CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08406/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ldone (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (c.f. 137568810028),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 94/2018 depositata il 12/01/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22020/2018Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 8406/2026Data pubblicazione 03/04/20261. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, GiovannaCreti impugnava l’intimazione di pagamento n. 068 2016 9021732819/000, notificata il 3/8/2016, avente ad oggetto i crediti indicati in 33cartelle di pagamento per complessivi € 156.527,05 comprensivi diinteressi, deducendo l’inesistenza della notifica dell’intimazione dipagamento, l’omessa notifica delle cartelle presupposte, la decadenza dalpotere di riscossione e la prescrizione dei crediti.Si costituiva l’Agente della riscossione (all’epoca [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) cheresisteva al ricorso, sostenendo la correttezza del proprio operato.La CTP di Milano dichiarava la propria carenza di giurisdizione,riconoscendo quella del giudice ordinario, in ordine ai crediti oggetto dellecartelle riguardanti pretese di natura previdenziale e per sanzioniamministrative; accoglieva quindi parzialmente il ricorso con riguardo aicrediti oggetto delle cartelle notificate fino «a tutto il settembre 2011»,ritenendo decorso il termine di prescrizione; rigettava il ricorso conriguardo ai crediti oggetto delle rimanenti cartelle, in considerazione dellaregolarità delle notifiche.2. Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente, ribadendo,sostanzialmente, le argomentazioni poste a fondamento del ricorsooriginario e sostenendo che la CTP aveva omesso di pronunciarsi sunumerose questioni.Si costituiva l’Agenzia delle Entrate – Riscossione che resisteva all’appello.Con sentenza n. 94/2018, la Commissione tributaria regionale dellaLombardia rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamentodelle spese. Osservava che l’intimazione di pagamento era valida, nonessendo necessaria l’allegazione alla stessa delle cartelle presupposte, inquanto queste ultime erano state notificate alla contribuente ed eranocomunque elencate nell’atto; né era necessaria una particolareNumero registro generale 22020/2018Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 8406/2026Data pubblicazione 03/04/2026motivazione in quanto il documento soddisfaceva i requisiti indicatinell’art. 50 d.P.R. 602/1973; infine affermava che la prova delle notifichedelle cartelle era stata correttamente fornita attraverso la produzione incopia della relativa documentazione, non essendo necessario il depositodegli atti originali.3. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a sette motivi.Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.La ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. (allaquale è allegata la nomina di un nuovo difensore in sostituzione delprecedente).RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 11d.lgs. 546/1992; la contribuente ha osservato che la costituzionedell’Agente della riscossione nei gradi di merito con il ministero di undifensore del libero foro era nulla per violazione della norma richiamatache gli vieta di attribuire ad un soggetto estraneo alla propriaorganizzazione il potere di rappresentarlo nei giudizi innanzi allecommissioni tributarie.1.2 Al riguardo va premesso che non risulta dalla sentenza (né lo deducela ricorrente) che, nel giudizio di appello, la contribuente abbia formulatoanalogo motivo di impugnazione, sicché la costituzione nel giudizio diprimo grado – ritenuta, quanto meno implicitamente, regolare dalla CTP,che ha preso in considerazione la documentazione depositata dall’Agentedella riscossione al fine di dimostrare la regolarità delle notifiche – nonpuò costituire oggetto del motivo di ricorso.Occorrerebbe quindi limitare l’esame al giudizio di appello.Numero registro generale 22020/2018Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 8406/2026Data pubblicazione 03/04/20261.3 Il motivo è in ogni caso palesemente infondato ed è sufficienterichiamare quanto osservato sul punto dalle SS.UU. di questa Corte,secondo le quali “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenziadelle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersianche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice dipace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti comeriservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi diconflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, diapposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporreall'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni dimassima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro,senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e deicriteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1,comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti glialtri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmenteall'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere ilpatrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale equello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione dellafattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia el'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere ilpatrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postulanecessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presuppostodi legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nelgiudizio di legittimità” (Cass. Sez. U. 30008/2019).Peraltro questa Corte ha specificato che i principi enunciati operano anchecon riguardo ai gradi di merito del processo tributario: «con specificoriferimento al contenzioso tributario per la difesa e la rappresentanza ingiudizio, l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione, impregiudicata lagenerale facoltà di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegatiNumero registro generale 22020/2018Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 8406/2026Data pubblicazione 03/04/2026davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale dell'Avvocatura delloStato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa,potendo evitare il relativo patrocinio soltanto nelle ipotesi di conflittooppure alle condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioècon apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza)oppure in caso di indisponibilità dell'Avvocatura erariale; quando, invece,la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa e larappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita deliberao alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati dellibero foro, da scegliersi nel rispetto dei criteri di cui agli atti di caratteregenerale adottati ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016e dei principi del codice dei contratti pubblici (Cass. 29/11/2019, n.31241) Definitivamente in tal senso, del resto, vale la disposizioneinterpretativa di cui all’art. 1, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193. Nella specie labase convenzionale (cfr. per quanto di rilievo nella presente controversia ilprotocollo sopra citato del 5 luglio 2017), richiamata dalla disposizione daultimo citata, esclude la necessità del ricorso alla difesa erariale proprioper le liti innanzi alle commissioni tributarie, ma non per il giudizio incassazione, per il quale in via generale esso è espressamente previsto(cfr. § 3.4. del protocollo; analogamente dispone il § 3.4. del successivoprotocollo del 24 settembre 2020 e il § 3.3. del protocollo 25 giugno2024) per il quale come premesso tale patrocinio è previsto salvo ilricorrere delle condizioni pure indicate (conflitto, indisponibilità o appositadelibera dell’Agenzia). Nello stesso senso depone la normad’interpretazione autentica recata dall’art. 4 nonies del d.l. n. 34/2019»(Cass. n. 28199/2024).2.1 Va quindi esaminato, secondo un criterio di priorità logica, prima ilterzo motivo di ricorso, con il quale la contribuente ha dedotto i vizi di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. in relazione agli artt. 132,comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per “omessa o solo apparenteNumero registro generale 22020/2018Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 8406/2026Data pubblicazione 03/04/2026motivazione” in ordine “alle censure svolte con i motivi di gravame sullaregolarità delle notifiche delle cartelle nn. 06820130170230024000,068201110182571562000, 068201136333253100,06820120239559521000 nonché per violazione degli artt. 26, comma 5°,d.P.R. 602/1973 e 2697 c.c.”. La ricorrente si duole del fatto che, a frontedelle contestazioni specifiche circa la regolarità della notifica di tali cartellecontenute nel paragrafo 2. del ricorso in appello, la CTR si era limitata adosservare che la prova poteva essere fornita attraverso il deposito in copiadegli atti attestanti la notifica e che, pertanto, «ritenuta adeguatamenteprovata la notifica delle cartelle prodromiche, che dunque si consideranonecessariamente e tempestivamente conosciute dall’attuale appellante, leeccezioni circa la legittimità del relativo procedimento di notifica risultanotardive, non essendo esse sollevate nell’ordinario termine di impugnazionedegli atti in questione».2.2 La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità di tale motivo (nonchédel quinto) in quanto, con un unico motivo, vengono dedotti, in modopromiscuo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e la nullitàdella sentenza o del procedimento.Orbene, questa Corte ha affermato il principio – del tutto condivisibile –secondo il quale «Il ricorso per cassazione articolato attraverso laproposizione di motivi "misti" - che riconducono, cioè, il vizio dellasentenza impugnata a più d'uno fra i parametri elencati dall'art. 360 c.p.c.- è ammissibile se la formulazione della censura permette di isolare ledoglianze prospettate onde consentirne l'esame separato, esattamentecome se fossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente.(Nella specie, la S.C. ha giudicato ammissibile un motivo di ricorso in senoal quale erano censurati, da un lato, la violazione di legge ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., e dall'altro l'omesso esame di un fatto decisivo,ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., senza però che i dueNumero registro generale 22020/2018Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 8406/2026Data pubblicazione 03/04/2026argomenti di critica fossero mescolati in un'inestricabile commistione tratemi di natura fattuale e giuridica)» (Cass. n. 11152/2025).Nel caso di specie è evidente che la ricorrente lamenta il vizio dimotivazione apparente in ordine alla questione della regolarità dellanotifica delle quattro cartelle indicate. Il motivo è dunque ammissibile.2.3 Lo stesso è altresì fondato.Infatti, il vizio di mancanza di motivazione o di motivazione apparente(che comporta la nullità della sentenza), dopo la riforma dell’art. 360c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorre solo quandola motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico o meramenteapparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili (cosìCass. Sez. U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018).Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni in ordine alla regolaritàdella notifica ed alla relativa prova sollevate nel paragrafo 2. dell’atto diappello (nel rispetto del principio di specificità la contribuente ha indicatoin quale parte dell’atto di appello contenuto nella propria produzione erasollevata la questione), la CTR si è limitata alla motivazione soprariportata che non raggiunge il cd. “minimo costituzionale”, giacché nonconsente di comprendere le ragioni per le quali le notifiche sono stateritenute valide.Numero registro generale 22020/2018Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 8406/2026Data pubblicazione 03/04/2026Il motivo va dunque accolto e la sentenza va cassata in relazione ad esso,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia in diversa composizione che dovrà provvedere alla valutazionesul punto.3. Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione:- degli artt. 140 e 26, ultimo comma, d.P.R. 602/1973 in relazione allecartelle nn. 06820130170230024000, 068201110182571562000,068201136333253100, 06820120239559521000;- dell’art. 26, comma 5°, d.P.R. 602/1973 in relazione alla cartella n.06820130170230024000;- degli artt. 26, comma 5°, d.P.R. 602/1973 e 2697 c.c. «per non averl’ente della riscossione prodotto in giudizio le ricevute di raccomandatacomprovanti la regolarità della notifica ut supra menzionate».Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del terzo, giacchénel giudizio di rinvio la CGT di secondo grado dovrà provvedere proprio avalutare la regolarità della notifica delle predette cartelle.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972 in relazione alle cartelle nn.06820120239559521000 (che si assume notificata il 19/8/2013) e06820130170230024000 (che si assume notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Laricorrente deduce che, qualora venisse accertata l’irregolarità della notificadi tali cartelle, potrebbe essere esaminata l’eccezione di decadenza ex art.25 d.P.R. 602/1973, da ritenere fondata, atteso che le stesse avevano adoggetto rispettivamente imposte relative all’anno 2006, per le quali ladichiarazione era stata presentata nel 2007, ed imposte relative all’anno2008, per le quali la dichiarazione era stata presentata nell’anno 2009.Numero registro generale 22020/2018Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 8406/2026Data pubblicazione 03/04/2026Anche questo motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento delterzo, giacché il giudice del rinvio dovrà provvedere alla valutazione dellaregolarità della notifica delle cartelle menzionate.5.1 Con il quinto motivo la ricorrente ha denunciato i vizi di cui all’art.360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. in relazione agli artt. 132, comma 2, n.4 e 118 disp. att. c.p.c. per omessa o apparente motivazione “rispetto allecensure svolte con i motivi di gravame aventi ad oggetto la decadenza diEquitalia dall’eccezione processuale formulata oltre il termine previsto exart. 23 d.lgs. 546/1992”. La contribuente ha evidenziato che con il propriopronunciarsi in ordine all’eccezione di decadenza anche nel caso in cuiavesse ritenuto regolarmente notificate le cartelle; ciò in quanto l’Agenteper la riscossione si era costituito oltre il termine di cui all’art. 23 d.lgs.546/1992 e dunque non poteva eccepire, a sua volta, l’inammissibilitàdell’eccezione di decadenza per effetto della mancata impugnazione dellacartella.5.2 Il motivo, che, per come formulato, andrebbe più correttamentericondotto nell’ambito dell’omessa pronuncia su un motivod’impugnazione, è inammissibile per difetto di specificità, non avendo laricorrente indicato in quale parte dell’atto di appello (si fa riferimento soloalla memoria depositata nel giudizio di primo grado) aveva formulato ladoglianza in questione, né gli esatti termini della stessa (cfr., ex multis,Cass. 28072/2021).5.3 Va in ogni caso osservato che il motivo è infondato, quanto al vizio dicui all’art. 360 comma 1° n. 4) c.p.c., perché, evidentemente, la CTR si èpronunciata ritenendo infondata la questione, in quanto la ratio decidendisu cui si fonda la decisione è proprio quella dell’inammissibilità dellequestioni relative ai crediti oggetto delle cartelle in considerazione dellaregolare notifica delle stesse.Numero registro generale 22020/2018Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 8406/2026Data pubblicazione 03/04/20265.4 Infine, lo stesso è infondato anche sotto il profilo della violazione dilegge, giacché, nel caso di specie, l’esame della questione della decadenzanon è preclusa in quanto tardivamente eccepita, bensì per effetto dell’art.19, comma 3°, d.lgs. 546/1992. Infatti, «per costante orientamento diquesta Corte, in materia di contenzioso tributario, qualsiasi eccezionerelativa a un atto divenuto definitivo, come quella di prescrizione delcredito maturato precedentemente alla notifica di tale atto o di decadenzadal potere di emettere l’atto «è assolutamente preclusa, secondo il fermoprincipio della non impugnabilità se non per vizi propri di un attosuccessivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra letante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^,29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n.13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902)» (Cass. n.22108/2024).E non vi è dubbio che il rilievo di tale preclusione – che si fonda sulladefinitività dell’atto non impugnato nel termine previsto dalla legge - èrilevabile d’ufficio, trattandosi di questione sottratta alla disponibilità delleparti (Cass. n. 4247/2013; Cass. n. 18224/2018; Cass. n. 20627/2025).6. Con il sesto motivo di ricorso la contribuente ha dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 2948 n. 4 c.c. in relazione alla cartella n. 068201136333253100.Ad avviso della ricorrente, trattandosi di una cartella per TARSU,opererebbe il termine di prescrizione quinquennale, sicché risalendo ilcredito al 2011 e non essendo regolare la notifica della cartella, lo stessosarebbe estinto per prescrizione.Anche tale motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del terzo,presupponendo l’esame della regolarità della notifica della cartella.7.1 Con il settimo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4 eNumero registro generale 22020/2018Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 8406/2026Data pubblicazione 03/04/2026118 disp. att. c.p.c. per omessa o apparente motivazione in ordine ai“motivi di gravame aventi ad oggetto l’eccepita inesistenza dell’attotrasmesso via pec”, nonché il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3)c.p.c. per violazione degli artt. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973, 3 d.P.R.68/2005, 45 e 48 d.lgs. 82/2005 «con riferimento alla notifica dell’attod’intimazione privo dei requisiti essenziali previsti dalla legge in relazionealle notifiche tramite PEC degli atti di riscossione – documento informaticoo copia informatica con attestazione di conformità», nonché per violazionee falsa applicazione degli artt. 20 e 22 d.lgs. 82/2005 «con riferimentoall’assenza di firma digitale con estensione “pdf.p7m” sul documentoinformatico – intimazione di pagamento». La ricorrente ha precisato chenon aveva lamentato lo strumento utilizzato per la notifica (postaelettronica certificata), bensì il documento in esso contenuto, cioè la«copia informatica senza attestazione di conformità o copia informatica didocumento analogico- cartaceo (scansione del documento originale PDFimmagine dell’atto d’intimazione) che alcun valore legale assumonosecondo la normativa applicabile».7.2 Con riguardo al profilo dell’omessa pronuncia – così dovendoqualificarsi il vizio lamentato consistente nel fatto che la CTR non avrebbepreso in considerazione un motivo d’appello (Cass. n. 29952/2022; Cass.n. 1755/2006) - benché il ricorrente non abbia indicato in quale puntodell’atto di appello ha sollevato la questione, va rilevato che essa è statacertamente sottoposta alla CTR, dal momento che è riportata tra i motividi appello a pag. 2 della sentenza.7.3 Orbene, pur dovendo riconoscersi l’omessa pronuncia sul punto, deveritenersi - alla luce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di unalettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. - che possaevitarsi la cassazione con rinvio della sentenza impugnata in relazione atale motivo e si possa valutare la fondatezza o meno della questioneNumero registro generale 22020/2018Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 8406/2026Data pubblicazione 03/04/2026posta, essendo di mero diritto e non richiedendo ulteriori accertamenti difatto (cfr., ex multis, Cass. n. 17416/2023; Cass. n. 21968/2015; Cass. n.2313/2010).Il motivo è nella sostanza infondato, giacché questa Corte ha avuto mododi osservare, in ordine alla questione posta, che «in tema di notificazionetelematica, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PECnon necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22,comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall'art. 66,comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supportoinformatico di documenti originali formati in origine su supporto analogiconel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria deglioriginali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non èespressamente disconosciuta» e che «la copia su supporto informaticodella cartella di pagamento, in origine cartacea, non devenecessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza diprescrizioni normative di segno diverso» (Cass. n. 35541/2023; cfr. nellostesso senso Cass. n. 30948/2019).8. In definitiva, va accolto il terzo motivo di ricorso, vanno rigettati ilprimo, il quinto ed il settimo e vanno dichiarati assorbiti il secondo, ilquarto ed il sesto; la sentenza impugnata va quindi cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche inordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, il quinto ed ilsettimo e dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 22020/2018Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 8406/2026Data pubblicazione 03/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/01/2026.La PresidenteTania Hmeljak