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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35541/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17588/2018R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., nonché Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, unitariamente rappresentate dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono elettivamente domiciliat e , in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio deldott. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 24 –controricorrente– Oggetto: tributi erariali-notifica PEC-p. di diritto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Ligurian. 1 747 depositata il 7 dicembre 2017 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre2023 dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento (n. 10320160001726552000) riguardante tributi erariali relativi agli anni 2011-2012, emessa da Equitalia nei confronti diMediawest s.r.l. (d’ora in poi controricorrente) e verte sostanzialmente sulla ritualità della notifica effettuata a mezzo PEC.

La CTP ha respintoil ricorso.

La CTR ha riformato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: - nella notifica manca l’attestazione della conformità all’originale dell’atto inviato; - la ricezione d ella PEC da parte del destinatario non garantisce l’effettiva conoscenza dell’atto, ma solo la disponibilità del documento; - l’atto è in formato . pdf , e non . p 7m, il quale è l’unico a permettere l’apposizione della firma digitale; l’estensione in .pdf preclude l’esistenza dell’attoprocessuale; - ne consegue l’inesistenza giuridica dell ’atto notificato dall’Agente della [OSCURATO:SOCIETA]; laricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo, [OSCURATO:SOCIETA] deposita controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3 , c od. p roc . c iv . , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 4, 6 e 45 del d.lgs. 28 aprile 2005, n. 68.Si duole che la sentenza impugnata abbia concluso per l’inesistenza giuridica della notifica della cartella effettuata a mezzo PEC, fondando la propria decisione : su lla mancata attestazione della conformità all’originale dell’atto inviato; su lla mancata certezza circa l’effettiva conoscenza dell’atto da parte destinatario; sul formato digitale del documento che non consentirebbe una sottoscrizione riconosciutaex lege.

2. Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione sollevata dalla controricorrente sul difetto di legittimazione ad impugnare dell’odierna ricorrente Agenzia delle Entrate , in violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., non avendo la stessa partecipato ai precedenti gradi di giudizio.L’eccezione non ha pregio, in quanto il Collegio intende ribadire che l a legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto, sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali,nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta.

Nelle fattispecie sottese, la S.C. ha rigettato il corrispondente motivo di ricorso ritenendo che l'Agenzia delle entrate, pur non avendo partecipato al giudizio di primo grado, era comunque legittimata a proporre appello in ragione della sua qualificazione come parte, desumibile dalla sentenza impugnata e che, peraltro, dato l'oggetto della controversia, riguardante , non solo , vizi della procedura di riscossione, ma anche la fondatezza della pretesa tributaria, la stessa era anche litisconsorte necessario . (Cass. Sez. 6 - 5, n. 15356/2020 , R v. 658530 – 01 , Sez. 5, n. 13584/2017,Rv. 644356 - 01) .Nel caso in esame l’odierna ricorrente Agenzia delle Entrate risulta parte del giudizio,in quanto il ricorso e l’appello le sono stati notificati, come risulta dagli atti e anche dalla sentenza impugnata.

Da ciò consegue la legittimazione ad agire della ricorrente.

Va altresì respinta l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, riguardante la mancata individuazione delle singole statuizioni della sentenza censurate.

Il motivo di ricorso, dopo avere riportato per esteso il corpo della motivazione, ne ha enucleato i profili ritenuti di illegittimità analizzandoli singolarmente, consentendo, pertanto, di collegare le censure alle parti della sentenza impugnata.

3. Il motivo è fondato .

Esso è volto a censurare la decisione di merito che ha ritenuto inesistente la notifica, eseguita a mezzo PEC, sul presupposto della mancata attestazione della conformità all’originale dell’atto inviato; della mancata certezza circa l’effettiva conoscenza dell’atto da parte destinatario; delformato digitale utilizzato che non consentirebbe una sottoscrizione riconosciuta ex lege.

Giova sul punto ricordare il consolidato principio di legittimità, per il quale l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è un vizio residuale.Esso è, infatti, configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento(in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege , eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. Sez.

U, n. 14916/2016 , Rv. 640603 –01, Sez. 6 - 3, n. 2174/2017 , Rv. 642740 – 01 , Sez. 6 -1, n. 20659/2017, Rv. 645697 - 01 , Sez. 5, n. 3816/2018 , Rv. 646941 - 01 , Sez. 3, n. 26511/2022 , Rv. 665447 - 01 .

Tali principi già da tempo sono stati affermati anche nelle ipotesi di notifica delle cartelle di pagamento (Cass. Sez. 5, n. 21865/2016,Rv. 641550 - 01) .

3.1. Con riferimento alle doglianze relative al difetto di riferibilità dell’atto al mittente che ha effettuato la notifica a mezzo PEC,si osserva quanto segue.

Non risponde ai principi di legge l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’atto inviato attraverso PEC non è idoneo a garantire l’autore dello stesso, ove privo di attestazione di conformità all’originale.

Si ricorda, in proposito, che, a i sensi dell'art. 22, comma 3 del d.lgs.7 marzo 1982, n. 82 (cd CAD ) - come modificato dall'art. 66, comma 1, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 - «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta».

Nel caso in esame l ’odierna controricorrente , originaria ricorrente, nel corso del processo , non ha disconosciuto espressamente la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale cartaceo in possesso dell'amministrazione.

Con riferimentoalla necessità della sottoscrizione, s i ricorda , poi , come la giurisprudenza di legittimità abbia già chiarito che in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioninormative di segno diverso (Cass. Sez. 5, n. 30948/2019, Rv. 656343 – 01 , nello stesso senso Cass. n. 18867 del 2023, cit.).

Tale principio trae fondamento dall’assunto ormai consolidato secondo cui la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

Su un piano più generale si deve riaffermare che la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, qualora non venga in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, in quanto l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge.Ad ulteriore conforto di tali assunti, si ricorda che, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass.,Sez. 6 - 5, n. 27181 del 2020 , Sez. 5 , 4 dicembre 2019, n. 31605; Cass., Sez. 5, 29 agosto 2018, n. 21290; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26053; Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2014, n. 25773; Cass., Sez. 5, 27 luglio 2012, n. 13461).

3.2. Con riguardo all’affermazione contenuta nella sentenza impugnata che il procedimento di notifica a mezzo PEC non garantirebbe lacertezza circa l’effettiva conoscenza dell’atto da parte destinatario si ricorda, poi, che -l’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 68 del 2005 prevede che: «La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge».

Il comma 6 del citato articolo dispone che: «La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6.»; - l ’art. 6 del d.P.R. ora richiamato rubricato, Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, stabilisce che: «

1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.2.

Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.

3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.». -l’art. 9 del predetto d.P.R. , Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto, prevede:«1.

Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17». - l’art. 48 , comm i 2 e 3 , del d.lgs. n. 82 del 2005, prevede l’equiparazionedella notifica telematica a quella a mezzo posta, disponendo: «2.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.3.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.».

Sotto il profilo delvalore giuridico della trasmissione, infine, l’art. 45, commi 1 e 2, del citato d.lgs. prevede che: «1.

I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico [ivi compreso il fax], idoneo ad accertarne la [fonte di] provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale (Comma modificato dall'articolo 31, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente dall'articolo 41, comma 1, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.).

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.» Ilsistema ora sinteticamente descritto , ove rispettato, garantisce la certezza della ricezione, cherende manifesta la provenienza e assicura l’integrità e l’autenticità delle ricevute.

Si osserva che nel caso di specie la notifica effettuata a mezzo PECdi cui si discute rispondeva alla disciplina ora richiamata e risulta essere stata prodotta in giudiziodall’odierna ricorrente .

È da escludere, pertanto, che si tratti di un’ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione, come affermato nella sentenza impugnata.3.3.

E sclusa l’inesistenza della notifica, ove anche la sentenza impugnata avesse ritenutoinvalida la detta notifica a mezzo PEC, avrebbe dovutoqualificarla come nullità sanata ai sensi dell’art.156 cod. proc. civ., stante la tempestiva proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, la quale sgombra ogni dubbio sulla conoscenza legale dell’atto da parte della controricorrente.

3.4. Con riguar do al terzo profilo censurato riguardante l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’Agente per la riscossione era privo di poteri di certificazione,si osserva che, alla luce della disciplina della notifica attraverso posta certificata, sopra brevemente richiamata, il valore giuridico della trasmissione non viene attribuito dalla parte che procede alla notifica, ma viene garantito dal rispetto dell’intera procedura.

4. Possono , dunque, in relazione alle doglianze esaminate , essere formulati i seguenti principi di diritto : « In tema di notifica telematica, sotto il profilo della riferibilità al mittente, l’atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, posto che, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd CAD) come modificato dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supportoanalogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta; la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.

Con riferimento alla certezza della conoscenza della notifica a mezzo PEC, il valore giuridico della trasmissione non viene attribuito dalla parte che procede alla notifica, ma viene garantito dal rispetto dell’intera procedura,fissata dagli artt. 4, 6, e 9 del d.P.R. 28 aprile 2005, n. 68 e dagli artt. 45 e 48 del d.lgs . 7 marzo 2005, n. 82, i quali configurano un sistema chegarantisce la certezza della ricezione, rende manifesta la provenienza e assicura l’integrità e l’autenticità delle ricevute». 4.1.E’, altresì, fondata la quarta censura della sentenza nella parte in cui ha affermato che il formato digitale del documento non consentirebbe una sottoscrizione riconosciuta ex lege.

Deve essere, sul punto,richiamato il principio di legittimità in forza del qualela natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando (come nel caso della notifica) vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria.

Da tale affermazione è stata tratta la conseguenza che il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.(Cass. Sez. 6 -5, n. 6417/2019, Rv. 653074 - 01) .

Va, inoltre, evidenziato che la giurisprudenza di legittimità affrontando il tema delle firme digitali ha chiarito che, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 44 del 2011, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" (Cass. Sez.

U, n. 10266/2018 , Rv. 648132 – 02 , Sez. 2, n. 30927/2018, Rv. 651536 -01).

Nella stessa direzione si è anche espressa nel senso dell’irrilevanza della notifica telematica del ricorso per cassazione, originariamente analogico, in formato “pdf" anziché "p7m"(Cass., Sez. 2, n. 23951/2020 , Rv. 659394 - 01)

4.2. Nel caso in esame , tenuto conto che la ricorrente ha depositato la copia analogica dell’atto impugnato e i files contenentiil messaggio PEC e la ricevuta di avvenuta consegna su supporto digitale e che la controricorrente non ha disconosciuto espressamente la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale cartaceo in possesso dell'amministrazione; considerato, inoltre, che ha presentato tempestivo ricorso, sono da escludere vizi relativi alla regolarità del procedimento notificatorio a mezzo PEC.

5. Segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo state dedotte ulteriori questioni , né risultando necessari ulteriori accertamentiin fatto , la decisione nel merito con ilrigetto dell’originario ricorso introduttivo.

Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, mentre quelle relative ai precedenti gradi sono compensate, tenuto conto della recente evoluzione giurisprudenzialein materia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17588/2018R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., nonché Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, unitariamente rappresentate dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono elettivamente domiciliat e , in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio deldott. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 24 –controricorrente– Oggetto: tributi erariali-notifica PEC-p. di diritto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Ligurian. 1 747 depositata il 7 dicembre 2017 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre2023 dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento (n. 10320160001726552000) riguardante tributi erariali relativi agli anni 2011-2012, emessa da Equitalia nei confronti diMediawest s.r.l. (d’ora in poi controricorrente) e verte sostanzialmente sulla ritualità della notifica effettuata a mezzo PEC. La CTP ha respintoil ricorso. La CTR ha riformato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: - nella notifica manca l’attestazione della conformità all’originale dell’atto inviato; - la ricezione d ella PEC da parte del destinatario non garantisce l’effettiva conoscenza dell’atto, ma solo la disponibilità del documento; - l’atto è in formato . pdf , e non . p 7m, il quale è l’unico a permettere l’apposizione della firma digitale; l’estensione in .pdf preclude l’esistenza dell’attoprocessuale; - ne consegue l’inesistenza giuridica dell ’atto notificato dall’Agente della [OSCURATO:SOCIETA]; laricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo, [OSCURATO:SOCIETA] deposita controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3 , c od. p roc . c iv . , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 4, 6 e 45 del d.lgs. 28 aprile 2005, n. 68.Si duole che la sentenza impugnata abbia concluso per l’inesistenza giuridica della notifica della cartella effettuata a mezzo PEC, fondando la propria decisione : su lla mancata attestazione della conformità all’originale dell’atto inviato; su lla mancata certezza circa l’effettiva conoscenza dell’atto da parte destinatario; sul formato digitale del documento che non consentirebbe una sottoscrizione riconosciutaex lege. 2. Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione sollevata dalla controricorrente sul difetto di legittimazione ad impugnare dell’odierna ricorrente Agenzia delle Entrate , in violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., non avendo la stessa partecipato ai precedenti gradi di giudizio.L’eccezione non ha pregio, in quanto il Collegio intende ribadire che l a legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto, sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali,nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta. Nelle fattispecie sottese, la S.C. ha rigettato il corrispondente motivo di ricorso ritenendo che l'Agenzia delle entrate, pur non avendo partecipato al giudizio di primo grado, era comunque legittimata a proporre appello in ragione della sua qualificazione come parte, desumibile dalla sentenza impugnata e che, peraltro, dato l'oggetto della controversia, riguardante , non solo , vizi della procedura di riscossione, ma anche la fondatezza della pretesa tributaria, la stessa era anche litisconsorte necessario . (Cass. Sez. 6 - 5, n. 15356/2020 , R v. 658530 – 01 , Sez. 5, n. 13584/2017,Rv. 644356 - 01) .Nel caso in esame l’odierna ricorrente Agenzia delle Entrate risulta parte del giudizio,in quanto il ricorso e l’appello le sono stati notificati, come risulta dagli atti e anche dalla sentenza impugnata. Da ciò consegue la legittimazione ad agire della ricorrente. Va altresì respinta l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, riguardante la mancata individuazione delle singole statuizioni della sentenza censurate. Il motivo di ricorso, dopo avere riportato per esteso il corpo della motivazione, ne ha enucleato i profili ritenuti di illegittimità analizzandoli singolarmente, consentendo, pertanto, di collegare le censure alle parti della sentenza impugnata. 3. Il motivo è fondato . Esso è volto a censurare la decisione di merito che ha ritenuto inesistente la notifica, eseguita a mezzo PEC, sul presupposto della mancata attestazione della conformità all’originale dell’atto inviato; della mancata certezza circa l’effettiva conoscenza dell’atto da parte destinatario; delformato digitale utilizzato che non consentirebbe una sottoscrizione riconosciuta ex lege. Giova sul punto ricordare il consolidato principio di legittimità, per il quale l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è un vizio residuale.Esso è, infatti, configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento(in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege , eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. Sez. U, n. 14916/2016 , Rv. 640603 –01, Sez. 6 - 3, n. 2174/2017 , Rv. 642740 – 01 , Sez. 6 -1, n. 20659/2017, Rv. 645697 - 01 , Sez. 5, n. 3816/2018 , Rv. 646941 - 01 , Sez. 3, n. 26511/2022 , Rv. 665447 - 01 . Tali principi già da tempo sono stati affermati anche nelle ipotesi di notifica delle cartelle di pagamento (Cass. Sez. 5, n. 21865/2016,Rv. 641550 - 01) . 3.1. Con riferimento alle doglianze relative al difetto di riferibilità dell’atto al mittente che ha effettuato la notifica a mezzo PEC,si osserva quanto segue. Non risponde ai principi di legge l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’atto inviato attraverso PEC non è idoneo a garantire l’autore dello stesso, ove privo di attestazione di conformità all’originale. Si ricorda, in proposito, che, a i sensi dell'art. 22, comma 3 del d.lgs.7 marzo 1982, n. 82 (cd CAD ) - come modificato dall'art. 66, comma 1, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 - «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta». Nel caso in esame l ’odierna controricorrente , originaria ricorrente, nel corso del processo , non ha disconosciuto espressamente la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale cartaceo in possesso dell'amministrazione. Con riferimentoalla necessità della sottoscrizione, s i ricorda , poi , come la giurisprudenza di legittimità abbia già chiarito che in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioninormative di segno diverso (Cass. Sez. 5, n. 30948/2019, Rv. 656343 – 01 , nello stesso senso Cass. n. 18867 del 2023, cit.). Tale principio trae fondamento dall’assunto ormai consolidato secondo cui la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. Su un piano più generale si deve riaffermare che la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, qualora non venga in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, in quanto l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge.Ad ulteriore conforto di tali assunti, si ricorda che, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass.,Sez. 6 - 5, n. 27181 del 2020 , Sez. 5 , 4 dicembre 2019, n. 31605; Cass., Sez. 5, 29 agosto 2018, n. 21290; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26053; Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2014, n. 25773; Cass., Sez. 5, 27 luglio 2012, n. 13461). 3.2. Con riguardo all’affermazione contenuta nella sentenza impugnata che il procedimento di notifica a mezzo PEC non garantirebbe lacertezza circa l’effettiva conoscenza dell’atto da parte destinatario si ricorda, poi, che -l’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 68 del 2005 prevede che: «La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge». Il comma 6 del citato articolo dispone che: «La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6.»; - l ’art. 6 del d.P.R. ora richiamato rubricato, Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, stabilisce che: « 1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. 3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.». -l’art. 9 del predetto d.P.R. , Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto, prevede:«1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17». - l’art. 48 , comm i 2 e 3 , del d.lgs. n. 82 del 2005, prevede l’equiparazionedella notifica telematica a quella a mezzo posta, disponendo: «2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.». Sotto il profilo delvalore giuridico della trasmissione, infine, l’art. 45, commi 1 e 2, del citato d.lgs. prevede che: «1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico [ivi compreso il fax], idoneo ad accertarne la [fonte di] provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale (Comma modificato dall'articolo 31, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente dall'articolo 41, comma 1, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.). 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.» Ilsistema ora sinteticamente descritto , ove rispettato, garantisce la certezza della ricezione, cherende manifesta la provenienza e assicura l’integrità e l’autenticità delle ricevute. Si osserva che nel caso di specie la notifica effettuata a mezzo PECdi cui si discute rispondeva alla disciplina ora richiamata e risulta essere stata prodotta in giudiziodall’odierna ricorrente . È da escludere, pertanto, che si tratti di un’ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione, come affermato nella sentenza impugnata.3.3. E sclusa l’inesistenza della notifica, ove anche la sentenza impugnata avesse ritenutoinvalida la detta notifica a mezzo PEC, avrebbe dovutoqualificarla come nullità sanata ai sensi dell’art.156 cod. proc. civ., stante la tempestiva proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, la quale sgombra ogni dubbio sulla conoscenza legale dell’atto da parte della controricorrente. 3.4. Con riguar do al terzo profilo censurato riguardante l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’Agente per la riscossione era privo di poteri di certificazione,si osserva che, alla luce della disciplina della notifica attraverso posta certificata, sopra brevemente richiamata, il valore giuridico della trasmissione non viene attribuito dalla parte che procede alla notifica, ma viene garantito dal rispetto dell’intera procedura. 4. Possono , dunque, in relazione alle doglianze esaminate , essere formulati i seguenti principi di diritto : « In tema di notifica telematica, sotto il profilo della riferibilità al mittente, l’atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, posto che, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd CAD) come modificato dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supportoanalogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta; la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. Con riferimento alla certezza della conoscenza della notifica a mezzo PEC, il valore giuridico della trasmissione non viene attribuito dalla parte che procede alla notifica, ma viene garantito dal rispetto dell’intera procedura,fissata dagli artt. 4, 6, e 9 del d.P.R. 28 aprile 2005, n. 68 e dagli artt. 45 e 48 del d.lgs . 7 marzo 2005, n. 82, i quali configurano un sistema chegarantisce la certezza della ricezione, rende manifesta la provenienza e assicura l’integrità e l’autenticità delle ricevute». 4.1.E’, altresì, fondata la quarta censura della sentenza nella parte in cui ha affermato che il formato digitale del documento non consentirebbe una sottoscrizione riconosciuta ex lege. Deve essere, sul punto,richiamato il principio di legittimità in forza del qualela natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando (come nel caso della notifica) vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Da tale affermazione è stata tratta la conseguenza che il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.(Cass. Sez. 6 -5, n. 6417/2019, Rv. 653074 - 01) . Va, inoltre, evidenziato che la giurisprudenza di legittimità affrontando il tema delle firme digitali ha chiarito che, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 44 del 2011, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" (Cass. Sez. U, n. 10266/2018 , Rv. 648132 – 02 , Sez. 2, n. 30927/2018, Rv. 651536 -01). Nella stessa direzione si è anche espressa nel senso dell’irrilevanza della notifica telematica del ricorso per cassazione, originariamente analogico, in formato “pdf" anziché "p7m"(Cass., Sez. 2, n. 23951/2020 , Rv. 659394 - 01) 4.2. Nel caso in esame , tenuto conto che la ricorrente ha depositato la copia analogica dell’atto impugnato e i files contenentiil messaggio PEC e la ricevuta di avvenuta consegna su supporto digitale e che la controricorrente non ha disconosciuto espressamente la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale cartaceo in possesso dell'amministrazione; considerato, inoltre, che ha presentato tempestivo ricorso, sono da escludere vizi relativi alla regolarità del procedimento notificatorio a mezzo PEC. 5. Segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo state dedotte ulteriori questioni , né risultando necessari ulteriori accertamentiin fatto , la decisione nel merito con ilrigetto dell’originario ricorso introduttivo. Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, mentre quelle relative ai precedenti gradi sono compensate, tenuto conto della recente evoluzione giurisprudenzialein materia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso in