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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01600/2026

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7093 /20 2 5 proposto da E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’ a mministratore Unico e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’ a vv.

FerdinandoSerapiglia forza di procura speciale in atti (domicilio digitale PEC:[OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del D irettore pro tempore rappresentatae difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato(domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) Oggetto:motivazione apparentedella sentenza Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 - c ontroricorrente – per la cassazione del la s entenza della Cor te di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 5736 / 05 /2024, depositata in data 24/09/2024,non notificata ; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA] o Fattidi caus a La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento, relativo alperiodo d’ imposta 2016, con il quale, a seguito delle risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 20 giugno2018, aveva accertato che la predetta società aveva partecipato aduna “frode carosello” in ambito I.V.A., procedendo quindi a ri presa a tassazione dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente detratta per€ 1.191 . 251,00, con aggiunta di interessi e sanzioni.

LaCTP dichiarava inammissibile il ricorso; appellava la società .

Con la sentenza ora gravata di ricorso in cassazione il giudice dell’appello ha riformato la pronuncia di primo grado quando all’inammissibilitàdel ricorso, rigettandolo nel merito Ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a un solo motivodi doglianza , poi illustrato da memoria.

Resistel’Agenzia delle Entrate con controricorso.

IlConsigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata delricorso ex art. 3 8 0 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrente hachiesto la decisione collegiale .

Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 Ragionidella decisione Ilsolo motivo di ricorso dedotto è proposto in relazione all’art. 360 c. 1n. 4 c.p.c. e per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c. 2 n. 4c.p.c. e 36 c. 2 n. 4 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e in relazione anche all’art. 111 c. 6 Cost. per omess a o apparente motivazione; parte ricorrentelamenta il fatto che la trama argomentativa della pronuncia di merito - trascritta in ricorso per cassazione – consumi il vizio di omessao apparente motivazione.

Taleunico motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Lamotivazione apparente della sentenza si ravvisa nel momento in cui non è possibile ravvisare “gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo imp ossibile ogni controllosull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 18231/2016e in questo senso anche Cass.

SS.UU n. 8053/2014).

Nelcaso di specie è possibile dedurre l’iter logico - motivazionale da cui ilGiudice di secondo grado ha tratto il proprio convincimento.

Dopo aver risolto a favore del contribuente la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, la sentenza affronta e disattende l’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio, “ doglianza, quest’ultima, di per sé incompatibile con la ricostruzione appena descritta dell’interlocuzione intercorsa tra Amministrazione e contribuente, soprattutto alla luce degli effettivi incontri tra contribuente ed Amministrazione.

Ne consegue, dunque, l’assoluta infondatezzadella violazione del principio del contraddittorio laddove, invece, le parti hanno intrapreso la procedura di adesione, sede massima di espressione dell’effettività del contraddittorio ”.

Quindi, vienead esaminare il profilo relativo alla asserita violazione dell’onere Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 dellaprova, in ordine al quale chiarisce come “… l’onere della prova, di cui all’art. 7, comma 5bis, D.lgs. 546/1992, in tema di operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti grava sempre sull’Amministrazione,la quale tuttavia può legittimamente assolvere al proprio onere anche attraverso presunzioni, purché gravi precise e concordanti”.

Infine, venendo alle questioni di merito, sia pur sinteticamente afferma con chiarezza che “ Il contribuente, infatti, si limita a ribadire la propria estraneità alla frode, senza riuscire a confutare la prove addotte dall’Amministrazione, secondo cui la irregolarità delle operazioni intercorse con società soggette ad accertamenti,anche penali, la misura minima del rincaro adottato nelle operazioni con quest’ultime, nonché l’accertata collusione di alcuni membri e dipendenti della contribuente muoverebbero tutti nell’univoca direzione della partecipazione fraudolenta alla frode carosello.Valutazione, quest’ultima, che il Collegio non ritiene di poter contraddire, alla luce del mancato assolvimento dell’onere di prova contrariain capo al contribuente ” .

Come si vede il percorso motivazionale è logico e ben delineato , risolvendosila doglianza in asserite insufficienze, di per sé irrilevanti e non censurabili in sede di legittimità posto che il vizio motivazionale non può assurgere a motivo d’impugnazione se non per la carenza totaleo parvenza della motivazione.

Infatti, va ribadito che il giudice dimerito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove c he ritenga più attendibili ed idonee alla formazionedello stesso (Cass. n. 3601/2006).

Inoltre,l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunqueacquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti.

È, infatti, necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 elementiin fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla.

Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rili evi che, seppure non espressamenteesaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata econ l'iter argomentativo seguito (Cass. n. 520/2005).

In altre parole, ilgiudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singoloelemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invecelimitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultanogli elementi essenziali ai fini del decidere.

Quanto poi al profilo di censura riguardante l’asserita violazione dei principi in tema di onere della prova, il motivo è manifestamente infondato avendo la sentenza impugnata applicato correttamente i principiillustrati più volte da questa Corte (Cass. n . 21953/2007; Cass.n. 9784/2010; Cass. n. 9108/2012; Cass. 27718/2013; Cass. n. 20059/2014;Cass. n. 9363/2015; Cass. n. 15294/2021; nello stesso sensoC.

Giust. 6 luglio 2006, C - 439/04; 21 febbraio 2006, C - 255/02; 21giugno 2012, C - 80/11; 6 dicembre 2012 , C - 285/11; 31 novembre 2013,C-642/11; Cass. n. 28628/2021; Cass. n. 28572/2017; Cass. n. 5406/2016;Cass. n. 28683/2015; Cass. n. 428/2015).

Conclusivamente,il ricorso va rigettato.

Lespese processuali sono liquidate secondo la soccombenza come in dispositivo.

Poichéla presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 - bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez.

Un. n. 28540 / 2023; Cass. Sez.

Un. n. 27195 / 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839 / 2023) Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 6 secondola quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art.380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.

Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudiz io in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non atteners i ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente.

Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importodi euro 3.0 00 ,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1.5 0 0 ,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassadelle ammende; P.Q.M rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.8 00,00, in favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrenteal pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.0 0 0 ,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancoraulteriore somma di euro 1 . 5 0 0 ,0 0 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favoredella cassa delle ammende.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L . n. 228 del 2012, si dà atto della sussist

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7093 /20 2 5 proposto da E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’ a mministratore Unico e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’ a vv. FerdinandoSerapiglia forza di procura speciale in atti (domicilio digitale PEC:[OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del D irettore pro tempore rappresentatae difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato(domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) Oggetto:motivazione apparentedella sentenza Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 - c ontroricorrente – per la cassazione del la s entenza della Cor te di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 5736 / 05 /2024, depositata in data 24/09/2024,non notificata ; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA] o Fattidi caus a La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento, relativo alperiodo d’ imposta 2016, con il quale, a seguito delle risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 20 giugno2018, aveva accertato che la predetta società aveva partecipato aduna “frode carosello” in ambito I.V.A., procedendo quindi a ri presa a tassazione dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente detratta per€ 1.191 . 251,00, con aggiunta di interessi e sanzioni. LaCTP dichiarava inammissibile il ricorso; appellava la società . Con la sentenza ora gravata di ricorso in cassazione il giudice dell’appello ha riformato la pronuncia di primo grado quando all’inammissibilitàdel ricorso, rigettandolo nel merito Ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a un solo motivodi doglianza , poi illustrato da memoria. Resistel’Agenzia delle Entrate con controricorso. IlConsigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata delricorso ex art. 3 8 0 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrente hachiesto la decisione collegiale . Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 Ragionidella decisione Ilsolo motivo di ricorso dedotto è proposto in relazione all’art. 360 c. 1n. 4 c.p.c. e per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c. 2 n. 4c.p.c. e 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e in relazione anche all’art. 111 c. 6 Cost. per omess a o apparente motivazione; parte ricorrentelamenta il fatto che la trama argomentativa della pronuncia di merito - trascritta in ricorso per cassazione – consumi il vizio di omessao apparente motivazione. Taleunico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Lamotivazione apparente della sentenza si ravvisa nel momento in cui non è possibile ravvisare “gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo imp ossibile ogni controllosull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 18231/2016e in questo senso anche Cass. SS.UU n. 8053/2014). Nelcaso di specie è possibile dedurre l’iter logico - motivazionale da cui ilGiudice di secondo grado ha tratto il proprio convincimento. Dopo aver risolto a favore del contribuente la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, la sentenza affronta e disattende l’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio, “ doglianza, quest’ultima, di per sé incompatibile con la ricostruzione appena descritta dell’interlocuzione intercorsa tra Amministrazione e contribuente, soprattutto alla luce degli effettivi incontri tra contribuente ed Amministrazione. Ne consegue, dunque, l’assoluta infondatezzadella violazione del principio del contraddittorio laddove, invece, le parti hanno intrapreso la procedura di adesione, sede massima di espressione dell’effettività del contraddittorio ”. Quindi, vienead esaminare il profilo relativo alla asserita violazione dell’onere Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 dellaprova, in ordine al quale chiarisce come “… l’onere della prova, di cui all’art. 7, comma 5bis, D.lgs. 546/1992, in tema di operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti grava sempre sull’Amministrazione,la quale tuttavia può legittimamente assolvere al proprio onere anche attraverso presunzioni, purché gravi precise e concordanti”. Infine, venendo alle questioni di merito, sia pur sinteticamente afferma con chiarezza che “ Il contribuente, infatti, si limita a ribadire la propria estraneità alla frode, senza riuscire a confutare la prove addotte dall’Amministrazione, secondo cui la irregolarità delle operazioni intercorse con società soggette ad accertamenti,anche penali, la misura minima del rincaro adottato nelle operazioni con quest’ultime, nonché l’accertata collusione di alcuni membri e dipendenti della contribuente muoverebbero tutti nell’univoca direzione della partecipazione fraudolenta alla frode carosello.Valutazione, quest’ultima, che il Collegio non ritiene di poter contraddire, alla luce del mancato assolvimento dell’onere di prova contrariain capo al contribuente ” . Come si vede il percorso motivazionale è logico e ben delineato , risolvendosila doglianza in asserite insufficienze, di per sé irrilevanti e non censurabili in sede di legittimità posto che il vizio motivazionale non può assurgere a motivo d’impugnazione se non per la carenza totaleo parvenza della motivazione. Infatti, va ribadito che il giudice dimerito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove c he ritenga più attendibili ed idonee alla formazionedello stesso (Cass. n. 3601/2006). Inoltre,l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunqueacquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 elementiin fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rili evi che, seppure non espressamenteesaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata econ l'iter argomentativo seguito (Cass. n. 520/2005). In altre parole, ilgiudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singoloelemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invecelimitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultanogli elementi essenziali ai fini del decidere. Quanto poi al profilo di censura riguardante l’asserita violazione dei principi in tema di onere della prova, il motivo è manifestamente infondato avendo la sentenza impugnata applicato correttamente i principiillustrati più volte da questa Corte (Cass. n . 21953/2007; Cass.n. 9784/2010; Cass. n. 9108/2012; Cass. 27718/2013; Cass. n. 20059/2014;Cass. n. 9363/2015; Cass. n. 15294/2021; nello stesso sensoC. Giust. 6 luglio 2006, C - 439/04; 21 febbraio 2006, C - 255/02; 21giugno 2012, C - 80/11; 6 dicembre 2012 , C - 285/11; 31 novembre 2013,C-642/11; Cass. n. 28628/2021; Cass. n. 28572/2017; Cass. n. 5406/2016;Cass. n. 28683/2015; Cass. n. 428/2015). Conclusivamente,il ricorso va rigettato. Lespese processuali sono liquidate secondo la soccombenza come in dispositivo. Poichéla presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 - bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540 / 2023; Cass. Sez. Un. n. 27195 / 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839 / 2023) Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 6 secondola quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art.380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudiz io in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non atteners i ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente. Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importodi euro 3.0 00 ,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1.5 0 0 ,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassadelle ammende; P.Q.M rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.8 00,00, in favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrenteal pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.0 0 0 ,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancoraulteriore somma di euro 1 . 5 0 0 ,0 0 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favoredella cassa delle ammende. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L . n. 228 del 2012, si dà atto della sussist