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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13266/2026

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ifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 4452/2019 depositata il 12/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I di Milano notificava allasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dapprima, un avviso bonario del 9 settembre2014, relativo alla dichiarazione [OSCURATO:PERSONA]/2012 per l’anno d’impostaNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/20262011, e successivamente, in data 5 giugno 2015, tramite PEC, la cartelladi pagamento n. 06820150068335647, con la quale venivano richiestesomme per complessivi euro 4.715.992,54 a titolo di omesso o carenteversamento IVA, oltre interessi e oneri.La società contribuente proponeva ricorso innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Milano, deducendo la nullità e/o inesistenza dellanotifica della cartella, la inesistenza giuridica dell’avviso bonario perdifetto del potere dirigenziale del sottoscrittore e ulteriori doglianzeriguardanti la carenza di motivazione dell’atto, la decadenza dell’azioneimpositiva, nonché il mancato computo analitico degli interessi.La CTP di Milano, con sentenza n. 5635/6/2017, accoglieva il ricorso,ritenendo assorbente la censura sulla nullità della notifica via PEC, inquanto priva delle formalità previste dall’art. 149-bis c.p.c.Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate,sostenendo l’erroneità della sentenza per avere la CTP applicato l’art. 149-bis c.p.c., non applicabile alla notifica delle cartelle esattoriali, disciplinatain via speciale dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973.[OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con sentenza n.4452/2019 (depositata il 12 novembre 2019), accoglieva l’appello,riformando integralmente la decisione di primo grado.

La CTR ritenevavalida la notifica via PEC, escludendo la necessità della firma digitale informato.p7m, e dichiarava infondate tutte le ulteriori questioni sollevatedalla contribuente, ritenute assorbite dal primo giudice.Contro tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso per cassazione,articolato in sette motivi.Si sono costituite l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate–Riscossione, mediante deposito di controricorso.

La contribuente hadepositato memoria.Numero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 4 e 5, c.p.c., l’omessa, insufficiente o contraddittoriamotivazione su un fatto decisivo e la nullità della sentenza per non averela CTR considerato la contumacia dell’Agente della riscossione, cui solospettava la possibilità di produrre l’originale della cartella, disconosciutadalla contribuente ai sensi dell’art. 2719 c.c.Il primo motivo è infondato.La doglianza si sostanzia nella pretesa che, per la validità della notificadella cartella di pagamento, fosse necessaria la produzione in giudiziodell’originale dell’atto; viene lamentato altresì che la mancata costituzionedell’Agente della Riscossione avrebbe impedito la verifica della conformitàdella cartella notificata via PEC.

La ricorrente ha sostenuto che solol’Agente della Riscossione avrebbe potuto produrre l’originale dellacartella, e che la copia informatica trasmessa via PEC non sarebbe idoneaa garantire la genuinità e la riferibilità dell’atto.

Tuttavia, la sentenzad’appello ha affrontato puntualmente la questione, osservando che “lanotifica della cartella esattoriale via PEC è pienamente legittima econforme alla normativa, e la copia prodotta è valida ai fini del giudizio”,aggiungendo che “la doglianza della ricorrente è infondata, poiché lacartella è stata regolarmente notificata e la copia informatica è idonea arappresentare l’atto”.

La Corte territoriale ha inoltre sottolineato che “lanotifica via PEC esclude la necessità della firma digitale in formato.p7m,essendo sufficiente la trasmissione del documento in formato .pdf, purchésia garantita la riferibilità dell’atto all’organo da cui promana”.Sul punto, la sentenza d’appello è allineata alla condivisa giurisprudenza dilegittimità, la quale ha ormai nitidamente chiarito che la notifica dellacartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, nonessendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo ditrasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilitàNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026della cartella all’organo da cui promana, salve specifiche e concretecontestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare incontrario (Cass. n. 30922/2024).

In particolare, la Suprema Corte haaffermato che “la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC informato ‘.pdf’ è valida, non essendo necessario adottare il formato ‘.p7m’,assicurare la riferibilità della cartella all’organo da cui promana, salvespecifiche e concrete contestazioni, che è onere del riceventeeventualmente allegare in contrario” (Cass. n. 30922/2024 cit.).In ultima analisi, in assenza di contestazioni puntuali sulla conformità dellacopia informatica all’originale, la produzione della cartella notificata viaPEC e della relativa relazione di notifica è sufficiente a dimostrare laregolarità della notifica e il perfezionamento del procedimentonotificatorio.

La doglianza della ricorrente deve pertanto essere rigettata,in quanto la sentenza d’appello si è conformata ai principi di dirittoaffermati dalla giurisprudenza di legittimità e ha correttamente ritenuto lanotifica via PEC pienamente valida e idonea a garantire la riferibilitàdell’atto all’organo emittente, restando irrilevante la produzione di unpreteso originale e connotandosi alla stregua di dato neutro e ininfluentequello della mancata costituzione in giudizio dell’agente della riscossione.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 20, 22 e 23 del Codicedell’[OSCURATO:PERSONA], assumendosi che la CTR abbiaerroneamente ritenuto valida la notifica via PEC di una cartella in formatoPDF, ritenuto modificabile e privo di attestazione di conformitàall’originale.

Si sostiene che il documento non presenti le caratteristiche disicurezza, integrità e immodificabilità richieste dalla legge, e che l’assenzadi firma digitale in formato .p7m renda invalida la notificazione.

Sievidenzia anche che la CTR avrebbe ritenuto efficace una copiainformatica per immagine di un atto analogico benché la contribuente neNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026avesse espressamente disconosciuto la conformità.

Poiché l’Agente dellariscossione — unico legittimato a provarla — era rimasto contumace e ilfile PDF presentava caratteristiche di modificabilità, si deduce l’invaliditàdella notifica e la nullità conseguenziale della cartella.Il secondo motivo è infondato.La ricorrente deduce la violazione degli artt. 20, 22 e 23 del Codicedell’[OSCURATO:PERSONA] (CAD), censurando la sentenza d’appellonella parte in cui ha ritenuto valida la notifica della cartella di pagamentotrasmessa via PEC in formato “.pdf”, ritenuto modificabile e privo dimodalità non garantirebbe sicurezza, integrità, immodificabilità ericonducibilità del documento all’autore, come richiesto dalla normativavigente; lamenta inoltre che la CTR abbia omesso di considerare lanecessità di un’attestazione di conformità rilasciata da un pubblico ufficialee che la mancanza di firma digitale in formato “.p7m” renderebbe invalidala notifica.

La ricorrente evidenzia inoltre che la conformità all’originale èstata espressamente disconosciuta e che l’Agente della riscossione,rimasto contumace, non avrebbe fornito alcuna prova della genuinità dellacartella.Vengono denunciate ulteriori violazioni delle norme del CAD, conparticolare riferimento all’art. 23-bis e all’art. 23-ter, sul presupposto cheuna copia informatica per immagine di un documento analogico possaacquistare efficacia probatoria solo se corredata da un’attestazione diconformità o in mancanza del disconoscimento.

La società insiste sullanecessità di dimostrare, a pena di invalidità della notifica, che ildocumento scansionato presenti identità di contenuto e forma rispettoall’originale cartaceo e che tale identità fosse garantita da un pubblicoufficiale competente.

Nel caso di specie – afferma la contribuente – taligaranzie difettano del tutto, anche in ragione della mancata costituzionedell’Agente della riscossione, unico soggetto abilitato a provare laNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026conformità della copia notificata via PEC al documento originale.

Vieneinoltre ribadita, a sostegno della censura, la presunta “modificabilità” delfile .pdf notificato, evidenziata tramite l’esame delle proprietà informatichedel documento.La sentenza d’appello, nel disattendere unitariamente le doglianze, haritenuto pienamente valida la notifica a mezzo PEC in formato “.pdf”,escludendo la necessità della firma digitale in formato “.p7m” odell’attestazione di conformità in presenza di una trasmissione telematicaeffettuata secondo le modalità previste dalla legge.

La Corte territorialeafferma che “la notifica della cartella esattoriale via PEC è pienamentelegittima e conforme alla normativa, e la copia prodotta è valida ai fini delgiudizio”, aggiungendo che “la doglianza della ricorrente è infondata,poiché la cartella è stata regolarmente notificata e la copia informatica èidonea a rappresentare l’atto”.

La CTR sottolinea altresì che “la notifica viaPEC esclude la necessità della firma digitale in formato .p7m, essendosufficiente la trasmissione del documento in formato .pdf”.La Corte regionale si è, dunque, correttamente posta nel solcodell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondocui, in tema di notificazione a mezzo PEC, «la copia su supportoinformatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non devenecessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza diprescrizioni normative di segno diverso» (Cass. n. 30948/2019; Cass. n.35541/2023).

È nella facoltà del notificante allegare alla PEC una copiaper immagini dell’atto cartaceo, senza che alcuna norma impongal’apposizione di una firma digitale sul file notificato (Cass. 30948/2019cit.).

La trasmissione telematica garantisce di per sé la riferibilità dell’attoall’organo emittente, senza che la mancanza di attestazione di conformitàpossa incidere sulla validità della notifica.In definitiva, la CTR ha correttamente escluso la necessità delle ulterioriformalità tecniche prospettate dalla ricorrente, ritenendo che la copiaNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026informatica trasmessa via PEC fosse pienamente idonea a rappresentarel’atto notificato, senza che il disconoscimento della conformità o lamancata costituzione dell’agente della riscossione potessero condurre adiversa conclusione.Con il terzo motivo di ricorso si censura, a norma dell’art. 360, primocomma, n. 3, 4, e 5, testualmente la “violazione del precedentegiudiziale”, la “violazione del principio di uguaglianza di trattamentogiurisdizionale di casi simili”, la “violazione del principio di certezza deldiritto”, evocando “l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del16.02.2018”.Il terzo motivo è inammissibile.La CTR ha testualmente evidenziato: «In secondo luogo, ad abundantiam,si richiama l'ordinanza n. 3805 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della S.C. di Cassazioneche ha stabilito il principio secondo cui non solo la trasmissione del file informato pdf è legittima, poiché rispetta la norma dell'art. 19 bis dellalegge n. 53/1994 che prevede al comma 1 e 2 che l'atto sia notificato invia pec in formato pdf, ma è sufficiente che l'attestazione di conformitàall'originale informatico sia apposta nella documentazione che, in tal caso,sostituisce la mancanza della firma digitale»Con ogni evidenza il precedente richiamato, alla cui stregua “L'irritualitàdella notificazione di un atto … a mezzo di posta elettronica certificata nonne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto ilrisultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimentodello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancitadall'art. 156, comma 3, c.p.c.” (Cass. n. 3508/2018) è richiamato comeragione rafforzativa, utile nell’economia della motivazione a supportareulteriormente la statuizione adottata.

Rappresenta, in altri termini, unaulteriore, doppia ragione a supporto del decisum.Il motivo, nella specie, è inammissibile, innanzitutto, in quanto in sede digiudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazioneNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026della sentenza impugnata svolta «ad abundantiam», in quanto la stessa,non costituendo una «ratio decidendi» della decisione, non spiega alcunainfluenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva dieffetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass. n.18429/2022; Cass. n. 8755/2018).L’inammissibilità travolge, anche sotto un secondo profilo, la censura.

Ineffetti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni,tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul pianologico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad unadelle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggettodi doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre,stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisionestessa (Cass. n. 5102/2024; Cass. n. 11493/2018).Con il quarto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma3, c.p.c., la violazione dell’art. 156, comma 3, e 160 c.p.c. ”per avereritenuto il giudice di merito comunque sanata per raggiungimento delloscopo una notifica che era invece inesistente”, dal momento che “unacopia per immagine non può mai essere considerata alla streguadell’originale se non attestata da un pubblico ufficiale con l’apposizione diuna firma elettronica che abbia i requisiti di cui al CAD”.Il quarto motivo è infondato.La cartella di pagamento non richiede, ai fini della validità, alcunasottoscrizione (né autografa né digitale), essendo sufficiente la suainequivoca riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere diemetterla e la conformazione al modello ministeriale di cui all’art. 25d.P.R. 602/1973 (v.

Cass. n. 35541/2023; Cass. n. 30948/2019; in terminigenerali, sulla piena idoneità della PEC a garantire la riferibilità dell’atto,cfr. anche Cass. n. 30922/2024).

Ne discende che la mancata apposizionedi firma digitale sull’allegato pdf non determina, di per sé, né nullità né, aNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026maggior ragione, inesistenza della notifica; men che meno dettasottoscrizione è previsto sia apposta su un’attestazione di un pubblicoufficiale.In altri termini, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema dinotificazioni via PEC, è legittimo allegare al messaggio una copia perimmagine (PDF) della cartella, senza che sia richiesta la sottoscrizionedigitale del file, in difetto di diversa prescrizione normativa (Cass., Sez. 5,n. 30948/2019 cit.; Cass. n. 35541/2023 cit.).Ad ogni buon conto giova soggiungere che la natura sostanziale dellacartella non osta all’applicazione degli istituti processuali in tema dinotificazioni, atteso il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, d.P.R.602/1973 all’art. 60 d.P.R. 600/1973 e, per il suo tramite, alle norme delcodice di rito.

Pertanto, trova sempre applicazione – diversamente daquanto perorato dalla ricorrente – l’art. 156, comma 3, c.p.c., consanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo quando l’atto ècomunque giunto a conoscenza del destinatario (Cass. n. 6417/2019).

Nelcaso in esame, l’atto è pervenuto, secondo l’accertamento compiuto dallaCTR, nella sfera di cognizione della contribuente, che lo hatempestivamente impugnato, così dimostrando il raggiungimento delloscopo dell’atto notificatorio.Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 6, comma 5, della legge n.212/2000, dell’art. 111 Cost. e degli artt. 36-bis del d.P.R. 600/1973 e54-bis del d.P.R. 633/1972, per avere la CTR erroneamente riconosciutovalido l’avviso bonario benché sottoscritto da un funzionario privo dipotere.

Si sostiene che la delega prodotta non abbia data certa, non copragli importi in questione e risulti contraddetta dalla documentazioneufficiale sulla posizione della funzionaria, sì da configurare l’inesistenzadell’atto prodromico, con invalidità derivata di ruolo e cartella.Il quinto motivo è infondato.Numero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026La ricorrente contesta che la CTR abbia ritenuto esistente e valido l’avvisobonario, sostenendo invece che tale atto sarebbe inesistente a causa dellacarenza di poteri in capo al funzionario che lo ha sottoscritto.

La doglianzasi incentra sul fatto che l’Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudiziodocumentazione che, secondo la ricorrente, non è idonea a dimostrare lasussistenza dei requisiti soggettivi del sottoscrittore dell’avviso bonario, inquanto l’attestazione di servizio della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non ha datacerta, si basa su mere affermazioni dell’Ufficio prive di adeguato supportoprobatorio e, soprattutto, indica una delega di firma limitata fino a500.000 euro, mentre l’avviso bonario riguarda somme superiori.

Ilricorrente sottolinea inoltre che la stessa documentazione ufficialedell’Agenzia delle Entrate dimostra che la funzionaria risulta cessata dalservizio in una data incompatibile con la sottoscrizione dell’avviso, il cherenderebbe ancor più evidente l'assenza di poteri.

Secondo la ricorrente,tale carenza rende l’avviso bonario inesistente, e l’inesistenza dell’attoprodromico travolge la validità dell’intero procedimento, ivi compreso ilruolo e la cartella.

Viene richiamato inoltre l’art. 6, comma 5, dello Statutodel contribuente, che impone l’invio dell’avviso bonario nei casi in cuisussistano incertezze rilevanti e prevede la nullità degli atti successiviemessi in violazione della norma.

La parte ricorrente sostiene che la CTRavrebbe dovuto verificare la legittimazione del firmatario dell’avviso el’effettiva esistenza dell’atto, invece di limitarsi a recepire le affermazionidell’Ufficio nonostante le puntuali contestazioni formulate già in primogrado.Quanto, poi, al rilievo secondo cui dalla documentazione in attirisulterebbe una cessazione dal servizio (o comunque una dataincompatibile) della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla sottoscrizionedell’avviso bonario, la censura non incide, di per sé, sulla riferibilitàdell’atto all’Ufficio, ma, quando non si sia trattato di un mero erroremateriale, attiene semmai alla genuinità del documento e alla suaNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026regolarità formale, profili che richiedono le forme e gli strumenti dicontestazione propri e non possono essere fatti valere in via meramenteincidentale come vizio di legittimazione interna del firmatario.

Inoltre, lacensura riguarda l’avviso bonario quale atto prodromico nell’ambito dellaliquidazione automatizzata; non vengono invece in rilievo (né possonoassumere valenza decisiva) profili relativi alla cartella di pagamento qualila sua sottoscrizione o i poteri del soggetto che l’avrebbe firmata,trattandosi di questioni afferenti all’atto di riscossione e non già all’attoprodromico qui specificamente contestato.Orbene, la CTR affronta la questione dell’asserita inesistenza dell’avvisobonario reputandone l’infondatezza.

I giudici riferiscono che l’Agenzia delleEntrate ha documentato che «il dott. [OSCURATO:PERSONA], DirettoreProvinciale della D.P. 1 di Milano, sia un dirigente di ruolo dell’Agenziadelle Entrate in virtù di concorso pubblico ed incaricato di funzionidirigenziali», e che la funzionaria firmataria dell’atto, «dott.ssa Dal PonteCarla, quale funzionario di terza area funzionale (ex impiegata carrieradirettiva), era legittimata alla firma dell’atto prodromico in virtù delladelega di firma […] attribuita dal Direttore provinciale» (stralcio da pag. 4della sentenza).

La CTR aggiunge che «ai fini della validità dell’atto èsufficiente che lo stesso provenga e sia riferibile all’Ufficio della P.A. che loha emanato», neutralizzando il rilievo della contestata qualifica delsottoscrittore e negando che possa comportare l’inesistenza dell’atto.

Nediscende che la controversia resta circoscritta alla validità dell’avvisobonario, senza che assumano rilievo – in questa sede – profili attinenti allacartella di pagamento (atto di riscossione) quali la sua sottoscrizione o latitolarità dei poteri in capo a chi l’avrebbe emessa.

Con ciò il giudiced’appello conferma la validità dell’avviso bonario, ritenendo che la firmaprovenga da soggetto legittimato per delega e che l’atto sia imputabileall’amministrazione, respingendo dunque in toto la contestazione dellacontribuente.Numero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026D’altronde, i profili di censura della ricorrente muovono dall’assuntosecondo cui l’avviso bonario sarebbe “inesistente” perché sottoscritto daun funzionario privo dei necessari poteri, in ragione dell’asserita inidoneitàe inattendibilità della delega di firma prodotta in giudizio.

Ma taleprospettazione non può essere condivisa.In tema di atti dell’amministrazione finanziaria non rileva la qualificadirigenziale del sottoscrittore, essendo sufficiente che l’atto provengadall’ufficio competente e sia allo stesso chiaramente riferibile.L’ordinamento non richiede che gli atti dell’attività di liquidazioneautomatizzata (art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972)siano sottoscritti da un dirigente, né che la delega di firma rechi particolariformalità o forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle interneall’amministrazione.La delega alla sottoscrizione aveva pacificamente, nel caso di specie,natura di delega di firma - e non di funzioni - sicché realizzava un merodecentramento burocratico senza rilevanza esterna, restandol'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con laconseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio,l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini diservizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficientel'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la qualeconsente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore edestinatario della delega stessa (Cass. n. 11013/2019; v. anche Cass. n.21839/2024).La CTR ha accertato, con valutazione di merito non utilmente sindacabilein sede di legittimità, che il Direttore provinciale – pacificamente munito dipoteri dirigenziali – aveva conferito delega alla funzionaria sottoscrittrice,appartenente alla terza area funzionale, e che l’atto è pienamente riferibileall’Ufficio.

A fronte di questo accertamento di fatto, le doglianze dellaricorrente, che contestano la datazione o l’estensione della delega,Numero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026tendono a sollecitare una nuova e non consentita rivalutazione delmateriale probatorio, aspirando ad una riedizione del sindacato già svoltodal giudice d’appello, il che è senz’altro precluso in questa sede.Né può condurre ad esito diverso il richiamo alla pretesa “inesistenza”dell’atto prodromico: l’inesistenza, quale vizio radicale, è configurabile soloquando manchi il minimo indispensabile per riconoscere l’atto comeproveniente dall’amministrazione.

Nel caso di specie, la provenienza èpacifica e non controversa; la contestazione investe esclusivamente lalegittimazione interna del firmatario, evenienza che non determina, perquanto esposto sopra, nullità dell’atto.Ne deriva che la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto,sicché il motivo deve essere rigettato.Con il sesto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e54-bis d.P.R. 633/1972, sostenendosi che l’avviso bonario e la successivacartella siano stati emessi oltre i termini di legge, che sarebbero perentorie non meramente ordinatori, con conseguente decadenzadell’amministrazione dal potere impositivo.Il sesto motivo è infondato.La censura muove dall’erroneo presupposto secondo cui l’attività diliquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R.633/1972 sarebbe soggetta a un termine perentorio la cui inosservanzadeterminerebbe la decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo;tale assunto non trova riscontro né nel dato normativo nénell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che da tempodistingue, in modo netto, tra i termini che scandiscono le attività internedell’Ufficio e quelli che regolano la fase esterna del rapporto tributario (cfr.in particolare Cass. n. 15750/2020).

Le attività previste dall’art. 36-bisd.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 hanno infatti natura meramenteprocedimentale e interna, attengono all’organizzazione dell’erario e nonNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026assumono diretta rilevanza nei confronti del contribuente, sicchél’eventuale superamento dei tempi fisiologici di lavorazione non comportaalcuna decadenza e non incide sulla legittimità della pretesa.L’ordinamento, come chiarito dopo l’intervento della Corte costituzionale n.280/2005 e la successiva disciplina introdotta dal d.l. n. 106/2005,convertito nella l. n. 156/2005, tutela l’esigenza del contribuente diconoscere la pretesa tributaria in termini certi non attraverso la previsionedi termini perentori per la fase interna della liquidazione, bensì mediantela fissazione di un termine decadenziale per la notificazione della cartelladi pagamento, che costituisce il primo atto esterno e recettizio idoneo aportare la pretesa a conoscenza del contribuente.

Solo la violazione di taletermine determina la decadenza dal potere impositivo, mentre nessunaconseguenza è collegata alla tempistica dell’attività di liquidazione, cheresta priva di rilievo esterno.La doglianza della ricorrente, fondata sul presupposto della perentorietàdel termine interno e sulla pretesa invalidità derivata della cartella, noncoglie dunque nel segno e si risolve nella prospettazione di un vincolodecadenziale che l’ordinamento non prevede; ne consegue che il motivodeve essere rigettato.Con il settimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,nn. 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza e l’omesso esame della doglianzaconcernente il mancato computo analitico degli interessi, assumendosi chela cartella rechi importi meramente finali privi dell’indicazione dei criteri dicalcolo, delle aliquote applicate, dei periodi di maturazione e deiriferimenti normativi, così che il contribuente non sarebbe posto incondizione di verificare la correttezza della pretesa accessoria, inviolazione dei principi di trasparenza e intelligibilità dell’obbligazionetributaria; si deduce, inoltre, che la CTR non avrebbe affatto affrontato lacensura, benché puntualmente esposta e argomentata, omettendo dipronunciarsi su una questione decisiva attinente alla stessaNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026determinazione del quantum debeatur, con conseguente viziomotivazionale e nullità della decisione per omessa considerazione di unprofilo idoneo, ove accolto, a incidere sulla validità dell’atto impugnato.Il settimo motivo è inammissibile.L’inammissibilità attinge la censura sotto il profilo della specificità, dalmomento che, in mancanza di trascrizione dell'impugnata cartella nelcorpo del ricorso, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificarela corrispondenza del contenuto dell'atto rispetto a quanto asserito dallacontribuente; ciò che comporta il radicale impedimento di ogni attivitànomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenoredella cartella in discorso (Cass., 29 luglio 2015, n. 16010).Questo principio, al quale si intende dare continuità, è stata ribadito più direcente da questa Corte, che ha affermato che ≪In tema di processotributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto ilprofilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella dipagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - ilricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente ilcontenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato opretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte dicassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame delricorso≫ (Cass., 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., 19 dicembre 2022, n.37170, in motivazione).Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.

Le spese sono regolate dallasoccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio dilegittimità, che liquida in euro 4.300, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parteNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, dellostesso d.P.R.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 4452/2019 depositata il 12/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I di Milano notificava allasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dapprima, un avviso bonario del 9 settembre2014, relativo alla dichiarazione [OSCURATO:PERSONA]/2012 per l’anno d’impostaNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/20262011, e successivamente, in data 5 giugno 2015, tramite PEC, la cartelladi pagamento n. 06820150068335647, con la quale venivano richiestesomme per complessivi euro 4.715.992,54 a titolo di omesso o carenteversamento IVA, oltre interessi e oneri.La società contribuente proponeva ricorso innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Milano, deducendo la nullità e/o inesistenza dellanotifica della cartella, la inesistenza giuridica dell’avviso bonario perdifetto del potere dirigenziale del sottoscrittore e ulteriori doglianzeriguardanti la carenza di motivazione dell’atto, la decadenza dell’azioneimpositiva, nonché il mancato computo analitico degli interessi.La CTP di Milano, con sentenza n. 5635/6/2017, accoglieva il ricorso,ritenendo assorbente la censura sulla nullità della notifica via PEC, inquanto priva delle formalità previste dall’art. 149-bis c.p.c.Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate,sostenendo l’erroneità della sentenza per avere la CTP applicato l’art. 149-bis c.p.c., non applicabile alla notifica delle cartelle esattoriali, disciplinatain via speciale dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973.[OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con sentenza n.4452/2019 (depositata il 12 novembre 2019), accoglieva l’appello,riformando integralmente la decisione di primo grado. La CTR ritenevavalida la notifica via PEC, escludendo la necessità della firma digitale informato.p7m, e dichiarava infondate tutte le ulteriori questioni sollevatedalla contribuente, ritenute assorbite dal primo giudice.Contro tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso per cassazione,articolato in sette motivi.Si sono costituite l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate–Riscossione, mediante deposito di controricorso. La contribuente hadepositato memoria.Numero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 4 e 5, c.p.c., l’omessa, insufficiente o contraddittoriamotivazione su un fatto decisivo e la nullità della sentenza per non averela CTR considerato la contumacia dell’Agente della riscossione, cui solospettava la possibilità di produrre l’originale della cartella, disconosciutadalla contribuente ai sensi dell’art. 2719 c.c.Il primo motivo è infondato.La doglianza si sostanzia nella pretesa che, per la validità della notificadella cartella di pagamento, fosse necessaria la produzione in giudiziodell’originale dell’atto; viene lamentato altresì che la mancata costituzionedell’Agente della Riscossione avrebbe impedito la verifica della conformitàdella cartella notificata via PEC. La ricorrente ha sostenuto che solol’Agente della Riscossione avrebbe potuto produrre l’originale dellacartella, e che la copia informatica trasmessa via PEC non sarebbe idoneaa garantire la genuinità e la riferibilità dell’atto. Tuttavia, la sentenzad’appello ha affrontato puntualmente la questione, osservando che “lanotifica della cartella esattoriale via PEC è pienamente legittima econforme alla normativa, e la copia prodotta è valida ai fini del giudizio”,aggiungendo che “la doglianza della ricorrente è infondata, poiché lacartella è stata regolarmente notificata e la copia informatica è idonea arappresentare l’atto”. La Corte territoriale ha inoltre sottolineato che “lanotifica via PEC esclude la necessità della firma digitale in formato.p7m,essendo sufficiente la trasmissione del documento in formato .pdf, purchésia garantita la riferibilità dell’atto all’organo da cui promana”.Sul punto, la sentenza d’appello è allineata alla condivisa giurisprudenza dilegittimità, la quale ha ormai nitidamente chiarito che la notifica dellacartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, nonessendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo ditrasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilitàNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026della cartella all’organo da cui promana, salve specifiche e concretecontestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare incontrario (Cass. n. 30922/2024). In particolare, la Suprema Corte haaffermato che “la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC informato ‘.pdf’ è valida, non essendo necessario adottare il formato ‘.p7m’,assicurare la riferibilità della cartella all’organo da cui promana, salvespecifiche e concrete contestazioni, che è onere del riceventeeventualmente allegare in contrario” (Cass. n. 30922/2024 cit.).In ultima analisi, in assenza di contestazioni puntuali sulla conformità dellacopia informatica all’originale, la produzione della cartella notificata viaPEC e della relativa relazione di notifica è sufficiente a dimostrare laregolarità della notifica e il perfezionamento del procedimentonotificatorio. La doglianza della ricorrente deve pertanto essere rigettata,in quanto la sentenza d’appello si è conformata ai principi di dirittoaffermati dalla giurisprudenza di legittimità e ha correttamente ritenuto lanotifica via PEC pienamente valida e idonea a garantire la riferibilitàdell’atto all’organo emittente, restando irrilevante la produzione di unpreteso originale e connotandosi alla stregua di dato neutro e ininfluentequello della mancata costituzione in giudizio dell’agente della riscossione.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 20, 22 e 23 del Codicedell’[OSCURATO:PERSONA], assumendosi che la CTR abbiaerroneamente ritenuto valida la notifica via PEC di una cartella in formatoPDF, ritenuto modificabile e privo di attestazione di conformitàall’originale. Si sostiene che il documento non presenti le caratteristiche disicurezza, integrità e immodificabilità richieste dalla legge, e che l’assenzadi firma digitale in formato .p7m renda invalida la notificazione. Sievidenzia anche che la CTR avrebbe ritenuto efficace una copiainformatica per immagine di un atto analogico benché la contribuente neNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026avesse espressamente disconosciuto la conformità. Poiché l’Agente dellariscossione — unico legittimato a provarla — era rimasto contumace e ilfile PDF presentava caratteristiche di modificabilità, si deduce l’invaliditàdella notifica e la nullità conseguenziale della cartella.Il secondo motivo è infondato.La ricorrente deduce la violazione degli artt. 20, 22 e 23 del Codicedell’[OSCURATO:PERSONA] (CAD), censurando la sentenza d’appellonella parte in cui ha ritenuto valida la notifica della cartella di pagamentotrasmessa via PEC in formato “.pdf”, ritenuto modificabile e privo dimodalità non garantirebbe sicurezza, integrità, immodificabilità ericonducibilità del documento all’autore, come richiesto dalla normativavigente; lamenta inoltre che la CTR abbia omesso di considerare lanecessità di un’attestazione di conformità rilasciata da un pubblico ufficialee che la mancanza di firma digitale in formato “.p7m” renderebbe invalidala notifica. La ricorrente evidenzia inoltre che la conformità all’originale èstata espressamente disconosciuta e che l’Agente della riscossione,rimasto contumace, non avrebbe fornito alcuna prova della genuinità dellacartella.Vengono denunciate ulteriori violazioni delle norme del CAD, conparticolare riferimento all’art. 23-bis e all’art. 23-ter, sul presupposto cheuna copia informatica per immagine di un documento analogico possaacquistare efficacia probatoria solo se corredata da un’attestazione diconformità o in mancanza del disconoscimento. La società insiste sullanecessità di dimostrare, a pena di invalidità della notifica, che ildocumento scansionato presenti identità di contenuto e forma rispettoall’originale cartaceo e che tale identità fosse garantita da un pubblicoufficiale competente. Nel caso di specie – afferma la contribuente – taligaranzie difettano del tutto, anche in ragione della mancata costituzionedell’Agente della riscossione, unico soggetto abilitato a provare laNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026conformità della copia notificata via PEC al documento originale. Vieneinoltre ribadita, a sostegno della censura, la presunta “modificabilità” delfile .pdf notificato, evidenziata tramite l’esame delle proprietà informatichedel documento.La sentenza d’appello, nel disattendere unitariamente le doglianze, haritenuto pienamente valida la notifica a mezzo PEC in formato “.pdf”,escludendo la necessità della firma digitale in formato “.p7m” odell’attestazione di conformità in presenza di una trasmissione telematicaeffettuata secondo le modalità previste dalla legge. La Corte territorialeafferma che “la notifica della cartella esattoriale via PEC è pienamentelegittima e conforme alla normativa, e la copia prodotta è valida ai fini delgiudizio”, aggiungendo che “la doglianza della ricorrente è infondata,poiché la cartella è stata regolarmente notificata e la copia informatica èidonea a rappresentare l’atto”. La CTR sottolinea altresì che “la notifica viaPEC esclude la necessità della firma digitale in formato .p7m, essendosufficiente la trasmissione del documento in formato .pdf”.La Corte regionale si è, dunque, correttamente posta nel solcodell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondocui, in tema di notificazione a mezzo PEC, «la copia su supportoinformatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non devenecessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza diprescrizioni normative di segno diverso» (Cass. n. 30948/2019; Cass. n.35541/2023). È nella facoltà del notificante allegare alla PEC una copiaper immagini dell’atto cartaceo, senza che alcuna norma impongal’apposizione di una firma digitale sul file notificato (Cass. 30948/2019cit.). La trasmissione telematica garantisce di per sé la riferibilità dell’attoall’organo emittente, senza che la mancanza di attestazione di conformitàpossa incidere sulla validità della notifica.In definitiva, la CTR ha correttamente escluso la necessità delle ulterioriformalità tecniche prospettate dalla ricorrente, ritenendo che la copiaNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026informatica trasmessa via PEC fosse pienamente idonea a rappresentarel’atto notificato, senza che il disconoscimento della conformità o lamancata costituzione dell’agente della riscossione potessero condurre adiversa conclusione.Con il terzo motivo di ricorso si censura, a norma dell’art. 360, primocomma, n. 3, 4, e 5, testualmente la “violazione del precedentegiudiziale”, la “violazione del principio di uguaglianza di trattamentogiurisdizionale di casi simili”, la “violazione del principio di certezza deldiritto”, evocando “l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del16.02.2018”.Il terzo motivo è inammissibile.La CTR ha testualmente evidenziato: «In secondo luogo, ad abundantiam,si richiama l'ordinanza n. 3805 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della S.C. di Cassazioneche ha stabilito il principio secondo cui non solo la trasmissione del file informato pdf è legittima, poiché rispetta la norma dell'art. 19 bis dellalegge n. 53/1994 che prevede al comma 1 e 2 che l'atto sia notificato invia pec in formato pdf, ma è sufficiente che l'attestazione di conformitàall'originale informatico sia apposta nella documentazione che, in tal caso,sostituisce la mancanza della firma digitale»Con ogni evidenza il precedente richiamato, alla cui stregua “L'irritualitàdella notificazione di un atto … a mezzo di posta elettronica certificata nonne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto ilrisultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimentodello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancitadall'art. 156, comma 3, c.p.c.” (Cass. n. 3508/2018) è richiamato comeragione rafforzativa, utile nell’economia della motivazione a supportareulteriormente la statuizione adottata. Rappresenta, in altri termini, unaulteriore, doppia ragione a supporto del decisum.Il motivo, nella specie, è inammissibile, innanzitutto, in quanto in sede digiudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazioneNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026della sentenza impugnata svolta «ad abundantiam», in quanto la stessa,non costituendo una «ratio decidendi» della decisione, non spiega alcunainfluenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva dieffetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass. n.18429/2022; Cass. n. 8755/2018).L’inammissibilità travolge, anche sotto un secondo profilo, la censura. Ineffetti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni,tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul pianologico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad unadelle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggettodi doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre,stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisionestessa (Cass. n. 5102/2024; Cass. n. 11493/2018).Con il quarto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma3, c.p.c., la violazione dell’art. 156, comma 3, e 160 c.p.c. ”per avereritenuto il giudice di merito comunque sanata per raggiungimento delloscopo una notifica che era invece inesistente”, dal momento che “unacopia per immagine non può mai essere considerata alla streguadell’originale se non attestata da un pubblico ufficiale con l’apposizione diuna firma elettronica che abbia i requisiti di cui al CAD”.Il quarto motivo è infondato.La cartella di pagamento non richiede, ai fini della validità, alcunasottoscrizione (né autografa né digitale), essendo sufficiente la suainequivoca riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere diemetterla e la conformazione al modello ministeriale di cui all’art. 25d.P.R. 602/1973 (v. Cass. n. 35541/2023; Cass. n. 30948/2019; in terminigenerali, sulla piena idoneità della PEC a garantire la riferibilità dell’atto,cfr. anche Cass. n. 30922/2024). Ne discende che la mancata apposizionedi firma digitale sull’allegato pdf non determina, di per sé, né nullità né, aNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026maggior ragione, inesistenza della notifica; men che meno dettasottoscrizione è previsto sia apposta su un’attestazione di un pubblicoufficiale.In altri termini, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema dinotificazioni via PEC, è legittimo allegare al messaggio una copia perimmagine (PDF) della cartella, senza che sia richiesta la sottoscrizionedigitale del file, in difetto di diversa prescrizione normativa (Cass., Sez. 5,n. 30948/2019 cit.; Cass. n. 35541/2023 cit.).Ad ogni buon conto giova soggiungere che la natura sostanziale dellacartella non osta all’applicazione degli istituti processuali in tema dinotificazioni, atteso il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, d.P.R.602/1973 all’art. 60 d.P.R. 600/1973 e, per il suo tramite, alle norme delcodice di rito. Pertanto, trova sempre applicazione – diversamente daquanto perorato dalla ricorrente – l’art. 156, comma 3, c.p.c., consanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo quando l’atto ècomunque giunto a conoscenza del destinatario (Cass. n. 6417/2019). Nelcaso in esame, l’atto è pervenuto, secondo l’accertamento compiuto dallaCTR, nella sfera di cognizione della contribuente, che lo hatempestivamente impugnato, così dimostrando il raggiungimento delloscopo dell’atto notificatorio.Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 6, comma 5, della legge n.212/2000, dell’art. 111 Cost. e degli artt. 36-bis del d.P.R. 600/1973 e54-bis del d.P.R. 633/1972, per avere la CTR erroneamente riconosciutovalido l’avviso bonario benché sottoscritto da un funzionario privo dipotere. Si sostiene che la delega prodotta non abbia data certa, non copragli importi in questione e risulti contraddetta dalla documentazioneufficiale sulla posizione della funzionaria, sì da configurare l’inesistenzadell’atto prodromico, con invalidità derivata di ruolo e cartella.Il quinto motivo è infondato.Numero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026La ricorrente contesta che la CTR abbia ritenuto esistente e valido l’avvisobonario, sostenendo invece che tale atto sarebbe inesistente a causa dellacarenza di poteri in capo al funzionario che lo ha sottoscritto. La doglianzasi incentra sul fatto che l’Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudiziodocumentazione che, secondo la ricorrente, non è idonea a dimostrare lasussistenza dei requisiti soggettivi del sottoscrittore dell’avviso bonario, inquanto l’attestazione di servizio della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non ha datacerta, si basa su mere affermazioni dell’Ufficio prive di adeguato supportoprobatorio e, soprattutto, indica una delega di firma limitata fino a500.000 euro, mentre l’avviso bonario riguarda somme superiori. Ilricorrente sottolinea inoltre che la stessa documentazione ufficialedell’Agenzia delle Entrate dimostra che la funzionaria risulta cessata dalservizio in una data incompatibile con la sottoscrizione dell’avviso, il cherenderebbe ancor più evidente l'assenza di poteri. Secondo la ricorrente,tale carenza rende l’avviso bonario inesistente, e l’inesistenza dell’attoprodromico travolge la validità dell’intero procedimento, ivi compreso ilruolo e la cartella. Viene richiamato inoltre l’art. 6, comma 5, dello Statutodel contribuente, che impone l’invio dell’avviso bonario nei casi in cuisussistano incertezze rilevanti e prevede la nullità degli atti successiviemessi in violazione della norma. La parte ricorrente sostiene che la CTRavrebbe dovuto verificare la legittimazione del firmatario dell’avviso el’effettiva esistenza dell’atto, invece di limitarsi a recepire le affermazionidell’Ufficio nonostante le puntuali contestazioni formulate già in primogrado.Quanto, poi, al rilievo secondo cui dalla documentazione in attirisulterebbe una cessazione dal servizio (o comunque una dataincompatibile) della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla sottoscrizionedell’avviso bonario, la censura non incide, di per sé, sulla riferibilitàdell’atto all’Ufficio, ma, quando non si sia trattato di un mero erroremateriale, attiene semmai alla genuinità del documento e alla suaNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026regolarità formale, profili che richiedono le forme e gli strumenti dicontestazione propri e non possono essere fatti valere in via meramenteincidentale come vizio di legittimazione interna del firmatario. Inoltre, lacensura riguarda l’avviso bonario quale atto prodromico nell’ambito dellaliquidazione automatizzata; non vengono invece in rilievo (né possonoassumere valenza decisiva) profili relativi alla cartella di pagamento qualila sua sottoscrizione o i poteri del soggetto che l’avrebbe firmata,trattandosi di questioni afferenti all’atto di riscossione e non già all’attoprodromico qui specificamente contestato.Orbene, la CTR affronta la questione dell’asserita inesistenza dell’avvisobonario reputandone l’infondatezza. I giudici riferiscono che l’Agenzia delleEntrate ha documentato che «il dott. [OSCURATO:PERSONA], DirettoreProvinciale della D.P. 1 di Milano, sia un dirigente di ruolo dell’Agenziadelle Entrate in virtù di concorso pubblico ed incaricato di funzionidirigenziali», e che la funzionaria firmataria dell’atto, «dott.ssa Dal PonteCarla, quale funzionario di terza area funzionale (ex impiegata carrieradirettiva), era legittimata alla firma dell’atto prodromico in virtù delladelega di firma […] attribuita dal Direttore provinciale» (stralcio da pag. 4della sentenza). La CTR aggiunge che «ai fini della validità dell’atto èsufficiente che lo stesso provenga e sia riferibile all’Ufficio della P.A. che loha emanato», neutralizzando il rilievo della contestata qualifica delsottoscrittore e negando che possa comportare l’inesistenza dell’atto. Nediscende che la controversia resta circoscritta alla validità dell’avvisobonario, senza che assumano rilievo – in questa sede – profili attinenti allacartella di pagamento (atto di riscossione) quali la sua sottoscrizione o latitolarità dei poteri in capo a chi l’avrebbe emessa. Con ciò il giudiced’appello conferma la validità dell’avviso bonario, ritenendo che la firmaprovenga da soggetto legittimato per delega e che l’atto sia imputabileall’amministrazione, respingendo dunque in toto la contestazione dellacontribuente.Numero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026D’altronde, i profili di censura della ricorrente muovono dall’assuntosecondo cui l’avviso bonario sarebbe “inesistente” perché sottoscritto daun funzionario privo dei necessari poteri, in ragione dell’asserita inidoneitàe inattendibilità della delega di firma prodotta in giudizio. Ma taleprospettazione non può essere condivisa.In tema di atti dell’amministrazione finanziaria non rileva la qualificadirigenziale del sottoscrittore, essendo sufficiente che l’atto provengadall’ufficio competente e sia allo stesso chiaramente riferibile.L’ordinamento non richiede che gli atti dell’attività di liquidazioneautomatizzata (art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972)siano sottoscritti da un dirigente, né che la delega di firma rechi particolariformalità o forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle interneall’amministrazione.La delega alla sottoscrizione aveva pacificamente, nel caso di specie,natura di delega di firma - e non di funzioni - sicché realizzava un merodecentramento burocratico senza rilevanza esterna, restandol'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con laconseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio,l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini diservizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficientel'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la qualeconsente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore edestinatario della delega stessa (Cass. n. 11013/2019; v. anche Cass. n.21839/2024).La CTR ha accertato, con valutazione di merito non utilmente sindacabilein sede di legittimità, che il Direttore provinciale – pacificamente munito dipoteri dirigenziali – aveva conferito delega alla funzionaria sottoscrittrice,appartenente alla terza area funzionale, e che l’atto è pienamente riferibileall’Ufficio. A fronte di questo accertamento di fatto, le doglianze dellaricorrente, che contestano la datazione o l’estensione della delega,Numero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026tendono a sollecitare una nuova e non consentita rivalutazione delmateriale probatorio, aspirando ad una riedizione del sindacato già svoltodal giudice d’appello, il che è senz’altro precluso in questa sede.Né può condurre ad esito diverso il richiamo alla pretesa “inesistenza”dell’atto prodromico: l’inesistenza, quale vizio radicale, è configurabile soloquando manchi il minimo indispensabile per riconoscere l’atto comeproveniente dall’amministrazione. Nel caso di specie, la provenienza èpacifica e non controversa; la contestazione investe esclusivamente lalegittimazione interna del firmatario, evenienza che non determina, perquanto esposto sopra, nullità dell’atto.Ne deriva che la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto,sicché il motivo deve essere rigettato.Con il sesto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e54-bis d.P.R. 633/1972, sostenendosi che l’avviso bonario e la successivacartella siano stati emessi oltre i termini di legge, che sarebbero perentorie non meramente ordinatori, con conseguente decadenzadell’amministrazione dal potere impositivo.Il sesto motivo è infondato.La censura muove dall’erroneo presupposto secondo cui l’attività diliquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R.633/1972 sarebbe soggetta a un termine perentorio la cui inosservanzadeterminerebbe la decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo;tale assunto non trova riscontro né nel dato normativo nénell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che da tempodistingue, in modo netto, tra i termini che scandiscono le attività internedell’Ufficio e quelli che regolano la fase esterna del rapporto tributario (cfr.in particolare Cass. n. 15750/2020). Le attività previste dall’art. 36-bisd.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 hanno infatti natura meramenteprocedimentale e interna, attengono all’organizzazione dell’erario e nonNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026assumono diretta rilevanza nei confronti del contribuente, sicchél’eventuale superamento dei tempi fisiologici di lavorazione non comportaalcuna decadenza e non incide sulla legittimità della pretesa.L’ordinamento, come chiarito dopo l’intervento della Corte costituzionale n.280/2005 e la successiva disciplina introdotta dal d.l. n. 106/2005,convertito nella l. n. 156/2005, tutela l’esigenza del contribuente diconoscere la pretesa tributaria in termini certi non attraverso la previsionedi termini perentori per la fase interna della liquidazione, bensì mediantela fissazione di un termine decadenziale per la notificazione della cartelladi pagamento, che costituisce il primo atto esterno e recettizio idoneo aportare la pretesa a conoscenza del contribuente. Solo la violazione di taletermine determina la decadenza dal potere impositivo, mentre nessunaconseguenza è collegata alla tempistica dell’attività di liquidazione, cheresta priva di rilievo esterno.La doglianza della ricorrente, fondata sul presupposto della perentorietàdel termine interno e sulla pretesa invalidità derivata della cartella, noncoglie dunque nel segno e si risolve nella prospettazione di un vincolodecadenziale che l’ordinamento non prevede; ne consegue che il motivodeve essere rigettato.Con il settimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,nn. 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza e l’omesso esame della doglianzaconcernente il mancato computo analitico degli interessi, assumendosi chela cartella rechi importi meramente finali privi dell’indicazione dei criteri dicalcolo, delle aliquote applicate, dei periodi di maturazione e deiriferimenti normativi, così che il contribuente non sarebbe posto incondizione di verificare la correttezza della pretesa accessoria, inviolazione dei principi di trasparenza e intelligibilità dell’obbligazionetributaria; si deduce, inoltre, che la CTR non avrebbe affatto affrontato lacensura, benché puntualmente esposta e argomentata, omettendo dipronunciarsi su una questione decisiva attinente alla stessaNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026determinazione del quantum debeatur, con conseguente viziomotivazionale e nullità della decisione per omessa considerazione di unprofilo idoneo, ove accolto, a incidere sulla validità dell’atto impugnato.Il settimo motivo è inammissibile.L’inammissibilità attinge la censura sotto il profilo della specificità, dalmomento che, in mancanza di trascrizione dell'impugnata cartella nelcorpo del ricorso, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificarela corrispondenza del contenuto dell'atto rispetto a quanto asserito dallacontribuente; ciò che comporta il radicale impedimento di ogni attivitànomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenoredella cartella in discorso (Cass., 29 luglio 2015, n. 16010).Questo principio, al quale si intende dare continuità, è stata ribadito più direcente da questa Corte, che ha affermato che ≪In tema di processotributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto ilprofilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella dipagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - ilricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente ilcontenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato opretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte dicassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame delricorso≫ (Cass., 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., 19 dicembre 2022, n.37170, in motivazione).Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dallasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio dilegittimità, che liquida in euro 4.300, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parteNumero registro generale 18823/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 13266/2026Data pubblicazione 08/05/2026della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, dellostesso d.P.R.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il Presidente