CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13087/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesadall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in atti– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 1065/05/2025 della Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania, depositata in data04/02/2025, non notificataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 14409/2025Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 13087/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA].L’avviso di accertamento qui impugnato trae origine da verifichefiscali relative al periodo d’imposta 2016, con le quali l’Agenzia delleEntrate ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e ai socil’indeducibilità di costi e l’indetraibilità dell’IVA derivanti da fattureemesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Le fatture, perun imponibile complessivo di circa 202.000 euro, avevano ad oggetto ilnoleggio e la posa in opera di ponteggi e la realizzazione di intonaci.Secondo l’Ufficio, tali operazioni erano inesistenti, in quanto la Syntesisridetta risultava priva di una reale struttura organizzativa e dellecapacità operative necessarie, mentre i lavori sarebbero stati in realtàeseguiti da altra società, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in violazione del divieto disubappalto previsto dal contratto.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, riuniti iricorsi proposti dalla società e dai soci [OSCURATO:PERSONA],Giovanni e Nunzio, aveva accolto le doglianze dei contribuenti,annullando gli avvisi di accertamento e compensando le spese di lite.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto appelloparziale, prestando acquiescenza all’annullamento della ripresa per costiindeducibili, ma censurando la decisione nella parte in cui aveva esclusol’indetraibilità dell’IVA. L’Ufficio ha ribadito che la Syntesis di cui sopraera una società “cartiera”, inserita in un sistema di fatturazioni fittizie,priva di mezzi, personale e struttura, e che le fatture contestate eranoriconducibili a operazioni inesistenti. Secondo l’appellante, una voltadimostrata l’inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni e lanatura fraudolenta del meccanismo, gravava sulla contribuente l’oneredi provare la propria buona fede e l’assenza di consapevolezza, onereche non sarebbe stato assolto. La società e uno dei soci, CardaropoliCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 14409/2025Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 13087/2026Data pubblicazione 07/05/2026Giovanni, si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello esostenendo che l’Ufficio aveva illegittimamente mutato in sedecontenziosa la qualificazione delle operazioni, passando dall’inesistenzaoggettiva a quella soggettiva. Hanno inoltre insistito sulla buona fededella contribuente, evidenziando l’effettiva esecuzione dei lavori, laregolarità dei pagamenti e l’assenza di elementi idonei a dimostrare laconsapevolezza di un disegno fraudolento.La sentenza qui gravata ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendoche l’Ufficio avesse adeguatamente dimostrato l’inesistenza delleoperazioni fatturate dalla Syntesis, sia sotto il profilo oggettivo, per lacarenza di struttura e capacità operativa del soggetto emittente, siasotto il profilo soggettivo, per la riconducibilità delle prestazioni asoggetti diversi da quelli formalmente indicati in fattura. Secondo laCorte, la contribuente non ha fornito prova idonea a superare talirisultanze, né ha dimostrato di aver adottato la diligenza esigibile da unoperatore economico accorto, anche alla luce della clausola contrattualeche vietava il subappalto. La mera dimostrazione dell’esecuzione delleopere e del pagamento delle fatture è stata ritenuta insufficiente aescludere la partecipazione, quantomeno colposa, a un sistema di frodefiscale.Ricorre a questa Corte [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di CardaropoliGiovanni c. con atto affidato a tre motivi e illustrato da memoria;resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneaccelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale partericorrente ha chiesto la decisione collegiale.Ragioni della decisioneCon il primo motivo – proposto in via principale - si deduce laviolazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano il diritto alladetrazione dell’IVA e il riparto dell’onere della prova in materia diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 14409/2025Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 13087/2026Data pubblicazione 