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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 ottobre 2026

Cassazione n. 26122/2026

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FEUDIS;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona2026 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso3422 ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1520/2023 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 12/10/2023 R.G.N. 256/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Numero sezionale 3422/2026 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione 02/10/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Bari rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] inproprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]contro la sentenza n. 189/2023 del Tribunale di Trani che, aseguito di riassunzione dal Tribunale di Bari inizialmente adito,aveva rigettato l’opposizione dei suddetti all’ordinanzaingiunzione n. 24038/2018, emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] di Bari, con la quale era stato loro ingiunto ilpagamento della complessiva somma di € 111.531,70.2.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premettevache la violazione delle diverse disposizioni indicate in dettaglionell’ordinanza ingiunzione opposta si basava sulla contestazioneagli ingiunti, all’esito degli accertamenti conclusi il 16.12.2013,di aver assunto 165 lavoratori con contratto di lavoro a progettosenza osservare i requisiti stabiliti dagli artt. 61 e ss. d.lgs. n.276/2003, come modificato dalla l. n. 92/2012.3.

Tanto premesso, la Corte, riferito il contenuto dei tremotivi di gravame degli attuali ricorrenti, esaminaticongiuntamente perché ritenuti strettamente connessi tra loro,li giudicava infondati.4.

Innanzitutto, la Corte rilevava che il primo giudice avevachiarito che i contratti denominati “Contratto di lavoro aprogetto” erano stati stipulati facendo espresso richiamo all’art.61 d.lgs. 276/2003 (oltre che ad altre disposizioni, tra cui gliartt. 64, comma 2, e 66 co. 1 e 2), circostanza da cui il primogiudice (come in precedenza l’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro) avevadesunto che le parti volessero assoggettarsi alla disciplina delcontratto di lavoro “a progetto” e che, attese le emergenzeNumero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Num ero sezionale 3422/2026 Data pubblicazione 02/10/2026documentali, da tale schema negoziale le parti non potevanoaffrancarsi.

Ed ha spiegato perché il richiamo artificioso, quantostrumentale alle collaborazioni occasionali, vale a dire, a quelleprestazioni lavorative prestate in modo saltuario e disciplinatedall’art. 61, comma 2, d.lgs. 276/2003 (invocatodall’appellante), non consentisse di ritenere superato l’approdocui era giunto il Tribunale.4.1.

In particolare, ha considerato tra l’altro che deicontratti in questione quelli (secondo la numerazione che neaveva dato l’opposto) dal 984 al 1023 vennero stipulati primadel 18.7.2012, ovvero prima dell’entrata in vigore della leggeda 1024 a 1281) vennero stipulati successivamente.4.2.

Svolta quindi una premessa circa la disciplinaapplicabile prima e dopo la cennata riforma, ha osservato laCorte che il primo giudice, considerato che era la stessa legge acircoscrivere al futuro l’ambito applicativo dell’interpretazioneautentica del legislatore come in precedenza precisata, avevaverificato quale normativa dovesse applicarsi per i contrattistipulati prima della sua entrata in vigore, il 18.7.2012, e qualifossero le conseguenze della prestazione di lavoro resa inassenza di un progetto cui ricollegare formalmente la stessa.5.

Richiamato l’orientamento in proposito espresso daquesta Corte di legittimità in diversi precedenti, ha ritenuto che,sia per i contratti stipulati prima, sia per quelli stipulati dopol’entrata in vigore della legge [OSCURATO:PERSONA], ove si riscontri lamancanza di un progetto specifico, operava l’automaticaconversione del rapporto in lavoro subordinato.Numero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Num ero sezionale 3422/2026 Data pubblicazione 02/10/20266.

La Corte, richiamati ulteriori precedenti di legittimità, haconcluso che, nel caso di specie, correttamente l’[OSCURATO:PERSONA] dellavoro, ritenendo che tutti i contratti mancassero di unospecifico progetto, aveva operato la conversione ope legis inrapporti di lavoro subordinato ex art. 69, comma 1, d.lgs.276/2003, dal momento che i progetti in esame erano genericie tutti facevano riferimento ad una definizione di progettocoincidente con l’oggetto sociale della committente che consistenelle attività di promozione e di studio volte ad aumentare lavendita dei prodotti da destinare ai consumatori finali.

Ilprogetto assegnato a ciascun lavoratore, consistente nellosvolgimento dell’attività di promozione e tentata vendita diprodotti e di beni di largo consumo, si risolveva nellosvolgimento dell’attività ordinariamente espletata dall’azienda.In altre parole, secondo la Corte di merito, ai promoters non eraaffidato il compito di “collaborare” con la struttura aziendale, madi attuare l’oggetto sociale, fatto che rendeva evidente losnaturamento della figura contrattuale utilizzata.7.

Svolte ulteriori considerazioni, ed acclarata quindi lamancanza di uno specifico progetto, ai sensi dell’art. 69 cit., inentrambe le versioni ratione temporis applicabili, per la Corte icontratti di lavoro in questione dovevano intendersi rapporti dilavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data dicostituzione del rapporto.8.

In definitiva, secondo la Corte, la sentenza impugnatadoveva essere confermata con rigetto del gravame e dellarichiesta di revoca dell’ordinanza con cui la stessa Corte,mancando i presupposti di ammissibilità per la domanda diinibitoria (attesa la compensazione delle spese di lite in primoNumero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Num ero sezionale 3422/2026 Data pubblicazione 02/10/2026grado), aveva condannato gli appellanti al pagamento di unasomma in favore della cassa delle ammende.9.

Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. e PellegriniRoberto hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi.10.

Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Bari concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “Violazionee/o falsa applicazione dell’articolo 132 cpc e degli artt. 12disposizioni sulla legge in generale e 1362 e ss. cc ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 61comma 2 D.lgs. 276/2003, per inadeguatezza della motivazionee/o motivazione apparente nonché omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti.

Si censura la sentenza della Corte di Appello per (aver)omesso di motivare, ovvero per aver reso una motivazioneapparente e/o incomprensibile, allorché ha qualificato che icontratti in atti non erano a progetto limitandosi a menzionareil nomen iuris cui erano intitolati in chiave meramentedescrittiva e omettendo di accertare che n. 147 dei n. 156contratti oggetto di accertamento rientravano nell’alveo delleprestazioni occasionali per avere una durata, documentalmenteprovata e riconosciuta nel verbale dell’ITL, inferiore a 30 giorni”.2.

Con il secondo motivo denunciano “Violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 132 cpc e degli artt. 12 disposizionisulla legge in generale e 1362 e ss. cc ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 61 comma 1 D.lgs.Num ero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Numero sezionale 34222/270626/2003 per inadeguatezza della motivazione e/o moDtiavtaaz piounbebl icazione 02/10/2026apparente.

Con tale motivo si censura la sentenza della Corte diAppello per vizio di motivazione allorché ha escluso che icontratti in atti fossero a progetto omettendo di accertare,invece, la corrispondenza dei contratti suddetti all’art. 61comma 1 D.Lgs. 276/2003 che poiché non spiegava cosadoveva, precisamente, intendersi per progetto o programma lalacuna era colmata dai chiarimenti interpretativi resi dalMinistero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n.29 dell’11 dicembre 2012”.3.

Con il terzo motivo denunciano Omessa e/oinsufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c. n. 5 in relazioneall’articolo 283 cpc 3 comma in ordine alla richiesta di revocadell’Ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte adita, sull’assuntorelativo alla mancanza dei presupposti di ammissibilità delladomanda di inibitoria, condannava i ricorrenti al pagamento diuna somma pari ad euro 250,00 in favore della cassa delleammende.

Con tale motivo si denuncia l’omesso esame dellenote di trattazione del 7.3.2023 con cui questa difesa chiedevaalla Corte di pronunciarsi sulla “richiesta di sospensionedell’esecuzione dell’ordinanza ingiunzione impugnataevidenziando che per un mero refuso, nell’atto di appello, erastato scritto “voglia sospendere l’efficacia esecutiva dellasentenza impugnata”. .4.

I tre motivi, riassunti come sopra dagli stessi ricorrenti(v. pagg. 2-3 del ricorso in esame), sono inammissibili.5.

I primi due motivi possono essere congiuntamenteesaminati per connessione, consistente nei vizi evidenti che liaccomunano.Numero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Num ero sezionale 3422/2026 Data pubblicazione 02/10/20266.

Per questa Corte, difatti, è inammissibile la mescolanzae la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei,facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita laprospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto,sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi delfatto in relazione al quale si deve decidere della violazione ofalsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, chequegli elementi di fatto intenda precisamente rimettere indiscussione (così Cass. n. 26874/2018, Cass., sez. lav.,28.5.2020, n. 102129, id., sez.

II, 28.1.2021, n. 1859; Cass. n.3397/2024).

E’ stato a riguardo specificato che, perché censuretra loro eterogenee e cumulativamente formulate non incorranonella ricordata preclusione, è necessario che nell’ambitodell’unica esposizione risulti ben identificata e specificamentetrattata sia la doglianza relativa all’interpretazione oall’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecieche i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (cfr. Cass., sez.lav., 9.7.2020, n. 14634).7.

Ebbene, nella rubrica del primo motivo del ricorsoincidentale si fa nel contempo riferimento ai differenti mezzi dicui, rispettivamente, al n. 3) ed al n. 5) dell’art. 360, commaprimo, c.p.c.Inoltre, secondo quanto emerge dalla sintesi della censuraproposta dai ricorrenti, essi cumulativamente epromiscuamente, non solo si dolgono della violazione e/o falsaapplicazione delle norme (sostanziali) in tema di interpretazionedella legge (art. 12 disposizioni sulla legge in generale) e diinterpretazione del contratto (artt. 1362 e seg. c.c.), senza perNum ero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Numero sezionale 342g2/2iu02n6ta specificare quali canoni ermeneutici legali si Draetpau ptuinbobl icazione 02/10/2026violati e come, nonché dell’art. 61, comma 2, d.lgs. n.276/2003, ma lamentano anche delle anomalie motivazionali,genericamente indicate in termini di motivazione inadeguata,apparente o incomprensibile.7.1.

Occorre allora ricordare che le Sezioni unite di questaCorte hanno di recente ribadito che la riformulazione del n. 5del comma primo dell’art. 360 c.p.c. (come già più volte vagliatadalle stesse Sezioni unite a partire da Sez. un. n. 8053/2014) ha poi determinato il rifluire nel n. 4 dell’articolo 360 c.p.c.,per il tramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo dimotivazione, del vizio motivazionale nella quadruplice (o forsemeglio duplice, giacché le prime due ipotesi attengonoall’esistenza della motivazione, le altre due alla sua tenutalogica) nota declinazione che le Sezioni Unite ne hanno dato: la“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”e la “motivazione apparente”; il “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili” e “la motivazione perplessa eobbiettivamente incomprensibile” (così nel §

10.9. di Cass.,sez. un., 5.3.2024, n. 5792).8.

Dunque, le pretese anomalie motivazionali denunciatedovevano essere fatte valere in base al mezzo di cui all’art. 360,comma primo, n. 4), c.p.c., deducendo la nullità della sentenzaper tali vizi.9.

Le medesime considerazioni valgono, quindi, per ilsecondo motivo di ricorso.Pure in tale censura, invero, i ricorrenti, oltre a dolersiquesta volta della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61,comma 1, d.lgs. n. 276/2003, deducono la violazione (e/o falsaNumero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Num ero sezionale 3422/2026 Data pubblicazione 02/10/2026applicazione) delle stesse norme in tema d’interpretazioneindicate nella rubrica del primo motivo; ma nel contempolamentano un “vizio di motivazione”, in chiave di motivazioneinadeguata o apparente.10.

Infine, secondo un consolidato orientamento di questaCorte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazionedi legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, aduna rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito(così, per tutte, Cass., sez. un., 27.12.2019, n. 34476).10.1.

Ebbene, nello svolgimento delle censure i ricorrentipropongono, tra l’altro, un proprio diverso apprezzamento ditalune risultanze processuali.In particolare, vi sostengono: - che “I 156 contratti oggettodel verbale ispettivo impugnato, contrariamente a quantoassunto dalla Corte di Appello di Bari, sono stati sottoscrittisuccessivamente alla [OSCURATO:PERSONA] del Mercato del lavoro, entrata invigore il 18/07/2012 ([OSCURATO:PERSONA])” (così a pag. 6 delricorso); - che dallo stesso verbale dell’ITL, “ove sono riportatiper ciascun lavoratore i periodi di lavoro e le date disottoscrizione dei contratti, risulta che n. 147 contratti avevanouna durata non superiore a 30 giorni” che “n. 4 contratti sonoriportati nel verbale ispettivo con una indicazione errata(superiore a giorni 30) mentre in realtà hanno una duratainferiore a giorni 30 …” (così a pag. 7 del ricorso).11.

E’ altresì inammissibile il terzo motivo.Numero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Num ero sezionale 3422/2026 Data pubblicazione 02/10/202612.

Secondo questa Corte, l’omesso esame di un fattostorico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella suaaccezione storico-fenomenica, principale (ossia, costitutivo,impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) osecondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processualie che abbia carattere decisivo.

Costituisce un “fatto”, agli effettidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un“punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico enormativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodiofenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cuiomesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive; glielementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il“vario insieme dei materiali di causa” (così, tra le altre, Cass.,sez. lav., 22.5.2020, n. 9483).13.

Ebbene, il motivo in esame si riferisce esclusivamenteall’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., ma visi denuncia, non già l’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, nei termini testè esposti, bensì“l’omesso esame delle note di trattazione del 7.3.2023”, vale adire, delle deduzioni difensive in esse contenute.I ricorrenti deducono, inoltre, una “omessa e/o insufficientemotivazione”, ma, per quanto già osservato (v. il precedente §7.1. di questa motivazione), una tale anomalia motivazionaledoveva essere fatta valere con il diverso mezzo di cui all’art.360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendo la nullità delladecisione in parte qua.

E’ inoltre da evidenziare qualeconcorrente profilo di inammissibilità che la illustrazione delleNum ero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Numero sezionale 342c2/e20n26sure non è sorretta, in violazione del precetto postoD adtaal lp’aurbtb.l icazione 02/10/2026366 comma 1 n. 6 c.p.c. dalla trascrizione o esposizione perriassunto degli atti e documenti posti a fondamento delle ragionidi doglianza e che il motivo concerne una questione nuova equindi preclusa in quanto non specificamente affrontata dallasentenza impugnata .14.

