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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37623/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32209-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e Lettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - /7) avverso la sentenza n. 4352/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 20/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente impugnava degli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2013 per IRES e IRAP e ][VA scaturiti a seguito di accertamenti dell'Ufficio che aveva contestato l'illegittima deduzione di costi e l'indebita detrazione di IVA relativamente a sei fatture per prestazioni di servizi ricevuti dalla società I! Pentagono s.r.I., ritenendo insussistenti i requisiti dell'inerenza e della certezza dei costi sostenuti; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che la genericità della dicitura riportata nelle fatture in oggetto, che facevano riferimento a "lavori di pitturazione e opere di c:artongesso presso le vostre strutture" era stata integrata dalla produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la quale chiariva che tali lavori fatturati erano stati eseguiti presso l'hotel gestito dalla parte contribuente.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria (un'unica memoria per entrambe le società contribuenti), insistendo per il rigetto del ricorso.

Considerato che Ric. 2021 n. 32209 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -2- Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 2697 cod. civ., nonché dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la sentenza impugnata fatto erronea applicazione dei principi in tema di onere della prova in quanto un costo può essere considerato deducibile soltanto se risponde ai principi di inerenza e competenza e se adeguatamente documentato, non essendo stato esibito alcun contratto recante data certa che dimostrasse l'ammontare e lo svolgimento delle prestazioni.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti: in tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta, sicché deve provare e documentare l'imponibile maturato, ossia l'esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione (Cass. n. 2224 del 2021); ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell'Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell'impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute dall'Amministrazione inesistenti, spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire Ric. 2021 n. 32209 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -3- la prova contraria soltanto quando sa assolto l'onere probatorio gravante sulla prima (Cass. n. 28246 del 2020); in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili.

A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o alll'oggetto dell'impresa (nella specie, la Corte di Cassazione ha negato la deducibilità dei premi, di importo cospicuo, corrisposti dall'amministratore della società alle proprie affiliate in assenza di un supporto documentale: Cass.n. 13300 del 2017).

La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi in quanto ha fatto un corretto uso dei principi in ordine alla distribuzione degli oneri probatori, dal momento che ha ritenuto che la prova dell'inerenza e della riferibilità dei costi alla attività imprenditoriale effettivamente svolta spettasse al contribuente ed ha correttamente analiticamente e ragionevolmente spiegato i motivi in ragione dei quali l'integrazione documentale fornita dall'impresa che ha svolto i lavori fatturati (attività di ristrutturazione svolta all'interno di un albergo) fosse coerente con l'attività imprenditoriale svolta dalla parte contribuente (gestione di quell'albergo).

Per il resto la doglianza della parte ricorrente, pur formalmente volta a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investe nella sostanza il merito della lite mirando a contestare la valutazione della prova effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] e quindi è insuscettibile di Ric. 2021 n. 32209 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -4- /Al essere valutata in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Ci3ss. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass.18611 e 15276 del 2021).

Dunque, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; la liquidazione delle spese a favore della parte contribuente, aumentate in virtù del disposto di cui all'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, segue la soccombenza.

Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191). rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 1 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32209-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e Lettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - /7) avverso la sentenza n. 4352/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 20/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava degli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2013 per IRES e IRAP e ][VA scaturiti a seguito di accertamenti dell'Ufficio che aveva contestato l'illegittima deduzione di costi e l'indebita detrazione di IVA relativamente a sei fatture per prestazioni di servizi ricevuti dalla società I! Pentagono s.r.I., ritenendo insussistenti i requisiti dell'inerenza e della certezza dei costi sostenuti; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che la genericità della dicitura riportata nelle fatture in oggetto, che facevano riferimento a "lavori di pitturazione e opere di c:artongesso presso le vostre strutture" era stata integrata dalla produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la quale chiariva che tali lavori fatturati erano stati eseguiti presso l'hotel gestito dalla parte contribuente. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria (un'unica memoria per entrambe le società contribuenti), insistendo per il rigetto del ricorso. Considerato che Ric. 2021 n. 32209 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 2697 cod. civ., nonché dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la sentenza impugnata fatto erronea applicazione dei principi in tema di onere della prova in quanto un costo può essere considerato deducibile soltanto se risponde ai principi di inerenza e competenza e se adeguatamente documentato, non essendo stato esibito alcun contratto recante data certa che dimostrasse l'ammontare e lo svolgimento delle prestazioni. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta, sicché deve provare e documentare l'imponibile maturato, ossia l'esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione (Cass. n. 2224 del 2021); ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell'Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell'impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute dall'Amministrazione inesistenti, spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire Ric. 2021 n. 32209 sez. MT - ud. 18-10-2022 -3- la prova contraria soltanto quando sa assolto l'onere probatorio gravante sulla prima (Cass. n. 28246 del 2020); in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o alll'oggetto dell'impresa (nella specie, la Corte di Cassazione ha negato la deducibilità dei premi, di importo cospicuo, corrisposti dall'amministratore della società alle proprie affiliate in assenza di un supporto documentale: Cass.n. 13300 del 2017). La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi in quanto ha fatto un corretto uso dei principi in ordine alla distribuzione degli oneri probatori, dal momento che ha ritenuto che la prova dell'inerenza e della riferibilità dei costi alla attività imprenditoriale effettivamente svolta spettasse al contribuente ed ha correttamente analiticamente e ragionevolmente spiegato i motivi in ragione dei quali l'integrazione documentale fornita dall'impresa che ha svolto i lavori fatturati (attività di ristrutturazione svolta all'interno di un albergo) fosse coerente con l'attività imprenditoriale svolta dalla parte contribuente (gestione di quell'albergo). Per il resto la doglianza della parte ricorrente, pur formalmente volta a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investe nella sostanza il merito della lite mirando a contestare la valutazione della prova effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] e quindi è insuscettibile di Ric. 2021 n. 32209 sez. MT - ud. 18-10-2022 -4- /Al essere valutata in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Ci3ss. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass.18611 e 15276 del 2021). Dunque, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; la liquidazione delle spese a favore della parte contribuente, aumentate in virtù del disposto di cui all'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, segue la soccombenza. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191). rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 1 15
Sentenza Cassazione n. 37623/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris