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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12184/2026

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difesa congiuntamente e disgiuntamente dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza diprocura speciale in atti– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente –Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 4320/2025Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 12184/2026Data pubblicazione 01/05/2026per la cassazione della sentenza n. 322/02/2024 depositata in data24/09/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodell’[OSCURATO:SOCIETA];udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 409/2023 la Corte di giustizia tributaria di primogrado di Perugia ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Perugia, relativo all’anno d’imposta 2019, con ilquale venivano recuperate a tassazione, ai fini IRES e IRAP, quote diammortamento per euro 130.259,20, ritenute indebitamente dedotte inquanto afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti.L’accertamento traeva origine da attività ispettive della Guardia dioggettiva di operazioni di acquisto e noleggio di beni strumentaliintercorse tra la società contribuente e le società [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., tutte riconducibili, sotto il profilosostanziale, al medesimo soggetto, mediante un sistema di società privedi reale operatività.La società proponeva appello deducendo, in sintesi, sia la violazionedell’art. 2697 c.c., per carenza di prova dell’inesistenza delle operazioni,sia l’erronea applicazione dell’art. 109 TUIR, assumendo l’abnormità delrisultato economico derivante dal disconoscimento dei costi; in ultimodenunciava anche il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:SOCIETA], con lasentenza in esame, rigettava l’appello, confermando integralmente ladecisione di primo grado.Ricorre a questa Corte la contribuente con quattro motivi di ricorsoillustrati da memoria.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 4320/2025Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 12184/2026Data pubblicazione 01/05/2026L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.La Consigliera delegata ha depositato proposta di definizioneaccelerata ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrenteha chiesto la decisione del Collegio.Ragioni della decisioneIl primo motivo si duole della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. denunciando lamotivazione apparente, illogica e contraddittoria della sentenza diappello oltre che l’omesso esame di fatti decisivi.

La ricorrente denunciala nullità della sentenza impugnata per carenza e apparenza dellamotivazione, assumendo che la Corte di giustizia tributaria di secondogrado si sia limitata a recepire acriticamente le risultanze del processoverbale di constatazione, senza un autonomo vaglio critico deglielementi fattuali dedotti dalla contribuente.

Si deduce, in particolare,l’omesso esame di circostanze decisive oggetto di discussione tra leparti, quali l’effettiva esistenza materiale dei beni strumentali; la loroinerenza all’attività d’impresa; la congruità economica dei costisostenuti; le movimentazioni finanziarie operate dalle società fornitrici eil connesso rilevante numero dei loro dipendenti.

Secondo la ricorrente,il giudice di merito avrebbe affermato l’inesistenza oggettiva delleoperazioni sulla base di un percorso argomentativo intrinsecamenteillogico e contraddittorio, fondato sulla qualificazione delle societàcoinvolte come “cartiere”, in contrasto con le risultanze documentali.Il motivo è manifestamente infondato.La sentenza assolve in misura adeguata al requisito di contenutorichiesto dalle disposizioni di legge di cui il ricorso lamenta la violazione,della decisione, sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativodella pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla suaeventuale verifica in sede di impugnazione; trattasi dunque di unCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 4320/2025Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 12184/2026Data pubblicazione 01/05/2026apparato argomentativo ben al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr.Cass.

Sez.

Un. n. 8053/2014; Cass. n. 11106/2022).Il secondo motivo censura la pronuncia di appello per violazione efalsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell’art. 39, comma 1,lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sotto il profilodella erronea ripartizione dell’onere della prova.

Secondo la partericorrente, la pronuncia di merito avrebbe erroneamente ritenutoassolto, da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’onere della provacirca l’inesistenza oggettiva delle operazioni, facendo discendereautomaticamente da presunzioni ritenute gravi, precise e concordanti ilribaltamento dell’onere probatorio in capo al contribuente.

La ricorrentesostiene che gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale nonintegrerebbero presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione econcordanza, risolvendosi piuttosto in mere congetture, fondate sullapresunta riconducibilità delle società a un unico soggetto; rileverebbe lamancanza di movimentazioni finanziarie e la incompletezza delladocumentazione contabile dei cedenti.

Si assume, pertanto, che la Cortedi merito abbia anche travisato il principio dell’onere della prova,addossando illegittimamente al contribuente la dimostrazionedell’effettività delle operazioni, in assenza di una previa prova piena opresuntiva idonea da parte dell’Ufficio.Il terzo motivo, proposto in via subordinata, si incentra sullaviolazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché dell’art. 39, comma1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e deduce il viziodi error in procedendo per travisamento dei fatti.

La ricorrente sostieneche, ove si ritenesse la disciplina dell’onere della prova di naturaprocessuale, la sentenza sarebbe comunque affetta da error inprocedendo per violazione dell’art. 115 c.p.c., avendo il giudice di meritoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 4320/2025Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 12184/2026Data pubblicazione 01/05/2026posto a fondamento della decisione fatti non provati o travisato lerisultanze istruttorie, omettendo di valutare elementi decisivi di segnocontrario.I ridetti motivi possono trattarsi congiuntamente alla luce dellaconnessione logica e giuridica che li avvince; gli stessi non possonoessere accolti.Risultano invero, in primo luogo, inammissibili in quanto deduconoapparentemente, nel primo caso, una violazione di norme di legge (artt.2697, 2727 e 2729 c.c.) e, nel secondo, un error in procedendo (art.115 c.p.c.), mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dalgiudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito(Cass. n. 8758/2017; n. 21381/2006); è pacifico che competa alla Cortedi cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica, il controllo dellacorretta applicazione dei principi contenuti nell'art. 2729 c.c. allafattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice di merito lavalutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte dipresunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risultiche, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica,il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile,negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazionedi sintesi (cfr. Cass. 12143/2021; Cass. n. 19352/2018, Cass. n.10973/2017, Cass. n. 1715/2007).

La violazione del precetto di cuiall’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiagravata secondo le regole dettate da quella norma, e non anche quando,a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, ilgiudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto taleonere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamentoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 4320/2025Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 12184/2026Data pubblicazione 01/05/2026sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (tra le altre, Cass. Sez.

L., n. 17313/2020;Cass. n. 23518/2018; Cass. n. 571/2017; Cass. n. 19064/2006; Cass.n. 15107/2013).

Nella specie, invece, proprio un'indebita valutazione laricorrente intende sostenere senza che, tuttavia, per quanto appenaricordato, possa ritenersi violato l’art. 2697 c.c.; in particolare, nellasentenza impugnata – nel rispetto dei principi di diritto in tema dioperazioni oggettivamente inesistenti (da ultimo, Cass. n. 9723/2024;Cass. n. n. 28628/2021) e dei criteri giuridici in tema di formazione dellaprova critica - il giudice di appello, con un accertamento in fatto nonsindacabile in sede di Legittimità - in una valutazione di sintesi deglielementi indiziari offerti dall’Ufficio e senza violare le regole di ripartodell’onere della prova, ha ritenuto provata la pretesa a fronte dei plurimielementi presuntivi offerti dall’Ufficio della inesistenza oggettiva delleoperazioni contestate: riconducibilità ad [OSCURATO:PERSONA], in qualità diamministratore, rappresentante legale e unico socio, delle diversesocietà, svolgenti sostanzialmente la medesima attività e aventi lamedesima sede legale; nonché il fatto che le società fatturanti [OSCURATO:SOCIETA]. presentassero i caratteri tipici delle societàcartiere, quali la breve esistenza, amministratori che non svolgevano ilproprio ruolo, volumi di affari dichiarati rilevanti e redditi d’impresamodesti se non in perdita, mancato pagamento delle imposte, scarserisorse di capitale per effettuare acquisti di beni strumentali di importorilevante, noleggio di beni strumentali, senza averli prima acquistati,vendite e noleggi avvenute senza movimenti di denaro concompensazioni di altre prestazioni eseguite sui cantieri, non pagati perimporti rilevanti e senza che la società fornitrice intraprendesse azioniper ottenere l’adempimento o il recupero del credito.

Infine, il fatto cheproprio la creazione ad hoc di [OSCURATO:SOCIETA]. avesseconsentito a [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S. diCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 4320/2025Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 12184/2026Data pubblicazione 01/05/2026continuare a ricevere, dopo la messa in liquidazione e cessazione di [OSCURATO:SOCIETA]., fatture per prestazioni mai eseguite dalle emittenti società.Invero, i trasferimenti successivi dei beni strumentali da F.M.

EdiliziaS.r.l. alle altre società [OSCURATO:SOCIETA]. risultavano fittiziall’effettivo possessore Aversano.

Ciò al fine ultimo di costituire creditiIva e ridurre in maniera consistente il reddito imponibile delle societàGrifo S.r.l.s., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. allo stesso Aversanoriconducibili.

Tali elementi sono stati correttamente ritenuti costituireindizi gravi, precisi e concordanti di prova - e sono stati fatti oggetto diuna valutazione di sintesi – a fronte dei quali la società, ha ritenuto lasentenza di merito - non aveva offerto idonea prova a contrario (qualela mera esibizione delle fatture ricevute da [OSCURATO:SOCIETA]. e DomovS.r.l.s. di acquisto o noleggio di beni strumentali, nonché la meraregolare presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed Iva e deglielenchi clienti e fornitori) circa l’effettività delle fatturate cessioni di benie prestazioni di servizi.

Va, altresì, ricordato che, in tema di ricorso percassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibilela diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto chead altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.(Cass. Sez.

Un. n. 20867/2020).

Invero, con il ricorso per cassazione laparte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversainterpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e laricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché laCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 4320/2025Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 12184/2026Data pubblicazione 01/05/2026revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusain sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 5811/2019; Cass.n. 27899/2020; Cass. n. 18611/2021; Cass. n. 15276/2021; Cass. n.37623/2022).Il quarto motivo – erroneamente numerato sub. n. 3 per evidentelapsus calami con inizio dell’esposizione a pag. 10 del ricorso - lamentala violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata pererronea esclusione dell’inerenza e della deducibilità dei costi; secondoparte ricorrente la pronuncia di merito ha erroneamente escluso ladeducibilità dei costi relativi alle quote di ammortamento in assenza diuna prova rigorosa dell’inesistenza oggettiva delle operazioni.

Si deduceche la Corte territoriale abbia disapplicato il principio di inerenza di cuiall’art. 109 TUIR, nonostante i beni strumentali fossero direttamentefunzionali all’attività d’impresa e avessero concorso alla produzione deiricavi, confondendo il piano dell’effettività dell’operazione con quellodell’utilità economica del costo.

Ancora secondo la ricorrente,l’inesistenza delle operazioni – unico presupposto idoneo a escludere ladeducibilità – non sarebbe stata adeguatamente dimostratadall’Amministrazione finanziaria.Il motivo è manifestamente infondato.Nel caso di specie, viene contestata l’effettività dei costi sostenuti, lacui prova, in caso di contestazioni dell'Amministrazione finanziaria, è acarico del contribuente, dovendo questi provare e documentarel'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativifatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, qualeCiò in quanto, in caso di operazioni inesistenti per mancanza delrapporto sottostante, venendo meno – a maggior ragione - l’indefettibilerequisito dell’inerenza intesa come collegamento tra i costi medesimi eCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 4320/2025Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 12184/2026Data pubblicazione 01/05/2026l’attività dell’imprenditore, è onere di quest’ultimo provare l’effettivasussistenza e il preciso ammontare dei costi, prima ancora della stessainerenza (da ultimo, Cass. n. 3747/2025; ex multis Cass. n.20060/2022).

Nel caso di specie, la parte non ha provato alcunché inrelazione all’effettiva esistenza delle cessioni, non essendo sufficiente, afronte di beni strumentali mai rinvenuti e dei quali non risulta neppurel’acquisto in capo ai cedenti, la mera esibizione delle fatture contestateo dei mezzi di pagamento utilizzati ovvero la dimostrata regolarità dellescritture contabili.

Ne deriva che la questione riguardante l’inerenza ditali costi – posta con il motivo in esame – risulta fuori bersaglio rispettoalla ratio decidendi della pronuncia di appello, che si è pronunciata suben altro.Va ricordato che il motivo d'impugnazione è rappresentatodall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo èregolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chiesercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con laconseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo(e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del dirittod'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto inmodo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretinoin una critica della decisione impugnata e, quindi, nell' esplicita especifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime,per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare leragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosiconsiderare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivoche non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazionetale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", èespressamente sanzionata con l' inammissibilità ai sensi dell' art. 366,comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 6496/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass.n. 359/2005, tutte citate in motivazione da Cass. n. 8755/2018).Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 4320/2025Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 12184/2026Data pubblicazione 01/05/2026Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta didefinizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata lagiurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.Sez.

Un. n. 28540/2023; Cass. Sez.

Un. n. 27195/2023; ancora,conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023)secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.

Lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il nondecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente.Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore dellacontroricorrente la somma di euro 4.200,00 per compensi e l’ulterioresomma di euro 2.100,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la sommadi euro 1.050,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera diparte ricorrente – alla cassa delle ammende.

P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro4.200,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito cui aggiungersi– sempre a favore della parte controricorrente - la somma di euro2.100,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., oltre alla somma ulteriore di euro1.050,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 4320/2025Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 12184/2026Data pubblicazione 01/05/2026Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa congiuntamente e disgiuntamente dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza diprocura speciale in atti– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 4320/2025Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 12184/2026Data pubblicazione 01/05/2026per la cassazione della sentenza n. 322/02/2024 depositata in data24/09/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodell’[OSCURATO:SOCIETA];udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 409/2023 la Corte di giustizia tributaria di primogrado di Perugia ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Perugia, relativo all’anno d’imposta 2019, con ilquale venivano recuperate a tassazione, ai fini IRES e IRAP, quote diammortamento per euro 130.259,20, ritenute indebitamente dedotte inquanto afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti.L’accertamento traeva origine da attività ispettive della Guardia dioggettiva di operazioni di acquisto e noleggio di beni strumentaliintercorse tra la società contribuente e le società [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., tutte riconducibili, sotto il profilosostanziale, al medesimo soggetto, mediante un sistema di società privedi reale operatività.La società proponeva appello deducendo, in sintesi, sia la violazionedell’art. 2697 c.c., per carenza di prova dell’inesistenza delle operazioni,sia l’erronea applicazione dell’art. 109 TUIR, assumendo l’abnormità delrisultato economico derivante dal disconoscimento dei costi; in ultimodenunciava anche il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:SOCIETA], con lasentenza in esame, rigettava l’appello, confermando integralmente ladecisione di primo grado.Ricorre a questa Corte la contribuente con quattro motivi di ricorsoillustrati da memoria.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 4320/2025Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 12184/2026Data pubblicazione 01/05/2026L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.La Consigliera delegata ha depositato proposta di definizioneaccelerata ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrenteha chiesto la decisione del Collegio.Ragioni della decisioneIl primo motivo si duole della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. denunciando lamotivazione apparente, illogica e contraddittoria della sentenza diappello oltre che l’omesso esame di fatti decisivi. La ricorrente denunciala nullità della sentenza impugnata per carenza e apparenza dellamotivazione, assumendo che la Corte di giustizia tributaria di secondogrado si sia limitata a recepire acriticamente le risultanze del processoverbale di constatazione, senza un autonomo vaglio critico deglielementi fattuali dedotti dalla contribuente. Si deduce, in particolare,l’omesso esame di circostanze decisive oggetto di discussione tra leparti, quali l’effettiva esistenza materiale dei beni strumentali; la loroinerenza all’attività d’impresa; la congruità economica dei costisostenuti; le movimentazioni finanziarie operate dalle società fornitrici eil connesso rilevante numero dei loro dipendenti. Secondo la ricorrente,il giudice di merito avrebbe affermato l’inesistenza oggettiva delleoperazioni sulla base di un percorso argomentativo intrinsecamenteillogico e contraddittorio, fondato sulla qualificazione delle societàcoinvolte come “cartiere”, in contrasto con le risultanze documentali.Il motivo è manifestamente infondato.La sentenza assolve in misura adeguata al requisito di contenutorichiesto dalle disposizioni di legge di cui il ricorso lamenta la violazione,della decisione, sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativodella pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla suaeventuale verifica in sede di impugnazione; trattasi dunque di unCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 4320/2025Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 12184/2026Data pubblicazione 01/05/2026apparato argomentativo ben al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr.Cass. Sez. Un. n. 8053/2014; Cass. n. 11106/2022).Il secondo motivo censura la pronuncia di appello per violazione efalsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell’art. 39, comma 1,lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sotto il profilodella erronea ripartizione dell’onere della prova. Secondo la partericorrente, la pronuncia di merito avrebbe erroneamente ritenutoassolto, da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’onere della provacirca l’inesistenza oggettiva delle operazioni, facendo discendereautomaticamente da presunzioni ritenute gravi, precise e concordanti ilribaltamento dell’onere probatorio in capo al contribuente. La ricorrentesostiene che gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale nonintegrerebbero presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione econcordanza, risolvendosi piuttosto in mere congetture, fondate sullapresunta riconducibilità delle società a un unico soggetto; rileverebbe lamancanza di movimentazioni finanziarie e la incompletezza delladocumentazione contabile dei cedenti. Si assume, pertanto, che la Cortedi merito abbia anche travisato il principio dell’onere della prova,addossando illegittimamente al contribuente la dimostrazionedell’effettività delle operazioni, in assenza di una previa prova piena opresuntiva idonea da parte dell’Ufficio.Il terzo motivo, proposto in via subordinata, si incentra sullaviolazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché dell’art. 39, comma1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e deduce il viziodi error in procedendo per travisamento dei fatti. La ricorrente sostieneche, ove si ritenesse la disciplina dell’onere della prova di naturaprocessuale, la sentenza sarebbe comunque affetta da error inprocedendo per violazione dell’art. 115 c.p.c., avendo il giudice di meritoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 4320/2025Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 12184/2026Data pubblicazione 01/05/2026posto a fondamento della decisione fatti non provati o travisato lerisultanze istruttorie, omettendo di valutare elementi decisivi di segnocontrario.I ridetti motivi possono trattarsi congiuntamente alla luce dellaconnessione logica e giuridica che li avvince; gli stessi non possonoessere accolti.Risultano invero, in primo luogo, inammissibili in quanto deduconoapparentemente, nel primo caso, una violazione di norme di legge (artt.2697, 2727 e 2729 c.c.) e, nel secondo, un error in procedendo (art.115 c.p.c.), mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dalgiudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito(Cass. n. 8758/2017; n. 21381/2006); è pacifico che competa alla Cortedi cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica, il controllo dellacorretta applicazione dei principi contenuti nell'art. 2729 c.c. allafattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice di merito lavalutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte dipresunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risultiche, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica,il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile,negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazionedi sintesi (cfr. Cass. 12143/2021; Cass. n. 19352/2018, Cass. n.10973/2017, Cass. n. 1715/2007). La violazione del precetto di cuiall’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiagravata secondo le regole dettate da quella norma, e non anche quando,a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, ilgiudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto taleonere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamentoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 4320/2025Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 12184/2026Data pubblicazione 01/05/2026sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (tra le altre, Cass. Sez. L., n. 17313/2020;Cass. n. 23518/2018; Cass. n. 571/2017; Cass. n. 19064/2006; Cass.n. 15107/2013). Nella specie, invece, proprio un'indebita valutazione laricorrente intende sostenere senza che, tuttavia, per quanto appenaricordato, possa ritenersi violato l’art. 2697 c.c.; in particolare, nellasentenza impugnata – nel rispetto dei principi di diritto in tema dioperazioni oggettivamente inesistenti (da ultimo, Cass. n. 9723/2024;Cass. n. n. 28628/2021) e dei criteri giuridici in tema di formazione dellaprova critica - il giudice di appello, con un accertamento in fatto nonsindacabile in sede di Legittimità - in una valutazione di sintesi deglielementi indiziari offerti dall’Ufficio e senza violare le regole di ripartodell’onere della prova, ha ritenuto provata la pretesa a fronte dei plurimielementi presuntivi offerti dall’Ufficio della inesistenza oggettiva delleoperazioni contestate: riconducibilità ad [OSCURATO:PERSONA], in qualità diamministratore, rappresentante legale e unico socio, delle diversesocietà, svolgenti sostanzialmente la medesima attività e aventi lamedesima sede legale; nonché il fatto che le società fatturanti [OSCURATO:SOCIETA]. presentassero i caratteri tipici delle societàcartiere, quali la breve esistenza, amministratori che non svolgevano ilproprio ruolo, volumi di affari dichiarati rilevanti e redditi d’impresamodesti se non in perdita, mancato pagamento delle imposte, scarserisorse di capitale per effettuare acquisti di beni strumentali di importorilevante, noleggio di beni strumentali, senza averli prima acquistati,vendite e noleggi avvenute senza movimenti di denaro concompensazioni di altre prestazioni eseguite sui cantieri, non pagati perimporti rilevanti e senza che la società fornitrice intraprendesse azioniper ottenere l’adempimento o il recupero del credito. Infine, il fatto cheproprio la creazione ad hoc di [OSCURATO:SOCIETA]. avesseconsentito a [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S. diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 4320/2025Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 12184/2026Data pubblicazione 01/05/2026continuare a ricevere, dopo la messa in liquidazione e cessazione di [OSCURATO:SOCIETA]., fatture per prestazioni mai eseguite dalle emittenti società.Invero, i trasferimenti successivi dei beni strumentali da F.M. EdiliziaS.r.l. alle altre società [OSCURATO:SOCIETA]. risultavano fittiziall’effettivo possessore Aversano. Ciò al fine ultimo di costituire creditiIva e ridurre in maniera consistente il reddito imponibile delle societàGrifo S.r.l.s., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. allo stesso Aversanoriconducibili. Tali elementi sono stati correttamente ritenuti costituireindizi gravi, precisi e concordanti di prova - e sono stati fatti oggetto diuna valutazione di sintesi – a fronte dei quali la società, ha ritenuto lasentenza di merito - non aveva offerto idonea prova a contrario (qualela mera esibizione delle fatture ricevute da [OSCURATO:SOCIETA]. e DomovS.r.l.s. di acquisto o noleggio di beni strumentali, nonché la meraregolare presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed Iva e deglielenchi clienti e fornitori) circa l’effettività delle fatturate cessioni di benie prestazioni di servizi. Va, altresì, ricordato che, in tema di ricorso percassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibilela diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto chead altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.(Cass. Sez. Un. n. 20867/2020). Invero, con il ricorso per cassazione laparte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversainterpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e laricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché laCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 4320/2025Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 12184/2026Data pubblicazione 01/05/2026revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusain sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 5811/2019; Cass.n. 27899/2020; Cass. n. 18611/2021; Cass. n. 15276/2021; Cass. n.37623/2022).Il quarto motivo – erroneamente numerato sub. n. 3 per evidentelapsus calami con inizio dell’esposizione a pag. 10 del ricorso - lamentala violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata pererronea esclusione dell’inerenza e della deducibilità dei costi; secondoparte ricorrente la pronuncia di merito ha erroneamente escluso ladeducibilità dei costi relativi alle quote di ammortamento in assenza diuna prova rigorosa dell’inesistenza oggettiva delle operazioni. Si deduceche la Corte territoriale abbia disapplicato il principio di inerenza di cuiall’art. 109 TUIR, nonostante i beni strumentali fossero direttamentefunzionali all’attività d’impresa e avessero concorso alla produzione deiricavi, confondendo il piano dell’effettività dell’operazione con quellodell’utilità economica del costo. Ancora secondo la ricorrente,l’inesistenza delle operazioni – unico presupposto idoneo a escludere ladeducibilità – non sarebbe stata adeguatamente dimostratadall’Amministrazione finanziaria.Il motivo è manifestamente infondato.Nel caso di specie, viene contestata l’effettività dei costi sostenuti, lacui prova, in caso di contestazioni dell'Amministrazione finanziaria, è acarico del contribuente, dovendo questi provare e documentarel'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativifatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, qualeCiò in quanto, in caso di operazioni inesistenti per mancanza delrapporto sottostante, venendo meno – a maggior ragione - l’indefettibilerequisito dell’inerenza intesa come collegamento tra i costi medesimi eCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 4320/2025Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 12184/2026Data pubblicazione 01/05/2026l’attività dell’imprenditore, è onere di quest’ultimo provare l’effettivasussistenza e il preciso ammontare dei costi, prima ancora della stessainerenza (da ultimo, Cass. n. 3747/2025; ex multis Cass. n.20060/2022). Nel caso di specie, la parte non ha provato alcunché inrelazione all’effettiva esistenza delle cessioni, non essendo sufficiente, afronte di beni strumentali mai rinvenuti e dei quali non risulta neppurel’acquisto in capo ai cedenti, la mera esibizione delle fatture contestateo dei mezzi di pagamento utilizzati ovvero la dimostrata regolarità dellescritture contabili. Ne deriva che la questione riguardante l’inerenza ditali costi – posta con il motivo in esame – risulta fuori bersaglio rispettoalla ratio decidendi della pronuncia di appello, che si è pronunciata suben altro.Va ricordato che il motivo d'impugnazione è rappresentatodall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo èregolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chiesercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con laconseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo(e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del dirittod'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto inmodo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretinoin una critica della decisione impugnata e, quindi, nell' esplicita especifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime,per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare leragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosiconsiderare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivoche non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazionetale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", èespressamente sanzionata con l' inammissibilità ai sensi dell' art. 366,comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 6496/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass.n. 359/2005, tutte citate in motivazione da Cass. n. 8755/2018).Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 4320/2025Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 12184/2026Data pubblicazione 01/05/2026Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta didefinizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata lagiurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora,conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023)secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il nondecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente.Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore dellacontroricorrente la somma di euro 4.200,00 per compensi e l’ulterioresomma di euro 2.100,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la sommadi euro 1.050,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera diparte ricorrente – alla cassa delle ammende. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro4.200,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito cui aggiungersi– sempre a favore della parte controricorrente - la somma di euro2.100,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., oltre alla somma ulteriore di euro1.050,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 4320/2025Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 12184/2026Data pubblicazione 01/05/2026Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11