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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2026

Cassazione n. 26349/2026

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pore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 RIGANO', [OSCURATO:PERSONA];3176 - controricorrente -avverso la sentenza n. 3387/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 23/10/2025 R.G.N. 2207/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/20261.

Con sent. n. 2598/2023 la Corte d’appello di Roma, inaccoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. controla sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1411/2021, ein riforma di quest’ultima, aveva respinto il ricorso di PetrachiGianluca, direttore sportivo della società, avverso illicenziamento per giusta causa intimatogli in data 3.7.2020,condannandolo alla rifusione delle spese del doppio grado digiudizio.2.

Con ordinanza n.14961/2025, questa Corte di legittimitàaccoglieva il primo motivo del ricorso per cassazione propostodal [OSCURATO:PERSONA] avverso la suddetta sentenza di primo grado,dichiarando assorbiti gli ulteriori cinque motivi; cassava lasentenza impugnata e rinviava alla medesima Corte di appello,in diversa composizione.3.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diRoma, previa riunione dei ricorsi in riassunzione separatamenteproposti dalle parti, quale giudice di rinvio, così provvedeva: -rigettava l’originario ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in data 12agosto 2020; - confermava la statuizione sulle spese del primoe del secondo grado emessa dalla stessa Corte d’appello con lasentenza n. 2598/2023; - condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento,in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio dicassazione e della fase di rinvio, come distintamente liquidate.4.

Per quanto qui interessa, la Corte territorialepremetteva: a) che il 5.7.2019 [OSCURATO:PERSONA] e l’A.S.

Romas.p.a. avevano firmato un contratto economico di prestazionesportiva per [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della l. n. 91/1981 condecorrenza dal 5 luglio 2019 e termine al 30 giugno 2022, e cheNumero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026la società si era impegnata a corrispondere al lavoratore, perciascun stagione sportiva, la retribuzione fissa di €1.200.000,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali; b) che acarico del [OSCURATO:PERSONA] era stata elevata, con racc.ta recapitata il22.6.2020, una (lunghissima) contestazione disciplinare (il cuicontenuto era trascritto in sentenza); c) che la società, ritenuteinaccoglibili le giustificazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], con lettera indata 3 luglio 2020, aveva licenziato il lavoratore; d) chequest’ultimo, con ricorso depositato in data 12.8.2020, avevaimpugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale di Roma,riferendo la Corte in sintesi deduzioni e richieste dello stesso; e)che il Tribunale adito, espletata prova per testi, con sentenza n.1411/2021 aveva accertato e dichiarato l’illegittimità dellicenziamento intimato al ricorrente, con le conseguenzerisarcitorie indicate in dispositivo; f) che questa Corte Supremacon ordinanza n. 14961/2025 aveva cassato la citata sentenzadi secondo grado in accoglimento del primo motivo del ricorsoper cassazione del lavoratore avverso quest’ultima (conassorbimento di tutti gli altri motivi).5.

Tutto ciò diffusamente premesso, la Corte di rinvioesponeva che, pacificamente, al ricorrente erano state affidate,con il contratto in precedenza indicato, le mansioni “previste dalRegolamento dell’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] presso laquelle che indicava (riportando anche stralcio in proposito di taleregolamento).5.1.

Considerava, dunque, la Corte che, pur non potendosiannoverare il [OSCURATO:PERSONA] tra i dirigenti, era indubbio chel’incarico conferito al [OSCURATO:PERSONA] era di particolare rilievo eNumero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026prestigio e, non a caso, compensato con una cospicuaremunerazione.6.

La Corte, quindi, condivideva e faceva proprie levalutazioni espresse dalla sentenza cassata in ordine allasussistenza di alcune delle contestazioni mosse al [OSCURATO:PERSONA], etuttavia riteneva che le condotte menzionate in sentenza, purdeprecabili, non apparivano, di per sé sole, di gravità tale dagiustificare il licenziamento per giusta causa.7.

A diversa conclusione, invece, perveniva la Corte neltenere conto anche del contenuto del messaggio inviatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al Presidente [OSCURATO:PERSONA] dal lavoratore.7.1.

In particolare, nel valutare se tale condotta integrasseuna giusta causa di recesso, la Corte riteneva evidente che, inconsiderazione sia del disprezzo dimostrato dal [OSCURATO:PERSONA] sulmodus operandi del Presidente sia della dichiarata conseguenteinutilità dell’opera professionale dal medesimo Petrachiprestata, il rapporto fiduciario tra le parti fosse venutodefinitivamente meno, mentre le altre condotte in precedenzamenzionate costituivano fatti che confermavano l’irrimediabilevulnus inferto al rapporto fiduciario.8.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.9. [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.10.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., dell’art. 1362 c.c. (art.Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026360, primo comma, n. 3, c.p.c.).

Nullità della sentenza eviolazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c. (art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.)”.

Secondo il ricorrente, “La Corte d’Appellonon si è attenuta al principio di diritto fissato dalla Cassazione,avendo omesso di valutare la condotta contestata (i) nelcontesto del particolare ambiente sportivo e (ii) considerandol’intero quadro fattuale precedente e successivo al messaggiodell’11 giugno 2020.Inoltre, la Corte territoriale ha fatto ricorso a unamotivazione per relationem meramente apparente, senzaautonoma valutazione critica, incorrendo così nella violazionedell’art. 384 c.p.c., dei criteri interpretativi dell’art. 1362 c.c. enelle nullità previste dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Nullità dellasentenza e violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c.e 118 d.a. c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.): lasentenza impugnata è nulla perché fondata su rinvii generici alladecisione cassata, senza riprodurne il contenuto né sviluppareuna motivazione propria.

La Corte d’Appello ha dunque violatol’art. 111, comma 6, Cost., e gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c., avendo reso una motivazione priva del necessariopercorso argomentativo e, di fatto, inesistente”.3.

Rileva preliminarmente il Collegio che il primo motivo diricorso si articola in realtà in due censure distinte: una prima,nella quale si fa valere la violazione e/o la falsa applicazionedell’art. 384 c.p.c. (nonché dell’art. 1362 c.c.) in base al mezzodi cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.; una seconda, inchiave di anomalia motivazionale fatta valere ex art. 360, primocomma, n. 4), c.p.c.Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026Pertanto, questa censura può essere esaminatacongiuntamente al secondo motivo di ricorso, nel quale pure èdenunciato un vizio motivazionale ex art. 360, comma primo, n.4), c.p.c., e tale esame deve svolgersi con priorità, perché inteoria il riscontro positivo di tali errores in procedendo potrebbedi per sé portare all’annullamento dell’impugnata sentenza.4.

Tali consimili doglianze sono, tuttavia, prive difondamento.5.

Nella propria motivazione la Corte del rinvio ha condivisoe fatto “proprie le valutazioni espresse dalla sentenza cassata(e che qui devono intendersi richiamate e ribadite) in ordine allasussistenza di alcune delle contestazioni mosse al [OSCURATO:PERSONA] (vd.punti da

7.1. a 7.5)”.Osserva allora il Collegio che la Corte in parte precedentedella propria sentenza (appunto ai §§ dal

