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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13082/2026

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rente –contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttorepro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, ambeduerappresentate e difese come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrenti –per la cassazione della sentenza n. 17/01/2025 della Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], depositatain data 13 gennaio 2025, non notificataCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 11047/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 13082/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Con la sentenza qui gravata la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Trieste, cheaveva rigettato il ricorso introduttivo del contribuente e lo avevacondannato alle spese.La controversia trae origine dall’impugnazione di unacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della sottesa cartelladi pagamento, emessa per il recupero di accise relative a oli minerali,per un importo complessivo pari a euro 501.220,20, su incaricodell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli e azionata dall’Agenzia delleEntrate – Riscossione.Il contribuente aveva dedotto, in sintesi, l’inesistenza o la nullitàdelle notifiche degli atti presupposti, eseguite a mezzo posta elettronicacertificata mediante allegazione di documenti in formato .pdf e non.p7m, nonché la carenza di attestazione di conformità.

Aveva inoltrecontestato la fondatezza della pretesa tributaria, la proprialegittimazione passiva, la violazione della normativa nazionale eunionale in materia di accise, nonché la necessaria pregiudizialità delprocedimento penale rispetto a quello tributario.

Deduceva, infine,l’irrilevanza della propria posizione personale a seguito del fallimentodella società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era stato legale rappresentante.[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiaratoinammissibili o infondati tutti i motivi di ricorso.

Avverso tale decisioneil contribuente proponeva appello, reiterando le medesime censure.La pronuncia di secondo grado ha ritenuto infondato l’appello.

Essain via preliminare ha esaminato le doglianze relative alla dedottainesistenza o nullità delle notifiche della cartella di pagamento e dellaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 11047/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 13082/2026Data pubblicazione 07/05/2026comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Sul punto harichiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità,secondo cui la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC puòavvenire legittimamente sia mediante allegazione di un documentoinformatico nativo digitale, sia mediante copia per immagine di undocumento analogico, trasmessa in formato .pdf, senza che sianecessaria la sottoscrizione con firma digitale in formato .p7m ol’attestazione di conformità, in assenza di un espresso disconoscimentodella conformità da parte del destinatario.

È stato altresì ribadito ilprincipio del raggiungimento dello scopo della notificazione, conconseguente irrilevanza di meri vizi formali in mancanza di un concretopregiudizio al diritto di difesa.

Accertata la validità delle notifiche, laCorte ha ritenuto tardive e quindi inammissibili le censure di meritorelative all’esistenza del debito tributario e alla legittimazione passivadel contribuente, osservando che tali questioni avrebbero dovuto esserededotte tempestivamente mediante impugnazione degli attipresupposti, in particolare della cartella di pagamento e, ancor prima,dell’avviso di pagamento.

In ogni caso, le doglianze sono state ritenuteinfondate anche nel merito.

La sentenza qui gravata ha poi richiamatola disciplina delle accise, evidenziando che la responsabilità per ilpagamento dell’imposta può gravare, in solido, anche sui soggetti cheabbiano concorso alla sottrazione fraudolenta del prodottoall’imposizione, a prescindere dalla qualifica formale di soggetto passivod’imposta.

È stata altresì esclusa la necessità di un previo accertamentopenale, ribadendosi l’autonomia del procedimento tributario rispetto aquello penale e la non automatica efficacia del giudicato penale nelprocesso tributario.

Quanto alla dedotta violazione della direttiva2003/96/CE, la Corte ha confermato la correttezza della decisione diprimo grado, rilevando che la normativa nazionale sugli oli lubrificantinon contrasta con il diritto unionale, rientrando nella facoltà impositivaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 11047/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 13082/2026Data pubblicazione 07/05/2026riconosciuta agli Stati membri.

È stata infine ritenuta irrilevante, ai finidella responsabilità tributaria, la circostanza del fallimento della societàGOW s.r.l., non incidendo essa sulle obbligazioni tributarie sorteanteriormente né sulla legittimazione dell’Amministrazione finanziariaad agire nei confronti del soggetto ritenuto responsabile in solido.Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello è statorigettato, con conferma della sentenza di primo grado e condannadell’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate ineuro 1.500, oltre accessori di legge.Ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a sei motividi doglianza.Resistono con autonomi controricorsi sia il Riscossore, sial’Amministrazione finanziaria doganale.Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneaccelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la partericorrente ha chiesto la decisione collegiale e ha depositato memoria.Ragioni della decisioneCon il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 26del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 1, lett. f), del d.P.R. n. 68 del 2005e dell’art. 1, lett. i-ter), del Codice dell’amministrazione digitale (c.d.CAD), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., censurandola sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica, amezzo PEC, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria edella cartella di pagamento.

Deduce che gli atti notificati costituivanomere copie informatiche in formato pdf, prive di firma digitale inestensione p7m e di attestazione di conformità, con conseguenteinesistenza giuridica della notificazione.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 25del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., sostenendo la nullità dell’iscrizione ipotecaria per omessa oCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 11047/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 13082/2026Data pubblicazione 07/05/2026invalida notifica della cartella di pagamento presupposta.

Assume che,in mancanza di una valida notificazione della cartella, difetterebbero ipresupposti legittimanti l’iscrizione ipotecaria ai sensi degli artt. 50 e 77del medesimo d.P.R.Detti motivi, incentrati sui vizi di notifica a mezzo PEC delle cartellee dell’intimazione di pagamento impugnate, sono manifestamenteinfondati alla luce della consolidata giurisprudenza in argomento (Cass.30922/2024; Cass. 39513/2021).Né le considerazioni iterate in memoria scalfiscono in alcun modoi principi che anche le Sezioni Unite di questa Suprema Corte dicassazione hanno avuto modo di affermare, secondo i quali “a normadell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34del d.m. [giust.] n. 44 del 2011 […], in conformità agli standard previstidal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione diesecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo"PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con ledifferenti estensioni ".p7m" e ".pdf".

Tale principio di equivalenza siapplica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica dellaprocura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt.83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis,commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale” (Cass. Sez.

Un. n.10266/2018).

Il principio di equivalenza dei due formati .p7m e .pdf,che costituisce la “ratio” ispiratrice dell’insegnamento che ne occupa, èstato esplicitato da una pronuncia immediatamente successiva,secondo, “in tema di processo telematico, in conformità alle disposizionitecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativadecisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo ‘CAdES’e di tipo ‘PAdES’ sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure conle differenti estensioni ‘.p7m’ e ‘.pdf’, posto che il certificato di firma,inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards,Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 11047/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 13082/2026Data pubblicazione 07/05/2026parimenti abilitati.

Ne consegue la piena validità ed efficacia del ricorso(o controricorso) per cassazione munito di procura alle liti controfirmatadal difensore con firma digitale in formato ‘PAdES’” (anche Cass. n.30927/2018).

L’equivalenza dei due formati .p7m e .pdf, affermata,sotto il profilo della firma digitale, per gli atti del processo civiletelematico, non può non valere “a fortiori” per gli atti notificatitelematicamente dall’Amministrazione, con particolare riguardo allecartelle di pagamento, rispetto alle quali, oltretutto, il requisito dellasottoscrizione non è neppure richiesto, men che meno “ad substantiam”:invero, come ritenuto da consolidata giurisprudenza di questa SupremaCorte, “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte delfunzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel casoin cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quandoil documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso informa digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata informa digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione delsigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dallainequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere diemettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importicontenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modelloapprovato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, masolo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite appositonumero di codice” (Cass. n. 19327/2024).

Talché, in definitiva, a venirein linea di conto è la mera riferibilità della cartella al soggetto emittente,di per sé assicurata, salvo specifiche contestazioni (nella specie nonrappresentate), dall’adozione del sistema di posta elettronica certificata(PEC).

Più particolarmente, “in tema di notificazione a mezzo PEC, lacopia su supporto informatico della cartella di pagamento, in originecartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firmaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 11047/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 13082/2026Data pubblicazione 07/05/2026digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass. n.35541/2023; Cass. n. 30948/2019), considerato che “l'art. 12 del d.P.R.n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della […]omessa sottoscrizione [del ruolo], sicché non può che operare lapresunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo dacui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente,che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza delpotere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specificie concreti a sostegno delle sue deduzioni” (Cass. n. 27561/2018).Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione delle normeprocessuali in tema di ammissibilità dell’opposizione e falsadichiarazione di infondatezza della stessa, denunciando la nullità el’inesistenza della pretesa tributaria per carenza di prova del creditovantato dall’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene che l’opposizione dovevaritenersi ammissibile e tempestiva, in quanto proposta avverso atti maivalidamente notificati, e che, nel merito, egli non sarebbe soggettopassivo dell’obbligazione tributaria, gravante esclusivamente sullasocietà poi fallita.Il motivo è inammissibile.Le eccezioni formulate dal ricorrente con la doglianza in esamesono precluse nel presente giudizio, in quanto avrebbero dovuto essereproposte nel ricorso, dichiarato inammissibile, contro l’avviso dipagamento.Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione al combinato disposto dell’art.82 del d.P.R. n. 43 del 1973 e dell’art. 18 della legge n. 4 del 1929,nonché della normativa di cui al capo VIII del r.d.l. n. 334 del 1939.Censura la sentenza impugnata per avere escluso la necessariapregiudizialità dell’accertamento penale rispetto alla pretesa tributaria,sostenendo che l’Amministrazione non potrebbe emettere ingiunzioni diCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 11047/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 13082/2026Data pubblicazione 07/05/2026pagamento in assenza di un previo accertamento, in sede penale o civile,dei fatti costituenti reato.Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione alla direttiva del Consiglio 27ottobre 2003, n. 2003/96/CE, contestando la declaratoria di tardività edi infondatezza della censura relativa al contrasto tra la normativanazionale sulle accise e il diritto unionale.

Deduce che l’imposta richiestanon terrebbe conto della disciplina comunitaria e della giurisprudenzadella Corte di giustizia dell’Unione europea.Con il sesto motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione alla ritenutairrilevanza del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. e alla conseguenteesclusione della carenza di responsabilità dell’amministratore.

Sostienedi non essere soggetto passivo dell’imposta e che l’Amministrazioneavrebbe dovuto far valere le proprie pretese esclusivamente nell’ambitodella procedura concorsuale.I ridetti motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto tradi loro connessi, sono parimenti inammissibili, poiché le doglianze delricorrente sono anche qui precluse alla luce delle considerazioni di cui alterzo motivo; inoltre, rileva la Corte che nell’esprimersi riguardo allavalidità dell’avviso di accertamento, che non poteva esser contestato senon nel giudizio avverso tale atto, il giudice del merito ha qui espressoun mero obiter dictum, non una vera e propria ratio decidendi, e quindii motivi che aggrediscono tali osservazioni sono inammissibili anche pertale ulteriore ragione; (in argomento Cass. n. 30354/2017 ma ancheCass.

Sez.

Un. n. 3840/2007).In conclusione, il ricorso va rigettato.Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta didefinizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata laCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 11047/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 13082/2026Data pubblicazione 07/05/2026giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.Sez.

Un. n. 28540/2023; Cass. Sez.

Un. n. 27195/2023; ancora,conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023)secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.

Lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il nondecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente.Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore diciascuna parte controricorrente la somma di euro 8.200,00 percompensi e l’ulteriore somma di euro 4.100,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cuiaggiungersi la somma di euro 2.050,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi– sempre ad opera di parte ricorrente – alla cassa delle ammende P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro8.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, cuiaggiungersi – sempre a favore di parti controricorrente - la somma dieuro 4.100,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., nonché l’ulteriore somma di euro1.050,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 11047/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 13082/2026Data pubblicazione 07/05/2026quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente –contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttorepro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, ambeduerappresentate e difese come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrenti –per la cassazione della sentenza n. 17/01/2025 della Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], depositatain data 13 gennaio 2025, non notificataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 11047/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 13082/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Con la sentenza qui gravata la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Trieste, cheaveva rigettato il ricorso introduttivo del contribuente e lo avevacondannato alle spese.La controversia trae origine dall’impugnazione di unacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della sottesa cartelladi pagamento, emessa per il recupero di accise relative a oli minerali,per un importo complessivo pari a euro 501.220,20, su incaricodell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli e azionata dall’Agenzia delleEntrate – Riscossione.Il contribuente aveva dedotto, in sintesi, l’inesistenza o la nullitàdelle notifiche degli atti presupposti, eseguite a mezzo posta elettronicacertificata mediante allegazione di documenti in formato .pdf e non.p7m, nonché la carenza di attestazione di conformità. Aveva inoltrecontestato la fondatezza della pretesa tributaria, la proprialegittimazione passiva, la violazione della normativa nazionale eunionale in materia di accise, nonché la necessaria pregiudizialità delprocedimento penale rispetto a quello tributario. Deduceva, infine,l’irrilevanza della propria posizione personale a seguito del fallimentodella società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era stato legale rappresentante.[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiaratoinammissibili o infondati tutti i motivi di ricorso. Avverso tale decisioneil contribuente proponeva appello, reiterando le medesime censure.La pronuncia di secondo grado ha ritenuto infondato l’appello. Essain via preliminare ha esaminato le doglianze relative alla dedottainesistenza o nullità delle notifiche della cartella di pagamento e dellaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 11047/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 13082/2026Data pubblicazione 07/05/2026comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Sul punto harichiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità,secondo cui la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC puòavvenire legittimamente sia mediante allegazione di un documentoinformatico nativo digitale, sia mediante copia per immagine di undocumento analogico, trasmessa in formato .pdf, senza che sianecessaria la sottoscrizione con firma digitale in formato .p7m ol’attestazione di conformità, in assenza di un espresso disconoscimentodella conformità da parte del destinatario. È stato altresì ribadito ilprincipio del raggiungimento dello scopo della notificazione, conconseguente irrilevanza di meri vizi formali in mancanza di un concretopregiudizio al diritto di difesa. Accertata la validità delle notifiche, laCorte ha ritenuto tardive e quindi inammissibili le censure di meritorelative all’esistenza del debito tributario e alla legittimazione passivadel contribuente, osservando che tali questioni avrebbero dovuto esserededotte tempestivamente mediante impugnazione degli attipresupposti, in particolare della cartella di pagamento e, ancor prima,dell’avviso di pagamento. In ogni caso, le doglianze sono state ritenuteinfondate anche nel merito. La sentenza qui gravata ha poi richiamatola disciplina delle accise, evidenziando che la responsabilità per ilpagamento dell’imposta può gravare, in solido, anche sui soggetti cheabbiano concorso alla sottrazione fraudolenta del prodottoall’imposizione, a prescindere dalla qualifica formale di soggetto passivod’imposta. È stata altresì esclusa la necessità di un previo accertamentopenale, ribadendosi l’autonomia del procedimento tributario rispetto aquello penale e la non automatica efficacia del giudicato penale nelprocesso tributario. Quanto alla dedotta violazione della direttiva2003/96/CE, la Corte ha confermato la correttezza della decisione diprimo grado, rilevando che la normativa nazionale sugli oli lubrificantinon contrasta con il diritto unionale, rientrando nella facoltà impositivaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 11047/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 13082/2026Data pubblicazione 07/05/2026riconosciuta agli Stati membri. È stata infine ritenuta irrilevante, ai finidella responsabilità tributaria, la circostanza del fallimento della societàGOW s.r.l., non incidendo essa sulle obbligazioni tributarie sorteanteriormente né sulla legittimazione dell’Amministrazione finanziariaad agire nei confronti del soggetto ritenuto responsabile in solido.Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello è statorigettato, con conferma della sentenza di primo grado e condannadell’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate ineuro 1.500, oltre accessori di legge.Ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a sei motividi doglianza.Resistono con autonomi controricorsi sia il Riscossore, sial’Amministrazione finanziaria doganale.Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneaccelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la partericorrente ha chiesto la decisione collegiale e ha depositato memoria.Ragioni della decisioneCon il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 26del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 1, lett. f), del d.P.R. n. 68 del 2005e dell’art. 1, lett. i-ter), del Codice dell’amministrazione digitale (c.d.CAD), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., censurandola sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica, amezzo PEC, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria edella cartella di pagamento. Deduce che gli atti notificati costituivanomere copie informatiche in formato pdf, prive di firma digitale inestensione p7m e di attestazione di conformità, con conseguenteinesistenza giuridica della notificazione.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 25del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., sostenendo la nullità dell’iscrizione ipotecaria per omessa oCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 11047/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 13082/2026Data pubblicazione 07/05/2026invalida notifica della cartella di pagamento presupposta. Assume che,in mancanza di una valida notificazione della cartella, difetterebbero ipresupposti legittimanti l’iscrizione ipotecaria ai sensi degli artt. 50 e 77del medesimo d.P.R.Detti motivi, incentrati sui vizi di notifica a mezzo PEC delle cartellee dell’intimazione di pagamento impugnate, sono manifestamenteinfondati alla luce della consolidata giurisprudenza in argomento (Cass.30922/2024; Cass. 39513/2021).Né le considerazioni iterate in memoria scalfiscono in alcun modoi principi che anche le Sezioni Unite di questa Suprema Corte dicassazione hanno avuto modo di affermare, secondo i quali “a normadell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34del d.m. [giust.] n. 44 del 2011 […], in conformità agli standard previstidal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione diesecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo"PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con ledifferenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza siapplica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica dellaprocura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt.83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis,commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale” (Cass. Sez. Un. n.10266/2018). Il principio di equivalenza dei due formati .p7m e .pdf,che costituisce la “ratio” ispiratrice dell’insegnamento che ne occupa, èstato esplicitato da una pronuncia immediatamente successiva,secondo, “in tema di processo telematico, in conformità alle disposizionitecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativadecisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo ‘CAdES’e di tipo ‘PAdES’ sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure conle differenti estensioni ‘.p7m’ e ‘.pdf’, posto che il certificato di firma,inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 11047/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 13082/2026Data pubblicazione 07/05/2026parimenti abilitati. Ne consegue la piena validità ed efficacia del ricorso(o controricorso) per cassazione munito di procura alle liti controfirmatadal difensore con firma digitale in formato ‘PAdES’” (anche Cass. n.30927/2018). L’equivalenza dei due formati .p7m e .pdf, affermata,sotto il profilo della firma digitale, per gli atti del processo civiletelematico, non può non valere “a fortiori” per gli atti notificatitelematicamente dall’Amministrazione, con particolare riguardo allecartelle di pagamento, rispetto alle quali, oltretutto, il requisito dellasottoscrizione non è neppure richiesto, men che meno “ad substantiam”:invero, come ritenuto da consolidata giurisprudenza di questa SupremaCorte, “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte delfunzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel casoin cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quandoil documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso informa digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata informa digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione delsigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dallainequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere diemettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importicontenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modelloapprovato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, masolo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite appositonumero di codice” (Cass. n. 19327/2024). Talché, in definitiva, a venirein linea di conto è la mera riferibilità della cartella al soggetto emittente,di per sé assicurata, salvo specifiche contestazioni (nella specie nonrappresentate), dall’adozione del sistema di posta elettronica certificata(PEC). Più particolarmente, “in tema di notificazione a mezzo PEC, lacopia su supporto informatico della cartella di pagamento, in originecartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firmaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 11047/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 13082/2026Data pubblicazione 07/05/2026digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass. n.35541/2023; Cass. n. 30948/2019), considerato che “l'art. 12 del d.P.R.n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della […]omessa sottoscrizione [del ruolo], sicché non può che operare lapresunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo dacui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente,che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza delpotere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specificie concreti a sostegno delle sue deduzioni” (Cass. n. 27561/2018).Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione delle normeprocessuali in tema di ammissibilità dell’opposizione e falsadichiarazione di infondatezza della stessa, denunciando la nullità el’inesistenza della pretesa tributaria per carenza di prova del creditovantato dall’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che l’opposizione dovevaritenersi ammissibile e tempestiva, in quanto proposta avverso atti maivalidamente notificati, e che, nel merito, egli non sarebbe soggettopassivo dell’obbligazione tributaria, gravante esclusivamente sullasocietà poi fallita.Il motivo è inammissibile.Le eccezioni formulate dal ricorrente con la doglianza in esamesono precluse nel presente giudizio, in quanto avrebbero dovuto essereproposte nel ricorso, dichiarato inammissibile, contro l’avviso dipagamento.Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione al combinato disposto dell’art.82 del d.P.R. n. 43 del 1973 e dell’art. 18 della legge n. 4 del 1929,nonché della normativa di cui al capo VIII del r.d.l. n. 334 del 1939.Censura la sentenza impugnata per avere escluso la necessariapregiudizialità dell’accertamento penale rispetto alla pretesa tributaria,sostenendo che l’Amministrazione non potrebbe emettere ingiunzioni diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 11047/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 13082/2026Data pubblicazione 07/05/2026pagamento in assenza di un previo accertamento, in sede penale o civile,dei fatti costituenti reato.Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione alla direttiva del Consiglio 27ottobre 2003, n. 2003/96/CE, contestando la declaratoria di tardività edi infondatezza della censura relativa al contrasto tra la normativanazionale sulle accise e il diritto unionale. Deduce che l’imposta richiestanon terrebbe conto della disciplina comunitaria e della giurisprudenzadella Corte di giustizia dell’Unione europea.Con il sesto motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione alla ritenutairrilevanza del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. e alla conseguenteesclusione della carenza di responsabilità dell’amministratore. Sostienedi non essere soggetto passivo dell’imposta e che l’Amministrazioneavrebbe dovuto far valere le proprie pretese esclusivamente nell’ambitodella procedura concorsuale.I ridetti motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto tradi loro connessi, sono parimenti inammissibili, poiché le doglianze delricorrente sono anche qui precluse alla luce delle considerazioni di cui alterzo motivo; inoltre, rileva la Corte che nell’esprimersi riguardo allavalidità dell’avviso di accertamento, che non poteva esser contestato senon nel giudizio avverso tale atto, il giudice del merito ha qui espressoun mero obiter dictum, non una vera e propria ratio decidendi, e quindii motivi che aggrediscono tali osservazioni sono inammissibili anche pertale ulteriore ragione; (in argomento Cass. n. 30354/2017 ma ancheCass. Sez. Un. n. 3840/2007).In conclusione, il ricorso va rigettato.Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta didefinizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata laCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 11047/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 13082/2026Data pubblicazione 07/05/2026giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora,conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023)secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il nondecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente.Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore diciascuna parte controricorrente la somma di euro 8.200,00 percompensi e l’ulteriore somma di euro 4.100,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cuiaggiungersi la somma di euro 2.050,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi– sempre ad opera di parte ricorrente – alla cassa delle ammende P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro8.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, cuiaggiungersi – sempre a favore di parti controricorrente - la somma dieuro 4.100,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., nonché l’ulteriore somma di euro1.050,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 11047/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 13082/2026Data pubblicazione 07/05/2026quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10