CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01601/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3691 /20 2 5 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s . nella persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ( domic i lio digitale PEC:[OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del D irettore pro tempore rappresentatae difes a come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente – Oggetto:motivazione apparentedella sentenza Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 per la cassazione del la s entenza della Corte di giustizia tri butaria di secondo grado del l’Umbria n. 321 /0 2 /2024, depositata in data 24/09/2024,non notificata ; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA] o Fattidi caus a Conricorso notificato in data 15/07/2022 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s . impugnava innanzi alla Corte di Giustizia di primo grado di Perugia l’avvisodi accertamento N.T3N030300175/2022 emesso dall’Agenzia delle Entrate di Perugia per il periodo d’imposta che, affermando la sussistenza di operazioni oggettivamente inesistenti, riprendeva imponibilea tassazione, ai fini IRES , IRAP ed IVA, con applicazione di €71.512,00 a titolo di imposte con le relative sanzioni ed interessi. La CGT di primo grado di Perugia accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio. Con la sentenza ora gravata, il giudice di appello ha accolto l’impugnazionedell’Agenzia delle entrate. Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a quattromotivi di censura ; la stessa ha anche depositato memoria. Resistecon controricorso l’Agenzia delle Entrate. IlConsigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata delricorso ex art. 3 8 0 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrente hachiesto la decisione collegiale Ragionidella decisione Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c . 2 n. 4 c .p.c. in relazione all’art . 360 n.5 c.p.c., l’incongruenzaed i llogicità della motivazione e il mancato esame delle circostanzedi fatto oggetto di discussione tra le parti. Secondoparte ricorrente, la sentenza di merito avrebbe espresso una decisione del tutto illogica: un compiuto esame di tutti gli elementi fattuali avrebbe necessariamente negato la sussumibili tà dell’affermato presupposto di società cartiere al caso di specie e condottoad una declaratoria di infondatezza della pretesa tributaria di cuiall’atto impugnato. Ilmotivo è inammissibile . Con esso, si denuncia l'omesso esame di elementi istruttori, che avrebbero determinato la incongruente e illogica motivazione della decisione, non tenendo conto che il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controversoe decisivo per il giudizio» come precedentemente previsto dal “vecchio” n. 5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorsoper non aver osservato il mutato quadro normativo processuale (cfr.Cass. Sez. U n. n. 19881 / 2014); in ogni caso, poi, la motivazione resa dalla pronuncia di merito non è apparente, risultando da essa adeguatamentecomprensibili le ragioni del decisum (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Ilsecondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art115c.p.c., dell’ art. 2697 . c.c.; degli art t. 2729 c.c. e 39, comma 1,lett. d) del d .P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 54, comma 2 del d .P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art 360 c.p.c. n.3; si censura la Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 pronuncia di secondo grado nella parte in cui ritiene assolto l’onere dellaprova in capo all’ufficio. Il terzo motivo di ricorso si duole - in via subordinata – ancora della violazionee/o falsa applicazione degli artt . 115 c.p.c., 2697 c.c. , 39, comma1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 197 2 , per travisamento dei fatti e mancato assolvimentodell’onere della prova , in relazione all’art . 360 c.p.c. n. 4. Sostienela ricorrente che laddove la regola sull’onere della prova fosse ritenuta di natura strettamente processuale e non sostanziale, le censure proposte con il superiore n. 2, sarebbero da considerarsi riconducibili,in relazione all’a rt. 360 c . p.c. n 4, all’ error in procedendo manon modificandosi, tuttavia, la illegittimità applicativa dei principi adesso sottesi. I ridetti motivi , suscettibili di esame congiunto poiché strettamente connessitra di loro, sono inammissibili . Sotto l’apparente denuncia della violazione di legge in ordine all’assolvimento dell’onere probatorio, si contestano nel concreto accertamentie valutazioni di fatto compiuti dal giudice d’appello, che si risolvono nella contestazione della valorizzazione degli elementi istruttori,ossia in una richiesta di revisione dei mezzi probatori che il giudicedi seconde cure ha ritenuto idon ei per il raggiungimento della prova, riesame estraneo alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. SS. UU. n. 34476 / 2019; Cass. n. 27992/2024); l e censurein argomento sono altresì inammissibil i per violazione dell’art.360 bis c.p.c. avendo – quanto al criterio seguito in ordine alla ripartizione dell’onere della prova - il giudice d’appello deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte(tra molte, Cass. n. 9723/2024) e l’esame del motivo non offre elementiper mutarne l’orientamento. Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 Ilquarto motivo censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazionedell’art. 109 del TUIR in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3; secondo la società ricorrente risulterebbe insussistente la necessità probatoria, ritenuta invece necessaria dalla sentenza di merito, trattandosi di costi che sono direttamente ed immediatamente riconducibiliall’attività svolta. Ilmotivo si rivela inammissibile. Esso non intercetta la ratio decidendi della sentenza (in argomento Cass.n. 8755/2018) la quale è incentrata sul disconoscimento di costi e detrazioni in ragione della inesistenza oggettiva delle operazioni sottesealle fatture e non del mero difetto di inerenza . Comeè noto, l a doglianza presentata risulta inammissibile ove – come qui avviene - s i appunt i su questioni del tutto estranee all' ordito motivazionale fornito dalla sentenza di merito senza muovere invece alcuna critica alla ratio decidendi posta a base della decisione impugnata("in tema di ricorso per 4 cassazione è necessario che venga contestataspecificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata" : Cass. n. 19989/2017). Più precisamente secondola giurisprudenza di questa Corte il motivo d' impugnazione è rappresentatodal!' enunciazione, secondo lo schema normativo con cui ilmezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondochi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può c onsiderarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi,nell' esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere e nunciate come tali, debbono Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 6 concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimentodello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; inriferimento al ricorso per Cassazione tale nu llità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l' inammissibilitàai sensi dell' art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. ( Cass. n. 6496/2017;Cass. n. 17330/2015 ; Cass. n. 359/2005) . Ladoglianza è, altresì, inammissibile anche per violazione dell’art. 360 bis c.p.c. avendo il giudice d’appello deciso la questione di diritto in modoconforme alla giurisprudenza di questa Corte ( tra molte, Cass.n.20060/2022 e Cass. n. 3747/2025) e l’esame del motivo non offre elementiper mutarne l’orientamento. Infine,la censura è comunque manifestamente infondata poiché pone laquestione relativa ai costi oggetto di recupero, mentre trattandosi di operazionioggettivamente inesistenti i costi in argomento, in quanto per l’appunto mai venuti a esistenza, non possono avere alcuna rilevanzareddituale né rilevanza iva. Conclusivamente,il ricorso va rigettato. Lespese processuali sono liquidate secondo la soccombenza come in dispositivo. Poichéla presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 - bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540 / 2023; Cass. Sez. Un. n. 27195 / 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839 / 2023) secondola quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art.380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. l gs. n. 149 del Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 7 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativ a di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente. Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importodi euro 3 . 0 0 0 ,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1 . 5 0 0 ,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassadelle ammende; P.Q.M rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.800 ,00, in favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrenteal pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.0 00, 00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancoraulteriore somma di euro 1.5 0 0,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favoredella cassa delle ammende. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, in