CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19608/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
er Tammetta-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Roma in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio n. 7242/2024 depositata il 02/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11542/2025Numero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 19608/2026Data pubblicazione 13/06/20261. Con l’avviso di accertamento n. TK7070101109, relativo all’anno 2016,l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., esercente “Postproduzione cinematografica, video e programmiTV”, IVA per € 297.786,63 ritenuta indebitamente detratta, in quantoesposta su fatture per le quali la società non aveva esibito documentazioneidonea a comprovare la detraibilità (preventivi o scritture private indicantiinformazioni generiche che ripropongono quanto già evidenziato nellefatture, senza aggiungere ulteriori dettagli in merito alla natura, quantità equalità delle prestazioni alla base delle stesse), e IVA per € 38.603,92ritenuta indebitamente detratta, in quanto esposta in cinque note di creditoemesse dalla società in violazione di quanto richiesto dall’art. 26 del d.P.R.n. 633 del 1972.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, adita dalla societàcontribuente, rigettava il ricorso, ritenendo che l’avviso di accertamentofosse adeguatamente motivato con il rinvio al P.V.C. e che le fatture emessenei confronti della ricorrente non fossero sostenute da idoneadocumentazione a supporto dei costi ivi esposti, mentre i preventivi esibitidalla società ricorrente non venivano ritenuti idonei a supportare ladeducibilità dei componenti negativi in oggetto.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, adita dalla societàcontribuente, rigettava l’appello, ritenendo che l’Agenzia delle Entrateavesse chiaramente illustrato gli elementi emersi in sede di verifica checonducevano alle contestazioni in capo alla società e che quest’ultima sifosse limitata all’esibizione di preventivi non dimostrativi delle prestazionirese a fronte di fatture connotate da genericità, né avesse dettagliato lanatura, la quantità e la qualità delle suddette prestazioni.Avverso la suddetta sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.Numero registro generale 11542/2025Numero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 19608/2026Data pubblicazione 13/06/2026È stata formulata, da parte del Consigliere delegato, una proposta didefinizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.In data 18.11.2025, la ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindidisposta la trattazione, in applicazione degli artt. 375, 380-bis e 380-bis.1c.p.c. Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Successivamente, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1c.p.c., ribadendo gli argomenti a sostegno del proprio ricorso e chiedendola riunione del presente giudizio al giudizio pendente al R.G. n. 15769/2024,relativo all’annualità 2017.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente disattesa l'istanza di riunione proposta dallacontroricorrente. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevoledurata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.,di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecitadefinizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in uninutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché nongiustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dalrispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie didifesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità deisoggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoieffetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralitàdi giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplatadagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idoneead evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardiconseguenti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essereeffettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazionedell'impulso d'ufficio che lo caratterizza (Cass., Sez. Un. n. 8774/2021;Cass. n. 14365/2019). Nel presente caso non sono dedotte né sussistonodette ragioni.Numero registro generale 11542/2025Numero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 19608/2026Data pubblicazione 13/06/20262. Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.p., la violazione dell’art. 112 c.p.c.2.1. Ad avviso della ricorrente, i giudici di seconde cure sarebbero incorsinel vizio di ultrapetizione pronunciandosi sull’invalidità della motivazioneper relationem dell’avviso di accertamento, mentre l’appellante avevaeccepito solo ed unicamente il difetto di motivazione dell’accertamento circal’asserita non meglio motivata genericità delle fatture di acquisto.3. Osserva, invece, la controricorrente che gli argomenti spesi dal giudicedi appello in tema di motivazione per relationem costituiscono unicamenteuna premessa per decidere in merito all’asserito difetto di motivazione.4. Il motivo di ricorso è infondato.4.1. Occorre premettere che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione ilgiudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o - il cheè lo stesso - dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratiodecidendi (ex plurimis, Cass., 20 settembre 1996, n. 8387; Cass., 27 luglio2018, n. 20003; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1737; Cass., 6 aprile 2017, n.9020; Cass. n. 20185 del 2023).4.2. Il giudice di seconde cure è stato investito del sindacato sullamotivazione dell’avviso di accertamento, ritenuta apodittica, in violazionedegli artt. 3 della l. n. 241 del 1990, 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 dellal. n. 212 del 2000. Coerentemente con quanto devolutogli, egli ha rilevatoche la motivazione dell’avvio era stata costruita mediante un rinvio alcontenuto del processo verbale di constatazione e che da tale rinvioemergeva una motivazione chiara e sufficiente. Pertanto, il giudiceregionale non si è pronunciato oltre i limiti delle eccezioni fatte valere dalleparti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio, ma ha ritenutoassolto l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento, atteso che ilcontribuente era stato posto nella condizione di conoscere la pretesatributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di contestare efficacementel'an ed il quantum dell'imposta.Numero registro generale 11542/2025Numero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 19608/2026Data pubblicazione 13/06/20265. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546del 1992, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost.5.1. Ritiene la ricorrente che i giudici di secondo grado siano incorsi nelleviolazioni censurate omettendo di pronunciarsi in ordine alla eccezionerelativa all’omessa motivazione, da parte dei primi giudici, sulla genericitàdelle fatture di acquisto.6. Il motivo è infondato.6.1. È opportuno premettere che, in tema di fatture relative ai costi dadedurre è necessario il rispetto dei requisiti indicati nell’art. 21 del d.P.R. n.633 del 1972 (cfr Cass. n. 29290/2018). Peraltro, l'onere di provare lasussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità delle componenti delreddito in un determinato esercizio sociale incombe all'amministrazionefinanziaria per quelle positive, ed al contribuente per quelle negative (exmultis, Cass., n. 15320/2019; 8589/2022).Questa Corte ha inoltre stabilito che, in tema di imposte sui redditi,l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma econtenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, fa venirmeno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rendeinidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzionedel costo relativo; per conseguenza l'amministrazione finanziaria puòcontestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenereindeducibili i costi nella stessa indicati (Cass. 21446/2014; 211/2018).In tema di IVA, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (con sentenza 15settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 - [OSCURATO:PERSONA] eTurísticos SA c. [OSCURATO:PERSONA] e Aduaneira), seguita dallagiurisprudenza interna (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23384), nell'esaminare lecondizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell'imposta, haconsiderato che la normativa unionale prescrive l'obbligatorietàdell'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, puntoNumero registro generale 11542/2025Numero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 19608/2026Data pubblicazione 13/06/20266 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma dellasesta direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7)in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi; ciò al fine di consentirealle amministrazioni finanziarie di controllare l'assolvimento dell'impostadovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell'IVA.Senz'altro, ha aggiunto la Corte, l'amministrazione finanziaria non si puòlimitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delleinformazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge,d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112, che assimila a una fatturatutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modospecifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su coluiche chiede la detrazione dell'IVA l'onere di dimostrare di soddisfare lecondizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, ancheintegrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'Amministrazione ritenganecessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta(Cass., sez. 5, n. 30350 del 23/11/2018).6.2. Nel caso di specie, i giudici di appello, con una motivazione nonapparente, hanno disatteso l’eccezione di difetto motivazionale dell’attoimpugnato in punto di genericità delle fatture contestate, osservando comela ripresa concernesse l’indeducibilità di costi non documentati sulla basedegli elementi emersi in sede di verifica (con rinvio ai fogli da 47 a 71 delrichiamato P.V.C. e, dunque, alle lacunosità delle descrizioni contenute nellefatture e dell’insufficienza di meri preventivi a documentare la specificanatura ed entità delle prestazioni: si veda lo stralcio del P.V.C. riprodottonel controricorso).7. Con il terzo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. eccepisce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 109 delTUIR e degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972.7.1. Secondo la ricorrente, la Corte di Giustizia di secondo grado sarebbeincorsa nelle violazioni censurate ritenendo che la società contribuenteNumero registro generale 11542/2025Numero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 19608/2026Data pubblicazione 13/06/2026abbia esibito agli organi accertatori preventivi non dimostrativi delleprestazioni rese, a fronte di fatture connotate da genericità, e non abbiadettagliato la natura e la qualità delle suddette prestazioni.7.2. La difesa ricorrente osserva, in particolare, che l’asserita genericitàdella documentazione di spesa è imputabile ai fornitori e le fatture esibiteindicano in maniera precisa natura, qualità e quantità delle prestazionisvolte, recano descrizioni analitiche di carattere tecnico, espresse tramitesigle e termini di comune uso nel settore tecnologico di riferimento(produzione post-cinematografica e, quindi, elaborazione video e audio conutilizzo di sistemi software avanzati, ecc.); a supporto delle fatture sonostati esibiti e consegnati sia accordi contrattuali (ritenuti sufficientidall’ufficio per giustificare altre fatture di acquisto), sia preventivi (quellimessi in discussione), controfirmati per accettazione dalla società ricorrentein cui risultano indicati la tipologia dei servizi forniti (post produzione videoo audio, montaggio dialoghi, preparazione giornalieri, utilizzo postazioniAvid, progettazione ed allestimento teatri di posa e scenografie, ricercamateriale di repertorio, effetti sonori e visivi, ricostruzione fotogrammi,ecc.), il film o la serie televisiva, la data di consegna e il corrispettivopattuito.8. La controricorrente replica in ordine ad entrambi i motivi, valutaticongiuntamente, osservando che i giudici di seconde cure hannocorrettamente ritenuto che le fatture emesse dalla contribuente nonrappresentassero in modo idoneo i costi sostenuti.9. Il motivo è inammissibile in quanto tende a provocare una rivalutazionedel materiale probatorio interdetta a questa Corte.9.1. A fronte di 43 fatture emesse da diversi fornitori genericamente riferitealle attività svolte (ad esempio “lavorazioni eseguite per vostro conto sulfilm”, ecc.) non richiamanti alcun contratto e della produzione da parte dellasocietà, in sede di contraddittorio, di generici preventivi, privi di puntualespecificazione ed esplicitazione della tipologia di servizi prestati, la Corte diNumero registro generale 11542/2025Numero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 19608/2026Data pubblicazione 13/06/2026Giustizia Tributaria di secondo grado ha ritenuto – con un apprezzamentodi merito non sindacabile in sede di legittimità e conformemente ai principiin materia – che la documentazione prodotta in giudizio dalla contribuentenon fosse idonea a comprovare l’origine dei costi dedotti in assenza diqualsivoglia indicazione sulla natura ed inerenza delle prestazioni sottese(“La società si è limitata all’esibizione di preventivi non dimostrativi delleprestazioni rese a fronte di fatture connotate da genericità, né ha dettagliatola natura, la quantità e la qualità delle suddette prestazioni. Siffattadocumentazione appare oltremodo carente e lacunosa”).9.2. Deve ribadirsi che la valutazione delle prove raccolte, anche se si trattadi presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusivaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni inordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudicesi è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esamedel materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minoreall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenzaimpugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al finedi ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamentidi fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., 17 dicembre 2025, n. 32935;Cass., Sez. 6, n. 8758 del 4/04/2017; Cass., Sez. 5, n. 18721 del13/07/2018; Cass., Sez. 5, n. 26961 del 26/11/2020; Cass., n.19945/2021).10. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese processuali sono liquidate indispositivo secondo la soccombenza.11. Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione propostaal Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizioneNumero registro generale 11542/2025Numero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 19608/2026Data pubblicazione 13/06/2026accelerata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass., Sez. Un. n.28540/2023; Cass., Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alleprecedenti risulta Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione delgiudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente.11.1 Debbono, quindi, liquidarsi ex art. 96, comma 3, c.p.c. l’ulterioreimporto ex art. 96, comma 4, c.p.c., e l’ulteriore importo, sempre a caricodi parte soccombente, da versarsi, quest’ultimo, alla cassa delle ammende. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e infondato ilsecondo motivo di ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore dellacontroricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 10.800,00,oltre, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente alpagamento dell’ulteriore somma di euro 5.400,00 ex art. 96, comma 3,c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancoraulteriore somma di euro 3.000,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore dellacassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 dei 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso a norma del comma 1-bisNumero registro generale 11542/2025Numero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 19608/2026Data pubblicazione 13/06/2026dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il Presidente