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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19770/2026

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o lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso percassazione– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 1696/01/2025 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, depositata in data 03/03/2025 enon notificataCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 20671/2025Numero sezionale 4931/2026Numero di raccolta generale 19770/2026Data pubblicazione 14/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La controversia traeva origine dalla notifica dell’avviso diaccertamento n.

TY301H602373/2020, con il quale l’Agenzia delle Entraterecuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2015, maggiori imposteIrpef, Irap e Iva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esercente attività nonspecializzate di lavori edili, sul presupposto che egli avesse dedotto costi edetratto Iva in relazione a fatture passive riferite a operazioni ritenuteoggettivamente inesistenti, emesse dalla ditta individuale CaggegiArmando, dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e CesaraniGiuseppe e dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA].L’Ufficio rilevava che tali imprese, tutte riconducibili al medesimosoggetto, non disponevano di una reale struttura organizzativa, né di sedie mezzi idonei allo svolgimento di attività economica, e riteneva che esseoperassero quali mere cartiere, finalizzate all’emissione di fatture peroperazioni inesistenti, così da consentire ai clienti l’abbattimento del redditoimponibile.Il contribuente impugnava l’atto deducendo che le operazioni eranoinerenti alla propria attività ed erano state effettivamente eseguite, in largaparte nell’ambito di lavori svolti per l’[OSCURATO:PERSONA] UniversitariaPoliclinico [OSCURATO:PERSONA], e sosteneva che i relativi costi dovevano ritenersideducibili, anche alla luce della disciplina di cui all’art. 8 del d.L. n. 16 del2012.

Egli assumeva, inoltre, che la vicenda potesse al più riguardareoperazioni soggettivamente inesistenti e che non gli potesse essereaddebitata alcuna partecipazione consapevole a un disegno fraudolento,avendo ricevuto prestazioni effettive e provveduto ai pagamenti mediante iconti correnti indicati dai fornitori.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 20671/2025Numero sezionale 4931/2026Numero di raccolta generale 19770/2026Data pubblicazione 14/06/2026L’Agenzia delle Entrate resisteva, ribadendo che le operazionidovevano qualificarsi come oggettivamente inesistenti e che gli elementiraccolti in verifica dimostravano l’esistenza di uno schema fraudolentoincentrato sulle società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di Palermo rigettava il ricorsoe condannava il contribuente alle spese.Con l’appello, [OSCURATO:PERSONA] insisteva nelle originarie difese ecensurava la sentenza di primo grado, lamentando, da un lato, l’omessapronuncia sulla dedotta configurabilità di operazioni soggettivamenteinesistenti e sulla conseguente applicazione della disciplina in tema dideducibilità dei costi e, dall’altro, l’erroneità del disconoscimento delladetrazione dell’Iva, in ragione della propria buona fede.

Nel corso delgiudizio di secondo grado emergeva altresì la pendenza di un procedimentopenale davanti al Tribunale di Palermo per il reato di dichiarazionefraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, e l’appellantechiedeva la sospensione del processo tributario sino alla definizione di quellopenale.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado riteneva, anzitutto,che non sussistesse alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra ilgiudizio penale e quello tributario, osservando che l’art. 20 del d.

Lgs. n. 74del 2000 escludeva la sospensione del procedimento amministrativo diaccertamento e del processo tributario per la mera pendenza delprocedimento penale avente a oggetto i medesimi fatti, e che neppure l’art.39 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 contemplava tale ipotesi tra i casi disospensione necessaria.Quanto al merito, la Corte esaminava congiuntamente i due motivi diappello e li riteneva infondati, rilevando che l’avviso di accertamento avevacontestato in modo espresso l’inesistenza oggettiva delle operazionifatturate e che la relativa prova poteva essere fornita dall’Amministrazioneanche mediante presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 20671/2025Numero sezionale 4931/2026Numero di raccolta generale 19770/2026Data pubblicazione 14/06/2026In particolare, il giudice d’appello osservava che le tre impreseemittenti avevano sedi legali inesistenti o comunque non operative, eranoprive di strutture, mezzi, scritture contabili regolari e dichiarazioni fiscali, etuttavia risultavano avere emesso, nell’anno 2015, un numero assai elevatodi fatture per importi rilevanti; rilevava inoltre che i flussi finanziari connessiai corrispettivi incassati venivano sistematicamente prelevati e che, al nettodei costi contestati, i costi sostenuti dal contribuente per l’acquisto dimaterie prime apparivano già congrui rispetto ai ricavi dichiarati, avutoriguardo alla natura dell’attività esercitata, essenzialmente prestazionale.Riteneva quindi che tali elementi fossero idonei a dimostrare l’inesistenzaoggettiva delle operazioni e che, una volta assolto dall’Ufficio il relativoonere probatorio, gravasse sul contribuente la prova dell’effettivaesecuzione delle prestazioni, prova che non poteva ritenersi raggiuntamediante la sola regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.

Poichél’appellante si era limitato a ribadire la propria buona fede e l’avvenutopagamento delle fatture, senza confutare puntualmente le contestazionidell’Ufficio, la Corte rigettava l’appello, confermava la sentenza di primogradoRicorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a quattromotivi di doglianza.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneaccelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la partericorrente ha chiesto la decisione collegiale.In prossimità dell’udienza parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.Ragioni della decisione1.

Il primo motivo lamenta la nullità della sentenza per violazionedell’art. 21-bis del d.

Lgs. n. 74 del 2000, dell’art. 39 del d.

Lgs. n. 546 delCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 20671/2025Numero sezionale 4931/2026Numero di raccolta generale 19770/2026Data pubblicazione 14/06/20261992 e dell’art. 295 c.p.c., assumendo che la Corte di giustizia tributaria disecondo grado abbia deciso la controversia senza sospendere il giudiziononostante la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto lemedesime fatture contestate dall’Ufficio, e senza motivare adeguatamentesull’istanza di sospensione formulata dal contribuente.1.1.

Il motivo è manifestamente infondato.Non può disporsi, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ed ancorché coincidanoi fatti esaminati in sede penale e quelli che fondano l'accertamento, lasospensione del processo tributario in attesa della definitività della predettasentenza, stante l’esclusione di qualsiasi rapporto di pregiudizialità traprocesso penale e processo tributario (Cass. n. 4924/2013; Cass. n.3800/2025).Peraltro, l’autonomia (il c.d.

“doppio binario”) tra i due processi nonimpedisce affatto – diversamente da quanto si adombra da parte delcontribuente - al giudice dell’uno di valutare le risultanze dell’altro eviceversa: sul punto, l’art. 20, comma 1 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 –parimenti introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024 - prevede infatti che “1-bis.Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti didefinitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche aseguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fattiper cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nelprocesso penale ai fini della prova del fatto in essi accertato”.E anche il Giudice delle Leggi, recentemente, ha sottolineato in mododel tutto netto (Corte Cost. n. 50 del 2026, punto 26.3) come “con l’art. 20del d.lgs. n. 74 del 2000 venne sancito il regime del “doppio binario pieno”relativo ai rapporti tra procedimento penale e processo tributario, basatosul principio di specialità e della reciproca autonomia tra i due sistemi(penale e tributario), con l’esclusione di qualsiasi rapporto dipregiudizialità”.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 20671/2025Numero sezionale 4931/2026Numero di raccolta generale 19770/2026Data pubblicazione 14/06/20262.

Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.21-bis del d.

Lgs. n. 74 del 2000 e dell’art. 295 c.p.c., sostenendo che ilgiudice d’appello abbia applicato automaticamente l’orientamento formatosiprima dell’introduzione della nuova disciplina, senza considerare che lasentenza penale irrevocabile di assoluzione è ora idonea a spiegare efficaciadi giudicato nel processo tributario quanto ai medesimi fatti materiali; in viasubordinata, prospetta altresì una questione di legittimità costituzionaledella disciplina, nella parte in cui non prevede un meccanismo diadeguamento del giudicato tributario all’eventuale sopravvenutaassoluzione in sede penale.2.1.

Il motivo è anch’esso manifestamente infondato.L'art. 21-bis del d.

Lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.

Lgs. n. 87del 2024, riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario solo allasentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione (Cass. n.9148/2025), non alle risultanze del processo prima della sua definitività.Quanto al profilo posto in via di subordine, basterà osservare che laquestione di costituzionalità della disposizione in argomento è stata decisadal Giudice delle Leggi (Corte cost. n. 50/2026), che l’ha ritenuta – sotto ivari profili che sono stati posti – quanto ad uno inammissibile, quanto aglialtri infondata.3.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.8 del d.L. n. 16 del 2012, dell’art. 14, comma 4-bis, della L. n. 537 del1993, dell’art. 109 TUIR e dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonchél’omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la sentenza impugnataabbia erroneamente qualificato come oggettivamente inesistenti operazioniche, secondo la prospettazione del ricorrente, risultano inveceeffettivamente eseguite, sia pure eventualmente da soggetti diversi daquelli formalmente indicati in fattura, con conseguente deducibilità dei costie detraibilità dell’Iva.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 20671/2025Numero sezionale 4931/2026Numero di raccolta generale 19770/2026Data pubblicazione 14/06/2026Deduce, inoltre, che il giudice d’appello abbia omesso di esaminareun passaggio dell’avviso di accertamento che riconoscerebbe l’effettivitàdelle prestazioni e che sarebbe decisivo per qualificare le operazioni comesoggettivamente, e non oggettivamente, inesistenti.3.1.

Il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 7, comma 5-bis, del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 115 c.p.c.nonché il travisamento della prova e la motivazione apparente, censurandola sentenza nella parte in cui riconduce indistintamente tutti i costicontestati ad acquisti di materie prime e, sulla base di tale premessa, ritienecongrui i costi residui e desume da ciò l’inesistenza oggettiva delleoperazioni.Assume, invece, che una parte rilevante dei costi si riferisca a servizie manodopera effettivamente resi, sicché il ragionamento probatorio delgiudice d’appello risulterebbe illogico, contraddittorio e fondato su una noncorretta percezione del contenuto degli atti.4.

I motivi terzo e quarto - entrambi tendenti invero a riproporrel’esame del merito della controversia - sono inammissibili.4.1.

Sotto l’apparente denuncia della violazione di legge si contestanoaccertamenti e valutazioni di fatto compiuti dal giudice d’appello, che sirisolvono nella contestazione della valorizzazione degli elementi istruttori,ossia in una richiesta di revisione dei mezzi probatori che il giudice diseconde cure ha ritenuto idonei per il raggiungimento della prova, riesameestraneo alla natura ed alla finalità del giudizio di Legittimità (Cass. Sez.Un. n. 34476/2019; Cass. n. 21556/2025; n. Cass. 27992/2024).Le doglianze sono, altresì, inammissibili per violazione dell’art. 360bis c.p.c., avendo il giudice d’appello – comunque – concretamente decisole questioni di diritto da essi poste in modo conforme alla consolidatagiurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10336/2025; Cass. n. 9723/2024;Cass. n. 28628/2021) e l’esame dei motivi non offre elementi per mutarnel’orientamento; inoltre, il riferimento al paradigma del prospettato vizioCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 20671/2025Numero sezionale 4931/2026Numero di raccolta generale 19770/2026Data pubblicazione 14/06/2026motivazionale pure da essi dedotto non può trovare ingresso in questa sedea fronte del doppio rigetto della prospettazione di parte ricorrente sia inprimo sia in secondo grado.Infatti, a fronte della motivazione del giudice d’appello, il ricorrentenon ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione diprimo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sonostate tra loro diverse (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 22430/2018).4.2.

Le censure sono, comunque, anche a ritenerle ammissibili,manifestamente infondate.I numerosi elementi dedotti in atti dall’Ufficio sono stati apprezzatianaliticamente dal giudice di seconde cure, il quale nota come “al netto deicosti disconosciuti, i costi sostenuti dalla ditta del Sig. [OSCURATO:PERSONA] e relativiall’acquisto di materie prime nel 2015, erano del tutto congrui rispetto airicavi dichiarati nel medesimo anno; a fronte di ricavi complessivi dichiaratiper l’anno 2015 di € 611.374,00 i costi relativi all’acquisto di materie prime,al netto di quelli contestati dall’Ufficio e riguardanti le fatture emesse dalCaggegi, erano pari ad € 286.526,00 (€ 481.289,00 costi totali acquistomaterie prime dichiarati - € 194.763,00 costi operazioni inesistenti);pertanto, il ricorrente ha comunque sostenuto ingenti costi per l’acquisto dimaterie prime da altri fornitori, che nulla avevano a che fare con il GruppoCaggegi; se si considera il tipo di attività svolta dal ricorrente (“ATTIVITA'[OSCURATO:PERSONA]”), che comporta lo svolgimentoesclusivo di prestazioni di servizi, è del tutto ovvio che i costi relativi allematerie prime dichiarate dal contribuente in dichiarazione (€ 481.289,00)erano oltremodo sproporzionati rispetto ai ricavi conseguiti e dichiarati (€611.374,00); infatti, trattandosi di attività di servizi e non commerciale, iricavi, necessariamente, dovevano essere collegati più alle prestazionilavorative che alle materie prime impiegate; la ditta del ricorrente avevasostenuto costi per personale dipendente, nel 2015 di € 61.438,00”.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 20671/2025Numero sezionale 4931/2026Numero di raccolta generale 19770/2026Data pubblicazione 14/06/2026Essi costituiscono elementi indiziari senza dubbio idonei a trasferire incapo al contribuente l’onere della prova della esistenza oggettiva (Cass. n.9723/2024) delle operazioni contestate; prova che nel presente caso ilgiudice di appello ha ritenuto non esser stata fornita.5.

In conclusione, il ricorso va quindi rigettato.6.

Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza.7.

Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizioneaccelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez.

Un. n.28540/2023; Cass. Sez.

Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alleprecedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in temadi procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione delgiudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'art. 96 c.p.c. codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente.Va quindi liquidata a carico di parte ricorrente in favore di partecontroricorrente la somma di euro 8.200,00 per compensi e l’ulterioresomma di euro 8.200,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la somma dieuro 5.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 8.200,00oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamentoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 20671/2025Numero sezionale 4931/2026Numero di raccolta generale 19770/2026Data pubblicazione 14/06/2026– sempre in favore di parte controricorrente - della ulteriore somma di euro8.200,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., nonché alla ancora ulteriore somma di euro5.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi, sempre ad opera di partericorrente, alla cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 12 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso percassazione– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 1696/01/2025 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, depositata in data 03/03/2025 enon notificataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 20671/2025Numero sezionale 4931/2026Numero di raccolta generale 19770/2026Data pubblicazione 14/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La controversia traeva origine dalla notifica dell’avviso diaccertamento n. TY301H602373/2020, con il quale l’Agenzia delle Entraterecuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2015, maggiori imposteIrpef, Irap e Iva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esercente attività nonspecializzate di lavori edili, sul presupposto che egli avesse dedotto costi edetratto Iva in relazione a fatture passive riferite a operazioni ritenuteoggettivamente inesistenti, emesse dalla ditta individuale CaggegiArmando, dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e CesaraniGiuseppe e dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA].L’Ufficio rilevava che tali imprese, tutte riconducibili al medesimosoggetto, non disponevano di una reale struttura organizzativa, né di sedie mezzi idonei allo svolgimento di attività economica, e riteneva che esseoperassero quali mere cartiere, finalizzate all’emissione di fatture peroperazioni inesistenti, così da consentire ai clienti l’abbattimento del redditoimponibile.Il contribuente impugnava l’atto deducendo che le operazioni eranoinerenti alla propria attività ed erano state effettivamente eseguite, in largaparte nell’ambito di lavori svolti per l’[OSCURATO:PERSONA] UniversitariaPoliclinico [OSCURATO:PERSONA], e sosteneva che i relativi costi dovevano ritenersideducibili, anche alla luce della disciplina di cui all’art. 8 del d.L. n. 16 del2012. Egli assumeva, inoltre, che la vicenda potesse al più riguardareoperazioni soggettivamente inesistenti e che non gli potesse essereaddebitata alcuna partecipazione consapevole a un disegno fraudolento,avendo ricevuto prestazioni effettive e provveduto ai pagamenti mediante iconti correnti indicati dai fornitori.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 20671/2025Numero sezionale 4931/2026Numero di raccolta generale 19770/2026Data pubblicazione 14/06/2026L’Agenzia delle Entrate resisteva, ribadendo che le operazionidovevano qualificarsi come oggettivamente inesistenti e che gli elementiraccolti in verifica dimostravano l’esistenza di uno schema fraudolentoincentrato sulle società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di Palermo rigettava il ricorsoe condannava il contribuente alle spese.Con l’appello, [OSCURATO:PERSONA] insisteva nelle originarie difese ecensurava la sentenza di primo grado, lamentando, da un lato, l’omessapronuncia sulla dedotta configurabilità di operazioni soggettivamenteinesistenti e sulla conseguente applicazione della disciplina in tema dideducibilità dei costi e, dall’altro, l’erroneità del disconoscimento delladetrazione dell’Iva, in ragione della propria buona fede. Nel corso delgiudizio di secondo grado emergeva altresì la pendenza di un procedimentopenale davanti al Tribunale di Palermo per il reato di dichiarazionefraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, e l’appellantechiedeva la sospensione del processo tributario sino alla definizione di quellopenale.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado riteneva, anzitutto,che non sussistesse alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra ilgiudizio penale e quello tributario, osservando che l’art. 20 del d. Lgs. n. 74del 2000 escludeva la sospensione del procedimento amministrativo diaccertamento e del processo tributario per la mera pendenza delprocedimento penale avente a oggetto i medesimi fatti, e che neppure l’art.39 del d. Lgs. n. 546 del 1992 contemplava tale ipotesi tra i casi disospensione necessaria.Quanto al merito, la Corte esaminava congiuntamente i due motivi diappello e li riteneva infondati, rilevando che l’avviso di accertamento avevacontestato in modo espresso l’inesistenza oggettiva delle operazionifatturate e che la relativa prova poteva essere fornita dall’Amministrazioneanche mediante presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 20671/2025Numero sezionale 4931/2026Numero di raccolta generale 19770/2026Data pubblicazione 14/06/2026In particolare, il giudice d’appello osservava che le tre impreseemittenti avevano sedi legali inesistenti o comunque non operative, eranoprive di strutture, mezzi, scritture contabili regolari e dichiarazioni fiscali, etuttavia risultavano avere emesso, nell’anno 2015, un numero assai elevatodi fatture per importi rilevanti; rilevava inoltre che i flussi finanziari connessiai corrispettivi incassati venivano sistematicamente prelevati e che, al nettodei costi contestati, i costi sostenuti dal contribuente per l’acquisto dimaterie prime apparivano già congrui rispetto ai ricavi dichiarati, avutoriguardo alla natura dell’attività esercitata, essenzialmente prestazionale.Riteneva quindi che tali elementi fossero idonei a dimostrare l’inesistenzaoggettiva delle operazioni e che, una volta assolto dall’Ufficio il relativoonere probatorio, gravasse sul contribuente la prova dell’effettivaesecuzione delle prestazioni, prova che non poteva ritenersi raggiuntamediante la sola regolarità formale della contabilità o dei pagamenti. Poichél’appellante si era limitato a ribadire la propria buona fede e l’avvenutopagamento delle fatture, senza confutare puntualmente le contestazionidell’Ufficio, la Corte rigettava l’appello, confermava la sentenza di primogradoRicorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a quattromotivi di doglianza.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneaccelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la partericorrente ha chiesto la decisione collegiale.In prossimità dell’udienza parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.Ragioni della decisione1. Il primo motivo lamenta la nullità della sentenza per violazionedell’art. 21-bis del d. Lgs. n. 74 del 2000, dell’art. 39 del d. Lgs. n. 546 delCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 20671/2025Numero sezionale 4931/2026Numero di raccolta generale 19770/2026Data pubblicazione 14/06/20261992 e dell’art. 295 c.p.c., assumendo che la Corte di giustizia tributaria disecondo grado abbia deciso la controversia senza sospendere il giudiziononostante la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto lemedesime fatture contestate dall’Ufficio, e senza motivare adeguatamentesull’istanza di sospensione formulata dal contribuente.1.1. Il motivo è manifestamente infondato.Non può disporsi, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ed ancorché coincidanoi fatti esaminati in sede penale e quelli che fondano l'accertamento, lasospensione del processo tributario in attesa della definitività della predettasentenza, stante l’esclusione di qualsiasi rapporto di pregiudizialità traprocesso penale e processo tributario (Cass. n. 4924/2013; Cass. n.3800/2025).Peraltro, l’autonomia (il c.d. “doppio binario”) tra i due processi nonimpedisce affatto – diversamente da quanto si adombra da parte delcontribuente - al giudice dell’uno di valutare le risultanze dell’altro eviceversa: sul punto, l’art. 20, comma 1 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 –parimenti introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024 - prevede infatti che “1-bis.Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti didefinitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche aseguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fattiper cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nelprocesso penale ai fini della prova del fatto in essi accertato”.E anche il Giudice delle Leggi, recentemente, ha sottolineato in mododel tutto netto (Corte Cost. n. 50 del 2026, punto 26.3) come “con l’art. 20del d.lgs. n. 74 del 2000 venne sancito il regime del “doppio binario pieno”relativo ai rapporti tra procedimento penale e processo tributario, basatosul principio di specialità e della reciproca autonomia tra i due sistemi(penale e tributario), con l’esclusione di qualsiasi rapporto dipregiudizialità”.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 20671/2025Numero sezionale 4931/2026Numero di raccolta generale 19770/2026Data pubblicazione 14/06/20262. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.21-bis del d. Lgs. n. 74 del 2000 e dell’art. 295 c.p.c., sostenendo che ilgiudice d’appello abbia applicato automaticamente l’orientamento formatosiprima dell’introduzione della nuova disciplina, senza considerare che lasentenza penale irrevocabile di assoluzione è ora idonea a spiegare efficaciadi giudicato nel processo tributario quanto ai medesimi fatti materiali; in viasubordinata, prospetta altresì una questione di legittimità costituzionaledella disciplina, nella parte in cui non prevede un meccanismo diadeguamento del giudicato tributario all’eventuale sopravvenutaassoluzione in sede penale.2.1. Il motivo è anch’esso manifestamente infondato.L'art. 21-bis del d. Lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d. Lgs. n. 87del 2024, riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario solo allasentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione (Cass. n.9148/2025), non alle risultanze del processo prima della sua definitività.Quanto al profilo posto in via di subordine, basterà osservare che laquestione di costituzionalità della disposizione in argomento è stata decisadal Giudice delle Leggi (Corte cost. n. 50/2026), che l’ha ritenuta – sotto ivari profili che sono stati posti – quanto ad uno inammissibile, quanto aglialtri infondata.3. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.8 del d.L. n. 16 del 2012, dell’art. 14, comma 4-bis, della L. n. 537 del1993, dell’art. 109 TUIR e dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonchél’omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la sentenza impugnataabbia erroneamente qualificato come oggettivamente inesistenti operazioniche, secondo la prospettazione del ricorrente, risultano inveceeffettivamente eseguite, sia pure eventualmente da soggetti diversi daquelli formalmente indicati in fattura, con conseguente deducibilità dei costie detraibilità dell’Iva.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 20671/2025Numero sezionale 4931/2026Numero di raccolta generale 19770/2026Data pubblicazione 14/06/2026Deduce, inoltre, che il giudice d’appello abbia omesso di esaminareun passaggio dell’avviso di accertamento che riconoscerebbe l’effettivitàdelle prestazioni e che sarebbe decisivo per qualificare le operazioni comesoggettivamente, e non oggettivamente, inesistenti.3.1. Il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 7, comma 5-bis, del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 115 c.p.c.nonché il travisamento della prova e la motivazione apparente, censurandola sentenza nella parte in cui riconduce indistintamente tutti i costicontestati ad acquisti di materie prime e, sulla base di tale premessa, ritienecongrui i costi residui e desume da ciò l’inesistenza oggettiva delleoperazioni.Assume, invece, che una parte rilevante dei costi si riferisca a servizie manodopera effettivamente resi, sicché il ragionamento probatorio delgiudice d’appello risulterebbe illogico, contraddittorio e fondato su una noncorretta percezione del contenuto degli atti.4. I motivi terzo e quarto - entrambi tendenti invero a riproporrel’esame del merito della controversia - sono inammissibili.4.1. Sotto l’apparente denuncia della violazione di legge si contestanoaccertamenti e valutazioni di fatto compiuti dal giudice d’appello, che sirisolvono nella contestazione della valorizzazione degli elementi istruttori,ossia in una richiesta di revisione dei mezzi probatori che il giudice diseconde cure ha ritenuto idonei per il raggiungimento della prova, riesameestraneo alla natura ed alla finalità del giudizio di Legittimità (Cass. Sez.Un. n. 34476/2019; Cass. n. 21556/2025; n. Cass. 27992/2024).Le doglianze sono, altresì, inammissibili per violazione dell’art. 360bis c.p.c., avendo il giudice d’appello – comunque – concretamente decisole questioni di diritto da essi poste in modo conforme alla consolidatagiurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10336/2025; Cass. n. 9723/2024;Cass. n. 28628/2021) e l’esame dei motivi non offre elementi per mutarnel’orientamento; inoltre, il riferimento al paradigma del prospettato vizioCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 20671/2025Numero sezionale 4931/2026Numero di raccolta generale 19770/2026Data pubblicazione 14/06/2026motivazionale pure da essi dedotto non può trovare ingresso in questa sedea fronte del doppio rigetto della prospettazione di parte ricorrente sia inprimo sia in secondo grado.Infatti, a fronte della motivazione del giudice d’appello, il ricorrentenon ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione diprimo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sonostate tra loro diverse (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22430/2018).4.2. Le censure sono, comunque, anche a ritenerle ammissibili,manifestamente infondate.I numerosi elementi dedotti in atti dall’Ufficio sono stati apprezzatianaliticamente dal giudice di seconde cure, il quale nota come “al netto deicosti disconosciuti, i costi sostenuti dalla ditta del Sig. [OSCURATO:PERSONA] e relativiall’acquisto di materie prime nel 2015, erano del tutto congrui rispetto airicavi dichiarati nel medesimo anno; a fronte di ricavi complessivi dichiaratiper l’anno 2015 di € 611.374,00 i costi relativi all’acquisto di materie prime,al netto di quelli contestati dall’Ufficio e riguardanti le fatture emesse dalCaggegi, erano pari ad € 286.526,00 (€ 481.289,00 costi totali acquistomaterie prime dichiarati - € 194.763,00 costi operazioni inesistenti);pertanto, il ricorrente ha comunque sostenuto ingenti costi per l’acquisto dimaterie prime da altri fornitori, che nulla avevano a che fare con il GruppoCaggegi; se si considera il tipo di attività svolta dal ricorrente (“ATTIVITA'[OSCURATO:PERSONA]”), che comporta lo svolgimentoesclusivo di prestazioni di servizi, è del tutto ovvio che i costi relativi allematerie prime dichiarate dal contribuente in dichiarazione (€ 481.289,00)erano oltremodo sproporzionati rispetto ai ricavi conseguiti e dichiarati (€611.374,00); infatti, trattandosi di attività di servizi e non commerciale, iricavi, necessariamente, dovevano essere collegati più alle prestazionilavorative che alle materie prime impiegate; la ditta del ricorrente avevasostenuto costi per personale dipendente, nel 2015 di € 61.438,00”.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 20671/2025Numero sezionale 4931/2026Numero di raccolta generale 19770/2026Data pubblicazione 14/06/2026Essi costituiscono elementi indiziari senza dubbio idonei a trasferire incapo al contribuente l’onere della prova della esistenza oggettiva (Cass. n.9723/2024) delle operazioni contestate; prova che nel presente caso ilgiudice di appello ha ritenuto non esser stata fornita.5. In conclusione, il ricorso va quindi rigettato.6. Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza.7. Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizioneaccelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n.28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alleprecedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in temadi procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione delgiudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'art. 96 c.p.c. codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente.Va quindi liquidata a carico di parte ricorrente in favore di partecontroricorrente la somma di euro 8.200,00 per compensi e l’ulterioresomma di euro 8.200,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la somma dieuro 5.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 8.200,00oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamentoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 20671/2025Numero sezionale 4931/2026Numero di raccolta generale 19770/2026Data pubblicazione 14/06/2026– sempre in favore di parte controricorrente - della ulteriore somma di euro8.200,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., nonché alla ancora ulteriore somma di euro5.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi, sempre ad opera di partericorrente, alla cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 12 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10