CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01247/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 106-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'OGLIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 489/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/06/2021 R.G.N. 943/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Palermo rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] retributive R.G.N. 106 /20 2 2 Cron. Rep. Ud.12/11/2025 la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1249/2019 che pure aveva rigettato il ricorso proposto dal Vallone nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]., con il quale egli aveva chiesto di: - preliminarmente, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro inter partes si era svolto, senza soluzione di continuità, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5.11.2015; - in via principale, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro, originariamente a progetto, si era svolto secondo le modalità del rapporto di lavoro subordinato; - pe r l’effetto, condannare la convenuta, ai sensi degli artt. 61 e ss. d.lgs. 276/2003, alla conversione del contratto per cui è causa in lavoro subordinato, sin dal momento della costituzione del rapporto, o altro da individuare, inquadrando l’attore nel livello A, o in altro livello inferiore, del CCNL [OSCURATO:PERSONA]; - in ogni caso, accertare e dichiarare che il ricorrente aveva svolto mansioni estranee ai contratti di lavoro a progetto sottoscritti con l’[OSCURATO:PERSONA], sia durante la vigenza di questi, sia nei periodi indicati nella parte narrativa del ricorso stesso, durante i quali non vi era formalmente tra le parti alcun contratto; - per l’effetto, condannare la convenuta alla conversione del contratto per cui è causa in lavoro subordinato a tempo determinato sin dal momento della costituzione del rapporto o altro da individuare; - acce rtare e dichiarare che il ricorrente aveva svolto nei periodi dall’1 al 21 aprile 2013, dal 22 aprile 2014 al 15 giugno 2014, e dal 16 giugno 2015 al 5 novembre 2015, attività di lavoro irregolare con le modalità esposte in narrativa; - per l’effetto, condannare la convenuta alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal primo periodo (dall’1 al 21 aprile 2013) o, eventualmente, dal secondo (dal 22 aprile 2014 al 15 giugno 2014) e, in subordine, dal terzo (dal 16 giugno 2015 al 5 novembre 2015) inquadrando il lavoratore nel livello A, o altro da riconoscere, del CCNL; - condannare la convenuta al pagamento della retribuzione dovuta in conseguenza della predetta riqualificazione del contratto di lavoro, con decorrenza dall’1 aprile 2009, o dalla successiva data che fosse accertata in corso di causa, o in subordine al pagamento dell’indennità di cui all’art. 32 l. n. 183/2010; - in ogni caso, condannare la convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. La Corte, quindi, condannava l’appellante al pagamento in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del secondo grado, come liquidate. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva: a) che l’attore, nel ricorso introduttivo di primo grado, aveva esposto che le prestazioni dei plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto a supporto del R.U.P. per l’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di appalto aggiudicati dall’[OSCURATO:PERSONA], ossia, i contratti intercorsi tra le parti in causa, avevano per oggetto la realizzazione dell’opera infrastrutturale denominata “Lavori di Adeguamento S.S. 40 – Lotto 1°” e “Lotto -2°”, ederano consistite nelle attività meglio indicate in sentenza; b) che l’istante aveva dedotto che i predetti contratti erano affetti da vizi genetici (in ragione della nullità per carenza del requisito della specificità del progetto e/o del programma di lavoro) e funzionali (perché egli era stato utilizzato “in nero” anche negli intervalli di tempo tra un contratto e l’altro ed erastato impiegato anche per collaborare ad attività ulteriori non contemplate dai progetti sottoscritti in tutti i casi con modalità e forme caratteristiche dell’assoggettamento al potere gerarchico, direttivo e di controllo del R.U.P. tipiche del rapporto di lavoro subordinato); c) in base a quali ragioni il primo giudice aveva rigettato il ricorso. 3. Riferiti i motivi d’appello, la Corte distrettuale giudicava infondato il primo, con il quale l’impugnante contestava “la violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c. commessa dal G.L. nel ritenere la parte decaduta, per effetto di rinuncia, dalla facoltà di impugnazione del primo contratto ed” opponeva “al riguardo l’efficacia della lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Vallone ha dichiarato di impugnare tutti i contratti intervenuti con l’[OSCURATO:PERSONA] e quindi anche la rinuncia di cui alla lettera del 30/8/2014”. 4. Nel respingere, poi, gli ulteriori motivi di gravame, la Corte considerava che dalla disamina dei compiti trasfusi nei contratti a progetto risaltava con evidenza il connotato di tipicità professionale dei compiti affidati, corrispondenti a quelli propri dell’ingegnere, e che, una volta esclusa la diretta applicabilità della disciplina speciale ai contratti in disamina, doveva ritenersi disatteso il primo ordine di doglianze diretto a fare valere la nullità ab originedei contratti a progetto. 5. Inoltre, la Corte riteneva che difettasse la prova che il Vallone fosse soggetto ad un orario di lavoro, esposto a controlli sulla presenza in ufficio e sottoposto alla necessità di autorizzazione riguardo la fruizione di ferie e/o permessi e che in ultima analisi dovesse obbedire a ordini autoritativi in ordine al contenuto e alle modalità delle mansioni affidategli, così escludendo la subordinazione dei rapporti in questione pure dedotta dall’appellante. 6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 7. Resiste l’intimata con controricorso. 8. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex “Art. 360 I comma n. 3 c.p.c. –Violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c. e dell’art. 1362 c.c.”. Deduce essere di tutta evidenza che la Corte di appello, interpretando erroneamente il contenuto della lettera di rinuncia in data 30.5.2014 all’impugnativa, aveva del tutto omesso di valutare che la rinuncia all’impugnativa era limitata al solo contratto del 18.3.2009 e alla successiva proroga del 29.3.2010 e non anche alle successive proroghe a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ed infatti si legge testualmente nella lettera-rinuncia del 30.5.2014 che: “il sottoscritto [OSCURATO:PERSONA] … con la presente rinuncia all’impugnazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”. Il che porta ad escludere che la rinuncia abbia avuto ad oggetto i periodi successivi al I contratto e alla prima successiva proroga e cioè quelli dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]-[OSCURATO:DATA_NASCITA], 1/4/2012-31/3/2013, come invece si legge nell’impugnata sentenza; il che sta a significare che del tutto erroneamente la Corte di Appello si è limitataa tenere in considerazione tutte le attività svolte dal ricorrente a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] senza valutare quelle relative al periodo aprile 2011 marzo 2013”. 2. Con il secondo motivo denuncia ex “Art. 360 I comma n.5 c.p.c. – Omesso esame di un fatto decisivo per la controversia”. 2.1. Premette che, in seno all’atto di appello aveva censurato la sentenza del Tribunale per avere quel giudice escluso l’applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina di cui agli artt. 61, 62 e 69 d.lgs. 276/2003, in base all’erroneo presupposto che “l’art. 61 comma 3 prevede che sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali esistenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. In particolare, richiama e in parte trascrive ampi passi di quell’atto d’impugnazione, per sostenere che la Corte di appello, “allorquando assume che dalla disamina dei compiti trasfusi nei contratti a progettoconferma di avere omesso totalmente dal valutare un fatto decisivo ai fini della controversia, quale quello che l’ing. Vallone aveva sempre precisato e provato e cioè quello di essere stato destinato ad operare per attività completamente diverse da quelle di cui ai contratti a progetto specificamente di tipo amministrativo e non tecnico”. 2.1. Dopo ulteriori deduzioni, assume che: “Peraltro la Corte di Appello non ha tenuto in considerazione che l’art. 46 D.P.R. n. 328/2001 distingue le attività professionali di ingegnere tra gli iscritti nella sezione A da quelli iscritti nella sezione B2”. 2.2. Svolge, ancora, diffuse considerazioni, fondate sia su documenti che su talune deposizioni testimoniali, per sostenere che: “nulla è dato rinvenire in seno all’impugnata sentenza con specifico riferimento a tutta la documentazione prodotta agli atti e che abbiamo sopra sintetizzato, né tanto meno a quanto dichiarato dai testi assunti”. 3. Con un terzo motivo denuncia ex “Art. 360 I comma n.3 c.p.c. Violazione falsa applicazione dell’art. 61 dell’art. 1 comma 27 della l. n. 92/2012, e dell’art. 69 del D.lgs 276/2003”. Deduce essere “evidente che la Corte di Appello nell’impugnata sentenza, condizionata dal non aver valutato e preso in considerazione il fatto decisivo ai fini della controversia, quale quello delle diverse attività tipicamente amministrative svolte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ed essersi limitata a tenere in considerazione solo ed esclusivamente le attività previste nei contratti a progetto, ha erroneamente interpretato l’art. 61, comma 3”. 4. Con un quarto motivo denuncia ex “Art. 360 I° comma n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. dell’art. 4 e 5 del D.lgs. 368 del 2001”. Assume che, “in seno al ricorso in appello era stato evidenziato che a prescindere dall’applicazione della normativa in tema di contratti co.co.pro. il ricorrente aveva svolto di fatto un’attività lavorativa anche per periodi non “coperti” dai contratti e che comunque i contratti erano da qualificarsi comunque contratti di lavoro a tempo determinato, con la conseguente violazione dell’art. 4 del D.lgs. 368 del 2001, in quanto vi sarebbe stato un numero di proroghe superiore a una, in assenza di ragioni oggettive, dell’art. 5 c. 2, del D.lgs. 368 del 2001, in quanto l’ing. Vallone avrebbe comunque proseguito la sua attività dopo la scadenza del termine, per un periodo superiore a 50 giorni; dell’art. 5, c. 4 bis del D.lgs. 368 del 2001, perché l’insieme dei contratti di lavoro a termine sarebbe andato oltre i 36 mesi. A ciò si aggiunga che era stato pure contestato che il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa anche in periodi diversi da quelli di cui ai c.d. contratti a progetto e quindi senza alcun contratto”. Deduce, allora, dopo aver richiamato un passaggio motivazionale dell’impugnata sentenza, che: E’ pertanto evidente che, tutte le sopra richiamate domande – anche diverse da quelle connesse ai c.d. contratti a progetto – sono state rigettate e ciò sempre nell’erroneo presupposto che, nel rispetto dell’autonomia privata del professionista, il Vallone abbia prestato consenso ad essere utilizzato anche per periodi e funzioni diverse da quelle contemplate nei contratti” . 5. Con il quinto motivo denuncia ex “Art. 360 I comma n.3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della L. 300/1970 e dell’art. 32 della L. 183/2010”. Sostiene che: “Per effetto del mancato accoglimento delle domande spiegate con il ricorso in appello finalizzate all’automatica conversione dei contratti c.d. co.co.pro. in rapporto di lavoro subordinato e comunque all’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato la Corte di Appello ha implicitamente rigettate quelle aventi adoggetto il diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro nel livello A, o in altro livello inferiore, del C.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] e al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla data di cessazione del rapporto alla data di reintegra o in subordine al pagamento dell’indennità di cui all’art. 32 della l. 4 novembre 2010, n. 183, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti”. 6. Con il sesto motivo denuncia ex “Art. 360 I comma n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.”. Deduce che: “Dalla fondatezza delle domande spiegate con il ricorso in appello consegue che la Corte di Appello ha errato nel porre a carico dell’ing. Vallone le spese del giudizio di entrambi i gradi del giudizio che devono invece gravare su [OSCURATO:SOCIETA].”. 7. Il primo motivo è inammissibile. 8. La Corte d’appello, in narrativa, ha riportato che il Tribunale, “con riferimento al primo contratto a progetto (del 18/3/2009) il Vallone aveva in precedenza formalizzato la rinuncia alla relativa impugnazione (con lettera del 30/5/2014) con effetti anche riguardo alla successiva proroga”. 8.1. Nel pronunciarsi, poi, sul primo motivo d’appello del lavoratore che riguardava detta statuizione (motivo sopra riferito in narrativa), la Corte ha considerato che esso motivo: “insiste nell’associare all’impugnazione cumulativa dei rapporti di collaborazione a progetto formulata con nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] anche il primo contratto del 18/3/2009 – relativo al periodo 1/4/2009 – 31/3/2010, prorogato successivamente per i periodi: 1/4/2010-31/3/2011, 1/4/2011-31/3/2012, 1/4/2012- 31/3/2013 –ignorando il fatto che in precedenza, con nota del 30/5/2014, lo stesso Vallone aveva dichiarato di rinunciare all’impugnativa a suo tempo proposta in data 21/01/2011 riguardo al contratto in discorso. Così che, in ragione degli effetti riconducibili al predetto atto abdicativo e del suo inquadramento nello schema giuridico definito dall’art. 2113 c.c., un criterio prima logico che giuridico postulava necessariamente che l’impugnazione della predetta rinuncia precedesse l’odierna azione allo scopo di neutralizzarne gli effetti. Non risultando tale impugnazione proposta neppure nel presente giudizio, la domanda avanzata in relazione al primo contratto a progetto risulta carente di una condizione imprescindibile dell’azione”. 8.2. Osserva allora il Collegio che la censura è anzitutto non pertinente rispetto alla ratio decidendidella Corte distrettuale a riguardo. Come si è ora visto, già il primo giudice aveva ritenuto che, “con riferimento al primo contratto a progetto (del 18/3/2009) il Vallone aveva in precedenza formalizzato la rinuncia alla relativa impugnazione (con lettera del 30/5/2014) con effetti anche riguardo alla successiva proroga”. Stando a quanto riferito dalla Corte, che trova conferma in quanto attualmente dedotto dal ricorrente (cfr. il penult. cpv. a pag. 6 del ricorso per cassazione), questi quale appellante aveva sì impugnato tale statuizione, ma senza sostenere che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che la rinuncia, giusta nota del 30/5/2014, alla precedente impugnativa stragiudiziale del 21/1/2011, fosse “limitata al solo contratto del 18.3.2009 e alla successiva proroga del 29.3.2010”, e non anche all’intera proroga di quel primo contratto, tanto che lo stesso Tribunale si esprimeva nel merito in senso stretto “In ordine ai successivi contratti” (cfr. facciata 2 dell’impugnata sentenza), e non anche circa proroghe ulteriori del primo contratto del 18.3.2009. Il lavoratore aveva, invece, formulato una censura in cui opponeva il ben diverso rilievo che con l’ancor successiva lettera del lavoratore dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] egli “aveva dichiarato di impugnare tutti i contratti intervenuti con l’[OSCURATO:PERSONA] e quindi anche la rinuncia di cui alla lettera del 30/5/2014”. La Corte, tuttavia, ha considerato, come si è visto, che mancasse un’impugnativa stragiudiziale di quella rinuncia e che, anzi, neppure in giudizio l’interessato l’avesse impugnata. Ha infatti rilevato che l’impugnativa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non riguardasse la precedente rinuncia del 30.5.2014, ma fosse un’impugnativa “cumulativa” dei rapporti di collaborazione a progetto. 9. Ebbene, il ricorrente non censura in questa sede tale risposta ottenuta dai giudici di secondo grado; assume, piuttosto, che essi avrebbero interpretato “erroneamente il contenuto della lettera di rinuncia all’impugnativa”. Ma anche da questo più circoscritto punto di vista la doglianza difetta dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, perché, da un lato, il ricorrente si limita a trascrivere in ricorso solo un brevissimo stralcio della lettera del 30.5.2014 (“il sottoscritto [OSCURATO:PERSONA] … con la presente rinuncia all’impugnativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”), ossia, dell’atto unilaterale scritto che sarebbe stato erroneamente interpretato, dall’altro, non indica tra gli atti prodotti in questa sede di legittimità la nota del 20.1.2011, quella del 30.4.2014 e quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. pag. 33 del ricorso), senza peraltro specificarne la collocazione nei propri “fascicoli di parte dei giudizi di I° e II° grado”o nel “fascicolo ex art. 369 n. 4 c.p.c.”, e senza trascrivere almeno il contenuto essenziale dell’impugnativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA], onde renderne percepibile l’oggetto, vale a dire, dell’impugnativa poi rinunciata. 10. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. 11. In primo luogo, la censura, in quanto formulata ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., s’imbatte nella preclusione di all’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c. (applicabile ratione temporis e poi riprodotta nel vigente art. 360, comma quarto, c.p.c.) per il caso di cd. “doppia conforme”, che indubbiamente ricorre nella specie. 12. Comunque, la doglianza sarebbe ex seinammissibile. 12.1. Secondo un consolidato orientamento di Corte, infatti, l’omesso esame di un fatto storico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico- fenomenica, principale (ossia, costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive; gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (così, tra le altre, Cass., sez. lav., 22.5.2020, n. 9483). 12.2. Ebbene, come s’è visto nel sintetizzare l’esteso contenuto della censura in esame, il ricorrente non deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nel senso innanzi precisato, bensì addebita in realtà alla Corte l’omesso esame di una nutritissima serie di proprie deduzioni contenute nell’atto di appello (cfr. pagg. 7-13 del ricorso per cassazione), in base alle quali assume che egli “aveva sempre precisato e provato … di essere stato destinato ad operare per attività completamente diverse da quelle di cui ai contratti a progetto specificamente di tipo amministrativo e non tecnico” (così a pag. 13 del ricorso). 13. Non è esatto, peraltro, quanto deduce attualmente il ricorrente, e cioè che la Corte di appello si sarebbe “erroneamente limitata ad esaminare solo ed esclusivamente i compiti trasfusi nei contratti a progetto” (cfr. sempre pag. 13 del ricorso). 13.1. La Corte, infatti, dando senz’altro conto di quello che aveva dedotto l’appellante e, segnatamente, tra l’altro, della irrilevanza della iscrizione all’albo degli Ingegneri stante che le attività delegate al Vallone non erano attività proprie ed esclusive della categoria professionale bensì compiti amministrativi espletati all’interno della “Segreteria del [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. in extenso facciata 3 della sua sentenza), ha osservato che quanto riscontrato “dalla disamina dei compiti trasfusi nei contratti a progetto”, “oltre a contraddire l’idea di mansioni di carattere prettamente esecutivo”, appariva “in linea con lo stesso assunto difensivo di partenza il quale, sul presupposto della convertibilità dei contratti a progetto in un unicorapporto di lavoro subordinato, suggeriva l’inquadramento del Vallone in una qualifica professionale di grado elevato ([OSCURATO:PERSONA] livello A) coincidente con “funzioni di alta professionalità richiedenti rilevanti capacità di tipo specialistico con responsabilità diretta e … prestazioni di carattere consulenziale”, specialistiche per importanza, responsabilità e competenza (cfr. ibidem). 14. Rileva, infine, il Collegio che, come ben emerge dall’ulteriore ed esteso sviluppo della censura, essa si fonda in realtà su un apprezzamento delle risultanze processuali diverso da quello operato dai giudici di merito (cfr. pagg. 13-23 del ricorso), nel quale, per giunta, come già notato, ha anche inserito un vizio del tutto eterogeneo rispetto a quello denunciato di cui al n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c., ossia, la violazione dell’art. 46 d.P.R. n. 3428/2001, che doveva essere fatta valere ovviamente in chiave di violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. 15. E’ ancora inammissibile il terzo motivo. 16. E’ sufficiente considerare che la Corte, ben tenendo conto della normativa cui si riferisce anche il ricorrente e, segnatamente, dell’intervento di interpretazione autentica del legislatore di cui all’art. 1, comma 27, l. n. 92/2012, e quindi con valenza retroattiva (cfr. facciate 4 e 5 della sua sentenza), ha escluso “la diretta applicabilità della disciplina speciale ai contratti in disamina”, perché, in base al proprio accertamento fattuale - risultato non censurabile in questa sede di legittimità (per effetto dell’inammissibilità del secondo motivo) - ha concluso che nei compiti affidati all’attuale ricorrente risaltava “con evidenza il connotato di tipicità professionale dei compiti affidati corrispondenti a quelli propri dell’Ingegnere”. 17. Pertanto, tutte le considerazioni del ricorrente nello svolgimento del terzo motivo risultano non pertinenti rispetto alla ratio decidendidella Corte di merito a riguardo. Tanto vale, quindi, anche per la parte di tale doglianza in cui si assume che: “Nei contratti di cui è causa la Soc. [OSCURATO:PERSONA] non ha proceduto ad identificare con precisione e circoscrivere il più possibile il progetto, …” (cfr. pagg. 27-28 del ricorso). Pervero, la Corte neanche ha operato alcun accertamento fattuale, prima che una valutazione giuridica, circa i progetti dei contratti in questione, perché,secondo quanto già evidenziato, ha motivatamente ritenuto, come il primo giudice (cfr. facciata 2 della sentenza d’appello), operante la regola di esclusione di cui all’art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, come autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 27, L. n. 92/2012. 18. E’, poi, inammissibile, il quarto motivo. 19. In primo luogo, la Corte territoriale si è pronunciata sulla questione della diretta sussunzione del rapporto nel lavoro subordinato, a prescindere da qualsiasi conversione legale dei plurimi contratti a progetto, in base a diffusa motivazione in cui sono state considerate anche le “dichiarazioni dei testi” (cfr. facciate 6-7 della sua sentenza), e non limitata allo stralcio motivazionale trascritto in ricorso (a pag. 32). 19.1. In ogni caso, il ricorrente nello sviluppo della censura neppure illustra in che termini sarebbero state violate le norme di diritto indicate in rubrica (v. pagg. 31-32 del ricorso); laddove, per questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (così, per tutte, Cass., sez. un., 28.10.2020, n. 23745). 19.2. Nota, inoltre, il Collegio che il motivo riguarda anche inammissibilmente una questione nuova in questa sede di legittimità (cfr., ad es., Cass. n. 11468/2022), nella parte in cui vi si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 368/2001: non risulta, infatti, che nei due gradi di merito sia stata posta e trattata la questione della riconduzione dei contratti di collaborazione continuativa e coordinata a progetto, intercorsi tra le parti, ad altrettanti contratti di lavoro a tempo determinato, epperò in contrasto con la suddetta normativa. Invero, il ricorrente deduce di aver posto tale questione, in seno al ricorso in appello, “a prescindere dalla normativa in tema di contratto co.co.pro.”, ma non specifica in quale puntodi quell’atto di impugnazione l’avesse posta, il che non emerge dal testo della sentenza gravata(cfr. in particolare facciata 3 della stessa, dove vengono sintetizzati i motivi d’appello). 19.3. In ogni caso, la questione di un’ipotetica riqualificazione dei contratti inter partescome contratti di lavoro subordinato ma a termine, sarebbe “assorbita” dalla statuizione senz’altro adottata nell’impugnata sentenza che ha escluso nei complessivi rapporti tra le parti in causa fossero riconoscibili i caratteri della subordinazione; statuizione, questa, come già evidenziato, non direttamente censurata dal ricorrente, pur a fronte dell’assunta violazione o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., non deducendo lo stesso in che senso i giudici del merito non avrebbero applicato i criteri principali o sussidiari per affermare o meno appunto la subordinazione. 20. Per analoghe ragioni è inammissibile il quinto motivo di ricorso. 21. Il ricorrente in tale censura non si duole di un’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. (il che in ipotesi doveva essere fatto valere con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.) sulle sue domande “aventi ad oggetto il diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro nel livello A, o in altro livello inferiore, del C.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla data di cessazione del rapporto alla data di reintegra o in subordine al pagamento dell’indennità cui all’art. 32 della l. 4 novembre 2010, n. 183, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti”. Il ricorrente assume, piuttosto, che tali domande sarebbero state “implicitamente rigettate” dalla Corte d’appello. 22. Osserva il Collegio che, per quanto riferito in narrativa (al punto 1. di questa ordinanza), e stando alle conclusioni, rispettivamente, di primo grado (cfr. pagg. 3-4 del ricorso) e di secondo grado (cfr. pagg. 5-6 del ricorso), che lo stesso ricorrente trascrive nell’atto d’impugnazione in esame, egli non aveva in realtà proposto una domanda di reintegra nel suo posto di lavoro ex art. 18 L. n. 300/1970 (di cui ora si assume la violazione e falsa applicazione), né domande di ripristino o ripresa del rapporto; piuttosto aveva formulato una serie di domande di “condanna” della convenuta, secondo i casi, alla “conversione” dei contratti conclusi con [OSCURATO:PERSONA] oppure alla “costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”. 23. In ogni caso, e tanto non mette in discussione neanche il ricorrente, la Corte di merito si è pronunciata su tutti i motivi dell’allora appellante e la loro reiezione, risultata incensurabile in questa sede di legittimità, comportava, non già il rigetto, sia pure implicito, delle domande cui si riferisce il ricorrente, bensì la conferma della sentenza di primo grado. 24. Va da sé, infine, l’inammissibilità dell’ultimo motivo circa il regolamento delle spese processuali. 25. In primo luogo, la Corte d’appello si è pronunciata esclusivamente sulle spese del secondo grado di giudizio (cfr. facciata 7 della sua sentenza), e non ha posto “a carico dell’Ing. Vallone le spese del giudizio di entrambi i gradi del giudizio”, come invece assume il ricorrente. Nota, del resto, il Collegio che il regolamento delle spese processuali di primo grado non formava oggetto di nessuno dei motivi d’appello del lavoratore. 26. Quanto, poi, all’assunto del ricorrente che le spese del doppio grado di giudizio dovevano “gravare su [OSCURATO:SOCIETA].”, esso si fonda sul solo presupposto dell’asserita “fondatezza delle domande spiegate con il ricorso in appello”, ma la Corte si è pronunciata sui motivi di gravame respingendoli tutti (con statuizioni qui confermate), sicché l’aver condannato l’appellante al pagamento delle spese di secondo grado è perfettamente conforme al principio di causalità/soccombenza ex art. 91 c.p.c. 27. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e