CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12192/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
er legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 13605/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 12192/2026Data pubblicazione 01/05/2026per la cassazione della sentenza n. 7443/7/2024 dalla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio depositata in data11/12/2024, non notificata,udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso diaccertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato IVA, IRESe IRAP per il periodo d’imposta 2018, contestando l’indebita detrazionedi un credito IVA ritenuto inesistente e procedendo ad accertamentoinduttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, a seguito dellamancata risposta agli inviti istruttori ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso. Lasocietà proponeva appello deducendo, tra l’altro la violazione dell’art.157 del d.L. n. 34 del 2020; l’illegittimità dell’accertamento induttivo; laviolazione del contraddittorio endoprocedimentale; carenzemotivazionali e illegittimità delle sanzioni.La Corte territoriale di appello ha quindi ritenuto infondati i motivi diappello, condividendo integralmente la motivazione di primo grado.Ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a due motividi ricorso.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.La Consigliera delegata ha depositato proposta di definizioneaccelerata ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrenteha chiesto la decisione del Collegio e ha depositato memoria.Ragioni della decisioneCon il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si censura la sentenza impugnata per averela Corte di giustizia tributaria di secondo grado ritenuto erroneamenteCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 13605/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 12192/2026Data pubblicazione 01/05/2026inammissibile la documentazione prodotta dalla contribuente in sedecontenziosa, sul presupposto della mancata risposta agli inviti istruttoridell’Ufficio. Secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe fattomalgoverno della disciplina dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973,omettendo di considerare che l’inutilizzabilità della prova documentalepresuppone una puntuale richiesta istruttoria, l’avvertimento sulleconseguenze della mancata ottemperanza e soprattutto uncomportamento doloso e volontario del contribuente diretto a sottrarsialla verifica, elementi nella specie insussistenti. La sentenza impugnataè altresì censurata per avere ignorato la disciplina del rito tributario (art.32 d. Lgs. n. 546 del 1992), che consente la produzione documentalefino a venti giorni liberi prima dell’udienza, nonché per avere compressoil diritto di difesa, in contrasto con i principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità in materia di limiti applicativi dellapreclusione probatoria.Tale motivo è manifestamente infondato.Alla luce dell’art. 32 ultimo comma del d.P.R. n. 600 del 1973 ilgiudice d’appello ha deciso la questione di diritto in modo conforme allagiurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 26133/2024; Cass. n.6617/2021) a fronte dell’accertamento in fatto operato dalla Corte digiustizia tributaria di secondo grado in forza del quale i documenti inargomento sono stati prodotti con la memoria e non nel corsodell’attività di controllo né in sede di proposizione del ricorso in primogrado illustrando le ragioni della mancata produzione all’Ufficio durantela fase procedimentale e le ragioni di non imputabilità di tale situazioneex ultimo comma dell’art. 32 del ridetto d.P.R. n. 600 del 1973, quinditardivamente.Né il profilo – diverso e autonomo rispetto alla censura di cui sopra –relativo alla mancata prova della specificità della richiesta documentale,pure dedotto nel motivo di ricorso, risulta aver formato oggetto delCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 13605/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 12192/2026Data pubblicazione 01/05/2026giudizio di merito; esso, pertanto, è nuovo per esser stato proposto perla prima volta di fronte a questa Corte e va allora dichiaratoinammissibile.Non soccorre peraltro la tesi di parte ricorrente – che vi insiste anchein memoria – il disposto dell’art. 32 del d. Lgs. n. 546 del 1992, cherisulta inconferente poiché si tratta qui di una inutilizzabilitàprocedimentale (quella di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973), chenel concreto è sostanziale – inerente cioè l’ingresso delladocumentazione nel procedimento di controllo, nella relazione tracontribuente e Ufficio - e non processuale – inerente cioè l’ingresso delladocumentazione nel processo, nella relazione tra le parti processuali. Ledue fattispecie, a ben vedere l’una di inutilizzabilità l’altra diinammissibilità, in quanto differenti tra loro, sono disciplinate dadisposizioni del tutto autonome e indipendenti, non suscettibili diapplicazione se non nei casi ad esse riferibili.Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 24 della L. n. 4 del 1929, nonché dell’art. 12 dellalegge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sideduce la nullità dell’avviso di accertamento per essere stato emesso inassenza di un previo processo verbale di constatazione, sia pur in uncontesto di controllo c.d. “a tavolino”, con conseguente violazione delprincipio del contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di difesadel contribuente. La ricorrente assume che l’art. 24 della L. n. 4 del 1929imponga un obbligo generalizzato di constatazione delle violazionimediante processo verbale, obbligo che, nella specie, sarebbe stato deltutto eluso dall’Amministrazione finanziaria. La Corte territorialeavrebbe – si deduce – quindi erroneamente escluso la rilevanza delladoglianza, non considerando che la mancata redazione del PVC haimpedito alla contribuente di partecipare alla fase procedimentale e diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 13605/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 12192/2026Data pubblicazione 01/05/2026far valere utilmente le proprie difese, in contrasto con i principi elaboratidalla giurisprudenza di Legittimità in tema di contraddittorio preventivo.Il motivo è anch’esso manifestamente infondato, sia quanto al profilorelativo alla necessarietà della redazione del PVC (Cass. n. 16546/2018;Cass. n. 31120/2017 e precedentemente anche Cass. n. 27711/2013)sia quanto al profilo riguardante la c.d. “prova di resistenza”, avendo lasentenza di merito deciso in modo conforme alla giurisprudenza diquesta Corte (Cass. SS. UU. n. 21271/2025).Invero, si è ritenuto in tale sede massimamente nomofilattica che laviolazione dell’obbligo di contraddittorio procedimentale comportal'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere dienunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valeree non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia ostrumentale, tale essendo quella non idonea, secondo una valutazioneprobabilistica ex ante spettante al giudice di merito, a determinare unrisultato diverso del procedimento impositivo; tale enunciazione dielementi di fatto non è qui né concretamente né correttamenteavvenuta, in quanto tali elementi sono stati veicolati nel giudizio permezzo di documenti inutilizzabili, come si è chiarito in precedenza,poiché prodotti in violazione della preclusione di cui all’art. 32 ultimicommi del d.P.R. n. 600 del 1973.Va poi ricordato che (Cass. n. 18489/2024) in tema di accertamentoc.d. “a tavolino”, l'[OSCURATO:PERSONA] è tenuta a rispettareil contraddittorio endoprocedimentale in presenza di tributi armonizzati,ma le modalità per la sua realizzazione non sono a forma vincolata,essendo sufficiente assicurare l'effettività dello stesso,indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorsoa procedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzatiall'interlocuzione preventiva, come l'inoltro di questionari ed ilriconoscimento dell'accesso agli atti.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 13605/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 12192/2026Data pubblicazione 01/05/2026Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta didefinizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata lagiurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora,conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023)secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il nondecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente.Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore dellacontroricorrente la somma di euro 14.000,00 per compensi e l’ulterioresomma di euro 7.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la sommadi euro 3.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera diparte ricorrente – alla cassa delle ammende P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro14.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito cuiaggiungersi – sempre a favore della parte controricorrente - la sommadi euro 7.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., oltre alla somma ulteriore di euro3.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 13605/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 12192/2026Data pubblicazione 01/05/2026Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7