7.1. al

7.5. compreso)aveva trascritto gran parte della motivazione della sent. n.2598/2023, rendendo perciò trasparente e ben percepibilel’operato rinvio adesivo, peraltro circoscritto alla sola“sussistenza” nella loro materialità di talune (subito dopoindividuate) delle “condotte mosse al [OSCURATO:PERSONA]”.Ma la Corte non si è limitata a questo pur preciso e limitatorimando, perché ha considerato:“Che il ricorrente sia rimasto lontano durante il lockdown,quando tutti i calciatori erano rimasti in zona e abbia partecipatosoltanto marginalmente alle riunioni dei e con i vertici risultaprovato dalle testimonianze e dalle stesse difese del dipendente,che ha solo tentato di minimizzare tale aspetto.Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026Anche le dichiarazioni rese nel corso dell’intervistasull’emittente Sky il [OSCURATO:DATA_NASCITA] non appaiono in linea con i compitidi un direttore sportivo, che deve difendere anche all’esternol’immagine della società e motivare il gruppo di cui fa parte, nondefinirlo, pubblicamente, spento e poco concentrato.Trattasi di comportamenti non appropriati che contrastanocon i doveri del [OSCURATO:PERSONA] sportivo di collaborazione con i verticiaziendali sul piano organizzativo e/o amministrativo, al fine diconseguire, grazie a un lavoro sinergico, quei risultati cui ognisquadra ambisce.Tuttavia, le condotte sopra menzionate, pur deprecabili,non appaiono, di per sé sole, di gravità tale da giustificare unlicenziamento per giusta causa”.E’, dunque, evidente che la Corte del rinvio ha espresso unproprio autonomo apprezzamento circa solo due deicomportamenti addebitati (vale a dire, il comportamento tenutodal direttore sportivo nel periodo di lockdown, e le dichiarazionida lui rese nel corso di un’intervista sull’emittente Sky il[OSCURATO:DATA_NASCITA]); tuttavia li ha giudicati, “pur deprecabili”, e quindidisciplinarmente rilevanti (oltre che sussistenti materialmente),ma di per sé soli non “di gravità tale da giustificare unlicenziamento per giusta causa”.Ed infatti, come accennato in narrativa, solo in puntoconclusivo della motivazione, ha aggiunto che tali condotte“costituiscono fatti che confermano l’irrimediabile vulnus infertoal rapporto fiduciario”.6.

La Corte ha, poi, considerato il seguente contenuto delmessaggio inviato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al Presidente [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026“[OSCURATO:PERSONA] Presidente, mi dispiace constatare che lei è unpiccolo uomo … Ho sperato tanto di poterla rappresentare qui aRoma per poterle far fare una bella figura e non farle rubare isoldi che hanno fatto in tanti.

Evidentemente non mi sono fattocapire ed apprezzare abbastanza resta che ora le convienemandarmi via perché dopo quello che ha voluto fare in manieravile non potrò più esserle d’aiuto”.Quindi, nel valutare, tale messaggio, successivo, sia pur dipoco, alle due condotte in precedenza considerate, ha osservatoche:“[OSCURATO:PERSONA] ha definito il Presidente un piccolo uomo e unuomo vile e ha dichiarato che aveva sperato (si intende,inutilmente) di non fargli “rubare i soldi”, come in tanti avevanofatto.Si tratta di insulti gravissimi, perché alludono non soltantoad una scorretta gestione della società, ma a gravi reaticommessi da un’intera dirigenza.Del tentativo di sminuire la gravità delle accuse,richiamando la risposta del Presidente a tale messaggio, ha giàfatto giustizia la sentenza n. 2598/2023, le cui argomentazioni(vd. punto 7.3) il Collegio condivide e fa proprie”.6.1.

Anche in questo caso, perciò, il richiamo allaprecedente sentenza è anzitutto puntuale e verificabile (perchéil passaggio motivazionale richiamato era stato in precedenzatrascritto in sentenza); e, soprattutto, ad esso seguono specificirilievi valutativi direttamente espressi dai giudici del rinvio.Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/20266.2.

Peraltro, quei rilievi, a loro volta, non esaurisconoaffatto il giudizio della Corte.Invero, la parte conclusiva del suo ragionamento decisorio(nel § 13.), di cui si dirà tra poco, è da leggersi alla luce di partiancor precedenti della motivazione (nei §§

10. e 11.), in cui laCorte aveva inquadrato più in dettaglio l’incarico di DirettoreSportivo, pur non dirigenziale, conferito al [OSCURATO:PERSONA],giudicandolo “di particolare rilievo e prestigio e, non a caso,compensato con una cospicua remunerazione”.Secondo la Corte, infatti, “Ciò spiega perché l’A.S.

Romaaveva sostenuto che il rapporto intercorso con il [OSCURATO:PERSONA] fosse“paragonabile” a quello di un Dirigente con funzioni apicali,ancorché non potesse essere così qualificabile per le ragionichiarite dalla S.C.”.Su quest’ultimo punto il collegio del rinvio alludeva apassaggi motivazionali in diritto dell’ordinanza rescindente diquesta Corte Suprema, pure riportati nella sentenza oraimpugnata (nel precedente § 8.), in cui si era osservato: … nella disamina della vicenda effettuata dalla Corte di appellol’individuazione della natura del rapporto, della causale delrecesso e della tipologia del rapporto di lavoro (a termine) nonrisultano adeguatamente valutati nei loro presupposti di dirittoprima ancora che di fatto.10. – Basti rilevare che la parte ricorrente non aveva dedotto ingiudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro dirigenziale, mentrela [OSCURATO:SOCIETA] aveva parlato, e soltanto nell’atto di appello, di unrapporto “paragonabile” ad un Dirigente con funzioni apicali.Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026Nemmeno il primo giudice aveva effettuato un simileaccertamento sulla natura del rapporto del [OSCURATO:PERSONA].11.- Occorre pertanto un nuovo puntuale accertamento che,sulla scorta dei poteri e del ruolo effettivamente svolti dallavoratore, tenuto conto dell’ordinamento sportivo diriferimento, individui l’esatta categoria professionale rivestitadal ricorrente nel contraddittorio delle parti, tenendo conto delladomanda svolta e dello sviluppo del processo.

E si confrontiquindi con il licenziamento intimato al ricorrente per giustacausa – in quanto recesso ante tempus dal contratto a termine– valutando i tre residui addebiti all’interno del particolareambiente sportivo in cui la prestazione è stata espletata etenendo conto dell’intero contesto in cui si sono svolti i fattiaddebitati al lavoratore, come si richiede per la giusta causa exart. 2119 c.c., laddove invece sono in ogni caso del tutto fuoritema il richiamo alla nozione di giustificatezza e del recesso adnutum dal rapporto di lavoro dirigenziale .6.3.

Di seguito, considerava la Corte del rinvio: ‘D’altraparte lo stesso ricorrente riconosce (a pag. 34 del ricorso inriassunzione) che egli ricopriva un ruolo apicale al paridell’allenatore della prima squadra giacché era “motore” cheriforniva la squadra di nuove risorse calcistiche o che proponevala cessione o il trasferimento di quelle “esauste” .La indubbia importanza dei compiti assegnati al Petrachinon è, sotto il profilo che qui interessa, di poco rilievo, giacchéin tema di licenziamento per giusta causa, nella valutazionedell’idoneità della condotta ad incidere sulla persistenzadell’elemento fiduciario, occorre avere riguardo anche allanatura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta,Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026alla posizione del dipendente nell’impresa e al grado diaffidamento richiesto dalle mansioni che gli sono state affidate(Cass. 26181/2024; 1978/2016).Al fine di valutare la sussistenza, nella specie, di una giustacausa di licenziamento, deve, pertanto, procedersi allavalutazione della oggettiva consistenza delle contestazionidisciplinari imputate al [OSCURATO:PERSONA] (di cui v’è prova), rapportate algrado di fiducia che deve intercorrere tra datore di lavoro edirettore sportivo in ragione della posizione di quest’ultimaricoperta all’interno della società’.7.

Ritiene, allora, questo Collegio che la riferita quota“preliminare” della motivazione della Corte d’appello siamanifestamente volta a dare seguito al mandato ricevuto dalprovvedimento rescindente di legittimità, nel punto in cui sirichiedeva al giudice del rinvio “un nuovo puntualeaccertamento che, sulla scorta dei poteri e del ruoloeffettivamente svolti dal lavoratore, individui l’esatta categoriaprofessionale rivestita dal ricorrente …”.8.

E, come si anticipava, è all’esito di tutte le considerazionidei giudici del rinvio sin qui scrutinate che si devono inquadrarele conclusioni definitive da loro tratte in punto di “giusta causadi recesso”, e non di “giustificatezza”, del recesso da unrapporto di lavoro dirigenziale, come sempre specificato daquesta Corte nella decisione rescindente.9.

Ebbene, appunto in questa corretta ottica la Corte delrinvio ha rammentato “che tra i compiti del [OSCURATO:PERSONA] sono quelli di “trattative e contrattualizzazione di tesseraticon società, calciatori e procuratori sportivi, trattative eNumero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026contrattualizzazione con tecnici, trattative per la cessione dicontratti di prestazioni sportive di giocatori in Italia e all’estero”.Ha, pertanto, osservato che: “… le operazioni di cui ilDirettore [OSCURATO:PERSONA] deve occuparsi unitamente alla dirigenzadella Società riguardano la trattativa e la stipula di contratti dalrilevante valore economico, comportanti spese o incassi dinotevoli somme”.Ha rilevato allora che: [OSCURATO:PERSONA] ha accusato il Presidente della società di essere unuomo “piccolo” e “vile”, a capo di una struttura dirigenziale giàusa a “rubare soldi”.Non appare ragionevolmente ipotizzabile che il datore di lavoropotesse continuare a riporre fiducia in chi – deputato a svolgere,insieme alla dirigenza della società, operazioni di particolarecontenuto economico – aveva mostrato di ritenere che la piùalta figura all’interno dell’azienda fosse incapace di impedire checontinuassero ad essere poste in essere azioni, anche delittuose(furto), per vantaggi personali e a discapito degli interessi dellasocietà.Si tenga anche presente che, a causa dei gravissimi (maindimostrati) addebiti rivolti al Presidente, il [OSCURATO:PERSONA] stessoaveva riconosciuto, con il messaggio in questione, di “non poterpiù essere d’aiuto”.Ed è allora evidente che, in considerazione sia del disprezzodimostrato dal [OSCURATO:PERSONA] sul modus operandi del Presidente siadella dichiarata conseguente inutilità della opera professionaleNum ero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Numero sezionale 317d6/2a0l2 6medesimo [OSCURATO:PERSONA] prestata, il rapporto fiduciario trDaa ltea ppuabrtbil icazione 06/10/2026sia venuto definitivamente meno .10.

Alla stregua della disamina sin qui compiuta, leanomalie motivazionali denunciate dal ricorrente devono esseresenz’altro escluse.Difatti, certamente la motivazione resa dalla Corte delrinvio non consta di una mera relatio ad una precedentesentenza, intesa come generica condivisione della ricostruzionein fatto e delle argomentazioni svolte dal giudice emittentequella pregressa sentenza, senza alcun esame critico dellestesse.Al contrario, come già constatato, nella sentenzaconto del pregresso svolgimento del processo nei §§ 1-8 (comeda precedente narrativa in questa ordinanza), ha sì operatoverificabili e mirati richiami ad indicate (e trascritte) parti dellamotivazione della sent. n. 2598/2023 della medesima Corte, masenz’altro ha espresso un proprio autonomo esame critico delcaso; esame che ha tenuto conto, tra l’altro, secondo quantopure si è visto, di quello che aveva prospettato il medesimoPetrachi, prima del giudizio, e proprio nel messaggiodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] oggetto di addebito, laddove dichiarava di “nonpoter più essere d’aiuto”, e, poi, in sede di riassunzione, circa ilproprio “ruolo apicale”.Pertanto, la stessa motivazione non è certamenteapparente, nel senso che, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazioneNumero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(così, per tutte, Cass., sez. un., n. 22232/2016).11.

Per quanto già detto nell’esaminare le doglianzerelative alle dedotte anomalie motivazionali, è privo difondamento con taluni profili d’inammissibilità il primo motivodi ricorso per cassazione, per la parte in cui vi si deduce laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art.1362 c.c.Invero, la Corte territoriale non solo ha testualmentetrascritto nella propria sentenza (al § 8.) la parte della decisionerescindente di questa Corte espressiva dei principi di diritto cuiil giudice di rinvio doveva uniformarsi, ma si è attenuta ad essie comunque a quant’altro statuito in essa, in perfetta aderenzaall’art. 384, comma secondo, c.p.c.In particolare, ha accertato, “sulla scorta dei poteri e delruolo effettivamente svolti dal lavoratore, tenuto contodell’ordinamento sportivo di riferimento” (cui ha fatto precipuoriferimento nel § 10.), che il [OSCURATO:PERSONA] era, non un dirigente dellasocietà, ma un direttore sportivo ai sensi della l. n. 91/1981 edell’apposito Regolamento dell’[OSCURATO:PERSONA] dei DirettoriSportivi presso la F.I.G.C.”, con le precipue e rilevanti funzionigià esposte, non mancando di riferirsi al “contraddittorio delleparti a riguardo” (circa, da un lato, il rapporto tra le parti“paragonabile” a quello di un dirigente, sostenuto dalla società,e, dall’altro, il ruolo “apicale” comunque sostenuto dallo stessoPetrachi).Inoltre, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, laCorte non ha mancato di valutare “i tre residui addebitiNumero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026all’interno del particolare ambiente sportivo in cui la prestazioneè stata espletata e tenendo conto dell’intero contesto in cui sisono svolti i fatti addebitati al lavoratore”, perché ha fattoriferimento “al grado di fiducia che deve intercorrere tra datoredi lavoro e direttore sportivo in ragione della posizione daquest’ultimo ricoperta all’interno della società”, della quale hasottolineato nella specie il “particolare rilievo” ed il “prestigio”.Come pure si è visto, a proposito delle due condotte, purgiudicate in sé insufficienti a “giustificare un licenziamento pergiusta causa”, ha osservato che compito di un direttore sportivoè anche quello di “difendere anche all’esterno l’immagine dellasocietà e motivare il gruppo di cui fa parte, non definirlo, spentoe poco concentrato”, e più in generale che quei comportamenti“contrastano con i doveri del [OSCURATO:PERSONA] sportivo di collaborazionecon i vertici aziendali sul piano organizzativo e/oamministrativo, al fine di conseguire, grazie a un lavorosinergico, quei risultati cui ogni squadra di calcio ambisce”.Parimenti s’è detto come la Corte abbia valutato in modopenetrante la condotta relativa al messaggio poi indirizzatodirettamente al Presidente della società, non mancando dinotare che in quanto comunicato in quel messaggio, in dispartele espressioni offensive rivolte al destinatario, trapelava unalesione del rapporto fiduciario espressa dal medesimo [OSCURATO:PERSONA].Ergo, la Corte neppure ha mancato di tener “contodell’intero contesto in cui si sono svolti i fatti addebitati allavoratore” dal periodo del c.d. lockdown sino al messaggio delPetrachi al Presidente in data 11.6.2020.Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/202612.

Come si anticipava, la stessa censura contenuta nelprimo motivo di ricorso non è esente da profili d’inammissibilità.Il ricorrente, infatti, segnatamente alle pagg. 21-25 delricorso, propone una propria rilettura delle risultanzeprocessuali, sulla scorta in particolare di quanto dedotto nelricorso in riassunzione.13.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: “(ex art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c.): violazione dell’art. 2119 c.c. edell’art. 2106 c.c. – sussunzione nella giusta causa di tre, dinove, condotte contestate nella ipotesi di giusta causa”.

Deduceun “vizio di erronea sussunzione nell’ambito della nozione legaledi giusta causa dei fatti in essa accertati ovvero la non coerenzadella valutazione operata dal giudice di merito con le regole chesi configurano come diritto vivente”.14.

Il motivo è interamente inammissibile.15.

Come emerge chiaramente, difatti, dallo svolgimentodella censura (in particolare, alle pagg. 29-30 del ricorso), essos’incentra su una rivisitazione in fatto del caso, basata suemergenze ulteriori rispetto a quelle valutate dai giudici delrinvio.16.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia: “(ex art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.): violazione dell’art. 2119 c.c.,dell’art. 599 c.p. (per la diffamazione) e dell’art. 4 d.lgs.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7 (per l’ingiuria)”.

Lamenta che “la sentenzadella Corte d’Appello” “non ha provveduto ad applicare lescriminanti di cui” alle norme indicate in rubrica.17.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/202618.

Per chiarezza, occorre premettere che quellacomunemente denominata “provocazione” è descritta anzituttonell’art. 62 c.p., tra le “Circostanze attenuanti comuni” delreato, al n. 2), come “l’aver agito in stato di ira, determinato daun fatto ingiusto altrui”.

