CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24433/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 6625-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Foggia, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro CONSIGLIO dell’ORDINE degli ARCHITETTI, PIANIFICATORI, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimato – e contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore Ric. 2022 n. 6625 sez. S2 -ud. 27-6-2024 - 2 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] FOGGIA-resistente - avverso la decisione n. 3 / 2022 del [OSCURATO:PERSONA], PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI, depositatail 25/1/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che -l’arch. Onorati ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, avverso la decisione con cui il Consiglio nazionale ha dichiarato inammissibile per tardività la sua impugnazione avverso il provvedimento del 6 ottobre 2020 con cui il Consiglio di disciplina dell’Ordine degli architetti di Foggia gli ha inflitto la sanzione della sospensione di giorni 150 per plurime violazioni del codice deontologico; -con il primo motivo, l’arch. Onorati ha lamentato la violazione della normativa relativa alla notificazione del provvedimento disciplinare perché il procedimento di notificazione nei suoi confronti non si sarebbe completato per mancata ricezione, da parte del notificante, della ricevuta di avvenuta consegna, preclusa dalla casella piena sicché avrebbe dovuto essere considerata, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, soltanto la seconda notifica, eseguita a mezzo raccomandata; Ric. 2022 n. 6625 sez. S2 -ud. 27-6-2024 - 3 - considerato che -l’esame della censura involge la questione del perfezionamento della notifica in ipotesi di mancata ricezioneper casella piena, rimessa alla decisione delle S.U. di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 32287 del 2023, non ancora decisa; P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle S.U. di questa Corte. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezio