CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04250/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6 247 /20 25 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore assistita e rappresentata , congiuntamente , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] i oli e dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del D irettore pro tempor e rappresentatae difes a come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato - c ontroricorrent e – perla cassazione del la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto n. 697 / 02 /202 4 , depositata in data 05 /0 9 /202 4 , non notificata; Oggetto:art.7 c. 5bis d.Lgs. n. 546/1992 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 Uditala relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 1 6 / 01 /202 6 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] causa La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. fu oggetto di controllo per gli anni d’imposta2016, 2017 e 2018 a seguito del quale furono emessi tre avvisi diaccertamento con i quali era stata contestata una rilevante evasione IVA perpetrataavvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per€. 1.465.117.92 relativa al 2016, per €. 7.968.594,00 relativa al 2017 ed€. 17.027.431,90 relativa al 2018. [OSCURATO:PERSONA] di Verona adita respingeva i ricorsiriuniti con condanna alle spese. Appellavala società. Conla pronuncia qui gravata, il giudice dell’appello ha confermato la statuizione di primo grado; in appello, i liquidatori della società (nel frattempo dichiarata fallita) hanno sostenuto la mancanza di prova della frode,la buona fede del contribuente e l’erronea applicazione delle norme (art.19 d. P . R . n. 633 del 19 72 e art. 60 - bis del medesimo d.P.R. ). L’Agenzia delle Entrate ha ribadito la legittimità degli accertamenti, evidenziando il coinvolgimento della società in un meccanismo fraudolento strutturato tramite“missing traders”. La Corte di giustizia di secondo grado ha ritenuto legittimata alla proposizionedell’appello da parte della società, data l’inerzia della Curatela, maha respinto nel merito le doglianze della stessa, confermando l’esistenza della frode, in forza del rili evo della consapevolezza della società circa l’anomaliadelle operazioni, oltre che ribadendo l’inapplicabilità dell’art. 60 - bisalle operazioni soggettivamente inesistenti. Ritiene la pronuncia di merito che g li elementi acquisiti a sostegno della tesi della consapevole conoscenza della società appellante della Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 sussistenza di una frode in danno all’Erario s ian o molteplici e comunque sonosufficienti per escludere che nel caso di specie la stessa si sia attenuta acriteri di corretta gestione e agli obblighi di diligenza. Per quanto attiene al motivo di gravame relativo alla necessaria applicazione della norma prevista dall’art. 60 bis del d .P.R. n. 633 del 19 72 la Corte ha ritenuto l’eccezioneinammissibile in quanto proposta in violazione del divieto di “ius novorum” sancito dall’art 57 . del d . Lgs. n. 546 del 19 92. In ogni caso, secondo la sentenza di merito per escludere la propria responsabilità solidale ex art. 60 bis, comma 2, d .P.R. n. 633 del 1972, il cessionario è onerato di superare la prova presuntiva, fornita dall'amministrazione finanziaria, sull'effettuazione di una cessione a prezzo inferiore al valore normalemediante una prova contraria, consistente in documenti dai quali poter evincere, in modo oggettivo, la sussistenza di specifiche ragioni giustificativeriferibili alla concreta attività economica svolta dall'acquirente. Lanorma instaura quindi un mero obbligo solidale tra cedente e cessionario al versamento dell’imposta con esclusione delle sanzioni. La Corte ritiene peraltro che tale norma approvata per potenziare i poteri della P.A. a contrasto dell’evasione in settori particolarmente esposti non trovi applicazionenel caso di specie dove si verte su operazioni soggettivamente inesistenti con conseguente diniego della detraibilità dell’IVA in capo al cessionario. Ricorrea questa Corte la contribuente con atto affidato a tre motivi illustrati damemoria. Resistecon controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale parte ricorrenteha chiesto la decisione collegiale. Ragionidella decisione Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 Ilprimo motivo di ricorso deduce in primo luogo la v iolazione e falsa applicazionedelle disposizioni di cui agli artt. 19 e 54 del d .P.R. n. 633 del 1972, anche in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché del comma5 bis dell’art. 7 del d. L gs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 6della Legge 31 agosto 2022, n. 130, in relazione all’art. 360 n. 3 c . p . c . : secondo la parte ricorrente, n onostante il compendio probatorio prodotto fin dal primo atto del giudizi o , dimostrativo della infondatezza della contestazione, la sentenza ha del tutto omesso l’applicazione della disposizionedi cui al comma 5 bis dell’art. 7 del d. L gs. n. 546 del 1992, comemodificato dall’art. 6 della Legge 31 agosto 202 2 , n. 130, applicabile ratione tempori s , anche alle fattispecie precedenti l’entrata in vigore trattandosidi norma procedimentale. Talemotivo è manifestamente infondato. L’art.7, comma 5 bis, ridetto non ha natura endoprocedimentale ma sostanzialee come tale trova applicazione a partire dal 16 settembre 2022, datadi entrata in vigore della norma (Cass. n. 20816/2024). Nel resto, il motivorisulta inammissibile, in quanto ripropone profili di puro merito il cui esameè precluso in questa sede. Ilsecondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione delledisposizioni di cui agli artt. 13, 14 del d. P . R . n. 633 del 1972 anche in relazioneagli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché del comma 5 bis dell’art. 7del d. L gs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 6 della Legge 31 agosto 2022, n. 130 in relazione all’art. 360 n. 3 c . p . c.; secondo la ricorrente, la sentenza appellata ha ignorato il principio per cui i soggetti passivi sono liberi di adottare le strutture organizzative e le forme contrattualipiù adeguate alle loro attività economich e, anche nell’ottica di limitaregli oneri fiscali , se adeguate allo scopo . L e scelte imprenditoriali - si sostiene - tra diverse opportunità che il mercato consente non sono sindacabili dall’Agenzia elle Entrate, se lecite e s e perseguono finalità conformialla norma. Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 Talemotivo è inammissibile. Con esso, la ricorrente mira ad ottenere una nuova valutazione nel merito, valutazione che è inammissibile nel giudizio di legittimità ( Cass. SS.UU.n. 34476/2019). Il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 60 bis del d. P . R . n. 633 del 1972 anche in relazioneagli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché del comma 5 bis dell’art. 7del d. L gs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 6 della Legge 31 agosto 2022, n. 130, lamentando la illegittimità ed infondatezza della pretesain relazione all’art. 360 n. 3 c .p.c . Secondo la ricorrente, l a sentenza di merito esclude l’applicazione dell’art. 60 bis del Decreto IVA con argomentazioni errate poiché dimostra di non avere chiaro l’ambito di applicazione di tale disposizione, il meccanismo della solidarietà e il suo concretofunzionamento nelle fasi del rapporto tributario. Ilmotivo è manifestamente infondato. L’art. 60 bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 non trova applicazionenell’ambito delle operazioni inesistenti , che formano oggetto delpresene giudizio . A differenza dell’art. 21, comma 7, del d. P . R . n. 633 del1972 che riguarda l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’art. 60 sopra citato ha ad oggetto “l’effettività dell’operazione, sia sul piano oggettivo che soggettivo, sicché è consentito al cessionario portare in detrazionel’imposta non versata dal cedente e per la quale è stato chiamato al pagamento come obbligato solidale.” (in que sto senso, Cass. n. 1616/2023e n. 2853/2019). E ciò si evince, peraltro, dalla lettura della stessa giurisprudenza richiamatadalla contribuente in memoria (Cass. n. 12489/2021 secondo la quale,tra l’altro “ il richiamato art. 60 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di solidarietà nel pagamento dell'imposta, in luogo del disconoscimento della detrazione a monte, prevede in questi casi l'obbligo autonomo di pagarequanto dovuto e non versato dal cedente. La d isciplina pertanto non Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 6 implica la rettifica della posizione del cessionario e trova applicazione l'obbligazionesolidale per il semplice fatto giuridico dell'omesso versamento deldovuto da parte del cedente, senza alcuna necessità di ulteriore attività accertativa”– pag. 2, in motivazione; Cass. n. 1616/2023, secondo la quale “Pertanto, delle due l’una: o si tratta di operazioni inesistenti sul piano oggettivo o soggettivo, per le quali ultime può porsi il tema dell’interposizionefittizia, con tutto ciò che ne consegue; oppure si tratta di operazioni realmente effettuate tra le parti in rilievo, ed occorre solo verificare – ai fini che qui interessano – se esse sono state realizzate al valorenormale di cessione o a valore inferiore, avuto riguardo al disposto dell’art. 14 d.P.R. n. 633/1972 ” – pag. 4 penultimo periodo, in motivazione). Conclusivamente,quindi, il ricorso va rigettato. Lespese di lite sono regolate dalla soccombenza . Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione propostaal Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione acceleratadel giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedentirisulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibilio manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (comenovellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del te rzo e delquarto comma dell'art. 96 c.p.c. codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravatadel ricorren te. Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 7 Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore d ella controricorrente la somma di euro 30.0 00,00 per compensi e l’ulteriore sommadi euro 15.0 00,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la somma dieuro 5 . 00 0 ,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende P.Q.M rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiin favore di parte controricorrente che liquida in euro 30.000,00, oltrea spese prenotate a debito cui aggiungersi – sempre a favore d ella partecontroricorrente - la somma di euro 15.0 00,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., oltrealla somma ulteriore di euro 5.00 0,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi –sempre ad opera di parte ricorrente – alla cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, in