I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono esserecondannati al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna iricorrenti al pagamento in favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 percompensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Num ero sezionale 3422/2026 Data pubblicazione 02/10/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
FEUDIS;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona2026 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso3422 ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1520/2023 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 12/10/2023 R.G.N. 256/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Numero sezionale 3422/2026 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione 02/10/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Bari rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] inproprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]contro la sentenza n. 189/2023 del Tribunale di Trani che, aseguito di riassunzione dal Tribunale di Bari inizialmente adito,aveva rigettato l’opposizione dei suddetti all’ordinanzaingiunzione n. 24038/2018, emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] di Bari, con la quale era stato loro ingiunto ilpagamento della complessiva somma di € 111.531,70.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premettevache la violazione delle diverse disposizioni indicate in dettaglionell’ordinanza ingiunzione opposta si basava sulla contestazioneagli ingiunti, all’esito degli accertamenti conclusi il 16.12.2013,di aver assunto 165 lavoratori con contratto di lavoro a progettosenza osservare i requisiti stabiliti dagli artt. 61 e ss. d.lgs. n.276/2003, come modificato dalla l. n. 92/2012.3. Tanto premesso, la Corte, riferito il contenuto dei tremotivi di gravame degli attuali ricorrenti, esaminaticongiuntamente perché ritenuti strettamente connessi tra loro,li giudicava infondati.4. Innanzitutto, la Corte rilevava che il primo giudice avevachiarito che i contratti denominati “Contratto di lavoro aprogetto” erano stati stipulati facendo espresso richiamo all’art.61 d.lgs. 276/2003 (oltre che ad altre disposizioni, tra cui gliartt. 64, comma 2, e 66 co. 1 e 2), circostanza da cui il primogiudice (come in precedenza l’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro) avevadesunto che le parti volessero assoggettarsi alla disciplina delcontratto di lavoro “a progetto” e che, attese le emergenzeNumero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Num ero sezionale 3422/2026 Data pubblicazione 02/10/2026documentali, da tale schema negoziale le parti non potevanoaffrancarsi. Ed ha spiegato perché il richiamo artificioso, quantostrumentale alle collaborazioni occasionali, vale a dire, a quelleprestazioni lavorative prestate in modo saltuario e disciplinatedall’art. 61, comma 2, d.lgs. 276/2003 (invocatodall’appellante), non consentisse di ritenere superato l’approdocui era giunto il Tribunale.4.1. In particolare, ha considerato tra l’altro che deicontratti in questione quelli (secondo la numerazione che neaveva dato l’opposto) dal 984 al 1023 vennero stipulati primadel 18.7.2012, ovvero prima dell’entrata in vigore della leggeda 1024 a 1281) vennero stipulati successivamente.4.2. Svolta quindi una premessa circa la disciplinaapplicabile prima e dopo la cennata riforma, ha osservato laCorte che il primo giudice, considerato che era la stessa legge acircoscrivere al futuro l’ambito applicativo dell’interpretazioneautentica del legislatore come in precedenza precisata, avevaverificato quale normativa dovesse applicarsi per i contrattistipulati prima della sua entrata in vigore, il 18.7.2012, e qualifossero le conseguenze della prestazione di lavoro resa inassenza di un progetto cui ricollegare formalmente la stessa.5. Richiamato l’orientamento in proposito espresso daquesta Corte di legittimità in diversi precedenti, ha ritenuto che,sia per i contratti stipulati prima, sia per quelli stipulati dopol’entrata in vigore della legge [OSCURATO:PERSONA], ove si riscontri lamancanza di un progetto specifico, operava l’automaticaconversione del rapporto in lavoro subordinato.Numero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Num ero sezionale 3422/2026 Data pubblicazione 02/10/20266. La Corte, richiamati ulteriori precedenti di legittimità, haconcluso che, nel caso di specie, correttamente l’[OSCURATO:PERSONA] dellavoro, ritenendo che tutti i contratti mancassero di unospecifico progetto, aveva operato la conversione ope legis inrapporti di lavoro subordinato ex art. 69, comma 1, d.lgs.276/2003, dal momento che i progetti in esame erano genericie tutti facevano riferimento ad una definizione di progettocoincidente con l’oggetto sociale della committente che consistenelle attività di promozione e di studio volte ad aumentare lavendita dei prodotti da destinare ai consumatori finali. Ilprogetto assegnato a ciascun lavoratore, consistente nellosvolgimento dell’attività di promozione e tentata vendita diprodotti e di beni di largo consumo, si risolveva nellosvolgimento dell’attività ordinariamente espletata dall’azienda.In altre parole, secondo la Corte di merito, ai promoters non eraaffidato il compito di “collaborare” con la struttura aziendale, madi attuare l’oggetto sociale, fatto che rendeva evidente losnaturamento della figura contrattuale utilizzata.7. Svolte ulteriori considerazioni, ed acclarata quindi lamancanza di uno specifico progetto, ai sensi dell’art. 69 cit., inentrambe le versioni ratione temporis applicabili, per la Corte icontratti di lavoro in questione dovevano intendersi rapporti dilavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data dicostituzione del rapporto.8. In definitiva, secondo la Corte, la sentenza impugnatadoveva essere confermata con rigetto del gravame e dellarichiesta di revoca dell’ordinanza con cui la stessa Corte,mancando i presupposti di ammissibilità per la domanda diinibitoria (attesa la compensazione delle spese di lite in primoNumero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Num ero sezionale 3422/2026 Data pubblicazione 02/10/2026grado), aveva condannato gli appellanti al pagamento di unasomma in favore della cassa delle ammende.9. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. e PellegriniRoberto hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi.10. Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Bari concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “Violazionee/o falsa applicazione dell’articolo 132 cpc e degli artt. 12disposizioni sulla legge in generale e 1362 e ss. cc ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 61comma 2 D.lgs. 276/2003, per inadeguatezza della motivazionee/o motivazione apparente nonché omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti. Si censura la sentenza della Corte di Appello per (aver)omesso di motivare, ovvero per aver reso una motivazioneapparente e/o incomprensibile, allorché ha qualificato che icontratti in atti non erano a progetto limitandosi a menzionareil nomen iuris cui erano intitolati in chiave meramentedescrittiva e omettendo di accertare che n. 147 dei n. 156contratti oggetto di accertamento rientravano nell’alveo delleprestazioni occasionali per avere una durata, documentalmenteprovata e riconosciuta nel verbale dell’ITL, inferiore a 30 giorni”.2. Con il secondo motivo denunciano “Violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 132 cpc e degli artt. 12 disposizionisulla legge in generale e 1362 e ss. cc ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 61 comma 1 D.lgs.Num ero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Numero sezionale 34222/270626/2003 per inadeguatezza della motivazione e/o moDtiavtaaz piounbebl icazione 02/10/2026apparente. Con tale motivo si censura la sentenza della Corte diAppello per vizio di motivazione allorché ha escluso che icontratti in atti fossero a progetto omettendo di accertare,invece, la corrispondenza dei contratti suddetti all’art. 61comma 1 D.Lgs. 276/2003 che poiché non spiegava cosadoveva, precisamente, intendersi per progetto o programma lalacuna era colmata dai chiarimenti interpretativi resi dalMinistero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n.29 dell’11 dicembre 2012”.3. Con il terzo motivo denunciano Omessa e/oinsufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c. n. 5 in relazioneall’articolo 283 cpc 3 comma in ordine alla richiesta di revocadell’Ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte adita, sull’assuntorelativo alla mancanza dei presupposti di ammissibilità delladomanda di inibitoria, condannava i ricorrenti al pagamento diuna somma pari ad euro 250,00 in favore della cassa delleammende. Con tale motivo si denuncia l’omesso esame dellenote di trattazione del 7.3.2023 con cui questa difesa chiedevaalla Corte di pronunciarsi sulla “richiesta di sospensionedell’esecuzione dell’ordinanza ingiunzione impugnataevidenziando che per un mero refuso, nell’atto di appello, erastato scritto “voglia sospendere l’efficacia esecutiva dellasentenza impugnata”. .4. I tre motivi, riassunti come sopra dagli stessi ricorrenti(v. pagg. 2-3 del ricorso in esame), sono inammissibili.5. I primi due motivi possono essere congiuntamenteesaminati per connessione, consistente nei vizi evidenti che liaccomunano.Numero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Num ero sezionale 3422/2026 Data pubblicazione 02/10/20266. Per questa Corte, difatti, è inammissibile la mescolanzae la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei,facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita laprospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto,sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi delfatto in relazione al quale si deve decidere della violazione ofalsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, chequegli elementi di fatto intenda precisamente rimettere indiscussione (così Cass. n. 26874/2018, Cass., sez. lav.,28.5.2020, n. 102129, id., sez. II, 28.1.2021, n. 1859; Cass. n.3397/2024). E’ stato a riguardo specificato che, perché censuretra loro eterogenee e cumulativamente formulate non incorranonella ricordata preclusione, è necessario che nell’ambitodell’unica esposizione risulti ben identificata e specificamentetrattata sia la doglianza relativa all’interpretazione oall’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecieche i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (cfr. Cass., sez.lav., 9.7.2020, n. 14634).7. Ebbene, nella rubrica del primo motivo del ricorsoincidentale si fa nel contempo riferimento ai differenti mezzi dicui, rispettivamente, al n. 3) ed al n. 5) dell’art. 360, commaprimo, c.p.c.Inoltre, secondo quanto emerge dalla sintesi della censuraproposta dai ricorrenti, essi cumulativamente epromiscuamente, non solo si dolgono della violazione e/o falsaapplicazione delle norme (sostanziali) in tema di interpretazionedella legge (art. 12 disposizioni sulla legge in generale) e diinterpretazione del contratto (artt. 1362 e seg. c.c.), senza perNum ero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Numero sezionale 342g2/2iu02n6ta specificare quali canoni ermeneutici legali si Draetpau ptuinbobl icazione 02/10/2026violati e come, nonché dell’art. 61, comma 2, d.lgs. n.276/2003, ma lamentano anche delle anomalie motivazionali,genericamente indicate in termini di motivazione inadeguata,apparente o incomprensibile.7.1. Occorre allora ricordare che le Sezioni unite di questaCorte hanno di recente ribadito che la riformulazione del n. 5del comma primo dell’art. 360 c.p.c. (come già più volte vagliatadalle stesse Sezioni unite a partire da Sez. un. n. 8053/2014) ha poi determinato il rifluire nel n. 4 dell’articolo 360 c.p.c.,per il tramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo dimotivazione, del vizio motivazionale nella quadruplice (o forsemeglio duplice, giacché le prime due ipotesi attengonoall’esistenza della motivazione, le altre due alla sua tenutalogica) nota declinazione che le Sezioni Unite ne hanno dato: la“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”e la “motivazione apparente”; il “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili” e “la motivazione perplessa eobbiettivamente incomprensibile” (così nel § 10.9. di Cass.,sez. un., 5.3.2024, n. 5792).8. Dunque, le pretese anomalie motivazionali denunciatedovevano essere fatte valere in base al mezzo di cui all’art. 360,comma primo, n. 4), c.p.c., deducendo la nullità della sentenzaper tali vizi.9. Le medesime considerazioni valgono, quindi, per ilsecondo motivo di ricorso.Pure in tale censura, invero, i ricorrenti, oltre a dolersiquesta volta della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61,comma 1, d.lgs. n. 276/2003, deducono la violazione (e/o falsaNumero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Num ero sezionale 3422/2026 Data pubblicazione 02/10/2026applicazione) delle stesse norme in tema d’interpretazioneindicate nella rubrica del primo motivo; ma nel contempolamentano un “vizio di motivazione”, in chiave di motivazioneinadeguata o apparente.10. Infine, secondo un consolidato orientamento di questaCorte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazionedi legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, aduna rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito(così, per tutte, Cass., sez. un., 27.12.2019, n. 34476).10.1. Ebbene, nello svolgimento delle censure i ricorrentipropongono, tra l’altro, un proprio diverso apprezzamento ditalune risultanze processuali.In particolare, vi sostengono: - che “I 156 contratti oggettodel verbale ispettivo impugnato, contrariamente a quantoassunto dalla Corte di Appello di Bari, sono stati sottoscrittisuccessivamente alla [OSCURATO:PERSONA] del Mercato del lavoro, entrata invigore il 18/07/2012 ([OSCURATO:PERSONA])” (così a pag. 6 delricorso); - che dallo stesso verbale dell’ITL, “ove sono riportatiper ciascun lavoratore i periodi di lavoro e le date disottoscrizione dei contratti, risulta che n. 147 contratti avevanouna durata non superiore a 30 giorni” che “n. 4 contratti sonoriportati nel verbale ispettivo con una indicazione errata(superiore a giorni 30) mentre in realtà hanno una duratainferiore a giorni 30 …” (così a pag. 7 del ricorso).11. E’ altresì inammissibile il terzo motivo.Numero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Num ero sezionale 3422/2026 Data pubblicazione 02/10/202612. Secondo questa Corte, l’omesso esame di un fattostorico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella suaaccezione storico-fenomenica, principale (ossia, costitutivo,impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) osecondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processualie che abbia carattere decisivo. Costituisce un “fatto”, agli effettidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un“punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico enormativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodiofenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cuiomesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive; glielementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il“vario insieme dei materiali di causa” (così, tra le altre, Cass.,sez. lav., 22.5.2020, n. 9483).13. Ebbene, il motivo in esame si riferisce esclusivamenteall’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., ma visi denuncia, non già l’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, nei termini testè esposti, bensì“l’omesso esame delle note di trattazione del 7.3.2023”, vale adire, delle deduzioni difensive in esse contenute.I ricorrenti deducono, inoltre, una “omessa e/o insufficientemotivazione”, ma, per quanto già osservato (v. il precedente §7.1. di questa motivazione), una tale anomalia motivazionaledoveva essere fatta valere con il diverso mezzo di cui all’art.360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendo la nullità delladecisione in parte qua. E’ inoltre da evidenziare qualeconcorrente profilo di inammissibilità che la illustrazione delleNum ero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Numero sezionale 342c2/e20n26sure non è sorretta, in violazione del precetto postoD adtaal lp’aurbtb.l icazione 02/10/2026366 comma 1 n. 6 c.p.c. dalla trascrizione o esposizione perriassunto degli atti e documenti posti a fondamento delle ragionidi doglianza e che il motivo concerne una questione nuova equindi preclusa in quanto non specificamente affrontata dallasentenza impugnata .14. I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono esserecondannati al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna iricorrenti al pagamento in favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 percompensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 7909/2024 Numero di raccolta generale 26122/2026Num ero sezionale 3422/2026 Data pubblicazione 02/10/2026
Sentenza Cassazione n. 26122/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris