CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12181/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ita Kòsa in forza di procure speciali in atti– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Direttorepro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 572/08/2024 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata in data21/02/2024 e non notificataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 21388/2024Numero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 12181/2026Data pubblicazione 01/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava, in data 13 luglio2022, una intimazione di pagamento a [OSCURATO:PERSONA] riferita a duecartelle di pagamento risalenti (per IVA e IRPEF) per un totale di €54.947. Il contribuente impugnava l’intimazione, sostenendo la mancatanotifica delle cartelle prodromiche e la prescrizione del diritto allariscossione.La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] impugnava detta sentenza sostenendo che le duecartelle erano state regolarmente notificate (in data 4 dicembre 2015 ein data 8 ottobre 2016) e che nel 2019 era stata notificata unaintimazione di pagamento comprensiva delle stesse cartelle, poiimpugnata dal contribuente e dichiarata inammissibile per regolarenotifica delle cartelle stesse. La Corte di secondo grado rileva che lecartelle sottese all’intimazione del 2022 fossero già state notificate nel2015 e 2016 e che nel 2019 fosse stata notificata al contribuente unaulteriore intimazione, che questi aveva già impugnato inutilmente. Neconseguiva che il ricorso introduttivo del contribuente doveva esseredichiarato inammissibile, in riforma della sentenza di primo grado.Il giudice di appello accoglieva il gravame.Ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con due motivi di ricorsoche illustra con memoria.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione resiste con controricorso.La Consigliera delegata ha depositato proposta di definizioneaccelerata ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrenteha chiesto la decisione del Collegio e ha depositato memoria.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 21388/2024Numero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 12181/2026Data pubblicazione 01/05/2026Ragioni della decisioneIl primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La censurariguarda il fatto che il giudice d’appello avrebbe accolto l’appellodell’Agenzia delle entrate-Riscossione fondandosi solo sulle allegazionidella parte pubblica, senza verificare la documentazione depositata. Ilricorrente richiama la produzione, in primo grado, del certificato storicodi residenza, da cui - sostiene - emerge che al momento delle notifichedelle cartelle egli risiedeva in indirizzi diversi da quello presso cui ilRiscossore ha tentato la notificazione secondo il rito per irreperibilitàassoluta; la tardiva produzione in appello delle relate di notifica relativea notifiche effettuate ex art. 143 c.p.c.; la circostanza che le cartelle nonrisultano mai notificate, con conseguente nullità dell’intimazione dipagamento e decadenza dell’ente dalla riscossione. Si contesta inoltrel’affermazione del giudice d’appello secondo cui nel 2019 sarebbe statanotificata un’intimazione poi impugnata dal contribuente. Secondo ilricorrente, poi, egli non ha mai impugnato alcuna intimazione del 2019,bensì solo estratti di ruolo, come dimostrerebbero le sentenze delmerito. Il motivo conclude affermando che l’erronea ricostruzione deifatti e l’omessa valutazione delle prove comportano la necessariacassazione della sentenza.Il motivo è inammissibile.Nella sentenza impugnata, la Corte di giustizia tributaria di IIgrado ha fondato l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, dichiarando inammissibile il ricorso originario, su due“rationes decidendi”: 1) “L’Agenzia delle Entrate ha documentato che ledue cartelle sottese alla intimazione di pagamento impugnata con ilpresente giudizio erano già state notificate in data 4.12.2015 (cartellan. finale 855) e in data 8.10.2016 (cartella n.finale 723)” (prima “ratiodecidendi”); 2) “di più, in data 7.1.2019, l’Agenzia delle Entrate-Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 21388/2024Numero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 12181/2026Data pubblicazione 01/05/2026Riscossione aveva notificato una intimazione di pagamento comprensivaanche delle due predette cartelle, intimazione impugnata dallacontribuente davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado diMilano che, con sentenza n.1886 del 2022, ha dichiarato inammissibileil ricorso perché, contrariamente quanto asserito dalla interessata, lecartelle risultavano regolarmente notificate” (seconda “ratio decidendi”).Invero, anche a ritenere – come si sostiene in memoria – nonesser state valutate dal giudice che ha emesso la sentenza n. 2567/2023gli atti e documenti prodotti dalle parti, per cui tale pronuncia non hafondato e non poteva fondare la propria decisione su detti atti edocumenti, avendo effettivamente pronunciato unicamentesull’inammissibilità dell’impugnazione dell’ estratto di ruolo, nondimenoresta il fatto che i vizi di notifica delle cartelle asseritamente notificatein data 4 dicembre 2015 e 8 ottobre 2016 andavano fatti valere ex art.19 c. 3 del d. Lgs. n. 546 del 1992, impugnando il primo atto ad essesuccessivo.Ed è pacifico che tale atto fosse proprio e solo l’intimazione dipagamento – comprensiva di tali cartelle, come si evince dalla letturadella stessa, diligentemente prodotta dal ricorrente a questa Corte –notificata in data 7 gennaio 2019 ed oggetto di separato giudizio definitodapprima con la sentenza della CTP di Milano n. 1886/2022 del 19maggio 2022 quindi con la sentenza della Corte di giustizia di secondogrado della Lombardia n. 2563/2023 del 25 agosto 2023 le quali hannoritenuto inammissibile il ricorso del contribuente in quanto propostoavverso l’estratto di ruolo.Corrette o meno in diritto che siano tali pronunce, esse dimostranoche in data 7 gennaio 2019, quanto [OSCURATO:PERSONA] era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/A – come si evince dal certificato storico di residenzadiligentemente riprodotto a questa Corte (che colloca l’inizio ivi della suaresidenza dal 29 agosto 2016) – è stato a questi notificato (così laCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 21388/2024Numero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 12181/2026Data pubblicazione 01/05/2026sentenza di primo grado appena richiamata) «… avviso di intimazione06820189026821190000, notificato in data 7/1/2019 tramite affissioneall’albo comunale, relativo - appunto - alle cartelle06820150091785500000 e 06820160025145723000, con conseguenteinammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo.»; ancora (semprela pronuncia di primo grado) «… intimazione notificata in data 7/1/2019tramite affissione all’albo comunale, al sig. [OSCURATO:PERSONA] CiroMenotti 25/A Milano, come risulta dalla relata di notifica “assente in data13/11/18, e 22/11/18, in data 14/12/18 la notifica è avvenuta condeposito presso la casa comunale, affiggendo alla porta del destinatariol’avviso di deposito, (come risulta sempre dalla relata di notifica) deldeposito e dell’affissione ha informato il destinatario con raccomandatacon avviso di ricevimento, risulta avviso di ricevimento sottoscritto dalricevente ‘Ceppi’ in data 07/01/19. La procedura notificatoria èconforme alla legge ed alla giurisprudenza di legittimità, rispettosa diogni singolo adempimento, con particolare riguardo alla raccomandatainformativa, prodotta in atti, ricevuta (firma del ricevente Ceppi) in data097/01/19. La citata intimazione di pagamento risulta definitiva permancata impugnazione nei termini di legge”».Ne deriva che in quel giudizio – definito con le appena soprarichiamate sentenze della Commissione tributaria provinciale di Milanon. 1886/2022 del 19 maggio 2022 e con la successiva sentenza dellaCorte di giustizia di secondo grado della Lombardia n. 2563/2023 del 25agosto 2023 – e solo ed esclusivamente in quel giudizio ex art. 19 c. 3d. Lgs. n. 546 del 1992 andava fatto valere il vizio di notifica dellepresupposte cartelle.Non è quindi possibile per il ricorrente riproporre in questa sede,a seguito dell’ulteriore intimazione successivamente notificata – nel2022 – il medesimo vizio di notifica delle cartelle presupposte, dalmomento che l'omissione della notifica di un atto presupposto,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 21388/2024Numero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 12181/2026Data pubblicazione 01/05/2026costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'attoconseguenziale anche se regolarmente notificato. Il contribuente può,infatti, impugnare, ex art. 19, comma 3, d. Lgs. n. 546 del 1992, solol’atto conseguenziale notificatogli deducendo il vizio derivantedall’omessa notifica dell’atto presupposto (Cass. n. 6976/2025).Come chiarito da questa Corte nella sua massima espressionenomofilattica (Cass. Sez. Un. n. 26817/2024 che richiama Cass. Sez.Un. n. 23832/2007 in motivazione) va data, pertanto, continuità allagiurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all’art. 19, comma3, ultimo periodo, d. Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancatanotificazione di atti autonomamente impugnabili, adottatiprecedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazioneunitamente a quest'ultimo), comporta che, se l’intimazione dipagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendovalere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti oanche l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come laprescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possonoessere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n.22108/2024; Cass. n. 10736/2024).Ne deriva allora che nel presente giudizio – riguardante la diversaed autonoma intimazione di pagamento notificata nel 2022 – nonpossono trovare spazio i vizi di cui si è detto, la cui sede processuale dicontestazione era quella del giudizio avverso la diversa e autonoma,precedentemente notificata, intimazione di pagamento di cui si è dettosopra, risalente al 2019.Di qui l’inammissibilità del motivo.Il secondo motivo censura la sentenza di merito per violazione efalsa applicazione degli artt. 4 e 17 del d. Lgs. 50 del 2016 e dei criteriadottati ai sensi dell’art. 1, comma 5, del d.L. n. 193/2016, conv. in L.225/2016, sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. LaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 21388/2024Numero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 12181/2026Data pubblicazione 01/05/2026doglianza riguarda la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenziadelle entrate-Riscossione mediante un avvocato del libero foro, senzache siano state documentate né l’esistenza di un “caso speciale” chegiustificasse il mancato ricorso all’Avvocatura dello Stato; né l’esistenzadella delibera preventiva e motivata dell’ente, la sottoposizione delladelibera agli organi di vigilanza, la prova documentale di tali condizioni.Il ricorrente sostiene che l’avvalimento di avvocati del libero foro èipotesi eccezionale e subordinata alla prova rigorosa delle condizionisopra elencate. In mancanza, la procura alle liti è nulla, con conseguenteinammissibilità della costituzione del Riscossore. Poiché nel giudizio nonsarebbe stata allegata alcuna delibera o documentazione idonea, lacostituzione della controparte deve considerarsi inesistente, connecessaria cassazione della sentenza.Il motivo è manifestamente infondato.Questa Corte costantemente afferma (tra molte Cass. n.31241/2019; conforme Cass. n. 24967/2022) che per la difesa e larappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione,impregiudicata la generale facoltà di farsi rappresentare anche da propridipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvaledell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzioneintervenuta con la stessa come ad essa riservati, potendo evitarlasoltanto nelle ipotesi di conflitto oppure alle condizioni di cui art. 43,comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata deliberada sottoporre agli organi di vigilanza) oppure in caso di indisponibilitàdell'Avvocatura erariale; quando, invece, la convenzione non riserviall'Avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza in giudizio, non èrichiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità perricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, da sceglierenel rispetto dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati aisensi del comma 5 dell'art. 1 del d.L. n. 193 del 2016 e dei principi delCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 21388/2024Numero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 12181/2026Data pubblicazione 01/05/2026codice dei contratti pubblici (Cass. n. 13880/2025); conseguentemente,in modo legittimo quanto alla sua rappresentanza e difesa il riscossoreha partecipato al giudizio di merito.Di qui l’infondatezza della doglianza.Ne deriva il rigetto del ricorso; le spese di lite sono liquidatesecondo la soccombenza. Poiché la presente decisione fa seguito adistanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione diproposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. vaapplicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini lepronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023;ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023)secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il nondecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente.Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore dellacontroricorrente la somma di euro 6.000,00 per compensi e l’ulterioresomma di euro 3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la sommadi euro 1.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera diparte ricorrente – alla cassa delle ammende P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, cui aggiungersiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 21388/2024Numero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 12181/2026Data pubblicazione 01/05/2026– sempre a favore della parte controricorrente - la somma di euro3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., oltre alla somma ulteriore di euro1.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9