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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2026

Cassazione n. 12281/2026

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Nicola, nella qualità di titolaredell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi entrambi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procure speciali in– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttorepro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato- controricorrente –Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Molise n. 204/1/2024, depositata in data 17/10/2024e non notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Con avviso di accertamento n.

MUL160009387U-GIOCHI–LOTTERIE, l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli contestava aStanleybet [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo titolare di centrodi trasmissione dati (CTD), il mancato pagamento dell’imposta unicasulle scommesse per l’anno 2016, determinando la base imponibile invia forfettaria ai sensi dell’art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190del 2014, per un importo pari a euro 89.280,44, oltre sanzioni einteressi.L’accertamento traeva origine da verifiche svolte presso il puntodi raccolta scommesse gestito dal Perfetto, operante per conto dellasocietà Stanleybet, bookmaker estero privo di concessione in Italia.

Nonessendo stata attivata la procedura di regolarizzazione prevista dallanormativa vigente, l’Ufficio applicava il regime impositivo specialeprevisto per i soggetti non regolarizzati.Il ricorso proposto dai contribuenti avverso l’atto impositivo venivarigettato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Isernia.Avverso tale decisione Stanleybet e il titolare del CTDproponevano appello, deducendo plurimi motivi di censura, sia dicarattere pregiudiziale sia di merito, incentrati, tra l’altro, sulla pretesaincompatibilità della normativa nazionale con il diritto unionale e con iprincipi costituzionali, nonché sull’erronea individuazione deipresupposti soggettivo e territoriale dell’imposta.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Moliserespingeva l’appello, confermando integralmente la decisione di primogrado.

In via preliminare, ha escluso la necessità di sollevare questionidi legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustiziadell’Unione europea, rilevando come la disciplina dell’imposta unica sullescommesse, con riferimento tanto al presupposto soggettivo quanto aquello territoriale, sia stata oggetto di consolidato scrutinio da partedella Corte costituzionale, della Corte di giustizia UE e dellagiurisprudenza di legittimità.È stato ribadito il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, della legge n.220 del 2010, sono soggetti passivi dell’imposta unica non solo iconcessionari, ma anche coloro che, pur in assenza di concessione,gestiscono o raccolgono scommesse, direttamente o per conto di terzi,con previsione di responsabilità solidale tra bookmaker e centro ditrasmissione dati.Quanto alla dedotta incompatibilità con il diritto unionale, la Corteha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, in particolarela sentenza resa nella causa C-788/18, affermando che la normativaitaliana non ha carattere discriminatorio, in quanto si applicaindistintamente a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sulterritorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento, in unsettore non armonizzato a livello europeo.È stata altresì esclusa la violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost.,rilevando che la Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 2018, hacircoscritto la dichiarazione di illegittimità alle sole annualità anteriori al2011, restando invece pienamente legittimo il regime impositivoapplicabile ai periodi successivi, come quello oggetto di causa.Con riferimento al regime di determinazione forfettaria della baseimponibile previsto dall’art. 1, comma 644, della legge n. 190 del 2014,Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026la Corte ha affermato che tale disposizione non risulta abrogata dall’art.1, comma 945, della legge n. 208 del 2015, il quale introduce un diversocriterio di tassazione sui ricavi, ma non elimina il regime speciale esanzionatorio applicabile ai soggetti non regolarizzati.

Ne consegue lalegittimità dell’accertamento fondato sul criterio del triplo della mediaprovinciale della raccolta.È stata infine esclusa l’applicabilità dell’esimente dell’obiettivaincertezza normativa, atteso che, all’epoca dei fatti, il quadro normativorisultava sufficientemente chiaro alla luce degli interventi legislativi edell’orientamento giurisprudenziale consolidato.In applicazione dei principi sopra richiamati, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Molise ha quindi ritenuto legittimol’avviso di accertamento impugnato e ha respinto l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza diprimo grado e condannando gli appellanti, in solido, al pagamento dellespese del giudizio di appello.Ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a seimotivi; gli stessi hanno anche depositato istanza di riunione del presentegiudizio ad altri elencati nell’istanza nonché di discussione dellacontroversia in pubblica udienza.Resiste con controricorso l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli.Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneaccelerata ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale le parti ricorrentihanno chiesto la decisione del Collegio depositando memoria illustrativa.Ragioni della decisionePreliminarmente, va disattesa l’istanza di riunione del presentegiudizio con altre controversie nelle quali viene in rilievo la questione didiritto di cui al secondo motivo di ricorso.Va rilevato infatti che il provvedimento di riunione, fondandosi suvalutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potereCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertantoinsuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità(Cass. n. 28539/2022; Cass. n. 8024/2018).

Inoltre, come si vedrà insede di scrutinio del motivo, la questione che esso pone si rivelainfondata.Ancor a preliminarmente, va poi disattesa l’istanza di discussionein pubblica udienza.In adesione all'indirizzo già espresso dalle sezioni unite di questaCorte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazionein pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi didiritto da applicare nel caso di specie (Cass. Sez.

Un., n. 14437 del 5giugno 2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica (Cass. Sez.

Un. n. 8093/2020).

In particolare, la sededell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con lastatuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamenteinedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Cortefornisce ii proprio contributo.

Nel caso in questione, il tema oggetto delgiudizio non è neppure nuovo nella giurisprudenza di questa Corte (v.Cass. di seguito citate) e, comunque, è compiutamente affrontato intutti i suoi risvolti da un lato dalla Corte costituzionale (con la sentenza14 febbraio 2018, n. 27) e dall'altro da quella unionale (con la sentenza26 febbraio 2020 in causa C-788/18, relativa alla Stanleybet MaltaLimited); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente ediffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito e anche diLegittimità (v. nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 31905/2021).

Néritiene la Corte che la questione posta con il secondo motivo di ricorsorichieda la trattazione nella sede di cui sopra, poiché risolvibile sulla basedi noti e consolidati principi già più volte espressi nelle pronunce diquesto Giudice della Legittimità.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026Venendo ora alla disamina delle censure proposte, rileva la Corteche il primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione della legge n. 220 del 2010, con specifico riferimento allaratio legis di cui all’art. 1, comma 64, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.

I ricorrenti deducono che la sentenza impugnataavrebbe erroneamente applicato la disciplina introdotta dalla legge distabilità 2011, la quale avrebbe natura eccezionale e sanzionatoria,finalizzata al contrasto del gioco illecito, a una fattispecie nella qualel’attività del bookmaker estero e dei CTD ad esso collegati sarebbe statariconosciuta come lecita dalla giurisprudenza nazionale ed eurounitaria.Ne conseguirebbe l’erronea individuazione del presupposto normativodell’imposta unica.Il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 945, della legge n. 208 del 2015, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Si censura la decisione impugnata pernon aver applicato, con riferimento all’annualità 2016, il nuovo criteriodi tassazione dell’imposta unica fondato sul margine (differenza trasomme giocate e vincite corrisposte), che, secondo i ricorrenti, avrebbetrasformato l’imposta da indiretta a diretta, rendendo soggetto passivoesclusivo il bookmaker ed esonerando i CTD, con conseguenteillegittimità dell’accertamento fondato su regimi precedenti.Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014, come modificatodall’art. 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015, nonché dell’art. 24,comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.

I ricorrenti contestano la legittimità del criterio dideterminazione forfettaria della base imponibile mediante il triplo dellamedia provinciale della raccolta, deducendo l’erronea applicazionetemporale della norma e, in subordine, l’illegittimità del ricorso a unCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026metodo presuntivo rigido e sproporzionato rispetto alla reale capacitàcontributiva.Il quarto motivo aggredisce la sentenza di appello per violazionee falsa applicazione degli artt. 49, 52 e 56 TFUE, nonché dei principieurounitari di parità di trattamento e non discriminazione, conriferimento alla disciplina nazionale dell’imposta unica, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con richiesta di rinviopregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Si deduce chel’applicazione dell’imposta unica e, in particolare, del regime forfettarioprevisto per i soggetti non collegati al totalizzatore nazionaledeterminerebbe una discriminazione fiscale nei confronti degli operatoriesteri, già illegittimamente esclusi dal sistema concessorio italiano,incidendo in modo sproporzionato e restrittivo sulla libertà diprestazione dei servizi.Il quinto motivo censura la pronuncia di merito per violazione efalsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, 5 e 6 del d.Lgs. n. 472 del 1997 e 10 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.

I ricorrenti lamentano l’omessaapplicazione dell’esimente dell’obiettiva incertezza normativa,evidenziando la complessità e la stratificazione del quadro normativo egiurisprudenziale in materia di imposta unica, tale da escluderel’elemento soggettivo della colpevolezza e, conseguentemente, lalegittimità delle sanzioni irrogate.Il sesto motivo di duole della violazione e falsa applicazione degliartt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 12 e 15 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Si censura la statuizionesulle spese di lite, deducendosi che la controversia presentava profili diparticolare complessità e novità tali da giustificare la compensazionedelle spese, in deroga al principio della soccombenza.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026Tutte le questioni poste con i motivi risultano manifestamenteinfondate alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (pertutte Cass. n. 24433/2024; si vedano Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021,9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021,9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; v. da ultimo Cass. n.26384/2022; Cass. n. 813/2023; Cass. n. 6761/2023 e, piùrecentemente, Cass. 11584/2026 e n. 11720/2026).Pertanto, il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibileex art. 360 bis c.p.c.I motivi primo, terzo, quarto e il quinto – in forza dei precedentidi cui sopra - sono quindi manifestamente infondati e vanno rigettati;restano conseguentemente disattese, in quanto parimenti infondate, lerichieste di rinvio (o di nuovo rinvio) pregiudiziale, non sussistendone ipresupposti.Con riferimento poi alla questione posta nel secondo motivo,osserva la Corte che tale motivo è parimenti manifestamente infondatoperché l’art. 1 comma 945 L. 208/2015 non è applicabile al caso dispecie in quanto è vigente solo per gli operatori collegati al TotalizzatoreNazionale, mentre per gli altri continuano a trovare applicazione lenorme speciali in materia di accertamento previste dall’art. 24 comma10 del D.L. n. 98/2011 e dall’art. 1 comma 644 lett. g) della l. n.190/2014.

Il legislatore, infatti, introducendo con l’art. 1 comma 945della l. n. 208/2015 la tassazione calcolata “… sulla differenza tra lesomme giocate e le vincite corrisposte…” non ha abrogato l’art. 1 commi643 e 644 lett. g) della l. n. 190/2014 che prevede, per i soggetti “checomunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per contoproprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati altotalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (…)l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, èCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionalein cui si offre gioco con vincite in denaro”.

Il soggetto passivodell’imposta unica, in caso di assenza del collegamento al TotalizzatoreNazionale è, comunque, il titolare del CTD che gestisce le scommesseper conto del Bookmaker non autorizzato in Italia, il quale è obbligatosolidalmente al pagamento dell’imposta stessa e delle relative sanzioni.La nuova norma, infatti, non ha abrogato né il comma 643 dell’art.1, della l. n. 190 del 2014, che disciplina il presupposto del tributo, eche ha previsto una procedura di regolarizzazione per i soggetti che“comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per contoproprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati altotalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”, né ilcomma 644, lett. g) del medesimo art. 1 della L. n. 190 del 2014, comemodificato dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, secondo ilquale l'imposta unica di cui al d.

Lgs. n. 504 del 1998 si applica, per iperiodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016, su di un imponibileforfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuatanella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desuntadai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'impostaantecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massimastabilita dall'art. 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato d.

Lgs.n. 504 del 1998, mentre per i periodi di imposta precedenti si continuaad applicare il metodo previsto dall’art. 24, comma 10, del d.L. n. n. 98del 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 2011.Poiché è pacifico che i ricorrenti non hanno regolarizzato la propriaposizione, agli stessi continua ad applicarsi il precedente metodo dicalcolo forfetario introdotto dall’art. 1, comma 644, lett. g) della L. n.190 del 2014.In ogni caso, quanto alla prospettata questione di costituzionalitàdell’art.1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, questa Corte, conCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026ordinanza n. 7673/2025, ha dichiarato manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g),della L. n. 190 del 2014 (nel testo vigente ratione temporis) in relazioneagli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., in quanto, per i soggetti di cui al comma643, che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, puravendo aderito, ne sono decaduti, la determinazione dell'imposta su diun imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media dellaraccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto diraccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per ilperiodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquotamassima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.

Lgs. n.504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole, attesa la posizionedi ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatoridella rete legale e l'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzatada questi soggetti, per mancato collegamento al totalizzatore nazionaledell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e realizza un accertamentoinduttivo su base presuntiva, che non esclude la prova contraria da partedel contribuente circa l'effettivo ammontare delle giocate effettuate,sicché sono garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza traimposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azioneamministrativa (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 11720/2026 e Cass. n.11584/2026 già citate).Con riguardo al quarto motivo, confermano l’infondatezza dellaquestione da esso posta ulteriori pronunce di questa Corte (Cass. n.10276/2022; Cass. n. 24213/2023 nonché Cass. n. 11584/2026 cit.).In sintesi, la giurisprudenza di legittimità ha unanimementechiarito che:- sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia neiconfronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo diCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026concessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietàparitetica;- sussistono i presupposti territoriali: l'imposta, che non ha natura disanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesseraccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sonostabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazionedella libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento;- l’imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad untrattamento sanzionatorio;- la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso che sianoassoggettate ad imposta solo le ricevitorie per le annualità antecedential 2011;- non sussistono i presupposti per ritenere l’obbiettiva incertezzanormativa (Cass. n. 12301 del 17/05/2017; Cass. n. 15452 del13/06/2018; Cass. n. 10313 del 12/04/2019, Cass. n. 32082 del09/12/2019);- l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto con l’art.401 dir.

Iva, né profili di doppia imposizione.Il rigetto dei primi cinque motivi di ricorso comporta il rigetto delsesto motivo di ricorso risultando le spese di lite dovute dalla partesoccombente.

Le spese processuali sono liquidate secondo lasoccombenza.Per tali ridette ragioni, il ricorso – che si pone in frontale contrastocon la consolidata giurisprudenza della Corte – va dichiaratoinammissibile ex art. 360 bis c.p.c.Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta didefinizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata lagiurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.Sez.

Un. n. 28540/2023; Cass. Sez.

Un. n. 27195/2023; ancora,Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023)secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.

Lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il nondecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente.Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore dellacontroricorrente la somma di euro 6.000,00 per compensi e l’ulterioresomma di euro 3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la sommadi euro 1.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre a carico diparte ricorrente – alla cassa delle ammende P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrenteche liquida in euro 6.000,00, oltre a spese prenotate a debito cuiaggiungersi – sempre a favore della parte controricorrente - la sommadi euro 3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., oltre alla somma ulteriore di euro1.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nicola, nella qualità di titolaredell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi entrambi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procure speciali in– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttorepro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato- controricorrente –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Molise n. 204/1/2024, depositata in data 17/10/2024e non notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Con avviso di accertamento n. MUL160009387U-GIOCHI–LOTTERIE, l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli contestava aStanleybet [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo titolare di centrodi trasmissione dati (CTD), il mancato pagamento dell’imposta unicasulle scommesse per l’anno 2016, determinando la base imponibile invia forfettaria ai sensi dell’art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190del 2014, per un importo pari a euro 89.280,44, oltre sanzioni einteressi.L’accertamento traeva origine da verifiche svolte presso il puntodi raccolta scommesse gestito dal Perfetto, operante per conto dellasocietà Stanleybet, bookmaker estero privo di concessione in Italia. Nonessendo stata attivata la procedura di regolarizzazione prevista dallanormativa vigente, l’Ufficio applicava il regime impositivo specialeprevisto per i soggetti non regolarizzati.Il ricorso proposto dai contribuenti avverso l’atto impositivo venivarigettato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Isernia.Avverso tale decisione Stanleybet e il titolare del CTDproponevano appello, deducendo plurimi motivi di censura, sia dicarattere pregiudiziale sia di merito, incentrati, tra l’altro, sulla pretesaincompatibilità della normativa nazionale con il diritto unionale e con iprincipi costituzionali, nonché sull’erronea individuazione deipresupposti soggettivo e territoriale dell’imposta.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Moliserespingeva l’appello, confermando integralmente la decisione di primogrado. In via preliminare, ha escluso la necessità di sollevare questionidi legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustiziadell’Unione europea, rilevando come la disciplina dell’imposta unica sullescommesse, con riferimento tanto al presupposto soggettivo quanto aquello territoriale, sia stata oggetto di consolidato scrutinio da partedella Corte costituzionale, della Corte di giustizia UE e dellagiurisprudenza di legittimità.È stato ribadito il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, della legge n.220 del 2010, sono soggetti passivi dell’imposta unica non solo iconcessionari, ma anche coloro che, pur in assenza di concessione,gestiscono o raccolgono scommesse, direttamente o per conto di terzi,con previsione di responsabilità solidale tra bookmaker e centro ditrasmissione dati.Quanto alla dedotta incompatibilità con il diritto unionale, la Corteha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, in particolarela sentenza resa nella causa C-788/18, affermando che la normativaitaliana non ha carattere discriminatorio, in quanto si applicaindistintamente a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sulterritorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento, in unsettore non armonizzato a livello europeo.È stata altresì esclusa la violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost.,rilevando che la Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 2018, hacircoscritto la dichiarazione di illegittimità alle sole annualità anteriori al2011, restando invece pienamente legittimo il regime impositivoapplicabile ai periodi successivi, come quello oggetto di causa.Con riferimento al regime di determinazione forfettaria della baseimponibile previsto dall’art. 1, comma 644, della legge n. 190 del 2014,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026la Corte ha affermato che tale disposizione non risulta abrogata dall’art.1, comma 945, della legge n. 208 del 2015, il quale introduce un diversocriterio di tassazione sui ricavi, ma non elimina il regime speciale esanzionatorio applicabile ai soggetti non regolarizzati. Ne consegue lalegittimità dell’accertamento fondato sul criterio del triplo della mediaprovinciale della raccolta.È stata infine esclusa l’applicabilità dell’esimente dell’obiettivaincertezza normativa, atteso che, all’epoca dei fatti, il quadro normativorisultava sufficientemente chiaro alla luce degli interventi legislativi edell’orientamento giurisprudenziale consolidato.In applicazione dei principi sopra richiamati, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Molise ha quindi ritenuto legittimol’avviso di accertamento impugnato e ha respinto l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza diprimo grado e condannando gli appellanti, in solido, al pagamento dellespese del giudizio di appello.Ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a seimotivi; gli stessi hanno anche depositato istanza di riunione del presentegiudizio ad altri elencati nell’istanza nonché di discussione dellacontroversia in pubblica udienza.Resiste con controricorso l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli.Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneaccelerata ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale le parti ricorrentihanno chiesto la decisione del Collegio depositando memoria illustrativa.Ragioni della decisionePreliminarmente, va disattesa l’istanza di riunione del presentegiudizio con altre controversie nelle quali viene in rilievo la questione didiritto di cui al secondo motivo di ricorso.Va rilevato infatti che il provvedimento di riunione, fondandosi suvalutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potereCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertantoinsuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità(Cass. n. 28539/2022; Cass. n. 8024/2018). Inoltre, come si vedrà insede di scrutinio del motivo, la questione che esso pone si rivelainfondata.Ancor a preliminarmente, va poi disattesa l’istanza di discussionein pubblica udienza.In adesione all'indirizzo già espresso dalle sezioni unite di questaCorte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazionein pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi didiritto da applicare nel caso di specie (Cass. Sez. Un., n. 14437 del 5giugno 2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica (Cass. Sez. Un. n. 8093/2020). In particolare, la sededell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con lastatuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamenteinedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Cortefornisce ii proprio contributo. Nel caso in questione, il tema oggetto delgiudizio non è neppure nuovo nella giurisprudenza di questa Corte (v.Cass. di seguito citate) e, comunque, è compiutamente affrontato intutti i suoi risvolti da un lato dalla Corte costituzionale (con la sentenza14 febbraio 2018, n. 27) e dall'altro da quella unionale (con la sentenza26 febbraio 2020 in causa C-788/18, relativa alla Stanleybet MaltaLimited); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente ediffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito e anche diLegittimità (v. nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 31905/2021). Néritiene la Corte che la questione posta con il secondo motivo di ricorsorichieda la trattazione nella sede di cui sopra, poiché risolvibile sulla basedi noti e consolidati principi già più volte espressi nelle pronunce diquesto Giudice della Legittimità.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026Venendo ora alla disamina delle censure proposte, rileva la Corteche il primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione della legge n. 220 del 2010, con specifico riferimento allaratio legis di cui all’art. 1, comma 64, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. I ricorrenti deducono che la sentenza impugnataavrebbe erroneamente applicato la disciplina introdotta dalla legge distabilità 2011, la quale avrebbe natura eccezionale e sanzionatoria,finalizzata al contrasto del gioco illecito, a una fattispecie nella qualel’attività del bookmaker estero e dei CTD ad esso collegati sarebbe statariconosciuta come lecita dalla giurisprudenza nazionale ed eurounitaria.Ne conseguirebbe l’erronea individuazione del presupposto normativodell’imposta unica.Il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 945, della legge n. 208 del 2015, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. Si censura la decisione impugnata pernon aver applicato, con riferimento all’annualità 2016, il nuovo criteriodi tassazione dell’imposta unica fondato sul margine (differenza trasomme giocate e vincite corrisposte), che, secondo i ricorrenti, avrebbetrasformato l’imposta da indiretta a diretta, rendendo soggetto passivoesclusivo il bookmaker ed esonerando i CTD, con conseguenteillegittimità dell’accertamento fondato su regimi precedenti.Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014, come modificatodall’art. 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015, nonché dell’art. 24,comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. I ricorrenti contestano la legittimità del criterio dideterminazione forfettaria della base imponibile mediante il triplo dellamedia provinciale della raccolta, deducendo l’erronea applicazionetemporale della norma e, in subordine, l’illegittimità del ricorso a unCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026metodo presuntivo rigido e sproporzionato rispetto alla reale capacitàcontributiva.Il quarto motivo aggredisce la sentenza di appello per violazionee falsa applicazione degli artt. 49, 52 e 56 TFUE, nonché dei principieurounitari di parità di trattamento e non discriminazione, conriferimento alla disciplina nazionale dell’imposta unica, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con richiesta di rinviopregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Si deduce chel’applicazione dell’imposta unica e, in particolare, del regime forfettarioprevisto per i soggetti non collegati al totalizzatore nazionaledeterminerebbe una discriminazione fiscale nei confronti degli operatoriesteri, già illegittimamente esclusi dal sistema concessorio italiano,incidendo in modo sproporzionato e restrittivo sulla libertà diprestazione dei servizi.Il quinto motivo censura la pronuncia di merito per violazione efalsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, 5 e 6 del d.Lgs. n. 472 del 1997 e 10 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. I ricorrenti lamentano l’omessaapplicazione dell’esimente dell’obiettiva incertezza normativa,evidenziando la complessità e la stratificazione del quadro normativo egiurisprudenziale in materia di imposta unica, tale da escluderel’elemento soggettivo della colpevolezza e, conseguentemente, lalegittimità delle sanzioni irrogate.Il sesto motivo di duole della violazione e falsa applicazione degliartt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 12 e 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Si censura la statuizionesulle spese di lite, deducendosi che la controversia presentava profili diparticolare complessità e novità tali da giustificare la compensazionedelle spese, in deroga al principio della soccombenza.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026Tutte le questioni poste con i motivi risultano manifestamenteinfondate alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (pertutte Cass. n. 24433/2024; si vedano Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021,9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021,9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; v. da ultimo Cass. n.26384/2022; Cass. n. 813/2023; Cass. n. 6761/2023 e, piùrecentemente, Cass. 11584/2026 e n. 11720/2026).Pertanto, il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibileex art. 360 bis c.p.c.I motivi primo, terzo, quarto e il quinto – in forza dei precedentidi cui sopra - sono quindi manifestamente infondati e vanno rigettati;restano conseguentemente disattese, in quanto parimenti infondate, lerichieste di rinvio (o di nuovo rinvio) pregiudiziale, non sussistendone ipresupposti.Con riferimento poi alla questione posta nel secondo motivo,osserva la Corte che tale motivo è parimenti manifestamente infondatoperché l’art. 1 comma 945 L. 208/2015 non è applicabile al caso dispecie in quanto è vigente solo per gli operatori collegati al TotalizzatoreNazionale, mentre per gli altri continuano a trovare applicazione lenorme speciali in materia di accertamento previste dall’art. 24 comma10 del D.L. n. 98/2011 e dall’art. 1 comma 644 lett. g) della l. n.190/2014. Il legislatore, infatti, introducendo con l’art. 1 comma 945della l. n. 208/2015 la tassazione calcolata “… sulla differenza tra lesomme giocate e le vincite corrisposte…” non ha abrogato l’art. 1 commi643 e 644 lett. g) della l. n. 190/2014 che prevede, per i soggetti “checomunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per contoproprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati altotalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (…)l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, èCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionalein cui si offre gioco con vincite in denaro”. Il soggetto passivodell’imposta unica, in caso di assenza del collegamento al TotalizzatoreNazionale è, comunque, il titolare del CTD che gestisce le scommesseper conto del Bookmaker non autorizzato in Italia, il quale è obbligatosolidalmente al pagamento dell’imposta stessa e delle relative sanzioni.La nuova norma, infatti, non ha abrogato né il comma 643 dell’art.1, della l. n. 190 del 2014, che disciplina il presupposto del tributo, eche ha previsto una procedura di regolarizzazione per i soggetti che“comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per contoproprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati altotalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”, né ilcomma 644, lett. g) del medesimo art. 1 della L. n. 190 del 2014, comemodificato dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, secondo ilquale l'imposta unica di cui al d. Lgs. n. 504 del 1998 si applica, per iperiodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016, su di un imponibileforfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuatanella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desuntadai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'impostaantecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massimastabilita dall'art. 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato d. Lgs.n. 504 del 1998, mentre per i periodi di imposta precedenti si continuaad applicare il metodo previsto dall’art. 24, comma 10, del d.L. n. n. 98del 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 2011.Poiché è pacifico che i ricorrenti non hanno regolarizzato la propriaposizione, agli stessi continua ad applicarsi il precedente metodo dicalcolo forfetario introdotto dall’art. 1, comma 644, lett. g) della L. n.190 del 2014.In ogni caso, quanto alla prospettata questione di costituzionalitàdell’art.1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, questa Corte, conCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026ordinanza n. 7673/2025, ha dichiarato manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g),della L. n. 190 del 2014 (nel testo vigente ratione temporis) in relazioneagli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., in quanto, per i soggetti di cui al comma643, che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, puravendo aderito, ne sono decaduti, la determinazione dell'imposta su diun imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media dellaraccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto diraccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per ilperiodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquotamassima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d. Lgs. n.504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole, attesa la posizionedi ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatoridella rete legale e l'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzatada questi soggetti, per mancato collegamento al totalizzatore nazionaledell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e realizza un accertamentoinduttivo su base presuntiva, che non esclude la prova contraria da partedel contribuente circa l'effettivo ammontare delle giocate effettuate,sicché sono garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza traimposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azioneamministrativa (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 11720/2026 e Cass. n.11584/2026 già citate).Con riguardo al quarto motivo, confermano l’infondatezza dellaquestione da esso posta ulteriori pronunce di questa Corte (Cass. n.10276/2022; Cass. n. 24213/2023 nonché Cass. n. 11584/2026 cit.).In sintesi, la giurisprudenza di legittimità ha unanimementechiarito che:- sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia neiconfronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026concessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietàparitetica;- sussistono i presupposti territoriali: l'imposta, che non ha natura disanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesseraccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sonostabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazionedella libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento;- l’imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad untrattamento sanzionatorio;- la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso che sianoassoggettate ad imposta solo le ricevitorie per le annualità antecedential 2011;- non sussistono i presupposti per ritenere l’obbiettiva incertezzanormativa (Cass. n. 12301 del 17/05/2017; Cass. n. 15452 del13/06/2018; Cass. n. 10313 del 12/04/2019, Cass. n. 32082 del09/12/2019);- l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto con l’art.401 dir. Iva, né profili di doppia imposizione.Il rigetto dei primi cinque motivi di ricorso comporta il rigetto delsesto motivo di ricorso risultando le spese di lite dovute dalla partesoccombente. Le spese processuali sono liquidate secondo lasoccombenza.Per tali ridette ragioni, il ricorso – che si pone in frontale contrastocon la consolidata giurisprudenza della Corte – va dichiaratoinammissibile ex art. 360 bis c.p.c.Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta didefinizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata lagiurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023)secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il nondecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente.Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore dellacontroricorrente la somma di euro 6.000,00 per compensi e l’ulterioresomma di euro 3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la sommadi euro 1.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre a carico diparte ricorrente – alla cassa delle ammende P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrenteche liquida in euro 6.000,00, oltre a spese prenotate a debito cuiaggiungersi – sempre a favore della parte controricorrente - la sommadi euro 3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., oltre alla somma ulteriore di euro1.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 9229/2025Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 12281/2026Data pubblicazione 02/05/2026Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13