07/05/2026operazioni soggettivamente inesistenti, nonché il vizio di omesso esamedi fatti decisivi. In particolare, si denuncia la violazione dell’art. 19,comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 39, comma 1, lett. d),del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1973,degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. nonché dell’art. 7, comma 5-bis, deld. Lgs. n. 546 del 1992, anche in relazione agli artt. 72 e 109 del d.P.R.n. 917 del 1986. Si lamenta altresì la violazione degli artt. 24 e 53 Cost.,nonché dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la censura investe la decisioneimpugnata nella parte in cui la Corte territoriale avrebbeillegittimamente invertito l’onere probatorio, ritenendo sufficiente ladimostrazione della natura di “cartiera” del fornitore per negare ladetrazione IVA, senza che l’Amministrazione finanziaria avessepreviamente provato, neppure in via presuntiva, la conoscenza o laconoscibilità, da parte della contribuente, della frode. Si lamenta,inoltre, che il giudice d’appello abbia confuso le ipotesi di inesistenzaoggettiva e soggettiva delle operazioni e abbia omesso l’esame di fattistorici decisivi, ritualmente dedotti e documentati, idonei a escludere laconoscibilità del disegno fraudolento al momento della conclusione deicontratti.Il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.Per quanto non particolarmente brillante nella motivazione, lapronuncia di appello, dopo aver sin troppo diffusamente trattato delledifferenze tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti,ha chiarito che nella fattispecie che ci occupa “La digressione sullarilevanza dell’omesso avvalimento della clausola del divieto disubappalto fornisce, quindi, un ulteriore elemento presuntivo dellaconsapevolezza della inesistenza soggettiva della fatturazione emessada Syntesis, essendo stato posto, il contribuente nella disponibilità di“elementi sufficienti per un imprenditore onesto che opera sul mercatoe mediamente diligente, a comprendere che il soggetto formalmenteCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 14409/2025Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 13087/2026Data pubblicazione 07/05/2026cedente il bene al concedente aveva, con l'emissione della relativafattura, evaso l'imposta o compiuto una frode” (Cass. 5873/2019)”, conciò togliendo ogni dubbio in ordine alla qualificazione delle operazionioggetto di rilievo, ritenute soggettivamente inesistenti.Come chiarito da questa Corte (Cass. n. 9851/2018; da ultimoCass., n. 10651/2024), la prova che deve essere fornitadall’Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti siincentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesaerariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale e che ilcessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inserivain una evasione IVA e, a tale ultimo fine, non è necessaria la prova dellapartecipazione all'evasione, ma è sufficiente e necessario che ilcontribuente avrebbe dovuto esserne consapevole; con riguardo a taleultima circostanza, secondo il consolidato orientamento della Corte diGiustizia, deve essere soddisfatta l’esigenza di tutela della buona fededel soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniegodel diritto di detrazione, se non sapeva o non avrebbe potuto sapere chel'operazione si collocava nell'ambito di un'evasione commessa dalfornitore o che un'altra operazione facente parte delle cessioni,precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo, era viziatada evasione dell'IVA (Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel, C439/04 eC-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, Mahageben e David, C-80/11 e C-142/11; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14).Con riguardo al "tipo" di prova incombente sull'Amministrazione si èprecisato che essa può ritenersi raggiunta se quest'ultima forniscedunque, non occorre la prova "certa" e incontrovertibile di ognioperazione e dettaglio: l’Amministrazione può assolvere al suo onereprobatorio anche mediante presunzioni, come prevede per l'IVA il d.P.R.n. 633 del 1973, art. 54, comma 2, e mediante elementi indiziari (Cass.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 14409/2025Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 13087/2026Data pubblicazione 07/05/2026n. 25778/2014; Cass. n. 20059/2014; Cass. n. 14237/2017; Corte diGiustizia 6 luglio 2006, Kittel, C439/04 e C-440/14; Corte di Giustizia21 giugno 2012, Mahageben e David, C-80/11 e C-142/11) che ilcontribuente al momento in cui ha acquistato il bene o il servizio sapevao avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che ilsoggetto formalmente cedente, con l'emissione della relativa fattura,aveva evaso l'imposta o partecipato a una frode, e cioè che ilcontribuente disponeva di indizi idonei a "porre sull'avviso qualunqueimprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenzadel contraente" (Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012, Bonik, C- 285/11;Corte di Giustizia, Ppuh, C 277/14, par. 50). La Corte di Giustizia, conriguardo alla prova sull'elemento soggettivo del cessionario, ha esclusola compatibilità con il diritto unionale di una previsione di legge nazionaleche consideri inesistente, in base a criteri predeterminati, il soggettoemittente la fattura e, di conseguenza, neghi al destinatario il diritto adetrazione, sottolineando che "il criterio dell'esistenza del fornitore deibeni o del suo diritto ad emettere fatture... .non figura tra le condizionidel diritto alla detrazione", rilevando esclusivamente che egli abbia "laqualità di soggetto passivo" (Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh,C-277/14); ne consegue che spetta all'Amministrazione dimostrare, e algiudice verificare, "alla luce di elementi oggettivi e senza esigere daldestinatario della fattura verifiche che non gli incombono, che taledestinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocataper fondare il suo diritto alla detrazione si iscriveva in un'evasionedell'IVA" (Cass. n. 9851/2018); ciò comporta che non è possibile fissarein via astratta e preventiva circostanze che ostino al riconoscimento deldiritto alla detrazione (Corte di Giustizia 15 novembre 2017, Rochus eEquionn, C-6/16, che ha precisato che "le autorità nazionali competentinon possono limitarsi ad applicare criteri generali predeterminati, maCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 14409/2025Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 13087/2026Data pubblicazione 07/05/2026devono procedere, caso per caso, ad un esame complessivodell'operazione interessata"). L'onere dell'Amministrazione finanziariasulla consapevolezza del cessionario deve, dunque, essere ancorato alfatto che questi, in base ad elementi obbiettivi e specifici, che spetta allaAmministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovutoconoscere che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'IVA e che taleconoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza,tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusionedell'affare (Cass. n. 9851/2018; Cass., n. 27566/2018; Cass. n.15369/2020).Con il secondo motivo – proposto in via di subordine - si censurala pronuncia di merito per violazione dell’art. 7, commi 1 e 4, del d. Lgs.n. 472 del 1997, nonché dell’art. 3 Cost. e dei principi dell’ordinamentounionale in materia di sanzioni IVA, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.La censura è rivolta alla statuizione con cui il giudice d’appello haconfermato le sanzioni irrogate dall’Amministrazione finanziaria senzaverificarne la proporzionalità e la ragionevolezza rispetto alla gravitàdella violazione e alla condotta del contribuente. La ricorrente sostieneche la sanzione applicata risulta manifestamente sproporzionata, incontrasto con i criteri legali di cui all’art. 7 del d. Lgs. n. 472 del 1997 econ i principi unionali di proporzionalità e ragionevolezza, anche inconsiderazione dell’assenza di dolo e del fatto che l’IVA era stataintegralmente versata al fornitore, senza conseguimento di alcunvantaggio economico.Il motivo di ricorso in argomento è in primo luogo ammissibile, siapur non avendo la questione di diritto che esso pone formato oggetti deigradi del merito.Va ricordato sul punto che il principio di proporzionalità costituisceun principio generale del diritto dell’Unione, che “si impone agli Statimembri nell’attuazione di tale diritto anche in assenza di armonizzazioneCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 14409/2025Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 13087/2026Data pubblicazione 07/05/2026della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili” (CGUEsentenza 8 marzo 2022, in causa C- 205/20, NE, punto 31); occorreconsiderare, peraltro, che detto principio “si impone agli Stati membrinon solamente per quanto concerne la determinazione degli elementicostitutivi di un’infrazione e delle norme relative all’importo dellesanzioni pecuniarie, ma anche riguardo alla valutazione degli elementidi cui si può tenere conto per la fissazione dell’importo della sanzione(sentenza del 22 marzo 2017, Euro-Team e Spirál-Gép, C-497/15 e C-498/15, EU:C:2017:229, punto 43 e giurisprudenza citata)” (CGUEsentenza 23 novembre 2023, in causa C-653/22, J.P. Mali, punto 33).Al fine di valutare se una sanzione sia conforme al principio diproporzionalità, occorre tener conto, in particolare, della natura e dellagravità dell’infrazione che detta sanzione mira a penalizzare, nonchédelle modalità di determinazione dell’importo della sanzione stessa(Corte di Giustizia sentenza 17 luglio 2014 Equoland, C-272/13, par.35). E’ stato anche statuito come, nella determinazione della misuradella sanzione irrogabile, laddove vi sia un’entità percentuale fissata perla maggiorazione e l’impossibilità di adeguarla alle circostanze specifichedi ogni caso di specie, non è escluso che tale modalità di determinazionedell’importo della sanzione, e dunque la parte corrispondente dellamedesima, possa rivelarsi sproporzionata (Corte di Giustizia, sentenza19 luglio 2012, Rēdlihs, C-263/11, punto 52; sentenza Equoland cit.,par. 45). Sempre il giudice unionale avverte, poi, che «al fine digarantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del dirittodell’Unione, il principio del primato impone, in particolare, ai giudicinazionali di interpretare, per quanto possibile, il loro diritto interno inmodo conforme al diritto dell’Unione (sentenza del 24 giugno 2019,Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, punto 57). L’obbligo diinterpretazione conforme del diritto nazionale, tuttavia, è soggetto adalcuni limiti e non può, in particolare, servire da fondamento adCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 14409/2025Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 13087/2026Data pubblicazione 07/05/2026un’interpretazione “contra legem” del diritto nazionale (sentenza del 6ottobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, punto 72 egiurisprudenza ivi citata). Occorre altresì ricordare che il principio delprimato impone al giudice nazionale che è incaricato di applicare,nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di dirittodell’Unione, l’obbligo, ove non possa procedere a un’interpretazionedella normativa nazionale conforme alle prescrizioni del dirittodell’Unione, di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale dirittonell’ambito della controversia di cui è investito, disapplicandoall’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassinazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del dirittodell’Unione che abbia effetto diretto, senza dover chiedere o attenderela previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativao mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso,sentenze del 24 giugno 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530,punti 58 e 61, nonché del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] ea.,C- 357/19, C- 379/19, C - 547/19, C - 811/19 e C-840/19,EU:C:2021:1034, punto 252)» (Corte giust. 8 marzo 2022 NE, C -205/20, punti 29, 30, 31).In applicazione di tali principi, questa Corte ha già fatto ricorsoalla disapplicazione del regime sanzionatorio per contrasto con ilprincipio di proporzionalità, affermando, ad esempio, in materia d’IVA,che la sanzione prevista dall'art. 13 del d. Lgs. n. 471 del 1997,applicabile all'importatore che si sia avvalso del sistema di sospensionedel versamento dell'imposta all'importazione senza immetterematerialmente la merce nel deposito fiscale, deve essere disapplicataper contrarietà al diritto comunitario, così come interpretato dalla Cortedi Giustizia, ove ecceda, in ragione della percentuale fissata per lamaggiorazione e dell'impossibilità di graduarne la misura allecircostanze concrete, il limite necessario per assicurare l'esattaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 14409/2025Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 13087/2026Data pubblicazione 07/05/2026riscossione ed evitare l'evasione, atteso che, tenuto conto della naturaformale della violazione, potrebbero costituire un'adeguata sanzioneanche i soli interessi moratori (Cass. n. 17814/2015). Sempre in temadi IVA, è stato anche statuito che le modalità di determinazione dellesanzioni previste dagli artt. 5, comma 4, e 6, comma 1, del d. Lgs. n.471 del 1997, che le ragguagliano ad una forbice dal cento al duecentoper cento della differenza rispetto all'imposta dovuta e dell'impostarelativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nelcorso dell'esercizio, eccedono il limite necessario per assicurare l'esattariscossione dell'imposta ed evitare l'evasione attesa l'entità minima dellapercentuale fissata per la maggiorazione e l'impossibilità di adeguarlaalle circostanze specifiche di ogni singolo caso, per cui vannodisapplicate in quanto contrarie al diritto comunitario, così comeinterpretato dalla Corte di giustizia (Cass. n. 14767/2015).Anche la Corte costituzionale (sentenza del 17 marzo 2023, n. 46)ha recentemente affermato che l’Amministrazione fiscale e/o il giudicesono tenuti a riportare le sanzioni tributarie al principio di ragionevolezzae proporzionalità. Il vulnus a tali principi, infatti, può essere evitato,senza necessità di incidere sulla dosimetria in astratto definita dallegislatore nella norma censurata, considerando, nella determinazionedelle sanzioni, le potenzialità offerte dal citato art. 7 del d. Lgs. n. 472del 1997 che, interpretato in correlazione con l’art. 3 Cost., può riportarela norma censurata in termini conformi al volto costituzionale delsistema sanzionatorio, consentendo al giudice a quo di ridurla a unamisura proporzionata e ragionevole. Occorre quindi che il comma 4 nonvenga letto atomisticamente, ma in rapporto con il comma 1 delmedesimo art. 7 del d. Lgs. n. 472 del 1997: in questi termini, infatti, ilperimetro di applicazione del comma 4 viene dilatato, considerando, trale «circostanze» – non più necessariamente “eccezionali” – che possonodeterminare la riduzione fino al dimezzamento della sanzione, quantoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 14409/2025Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 13087/2026Data pubblicazione 07/05/2026indicato nel comma 1 di tale articolo, e in particolare la condottadell’agente e l’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delleconseguenze. Valorizzato in questi termini, alla luce di unainterpretazione costituzionalmente orientata che fornisce maggiorechiarezza ai criteri di determinazione delle sanzioni in esso stabiliti, l’art.7, comma 4, del d. Lgs. n. 472 del 1997 si pone come una opportunavalvola di decompressione che è atta a mitigare l’applicazione disanzioni, come quella stabilita dalla norma censurata, che, strutturateper garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anchetotali delle imposte, tendono a divenire eccessive quando colpisconocontribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano. Si trattadi una riduzione che può essere effettuata già dall’Agenzia delle entrate,poiché questa spesso dispone, fin dal momento della irrogazione dellasanzione, degli elementi di valutazione utili al riguardo. In ogni caso adessa potrà ricorrere il giudice nell’ambito del contenzioso, anche aprescindere da una formale istanza di parte, ogni qualvolta sia statoarticolato un motivo di impugnazione sulla debenza o sull’entità dellesanzioni irrogate e risultino allegate circostanze tali da consentirlo.Nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del resto, è statopiù volte precisato, da un lato, che «il principio di proporzionalità dellasanzione rispetto alla gravità dell’illecito» è «applicabile anche allageneralità delle sanzioni amministrative» (ex plurimis, sentenza n. 112del 2019) e, dall’altro, che anche per le sanzioni amministrative siprospetta «l’esigenza che non venga manifestamente meno un rapportodi congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato», inparticolare dando rilievo «al disvalore concreto di fatti pure ricompresinella sfera applicativa della norma» (sentenza n. 185 del 2021). Ciò inquanto «il principio di proporzionalità postula l’adeguatezza dellasanzione al caso concreto e tale adeguatezza non può essere raggiuntaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 14409/2025Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 13087/2026Data pubblicazione 07/05/2026se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamentimessi in atto nella commissione dell’illecito» (sentenza n.161 del 2018).Non pare superfluo osservare che questi principi giurisprudenzialisono stati recentemente recepiti in termini generali dal legislatore conl’art. 3 del d. Lgs. n. 87/2024 – qui inapplicabile ratione temporis - cheha introdotto, all’art. 3 del d.ls. n. 472/1997, il comma 3 bis secondocui «la disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata aiprincipi di proporzionalità e di offensività» e, all’art. 7 comma 1, ilseguente periodo, anteposto al primo: «La determinazione dellasanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità di cuiall’art. 3 comma 3 bis».Nondimeno, le sopra esposte considerazioni in diritto vannointegrate con il riferimento necessario alle concrete e specifichecircostanze che ne nel caso in esame ne consentano l’applicazione (Cass.n. 10001/2025).In altri termini, la personalizzazione della sanzione, con riguardoal principio di proporzionalità, si rende necessaria sempre e solo inrelazione alla condotta in concreto accertata, alla stregua dellecircostanze del caso che si pone, al fine di garantire la piena efficaciadelle prescrizioni dell’Unione europea.E nel caso che ci occupa, il contribuente non deduce né tantomenoprova la sussistenza di alcuna specifica circostanza del caso concreto,idonea a ridimensionare il quantum sanzionatorio, incentrando la propriadoglianza solo sulla ragguardevole entità anche percentuale dellesanzioni complessivamente irrogate; tale profilo - di per sé - non rilevain via automatica, anche in quanto l’art. 7 c. 4-bis del d. Lgs. n. 471 del1997 prevede un aumento della sanzione di cui al comma 4 dalla metàal doppio, aumento alla luce del quale la quantificazione della stessanella misura del 135% non risulta ex se manifestamente sproporzionataictu oculi.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 14409/2025Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 13087/2026Data pubblicazione 07/05/2026Di qui l’infondatezza della doglianza.Con il terzo motivo – proposto in via meramente subordinata - laricorrente deduce l’erronea applicazione del regime sanzionatoriovigente ratione temporis, in violazione del principio del favor rei. Inparticolare, lamenta la mancata applicazione retroattiva delle modificheintrodotte dall’art. 2 del d. Lgs. n. 87 del 2024 all’art. 6, comma 6, deld. Lgs. n. 471 del 1997, che ha ridotto la misura della sanzione perl’indebita detrazione IVA. La censura è formulata in riferimento aiprincipi sanciti dall’art. 7 della CEDU e dall’art. 49, par. 1, della Cartadei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché agli artt. 3, 25, 27,comma 2, e 76 Cost. La ricorrente sostiene che l’esclusione dellaretroattività della disciplina più favorevole, prevista dal d. Lgs. n. 87 del2024, si pone in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali inmateria di irretroattività della legge sfavorevole e di applicazione dellasanzione più mite.Il motivo risulta manifestamente infondato in quanto, in tema disanzioni tributarie amministrative, il principio di retroattività della leggepiù favorevole può legittimamente essere derogato dal legislatorequando sussistano ragioni cogenti di tutela di contro interessi di rangocostituzionale. È proprio questo il caso dell'art. 5, comma 2, del d. Lgs.n. 87 del 2024, che limita l'applicazione del nuovo regime sanzionatoriopiù favorevole alle sole violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ilquale è stato ritenuto da questa Corte non contrastante con gli artt. 3,25 e 117 Cost., né con i principi della Convenzione europea dei dirittidell'uomo o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, inquanto la deroga si inserisce in una complessiva riforma del sistemasanzionatorio tributario che comporta un ripensamento del rapporto trafisco e contribuente e incide su equilibri di bilancio costituzionalmenterilevanti (Cass. n. 17112/2025).In conclusione, il ricorso va quindi rigettato.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13Numero registro generale 14409/2025Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 13087/2026Data pubblicazione 07/05/2026Le spese sono regolate secondo soccombenza.Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta didefinizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata lagiurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora,conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023)secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il nondecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente.Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore di partecontroricorrente la somma di euro 4.200,00 per compensi e l’ulterioresomma di euro 2.100,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la sommadi euro 1.050,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera diparte ricorrente – alla cassa delle ammende. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro4.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; condannaparte ricorrente al pagamento – sempre a favore di partecontroricorrente - della somma di euro 2.100,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c.nonché dell’ulteriore somma di euro 1.050,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. daCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 14Numero registro generale 14409/2025Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 13087/2026Data pubblicazione 07/05/2026versarsi – sempre ad opera di parte ricorrente – alla cassa delleammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 15