CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 01598/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2401/2025 proposto da E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in atti (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – Oggetto: motivazione apparente della sentenza Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 4031/05/2024, depositata in data 18/06/2024, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA] di causa Con ricorso depositato il 29 maggio 2019 e notificato in data 8 maggio la società E [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l’avviso di accertamento n. TK503M204511-2018, notificato il 14 dicembre 2018, col quale l’Ufficio recuperava a tassazione l’IVA relativa all’anno 2016, maggiorata di interessi e sanzioni, per asserita partecipazione della ridetta società a una frode carosello, sulla scorta delle risultanze di un P.V.C. redatto il 20 giugno 2018 dalla Guardia di Finanza, all’esito di un accertamento ispettivo. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso. Appellava la contribuente. Con la sentenza gravata in questa sede la Corte di secondo grado ha, in riforma della sentenza impugnata, dichiarato ammissibile il ricorso ma lo ha rigettato nel merito. Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a un solo motivo, poi illustratocon memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrente ha chiesto la decisione collegiale Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] della decisione L’unico motivo di ricorso è proposto in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. e lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, c. 2 n. 4 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 111 c. 6 Cost., per avere la sentenza di merito motivato la propria decisione in modo apparente. Detto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La motivazione apparente della sentenza si ravvisa nel momento in cui non è possibile ravvisare “gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass.n. 18231/2016 e in questo senso anche Cass. SS.UU n. 8053/2014). Nel caso di specie è possibile dedurre l’iter logico- motivazionale da cui il Giudice di secondo grado ha tratto il proprio convincimento. Dopo aver risolto a favore del contribuente la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, la sentenza affronta e disattende l’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio, “doglianza, quest’ultima, di per sé incompatibile con la ricostruzione appena descritta dell’interlocuzione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e contribuente, soprattutto alla luce degli effettivi incontri tra contribuente ed [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue, dunque, l’assoluta infondatezza della violazione del principio del contraddittorio laddove, invece, le parti hanno intrapreso la procedura di adesione, sede massima di espressione dell’effettività del contraddittorio”. Quindi, viene ad esaminare il profilo relativo alla asserita violazione dell’onere della prova, in ordine al quale chiarisce come “…l’onere della prova, di cui all’art. 7, comma 5bis, D.lgs. 546/1992, in tema di operazioni Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] soggettivamente ed oggettivamente inesistenti grava sempre sull’[OSCURATO:PERSONA], la quale tuttavia può legittimamente assolvere al proprio onere anche attraverso presunzioni, purché gravi precise e concordanti”. Infine, venendo alle questioni di merito, sia pur sinteticamente afferma con chiarezza che “Il contribuente, infatti, si limita a ribadire la propria estraneità alla frode, senza riuscire a confutare la prove addotte dall’[OSCURATO:PERSONA], secondo cui la irregolarità delle operazioni intercorse con società soggette ad accertamenti, anche penali, la misura minima del rincaro adottato nelle operazioni con quest’ultime, nonché l’accertata collusione di alcuni membri e dipendenti della contribuente muoverebbero tutti nell’univoca direzione della partecipazione fraudolenta alla frode carosello. Valutazione, quest’ultima, che il Collegio non ritiene di poter contraddire, alla luce del mancato assolvimento dell’onere di prova contraria in capo al contribuente”. Come si vede il percorso motivazionale è logico e ben delineato , risolvendosi la doglianza in asserite insufficienze, di per sé irrilevanti e non censurabili in sede di legittimità posto che il vizio motivazionale non può assurgere a motivo d’impugnazione se non per la carenza totale o parvenza della motivazione. Infatti, va ribadito che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (Cass. n. 3601/2006). Inoltre, l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. n. 520/2005). In altre parole, il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere. In conclusione, quindi, il ricorso va rigettato. Le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza come in dispositivo. Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540 / 2023; Cass. Sez. Un. n. 27195 / 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importo di euro 7.000,00 a carico di parte soccombente ed ex art.96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 3.500,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende; P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 14.000,00, in favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 7.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 3.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat