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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 04260/2026

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8701 /20 25 proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Lomonaco anche disgiuntamente con l’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ciascuna in persona del Direttore pro tempor e rappresentat e e difes e tutte come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato - controricorrent i – Oggetto:estrattodi ruolo Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 per la cassazione del la sentenza n. 1409/0 7 /2025 depositata in data 19/02/2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sezionestaccata di Caltanisetta, notificata in data 20/02/2025 uditala relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 1 6 / 01 /202 6 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] causa La società odierna ricorrente impugnava plurime cartelle di pagamentodi cui a ll’estratto di ruolo versato in att i, delle quali contestava lanotifica.

Con la sentenza n. 889/2020 la [OSCURATO:PERSONA] rigettavail ricorso. [OSCURATO:SOCIETA] .

Con la sentenza qui gravata il giudice dell’impugnazione dichiarava l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso ex art. 12, comma 4 - bis, del D.P.R.n. 602/1973 e lo rigettava.

Ricorrea questa Corte la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a quattordici motivi , poi illustra to con memoria ; la stessa chiede anche la discussionedella controversia nella sede della pubblica udienza.

Resistono con autonomi controricorsi sia l’Agenzia delle Entrate , sia l’[OSCURATO:PERSONA] e dei Mon o poli , sia il Riscossore.

Il Consigliere delegato ha depositata proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale parte ricorrenteha chiesto la decisione del [OSCURATO:PERSONA] decisione Preliminarmente, va trattata e disattesa l’istanza di discussione in pubblicaudienza.

Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 Inadesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, siritiene che il C ollegio giudicante ben possa escludere, nell'esercizio di una valutazionediscrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblicaudienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass. Sez.

Un. n. 14437 / 2018) e non vertendosiin ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. Sez.

Un. n. 8093 / 2020) come si vedrà nel prosieguo in sede di disamina dei motivi.

Venendo ora al pr imo motivo di ricorso, rileva la Corte che esso l’apparenzadella motivazione della sentenza impugnata.

Il motivo è all’evidenza manifestamente infondato, non ricorrendo alcuna anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante ( Cass. Sez.

U n. n. 8053/2014) e risultando chiarol’iter logico giuridico seguito dal giudice di merito per addivenire a decisione.

Quanto ai restanti motivi di ricorso, gli stessi non possono trovare accoglimento.

Fermorestando l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito, secondo il quale “ l’oggetto del ricorso introduttivo, sia stato in realtà, rappresentato dall’impugnazione degli estratti di ruolo” (n. 11 della sentenza impugnata), la pronuncia di appello ha correttamente deciso statuendola non impugnabilità di tale atto, dalla quale ha fatto discendere l’inammissibilitàdel ricorso in primo grado , confermando la statuizione della CTP.

Invero,l’estratto di ruolo non è impugnabile se non nei casi elencati all’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602/1973, come da ultimo modificato dall’art. 12 del d.

L gs. n. 110/2024, che ha ampliato il perimetro dell’interesse alla tutela giurisdizionale, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute d a parte Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 della pubblica amministrazione, ovvero per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, ovvero nell’ambito delle procedurepreviste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ovvero inrelazione ad operazioni di finanz iamento da parte di soggetti autorizzati ovvero,infine, nell’ambito della cessione d’azienda tenuto conto di quanto previsto dall’art. 14 del d.

L gs. n. 472/1997, casi insussistenti nella fattispecie in esame.

La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso comeaffermato dal diritto vivente (Cass. Sez.

Un. n. 26283/2022), sicché ilcontribuente ha interesse a impugnare una cartella di pagamento nei so li casidelineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta.

LeSezioni Unite, sotto altro versante, hanno affermato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma, la qualeè stata ritenuta non irragionevole, né arbitraria e non derivando alcun difettodi tutela per il contribue nte (Cass. Sez.

Un., n. 12459/2024); già la Corte costituzionale aveva sottolineato come “a fronte di una crescente domandadi giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizionesia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenziosocivile debbano essere messe in oper a” (sent. n. 77/2018) e che ilrimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma introdotta coinvolga profili rimessi alla discrezionalità del legislatore (sent. n. 190/2023).

Pertanto, non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 12 comma 4 bis del d.P.R.n. 602/1973. non vi è interesse ad agire; la mancanza di interesse adagire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez.

Un.,n. 12637/2008); deve ritener si, nel caso in esame, l’originario ricorso inammissibileper difetto di interesse ad agire.

Le sopra esposte considerazioni restano indenni alle osservazioni proposte in memoria, in quanto le eccezion i di possibili contrarietà a Costituzionee di possibili frizion i con il diritto unionale trovano soluzione – edebbono essere disattesi - sia dalla giurisprudenza della Consulta sopra Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 citata,sia dalla pronuncia a sezioni Unite di questa Corte (si vedano punti daln. 22 in avanti , specialmente punti n. 23 e n. 24 ) .

Parimenti,la ridetta sentenza esclude – con ragioni qui condivise tote corde dal Collegio – anche la sussistenza di violazioni del diritto convenzionale (punton. 28 in avanti e punto n. 19 per l’inquadramento sistematico della questione).

Névi sono i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dal momento che parte ricorrente non indica ragioni nuove – rispetto a quelleaffrontate e risolte dalla giurisprudenza di questa Corte – di contrasto con la disciplina unionale in materia di efficienza della [OSCURATO:PERSONA] tutela del diritto di difesa del contribuente .

In sintesi, entrambele esigenze risultano adeguatamente presidiate dal meccanismo di impugnazione degli atti successivi alla emissione della cartella non notificata,in quanto dette esigenze vanno poste in adeguato bilanciamento conl’interesse pubblico alla riscossione dei tributi.

Neppuresussiste alcun obbligo in capo a questa Corte, a fronte della nuova sottoposizione delle disposizioni sopra indicate alla Consulta, di sospendereil giudizio , essendo i casi di sospensione necessaria disciplinati, peril processo tributario, dall’art. 39, comma 1, e comma 1 - bis e 1 - ter (a decorreredal 1.1.2016), in forza del quale l’ordinanza di sospensione del giudizio tributario per pendenza di una questione di legittimità costituzionalesollevata in altro giudizio non rientra tra le suddette ipotesi. (cosìCass. n. 6121 / 2024 punto n. 4).

Gliulteriori motivi di ricorso non possono, pertanto, trovare ingresso; le istanze di remissione alla Corte di Giustizia e alla Corte costituzionale sonoquindi da dichiarare inammissibili.

Conclusivamente,il ricorso va rigettato.

Lespese processuali sono regolate dalla soccombenza.

Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione propostaal Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 6 acceleratadel giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez.

Un. n. 28540/2023; Cass. Sez.

Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedentirisulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibilio manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p .c. (comenovellato dal d.

Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'ar t. 96 c.p.c. codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravatadel ricorrente .

Pertanto,va liquidat a a carico di parte ricorrente in favore di ciascuna delle parti controricorrenti la somma di euro 18.000,00 per compensi e l’ulterioresomma di euro 9.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la sommadi euro 4.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera diparte ricorrente – alla cassa delle ammende P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiin favore di parte controricorrente che liquida in euro 18.000,00 infavore di ciascuna delle parti controricorrenti, cui aggiungersi – sempre afavore di ciascuna parte controricorrente - la somma di euro 9.000,00 ex art.96 c. 3 c.p.c., oltre alla somma ulteriore di euro 4.500,00 ex art. 96 c. 4c.p.c. da ve rsarsi – sempre ad opera di parte ricorrente – alla cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8701 /20 25 proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Lomonaco anche disgiuntamente con l’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ciascuna in persona del Direttore pro tempor e rappresentat e e difes e tutte come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato - controricorrent i – Oggetto:estrattodi ruolo Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 per la cassazione del la sentenza n. 1409/0 7 /2025 depositata in data 19/02/2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sezionestaccata di Caltanisetta, notificata in data 20/02/2025 uditala relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 1 6 / 01 /202 6 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] causa La società odierna ricorrente impugnava plurime cartelle di pagamentodi cui a ll’estratto di ruolo versato in att i, delle quali contestava lanotifica. Con la sentenza n. 889/2020 la [OSCURATO:PERSONA] rigettavail ricorso. [OSCURATO:SOCIETA] . Con la sentenza qui gravata il giudice dell’impugnazione dichiarava l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso ex art. 12, comma 4 - bis, del D.P.R.n. 602/1973 e lo rigettava. Ricorrea questa Corte la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a quattordici motivi , poi illustra to con memoria ; la stessa chiede anche la discussionedella controversia nella sede della pubblica udienza. Resistono con autonomi controricorsi sia l’Agenzia delle Entrate , sia l’[OSCURATO:PERSONA] e dei Mon o poli , sia il Riscossore. Il Consigliere delegato ha depositata proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale parte ricorrenteha chiesto la decisione del [OSCURATO:PERSONA] decisione Preliminarmente, va trattata e disattesa l’istanza di discussione in pubblicaudienza. Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 Inadesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, siritiene che il C ollegio giudicante ben possa escludere, nell'esercizio di una valutazionediscrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblicaudienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass. Sez. Un. n. 14437 / 2018) e non vertendosiin ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. Sez. Un. n. 8093 / 2020) come si vedrà nel prosieguo in sede di disamina dei motivi. Venendo ora al pr imo motivo di ricorso, rileva la Corte che esso l’apparenzadella motivazione della sentenza impugnata. Il motivo è all’evidenza manifestamente infondato, non ricorrendo alcuna anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante ( Cass. Sez. U n. n. 8053/2014) e risultando chiarol’iter logico giuridico seguito dal giudice di merito per addivenire a decisione. Quanto ai restanti motivi di ricorso, gli stessi non possono trovare accoglimento. Fermorestando l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito, secondo il quale “ l’oggetto del ricorso introduttivo, sia stato in realtà, rappresentato dall’impugnazione degli estratti di ruolo” (n. 11 della sentenza impugnata), la pronuncia di appello ha correttamente deciso statuendola non impugnabilità di tale atto, dalla quale ha fatto discendere l’inammissibilitàdel ricorso in primo grado , confermando la statuizione della CTP. Invero,l’estratto di ruolo non è impugnabile se non nei casi elencati all’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602/1973, come da ultimo modificato dall’art. 12 del d. L gs. n. 110/2024, che ha ampliato il perimetro dell’interesse alla tutela giurisdizionale, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute d a parte Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 della pubblica amministrazione, ovvero per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, ovvero nell’ambito delle procedurepreviste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ovvero inrelazione ad operazioni di finanz iamento da parte di soggetti autorizzati ovvero,infine, nell’ambito della cessione d’azienda tenuto conto di quanto previsto dall’art. 14 del d. L gs. n. 472/1997, casi insussistenti nella fattispecie in esame. La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso comeaffermato dal diritto vivente (Cass. Sez. Un. n. 26283/2022), sicché ilcontribuente ha interesse a impugnare una cartella di pagamento nei so li casidelineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta. LeSezioni Unite, sotto altro versante, hanno affermato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma, la qualeè stata ritenuta non irragionevole, né arbitraria e non derivando alcun difettodi tutela per il contribue nte (Cass. Sez. Un., n. 12459/2024); già la Corte costituzionale aveva sottolineato come “a fronte di una crescente domandadi giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizionesia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenziosocivile debbano essere messe in oper a” (sent. n. 77/2018) e che ilrimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma introdotta coinvolga profili rimessi alla discrezionalità del legislatore (sent. n. 190/2023). Pertanto, non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 12 comma 4 bis del d.P.R.n. 602/1973. non vi è interesse ad agire; la mancanza di interesse adagire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. Un.,n. 12637/2008); deve ritener si, nel caso in esame, l’originario ricorso inammissibileper difetto di interesse ad agire. Le sopra esposte considerazioni restano indenni alle osservazioni proposte in memoria, in quanto le eccezion i di possibili contrarietà a Costituzionee di possibili frizion i con il diritto unionale trovano soluzione – edebbono essere disattesi - sia dalla giurisprudenza della Consulta sopra Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 citata,sia dalla pronuncia a sezioni Unite di questa Corte (si vedano punti daln. 22 in avanti , specialmente punti n. 23 e n. 24 ) . Parimenti,la ridetta sentenza esclude – con ragioni qui condivise tote corde dal Collegio – anche la sussistenza di violazioni del diritto convenzionale (punton. 28 in avanti e punto n. 19 per l’inquadramento sistematico della questione). Névi sono i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dal momento che parte ricorrente non indica ragioni nuove – rispetto a quelleaffrontate e risolte dalla giurisprudenza di questa Corte – di contrasto con la disciplina unionale in materia di efficienza della [OSCURATO:PERSONA] tutela del diritto di difesa del contribuente . In sintesi, entrambele esigenze risultano adeguatamente presidiate dal meccanismo di impugnazione degli atti successivi alla emissione della cartella non notificata,in quanto dette esigenze vanno poste in adeguato bilanciamento conl’interesse pubblico alla riscossione dei tributi. Neppuresussiste alcun obbligo in capo a questa Corte, a fronte della nuova sottoposizione delle disposizioni sopra indicate alla Consulta, di sospendereil giudizio , essendo i casi di sospensione necessaria disciplinati, peril processo tributario, dall’art. 39, comma 1, e comma 1 - bis e 1 - ter (a decorreredal 1.1.2016), in forza del quale l’ordinanza di sospensione del giudizio tributario per pendenza di una questione di legittimità costituzionalesollevata in altro giudizio non rientra tra le suddette ipotesi. (cosìCass. n. 6121 / 2024 punto n. 4). Gliulteriori motivi di ricorso non possono, pertanto, trovare ingresso; le istanze di remissione alla Corte di Giustizia e alla Corte costituzionale sonoquindi da dichiarare inammissibili. Conclusivamente,il ricorso va rigettato. Lespese processuali sono regolate dalla soccombenza. Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione propostaal Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 6 acceleratadel giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedentirisulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibilio manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p .c. (comenovellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'ar t. 96 c.p.c. codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravatadel ricorrente . Pertanto,va liquidat a a carico di parte ricorrente in favore di ciascuna delle parti controricorrenti la somma di euro 18.000,00 per compensi e l’ulterioresomma di euro 9.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la sommadi euro 4.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera diparte ricorrente – alla cassa delle ammende P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiin favore di parte controricorrente che liquida in euro 18.000,00 infavore di ciascuna delle parti controricorrenti, cui aggiungersi – sempre afavore di ciascuna parte controricorrente - la somma di euro 9.000,00 ex art.96 c. 3 c.p.c., oltre alla somma ulteriore di euro 4.500,00 ex art. 96 c. 4c.p.c. da ve rsarsi – sempre ad opera di parte ricorrente – alla cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si d
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