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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17101/2026

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ura speciale in calce al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026avverso la sentenza n. 1628/07/2019 della Commissione TributariaRegionale del LAZIO, depositata data 18/03/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno27/05/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].1.

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso diaccertamento emesso con riferimento all’anno d’imposta 2010 dall’Agenziadelle dogane e dei monopoli nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] perrecupero a tassazione dell’imposta unica sulle scommesse, con la sentenzain epigrafe indicata la CTR del Lazio, accolse l’appello della societàcontribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado limitatamentealle spese processuali di primo grado che rideterminò in diminuzione.2.

Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso percassazione affidato a complessivi otto motivi, di cui due dedotti “in viapreliminare”, cui replica l’intimata con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, si deve disattendere l'istanza di trattazione dellacausa in pubblica udienza che la ricorrente ha avanzato in calce al ricorso(pag. 87).1.1.

Invero, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite diquesta Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione inpubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di dirittoda applicare nel caso di specie (Cass., Sez.

Un., 5 giugno 2018, n. 14437)e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass.,Sez.

Un., 23 aprile 2020, n. 8093).1.2.

In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile,di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se nonoggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cuila Corte fornisce il proprio contributo (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n.6118; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8757).

Per cui, tenendo ancheNumero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026conto delle recenti pronunzie della Corte sulla medesima questione (di cuisi dirà in appresso), la controversia può essere esaminata in camera diconsiglio.2.

Sempre in via preliminare va esaminata e disattesa la richiesta disospensione del giudizio formulata alle pagine 2 e 21 del ricorso percassazione, in quanto la Corte di giustizia UE ha deciso, con sentenza 26febbraio 2020, in causa C-788/18, la questione avente ad oggetto ladomanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUEdalla Commissione tributaria provinciale di Parma, con ordinanza del 15ottobre 2018, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.,[OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli.3.

La ricorrente ha quindi dedotto, tra i «motivi di diritto in viapreliminare», la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212del 2000, in merito alla illegittimità dell’avviso di accertamento emesso neiconfronti della società contribuente, avente sede a Malta, per mancatatraduzione dell’atto impositivo in lingua inglese.3.1.

Tale motivo, da esaminarsi prioritariamente, è infondato inquanto, come questa Corte ha più volte ribadito, proprio in cause tra lemedesime parti, che nessuna specifica previsione normativa, né il citato art.7, della legge n. 212 del 2000, dispone che l’atto impositivo debba essereredatto nella lingua del soggetto destinatario, dovendosi, invero, presumereche lo stesso, in quanto soggetto passivo nel territorio nazionale, sia ingrado di comprendere il contenuto dell’atto; inoltre la ricorrente, ancorchésoggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia, ha inconcreto nei gradi del merito svolto le sue articolate difese, contestando lapretesa tributaria azionata con l'atto impugnato e dimostrando così di avereadeguatamente compreso le ragioni di fatto e di diritto poste alla basedell'atto impugnato.

Questa Corte ha già ritenuto - in fattispecie analoga ilcui principio trova applicazione anche nel caso per cui è processo - che ilvizio dell'atto impositivo emesso in lingua italiana nei confronti di soggettoappartenente alla minoranza linguistica tedesca privo dell'informazione sulNumero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026diritto di sollevare eccezione di nullità per la mancata traduzione ai sensidell'art. 8 del d.P.R. n. 574 del 1988, è in concreto sanato ove il destinatarioabbia comunque promosso, in sede amministrativa o giurisdizionale, unprocedimento volto alla difesa dei propri diritti (Cass. n. 26407 del 2018).4.

La ricorrente ha inoltre dedotto, sempre tra i «motivi di diritto in viapreliminare», la «errata valutazione dei principi sanciti dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 27/2018».5.

Con il primo motivo “nel merito” denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, in merito al presupposto soggettivodell’imposta.6.

Con il secondo motivo “nel merito” denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 288 del 1998 in merito alpresupposto territoriale dell’imposta.7.

Con il terzo motivo “nel merito” denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 49 e 56 TFUE e dei principi unionali di parità di trattamento e di nondiscriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento conriferimento all'art. 1, comma 66, della legge di stabilità 2011, per non averela Commissione tributaria regionale disapplicato l’art. 3 del d.lgs. n. 504 del1988.8.

Con il quarto motivo “nel merito” denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 401 della direttiva 2006/112/CE, in merito alla contrarietà delladisciplina normativa di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 al divieto di mantenereo introdurre imposte sul volume d’affari diverse dall’imposta sul valoreaggiunto.9.

I predetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente inquanto pongono questioni tra loro strettamente connesse, sono infondati eNumero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026vanno rigettati alla stregua della giurisprudenza consolidata di questa Corteche li ha esaminati in numerosi giudizi vertenti tra le medesime parti (cfr.Cass. n. 24433/2024; Cass. nn. 8907-8911/2021; Cass. nn. 9079-9081/2021; Cass. nn. 9144-9153/2021; Cass. n. 9160/2021; Cass. n.9176/2021; Cass. n. 9184/2021, Cass. nn. 9528/2021 e 9537/2021; Cass.n. 17082/2022; Cass. n. 1184/2023; Cass. n. 6761/2023 e, più di recente,Cass. n. 11584/2026).10.

In tale ultima pronuncia, in particolare, si è dato atto che:««- la Corte di Giustizia ha stabilito con la suindicata decisione che«L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non ostaad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sullescommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e,in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti,stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione dellasede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione dellescommesse»;- nel rispondere al primo e al secondo quesito («se l’articolo 56 TFUEosti ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sullescommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in viaeventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altroStato membro»), i giudici unionali hanno premesso che la libera prestazionedei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, esigeva non soltanto l’eliminazionenei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro diqualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza, ma anche lasoppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea a vietare, aostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito inun altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi(sentenza del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti, C‑344/13 e C‑367/13,EU:C:2014:2311, punto 26); la Corte aveva approvato nel settore dei giochid’azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest’ultimopotesse costituire un meccanismo efficace che consentisse di controllare gliNumero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di questeStanley [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑375/17,EU:C:2018:1026, punto 66); per determinare se sussisteva unadiscriminazione, occorreva verificare che situazioni analoghe non fosserotrattate in maniera diversa e che situazioni diverse non fossero trattate inmaniera uguale, a meno che una differenziazione non fosse oggettivamentegiustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. e a., C‑264/18,EU:C:2019:472, punto 28);- con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte di Giustizia haaffermato che:-) come risultava dagli atti di causa, l’imposta unica era relativaall’attività di raccolta di scommesse in Italia.

Ai sensi dell’articolo 1, comma66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, soggetti passivi di taleimposta erano tutti gli operatori che gestivano sistemi di scommesse,indipendentemente dal fatto che operassero per proprio conto o per contodi terzi, dalla circostanza che fossero o meno titolari di una concessione odal luogo in cui si trovava la loro sede, anche all’estero;-) alla luce di tali elementi, forniti dal giudice del rinvio, risultava chel’imposta unica si applicava a tutti gli operatori che gestivano scommesseraccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzionedel luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l’applicazione di taleimposta alla [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere consideratadiscriminatoria;-) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale nonprevedeva un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizifosse effettuata in Italia o in altri Stati membri;-) per quanto riguardava l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondocui, in base alla normativa italiana oggetto del procedimento principale,essa era soggetta a doppia imposizione, a Malta e in Italia, andava rilevatoche, allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell’Unione, gli Stati membriNumero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026godevano, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia inmateria e che, pertanto, essi non avevano l’obbligo di adeguare il propriosistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine,in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risultava dal paralleloesercizio da parte di detti Stati membri della loro competenza fiscale (vedi,per analogia, sentenza del 1o dicembre 2011, Commissione/Ungheria,C‑253/09, EU:C:2011:795, punto 83);-) ne conseguiva che, rispetto a un operatore nazionale che svolgeva leproprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] nonsubiva alcuna restrizione discriminatoria a causa dell’applicazione nei suoiconfronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattavasi nelprocedimento principale.

Inoltre, detta normativa non appariva atta avietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, qualela [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato;-) per quanto riguarda la Stanleyparma, essa esercitava, in qualità diintermediario della [OSCURATO:PERSONA] e in cambio di una remunerazione,un’attività di offerta e di raccolta di scommesse.

Tale società esercitava inparticolare, allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali,un’attività di gestione di scommesse, la quale costituiva una condizionenecessaria ai fini dell’assoggettamento all’imposta unica.

Per tale ragione,in forza dell’articolo 1, comma 66, lettera b), della legge di stabilità 2011,la Stanleyparma era soggetta, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], alpagamento di tale imposta;-) inoltre, dall’art. 16 del decreto del Ministero dell’Economia e delleuna concessione per l’organizzazione delle scommesse in Italia assolvevanoanch’essi l’imposta unica.

Secondo il giudice del rinvio, i loro CTD tuttavia,al contrario della Stanleyparma, non erano soggetti al pagamento in solidodi tale imposta;-) a tal proposito, occorreva nondimeno constatare che, a differenza deiCTD che trasmettevano i dati di gioco per conto degli operatori diNumero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026scommesse nazionali, la Stanleyparma raccoglieva scommesse per contodella [OSCURATO:PERSONA], che aveva sede in un altro Stato membro.

Essa nonsi trovava, quindi, alla luce degli obiettivi della legge di stabilità 2011, inuna situazione analoga a quella degli operatori nazionali;-) di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattavasi nelprocedimento principale non comportava alcuna restrizione discriminatorianei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della Stanleyparma e nonpregiudicava, per quanto le riguardava, la libera prestazione dei servizi;- la Corte di Giustizia ha, dunque, escluso qualsivoglia discriminazionetra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica siapplica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorioitaliano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sonostabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare,ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale laStanleybet Malta, nello Stato membro interessato»; ha affermato che,secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardocon poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzionedell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché diprevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motiviimperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla liberaprestazione di servizi e che, di conseguenza, in assenza diun'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Statomembro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, leesigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione chele restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità; ha ritenuto che illegislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nelcomma 64 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra iquali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare deiminori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e leinfiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperandobase imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasioneNumero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026fiscale nel medesimo settore», in quanto la prevalenza dell'ordine di valoridi ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hannol'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazionedegli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risultadal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale; ha stabilito, inrelazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollerarestrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attivitàdel prestatore stabilito in un altro Stato membro e ha specificato, inconcreto, che «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimentoprincipale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che laprestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché,ha concluso che «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le propriealcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confrontidi una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimentoprincipale»; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che ilbookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stessotitolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centrodi trasmissione dati che opera quale suo intermediario rispondedell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220/10, maciò non toglie che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette idati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversada quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatoreche ha sede in altro Stato membro; la diversità della situazione, pertanto,è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccogliescommesse per conto di un bookmaker estero; nel settore dei giochid'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...unmeccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questosettore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminalio fraudolenti» (Cass. n. 6761 del 2023);Numero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026- alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenutepronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, consideratianche i precedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi ilmedesimo contenuto, come sopra richiamati, non sussistono i presuppostinè per una disapplicazione della disciplina nazionale nè per un ulteriorerinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte diGiustizia o per un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104,secondo comma, del Reg.

Proc. della Corte di Giustizia, come invecesollecitato dalla società ricorrente nel ricorso per cassazione (cfr. Cass. n.15041 del 2017 e Cass. Sez.

U. n. 20701 del 2013);- peraltro, come prima rilevato, sulle tematiche sottese alle questioniprospettate dalla società ricorrente si è già pronunciata la Corte di Giustiziaescludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali ebookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori chegestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzionealcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che lanormativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere menorelazione ai quali rileva anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 27del 2018, per quanto sopra ampiamente evidenziato»».11.

Con il quinto motivo “nel merito, denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, 5, comma 1, e 6, comma 2, della leggen. d.lgs. n. 472 del 1997 del 1997 e 10, comma 4, della legge n. 212 del2000, per non avere la CTR annullato le sanzioni amministrative inapplicazione dell’esimente dell’obiettiva incertezza normativa.12.

Il motivo è fondato e va accolto in quanto la statuizione d’appello sipone, sul punto, in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Cortesecondo cui, in tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata invigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66,l. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d.lgs. n. 504 del 1998Numero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse èanche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo diconcessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa,rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, in ordine allasoggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediantepropri intermediari, senza concessione (cfr., ex multis, Cass. n. 9531 del2021; Cass. n. 13818/2025).12.1.

Pertanto, poiché nel caso di specie si verte in ipotesi di impostarelativa all’anno 2010, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originarioricorso della società contribuente limitatamente alla parte con la quale èstata prospettata l'illegittimità dell'avviso di accertamento per avereapplicato le sanzioni.13.

All’’accoglimento di tale motivo consegue, in applicazione delprincipio della soccombenza reciproca, la compensazione delle spese di tuttii gradi del giudizio.14.

Tale ultima statuizione determina l’assorbimento del sesto motivo“di merito”, con cui la ricorrente denuncia «la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 12, 15 D.Lgs. 546/1992, e 91 c.p.c., per avere laCTR illegittimamente disposto le spese processuali in favore dell’Adm,rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato.

Mancatadocumentazione delle spese vive e mancato deposito di apposita nota».15.

In estrema sintesi, va accolto il quinto motivo di ricorso, assorbitoil sesto e rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione almotivo accolto con decisione di merito di accoglimento dell’originario ricorsodella ricorrente limitatamente alle sanzioni e compensazione delle spese ditutti i gradi del giudizio.

P.Q.Maccoglie il quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto, rigettati gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelNumero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026merito, accoglie l’originario ricorso della ricorrente limitatamente allesanzioni.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma in data 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura speciale in calce al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026avverso la sentenza n. 1628/07/2019 della Commissione TributariaRegionale del LAZIO, depositata data 18/03/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno27/05/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso diaccertamento emesso con riferimento all’anno d’imposta 2010 dall’Agenziadelle dogane e dei monopoli nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] perrecupero a tassazione dell’imposta unica sulle scommesse, con la sentenzain epigrafe indicata la CTR del Lazio, accolse l’appello della societàcontribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado limitatamentealle spese processuali di primo grado che rideterminò in diminuzione.2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso percassazione affidato a complessivi otto motivi, di cui due dedotti “in viapreliminare”, cui replica l’intimata con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si deve disattendere l'istanza di trattazione dellacausa in pubblica udienza che la ricorrente ha avanzato in calce al ricorso(pag. 87).1.1. Invero, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite diquesta Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione inpubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di dirittoda applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437)e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass.,Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093).1.2. In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile,di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se nonoggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cuila Corte fornisce il proprio contributo (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n.6118; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8757). Per cui, tenendo ancheNumero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026conto delle recenti pronunzie della Corte sulla medesima questione (di cuisi dirà in appresso), la controversia può essere esaminata in camera diconsiglio.2. Sempre in via preliminare va esaminata e disattesa la richiesta disospensione del giudizio formulata alle pagine 2 e 21 del ricorso percassazione, in quanto la Corte di giustizia UE ha deciso, con sentenza 26febbraio 2020, in causa C-788/18, la questione avente ad oggetto ladomanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUEdalla Commissione tributaria provinciale di Parma, con ordinanza del 15ottobre 2018, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.,[OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli.3. La ricorrente ha quindi dedotto, tra i «motivi di diritto in viapreliminare», la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212del 2000, in merito alla illegittimità dell’avviso di accertamento emesso neiconfronti della società contribuente, avente sede a Malta, per mancatatraduzione dell’atto impositivo in lingua inglese.3.1. Tale motivo, da esaminarsi prioritariamente, è infondato inquanto, come questa Corte ha più volte ribadito, proprio in cause tra lemedesime parti, che nessuna specifica previsione normativa, né il citato art.7, della legge n. 212 del 2000, dispone che l’atto impositivo debba essereredatto nella lingua del soggetto destinatario, dovendosi, invero, presumereche lo stesso, in quanto soggetto passivo nel territorio nazionale, sia ingrado di comprendere il contenuto dell’atto; inoltre la ricorrente, ancorchésoggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia, ha inconcreto nei gradi del merito svolto le sue articolate difese, contestando lapretesa tributaria azionata con l'atto impugnato e dimostrando così di avereadeguatamente compreso le ragioni di fatto e di diritto poste alla basedell'atto impugnato. Questa Corte ha già ritenuto - in fattispecie analoga ilcui principio trova applicazione anche nel caso per cui è processo - che ilvizio dell'atto impositivo emesso in lingua italiana nei confronti di soggettoappartenente alla minoranza linguistica tedesca privo dell'informazione sulNumero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026diritto di sollevare eccezione di nullità per la mancata traduzione ai sensidell'art. 8 del d.P.R. n. 574 del 1988, è in concreto sanato ove il destinatarioabbia comunque promosso, in sede amministrativa o giurisdizionale, unprocedimento volto alla difesa dei propri diritti (Cass. n. 26407 del 2018).4. La ricorrente ha inoltre dedotto, sempre tra i «motivi di diritto in viapreliminare», la «errata valutazione dei principi sanciti dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 27/2018».5. Con il primo motivo “nel merito” denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, in merito al presupposto soggettivodell’imposta.6. Con il secondo motivo “nel merito” denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 288 del 1998 in merito alpresupposto territoriale dell’imposta.7. Con il terzo motivo “nel merito” denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 49 e 56 TFUE e dei principi unionali di parità di trattamento e di nondiscriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento conriferimento all'art. 1, comma 66, della legge di stabilità 2011, per non averela Commissione tributaria regionale disapplicato l’art. 3 del d.lgs. n. 504 del1988.8. Con il quarto motivo “nel merito” denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 401 della direttiva 2006/112/CE, in merito alla contrarietà delladisciplina normativa di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 al divieto di mantenereo introdurre imposte sul volume d’affari diverse dall’imposta sul valoreaggiunto.9. I predetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente inquanto pongono questioni tra loro strettamente connesse, sono infondati eNumero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026vanno rigettati alla stregua della giurisprudenza consolidata di questa Corteche li ha esaminati in numerosi giudizi vertenti tra le medesime parti (cfr.Cass. n. 24433/2024; Cass. nn. 8907-8911/2021; Cass. nn. 9079-9081/2021; Cass. nn. 9144-9153/2021; Cass. n. 9160/2021; Cass. n.9176/2021; Cass. n. 9184/2021, Cass. nn. 9528/2021 e 9537/2021; Cass.n. 17082/2022; Cass. n. 1184/2023; Cass. n. 6761/2023 e, più di recente,Cass. n. 11584/2026).10. In tale ultima pronuncia, in particolare, si è dato atto che:««- la Corte di Giustizia ha stabilito con la suindicata decisione che«L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non ostaad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sullescommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e,in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti,stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione dellasede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione dellescommesse»;- nel rispondere al primo e al secondo quesito («se l’articolo 56 TFUEosti ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sullescommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in viaeventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altroStato membro»), i giudici unionali hanno premesso che la libera prestazionedei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, esigeva non soltanto l’eliminazionenei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro diqualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza, ma anche lasoppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea a vietare, aostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito inun altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi(sentenza del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti, C‑344/13 e C‑367/13,EU:C:2014:2311, punto 26); la Corte aveva approvato nel settore dei giochid’azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest’ultimopotesse costituire un meccanismo efficace che consentisse di controllare gliNumero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di questeStanley [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑375/17,EU:C:2018:1026, punto 66); per determinare se sussisteva unadiscriminazione, occorreva verificare che situazioni analoghe non fosserotrattate in maniera diversa e che situazioni diverse non fossero trattate inmaniera uguale, a meno che una differenziazione non fosse oggettivamentegiustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. e a., C‑264/18,EU:C:2019:472, punto 28);- con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte di Giustizia haaffermato che:-) come risultava dagli atti di causa, l’imposta unica era relativaall’attività di raccolta di scommesse in Italia. Ai sensi dell’articolo 1, comma66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, soggetti passivi di taleimposta erano tutti gli operatori che gestivano sistemi di scommesse,indipendentemente dal fatto che operassero per proprio conto o per contodi terzi, dalla circostanza che fossero o meno titolari di una concessione odal luogo in cui si trovava la loro sede, anche all’estero;-) alla luce di tali elementi, forniti dal giudice del rinvio, risultava chel’imposta unica si applicava a tutti gli operatori che gestivano scommesseraccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzionedel luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l’applicazione di taleimposta alla [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere consideratadiscriminatoria;-) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale nonprevedeva un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizifosse effettuata in Italia o in altri Stati membri;-) per quanto riguardava l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondocui, in base alla normativa italiana oggetto del procedimento principale,essa era soggetta a doppia imposizione, a Malta e in Italia, andava rilevatoche, allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell’Unione, gli Stati membriNumero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026godevano, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia inmateria e che, pertanto, essi non avevano l’obbligo di adeguare il propriosistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine,in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risultava dal paralleloesercizio da parte di detti Stati membri della loro competenza fiscale (vedi,per analogia, sentenza del 1o dicembre 2011, Commissione/Ungheria,C‑253/09, EU:C:2011:795, punto 83);-) ne conseguiva che, rispetto a un operatore nazionale che svolgeva leproprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] nonsubiva alcuna restrizione discriminatoria a causa dell’applicazione nei suoiconfronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattavasi nelprocedimento principale. Inoltre, detta normativa non appariva atta avietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, qualela [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato;-) per quanto riguarda la Stanleyparma, essa esercitava, in qualità diintermediario della [OSCURATO:PERSONA] e in cambio di una remunerazione,un’attività di offerta e di raccolta di scommesse. Tale società esercitava inparticolare, allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali,un’attività di gestione di scommesse, la quale costituiva una condizionenecessaria ai fini dell’assoggettamento all’imposta unica. Per tale ragione,in forza dell’articolo 1, comma 66, lettera b), della legge di stabilità 2011,la Stanleyparma era soggetta, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], alpagamento di tale imposta;-) inoltre, dall’art. 16 del decreto del Ministero dell’Economia e delleuna concessione per l’organizzazione delle scommesse in Italia assolvevanoanch’essi l’imposta unica. Secondo il giudice del rinvio, i loro CTD tuttavia,al contrario della Stanleyparma, non erano soggetti al pagamento in solidodi tale imposta;-) a tal proposito, occorreva nondimeno constatare che, a differenza deiCTD che trasmettevano i dati di gioco per conto degli operatori diNumero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026scommesse nazionali, la Stanleyparma raccoglieva scommesse per contodella [OSCURATO:PERSONA], che aveva sede in un altro Stato membro. Essa nonsi trovava, quindi, alla luce degli obiettivi della legge di stabilità 2011, inuna situazione analoga a quella degli operatori nazionali;-) di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattavasi nelprocedimento principale non comportava alcuna restrizione discriminatorianei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della Stanleyparma e nonpregiudicava, per quanto le riguardava, la libera prestazione dei servizi;- la Corte di Giustizia ha, dunque, escluso qualsivoglia discriminazionetra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica siapplica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorioitaliano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sonostabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare,ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale laStanleybet Malta, nello Stato membro interessato»; ha affermato che,secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardocon poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzionedell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché diprevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motiviimperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla liberaprestazione di servizi e che, di conseguenza, in assenza diun'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Statomembro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, leesigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione chele restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità; ha ritenuto che illegislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nelcomma 64 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra iquali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare deiminori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e leinfiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperandobase imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasioneNumero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026fiscale nel medesimo settore», in quanto la prevalenza dell'ordine di valoridi ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hannol'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazionedegli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risultadal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale; ha stabilito, inrelazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollerarestrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attivitàdel prestatore stabilito in un altro Stato membro e ha specificato, inconcreto, che «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimentoprincipale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che laprestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché,ha concluso che «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le propriealcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confrontidi una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimentoprincipale»; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che ilbookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stessotitolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centrodi trasmissione dati che opera quale suo intermediario rispondedell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220/10, maciò non toglie che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette idati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversada quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatoreche ha sede in altro Stato membro; la diversità della situazione, pertanto,è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccogliescommesse per conto di un bookmaker estero; nel settore dei giochid'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...unmeccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questosettore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminalio fraudolenti» (Cass. n. 6761 del 2023);Numero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026- alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenutepronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, consideratianche i precedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi ilmedesimo contenuto, come sopra richiamati, non sussistono i presuppostinè per una disapplicazione della disciplina nazionale nè per un ulteriorerinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte diGiustizia o per un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104,secondo comma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, come invecesollecitato dalla società ricorrente nel ricorso per cassazione (cfr. Cass. n.15041 del 2017 e Cass. Sez. U. n. 20701 del 2013);- peraltro, come prima rilevato, sulle tematiche sottese alle questioniprospettate dalla società ricorrente si è già pronunciata la Corte di Giustiziaescludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali ebookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori chegestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzionealcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che lanormativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere menorelazione ai quali rileva anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 27del 2018, per quanto sopra ampiamente evidenziato»».11. Con il quinto motivo “nel merito, denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, 5, comma 1, e 6, comma 2, della leggen. d.lgs. n. 472 del 1997 del 1997 e 10, comma 4, della legge n. 212 del2000, per non avere la CTR annullato le sanzioni amministrative inapplicazione dell’esimente dell’obiettiva incertezza normativa.12. Il motivo è fondato e va accolto in quanto la statuizione d’appello sipone, sul punto, in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Cortesecondo cui, in tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata invigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66,l. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d.lgs. n. 504 del 1998Numero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse èanche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo diconcessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa,rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, in ordine allasoggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediantepropri intermediari, senza concessione (cfr., ex multis, Cass. n. 9531 del2021; Cass. n. 13818/2025).12.1. Pertanto, poiché nel caso di specie si verte in ipotesi di impostarelativa all’anno 2010, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originarioricorso della società contribuente limitatamente alla parte con la quale èstata prospettata l'illegittimità dell'avviso di accertamento per avereapplicato le sanzioni.13. All’’accoglimento di tale motivo consegue, in applicazione delprincipio della soccombenza reciproca, la compensazione delle spese di tuttii gradi del giudizio.14. Tale ultima statuizione determina l’assorbimento del sesto motivo“di merito”, con cui la ricorrente denuncia «la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 12, 15 D.Lgs. 546/1992, e 91 c.p.c., per avere laCTR illegittimamente disposto le spese processuali in favore dell’Adm,rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato. Mancatadocumentazione delle spese vive e mancato deposito di apposita nota».15. In estrema sintesi, va accolto il quinto motivo di ricorso, assorbitoil sesto e rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione almotivo accolto con decisione di merito di accoglimento dell’originario ricorsodella ricorrente limitatamente alle sanzioni e compensazione delle spese ditutti i gradi del giudizio. P.Q.Maccoglie il quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto, rigettati gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelNumero registro generale 31101/2019Numero sezionale 4552/2026Numero di raccolta generale 17101/2026Data pubblicazione 31/05/2026merito, accoglie l’originario ricorso della ricorrente limitatamente allesanzioni. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma in data 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]