di lavoro dipendentementre la concreta fattispecie attiene, per come pacifico, ad unrapporto di agenzia; analogamente deve ritenersi in relazioneNumero registro generale 12493/2023Numero sezionale 2450/2026alla deduzione di applicabilità della disciplina dettata dNaumlle’[OSCURATO:PERSONA] ccolta generale 19982/2026Data pubblicazione 15/06/2026rispetto alla disciplina codicistica disposta dall’art. 1750 c.c.; ariguardo ritiene infatti il Collegio che l’odierno ricorrente non haofferto elementi di rimeditazione del consolidato orientamentodella S.C. secondo la quale in tema di contratti di agenzia atempo indeterminato, il termine di preavviso, ai sensi dell'art.1750 c.c. od. civ. (come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 10settembre 1991, n. 303), non può essere inferiore ad un meseper ogni anno, o frazione di anno, di durata del contratto finoad un massimo di sei mesi, poiché il legislatore italiano - comeconsentito dall'art. 15 della Direttiva del Consiglio CEE del 18dicembre 1986, n. 86/653/CEE, ferma la tutela inderogabile peril primo triennio - ha previsto, anche per gli anni successivi alterzo, termini crescenti di quattro, cinque e sei mesi(rispettivamente per il quarto, il quinto, il sesto ed i successivianni) non derogabili ad opera delle parti (ex plurimis, Cass. n.16847/2014).

Infine, come chiarito da questa Corte, in relazioneall’art. 1750 c.c., "la mancata concessione del termine dipreavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quellodovuto, non travolge né rende invalido il recesso comemanifestazione di volontà di porre fine al rapporto; in tale caso,infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla normaimperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419,secondo comma, cod. civ.)" (Cass. n. 11791/2002, Cass. n.9317/2002), ovviamente negli stessi termini quanto alpagamento della indennità sostitutiva del preavviso (Cass. n.15879/2003).5.

In base alle considerazioni che precedono il ricorso deveessere respinto.Numero registro generale 12493/20236.

Non si fa luogo al regolamento delle spese di lite nonN umero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 19982/2026avendo la parte intimata svolto attività difensiva.Data pubblicazione 15/06/20267.

La sostanziale sovrapponibilità delle ragioni alla base delrigetto del ricorso con quelle poste a fondamento della propostadi definizione accelerata comportano, in applicazione deldisposto dell’art. 96 comma 4 c.p.c. richiamato dall’art. 380bis ultimo comma c.p.c., la condanna dell’odierno ricorrente alpagamento in favore della cassa delle ammende della sommaliquidata in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma dieuro 1.500.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 maggio2026La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 12493/2023Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 19982/2026Data pubblicazione 15/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].;- intimata -2026 avverso la sentenza n. 8/2023 della CORTE D'APPELLO di2450 BOLOGNA, depositata il 16/01/2023 R.G.N. 35/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Mirko della Bartola otteneva decreto ingiuntivo neiconfronti di Monteservice di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per ilpagamento della somma di euro 13.046, 55, oltre accessori, aNumero registro generale 12493/2023Numero sezionale 2450/2026titolo di provvigioni spettanti in relazione al pregresso raNupmpeoror dti ora ccolta generale 19982/2026Data pubblicazione 15/06/2026di agenzia inter partes ; la società proponeva opposizionechiedendo in via riconvenzionale il pagamento della somma dieuro 8.750,84 a titolo di indennità di mancato preavvisosostenendo, in sintesi, che non era stato rispettato ilcomplessivo periodo di preavviso per il recesso dal rapporto diagenzia da parte dell’agente, pari a sei mesi e non a tre.2. Nelle more del giudizio di opposizione Mirko della Bartolacon ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva la società preponentechiedendo: a) la condanna al pagamento delle provvigioniresidue nella misura di euro 6.124,64, oltre accessori di legge;b) l’accertamento della dipendenza del recesso da circostanzeimputabili alla preponente; c) la condanna della preponente alpagamento della indennità suppletiva di clientela pari a euro32.195,20 o, in subordine, al pagamento dell’importo di euro23.625,78 a titolo di saldo dell’indennità ex art. 1751 c.c. .3. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, riuniti i giudizi, revocava ildecreto ingiuntivo condannando la società al pagamento delladifferenza tra la somma oggetto di ingiunzione e la somma dieuro 15.492,01 oltre accessori; in accoglimento della domandariconvenzionale della preponente condannava l’agente alpagamento della somma di € 8.750,84 oltre interessi legali, atitolo di indennità di preavviso; condannava la società alpagamento all’agente, a titolo di provvigioni, dell’importocomplessivo di euro 1.084,65, oltre accessori.4. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma dellasentenza di primo grado, ha condannato la società, in qualitàdi preponente, a pagare la somma di 8.598,75 a titolo diprovvigioni, mentre ha confermato la pronuncia di prime cureNumero registro generale 12493/2023Numero sezionale 2450/2026sia con riguardo al periodo di preavviso assegnato dall’aNugmeerno tdei r,a ccolta generale 19982/2026Data pubblicazione 15/06/2026ritenuto pari a sei mesi alla luce della disposizione inderogabiledi cui all’art. 1750 c.c., sia respingendo la domanda dell’agentedi pagamento dell’indennità di cessazione del rapporto (nonritenendo sussistenti, a fronte del recesso dell’agente, le“circostanze attribuibili al preponente” di cui all’art. 1751,secondo comma, c.c., alla luce del fatto che nessun accenno alritardo nel pagamento delle provvigioni era contenuto nellalettera di recesso inviata dall’agente) e dell’indennità suppletiva(in assenza dei requisiti previsti dall’AEC).5. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoMirko della Bartola sulla base di due motivi; la parte intimatanon ha svolto attività difensiva6. E’ stata formulata proposta di definizione accelerata delgiudizio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; parte ricorrente hapresentato istanza di decisione e in conseguenza la causa èstata fissata per la decisione all’ odierna adunanza camerale.7. Parte ricorrente ha depositato memoria.8. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, c.p.c.(in relazione all’indennità sostitutiva del preavviso) e violazioneo falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 c.p.c.(in relazione all’art. 1750 c.c., all’A.E.C. e all’art. 2697 c.c.) .Censura la sentenza impugnata per non avere considerato cheNumero registro generale 12493/2023Numero sezionale 2450/2026il mandato sottoscritto dalle parti prevedeva espressaNummeeron dti era ccolta generale 19982/2026Data pubblicazione 15/06/2026l’applicabilità ai fini del preavviso della disciplina di cui all’AEC enon di quella dettata dall’art. 1750 c.c.. Denunziacontraddittorietà di motivazione per avere da un lato la Corte dimerito ritenuto applicabile la disciplina codicistica in tema didurata del periodo di preavviso e dall’altro determinato ilquantum sulla base di quanto previsto dall’AEC anzichécondannare controparte al risarcimento del danno. Si duoleinfine del mancato rilievo della contestazione da partedell’agente del conteggio formulato da controparte.2. Con il secondo motivo deduce: violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 c.p.c. (inrelazione all’art. 1750 c.c., all’A.E.C. e all’art. 2967 c.c.) eomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5 (in relazionealla sussistenza del recesso per circostanze imputabili) . Lasentenza di appello è censurata per avere escluso lariconducibilità del recesso dell’agente alla condotta dellapreponente; in particolare si ascrive al giudice di seconde curela omessa considerazione di una serie di circostanze quali fra lealtre il ritardo nel pagamento delle provvigioni.3. I motivi, esaminati congiuntamente per connessione,presentano profili di inammissibilità e sono comunque infondati.4. Premesso che per quel che qui rileva la sentenzaimpugnata, in dichiarata adesione alla giurisprudenza dilegittimità, ha affermato l’inderogabilità dell’art. 1750 c.c. adopera delle parti del contratto di agenzia, in relazione alladeterminazione del termine di preavviso, occorre innanzituttorilevare che la censura di omesso esame riferita al richiamo nelNumero registro generale 12493/2023Numero sezionale 2450/2026mandato agenziale della disciplina dettata dall’ AEC nonN urmiseruo ldti ara ccolta generale 19982/2026Data pubblicazione 15/06/2026pertinente alle effettive ragioni della decisione; il preteso rinviodelle parti alla disciplina posta dall’AEC risulta infattiinconferente rispetto al ragionamento decisorio del giudice dimerito fondato sulla inderogabilità della disciplina codicistica.4.1. Inoltre, come si osserva nella proposta di definizioneanticipata ex art. 380 bis c.p.c.: a) la deduzione del vizio diomesso esame ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., risulta inconcreto preclusa ai sensi della vigente formulazione dell’art.360 comma 4 c.p.c. dalla esistenza di doppia conforme non avendo il ricorrente in cassazione, in relazione allastatuizione di condanna all’indennità di preavviso in favore dellapreponente, onde evitare l'inammissibilità del motivo, indicatole ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado equelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse, come suo onere(Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2019, Cass. n.19001/2016, Cass. n. 5528/2014); b) le censure articolaterisultano nel complesso irrispettose del canone della specificitàdel mezzo di impugnazione in quanto in esse non è datoscindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio,determinandosi in tal modo una situazione di inestricabilepromiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione diinterpretazione e sussunzione delle censure nell’ambito di unospecifico vizio ex art. 360 c.p.c. (v. Cass. 3397/2024, Cass. n.7394/ 2010, Cass. n. 20355/2008, Cass. n. 9470/ 2008). Si èinfatti realizzata una mescolanza ed una sovrapposizione dimezzi d'impugnazione eterogenei, prospettando le medesimequestioni sotto profili incompatibili, quali quello della violazionedi norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fattoNumero registro generale 12493/2023Numero sezionale 2450/2026in relazione al quale si deve decidere della violazione Noum efaro ldsi ara ccolta generale 19982/2026Data pubblicazione 15/06/2026applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che queglielementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione.L'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernentil'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il meritodella causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compitodi isolare le singole censure teoricamente proponibili, ondericondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art.360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebberoutilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, algiudice di legittimità il compito di dare forma e contenutogiuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse (in termini, Cass. n. 19443/ 2011).In relazione al vizio di cui all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. èstato chiarito che esso deve essere dedotto, a pena diinammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di dirittoasseritamente violate ma anche mediante la specificaindicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata che motivatamente si assumano in contrasto con lenorme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione dellestesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.17570/2020, Cass. n. 287/2016; Cass. n. 635/ 2015, Cass. n.25419/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2012), comein concreto non avvenuto.4.2. Manifestamente infondata è poi la deduzione dellaesistenza di una disciplina collettiva di miglior favore destinataa prevalere ai sensi dell’art. 12 l. n. 604/1966, in quantoquest’ultima previsione concerne i rapporti di lavoro dipendentementre la concreta fattispecie attiene, per come pacifico, ad unrapporto di agenzia; analogamente deve ritenersi in relazioneNumero registro generale 12493/2023Numero sezionale 2450/2026alla deduzione di applicabilità della disciplina dettata dNaumlle’[OSCURATO:PERSONA] ccolta generale 19982/2026Data pubblicazione 15/06/2026rispetto alla disciplina codicistica disposta dall’art. 1750 c.c.; ariguardo ritiene infatti il Collegio che l’odierno ricorrente non haofferto elementi di rimeditazione del consolidato orientamentodella S.C. secondo la quale in tema di contratti di agenzia atempo indeterminato, il termine di preavviso, ai sensi dell'art.1750 c.c. od. civ. (come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 10settembre 1991, n. 303), non può essere inferiore ad un meseper ogni anno, o frazione di anno, di durata del contratto finoad un massimo di sei mesi, poiché il legislatore italiano - comeconsentito dall'art. 15 della Direttiva del Consiglio CEE del 18dicembre 1986, n. 86/653/CEE, ferma la tutela inderogabile peril primo triennio - ha previsto, anche per gli anni successivi alterzo, termini crescenti di quattro, cinque e sei mesi(rispettivamente per il quarto, il quinto, il sesto ed i successivianni) non derogabili ad opera delle parti (ex plurimis, Cass. n.16847/2014). Infine, come chiarito da questa Corte, in relazioneall’art. 1750 c.c., "la mancata concessione del termine dipreavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quellodovuto, non travolge né rende invalido il recesso comemanifestazione di volontà di porre fine al rapporto; in tale caso,infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla normaimperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419,secondo comma, cod. civ.)" (Cass. n. 11791/2002, Cass. n.9317/2002), ovviamente negli stessi termini quanto alpagamento della indennità sostitutiva del preavviso (Cass. n.15879/2003).5. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deveessere respinto.Numero registro generale 12493/20236. Non si fa luogo al regolamento delle spese di lite nonN umero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 19982/2026avendo la parte intimata svolto attività difensiva.Data pubblicazione 15/06/20267. La sostanziale sovrapponibilità delle ragioni alla base delrigetto del ricorso con quelle poste a fondamento della propostadi definizione accelerata comportano, in applicazione deldisposto dell’art. 96 comma 4 c.p.c. richiamato dall’art. 380bis ultimo comma c.p.c., la condanna dell’odierno ricorrente alpagamento in favore della cassa delle ammende della sommaliquidata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma dieuro 1.500.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 maggio2026La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 12493/2023Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 19982/2026Data pubblicazione 15/06/2026
Decreto Cassazione n. 19982/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris