CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19269/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];2485 - controricorrente –avverso la sentenza n. 1856/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 974/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14860/2022Numero di raccolta generale 19269/2026Data pubblicazione 11/06/20261. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata,ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidel Comune di [OSCURATO:PERSONA], di cui era statodirigente, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro,pronunciandosi sulla domanda azionata dal Comune, avente adoggetto la ripetizione di quanto pagato erroneamente per ilmancato assorbimento dell'indennità di funzione in quella diposizione e per erronea quantificazione dell'indennità di risultatoa far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sino al 31.12.2007, lo avevacondannato alla restituzione dell'importo di € 58.736,48, oltreinteressi con decorrenza dal 27.1.2010.2. La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto tardive leeccezioni proposte solo in grado d'appello; ha rilevato che ladomanda di restituzione era stata accolta nei limiti indicati in viasubordinata dallo stesso resistente; ha valutato che nessunavalenza poteva avere la dichiarazione del Sindaco dell'epoca diaver inteso incrementare l'indennità di posizione attribuendouna quota oltre il massimo contrattuale (trattandosi dicircostanza che non trovava alcun riscontro nei provvedimentidell'amministrazione e negli atti deliberativi); ha respinto lecensure mosse alla quantificazione operata dal CTU; haosservato che non risultavano provate le condizioni cheavrebbero consentito l'erogazione della retribuzione di posizioneoltre i massimi contrattuali; ha evidenziato che l'indebito eraderivato dal mancato assorbimento dell’indennità di funzione, inviolazione dell’art. 36 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha ritenuto che iprovvedimenti richiedenti la restituzione erano stati motivaticongruamente e che non rilevava la buona fede del percipiente.Infine, ha evidenziato la tardività dell’eccezione di prescrizionequinquennale, rilevandone comunque l'infondatezza pNeurmcehroé re gistro generale 14860/2022Numero sezionale 2485/2026all'azione di ripetizione di indebito si applica il tNeumrmeroi ndi era ccolta generale 19269/2026decennale. Data pubblicazione 11/06/20263. Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorsol’ing. Mazzotti con cinque motivi; resiste con controricorso ilComune; entrambe le parti hanno depositato memoria.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce «erroneavalutazione circa un punto decisivo della controversia cheriguarda l’intera valutazione contrattuale del ricorrente, inrelazione alla errata valutazione della CTU di primo grado,richiamando i commi n. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. circa l’omessoesame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti».2. Con il secondo motivo, deduce omessa valutazione circaun punto decisivo della controversia in relazione all’art. 2948c.c., e n. 5 dell’art. 360 c.p.c.3. Con il terzo motivo, deduce illegittimità del provvedimentodi intimazione di pagamento per carenza motivazionale eistruttoria, violazione dei principi di buona fede e di affidamentoex art. 3 legge n. 241/1990, art. 2033 c.c. e 3 e 5 art. 360 c.p.c.4. I suddetti motivi risultano inammissibili.5. In tema di ricorso per cassazione, non è ammessa lamescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplatedall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quello della violazione di norme didiritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazioneNumero registro generale 14860/2022al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazioneN umero sezionale 2485/2026Numero di raccolta generale 19269/2026della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi dDait a pubblicazione 11/06/2026fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n.3397/2024, n. 26874/2018, n. 19443/2011). Invero, lacontemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge,oltre alla doglianza di una erronea valutazione dei fatti di causa,con riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360,comma 1, c.p.c., senza adeguata indicazione di quale errore, traquelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi tra quelli tipicamenteindicati, determina l’inammissibilità del motivo di ricorso percassazione, in quanto la sovrapposizione di censure di diritto,sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere concertezza le singole doglianze prospettate, dando luogoall'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo diricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità(Cass. n. 36881/2021).6. Del resto, spettano al giudice di merito la selezione evalutazione delle prove a base della decisione, l’individuazionedelle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione diprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, lafacoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, larilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ognimezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o dienunciare specificamente che la controversia