CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12705/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a in forza di procura speciale in atti dall’avv.Domenico d’Arrigo con domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difese come per legge dell’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente -Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] SuccioNumero registro generale 3390/2022Numero sezionale 3597/2026Numero di raccolta generale 12705/2026Data pubblicazione 05/05/2026per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 2395/26/2021,depositata il 28/06/2021, e non notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]A seguito della notifica di distinti avvisi di accertamento relativiagli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014, l’Agenzia delle Entratecontestava alla società contribuente l’indebita detrazione dell’IVAnonché la deduzione di costi ritenuti afferenti a operazioniinesistenti, in parte qualificate come soggettivamente inesistenti e,per ulteriori riprese, come oggettivamente inesistenti. In particolare,l’Ufficio procedeva dapprima all’emissione di avvisi di accertamentoai soli fini IVA, fondati sulle risultanze emerse nei confronti dellasocietà fornitrice [OSCURATO:SOCIETA]., e successivamente notificava avvisi diaccertamento integrativi ai fini IVA e delle imposte dirette, basati suulteriori elementi acquisiti nel contesto di indagini penali e diverifiche svolte dalla Guardia di Finanza, concernenti i rapporticommerciali intrattenuti dalla contribuente con una pluralità difornitori.Gli atti impositivi venivano impugnati dalla societàcontribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diBrescia, che, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva integralmente,annullando gli avvisi impugnati.Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delleEntrate, deducendo l’erroneità della decisione di primo grado sotto ilprofilo della valutazione delle risultanze istruttorie e del ripartoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] SuccioNumero registro generale 3390/2022Numero sezionale 3597/2026Numero di raccolta generale 12705/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell’onere della prova, nonché la violazione delle disposizioni in materia dideducibilità dei costi e di detraibilità dell’IVA. La società resistente sicostituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l’inammissibilitàdell’appello per tardività e, nel merito, chiedendone il rigetto, proponendoaltresì appello incidentale in relazione al capo della sentenza di primogrado che non aveva accolto la censura di difetto di motivazione degli attiimpositivi.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, disattesa l’eccezionepreliminare di tardività, riteneva fondato l’appello principale. Il giudice diappello osservava che la decisione di primo grado si era basataprevalentemente sulla documentazione prodotta dalla contribuente, senzaadeguata considerazione delle risultanze istruttorie acquisitedall’Amministrazione finanziaria e dalla polizia giudiziaria, comprese ledichiarazioni rese in sede penale e le intercettazioni legittimamenteutilizzabili nel processo tributario. Riteneva, inoltre, che tali elementiintegrassero un quadro presuntivo grave, preciso e concordantedell’inesistenza delle operazioni fatturate e della consapevolezza, o quantomeno della conoscibilità, della frode da parte della contribuente. Quantoall’accertamento induttivo, la CTR affermava che l’Ufficio avevalegittimamente proceduto in presenza di una contabilità formalmenteregolare ma sostanzialmente inattendibile, evidenziando l’assenza didocumentazione giustificativa dei trasporti, l’incongruenza dei flussieconomici e la mancanza di adeguate prove dei pagamenti, conconseguente inversione dell’onere della prova. Veniva altresì esclusa ladeducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA, ritenendosi irrilevanti, a talfine, la regolarità formale delle scritture contabili e l’avvenuto pagamentodelle fatture. In ordine alla dedotta violazione del contraddittorioendoprocedimentale e al difetto di motivazione degli atti, la Commissioneregionale osservava che la contribuente era stata posta in condizione diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] SuccioNumero registro generale 3390/2022Numero sezionale 3597/2026Numero di raccolta generale 12705/2026Data pubblicazione 05/05/2026interloquire con l’Ufficio e che non risultava dimostrato che l’asseritacarenza del contraddittorio avesse inciso in modo concreto sull’esitodell’accertamento, non potendosi configurare una nullità meramenteformale degli atti impositivi. Sulla base di tali considerazioni, laCommissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Agenziadelle Entrate, rigettava l’appello incidentale della contribuente e, inriforma della sentenza di primo grado, confermava la legittimitàdegli avvisi di accertamento impugnati, con condanna della societàalla rifusione delle spese di lite.Ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a seimotivi illustrati da memoria.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].Il Consigliere delegato depositava proposta di definizioneaccelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale laparte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio.RAGIONI DELLA DECISIONEIl primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, peravere la Commissione tributaria regionale ritenuto legittimi gli avvisidi accertamento nonostante la mancata instaurazione delcontraddittorio endoprocedimentale. Si deduce che gli atti impositivisarebbero stati emessi senza previa redazione del processo verbaledi constatazione e senza consentire al contribuente un effettivoconfronto preventivo, sebbene quest’ultimo fosse in grado diprospettare elementi difensivi idonei a incidere sul contenutodell’accertamento, con conseguente lesione del diritto di difesa.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] SuccioNumero registro generale 3390/2022Numero sezionale 3597/2026Numero di raccolta generale 12705/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il motivo è manifestamente infondato, sia quanto al profilo relativoal contraddittorio procedimentale (Cass. SS. UU. 24823/2015; Cass.ordinanza 22701/2024) sia quanto al profilo riguardante la c.d. “prova diresistenza”, avendo la sentenza di merito deciso in modo conforme allagiurisprudenza di questa Corte (Cass. SS.UU. 21271/2025).Peraltro, la pronuncia di questa Corte citata da parte ricorrente neipropri atti – SU n. 19667/2014 – era invero limitata, quanto alla portatainterpretativa e applicativa, al differente caso della impugnazione delpreavviso di iscrizione ipotecaria; i principi ivi enunciati quindi nonpossono essere sic et simpliciter trasposti nella differente fattispecie percui è qui giudizio.Vanno qui invece applicati e riaffermati i principi di cui alla già citatasentenza a Sezioni Unite del 2025; tale pronuncia massimamentenomofilattica ha chiarito che “sempre con riguardo alla disciplinaprevigente ed alle verifiche 'a tavolino' su tributi armonizzati, la violazionedell'obbligo di contraddittorio procedimentale comporta l'invalidità dell'atto"purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto glielementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia propostoun'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, taleessendo quella non idonea, secondo una valutazione probabilistica ex antespettante al giudice di merito, a determinare un risultato diverso delprocedimento impositivo”.La sentenza di merito, applicando tale superiore principio, haritenuto correttamente (par. 8) che “… In ordine poi al contraddittorioendoprocessuale si osserva che la [OSCURATO:SOCIETA] era stata invitata a darechiarimenti in merito ai rapporti con le società oggetto di indagine. ….Con la conseguenza che il contribuente che intende far Valere il difetto dicontraddittorio non può limitarsi ad una eccezione formalistica, ma hal'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] SuccioNumero registro generale 3390/2022Numero sezionale 3597/2026Numero di raccolta generale 12705/2026Data pubblicazione 05/05/2026dimostrando la non pretestuosità dell'eccezione. Ipotesi che nonricorre nella fattispecie in esame”. Diversamente da quanto ribadiscela ricorrente in memoria, quindi, il contraddittorio in argomento nonavrebbe potuto ridimensionare o smentire l’azione di accertamento.Di qui l’infondatezza della censura.In ogni caso, il motivo si rivela manifestamente infondatoanche in forza dell’accertamento in fatto, non più contestabile epuntualmente operato dalla sentenza di merito secondo la quale lasocietà ha nei fatti presentato le sue osservazioni, con ciò comunqueperfezionandosi il contraddittorio in argomento tra le parti.Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. peromessa pronuncia, censurando la sentenza impugnata per non averela CTR esaminato un motivo di gravame ritualmente proposto. Inparticolare, sarebbe rimasta priva di decisione la censura relativaall’illegittimità degli avvisi di accertamento integrativi emessi ai sensidell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonostante fossestato dedotto che tali atti si fondavano su una mera rivalutazione dielementi già conosciuti dall’Ufficio all’atto dell’emissione deiprecedenti accertamenti.Il motivo va disatteso.Ancorché la CTR abbia, in effetti, omesso di pronunciare sulmotivo dedotto, la questione – in applicazione del principio secondoil quale “Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art.111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientatadell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronunciasu un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare lacassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causanel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] SuccioNumero registro generale 3390/2022Numero sezionale 3597/2026Numero di raccolta generale 12705/2026Data pubblicazione 05/05/2026risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermareil dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di unritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione chenon richiede ulteriori accertamenti di fatto” (v. Cass. n. 16171 del28/06/2017; Cass. n. 9693 del 19/04/2018; Cass. n. 17416 del16/06/2023) – può essere decisa nel merito ed è manifestamenteinfondata.Infatti, come si evince dalla sentenza impugnata, gli avvisi diaccertamento integrativo sono stati emessi sulla base della sopravvenutaconoscenza di nuovi elementi, originati dalle indagini penali, non dellasemplice rivalutazione o del maggiore approfondimento di dati probatorigià interamente noti all'Ufficio al momento dell'emissione dell'avvisooriginario (in argomento si veda Cass. 27565/2018). Pertanto, il motivo,imperniato sulla mancata pronuncia in ordine alla violazione dell’art. 43comma 3 surrichiamato, risulta privo di base fattuale e logica, oltre che –conseguentemente – di sostanza giuridica.Nello specifico, va sottolineato che i ridetti avvisi di accertamentoderivano dalle indagini penali condotte dalla Procura della Repubblicapresso il tribunale di Padova in forza dei quali è stata poi contestatal'oggettiva inesistenza delle operazioni intercorse tra la societàcontribuente e le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. oltre alla mancata tassazione di unasopravvenienza attiva conseguita da [OSCURATO:SOCIETA]. nei rapporti con lasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito dei quali sono stati ripresi sial'iva detratta che i costi dedotti ai fini dell'imposizione diretta.Si tratta evidentemente di elementi sopravvenuti rispetto a quelliconosciuti dall'Ufficio in precedenza, a fronte dei quali è stata intrapresal’azione di accertamento che risulta quindi legittima sotto il profilodenunciato dalla doglianza in argomento.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] SuccioNumero registro generale 3390/2022Numero sezionale 3597/2026Numero di raccolta generale 12705/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, del d. Lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 132, n. 4, c.p.c., assumendosi che la CTR avrebbe fornitouna motivazione solo apparente in ordine alla legittimitàdell’accertamento induttivo.Secondo il ricorrente, il giudice regionale si sarebbe limitato adaffermazioni generiche sull’esistenza dei presuppostidell’accertamento, senza confrontarsi con le specifiche contestazioniproposte in ordine alla quantificazione del reddito e alla suacompatibilità con il principio di capacità contributiva.Il motivo, che denuncia l’apparenza della motivazione, èmanifestamente infondato, non ricorrendo alcuna anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); lapronuncia di merito ha infatti reso manifeste – e con ampiaargomentazione - le ragioni del decidere.Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTRritenuto legittima una determinazione induttiva del reddito fondatasul presunto risparmio d’imposta conseguito, senza considerare icosti effettivamente sostenuti dall’impresa, neppure in viaforfettaria. Tale metodo di ricostruzione, secondo la censura,avrebbe condotto all’imposizione di un utile lordo manifestamentesproporzionato e incompatibile con l’art. 53 Cost.Il motivo è inammissibile.La censura in argomento è relativa al mancato riconoscimentodei costi, a fronte dell’accertamento operato dall’Ufficio, cozza controil contenuto delle contestazioni, che hanno avuto ad oggettol’inesistenza oggettiva delle operazioni contestate e non laCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] SuccioNumero registro generale 3390/2022Numero sezionale 3597/2026Numero di raccolta generale 12705/2026Data pubblicazione 05/05/2026rideterminazione complessiva del reddito e dell’iva del contribuente; si ètrattato quindi, in concreto, di un accertamento di tipo analitico, noninduttivo c.d. “puro” né analitico – induttivo.In ogni caso, come risulta dalla sentenza impugnata, il profiloriguardante i costi è stato – a ben vedere – debitamente tenuto in conto:l’Agenzia ha ritenuto l’utile pari al risparmio dell’imposta e consideratoquale costo il 10% degli acquisti ritenuti inesistenti, pervenendo così adun reddito che – diversamente da quanto sostiene la ricorrente inmemoria – in realtà considera i costi sostenuti sia pure in misuraforfettaria.Da ciò, comunque, l’infondatezza della censura in argomento.Il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39,comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione agli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e all’art. 109 del TUIR, per avere la CTR escluso ladeducibilità di costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti,nonostante il contribuente avesse allegato e dimostrato l’effettivosostenimento dei costi, il loro ammontare e la loro inerenza all’attivitàd’impresa, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità.Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli artt. 2697, 2727 e2729 c.c., per avere la CTR ritenuto legittimo il diniego del diritto alladetrazione dell’IVA senza che l’Amministrazione avesse fornito la provanon solo dell’inesistenza soggettiva delle operazioni, ma anche dellaconsapevolezza o conoscibilità, in capo al contribuente, dellapartecipazione a una frode, in mancanza di indici oggettivi di anomalia talida imporre specifici obblighi di verifica.I ridetti motivi quinto e sesto, esaminati congiuntamente perchéconnessi, sono inammissibili per violazione dell’art. 360 bis c.p.c. avendo ilCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] SuccioNumero registro generale 3390/2022Numero sezionale 3597/2026Numero di raccolta generale 12705/2026Data pubblicazione 05/05/2026giudice d’appello deciso la questione di diritto in modo conforme allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21556/2025, Cass. n.13324/2025, Cass. n. 12895/2024, Cass. n. 24471/2022, Cass. n.15369/2020, Cass. n. 5873/2019, Cass. n. 9851/2018) e l’esamedel motivo non offre elementi per mutarne l’orientamento.Le doglianze sono, comunque, manifestamente infondate.I numerosi elementi dedotti in atti dall’Ufficio e apprezzati dalgiudice di seconde cure (“l’assenza di documenti giustificativi ditrasporto delle autovetture e/o fatture accompagnatorie di beniviaggianti, l’assenza di costi di trasporto, l’incongruenza degliimporti delle fatture di vendita, l’assoluta mancanza di documentigiustificativi del pagamento avvenuto”) costituiscono elementiindiziari idonei a trasferire in capo al contribuente l’onere della provadella esistenza oggettiva (Cass. n. 9723/2024) o soggettiva (Cass.n. 13324/2025) delle operazioni contestate.In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza.Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta didefinizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicatala giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunceCass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023;ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n.31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (comenovellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizionedel giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazionelegale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna aiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] SuccioNumero registro generale 3390/2022Numero sezionale 3597/2026Numero di raccolta generale 12705/2026Data pubblicazione 05/05/2026sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. codifica un'ipotesinormativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad unavalutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva,lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.Va quindi liquidata a carico di parte ricorrente in favore di partecontroricorrente la somma di euro 10.000,00 per compensi e l’ulterioresomma di euro 10.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la sommadi euro 3.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera diparte ricorrente – alla cassa delle ammende P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro10.000,00 oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente cuiaggiungersi – sempre a favore di parti controricorrente - la somma di euro10.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., oltre alla ancora ulteriore somma di euro3.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliCons. Est. [OSCURATO:PERSONA]