Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2025

Cassazione n. 15366/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodell’[OSCURATO:PERSONA] n. 54/2025 depositata il 20/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17644/2025Numero sezionale 4005/2026Numero di raccolta generale 15366/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con l’avviso di accertamento n.

THF03E302063/2015, relativo all’anno diimposta 2010, l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l’IVAindebitamente detratta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente a fatture di acquistodi materiale plastico ritenute oggettivamente inesistenti in quantoprovenienti da società considerate “cartiere”, cioè società interposte a finipuramente di evasione e di frode ([OSCURATO:SOCIETA]., in diretto rapporto con laPlastic S.r.l., e [OSCURATO:SOCIETA]., fornitore principale della [OSCURATO:SOCIETA].).La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, adita dalla societàcontribuente, rigettava il ricorso, ravvisando elementi tali da far ritenere leoperazioni inesistenti e gli organi amministravi della [OSCURATO:SOCIETA] consapevoli ocolposamente ignoranti dell’operazione fraudolenta a monte delle forniture.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, adita dalla contribuente,rigettava l’appello, richiamando una serie di elementi indiziari siadell’inesistenza delle operazioni commerciali sia della consapevolezza, oquantomeno della colpevole ignoranza, della frode da parte dell’appellante:il ricorso sistematico, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., a società fiscalmenteinfedeli, prive di effettiva organizzazione o di organizzazione adeguata, chefacevano capo alle medesime persone fisiche, che avevano ingenti debitifiscali e una breve vita (alcuni mesi) e che praticavano prezzi inferiori aquelli di mercato, con un margine di guadagno che sarebbe stato negativosenza il recupero dell’IVA non pagata; la mancata prova della effettivaconsegna della merce; i pagamenti immediati a fattura e non a terminieuropei (dir. 2000/35/CE, in Italia d.lgs. n. 231 del 2002); l’assenza dicorrispondenza commerciale.Avverso la suddetta sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.È stata formulata, da parte del Consigliere delegato, una proposta didefinizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.Numero registro generale 17644/2025Numero sezionale 4005/2026Numero di raccolta generale 15366/2026Data pubblicazione 20/05/2026La ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione,in applicazione degli artt. 375, 380-bis e 380-bis.1 c.p.c.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del 12.05.2026.Nelle more della decisione la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 deld.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 168, lett. a), della Direttiva n. 112/2006/CE,del 28 novembre 2006, nonché degli artt. 2729 e 2697 c.c.1.1.

Ritiene la ricorrente che i giudici di seconde cure abbiano commesso leviolazioni denunciate avendo ricondotto l’ordinaria diligenza dellacontribuente non ad elementi oggettivi emergenti all’atto degli acquisti,bensì a fatti e circostanze postumi, peraltro desumibili solo attraversoverifiche e controlli che non spettavano al soggetto passivo IVA.1.2.

In particolare, si evidenzia: a) che gli scostamenti dei prezzi praticatida [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto a quelli di mercato o praticati da BASELL (fornitoreufficiale) erano talmente ristretti e sporadici che, tenuto anche conto dellaforte e continuativa oscillazione dei prezzi che caratterizza il polipropilene,non avrebbe potuto indurre un sospetto di frode in un imprenditorediligente; b) in ordine di tempo, quello con la [OSCURATO:SOCIETA]. è stato il primocaso in cui la ricorrente ha commerciato con un fornitore fiscalmenteinfedele; c) l’infedeltà fiscale della [OSCURATO:SOCIETA]. è emersa solo in un secondomomento, e solo a seguito delle invasive attività di indagine compiutedall’Agenzia delle Entrate; d) l’assenza dai cataloghi degli operatori disettore, la mancanza di un sito internet strutturato, di una corrispondenzacommerciale e di un magazzino e le modalità di pagamento delle fatturenon potevano insospettire la ricorrente circa l’esistenza di una frode.Numero registro generale 17644/2025Numero sezionale 4005/2026Numero di raccolta generale 15366/2026Data pubblicazione 20/05/20262.

Ritiene l’amministrazione finanziaria controricorrente che il motivo sia,innanzitutto, inammissibile, perché, pur facendo ricorso alla violazione didiritto, richiede a questa Corte una revisione e rivalutazione degli elementiprobatori fattuali.2.1.

Si sostiene, inoltre, che il motivo sia anche infondato, non avendo laricorrente assolto all’onere probatorio che, per pacifica giurisprudenzanazionale e unionale, incombe sul contribuente in ordine all’utilizzo, per nonessere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, della diligenzamassima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezzae di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.3.

Il motivo è ammissibile – in quanto involge la corretta applicazione dellenorme che presidiano il ragionamento probatorio in caso di prova presuntiva– ma manifestamente infondato, perché la Corte territoriale haadeguatamente valutato, singolarmente e nel loro complesso, gli elementipresuntivi addotti dall’amministrazione finanziaria, ritenendo assolto daparte di quest’ultima l’onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà delfornitore, ma anche la consapevolezza – o quantomeno la colpevoleignoranza – da parte della contribuente che l'operazione si inseriva inun’evasione dell'imposta, e ciò sulla base di numerosi indizi dotati diprecisione, gravità e concordanza, quali il ricorso sistematico, da parte dellaPlastic S.r.l., a società fiscalmente infedeli, prive di effettiva organizzazioneo di organizzazione adeguata, che facevano capo alle medesime personefisiche, gravate da ingenti debiti fiscali e caratterizzate da breve vita (alcunimesi), che praticavano prezzi inferiori a quelli di mercato, con un marginedi guadagno che sarebbe stato negativo senza il recupero della IVA nonpagata; la mancata prova della effettiva consegna della merce; i pagamentiimmediati a fattura e non a termini europei (dir. 2000/35/CE, in Italia d.lgs.n. 231 del 2002); l’assenza di corrispondenza commerciale.3.1.

La soluzione adottata dai giudici di appello è in linea anche con lagiurisprudenza eurounitaria che ritiene che il contribuente debbaNumero registro generale 17644/2025Numero sezionale 4005/2026Numero di raccolta generale 15366/2026Data pubblicazione 20/05/2026conformarsi a standard di diligenza estremamente rigorosi, ritenendosiesigibile in capo al contribuente l’adozione di tutte le misure che si possanorichiedere a un accorto operatore commerciale al fine di assicurarsi chel'operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una evasione diimposte (Corte GUE, 17 dicembre 2020, n. [OSCURATO:PERSONA], C-656/19, punto80; Corte GUE, 17 ottobre 2019, Unitel, C-653/18, punto 33; Corte GUE,28 marzo 2019, Vin, C-275/18, punto 33; Corte GUE, 8 novembre 2018,[OSCURATO:PERSONA], C-495/17, punto 41; Corte GUE, Litdana, cit., punto34).

Pertanto, sebbene al destinatario non competa, di norma, conoscere lastruttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia,un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personalied operativi anomali dell'operazione commerciale ovvero delle scelte dallostesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità ed ingenerare dubbidi una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso ilcarattere strutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nelsettore del mercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, chei rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili direiterazione nel tempo (Cass., 2 dicembre 2015, n. 24490).Questa Corte ha, poi, precisato che, in tema di evasione di IVA a mezzo difrodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipotriangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia diun soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onereprobatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezzada parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato alsoggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo delpagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interpostosia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazionefatturata, mentre spetta al contribuente cessionario fornire la provacontraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato lamerce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dallaNumero registro generale 17644/2025Numero sezionale 4005/2026Numero di raccolta generale 15366/2026Data pubblicazione 20/05/2026persona interposta (si veda da ultimo, Cass. n. 13324 del 19/05/2025;Cass. n. 14102 del 21/05/2024; nonché Cass. n. 24426 del 30/10/2013;Cass. n. 10120 del 21/04/2017; Cass., 21 aprile 2017, n. 10120; Cass., 30ottobre 2018, n. 27629; Cass., 20 dicembre 2023, n. 35591).4.

In definitiva, il ricorso della contribuente deve essere rigettato.4.1.

Le spese di lite seguono l’ordinaria regola della soccombenza e sonoliquidate in dispositivo, in considerazione delle ragioni della decisione e delvalore della controversia.4.2.

Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perché ilcontribuente sia assoggettato al versamento del c.d. doppio contributo.4.3.

Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione propostaal Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizioneaccelerata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass., Sez.

Un. n.28540/2023; Cass., Sez.

Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alleprecedenti risulta Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione delgiudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e condanna la ricorrenteal pagamento, in favore della costituita controricorrente, delle spese di lite,che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre speseNumero registro generale 17644/2025Numero sezionale 4005/2026Numero di raccolta generale 15366/2026Data pubblicazione 20/05/2026prenotate a debito; condanna, altresì, la parte ricorrente al pagamentodell’ulteriore somma di euro 8.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. semprein favore di parte controricorrente e, infine, dell’ancora ulteriore somma dieuro 3.000,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delleammende.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dàparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del citato art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodell’[OSCURATO:PERSONA] n. 54/2025 depositata il 20/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17644/2025Numero sezionale 4005/2026Numero di raccolta generale 15366/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con l’avviso di accertamento n. THF03E302063/2015, relativo all’anno diimposta 2010, l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l’IVAindebitamente detratta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente a fatture di acquistodi materiale plastico ritenute oggettivamente inesistenti in quantoprovenienti da società considerate “cartiere”, cioè società interposte a finipuramente di evasione e di frode ([OSCURATO:SOCIETA]., in diretto rapporto con laPlastic S.r.l., e [OSCURATO:SOCIETA]., fornitore principale della [OSCURATO:SOCIETA].).La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, adita dalla societàcontribuente, rigettava il ricorso, ravvisando elementi tali da far ritenere leoperazioni inesistenti e gli organi amministravi della [OSCURATO:SOCIETA] consapevoli ocolposamente ignoranti dell’operazione fraudolenta a monte delle forniture.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, adita dalla contribuente,rigettava l’appello, richiamando una serie di elementi indiziari siadell’inesistenza delle operazioni commerciali sia della consapevolezza, oquantomeno della colpevole ignoranza, della frode da parte dell’appellante:il ricorso sistematico, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., a società fiscalmenteinfedeli, prive di effettiva organizzazione o di organizzazione adeguata, chefacevano capo alle medesime persone fisiche, che avevano ingenti debitifiscali e una breve vita (alcuni mesi) e che praticavano prezzi inferiori aquelli di mercato, con un margine di guadagno che sarebbe stato negativosenza il recupero dell’IVA non pagata; la mancata prova della effettivaconsegna della merce; i pagamenti immediati a fattura e non a terminieuropei (dir. 2000/35/CE, in Italia d.lgs. n. 231 del 2002); l’assenza dicorrispondenza commerciale.Avverso la suddetta sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.È stata formulata, da parte del Consigliere delegato, una proposta didefinizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.Numero registro generale 17644/2025Numero sezionale 4005/2026Numero di raccolta generale 15366/2026Data pubblicazione 20/05/2026La ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione,in applicazione degli artt. 375, 380-bis e 380-bis.1 c.p.c.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del 12.05.2026.Nelle more della decisione la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 deld.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 168, lett. a), della Direttiva n. 112/2006/CE,del 28 novembre 2006, nonché degli artt. 2729 e 2697 c.c.1.1. Ritiene la ricorrente che i giudici di seconde cure abbiano commesso leviolazioni denunciate avendo ricondotto l’ordinaria diligenza dellacontribuente non ad elementi oggettivi emergenti all’atto degli acquisti,bensì a fatti e circostanze postumi, peraltro desumibili solo attraversoverifiche e controlli che non spettavano al soggetto passivo IVA.1.2. In particolare, si evidenzia: a) che gli scostamenti dei prezzi praticatida [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto a quelli di mercato o praticati da BASELL (fornitoreufficiale) erano talmente ristretti e sporadici che, tenuto anche conto dellaforte e continuativa oscillazione dei prezzi che caratterizza il polipropilene,non avrebbe potuto indurre un sospetto di frode in un imprenditorediligente; b) in ordine di tempo, quello con la [OSCURATO:SOCIETA]. è stato il primocaso in cui la ricorrente ha commerciato con un fornitore fiscalmenteinfedele; c) l’infedeltà fiscale della [OSCURATO:SOCIETA]. è emersa solo in un secondomomento, e solo a seguito delle invasive attività di indagine compiutedall’Agenzia delle Entrate; d) l’assenza dai cataloghi degli operatori disettore, la mancanza di un sito internet strutturato, di una corrispondenzacommerciale e di un magazzino e le modalità di pagamento delle fatturenon potevano insospettire la ricorrente circa l’esistenza di una frode.Numero registro generale 17644/2025Numero sezionale 4005/2026Numero di raccolta generale 15366/2026Data pubblicazione 20/05/20262. Ritiene l’amministrazione finanziaria controricorrente che il motivo sia,innanzitutto, inammissibile, perché, pur facendo ricorso alla violazione didiritto, richiede a questa Corte una revisione e rivalutazione degli elementiprobatori fattuali.2.1. Si sostiene, inoltre, che il motivo sia anche infondato, non avendo laricorrente assolto all’onere probatorio che, per pacifica giurisprudenzanazionale e unionale, incombe sul contribuente in ordine all’utilizzo, per nonessere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, della diligenzamassima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezzae di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.3. Il motivo è ammissibile – in quanto involge la corretta applicazione dellenorme che presidiano il ragionamento probatorio in caso di prova presuntiva– ma manifestamente infondato, perché la Corte territoriale haadeguatamente valutato, singolarmente e nel loro complesso, gli elementipresuntivi addotti dall’amministrazione finanziaria, ritenendo assolto daparte di quest’ultima l’onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà delfornitore, ma anche la consapevolezza – o quantomeno la colpevoleignoranza – da parte della contribuente che l'operazione si inseriva inun’evasione dell'imposta, e ciò sulla base di numerosi indizi dotati diprecisione, gravità e concordanza, quali il ricorso sistematico, da parte dellaPlastic S.r.l., a società fiscalmente infedeli, prive di effettiva organizzazioneo di organizzazione adeguata, che facevano capo alle medesime personefisiche, gravate da ingenti debiti fiscali e caratterizzate da breve vita (alcunimesi), che praticavano prezzi inferiori a quelli di mercato, con un marginedi guadagno che sarebbe stato negativo senza il recupero della IVA nonpagata; la mancata prova della effettiva consegna della merce; i pagamentiimmediati a fattura e non a termini europei (dir. 2000/35/CE, in Italia d.lgs.n. 231 del 2002); l’assenza di corrispondenza commerciale.3.1. La soluzione adottata dai giudici di appello è in linea anche con lagiurisprudenza eurounitaria che ritiene che il contribuente debbaNumero registro generale 17644/2025Numero sezionale 4005/2026Numero di raccolta generale 15366/2026Data pubblicazione 20/05/2026conformarsi a standard di diligenza estremamente rigorosi, ritenendosiesigibile in capo al contribuente l’adozione di tutte le misure che si possanorichiedere a un accorto operatore commerciale al fine di assicurarsi chel'operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una evasione diimposte (Corte GUE, 17 dicembre 2020, n. [OSCURATO:PERSONA], C-656/19, punto80; Corte GUE, 17 ottobre 2019, Unitel, C-653/18, punto 33; Corte GUE,28 marzo 2019, Vin, C-275/18, punto 33; Corte GUE, 8 novembre 2018,[OSCURATO:PERSONA], C-495/17, punto 41; Corte GUE, Litdana, cit., punto34). Pertanto, sebbene al destinatario non competa, di norma, conoscere lastruttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia,un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personalied operativi anomali dell'operazione commerciale ovvero delle scelte dallostesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità ed ingenerare dubbidi una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso ilcarattere strutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nelsettore del mercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, chei rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili direiterazione nel tempo (Cass., 2 dicembre 2015, n. 24490).Questa Corte ha, poi, precisato che, in tema di evasione di IVA a mezzo difrodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipotriangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia diun soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onereprobatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezzada parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato alsoggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo delpagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interpostosia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazionefatturata, mentre spetta al contribuente cessionario fornire la provacontraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato lamerce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dallaNumero registro generale 17644/2025Numero sezionale 4005/2026Numero di raccolta generale 15366/2026Data pubblicazione 20/05/2026persona interposta (si veda da ultimo, Cass. n. 13324 del 19/05/2025;Cass. n. 14102 del 21/05/2024; nonché Cass. n. 24426 del 30/10/2013;Cass. n. 10120 del 21/04/2017; Cass., 21 aprile 2017, n. 10120; Cass., 30ottobre 2018, n. 27629; Cass., 20 dicembre 2023, n. 35591).4. In definitiva, il ricorso della contribuente deve essere rigettato.4.1. Le spese di lite seguono l’ordinaria regola della soccombenza e sonoliquidate in dispositivo, in considerazione delle ragioni della decisione e delvalore della controversia.4.2. Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perché ilcontribuente sia assoggettato al versamento del c.d. doppio contributo.4.3. Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione propostaal Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizioneaccelerata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass., Sez. Un. n.28540/2023; Cass., Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alleprecedenti risulta Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione delgiudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e condanna la ricorrenteal pagamento, in favore della costituita controricorrente, delle spese di lite,che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre speseNumero registro generale 17644/2025Numero sezionale 4005/2026Numero di raccolta generale 15366/2026Data pubblicazione 20/05/2026prenotate a debito; condanna, altresì, la parte ricorrente al pagamentodell’ulteriore somma di euro 8.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. semprein favore di parte controricorrente e, infine, dell’ancora ulteriore somma dieuro 3.000,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delleammende.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dàparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del citato art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 15366/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris