CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 novembre 2014
Cassazione n. 11468/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 12622/2015 proposto da: proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via L. Luciani n. 1 rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente dom.to in Giulianova alla via XXIV Maggio n. 10 -intimato avverso la sentenza n. 1237/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di L'AQUILA, depositata il 6.11.2014; E udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La CTR dell'Abruzzo, con sentenza indicata in epigrafe, accolse parzialmente l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza della CTP di Teramo, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso, e respinse nel merito il gravame proposto dalla contribuente avverso l'avviso di pagamento a titolo di TARES per le annualità dal 2006 al 2012. La CTR ritenne che la contribuente, essendo titolare dal 2000 di licenza annuale per l'esercizio di attività di "villaggio turistico — campeggio", non avesse titolo per beneficiare della riduzione tariffaria. Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'intimato Comune si è costituito al fine di partecipare all'udienza. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimità dell'udienza.Il P.G. ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con il primo motivo la contribuente denuncia «omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché violazione dell'art. 17, commi 4 e 5, L.R. n. 16/2003; violazione degli artt. 62, comma 2, e 66, comma 3. lett. c), d.lgs. 507/1993 in riferimento all'art. 360, n. 5), c.p.c., lamentando essenzialmente che il giudice tributario d'appello non avrebbe tenuto conto della circostanza, emersa dagli atti, che con decorrenza dall'annualità di imposta 2004 la contribuente aveva comunicato all'ente impositore la propria volontà di effettuare la chiusura per il periodo di sei mesi, esercitando la facoltà di cui all'art. 17, comma 5, della Legge della Regione Abruzzo 23 ottobre 2003, n. 16 e successive modifiche. 3.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione dell'art. 72 d. Igs. 507/1993, con riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c.», assumendo che la sentenza impugnata non avrebbe rilevato l'eccepita decadenza dell'ente dalla pretesa impositiva, oggetto di specifico motivo d'impugnazione. 4.Va in ordine logico esaminato con proprietà il secondo motivo. Esso deve essere ritenuto inammissibile. Di là anche dall'erroneo riferimento al parametro normativo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per la deduzione del vizio di violazione e /o falsa applicazione di norma di diritto, la censura è inammissibile, in quanto che presuppone la proposizione delle relative questioni già nella fase di merito, in primis, nel giudizio di prime cure. Si è in proposito affermato (Cass.n. 5344/13 ed altre) che: "affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività." Queste precisazioni a fortiori dovevano essere rese nella concretezza del caso, dal momento che la sentenza impugnata non fa menzione alcuna, nella rievocazione dei fatti di causa e dei motivi di opposizione, della questione poi non decisa; e perché nello stesso ricorso per cassazione fa difetto la sua specifica ed inequivoca menzione tra i motivi del ricorso originario, così come ricostruiti nella parte espositiva del processo (pag.5). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, Matti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio, non potendo la parte mutare nel giudizio di legittimità la posizione assunta nel giudizio di merito, giacché, diversamente, si consentirebbe tanto all'appellante di modificare, in un successivo grado di giudizio, il contenuto dell'atto di gravame ed i relativi motivi, con manifesta contraddizione rispetto alla logica che presiede l'esercizio stesso del diritto di impugnazione in appello, le cui ragioni e conclusioni vanno esposte in detta fase processuale, quanto, correlativamente, all'appellato, di mutare le proprie difese rispetto a quelle svolte nell'atto di costituzione (Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; più di recente, v. Cass. Sez. 6 - 1, 09/07/2013 n. 17041; n. 25319/2017;Cass. n. 2033/2017; Cass. n. 907/2018). 5.11 primo motivo, pur contenendo censure multiple, può essere ritenuto ammissibile (cfr. Cass. sez. unite 6 maggio 2015, n. 9100), essendo enucleabile l'esame autonomo di ciascuna censura. Risulta, in particolare, manifestamente fondato, pur nell'improprietà della sua formulazione terminologica dinanzi testualmente riportata, il motivo articolato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, relativo all'avvenuta comunicazione da parte della società al Comune di avvalersi della facoltà prevista ( comunicazione indicata come acquisita al protocollo del Comune in data 11 febbraio 2004 al n. 904), dall'art. 17, commi 4 e 5, della Legge della Regione Abruzzo n. 16/2003, come sostituito dall'art. 115 della legge regionale n. 44 del 28 dicembre 2011, di esercitare, anno per anno, la chiusura per un periodo di sei mesi, corrispondente al periodo di chiusura massima consentito per gli esercenti che risultino essere titolari di licenza annuale, nonché l'omessa disamina della documentazione prodotta a suffragio della effettiva chiusura temporanea costituita dal registro dei corrispettivi( doc. n. 8 allegato al fascicolo di primo grado) e dall'attestazione delle presenze stagionali dal 2005 al 2013 ( doc. 7 versato nel fascicolo di primo grado). Occorre premettere, al riguardo, che, la mancata utilizzazione della struttura alberghiera per alcuni mesi dell'anno di per sè non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2. La norma citata indica come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di ""obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile, che - di certo - non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente (Cass.18316/04, 17524/09;n. 22756/2016; n. 33426 de/ 27/12/2018), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile, ai sensi del D.Lgs.'n. 507 del 1993, art. 62, comma 2([OSCURATO:PERSONA]. Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012; Cass. 22770/09) tOilW4.43) Tuttavia, il dedotto fatto storico - in grado di determinare il diverso esito della controversia nel senso della conferma del diritto della società ad usufruire della riduzione tariffaria, alla stregua del combinato disposto dell'art. 66, comma 3, lett. c) del d. Igs. n. 507/1993 e dell'art. 17 commi 4 e 5 della L. Regione Abruzzo n. 16/2003, dovendo interpretarsi la norma di rango secondario (art. 12 del regolamento comunale TARSU all'epoca vigente) anche alla luce della succitata norma di legge regionale - non risulta essere stato oggetto di considerazione alcuna da parte della sentenza impugnata (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053 e successiva giurisprudenza conforme). Il motivo deve essere, pertanto, ritenuto manifestamente fondato. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla CTR dell'Abruzzo in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q. M. Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla CTR dell'Abruzzo in diversa composizione che statuirà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 2.03.