CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12719/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente giudizio, anche disgiuntamente tra loro,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza diprocura speciale in atti– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difese come per legge dell’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 16835/2024Numero sezionale 3598/2026Numero di raccolta generale 12719/2026Data pubblicazione 05/05/2026per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo Grado della Emilia-Romagna, n. 448/01/2024, depositata in data16/05/2024 e non notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]L’Agenzia delle Entrate notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. due avvisi diaccertamento in materia di IVA, relativi agli anni d’imposta 2011 e 2012,contestando l’indebita detrazione dell’imposta in relazione ad acquistieffettuati nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta soggettointerposto nell’ambito di una frode carosello. L’Ufficio riteneva che le fattureutilizzate dalla contribuente afferissero ad operazioni soggettivamenteinesistenti e che la società non aveva adottato la necessaria diligenza nellascelta del fornitore.La contribuente impugnava gli atti impositivi, deducendonel’illegittimità per violazione dell’art. 12 della L. n. 212 del 2000, per asseritamancanza del contraddittorio preventivo, nonché per violazione delle normein materia di accertamento, contestando altresì nel merito la sussistenzadei presupposti per la ripresa a tassazione e l’inversione dell’onere dellaprova. Il giudice di primo grado respingeva i ricorsi, ritenendo legittimi gliavvisi di accertamento e non provata la buona fede della contribuente,compensando le spese di lite.Avverso tali decisioni la società proponeva appello, ribadendo lecensure già formulate in prime cure. La Corte di giustizia tributaria disecondo grado, previa riunione dei giudizi, riteneva infondate le doglianzedell’appellante, osservando che gli accertamenti erano scaturiti da controllia tavolino, per i quali non era previsto l’obbligo del contraddittorioendoprocedimentale, e che gli avvisi avevano natura di accertamentiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 16835/2024Numero sezionale 3598/2026Numero di raccolta generale 12719/2026Data pubblicazione 05/05/2026parziali legittimamente emessi. Nel merito, il giudice d’appello riteneva chel’Amministrazione avesse fornito adeguata prova della consapevolezza, oquantomeno della conoscibilità, da parte della contribuente delcoinvolgimento del fornitore in un meccanismo fraudolento, valorizzandoelementi quali l’anomalia dei prezzi di acquisto, l’assenza di struttureoperative del fornitore e le carenze documentali riscontrate.La Corte, pertanto, respingeva gli appelli e confermava le sentenzeimpugnate.Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tremotivi illustrato da memoria.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha puredepositato memoria.La Consigliera delegata ha depositato proposta di definizioneaccelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale partericorrente ha chiesto la decisione collegialeRAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, nonchédell’art. 12 della L. n. 212 del 2000 e dell’art. 24 della L. n. 4 del 1929, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Deduce che gli avvisi diaccertamento in materia di IVA, quali tributi armonizzati, sono emessiall’esito di un controllo c.d. “a tavolino”, senza l’instaurazione di un effettivocontraddittorio preventivo e senza la previa redazione di un processoverbale di constatazione, con conseguente lesione del diritto di difesa.Lamenta che la sentenza impugnata escluda l’obbligatorietà delcontraddittorio sulla base della natura documentale dell’attività di controllo,in contrasto con il diritto dell’Unione e con il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, per i tributi armonizzati, ilCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 16835/2024Numero sezionale 3598/2026Numero di raccolta generale 12719/2026Data pubblicazione 05/05/2026contraddittorio costituisce principio generale, la cui violazione determinal’invalidità dell’atto impositivo. Contesta, infine, la motivazione dellasentenza impugnata nella parte in cui richiama la c.d. prova di resistenza,assumendo che tale impostazione presuppone l’esistenza dell’obbligo dicontraddittorio e che, nel caso concreto, la mancata conoscenza dellerisultanze istruttorie relative ai fornitori ha impedito alla contribuentel’esercizio di una difesa effettiva.Il motivo è manifestamente infondato.Questa Corte ha più volte affermato che in tema di diritti e garanziedel contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'amministrazione finanziariaè tenuta a rispettare, anche nell'ambito delle indagini cd. "a tavolino"- comenella specie- effettuate nei confronti di terzi, il contraddittorioendoprocedimentale ove l'accertamento attenga a tributi "armonizzati", mala violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto purché ilcontribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni cheavrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramentepretestuosa (Cass. n. 5292/24, Cass. n. 20436/21).La CGT di II grado, in applicazione di detti principi di diritto - con unaccertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità - ha ritenuto chela società contribuente non avesse provato che “le proprie argomentazioniavrebbero potuto modificare l’esito del controllo” e, quindi, ha accertato chela società contribuente non avesse assolto all’onere della cd prova diresistenza. Infatti, ha osservato che “le eccezioni esposte nei ricorsiintroduttivi, e ribadite negli atti di appello, altro non sono che l’esplicazionedi quanto prodotto dalla stessa contribuente in risposta ai questionari. Daciò emergeva che le circostanze, che la parte avrebbe potuto addurre, nonsarebbero state in grado di modificare gli esiti del controllo, in quanto giàsvolte in sede di attività istruttoria”. In ogni caso, come, più volte ribaditoda questa Corte, le modalità di realizzazione del contraddittorio non sono aforma vincolata, essendo sufficiente (e necessario) che si realizzi in modoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 16835/2024Numero sezionale 3598/2026Numero di raccolta generale 12719/2026Data pubblicazione 05/05/2026effettivo quali siano gli strumenti in concreto adottati, siano essi il ricorso aprocedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzatiall'interlocuzione preventiva, come, ad esempio, l'inoltro di questionari"(Cass. n. 20436/21); infine, quanto alla violazione dell’art. 24 della L. n. 4del 29, il motivo è manifestamente infondato posto che in tema di violazionedi norme finanziarie, anche se l'art. 24 della L. n. 4 del 1929 dispone che"le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatatemediante processo verbale", la sua redazione non è necessaria ai fini dellalegittimità dell'avviso di accertamento, atto emesso dall'Amministrazionefinanziaria in base alla propria autonoma valutazione del contenuto,ricognitivo o valutativo, del processo verbale, da ritenersi documentoextraprocessuale e privo di rilevanza esterna (Cass. n. 6244/25).Diversamente da quanto argomentato dalla ricorrente anche inmemoria, poi, non è vero che secondo la recente pronuncia di questa Cortemassimamente nomofilattica (Cass. Sez. Un. n. 21271/2025, richiamata -per mero evidente errore materiale come datata 2015 – proprio in memoriadella contribuente) sussiste l’obbligo del contraddittorio preventivo(generalizzato e senza condizioni, si sottintende) anche per le verifichecosiddette “a tavolino”, in quanto detto obbligo sussiste ma (par. 6 dellapronuncia richiamata) “sempre con riguardo alla disciplina previgente edalle verifiche 'a tavolino' su tributi armonizzati”, e “la violazione dell'obbligodi contraddittorio procedimentale comporta l'invalidità dell'atto purché ilcontribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi infatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizionemeramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella nonidonea, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudicedi merito, a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo”.Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. inCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 16835/2024Numero sezionale 3598/2026Numero di raccolta generale 12719/2026Data pubblicazione 05/05/2026relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; lamenta la nullità dellasentenza per motivazione meramente apparente. Sostiene la partericorrente che la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo gradosi limiti a riprodurre in modo pedissequo la motivazione della sentenza diprimo grado, senza illustrare le censure formulate con l’atto di appello esenza dare conto delle ragioni della loro reiezione. Lamenta che difettiqualsivoglia autonoma valutazione critica delle doglianze dedotte in gradodi gravame e che l’apparato motivazionale risulti inidoneo a renderepercepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, in violazione deiprincipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di obbligo dimotivazione delle decisioni giurisdizionali.Il motivo è manifestamente infondato.La decisione impugnata assolve in misura adeguata al requisito dicontenuto richiesto dalle disposizioni di legge di cui il ricorso lamenta laviolazione, attesa l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delladecisione, sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo dellapronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventualeverifica in sede di impugnazione; trattasi dunque di un apparatoargomentativo ben al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez.Un. 8053/2014; Cass. n. 11106/2022). Nel processo civile ed in quellotributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenutodi un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari),senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisionesiano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modochiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizionicostituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, diper sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non èimposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto piùche la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto allaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 16835/2024Numero sezionale 3598/2026Numero di raccolta generale 12719/2026Data pubblicazione 05/05/2026valutazione professionale o disciplinare del magistrato (Cass. Sez. Un. n.642/2015; Cass. n. 9334/2015; Cass. n. 29028/2022).Né il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultandonecessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c. che esponga, inmaniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento dellasua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomentinon espressamente esaminati (Cass. n. 12652/2020; Cass. n.10937/2016).Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. censurando la legittimità del recupero a tassazionedell’IVA detratta. Deduce che la sentenza impugnata si ponga in contrastocon i principi, di matrice unionale e nazionale, in materia di operazionisoggettivamente inesistenti, avendo ritenuto sufficiente, ai fini della provadella consapevolezza o conoscibilità della frode, il solo elemento del prezzodi acquisto inferiore a quello di mercato. Assume che l’Amministrazionefinanziaria non abbia fornito elementi oggettivi idonei a dimostrare che lasocietà cessionaria sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a unmeccanismo fraudolento, né che fosse esigibile, secondo criteri diragionevolezza e proporzionalità, lo svolgimento di verifiche complesse eapprofondite ulteriori rispetto a quelle effettuate. Lamenta, infine, che ladecisione non tenga conto del principio di neutralità dell’IVA edell’irrilevanza, di per sé, della mera antieconomicità del prezzo ai fini dellanegazione del diritto alla detrazione.Il motivo è inammissibile.La censura in oggetto, sotto l’apparente violazione di legge, laricorrente mira ad una rivalutazione dell’accertamento in fatto operato dalgiudice del merito, attività preclusa in sede di legittimità e, in ogni caso, sirivela manifestamente infondata.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 16835/2024Numero sezionale 3598/2026Numero di raccolta generale 12719/2026Data pubblicazione 05/05/2026Invero, il giudice di appello, nel rispetto dei principi dellagiurisprudenza della Corte in materia di operazioni soggettivamenteinesistenti (Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 27566/2018; Cass. n.33598/2019; Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 28562/2021; Cass. n.24471/2022), ha correttamente valutato la sussistenza di elementipresuntivi non solo circa la natura di cartiera della società fatturante con ilruolo di soggetto fittiziamente interposto ([OSCURATO:SOCIETA]. non avevadipendenti, non aveva beni aziendali né una propria unità locale… la merceacquistata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non si era spostata fisicamente, in quanto sitrovava presso altro magazzino e che quindi tale società movimentavaanche il magazzino delle quattro società fornitrici) ma anche, ai fini delladetraibilità dell’Iva, circa la conoscibilità del meccanismo fraudatorio (“nontrasparente”) delle contestate operazioni (i prezzi di vendita praticati da [OSCURATO:SOCIETA]. erano inferiori ai prezzi di vendita praticati dalle maggioriproduttrici presenti sul mercato; gli ordini di acquisto non erano statiprodotti dalla ricorrente e le bolle di consegna recavano spesso modificheod anomalie); a fronte di tali elementi la CGT ha ritenuto - con ugualeaccertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità - non assoltol’onere probatorio (a contrario) a carico della contribuente di avereadoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evaderel'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondocriteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze delcaso concreto (il rilievo della Società Ricorrente che le verifiche sullaaffidabilità dei fornitori veniva svolta da CONAD Consorzio NazionaleDettaglianti [OSCURATO:PERSONA], non è elemento sufficiente ad esimere daresponsabilità la Società Ricorrente… nulla vieta ad un gruppo o ad unconsorzio di concludere accordi quadro, ma nell’esecuzione degli stessi tuttii soggetti coinvolti devono usare la medesima diligenza che l’ordinamentotributario legittimamente pretende da ogni operatore economico…. lasocietà Ricorrente era in possesso di elementi che dovevano far sorgere adCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 16835/2024Numero sezionale 3598/2026Numero di raccolta generale 12719/2026Data pubblicazione 05/05/2026un operatore esperto del settore, quantomeno il dubbio circa la legittimitàfiscale delle operazioni poste in essere ... il fornitore [OSCURATO:SOCIETA]. era unasocietà neocostituita e che tale fatto avrebbe dovuto indurre la ricorrente amaggiori cautele, non potendo limitarsi a ricerche sul solo portale Cerved);con riguardo alle prove, mai può essere censurata la valutazione in sé deglielementi probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice (exmultis, Cass. n. 1414/2015; Cass. n. 13960/2014; Cass. n. n. 24155 del2017)Pertanto, il ricorso va rigettato.Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza.Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizioneaccelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n.28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alleprecedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in temadi procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c.(come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizionedel giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legaletipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo edel quarto comma dell'art. 96 c.p.c. codifica un'ipotesi normativa di abusodel processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente.Va quindi liquidata a carico di parte ricorrente in favore di partecontroricorrente la somma di euro 8.200,00 per compensi e l’ulterioresomma di euro 8.200,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la somma dieuro 3.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammendeCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 16835/2024Numero sezionale 3598/2026Numero di raccolta generale 12719/2026Data pubblicazione 05/05/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 8.200,00oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente cui aggiungersi– sempre a favore di parti controricorrente - la somma di euro 8.200,00 exart. 96 c. 3 c.p.c., oltre alla ancora ulteriore somma di euro 3.000,00 exart. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di parte ricorrente – allacassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliCons. 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