Il successivo art. 599 c.p., sotto larubrica “Provocazione”, invece, al comma secondo (ancora invigore, ma ormai riferibile solo al delitto di diffamazione, stantel’abolitio criminis del delitto di “ingiuria” già previsto edisciplinato dall’art. 594 c.p., abrogato dall’art. 1, comma 1,lett. c), d.lgs. n. 7/2016, e perciò ben prima dei fatti addebitati,occorsi nell’anno 2020), recita attualmente: “Non è punibile chiha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nellostato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopodi esso”.

Qui, pertanto, è disciplinata una specifica causa di nonpunibilità, e non una semplice circostanza attenuante (comunein teoria a tutti i reati), come per l’ipotesi prevista dall’art. 62 n.2) c.p., specificandosi inoltre che la condotta diffamatoria deveessere “subito dopo” la provocazione, vale a dire il “fattoingiusto altrui”.Quanto, poi, all’art. 4 del già cit. d.lgs. n. 7/2016, cui puresi riferisce il ricorrente, esso, sotto la rubrica “Illeciti civilisottoposti a sanzioni pecuniarie”, al comma 1 prevede che:“Soggiace alla sanzione pecuniaria civile … : a) chi offendel’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediantecomunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica,o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”, e al comma3 stabilisce che: “Non è sanzionabile chi ha commesso il fattoprevisto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nellostato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopodi esso”.Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/202619.

Occorre adesso considerare che, per un consolidatoindirizzo di questa Corte, più volte espresso anche a SezioniUnite, in materia di ricorso per cassazione i motivi, a pena diinammissibilità, devono investire questioni comprese nel temadel decidere del giudizio d’appello, non essendo ammissibili insede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazionenon trattati nella fase di merito, fatta eccezione per le questionirilevabili d’ufficio, non potendo la parte modificare, nel giudiziodi legittimità, la posizione rivestita nel giudizio di merito (così,tra le altre, Cass. n. 11468/2022).

E le Sezioni unite di questaCorte hanno specificato che, qualora con il ricorso percassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cennonella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al finedi evitare una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzial giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio diautosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specificoCorte Suprema di esaminare il merito della suddetta questione(così Cass., sez. un., 27.1.2020, n. 1718).20.

Ebbene, le questioni che pone attualmente il ricorrentenon risultano assolutamente affrontate nella pur estesasentenza impugnata (che pure, come più volte detto, ha riferitodiffusamente il pregresso svolgimento del giudizio); né ilricorrente deduce di averle poste (o eventualmente ripropostenel suo ricorso in riassunzione) al giudice del rinvio, ondedevolverle alla sua cognizione, negli stretti limiti delineatidall’art. 394 c.p.c.In particolare, il ricorrente (a pag. 31 del ricorso percassazione) richiama le pagg. 51/53 del proprio ricorso inNumero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026riassunzione, ma in detta parte di quell’atto non si fa il benchéminimo cenno all’art. 599 c.p. o all’art. 4 d.lgs. n. 7/2016.20.1.

Per completezza, mette conto aggiungere che, nellaprospettiva di un’applicazione “analogica” delle “scriminanti”richiamate dal ricorrente, sarebbe stato necessario un precipuoaccertamento anzitutto fattuale dei giudici di merito, volto adappurare che il [OSCURATO:PERSONA] avesse subito un fatto ingiusto altrui,che quest’ultimo ne avesse indotto uno stato d’ira, e che subitodopo quel fatto ingiusto egli versando in tale stato d’ira avrebbeinviato il messaggio suddetto.21.

Resta, perciò, confermato che la questione che si ponenel quarto motivo è nuova in fatto e in diritto.22.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia: “Violazionedell’art. 115 c.p.c. travisamento della prova (ex art. 360, primocomma n. 4, c.p.c.).

Omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti –motivazione perplessa (ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.)”.Critica “la sentenza d’appello per travisamento della prova,ovvero per l’erronea ricognizione del contenuto oggettivo dellaprova con errore decisivo.

In concreto per aver esclusol’esimente di cui agli artt. 599 c.p. e 4 del d.lgs. 15/01/2016, n.7, omesso l’esame dei messaggi intervenuti fra il ricorrente edil Presidente della [OSCURATO:SOCIETA].

In più il ricorrente” censura “lasentenza d’appello per l’omesso esame dei messaggi WhatsAppsuccessivi a quello posto a fondamento del recesso per viziodella motivazione che, fondata su argomentazioni meramentetautologiche, risulta argomentata in modo perplesso”.Num ero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Numero sezionale 3176/2026

23. Il motivo, riassunto come sopra dallo stesso rDicaotarr peunbtebl icazione 06/10/2026(a pag. 3 del ricorso), è inammissibile.24.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recenteribadito che la riformulazione del n. 5 del comma primo dell’art.360 c.p.c. (come già più volte vagliata dalle stesse Sezioni unitea partire da Sez. un. n. 8053/2014) ha poi determinato ilrifluire nel n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., per il tramite delle normeche impongono al giudice l’obbligo di motivazione, del viziomotivazionale nella quadruplice (o forse meglio duplice, giacchéle prime due ipotesi attengono all’esistenza della motivazione,le altre due alla sua tenuta logica) nota declinazione che leSezioni Unite ne hanno dato: la “mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico” e la “motivazioneapparente”; il “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili” e “la motivazione perplessa e obbiettivamenteincomprensibile”.

In questo caso – occorre evidenziare perquanto si dirà più avanti – il vizio è testuale, come lo era inprecedenza il vizio motivazionale regolato dal previgente n. 5dell’articolo 360 (la cosa è scontata, solo a titolo di esempio sicita tra le tante Cass., Sez.

Un., 11 giugno 1998, n. 5802) (così nel §

10.9. di Cass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792).25.

Secondo questa Corte, per contro, l’omesso esame diun fatto storico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nellasua accezione storico-fenomenica, principale (ossia, costitutivo,impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) osecondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processualie che abbia carattere decisivo.

Costituisce un “fatto”, agli effettidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un“punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico eNumero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodiofenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cuiomesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive; glielementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il“vario insieme dei materiali di causa” (così, tra le altre, Cass.,sez. lav., 22.5.2020, n. 9483).26.

Per questa Corte, infine, è inammissibile la mescolanzae la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei,facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita laprospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto,sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi delfatto in relazione al quale si deve decidere della violazione ofalsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, chequegli elementi di fatto intenda precisamente rimettere indiscussione (così Cass. n. 26874/2018, Cass., sez. lav.,28.5.2020, n. 102129, id., sez.

II, 28.1.2021, n. 1859; Cass. n.3397/2024).

E’ stato a riguardo specificato che, perché censuretra loro eterogenee e cumulativamente formulate non incorranonella ricordata preclusione, è necessario che nell’ambitodell’unica esposizione risulti ben identificata e specificamentetrattata sia la doglianza relativa all’interpretazione oall’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecieche i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (cfr. Cass., sez.lav., 9.7.2020, n. 14634).27.

Ebbene, nel quinto motivo si riscontra anzitutto lacommistione di mezzi di ricorso differenti, e assoggettati, comeNumero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026si è ora visto, a diverso regime in punto di ammissibilità, qualiquelli previsti, rispettivamente, dal n. 4) e dal n. 5) dell’art. 360,comma primo, c.p.c.Invero, anche nell’unitario svolgimento della censura (v.pagg. 32-36 del ricorso) il ricorrente si riferisce promiscuamenteal vizio di travisamento della prova, all’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, e a un’anomalia motivazionale dedotta in chiave dimotivazione perplessa.27.1.

Inoltre, il ricorrente, come si è visto nell’esaminare ilprecedente quarto motivo, anche nella censura in esame alludein realtà ad una questione nuova in fatto e in diritto in questasede, quale quella della “causa di giustificazione di cui all’art.599, comma 2 c.p. (e) all’art. 4 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7”;laddove i giudici del rinvio non hanno affatto escluso detta“esimente”, perché non emerge, né è stato dedotto, che larelativa questione fosse stata loro posta nei suddetti termini.Del resto, in realtà, il ricorrente anche in questa censurapropone una propria rilettura delle risultanze processuali, ancheulteriori rispetto al ridetto messaggio.28.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

P.Q.MNum ero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Numero sezionale 3176/2026 La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorDreatnat ep ubabll icazione 06/10/2026pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in €15.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAdriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 RIGANO', [OSCURATO:PERSONA];3176 - controricorrente -avverso la sentenza n. 3387/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 23/10/2025 R.G.N. 2207/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/20261. Con sent. n. 2598/2023 la Corte d’appello di Roma, inaccoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. controla sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1411/2021, ein riforma di quest’ultima, aveva respinto il ricorso di PetrachiGianluca, direttore sportivo della società, avverso illicenziamento per giusta causa intimatogli in data 3.7.2020,condannandolo alla rifusione delle spese del doppio grado digiudizio.2. Con ordinanza n.14961/2025, questa Corte di legittimitàaccoglieva il primo motivo del ricorso per cassazione propostodal [OSCURATO:PERSONA] avverso la suddetta sentenza di primo grado,dichiarando assorbiti gli ulteriori cinque motivi; cassava lasentenza impugnata e rinviava alla medesima Corte di appello,in diversa composizione.3. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diRoma, previa riunione dei ricorsi in riassunzione separatamenteproposti dalle parti, quale giudice di rinvio, così provvedeva: -rigettava l’originario ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in data 12agosto 2020; - confermava la statuizione sulle spese del primoe del secondo grado emessa dalla stessa Corte d’appello con lasentenza n. 2598/2023; - condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento,in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio dicassazione e della fase di rinvio, come distintamente liquidate.4. Per quanto qui interessa, la Corte territorialepremetteva: a) che il 5.7.2019 [OSCURATO:PERSONA] e l’A.S. Romas.p.a. avevano firmato un contratto economico di prestazionesportiva per [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della l. n. 91/1981 condecorrenza dal 5 luglio 2019 e termine al 30 giugno 2022, e cheNumero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026la società si era impegnata a corrispondere al lavoratore, perciascun stagione sportiva, la retribuzione fissa di €1.200.000,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali; b) che acarico del [OSCURATO:PERSONA] era stata elevata, con racc.ta recapitata il22.6.2020, una (lunghissima) contestazione disciplinare (il cuicontenuto era trascritto in sentenza); c) che la società, ritenuteinaccoglibili le giustificazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], con lettera indata 3 luglio 2020, aveva licenziato il lavoratore; d) chequest’ultimo, con ricorso depositato in data 12.8.2020, avevaimpugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale di Roma,riferendo la Corte in sintesi deduzioni e richieste dello stesso; e)che il Tribunale adito, espletata prova per testi, con sentenza n.1411/2021 aveva accertato e dichiarato l’illegittimità dellicenziamento intimato al ricorrente, con le conseguenzerisarcitorie indicate in dispositivo; f) che questa Corte Supremacon ordinanza n. 14961/2025 aveva cassato la citata sentenzadi secondo grado in accoglimento del primo motivo del ricorsoper cassazione del lavoratore avverso quest’ultima (conassorbimento di tutti gli altri motivi).5. Tutto ciò diffusamente premesso, la Corte di rinvioesponeva che, pacificamente, al ricorrente erano state affidate,con il contratto in precedenza indicato, le mansioni “previste dalRegolamento dell’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] presso laquelle che indicava (riportando anche stralcio in proposito di taleregolamento).5.1. Considerava, dunque, la Corte che, pur non potendosiannoverare il [OSCURATO:PERSONA] tra i dirigenti, era indubbio chel’incarico conferito al [OSCURATO:PERSONA] era di particolare rilievo eNumero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026prestigio e, non a caso, compensato con una cospicuaremunerazione.6. La Corte, quindi, condivideva e faceva proprie levalutazioni espresse dalla sentenza cassata in ordine allasussistenza di alcune delle contestazioni mosse al [OSCURATO:PERSONA], etuttavia riteneva che le condotte menzionate in sentenza, purdeprecabili, non apparivano, di per sé sole, di gravità tale dagiustificare il licenziamento per giusta causa.7. A diversa conclusione, invece, perveniva la Corte neltenere conto anche del contenuto del messaggio inviatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al Presidente [OSCURATO:PERSONA] dal lavoratore.7.1. In particolare, nel valutare se tale condotta integrasseuna giusta causa di recesso, la Corte riteneva evidente che, inconsiderazione sia del disprezzo dimostrato dal [OSCURATO:PERSONA] sulmodus operandi del Presidente sia della dichiarata conseguenteinutilità dell’opera professionale dal medesimo Petrachiprestata, il rapporto fiduciario tra le parti fosse venutodefinitivamente meno, mentre le altre condotte in precedenzamenzionate costituivano fatti che confermavano l’irrimediabilevulnus inferto al rapporto fiduciario.8. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.9. [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.10. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., dell’art. 1362 c.c. (art.Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026360, primo comma, n. 3, c.p.c.). Nullità della sentenza eviolazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c. (art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.)”. Secondo il ricorrente, “La Corte d’Appellonon si è attenuta al principio di diritto fissato dalla Cassazione,avendo omesso di valutare la condotta contestata (i) nelcontesto del particolare ambiente sportivo e (ii) considerandol’intero quadro fattuale precedente e successivo al messaggiodell’11 giugno 2020.Inoltre, la Corte territoriale ha fatto ricorso a unamotivazione per relationem meramente apparente, senzaautonoma valutazione critica, incorrendo così nella violazionedell’art. 384 c.p.c., dei criteri interpretativi dell’art. 1362 c.c. enelle nullità previste dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Nullità dellasentenza e violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c.e 118 d.a. c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.): lasentenza impugnata è nulla perché fondata su rinvii generici alladecisione cassata, senza riprodurne il contenuto né sviluppareuna motivazione propria. La Corte d’Appello ha dunque violatol’art. 111, comma 6, Cost., e gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c., avendo reso una motivazione priva del necessariopercorso argomentativo e, di fatto, inesistente”.3. Rileva preliminarmente il Collegio che il primo motivo diricorso si articola in realtà in due censure distinte: una prima,nella quale si fa valere la violazione e/o la falsa applicazionedell’art. 384 c.p.c. (nonché dell’art. 1362 c.c.) in base al mezzodi cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.; una seconda, inchiave di anomalia motivazionale fatta valere ex art. 360, primocomma, n. 4), c.p.c.Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026Pertanto, questa censura può essere esaminatacongiuntamente al secondo motivo di ricorso, nel quale pure èdenunciato un vizio motivazionale ex art. 360, comma primo, n.4), c.p.c., e tale esame deve svolgersi con priorità, perché inteoria il riscontro positivo di tali errores in procedendo potrebbedi per sé portare all’annullamento dell’impugnata sentenza.4. Tali consimili doglianze sono, tuttavia, prive difondamento.5. Nella propria motivazione la Corte del rinvio ha condivisoe fatto “proprie le valutazioni espresse dalla sentenza cassata(e che qui devono intendersi richiamate e ribadite) in ordine allasussistenza di alcune delle contestazioni mosse al [OSCURATO:PERSONA] (vd.punti da 7.1. a 7.5)”.Osserva allora il Collegio che la Corte in parte precedentedella propria sentenza (appunto ai §§ dal 7.1. al 7.5. compreso)aveva trascritto gran parte della motivazione della sent. n.2598/2023, rendendo perciò trasparente e ben percepibilel’operato rinvio adesivo, peraltro circoscritto alla sola“sussistenza” nella loro materialità di talune (subito dopoindividuate) delle “condotte mosse al [OSCURATO:PERSONA]”.Ma la Corte non si è limitata a questo pur preciso e limitatorimando, perché ha considerato:“Che il ricorrente sia rimasto lontano durante il lockdown,quando tutti i calciatori erano rimasti in zona e abbia partecipatosoltanto marginalmente alle riunioni dei e con i vertici risultaprovato dalle testimonianze e dalle stesse difese del dipendente,che ha solo tentato di minimizzare tale aspetto.Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026Anche le dichiarazioni rese nel corso dell’intervistasull’emittente Sky il [OSCURATO:DATA_NASCITA] non appaiono in linea con i compitidi un direttore sportivo, che deve difendere anche all’esternol’immagine della società e motivare il gruppo di cui fa parte, nondefinirlo, pubblicamente, spento e poco concentrato.Trattasi di comportamenti non appropriati che contrastanocon i doveri del [OSCURATO:PERSONA] sportivo di collaborazione con i verticiaziendali sul piano organizzativo e/o amministrativo, al fine diconseguire, grazie a un lavoro sinergico, quei risultati cui ognisquadra ambisce.Tuttavia, le condotte sopra menzionate, pur deprecabili,non appaiono, di per sé sole, di gravità tale da giustificare unlicenziamento per giusta causa”.E’, dunque, evidente che la Corte del rinvio ha espresso unproprio autonomo apprezzamento circa solo due deicomportamenti addebitati (vale a dire, il comportamento tenutodal direttore sportivo nel periodo di lockdown, e le dichiarazionida lui rese nel corso di un’intervista sull’emittente Sky il[OSCURATO:DATA_NASCITA]); tuttavia li ha giudicati, “pur deprecabili”, e quindidisciplinarmente rilevanti (oltre che sussistenti materialmente),ma di per sé soli non “di gravità tale da giustificare unlicenziamento per giusta causa”.Ed infatti, come accennato in narrativa, solo in puntoconclusivo della motivazione, ha aggiunto che tali condotte“costituiscono fatti che confermano l’irrimediabile vulnus infertoal rapporto fiduciario”.6. La Corte ha, poi, considerato il seguente contenuto delmessaggio inviato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al Presidente [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026“[OSCURATO:PERSONA] Presidente, mi dispiace constatare che lei è unpiccolo uomo … Ho sperato tanto di poterla rappresentare qui aRoma per poterle far fare una bella figura e non farle rubare isoldi che hanno fatto in tanti. Evidentemente non mi sono fattocapire ed apprezzare abbastanza resta che ora le convienemandarmi via perché dopo quello che ha voluto fare in manieravile non potrò più esserle d’aiuto”.Quindi, nel valutare, tale messaggio, successivo, sia pur dipoco, alle due condotte in precedenza considerate, ha osservatoche:“[OSCURATO:PERSONA] ha definito il Presidente un piccolo uomo e unuomo vile e ha dichiarato che aveva sperato (si intende,inutilmente) di non fargli “rubare i soldi”, come in tanti avevanofatto.Si tratta di insulti gravissimi, perché alludono non soltantoad una scorretta gestione della società, ma a gravi reaticommessi da un’intera dirigenza.Del tentativo di sminuire la gravità delle accuse,richiamando la risposta del Presidente a tale messaggio, ha giàfatto giustizia la sentenza n. 2598/2023, le cui argomentazioni(vd. punto 7.3) il Collegio condivide e fa proprie”.6.1. Anche in questo caso, perciò, il richiamo allaprecedente sentenza è anzitutto puntuale e verificabile (perchéil passaggio motivazionale richiamato era stato in precedenzatrascritto in sentenza); e, soprattutto, ad esso seguono specificirilievi valutativi direttamente espressi dai giudici del rinvio.Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/20266.2. Peraltro, quei rilievi, a loro volta, non esaurisconoaffatto il giudizio della Corte.Invero, la parte conclusiva del suo ragionamento decisorio(nel § 13.), di cui si dirà tra poco, è da leggersi alla luce di partiancor precedenti della motivazione (nei §§ 10. e 11.), in cui laCorte aveva inquadrato più in dettaglio l’incarico di DirettoreSportivo, pur non dirigenziale, conferito al [OSCURATO:PERSONA],giudicandolo “di particolare rilievo e prestigio e, non a caso,compensato con una cospicua remunerazione”.Secondo la Corte, infatti, “Ciò spiega perché l’A.S. Romaaveva sostenuto che il rapporto intercorso con il [OSCURATO:PERSONA] fosse“paragonabile” a quello di un Dirigente con funzioni apicali,ancorché non potesse essere così qualificabile per le ragionichiarite dalla S.C.”.Su quest’ultimo punto il collegio del rinvio alludeva apassaggi motivazionali in diritto dell’ordinanza rescindente diquesta Corte Suprema, pure riportati nella sentenza oraimpugnata (nel precedente § 8.), in cui si era osservato: … nella disamina della vicenda effettuata dalla Corte di appellol’individuazione della natura del rapporto, della causale delrecesso e della tipologia del rapporto di lavoro (a termine) nonrisultano adeguatamente valutati nei loro presupposti di dirittoprima ancora che di fatto.10. – Basti rilevare che la parte ricorrente non aveva dedotto ingiudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro dirigenziale, mentrela [OSCURATO:SOCIETA] aveva parlato, e soltanto nell’atto di appello, di unrapporto “paragonabile” ad un Dirigente con funzioni apicali.Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026Nemmeno il primo giudice aveva effettuato un simileaccertamento sulla natura del rapporto del [OSCURATO:PERSONA].11.- Occorre pertanto un nuovo puntuale accertamento che,sulla scorta dei poteri e del ruolo effettivamente svolti dallavoratore, tenuto conto dell’ordinamento sportivo diriferimento, individui l’esatta categoria professionale rivestitadal ricorrente nel contraddittorio delle parti, tenendo conto delladomanda svolta e dello sviluppo del processo. E si confrontiquindi con il licenziamento intimato al ricorrente per giustacausa – in quanto recesso ante tempus dal contratto a termine– valutando i tre residui addebiti all’interno del particolareambiente sportivo in cui la prestazione è stata espletata etenendo conto dell’intero contesto in cui si sono svolti i fattiaddebitati al lavoratore, come si richiede per la giusta causa exart. 2119 c.c., laddove invece sono in ogni caso del tutto fuoritema il richiamo alla nozione di giustificatezza e del recesso adnutum dal rapporto di lavoro dirigenziale .6.3. Di seguito, considerava la Corte del rinvio: ‘D’altraparte lo stesso ricorrente riconosce (a pag. 34 del ricorso inriassunzione) che egli ricopriva un ruolo apicale al paridell’allenatore della prima squadra giacché era “motore” cheriforniva la squadra di nuove risorse calcistiche o che proponevala cessione o il trasferimento di quelle “esauste” .La indubbia importanza dei compiti assegnati al Petrachinon è, sotto il profilo che qui interessa, di poco rilievo, giacchéin tema di licenziamento per giusta causa, nella valutazionedell’idoneità della condotta ad incidere sulla persistenzadell’elemento fiduciario, occorre avere riguardo anche allanatura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta,Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026alla posizione del dipendente nell’impresa e al grado diaffidamento richiesto dalle mansioni che gli sono state affidate(Cass. 26181/2024; 1978/2016).Al fine di valutare la sussistenza, nella specie, di una giustacausa di licenziamento, deve, pertanto, procedersi allavalutazione della oggettiva consistenza delle contestazionidisciplinari imputate al [OSCURATO:PERSONA] (di cui v’è prova), rapportate algrado di fiducia che deve intercorrere tra datore di lavoro edirettore sportivo in ragione della posizione di quest’ultimaricoperta all’interno della società’.7. Ritiene, allora, questo Collegio che la riferita quota“preliminare” della motivazione della Corte d’appello siamanifestamente volta a dare seguito al mandato ricevuto dalprovvedimento rescindente di legittimità, nel punto in cui sirichiedeva al giudice del rinvio “un nuovo puntualeaccertamento che, sulla scorta dei poteri e del ruoloeffettivamente svolti dal lavoratore, individui l’esatta categoriaprofessionale rivestita dal ricorrente …”.8. E, come si anticipava, è all’esito di tutte le considerazionidei giudici del rinvio sin qui scrutinate che si devono inquadrarele conclusioni definitive da loro tratte in punto di “giusta causadi recesso”, e non di “giustificatezza”, del recesso da unrapporto di lavoro dirigenziale, come sempre specificato daquesta Corte nella decisione rescindente.9. Ebbene, appunto in questa corretta ottica la Corte delrinvio ha rammentato “che tra i compiti del [OSCURATO:PERSONA] sono quelli di “trattative e contrattualizzazione di tesseraticon società, calciatori e procuratori sportivi, trattative eNumero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026contrattualizzazione con tecnici, trattative per la cessione dicontratti di prestazioni sportive di giocatori in Italia e all’estero”.Ha, pertanto, osservato che: “… le operazioni di cui ilDirettore [OSCURATO:PERSONA] deve occuparsi unitamente alla dirigenzadella Società riguardano la trattativa e la stipula di contratti dalrilevante valore economico, comportanti spese o incassi dinotevoli somme”.Ha rilevato allora che: [OSCURATO:PERSONA] ha accusato il Presidente della società di essere unuomo “piccolo” e “vile”, a capo di una struttura dirigenziale giàusa a “rubare soldi”.Non appare ragionevolmente ipotizzabile che il datore di lavoropotesse continuare a riporre fiducia in chi – deputato a svolgere,insieme alla dirigenza della società, operazioni di particolarecontenuto economico – aveva mostrato di ritenere che la piùalta figura all’interno dell’azienda fosse incapace di impedire checontinuassero ad essere poste in essere azioni, anche delittuose(furto), per vantaggi personali e a discapito degli interessi dellasocietà.Si tenga anche presente che, a causa dei gravissimi (maindimostrati) addebiti rivolti al Presidente, il [OSCURATO:PERSONA] stessoaveva riconosciuto, con il messaggio in questione, di “non poterpiù essere d’aiuto”.Ed è allora evidente che, in considerazione sia del disprezzodimostrato dal [OSCURATO:PERSONA] sul modus operandi del Presidente siadella dichiarata conseguente inutilità della opera professionaleNum ero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Numero sezionale 317d6/2a0l2 6medesimo [OSCURATO:PERSONA] prestata, il rapporto fiduciario trDaa ltea ppuabrtbil icazione 06/10/2026sia venuto definitivamente meno .10. Alla stregua della disamina sin qui compiuta, leanomalie motivazionali denunciate dal ricorrente devono esseresenz’altro escluse.Difatti, certamente la motivazione resa dalla Corte delrinvio non consta di una mera relatio ad una precedentesentenza, intesa come generica condivisione della ricostruzionein fatto e delle argomentazioni svolte dal giudice emittentequella pregressa sentenza, senza alcun esame critico dellestesse.Al contrario, come già constatato, nella sentenzaconto del pregresso svolgimento del processo nei §§ 1-8 (comeda precedente narrativa in questa ordinanza), ha sì operatoverificabili e mirati richiami ad indicate (e trascritte) parti dellamotivazione della sent. n. 2598/2023 della medesima Corte, masenz’altro ha espresso un proprio autonomo esame critico delcaso; esame che ha tenuto conto, tra l’altro, secondo quantopure si è visto, di quello che aveva prospettato il medesimoPetrachi, prima del giudizio, e proprio nel messaggiodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] oggetto di addebito, laddove dichiarava di “nonpoter più essere d’aiuto”, e, poi, in sede di riassunzione, circa ilproprio “ruolo apicale”.Pertanto, la stessa motivazione non è certamenteapparente, nel senso che, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazioneNumero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(così, per tutte, Cass., sez. un., n. 22232/2016).11. Per quanto già detto nell’esaminare le doglianzerelative alle dedotte anomalie motivazionali, è privo difondamento con taluni profili d’inammissibilità il primo motivodi ricorso per cassazione, per la parte in cui vi si deduce laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art.1362 c.c.Invero, la Corte territoriale non solo ha testualmentetrascritto nella propria sentenza (al § 8.) la parte della decisionerescindente di questa Corte espressiva dei principi di diritto cuiil giudice di rinvio doveva uniformarsi, ma si è attenuta ad essie comunque a quant’altro statuito in essa, in perfetta aderenzaall’art. 384, comma secondo, c.p.c.In particolare, ha accertato, “sulla scorta dei poteri e delruolo effettivamente svolti dal lavoratore, tenuto contodell’ordinamento sportivo di riferimento” (cui ha fatto precipuoriferimento nel § 10.), che il [OSCURATO:PERSONA] era, non un dirigente dellasocietà, ma un direttore sportivo ai sensi della l. n. 91/1981 edell’apposito Regolamento dell’[OSCURATO:PERSONA] dei DirettoriSportivi presso la F.I.G.C.”, con le precipue e rilevanti funzionigià esposte, non mancando di riferirsi al “contraddittorio delleparti a riguardo” (circa, da un lato, il rapporto tra le parti“paragonabile” a quello di un dirigente, sostenuto dalla società,e, dall’altro, il ruolo “apicale” comunque sostenuto dallo stessoPetrachi).Inoltre, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, laCorte non ha mancato di valutare “i tre residui addebitiNumero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026all’interno del particolare ambiente sportivo in cui la prestazioneè stata espletata e tenendo conto dell’intero contesto in cui sisono svolti i fatti addebitati al lavoratore”, perché ha fattoriferimento “al grado di fiducia che deve intercorrere tra datoredi lavoro e direttore sportivo in ragione della posizione daquest’ultimo ricoperta all’interno della società”, della quale hasottolineato nella specie il “particolare rilievo” ed il “prestigio”.Come pure si è visto, a proposito delle due condotte, purgiudicate in sé insufficienti a “giustificare un licenziamento pergiusta causa”, ha osservato che compito di un direttore sportivoè anche quello di “difendere anche all’esterno l’immagine dellasocietà e motivare il gruppo di cui fa parte, non definirlo, spentoe poco concentrato”, e più in generale che quei comportamenti“contrastano con i doveri del [OSCURATO:PERSONA] sportivo di collaborazionecon i vertici aziendali sul piano organizzativo e/oamministrativo, al fine di conseguire, grazie a un lavorosinergico, quei risultati cui ogni squadra di calcio ambisce”.Parimenti s’è detto come la Corte abbia valutato in modopenetrante la condotta relativa al messaggio poi indirizzatodirettamente al Presidente della società, non mancando dinotare che in quanto comunicato in quel messaggio, in dispartele espressioni offensive rivolte al destinatario, trapelava unalesione del rapporto fiduciario espressa dal medesimo [OSCURATO:PERSONA].Ergo, la Corte neppure ha mancato di tener “contodell’intero contesto in cui si sono svolti i fatti addebitati allavoratore” dal periodo del c.d. lockdown sino al messaggio delPetrachi al Presidente in data 11.6.2020.Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/202612. Come si anticipava, la stessa censura contenuta nelprimo motivo di ricorso non è esente da profili d’inammissibilità.Il ricorrente, infatti, segnatamente alle pagg. 21-25 delricorso, propone una propria rilettura delle risultanzeprocessuali, sulla scorta in particolare di quanto dedotto nelricorso in riassunzione.13. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: “(ex art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c.): violazione dell’art. 2119 c.c. edell’art. 2106 c.c. – sussunzione nella giusta causa di tre, dinove, condotte contestate nella ipotesi di giusta causa”. Deduceun “vizio di erronea sussunzione nell’ambito della nozione legaledi giusta causa dei fatti in essa accertati ovvero la non coerenzadella valutazione operata dal giudice di merito con le regole chesi configurano come diritto vivente”.14. Il motivo è interamente inammissibile.15. Come emerge chiaramente, difatti, dallo svolgimentodella censura (in particolare, alle pagg. 29-30 del ricorso), essos’incentra su una rivisitazione in fatto del caso, basata suemergenze ulteriori rispetto a quelle valutate dai giudici delrinvio.16. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia: “(ex art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.): violazione dell’art. 2119 c.c.,dell’art. 599 c.p. (per la diffamazione) e dell’art. 4 d.lgs.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7 (per l’ingiuria)”. Lamenta che “la sentenzadella Corte d’Appello” “non ha provveduto ad applicare lescriminanti di cui” alle norme indicate in rubrica.17. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/202618. Per chiarezza, occorre premettere che quellacomunemente denominata “provocazione” è descritta anzituttonell’art. 62 c.p., tra le “Circostanze attenuanti comuni” delreato, al n. 2), come “l’aver agito in stato di ira, determinato daun fatto ingiusto altrui”. Il successivo art. 599 c.p., sotto larubrica “Provocazione”, invece, al comma secondo (ancora invigore, ma ormai riferibile solo al delitto di diffamazione, stantel’abolitio criminis del delitto di “ingiuria” già previsto edisciplinato dall’art. 594 c.p., abrogato dall’art. 1, comma 1,lett. c), d.lgs. n. 7/2016, e perciò ben prima dei fatti addebitati,occorsi nell’anno 2020), recita attualmente: “Non è punibile chiha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nellostato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopodi esso”. Qui, pertanto, è disciplinata una specifica causa di nonpunibilità, e non una semplice circostanza attenuante (comunein teoria a tutti i reati), come per l’ipotesi prevista dall’art. 62 n.2) c.p., specificandosi inoltre che la condotta diffamatoria deveessere “subito dopo” la provocazione, vale a dire il “fattoingiusto altrui”.Quanto, poi, all’art. 4 del già cit. d.lgs. n. 7/2016, cui puresi riferisce il ricorrente, esso, sotto la rubrica “Illeciti civilisottoposti a sanzioni pecuniarie”, al comma 1 prevede che:“Soggiace alla sanzione pecuniaria civile … : a) chi offendel’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediantecomunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica,o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”, e al comma3 stabilisce che: “Non è sanzionabile chi ha commesso il fattoprevisto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nellostato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopodi esso”.Numero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/202619. Occorre adesso considerare che, per un consolidatoindirizzo di questa Corte, più volte espresso anche a SezioniUnite, in materia di ricorso per cassazione i motivi, a pena diinammissibilità, devono investire questioni comprese nel temadel decidere del giudizio d’appello, non essendo ammissibili insede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazionenon trattati nella fase di merito, fatta eccezione per le questionirilevabili d’ufficio, non potendo la parte modificare, nel giudiziodi legittimità, la posizione rivestita nel giudizio di merito (così,tra le altre, Cass. n. 11468/2022). E le Sezioni unite di questaCorte hanno specificato che, qualora con il ricorso percassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cennonella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al finedi evitare una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzial giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio diautosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specificoCorte Suprema di esaminare il merito della suddetta questione(così Cass., sez. un., 27.1.2020, n. 1718).20. Ebbene, le questioni che pone attualmente il ricorrentenon risultano assolutamente affrontate nella pur estesasentenza impugnata (che pure, come più volte detto, ha riferitodiffusamente il pregresso svolgimento del giudizio); né ilricorrente deduce di averle poste (o eventualmente ripropostenel suo ricorso in riassunzione) al giudice del rinvio, ondedevolverle alla sua cognizione, negli stretti limiti delineatidall’art. 394 c.p.c.In particolare, il ricorrente (a pag. 31 del ricorso percassazione) richiama le pagg. 51/53 del proprio ricorso inNumero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026riassunzione, ma in detta parte di quell’atto non si fa il benchéminimo cenno all’art. 599 c.p. o all’art. 4 d.lgs. n. 7/2016.20.1. Per completezza, mette conto aggiungere che, nellaprospettiva di un’applicazione “analogica” delle “scriminanti”richiamate dal ricorrente, sarebbe stato necessario un precipuoaccertamento anzitutto fattuale dei giudici di merito, volto adappurare che il [OSCURATO:PERSONA] avesse subito un fatto ingiusto altrui,che quest’ultimo ne avesse indotto uno stato d’ira, e che subitodopo quel fatto ingiusto egli versando in tale stato d’ira avrebbeinviato il messaggio suddetto.21. Resta, perciò, confermato che la questione che si ponenel quarto motivo è nuova in fatto e in diritto.22. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia: “Violazionedell’art. 115 c.p.c. travisamento della prova (ex art. 360, primocomma n. 4, c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti –motivazione perplessa (ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.)”.Critica “la sentenza d’appello per travisamento della prova,ovvero per l’erronea ricognizione del contenuto oggettivo dellaprova con errore decisivo. In concreto per aver esclusol’esimente di cui agli artt. 599 c.p. e 4 del d.lgs. 15/01/2016, n.7, omesso l’esame dei messaggi intervenuti fra il ricorrente edil Presidente della [OSCURATO:SOCIETA]. In più il ricorrente” censura “lasentenza d’appello per l’omesso esame dei messaggi WhatsAppsuccessivi a quello posto a fondamento del recesso per viziodella motivazione che, fondata su argomentazioni meramentetautologiche, risulta argomentata in modo perplesso”.Num ero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Numero sezionale 3176/2026 23. Il motivo, riassunto come sopra dallo stesso rDicaotarr peunbtebl icazione 06/10/2026(a pag. 3 del ricorso), è inammissibile.24. Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recenteribadito che la riformulazione del n. 5 del comma primo dell’art.360 c.p.c. (come già più volte vagliata dalle stesse Sezioni unitea partire da Sez. un. n. 8053/2014) ha poi determinato ilrifluire nel n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., per il tramite delle normeche impongono al giudice l’obbligo di motivazione, del viziomotivazionale nella quadruplice (o forse meglio duplice, giacchéle prime due ipotesi attengono all’esistenza della motivazione,le altre due alla sua tenuta logica) nota declinazione che leSezioni Unite ne hanno dato: la “mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico” e la “motivazioneapparente”; il “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili” e “la motivazione perplessa e obbiettivamenteincomprensibile”. In questo caso – occorre evidenziare perquanto si dirà più avanti – il vizio è testuale, come lo era inprecedenza il vizio motivazionale regolato dal previgente n. 5dell’articolo 360 (la cosa è scontata, solo a titolo di esempio sicita tra le tante Cass., Sez. Un., 11 giugno 1998, n. 5802) (così nel § 10.9. di Cass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792).25. Secondo questa Corte, per contro, l’omesso esame diun fatto storico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nellasua accezione storico-fenomenica, principale (ossia, costitutivo,impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) osecondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processualie che abbia carattere decisivo. Costituisce un “fatto”, agli effettidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un“punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico eNumero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodiofenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cuiomesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive; glielementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il“vario insieme dei materiali di causa” (così, tra le altre, Cass.,sez. lav., 22.5.2020, n. 9483).26. Per questa Corte, infine, è inammissibile la mescolanzae la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei,facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita laprospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto,sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi delfatto in relazione al quale si deve decidere della violazione ofalsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, chequegli elementi di fatto intenda precisamente rimettere indiscussione (così Cass. n. 26874/2018, Cass., sez. lav.,28.5.2020, n. 102129, id., sez. II, 28.1.2021, n. 1859; Cass. n.3397/2024). E’ stato a riguardo specificato che, perché censuretra loro eterogenee e cumulativamente formulate non incorranonella ricordata preclusione, è necessario che nell’ambitodell’unica esposizione risulti ben identificata e specificamentetrattata sia la doglianza relativa all’interpretazione oall’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecieche i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (cfr. Cass., sez.lav., 9.7.2020, n. 14634).27. Ebbene, nel quinto motivo si riscontra anzitutto lacommistione di mezzi di ricorso differenti, e assoggettati, comeNumero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Num ero sezionale 3176/2026 Data pubblicazione 06/10/2026si è ora visto, a diverso regime in punto di ammissibilità, qualiquelli previsti, rispettivamente, dal n. 4) e dal n. 5) dell’art. 360,comma primo, c.p.c.Invero, anche nell’unitario svolgimento della censura (v.pagg. 32-36 del ricorso) il ricorrente si riferisce promiscuamenteal vizio di travisamento della prova, all’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, e a un’anomalia motivazionale dedotta in chiave dimotivazione perplessa.27.1. Inoltre, il ricorrente, come si è visto nell’esaminare ilprecedente quarto motivo, anche nella censura in esame alludein realtà ad una questione nuova in fatto e in diritto in questasede, quale quella della “causa di giustificazione di cui all’art.599, comma 2 c.p. (e) all’art. 4 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7”;laddove i giudici del rinvio non hanno affatto escluso detta“esimente”, perché non emerge, né è stato dedotto, che larelativa questione fosse stata loro posta nei suddetti termini.Del resto, in realtà, il ricorrente anche in questa censurapropone una propria rilettura delle risultanze processuali, ancheulteriori rispetto al ridetto messaggio.28. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MNum ero registro generale 26283/2025 Numero di raccolta generale 26349/2026Numero sezionale 3176/2026 La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorDreatnat ep ubabll icazione 06/10/2026pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in €15.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAdriana Doronzo
Sentenza Cassazione n. 26349/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris