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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13086/2026

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C.,in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, entramberappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procuraspeciale in atti– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona delDirettore pro tempore rappresentata e difesa come per leggedall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente –Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 13531/2025Numero sezionale 2184/2026Numero di raccolta generale 13086/2026Data pubblicazione 07/05/2026per la cassazione della sentenza n. 3238/14/2024 della Corte diGiustizia di II grado per la Lombardia, depositata in data 11/12/2024,non notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La controversia trae origine dall’avviso di accertamento per ilperiodo d’imposta 2016, emesso dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e deiMonopoli nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (titolare diCTD) e di [OSCURATO:PERSONA] (bookmaker) ritenuti obbligati insolido.

L’Ufficio ha qualificato l’attività di raccolta delle scommesse comeesercitata in assenza di concessione e di autorizzazione di pubblicasicurezza, ritenendola pertanto illecita ai fini del regime tributario.

Sutale presupposto ha applicato l’imposta unica sulle scommesse ex d.

Lgs.n. 504 del 1998, determinando la base imponibile in via induttiva aisensi dell’art. 1, comma 644, lett. g), L. 190 del 2014, ossia nel triplodella media provinciale dell’anno precedente, con applicazionedell’aliquota dell’8%, oltre interessi e sanzioni.

Secondol’Amministrazione, soggetto passivo dell’imposta è chiunque gestiscascommesse, anche senza concessione; il titolare del CTD risponde qualegestore in via principale; il bookmaker estero risponde in solido.I contribuenti hanno impugnato l’avviso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Sondrio, deducendone l’illegittimità sotto variprofili, ma la CTP ha rigettato i ricorsi.Con l’appello, le società hanno censurato la sentenza di primogrado ma la Corte di merito ha rigettato integralmente l’impugnazioneritenendo dirimente l’interpretazione dell’art. 3 d.

Lgs. 504 del 1998,come chiarito dall’art. 1, comma 66, lett. b), L. 220 del 2010, norma diinterpretazione autentica e retroattiva.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 13531/2025Numero sezionale 2184/2026Numero di raccolta generale 13086/2026Data pubblicazione 07/05/2026Secondo sentenza impugnata, in sintesi: l’imposta unica è dovutaanche in assenza di concessione; è soggetto passivo chiunque gestiscascommesse, anche per conto di terzi e anche se privo di titolo abilitativo;quando l’attività è svolta per conto di terzi, gestore e bookmakerrispondono in solido.

La Corte sottolinea poi che la nozione di “gestione”comprende l’attività del titolare del CTD (messa a disposizione dei locali,ricezione delle giocate, trasmissione dei dati, incasso e pagamento dellevincite), a prescindere dall’assunzione del rischio della scommessa, cheresta in capo al bookmaker.

È ritenuto pacifico che Stanleybet e i CTDoperassero senza licenza ex art. 88 TULPS; l’asserita illegittimità deldiniego o la liceità penale dell’attività sono giudicate irrilevanti ai finitributari.Quanto alla territorialità, il giudice di secondo grado richiama lagiurisprudenza della CGUE, della Corte costituzionale e di questa Corteaffermando che l’imposta è dovuta per le scommesse raccolte in Italiaanche se il bookmaker ha sede all’estero e che non sussiste violazionedella libertà di prestazione dei servizi né discriminazione.Ricorrono a questa Corte le società contribuenti con atto affidatoa cinque motivi che illustrano con memoria.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneaccelerata del ricorso a fronte della quale le parti ricorrenti hannochiesto la decisione collegiale.Ragioni della decisioneCon il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dellalegge n. 220 del 2010, in relazione all’art. 1, comma 64, e all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.

Le ricorrenti censurano la sentenza impugnata peravere applicato la disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2011 anchenei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assumendo come illecito losvolgimento dell’attività di raccolta delle scommesse.

Si sostiene che laCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 13531/2025Numero sezionale 2184/2026Numero di raccolta generale 13086/2026Data pubblicazione 07/05/2026normativa del 2010, alla luce della sua ratio legis, sarebbe destinataesclusivamente a reprimere il gioco illecito e non sarebbe applicabile alc.d.

“caso Stanley”, caratterizzato da una situazione di oggettivadiscriminazione nell’accesso al sistema concessorio nazionale, più voltericonosciuta dalla giurisprudenza unionale, costituzionale, penale eamministrativa.

Ne deriverebbe l’erronea individuazione delpresupposto normativo dell’imposizione.Con il secondo motivo si denuncia omessa pronuncia e violazionedell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 1, comma 945, della legge n.208 del 2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Si deduceche la Corte di merito non avrebbe esaminato la censura relativa allamodifica del regime impositivo introdotta a decorrere dal 1° gennaio2016, che ha trasformato l’imposta unica sulle scommesse da impostaindiretta a imposta diretta, applicata sul margine lordo dell’attivitàeconomica.

Secondo i ricorrenti, tale disciplina comporterebbel’assoggettamento al tributo del solo bookmaker, con esclusione deiCTD, sicché l’avviso di accertamento emesso per l’anno 2016risulterebbe fondato su una normativa non più vigente o comunque nonapplicabile.Con il terzo motivo si deduce omessa pronuncia e violazionedell’art. 112 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1,comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014, come modificatodall’art. 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015, e dell’art. 24,comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.

Le ricorrenti censurano la sentenza per non avere esaminatole doglianze relative alla quantificazione dell’imposta mediante il criterioforfetario del triplo della media provinciale.

Si sostiene che tale criteriosarebbe stato applicato in violazione del principio tempus regit actum e,comunque, in contrasto con la normativa vigente per l’annualità oggettoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 13531/2025Numero sezionale 2184/2026Numero di raccolta generale 13086/2026Data pubblicazione 07/05/2026di accertamento, che avrebbe imposto il ricorso a criteri diversi, fondatisu elementi analitici o documentali.Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 49, 52 e 56 TFUE, nonché dei principi di parità di trattamento e nondiscriminazione, in relazione all’art. 3 del d.

Lgs. n. 504 del 1998, comeinterpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della L. n. 220 del 2010, e all’art.1, comma 644, della L. n. 190 del 2014, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.

Si sostiene che l’assoggettamento di Stanleybet e dei CTDall’imposta unica, secondo il regime previsto per gli operatori irregolari,determinerebbe una discriminazione fiscale in danno di un operatorecomunitario già illegittimamente escluso dal sistema concessorioitaliano, con conseguente violazione della libertà di prestazione deiservizi.

In via subordinata, si chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia dell’Unione europea e, in ulteriore subordine, la disapplicazionedella normativa interna contrastante con il diritto unionale.Con il quinto motivo si denuncia omessa pronuncia e violazionedell’art. 112 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 8del d.

Lgs. n. 546 del 1992, 5, commi 1 e 6, della L. n. 472 del 1997, e10, comma 3, della L. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.

Le ricorrenti deducono l’illegittima applicazione dellesanzioni, assumendo la sussistenza di obiettive condizioni di incertezzanormativa, desumibili dalla complessità del quadro legislativo,dall’evoluzione giurisprudenziale non univoca e dalla stratificazione dinorme di interpretazione autentica, che escluderebbero la colpevolezzadel contribuente.Rileva la Corte che tutte le questioni poste con i motivi di ricorsorisultano manifestamente infondate alla luce della giurisprudenzaconsolidata di questa Corte (per tutte Cass. n. 24433/2024; si vedanoanche Cass. nn. 8907-8911/2021; Cass. nn. 9079-9081/2021; Cass.nn. 9144-9153/2021; Cass. n. 9160/2021; Cass. n. 9176/2021; Cass.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 13531/2025Numero sezionale 2184/2026Numero di raccolta generale 13086/2026Data pubblicazione 07/05/2026n. 9184/2021, Cass. nn. 9528/2021 e 9537/2021, Cass. n. 17082/2022;Cass. n. 1184/2023; Cass. n. 6761/2023 e più recentemente, Cass.11584/2026 e n. 11720/2026); inoltre, con riguardo al quarto motivo,confermano l’infondatezza della questione da esso posta ulteriori recentipronunce (Cass. n. 10276/2022; Cass. n. 24213/2023).La giurisprudenza di Legittimità ha unanimemente chiarito – inmassima sintesi - che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivid’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che delbookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, traloro in rapporto di solidarietà paritetica; sussistono i presuppostiterritoriali: l'imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti glioperatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, aprescindere dal luogo in cui sono stabiliti, restando esclusa ognirestrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione diservizi o lesione di affidamento; l’imposta richiesta non è equiparabile,né riconducibile ad un trattamento sanzionatorio; la decisione dellaCorte costituzionale n. 27/2018 ha escluso che siano assoggettate adimposta solo le ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011;l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto con l’art.401 dir.

Iva, né profili di doppia imposizione.Ne deriva che il primo, quarto e quinto motivo sonomanifestamente infondati e restano conseguentemente disattese, inquanto infondate, le richieste di rinvio (o di nuovo rinvio) pregiudiziale,non sussistendone i presupposti.Il secondo e il terzo motivo sono parimenti manifestamenteinfondati perché l’art. 1 comma 945 della L. n. 208 del 2015 non èapplicabile al caso di specie in quanto è vigente per gli operatori collegatial [OSCURATO:PERSONA] ovvero per coloro che, pur non essendocollegati, accedono alla procedura di emersione per la regolarizzazione,mentre per gli altri continuano a trovare applicazione le norme specialiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 13531/2025Numero sezionale 2184/2026Numero di raccolta generale 13086/2026Data pubblicazione 07/05/2026in materia di accertamento previste dall’art. 24 comma 10 del d.L. n. 98del 2011 e dall’art. 1 comma 644 lett. g) della L. n. 190 del 2014.

Illegislatore, infatti, introducendo con l’art. 1 comma 945 della L. n. 208del 2015 la tassazione calcolata “… sulla differenza tra le somme giocatee le vincite corrisposte…” non ha abrogato l’art. 1 commi 643 e 644 lett.g) della L. n. 190 del 2014 che prevede, per i soggetti “che comunqueoffrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprioovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati altotalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (…)l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, èdovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionalein cui si offre gioco con vincite in denaro”.

Il soggetto passivodell’imposta unica, in caso di assenza del collegamento al TotalizzatoreNazionale è, comunque, il titolare del CTD che gestisce le scommesseper conto del Bookmaker non autorizzato in Italia, il quale è obbligatosolidalmente al pagamento dell’imposta stessa e delle relative sanzioni.Peraltro, nel caso di specie non emerge che il CTD abbia aderito alsistema di regolarizzazione quindi si rende passibile dell’applicazionedelle disposizioni previste dal comma 644, tra cui, alla lettera "g", cheprecisamente stabilisce: “l’imposta unica si applica su di un imponibileforfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuatanella provincia in cui è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desuntadai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’impostaantecedente a quello di riferimento, nonché con l’aliquota massimastabilita dall’art. 4, comma 1, lettere a b) numero 3.1) del citato decretolegislativo n. 504 del 1998.

Per i periodi d’imposta decorrenti dal 1°gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizione di cuiall’art. 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertitocon modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111”.

La disposizionerichiama espressamente l'imposta unica così come disciplinata, nei suoiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 13531/2025Numero sezionale 2184/2026Numero di raccolta generale 13086/2026Data pubblicazione 07/05/2026presupposti oggettivi e soggettivi, dal d.

Lgs. n. 504 del 1998, pertantoè meramente replicativa, per i soggetti che non aderiscono allaregolarizzazione, di quanto enunciato dall'art. 1 comma 66 della L. n.220 del 2010.Conclusivamente, il ricorso va rigettato.Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta didefinizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata lagiurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.Sez.

Un. n. 28540/2023; Cass. Sez.

Un. n. 27195/2023; ancora,conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023)secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.

Lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il nondecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente.Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore diciascuna parte controricorrente la somma di euro 6.000,00 percompensi e l’ulteriore somma di euro 3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cuiaggiungersi la somma di euro 1.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi– sempre ad opera di parte ricorrente – alla cassa delle ammende P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di ciascuna parte controricorrente che liquidain euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito cuiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 13531/2025Numero sezionale 2184/2026Numero di raccolta generale 13086/2026Data pubblicazione 07/05/2026aggiungersi – sempre a favore della controricorrente - la somma di euro3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., nonché l’ulteriore somma di euro1.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C.,in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, entramberappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procuraspeciale in atti– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona delDirettore pro tempore rappresentata e difesa come per leggedall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 13531/2025Numero sezionale 2184/2026Numero di raccolta generale 13086/2026Data pubblicazione 07/05/2026per la cassazione della sentenza n. 3238/14/2024 della Corte diGiustizia di II grado per la Lombardia, depositata in data 11/12/2024,non notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La controversia trae origine dall’avviso di accertamento per ilperiodo d’imposta 2016, emesso dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e deiMonopoli nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (titolare diCTD) e di [OSCURATO:PERSONA] (bookmaker) ritenuti obbligati insolido. L’Ufficio ha qualificato l’attività di raccolta delle scommesse comeesercitata in assenza di concessione e di autorizzazione di pubblicasicurezza, ritenendola pertanto illecita ai fini del regime tributario. Sutale presupposto ha applicato l’imposta unica sulle scommesse ex d. Lgs.n. 504 del 1998, determinando la base imponibile in via induttiva aisensi dell’art. 1, comma 644, lett. g), L. 190 del 2014, ossia nel triplodella media provinciale dell’anno precedente, con applicazionedell’aliquota dell’8%, oltre interessi e sanzioni. Secondol’Amministrazione, soggetto passivo dell’imposta è chiunque gestiscascommesse, anche senza concessione; il titolare del CTD risponde qualegestore in via principale; il bookmaker estero risponde in solido.I contribuenti hanno impugnato l’avviso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Sondrio, deducendone l’illegittimità sotto variprofili, ma la CTP ha rigettato i ricorsi.Con l’appello, le società hanno censurato la sentenza di primogrado ma la Corte di merito ha rigettato integralmente l’impugnazioneritenendo dirimente l’interpretazione dell’art. 3 d. Lgs. 504 del 1998,come chiarito dall’art. 1, comma 66, lett. b), L. 220 del 2010, norma diinterpretazione autentica e retroattiva.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 13531/2025Numero sezionale 2184/2026Numero di raccolta generale 13086/2026Data pubblicazione 07/05/2026Secondo sentenza impugnata, in sintesi: l’imposta unica è dovutaanche in assenza di concessione; è soggetto passivo chiunque gestiscascommesse, anche per conto di terzi e anche se privo di titolo abilitativo;quando l’attività è svolta per conto di terzi, gestore e bookmakerrispondono in solido. La Corte sottolinea poi che la nozione di “gestione”comprende l’attività del titolare del CTD (messa a disposizione dei locali,ricezione delle giocate, trasmissione dei dati, incasso e pagamento dellevincite), a prescindere dall’assunzione del rischio della scommessa, cheresta in capo al bookmaker. È ritenuto pacifico che Stanleybet e i CTDoperassero senza licenza ex art. 88 TULPS; l’asserita illegittimità deldiniego o la liceità penale dell’attività sono giudicate irrilevanti ai finitributari.Quanto alla territorialità, il giudice di secondo grado richiama lagiurisprudenza della CGUE, della Corte costituzionale e di questa Corteaffermando che l’imposta è dovuta per le scommesse raccolte in Italiaanche se il bookmaker ha sede all’estero e che non sussiste violazionedella libertà di prestazione dei servizi né discriminazione.Ricorrono a questa Corte le società contribuenti con atto affidatoa cinque motivi che illustrano con memoria.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneaccelerata del ricorso a fronte della quale le parti ricorrenti hannochiesto la decisione collegiale.Ragioni della decisioneCon il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dellalegge n. 220 del 2010, in relazione all’art. 1, comma 64, e all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. Le ricorrenti censurano la sentenza impugnata peravere applicato la disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2011 anchenei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assumendo come illecito losvolgimento dell’attività di raccolta delle scommesse. Si sostiene che laCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 13531/2025Numero sezionale 2184/2026Numero di raccolta generale 13086/2026Data pubblicazione 07/05/2026normativa del 2010, alla luce della sua ratio legis, sarebbe destinataesclusivamente a reprimere il gioco illecito e non sarebbe applicabile alc.d. “caso Stanley”, caratterizzato da una situazione di oggettivadiscriminazione nell’accesso al sistema concessorio nazionale, più voltericonosciuta dalla giurisprudenza unionale, costituzionale, penale eamministrativa. Ne deriverebbe l’erronea individuazione delpresupposto normativo dell’imposizione.Con il secondo motivo si denuncia omessa pronuncia e violazionedell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 1, comma 945, della legge n.208 del 2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Si deduceche la Corte di merito non avrebbe esaminato la censura relativa allamodifica del regime impositivo introdotta a decorrere dal 1° gennaio2016, che ha trasformato l’imposta unica sulle scommesse da impostaindiretta a imposta diretta, applicata sul margine lordo dell’attivitàeconomica. Secondo i ricorrenti, tale disciplina comporterebbel’assoggettamento al tributo del solo bookmaker, con esclusione deiCTD, sicché l’avviso di accertamento emesso per l’anno 2016risulterebbe fondato su una normativa non più vigente o comunque nonapplicabile.Con il terzo motivo si deduce omessa pronuncia e violazionedell’art. 112 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1,comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014, come modificatodall’art. 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015, e dell’art. 24,comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c. Le ricorrenti censurano la sentenza per non avere esaminatole doglianze relative alla quantificazione dell’imposta mediante il criterioforfetario del triplo della media provinciale. Si sostiene che tale criteriosarebbe stato applicato in violazione del principio tempus regit actum e,comunque, in contrasto con la normativa vigente per l’annualità oggettoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 13531/2025Numero sezionale 2184/2026Numero di raccolta generale 13086/2026Data pubblicazione 07/05/2026di accertamento, che avrebbe imposto il ricorso a criteri diversi, fondatisu elementi analitici o documentali.Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 49, 52 e 56 TFUE, nonché dei principi di parità di trattamento e nondiscriminazione, in relazione all’art. 3 del d. Lgs. n. 504 del 1998, comeinterpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della L. n. 220 del 2010, e all’art.1, comma 644, della L. n. 190 del 2014, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. Si sostiene che l’assoggettamento di Stanleybet e dei CTDall’imposta unica, secondo il regime previsto per gli operatori irregolari,determinerebbe una discriminazione fiscale in danno di un operatorecomunitario già illegittimamente escluso dal sistema concessorioitaliano, con conseguente violazione della libertà di prestazione deiservizi. In via subordinata, si chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia dell’Unione europea e, in ulteriore subordine, la disapplicazionedella normativa interna contrastante con il diritto unionale.Con il quinto motivo si denuncia omessa pronuncia e violazionedell’art. 112 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 8del d. Lgs. n. 546 del 1992, 5, commi 1 e 6, della L. n. 472 del 1997, e10, comma 3, della L. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c. Le ricorrenti deducono l’illegittima applicazione dellesanzioni, assumendo la sussistenza di obiettive condizioni di incertezzanormativa, desumibili dalla complessità del quadro legislativo,dall’evoluzione giurisprudenziale non univoca e dalla stratificazione dinorme di interpretazione autentica, che escluderebbero la colpevolezzadel contribuente.Rileva la Corte che tutte le questioni poste con i motivi di ricorsorisultano manifestamente infondate alla luce della giurisprudenzaconsolidata di questa Corte (per tutte Cass. n. 24433/2024; si vedanoanche Cass. nn. 8907-8911/2021; Cass. nn. 9079-9081/2021; Cass.nn. 9144-9153/2021; Cass. n. 9160/2021; Cass. n. 9176/2021; Cass.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 13531/2025Numero sezionale 2184/2026Numero di raccolta generale 13086/2026Data pubblicazione 07/05/2026n. 9184/2021, Cass. nn. 9528/2021 e 9537/2021, Cass. n. 17082/2022;Cass. n. 1184/2023; Cass. n. 6761/2023 e più recentemente, Cass.11584/2026 e n. 11720/2026); inoltre, con riguardo al quarto motivo,confermano l’infondatezza della questione da esso posta ulteriori recentipronunce (Cass. n. 10276/2022; Cass. n. 24213/2023).La giurisprudenza di Legittimità ha unanimemente chiarito – inmassima sintesi - che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivid’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che delbookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, traloro in rapporto di solidarietà paritetica; sussistono i presuppostiterritoriali: l'imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti glioperatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, aprescindere dal luogo in cui sono stabiliti, restando esclusa ognirestrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione diservizi o lesione di affidamento; l’imposta richiesta non è equiparabile,né riconducibile ad un trattamento sanzionatorio; la decisione dellaCorte costituzionale n. 27/2018 ha escluso che siano assoggettate adimposta solo le ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011;l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto con l’art.401 dir. Iva, né profili di doppia imposizione.Ne deriva che il primo, quarto e quinto motivo sonomanifestamente infondati e restano conseguentemente disattese, inquanto infondate, le richieste di rinvio (o di nuovo rinvio) pregiudiziale,non sussistendone i presupposti.Il secondo e il terzo motivo sono parimenti manifestamenteinfondati perché l’art. 1 comma 945 della L. n. 208 del 2015 non èapplicabile al caso di specie in quanto è vigente per gli operatori collegatial [OSCURATO:PERSONA] ovvero per coloro che, pur non essendocollegati, accedono alla procedura di emersione per la regolarizzazione,mentre per gli altri continuano a trovare applicazione le norme specialiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 13531/2025Numero sezionale 2184/2026Numero di raccolta generale 13086/2026Data pubblicazione 07/05/2026in materia di accertamento previste dall’art. 24 comma 10 del d.L. n. 98del 2011 e dall’art. 1 comma 644 lett. g) della L. n. 190 del 2014. Illegislatore, infatti, introducendo con l’art. 1 comma 945 della L. n. 208del 2015 la tassazione calcolata “… sulla differenza tra le somme giocatee le vincite corrisposte…” non ha abrogato l’art. 1 commi 643 e 644 lett.g) della L. n. 190 del 2014 che prevede, per i soggetti “che comunqueoffrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprioovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati altotalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (…)l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, èdovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionalein cui si offre gioco con vincite in denaro”. Il soggetto passivodell’imposta unica, in caso di assenza del collegamento al TotalizzatoreNazionale è, comunque, il titolare del CTD che gestisce le scommesseper conto del Bookmaker non autorizzato in Italia, il quale è obbligatosolidalmente al pagamento dell’imposta stessa e delle relative sanzioni.Peraltro, nel caso di specie non emerge che il CTD abbia aderito alsistema di regolarizzazione quindi si rende passibile dell’applicazionedelle disposizioni previste dal comma 644, tra cui, alla lettera "g", cheprecisamente stabilisce: “l’imposta unica si applica su di un imponibileforfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuatanella provincia in cui è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desuntadai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’impostaantecedente a quello di riferimento, nonché con l’aliquota massimastabilita dall’art. 4, comma 1, lettere a b) numero 3.1) del citato decretolegislativo n. 504 del 1998. Per i periodi d’imposta decorrenti dal 1°gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizione di cuiall’art. 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertitocon modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111”. La disposizionerichiama espressamente l'imposta unica così come disciplinata, nei suoiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 13531/2025Numero sezionale 2184/2026Numero di raccolta generale 13086/2026Data pubblicazione 07/05/2026presupposti oggettivi e soggettivi, dal d. Lgs. n. 504 del 1998, pertantoè meramente replicativa, per i soggetti che non aderiscono allaregolarizzazione, di quanto enunciato dall'art. 1 comma 66 della L. n.220 del 2010.Conclusivamente, il ricorso va rigettato.Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta didefinizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata lagiurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora,conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023)secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il nondecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente.Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore diciascuna parte controricorrente la somma di euro 6.000,00 percompensi e l’ulteriore somma di euro 3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cuiaggiungersi la somma di euro 1.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi– sempre ad opera di parte ricorrente – alla cassa delle ammende P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di ciascuna parte controricorrente che liquidain euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito cuiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 13531/2025Numero sezionale 2184/2026Numero di raccolta generale 13086/2026Data pubblicazione 07/05/2026aggiungersi – sempre a favore della controricorrente - la somma di euro3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., nonché l’ulteriore somma di euro1.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9