può essere decisasenza necessità di ulteriori acquisizioni; infatti, il giudizio diCassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nelquale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisioneimpugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n.27415/2018, n. 29730/2020, n. 20553/2021, n. 5412/2025).7. Inoltre, quanto alla denuncia di vizio rilevante ai sensidell’art. 360, n. 5, c.p.c., si osserva che la Corte d'Appello haNumero registro generale 14860/2022confermato le statuizioni di primo grado, così realizzandosNi umero sezionale 2485/2026Numero di raccolta generale 19269/2026ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-teDrat a pubblicazione 11/06/2026c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.), nel senso che, quando lapronuncia di appello conferma la decisione di primo grado perle stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base delladecisione impugnata, il ricorso per cassazione può essereproposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primocomma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», con conseguente inammissibilità della censura exart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione disecondo grado è interamente corrispondente a quella di primogrado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fattiprincipali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice diappello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass.n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023,n. 7168/2024).8. Con il quarto motivo si allega buona fede e principiodell’affidamento incolpevole, e con il quinto si prospettaeccezione di legittimità costituzionale dell’art. 2033 c.c.,richiamando l’ordinanza interlocutoria di questa Corte n.40004/2021.9. I motivi non sono fondati.10. La questione della possibile rilevanza impeditivadell’affidamento del lavoratore che, in buona fede, abbiaricevuto dal datore di lavoro pubblico retribuzioni non dovute,quale violazione dell’art. 2033 c.c., nonché dei principi di buonafede e tutela dell’affidamento, anche alla luce di quantoaffermato dalla Corte EDU con la cd. sentenza Casarin(11.2.2021) in relazione all’interpretazione dell’art. 1 delProtocollo addizionale n. 1 alla CEDU, ha portato, come ricoNrudmaertoo re gistro generale 14860/2022Numero sezionale 2485/2026da parte ricorrente, questa Corte a sollevare questNioumneero ddi rai ccolta generale 19269/2026legittimità costituzionale sul punto (Cass n. 40004/2021 cit.) D ata pubblicazione 11/06/202611. Come ricostruito nella pronuncia di questa Corte in sededi prosecuzione del giudizio sospeso per l’incidente dicostituzionalità (Cass. n. 23419/2023), l’attribuzione senzariserve di un emolumento retributivo da parte di un datore dilavoro pubblico a un lavoratore in buona fede, ingenererebbe inquest’ultimo un legittimo affidamento alla conservazione diquanto percepito. Pertanto, nella citata ordinanza interlocutorian. 40004 del 2021, è stata ritenuta la rilevanza e la nonmanifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 2033 c.c., per contrarietà agli artt. 11 e117 Cost., in rapporto all’art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU, nellaparte in cui, in caso di indebito retributivo erogato da un entepubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblicopercipiente nella definitività dell’attribuzione, consenteun’ingerenza non proporzionata nel diritto dell’individuo alrispetto dei suoi beni.12. La Corte costituzionale, con sentenza n. 8/2023, haritenuto che l’art. 2033 c.c. non è illegittimo per contrarietà allaCostituzione nella parte in cui ha omesso di prevederel’irripetibilità dell’indebito retributivo e previdenziale nonpensionistico laddove le somme siano state percepite in buonafede e la condotta dell’ente erogatore abbia ingenerato nelpercettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza. LaCorte ha evidenziato che l’ordinamento nazionale delinea unquadro di tutele dell’affidamento legittimo nella spettanza di unaprestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, nondetermina l’illegittimità costituzionale dell’art. 2033 c.c. Talitutele si fondano sulla categoria dell’inesigibilità, radicata nellaNumero registro generale 14860/2022clausola generale di cui all’art. 1175 c.c. che vincola il creditoreN umero sezionale 2485/2026Numero di raccolta generale 19269/2026a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debitDaat a pubblicazione 11/06/2026considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera diinteressi del debitore. Tra i rimedi che l’ordinamento appronta atutela del legittimo affidamento, la Corte ha richiamato il doveredel creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione,tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cuiversa l’obbligato, che si trova a dover restituire ciò che ritenevadi aver legittimamente ricevuto; e l’inesigibilità temporanea oparziale della prestazione in presenza di particolari condizionipersonali del debitore, correlate a diritti inviolabili, che attenuala rigidità dell’obbligazione restitutoria dell’indebito e funge dacausa esimente del debitore quando l’esercizio della pretesacreditoria, entrando in conflitto con un interesse di valorepreminente, si traduce in un abuso del diritto. Infine, il Giudicedelle leggi ha rilevato come la sproporzione dell’interferenzanell’affidamento legittimo sia esclusa dalla possibilitàriconosciuta al soggetto percettore di accedere alla tutelarisarcitoria nei confronti dell’ente a cui sia imputabile l’indebitaerogazione della prestazione, in presenza dei presupposti perfarne valere una responsabilità precontrattuale.13. Al di fuori di tali ipotesi, non ricorrenti nel caso in esame,il recupero da parte del datore di lavoro pubblico delleretribuzioni corrisposte indebitamente è atto di naturaprivatistica riconducibile alla disciplina della ripetizione diindebito di cui all’art. 2033 c.c. e non costituisce atto di eserciziodi potestà amministrativa, con conseguente inapplicabilità delladisciplina che prescrive i presupposti per l’esercizio dei poteri diautotutela di cui all’art. 21-novies della legge n. 241/1990.14. Peraltro, già la giurisprudenza amministrativa ha datempo affermato la natura doverosa della ripetizione (adNumero registro generale 14860/2022esempio, Cons. Stato, sezione III, 9 giugno 2014, n. 2903)N umero sezionale 2485/2026Numero di raccolta generale 19269/2026all’Amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetere lerelative somme in applicazione dell’art. 2033 c.c.; in tal caso,infatti, l’interesse pubblico è in re ipsa e non richiede neppurespecifica motivazione in quanto, a prescindere dal tempotrascorso, l’atto oggetto di recupero produce di per sé un dannoper l’Amministrazione, consistente nell’esborso di denaropubblico senza titolo, e un vantaggio ingiustificato per ildipendente (cfr. Cons. Stato, A.P., 17 ottobre 2017, n. 8; sez.VI, 14 luglio 2011, n. 4284; sez. VI, 27 novembre 2002, n.6500).15. È stato anche affermato, prima ancora della decisionedella Corte cost. n. 8/2023, che, ai sensi dell’art. 2033 c.c., èdiritto-dovere della [OSCURATO:PERSONA] ripetere sommeindebitamente erogate; di conseguenza, l’affidamento deldipendente e la sua buona fede nella percezione non sono diostacolo all’esercizio di tale diritto-dovere (cfr. già Cons. Stato,Sez. III, 28 novembre 2011, n. 6278; Sez. IV, 20 settembre2012, n. 5043; si veda anche Cass. n. 4323/2017). Pertanto, laP.A. non ha alcuna discrezionalità al riguardo, tanto che ilmancato recupero delle somme illegittimamente erogateconfigura danno erariale, con il solo temperamento costituito,come detto, dalla regola per cui le modalità dello stesso nondevono essere eccessivamente onerose, in relazione alleesigenze di vita del debitore ed alle connotazioni, giuridiche efattuali, delle singole fattispecie, avuto riguardo alla natura degliimporti richiesti in restituzione, alle cause dell’errorenell’erogazione, al lasso di tempo trascorso tra la stessa el’emanazione del provvedimento di recupero, all’entità dellesomme corrisposte, riferita alle singole mensilità e nel totaleNumero registro generale 14860/2022determinato dalla relativa sommatoria (v., in tal senso, ConsN. umero sezionale 2485/2026Numero di raccolta generale 19269/2026Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2118; id., 15 ottobre 2003, nDa.t a pubblicazione 11/06/20266291).16. La rilevanza dell’errore del solvens non può essereipotizzata nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, giacché ildatore di lavoro pubblico, a differenza del datore di lavoroprivato, non ha il potere di disporre del trattamento economicofissato dalla contrattazione collettiva, neppure in sensomigliorativo, ai sensi degli artt. 24 (per il lavoro dirigenziale) e45 d.lgs. n. 165/2001; l’eventuale volontà della pubblicaamministrazione di attribuire al dipendente un trattamento dimiglior favore resterebbe, dunque, a differenza che nel lavoroprivato, del tutto irrilevante (si veda per tutte: Cass. n.11645/2021; n. 6715/2021 e giurisprudenza ivi citata; S.U. n.21744/2009).17. In conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto diripetere gli importi già erogati ai lavoratori, aventi carattere diindebito, dovendosi, peraltro, escludere l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 2033 c.c., riletto alla luce dellagiurisprudenza della CEDU, posto che, come chiarito dalla Cortecostituzionale con sentenza n. 8/2023, l'ordinamento nazionaledelinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo sullaspettanza di una prestazione indebita, il cui fondamento varinvenuto nella clausola generale di cui all'art. 1175 c.c. che,vincolando il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo indebita considerazione la sfera di interessi del debitore, puòdeterminare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto,la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, conconseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazionedel pagamento in restituzione (Cass. n. 24807/2023; cfr. ancheCass. n. 3102/2026, n. 11659/2024).Numero registro generale 14860/202218. Pertanto, il ricorso deve complessivamente essereN umero sezionale 2485/2026Numero di raccolta generale 19269/2026rigettato. Data pubblicazione 11/06/202619. Le spese di lite del presente giudizio di legittimità,liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dàversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 19 maggio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]