CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 novembre 2021
Cassazione n. 31839/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18502/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro CAA COPAs.r.l. in liquidazione ; -intimata– avverso la sentenza n. 649/2021della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 22/11/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere EmilioIannello: Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA], con s entenza non definitiva del 13 ottobre 2015 in ordine alle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] v v er s o [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale struttura nazionalee [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. c on sede di [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento per un preteso dannodi 241.092,90 euro (o d ella diversa somma di giustizia) per non avere egli ottenuto , quale affidatario e comodatario rispettivamente di due fondi agricoli, un importo da un F ondo denominato [OSCURATO:PERSONA] per il cui conseguimento aveva conferito mandato alle convenute,accoglieva la domanda attorea nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. q uale struttura nazionale e la dichiarava invece inammissibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.con sede in [OSCURATO:PERSONA], disponendo per il resto la rimessione in istruttoria con separata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. q uale struttura nazionale proponeva appello, cuiil Gemelli resisteva. Il 20 novembre 2017 ilTribunale pronunciava sentenza definitiva, condannando la convenuta a risarcire il danno all'attore nella misura di euro 67.378,90 oltre interessi legali.Anche questa sentenza veniva gravata d’appello da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., r esistendo il G emelli , c he presentava pure appello incidentale . Intervenivano le sue figlie Daniela e Domenica G emelli , che presentavano ulteriore appello incidentale assumendo che il padre aveva loro ceduto nelle more l'azienda agricola. Riunite le cause, l a Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] , c on sentenza dal 22 novembre 2021, accoglieva gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - frattanto entrata in liquidazione- rigettando la domanda presentata nei suoi confronti e respingeva gli appelli incidentali. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi,da cui l’intimata non si è difesa.In data 22 marzo 2023 il P residente di S ezione delegato ha emanato proposta di definizione del giudizio,ai sensi dell'articolo 380-bis, primo comma, c.p.c., nel senso della inammissibilità del ricorso.Essendo stata comunicata la proposta il 29 marzo 2023, il difensore del ricorrente ha deposita to il 28 a prile 2023 tempestiva istanza di decisione del ricorso . È stata pertanto disposta la trattazione ex articolo 380-bis.1., terzo comma, c.p.c. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni; in data 4 settembre 2023 il difensore del ricorrente ha depositato “ note conclusive ”, contenenti le precisate conclusioni nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata. Considerato che: 1. Deve anzitutto rilevarsi che, in ordine all'istanza di decisione del ricorso in sede collegiale, l'articolo 380-bis c.p.c. e sige due requisiti : in primo luogo, il depositodell'istanza da parte del ricorrente tramite proprio difensore che per sottoscriverel'istanza deve essere “ munito di una nuova procura speciale ”; in secondo luogo, che l’istanza così sottoscritta venga depositata entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione del giudizio emessa ai sensi delprimo comma dell'articolo . Nel caso in esame l'istanza, pur facendo nel testo un espresso riferimento ad una procura speciale (“ giusta procura speciale in calce al presente atto ” ), in realtà non risulta munita di una siffatta procura . Occorre pertanto accertare se tale carenza “ blocchi ” , e definitivamente , questa progressiva fattispecie di raggiungimento,per così dire, della collegialità di decisione , inibendo appunto la fase collegiale ein sostanza rendendo improcedibile il giudizio di legittimità ( si tratterebbe peraltro di unistituto non rinvenibile in alcuna specifica norma , non essendosostenibile neppure che possa desumersi da un’ applicazione analogica del paradigma di cui agli articoli 390 e 391 c.p.c. , in quanto non si tratta di rinuncia (nemmeno tacita) bensì , all'opposto , di un a - per quanto erronea - manifestazione della volontà di prosecuzione ; e peraltro l'articolo 390 esige espressamente, a sua volta, che, qualora la rinuncia non sia sottoscritta anche dalla parte, il difensore deve essere munito diun mandato speciale , proprio quel che qui manca); o ppure , al contrario , se l'istanza sprigioni comunque , oggettivamente,un effetto giuridico di impulso al passaggio nella fase collegiale, pur dovendo poi il giudice collegiale , pervenuta gli così la cognizione , per rispettare il dettato dell'articolo 380-bis, secondo comma , dichiarare l'inammissibilità della istanza di giudizio , e quindi – nel caso in esame - del ricorso al quale l’istanza si rapporta , per essere stato l'impulso superante la proposta monocratica privo dell’apposita procura speciale. 2. La riforma che ha investito l'articolo 380-bisc.p.c. – e p recisamente l'articolo 3 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 – parrebbe avere introdotto in effetti una cognizione monocratica nell'ambito della giurisdizione di legittimità.Come è ben noto, nella normativa previgente(nell’ultima versione del d.l. 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modifiche, inl. 25 ottobre 2016 n. 197 ) la struttura diretta a identificare,raccogliere e dirimere i ricorsi di contenuto manifesto - tanto per questioni di diritto processuale quanto per questioni di diritto sostanziale , e parimenti tanto per le fattispecie di accoglimento quanto per quelle di disattendimento- era affidata comunque ad un a apposita Sezione, la Sesta , la quale effettuava tale controllo mediante un procedimento che aveva sì una manifestazione monocratica, espre ss a nella proposta di definizione, ma le attribuiva solo il valore di un mero opinamento, insuscettibile di gravare i l ricorrentedi alcunché . Una volta formulata la proposta , infatti, veniva fissata automaticamente adunanza camerale collegiale ed il Collegio procedeva alla decisione, mantenendo il pi e no potere di va g l ia re il ricorso non solo eventualmente disattendendo l’opinamento, ma potendolo fare anche a prescindere dallo svolgimento di attività di contestazione con memoria da parte del ricorrente (ed in epoca ancor più anteriore, quando i difensori erano ammessi a discutere oralmente, a prescindere da una contraria presa di posizione mediante la discussione). Considerazioni non dissimili meritava la fattispecie procedimentale precedente, com’è noto imperniata sulla c.d. relazione. La collegialità nel decidere connotante la Suprema Corte, certamente imposta dalla stessa Costituzione, che la delinea sine dubio nella struttura di organo collegiale (non imponendo semmai un numero preciso di componenti che esprima la collegialità, il che ha consentito in passato, com’è noto, di ridurre i componenti del Collegio, sia per le Sezioni Semplici, sia per le Sezioni Unite), era manifestamente assicurata dalla necessarietà della fissazione dell’adunanza collegiale a seguito della proposta(e precedentemente a seguito della relazione) . 3. Il nuovo istituto dell’art icolo 380 - bis c.p.c. si connota per una logica procedimentale innovativa e diversa, ma ancheques ta – nonostante la lettera, svincolandola dal quadro sistemico, potrebbe apparire compatibile con il contrario -non incide sull’essenza collegiale della giurisdizione di legittimità. La proposta di c.d. definizione accelerata del giudizio, non diversamente dalla previgenteproposta (e altresì dalla relazione , che, ut supra rammentato , l ’ a veva precedutanel tessuto normativo), continua , infatti, a rappresentare un mero opinamento del relatore proponente, privo di valore decisionale, il novum essendo rappresentato unicamente dalla richiesta del legislatore di una interlocuzione della parte. Q uesta rimane domina effettiva dell ’impulso d i definizione del giudizio secondo due alternative: a) la prima è quella che consegue all’omessa richiesta di decisione della Corte, così compiendosi, con il silenzio serbato nel termine previsto, una manifestazione tacita di rinuncia al ricorso, la quale segue la sorte procedimentale dell’ordinaria manifestazione di rinuncia espressa disciplinata negli artt.390 e 391 c.p.c. e comporta la definizione del giudizio non come indicatonella proposta, bensì appunto per sostanziale rinuncia tacita al ricorso, certamente indotta dal tenore della propostastessa ma altrettanto certamente non considerabile come “decisione” sul “merito” del ricorso e, dunque, come decisione monocratica; b) la seconda è invece rappresentata da una mera istanza, non motivata, di decisione, la quale di per sé provoca la decisione della Corte. Èvero che questa istanza deve essere compiuta entro un termine perentorio ed accompagnata dal rilascio di una nuova procura, ma queste sono condizioni della sua ritualità, che, qualora non si osservino,conducono il ricorso a una sorte che non può essere quella normativamente assegnata al silenzio della parte, cioè alla mera assenzad’istanza di definizione, per quel che ora si verrà a rilevare. Il secondo inciso dell’articolo 380-bis, comma secondo,dopo che il primo inciso prescriveche l’istanza va effettuata nei quaranta giorni dalla comunicazione e corredata di nuovaprocura speciale, stabilisce che il ricorso si intende rinunciato “in mancanza”della richiesta di decisione. E’ pur vero che il primo inciso ricollega la richiesta di decisione al termine di quaranta giorni indicato nel comma precedente, ma ilvalore determinante dell’espressione “ si intende rinunciato ”, impone, seguendo il senti ero di un’esegesi teleologica, di intendere la “mancanza”non come mancanza di una richiesta di definizione rituale - cioè nel termine fissato e con la nuova procura, in modo da estendere la definizione con il decreto di estinzione presidenziale anche a tali ipotesi- bensì come mancanza assoluta. Ne consegue che una istanza tardiva o un’istanza non corredata da nuova procura - come nel caso di specie - o accompagnata dalla stessa procura originaria impongono alla Suprema Corte di fissare l’adunanza ai sensi dell’articolo380- bis e nettamente escludono che il giudizio di cassazione possa definirsi con il decreto di estinzione.Una simile definizione postula, invero , che il ricorrente manifestiun’inerzia assoluta, perché solo questa integra la rinuncia tacita giustificativa della definizione del ricorso con provvedimento di estinzione. Qualora si aderisse al l’esegesi opposta , ravvisando un potere valuta t i v o del la ritualità della condottadel ricorrente nella fase precollegiale in luogo di un a mera constatazione della mancata richiesta di definizione id est di un silenzio significativo della rinuncia alla decisione (e non altrimenti interpretabile), allora si introdurrebbe un potere di decisione non collegiale, ovvero monocratica, su una manifestazione di volontà della parte, che è comunque tale sebbene irrituale in quanto compiuta con il suo difensore - anche se sulla base della originaria procura-, in una situazione in cui la Corte è stata investita del ricorso. Peraltro, anche il criterio dell’esegesi conforme allo scopo perseguito dal legislatore impone di avallare l’opzione qui sostenuta, in quanto, qualora si ritenesse che nei casi di irrituale istanza di decisione il giudizio debba dichiararsi estinto dal Presidentecon decreto ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., i l ricorrente sarebbe sempreindotto, pur s e consapevole della correttezza del la proposta di definizione - sempre a lui avversa nell a configurazione operata dall’ attuale novella -, a formulare l’istanza irrituale (tardiva, senza nuova procura e quindi sulla base della stessa procura, come nella specie), giacché in tal modo non potrebbe trovare applicazione il regime del terzo comma dell’articolo 380 - bis quanto all’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., dovendosi invecetrovare disciplina nell’art. 391 secondo comma c.p.c., che prevede solo la possibilità di liquidare le spese.Lo stesso funzionamento del nuovo istituto quanto ai profili sanzionatori verrebbe in tal modo agevolmente eluso. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, dunque, di affermare il seguente principio di diritto: qualora l'istanza di decisione collegiale di cui all'articolo 380-bis c.p.c. venga chiesta non rispettando i requisiti che le impone il medesimo articolo e quindi sia affetta da vizi processuali, come la tardività, la mancanza di nuova procura, oppure una nuova allegazione della stessa procura sulla base della quale era stato proposto il ricorso, il giudizio non può essere definito con il decreto di estinzione di cui all’articolo391 c.p.c., ma occorre fissare l’adunanza collegiale ai sensi dell’articolo 38 0 - bis. 1 c.p.c. , giacché la definizione con decreto si effettuasolo qualora non sia proposta l’istanza . 4. Si pone a questo punto il problema della formula decisoria che, all’esito dell’adunanza camerale il Collegio deve adottare. Le alternative possibili sono due. [OSCURATO:PERSONA], accertato che l’istanza di decisione era tardiva o non accompagnata da nuova procura o accompagnata dalla procura originaria, cioè ritenuta la irritualità della istanza, potrebbe definire il giudizio come se fosse mancata l’istanza e, dunque, dichiara r lo estinto . Pertanto non sarebbe applica b i l e la norma dettata d a ll’art icolo 380 - bis terzo comma, attenendo questa a lla definizione del giudizio “in conformità alla proposta”.L’altra alternativa– da preferi re per la medesima ragione in precedenza indicata che un’istanza irrituale esige la decisione collegiale - , è invece che il Collegio, ritenuta l’irritualità dell’istanza, dichiari il giudizio definito sulla base della proposta e, dunque, gli assegnil’esito che aveva indicato la proposta, sebbene per l’esistenza di ragioni impedienti di rito sulla discussione della fondatezza di essa e prescindendo dalla condivisibilità dell’esito indicato dalla proposta. [OSCURATO:PERSONA] dà rilievo in questo caso alla irritualità dell’istanza di decisione e la fattispecie non può essere trattata come la mancanza dell’istanza e determinare l’estinzione sia pure per ordinanza collegiale,perché l’istituto correla l’estinzione solo alla mancanza di istanza quale tacita rinuncia al ricorso. In pratica, questa soluzione tratta allo stesso modo la situazione in cui la proposta non è discutibile perché condivisa nel merito, e quella in cui non è discutibile per ragioni di rito. Nell’uno e nell’altro caso ricorre il presupposto per cui il giudizio viene definito “in conformità alla proposta”. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la prima alternativa, stante la formula decisoria estranea al dictum dell’art. 380 - bis precluderebbe, di fronte ad un comportamento del ricorrente irrituale nel provocare la decisione collegiale, l’applicazione automatica, cioè basta su detta norma, dell’art. 96, terzo comma e quarto comma, c.p.c. E semmai lascerebbe ferma la possibilità, ma appunto solo la possibilità, di applicare direttamente l’art. 96, terzo e quarto comma. Non solo: la formula dichiarativa dell’estinzione introdurrebbe un tertium genus di estinzione, basato non già sulla rinuncia effettiva alla decisione, bensì su una richiesta di decisione irrituale. Né potrebbe essere argomento favorevole all’adozione della prima alternativa almeno per il caso di richiesta di decisione senza nuova procura, il rilievo che, applicando la formula supposta dall’art. 380-bis e così giustificandosi l’applicazione automatica dell’art. 96, terzo comma, e dell’art. 96, quarto comma, si finirebbe per sanzionare un comportamento non imputabile alla parte, ma al suo difensore. In tanto, questa eventualità, che suppone che il difensore non abbia richiesto volutamente alla parte la procura è solo un’eventualità, ben potendo il difensore avere agito senza nuova procura perché richiesto dalla parte, pur avvertita della necessità di una procura nuova. Inoltre il difensore che avesse agito senza interpellare la parte e chiederle una nuova procura, ne dovrebbe rispondere nei confronti del suo assistito, come di norma per lo svolgimento del rapporto processuale. Né potrebbe pensarsi che la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, dovrebbe essere disposta a carico del difensore, in quanto ha agito senza la nuova procura. Tanto non sarebbe giustificabile, tenuto conto che il difensore dispone sempre della procura originaria e non può pertanto essere considerato sic et simpliciter alla stregua di un difensore che ricorre per cassazione senza procura: invero, la definizione del giudizio sulla base della proposta è pur sempre correlata al ricorso, che il difensore ha redatto sulla base della procura originaria. L’ulterioreprincipio di diritto che si deve, dunque, affermare è in conclusione il seguente: quando l’istanza di definizione del giudizio dopo la formulazione della proposta sia stata fatta in modo irrituale, il Collegio fissato in adunanza camerale definisce il giudizio in conformità alla proposta per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa con piena applicazione del terzo comma dell’articolo380-bis c.p.c. . 5. Scrutinando allora il caso concreto in esame, risulta evidente che l'istanza di cui all'articolo 380 bis, secondo comma, è stata presentata in difetto di uno dei requisiti, ovvero del la “ nuova procura speciale ” : requisito ontologicamente innestato nella struttura di questo subprocedimento di legittimità, se si tiene in conto che, nel caso in cui il ricorso venga poi collegialmente deciso in modo conforme, il ricorrente patisce in modo automatico e ormai sanzionatorio gli effetti originariamentedissuasori d ell'ultimo comma dell'articolo 380 - bis . Il che comporta , assorbito ogni altro profilo , l ’ in ammissibilità del presente ricorso, rientrando sine dubio nel paradigma dell'articolo 365 in ordine alla necessità per il ricorso per cassazionedi conferire procura speciale a ll'avvocato cassazionista,poiché la fattispecie in esame a sua volta genera impulso per la prosecuzione di un ricorso che altrimenti sarebbe già definito.6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese,in quanto l'intimata non si è difesa ; e ciò inibisce anche l'applicazione dell'articolo 96, terzo comma, c.p.c. In applicazione del combinato disposto degli articoli380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma c.p.c., si d eve i nvece condannare il ricorrente a pagare una sanzione di 2000euro a favore de lla C assa delle A mmende . Questa condanna , invero, non può gravare sul difensore, in quanto, pur senza nuova procura, egli ha effettuato un atto riconducibile comunque all'ambito del giudizio per cui era stato nominato dal ricorrente;e d’altronde pure il trasferimento (qui inattuabile, per quel che si è appena rilevato) dell'onere delle spese correlate al ricorso dal cliente/mandante al difensore/mandatario non può non essere configurato stricto sensu, senza subire espansioni con fliggenti con la struttura dell’istituto della difesa tecnica. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315, infine,si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso e non luogo a pronuncia sulle spese. Condannail ricorrente al pagamento della sanzione di euro 2000 a favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Si dà atto altresì che il Presidente del Collegio ha sostituito