CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18093/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale dello [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 134/2025 depositata il 14/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14844/2025Numero sezionale 3252/2026Numero di raccolta generale 18093/2026Data pubblicazione 05/06/2026Con l’atto di recupero n. T9BCR2300006/2023, l’Agenzia delle Entratecontestava alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di aver compensato crediti di impostain misura superiore ad euro 5.000,00 in violazione dell’obbligo,normativamente previsto, di far apporre sulla dichiarazione ModelloIVA/2019 (dichiarazione integrativa IVA n. 11260617780 – 0000001 del31.12.2019 per l’anno di imposta 2016) il visto di conformità da soggetti aciò legittimati, poiché l’intermediario che aveva apposto il visto diconformità di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997 era privo delnecessario titolo, in quanto non iscritto nell’elenco dei professionistiautorizzati ai sensi dell’art. 21 del decreto n. 164 del 31 Maggio 1999.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, adita dalla societàcontribuente, con sentenza confermata in appello, rigettava il ricorso,osservando che la mancata apposizione del visto, una volta accertata sulpiano sostanziale l'esistenza del credito IVA e il conseguente diritto delcontribuente di portarlo in compensazione, si risolve in una infrazionepuramente formale che non determina il venir meno di tale diritto; inoltre,la compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo dell'apposizione delvisto non configura, sotto il profilo sanzionatorio, una violazione di omessoversamento.Avverso la sentenza di secondo grado, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi.Resiste con controricorso la società contribuente.Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata delricorso ex art. 380-bis c.p.c., a fronte della quale la parte ricorrente hachiesto la decisione del Collegio. Per la decisione è stata fissata l’udienzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di fissazione di udienzapubblica per la trattazione congiunta di plurimi ricorsi speculari.Nelle more dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 14844/2025Numero sezionale 3252/2026Numero di raccolta generale 18093/2026Data pubblicazione 05/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente disattesa l'istanza di trattazione congiunta di piùricorsi speculari, proposta dalla controricorrente. Il rispetto del dirittofondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, aisensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti chesiano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i qualirientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivitàprocessuali e formalità superflue perché non giustificate dalla strutturadialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principiodel contraddittorio, da concrete garanzie di difesa e dal diritto allapartecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sferagiuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva chel'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi allamedesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare ibenefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguentiall'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato conparticolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulsod'ufficio che lo caratterizza (Cass., Sez. Un. n. 8774/2021; Cass. n.14365/2019). Nel presente caso non sono dedotte né sussistono detteragioni.2. Va, altresì, disattesa la richiesta di trattazione in pubblica udienza. Comepiù volte avvertito da questa Corte, per il giudizio di cassazione l'art. 375c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto diregola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati adessere definiti all'esito dell'adunanza camerale nelle forme previste dall'art.380 bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391-quater c.p.c. e diparticolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest'ultima nonricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora ilNumero registro generale 14844/2025Numero sezionale 3252/2026Numero di raccolta generale 18093/2026Data pubblicazione 05/06/2026principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perchéconseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur inrelazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate (Cass.,Sez. Un., 19 febbraio 2024, n. 4331; 26 ottobre 2022, n. 31679).D’altronde l'udienza camerale è idonea a salvaguardare le esigenze didifesa, non rappresentando un minus rispetto all'udienza pubblica econsentendo il contraddittorio, oltre che con le parti ricorrenti econtroricorrenti, a mezzo dei rispettivi atti introduttivi e le memorieillustrative previste dall’art. 380-bis.1 c.p.c., anche con il procuratoregenerale che, avvisato della fissazione, ha la facoltà di rassegnare le proprieconclusioni (Cass., 11 dicembre 2023, n. 34409).3. Passando alla valutazione del ricordo, con il primo motivo, l’Agenzia delleEntrate lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laviolazione dell’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78 del 2009,convertito dalla l. n. 102 del 2009, in combinato disposto con l’art. 17 deld.lgs. n. 241 del 1997, l’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997, nonché gli artt.2 e 21 del d.m. n. 164 del 1999.3.1. Secondo la ricorrente, i giudici di appello sarebbero incorsi nelleviolazioni censurate ritenendo che il visto di conformità sia un meroadempimento formale che non incide sulla compensabilità del credito, inquanto dalla disciplina positiva (v., in particolare, l’art. 10, comma 1, lett.a), n. 7 del d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 102del 2009, applicabile ratione temporis, essendo la dichiarazione da cuiorigina il diritto al rimborso quella integrativa presentata in data31.12.2019, a nulla rilevando che il medesimo diritto era statoanteriormente fatto valere con la dichiarazione originaria del 28.03.2017)emerge che il visto di conformità integra un elemento costitutivodell’esercizio del diritto alla compensazione, in assenza del quale l’ufficiodeve recuperare il credito illegittimamente dedotto in compensazione eprocedere all’irrogazione delle relative sanzioni. Tale interpretazioneNumero registro generale 14844/2025Numero sezionale 3252/2026Numero di raccolta generale 18093/2026Data pubblicazione 05/06/2026troverebbe sponda anche nella preminente funzione pubblicistica attribuitaal visto di conformità dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 144 del23 luglio 2024. Alla mancanza del visto deve essere assimilata l’ipotesi,ricorrente nel caso di specie, di un visto apposto da un soggetto nonabilitato.4. Replica la controricorrente che la prospettazione dell’Agenzia delleEntrate si basa su una disposizione normativa inapplicabile rationetemporis, perché sopravvenuta rispetto al tempo in cui è stata presentatala dichiarazione annuale IVA che ha evidenziato l'eccedenza d'imposta sullabase della quale la società ha poi eseguito le compensazioni orizzontali allequali si riferisce l'atto di recupero che ha dato origine alla presentecontroversia. Si osserva, in particolare, che la norma che fa riferimento al“recupero” dei crediti è stata introdotta, nell’art. 10, comma 1, lett. a), n.7, del d.l. n. 78 del 2009, dall'art. 3, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017,convertito con modificazioni dalla l. n. 96 del 2017, con disposizione entratain vigore in data 24.04.2017, mentre la compensazione cui si riferisce l'attodi recupero è stata effettuata sulla base della dichiarazione annuale IVA peril periodo d'imposta 2016, che è stata presentata mediante trasmissionetelematica in data 28.03.2017. Sul punto, si osserva, in particolare, che nonpuò essere presa in considerazione la dichiarazione integrativa presentatail 31.12.2019, perché essa è servita esclusivamente a correggere talunierrori materiali che erano stati commessi nella compilazione del quadro“VH” con riguardo all'indicazione degli esiti delle liquidazioni periodicheriferite ai mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Sitratta di dati che non influiscono affatto sulla liquidazione annuale e quindisulla determinazione dell'eccedenza d'imposta di € 113.538,00, giàcorrettamente indicata nell'originaria dichiarazione (cfr. rigo “VL39”)presentata in data 28.03.2017.5. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate eccepisce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 13,Numero registro generale 14844/2025Numero sezionale 3252/2026Numero di raccolta generale 18093/2026Data pubblicazione 05/06/2026comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997, in combinato disposto con l’art. 10,comma 1, lett. a), n. 7, d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla l. n. 102 del2009.5.1. Secondo la ricorrente i giudici di seconde cure sarebbero incorsi nelleviolazioni censurate ritenendo che il visto di conformità, in quanto requisitodi natura meramente formale, non potrebbe essere sanzionato, in caso diomissione o vizio, in quanto non arrecherebbe alcun pregiudizio all’Erario.Si osserva, in particolare, che la legittimità delle sanzioni irrogate per lamancata (o erronea) apposizione del visto di conformità prescinde dallanatura, formale o sostanziale, del vizio, in quanto l’art. 13, comma 4, deld.lgs. n. 471 del 1997, applicabile ratione temporis sia alla dichiarazione del2017 che a quella integrativa del 2019, sanziona l’utilizzo di un creditod'imposta in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti,tra cui rientra l’ipotesi di deduzione in compensazione di un credito senzavisto regolare.6. Replica la contribuente nel controricorso che il credito IVA portato incompensazione è incontestato e la sola violazione del visto non puògiustificare l’irrogazione di sanzioni stante le previsioni di cui agli artt. 10,comma 3, della l. n. 212 del 2000 e 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del1997, trattandosi di violazione formale che non ha pregiudicato l’eserciziodell’azione di controllo e non ha inciso sulla base imponibile e sulversamento del tributo. Si ritiene, quindi, che la “violazione delle modalitàdi utilizzo previste dalle leggi vigenti” di cui parla il citato art. 13, comma 4,non si riferisca al difetto del visto di conformità, bensì al caso in cui sia statoutilizzato in compensazione un credito non spettante.7. Entrambi i motivi devono essere trattati congiuntamente essendostrettamente connessi e sono infondati.7.1. Occorre premettere che nel caso di specie il visto di conformità relativoai crediti di imposta portati in compensazione dalla contribuente risulta dalladichiarazione IVA per l’anno 2017 presentata telematicamente in dataNumero registro generale 14844/2025Numero sezionale 3252/2026Numero di raccolta generale 18093/2026Data pubblicazione 05/06/202628.03.2017, mentre la successiva dichiarazione integrativa, presentata indata 31.12.2019, ha corretto taluni errori materiali commessi nellacompilazione del quadro “VH” con riguardo all'indicazione degli esiti delleliquidazioni periodiche riferite ai mesi di agosto, settembre, ottobre,novembre e dicembre, che non influiscono sulla liquidazione annuale equindi sulla determinazione dell'eccedenza d'imposta, già correttamenteindicata nell'originaria dichiarazione (cfr. rigo “VL39”). Dunque, la disciplinaapplicabile ratione temporis è quella anteriore alle modifiche apportatedall’art. 3 del d.l. n. 50 del 2017. Rispetto a tale quadro normativo, ilCollegio condivide l’orientamento tradizionale, citato anche nella propostadi definizione accelerata, secondo il quale, in tema di compensazione dicrediti IVA, la mancata apposizione, sulla dichiarazione del contribuente, delvisto di conformità del responsabile del centro di assistenza fiscale, previstodall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78 del 2009, convertito nellal. n. 102 del 2009, configura, anche ai fini dell'applicazione delle relativesanzioni, una violazione meramente formale, non equiparabile ad unomesso versamento, in quanto non pregiudica l'esercizio delle attività dicontrollo da parte dell'ente accertatore e non incide sulla determinazionedella base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo; questaCorte ha più volte ribadito che l’utilizzo in compensazione di un credito IVAsenza l'apposizione sulla dichiarazione del contribuente del visto diconformità del responsabile del centro di assistenza fiscale, configura unaviolazione puramente formale che non determina il venir meno del dirittodel contribuente di portare in compensazione il credito, una volta accertata,sul piano sostanziale, la sua esistenza, e che non è equiparabile, sul pianosanzionatorio, ad un omesso versamento, in quanto non pregiudical'esercizio delle attività di controllo da parte dell'ente accertatore e nonincide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sulversamento del tributo. Non è, dunque, punibile per assenza di offensivitàdella condotta (ex multis Cass., Sez. V, n. 7154/2025; Cass., Sez. V, n.Numero registro generale 14844/2025Numero sezionale 3252/2026Numero di raccolta generale 18093/2026Data pubblicazione 05/06/202631538/2025; Cass., Sez. V, n. 25736/2022; Cass., Sez. V, n. 5289/20).Pertanto, la Corte di Giustizia di secondo grado ha fatto correttaapplicazione di questi principi, affermando che “una volta accertata sulpiano sostanziale l'esistenza del credito IVA e il conseguente diritto delcontribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del vistosi risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venirmeno di tale diritto” e che “la compensazione dei crediti in violazionedell'obbligo dell'apposizione del visto non configura, sotto il profilosanzionatorio, una violazione di omesso versamento”.8. Il ricorso in conclusione va rigettato. Le spese processuali sono liquidatesecondo la soccombenza come in dispositivo.9. Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione propostaal Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizioneaccelerata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass., Sez. Un. n.28540/2023; Cass., Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alleprecedenti risulta Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione delgiudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente.9.1. Devono quindi, liquidarsi gli ulteriori importi, a carico della partesoccombente, di euro 3.800 ex art. 96, comma 3, c.p.c., e di euro 3.000,ex art. 96, comma 4, c.p.c., da versarsi, quest’ultimo, alla cassa delleammende.Numero registro generale 14844/2025Numero sezionale 3252/2026Numero di raccolta generale 18093/2026Data pubblicazione 05/06/2026 P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore dellacontroricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 7.600, oltreEuro 200,00 per esborsi e oltre spese generali nella misura del 15% eaccessorie come per legge; condanna parte ricorrente al pagamentodell’ulteriore somma di Euro 3.800,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. semprein favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma diEuro 3.000,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delleammende.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il Presidente