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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04253/2026

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7961 /20 25 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentatae difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] À [OSCURATO:PERSONA] (quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] D’AZUR a seguito di atto di fusione avente effetto dal 22 novembre 2016) in persona del legale rappresentante pro temporeassistita e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale del 6 maggio 2025, Oggetto:rimborso- onerifideiussori Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 autenticatanella firma dal [OSCURATO:PERSONA] - Rey di Nizza, munita di traduzionegiurata - c ontroricorrent e – perla cassazione del la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaLiguria n. 733/02/2024 depositata il 14/10/2024 , non notificata Uditala relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 1 6 / 01 /202 6 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] causa L’oggetto del contendere riguarda il rimborso ex art. 8, comma 4, dellalegge n. 212/2000 degli oneri fideiussori sostenuti per l’erogazione dei rimborsitrimestrali Iva “anticipati” ai sensi dell’art. 38 - bis d.

P .

R . n. 633/72 edell’art. 8, comma 4, della legge n. 212/2000, riferiti ai primi due trimestri dell’anno 2010, chiesti a rimborso dalla società [OSCURATO:PERSONA], sul quale si formava il silenzio - rifiuto dell’Agenzia delle Entrate.

Lacontribuente impugnava detto diniego; l a [OSCURATO:PERSONA], con decisione n. 595/2022, accoglieva il ricorso.

Appellaval’Ufficio.

Conla sentenza qui gravata la CTR confermava la decisione di primo grado.

Ricorrea questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi.

Resiste con controricorso , illustrato da memoria, la società contribuente.

Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale parte ricorrente ha chiestola decisione del [OSCURATO:PERSONA].Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 Ragionidella decisione Ilprimo motivo denuncia la n ullità della sentenza per violazione della regoladi corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., nonché dell’art. 36 del d.

L gs n. 546/92, in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n. 4) c.p.c .; l a sentenza del giudice di secondo grado– secondo l’Amministrazione ricorrente - ha omesso di pronunciarsi sulthema decidendum introdotto dall’Ufficio sin dal primo grado di giudizio ereiterato in appello, relativo alla mancata prova della quantificazione dei creditichiesti a rimborso.

Ilmotivo è manifestamente infondato.

Aben vedere, invece, il giudice di seconde cure ha esaminato il motivo d’appelloconcernente la quantificazione degli oneri rimborsabili (cfr. p ag . 6 dellasentenza impugnata ) dando conto in motivazione delle ragioni in forza dellequali lo stesso è stato disatteso; peraltro, la censura – nel contestare il raggiungimento della prova di ciò – finisce per impingere nel meritus causae,divenendo inammissibile.

Ilsecondo motivo di ricorso – proposto in via subordinata - lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 c. 4 della L. 212 del 2000, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 109 TUIR, ai sensi dell’art. 360 n.3) c.p.c. ; secondoparte ricorrente il giudice di appello avrebbe violato la regola sul ripartodell’onere probatorio, dispensando la parte dal provare che gli oneri fideiussori oggetto di rimborso erano proprio quelli sopportati per le garanziespecificamente richieste dall’Ufficio ai sensi dell’art. 38bis d.

P .

R . n. 633del 19 72, cioè che si trattava, come asserito dalla parte, di oneri relativi al conseguimento anticipato dei rimborsi Iva chiesti a rimborso, e non si trattasse,invece, di oneri realizzati per altre prestazioni fideiussorie, chieste peraltri scopi, non collegate al rimborso per cui è causa.

Ancheil secondo motivo di ricorso è inammissibile perché la censura parimenticostituisce doglianza di merito, chiedendo in sostanza un nuovo Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 accertamentodi fatto – non più consentito in questa sede di Legittimità - sullanatura degli oneri fideiussori sopportati dalla contribuente.

Conclusivamente,quindi, il ricorso va rigettato.

Lespese di lite sono regolate dalla soccombenza .

Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione propostaal Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione acceleratadel giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez.

Un. n. 28540/2023; Cass. Sez.

Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedentirisulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibilio manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (comenovellato dal d.

Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'art. 96 c.p.c. c odifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravatadel ricorrente.

Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore d ella controricorrente la somma di euro 8 . 4 00,00 per compensi , oltre 200 per esborsie accessori di legge, e l’ulteriore somma di euro 4.20 0 ,0 0 ex art. 96 c.3 c.p.c., cui aggiungersi la somma di euro 2.1 0 0 ,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di parte ricorrente – alla cassa delle ammende P.Q.M rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiin favore di parte controricorrente che liquida in euro 8 . 4 00,00, Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 oltrea euro 200,00 per esborsi, 15% per spese general i , CPA e iva come perlegge cui aggiungersi – sempre a favore d ella parte controricorrente - lasomma di euro 4 . 2 00,00 ex art. 96 c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7961 /20 25 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentatae difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] À [OSCURATO:PERSONA] (quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] D’AZUR a seguito di atto di fusione avente effetto dal 22 novembre 2016) in persona del legale rappresentante pro temporeassistita e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale del 6 maggio 2025, Oggetto:rimborso- onerifideiussori Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 autenticatanella firma dal [OSCURATO:PERSONA] - Rey di Nizza, munita di traduzionegiurata - c ontroricorrent e – perla cassazione del la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaLiguria n. 733/02/2024 depositata il 14/10/2024 , non notificata Uditala relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 1 6 / 01 /202 6 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] causa L’oggetto del contendere riguarda il rimborso ex art. 8, comma 4, dellalegge n. 212/2000 degli oneri fideiussori sostenuti per l’erogazione dei rimborsitrimestrali Iva “anticipati” ai sensi dell’art. 38 - bis d. P . R . n. 633/72 edell’art. 8, comma 4, della legge n. 212/2000, riferiti ai primi due trimestri dell’anno 2010, chiesti a rimborso dalla società [OSCURATO:PERSONA], sul quale si formava il silenzio - rifiuto dell’Agenzia delle Entrate. Lacontribuente impugnava detto diniego; l a [OSCURATO:PERSONA], con decisione n. 595/2022, accoglieva il ricorso. Appellaval’Ufficio. Conla sentenza qui gravata la CTR confermava la decisione di primo grado. Ricorrea questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi. Resiste con controricorso , illustrato da memoria, la società contribuente. Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale parte ricorrente ha chiestola decisione del [OSCURATO:PERSONA].Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 Ragionidella decisione Ilprimo motivo denuncia la n ullità della sentenza per violazione della regoladi corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., nonché dell’art. 36 del d. L gs n. 546/92, in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n. 4) c.p.c .; l a sentenza del giudice di secondo grado– secondo l’Amministrazione ricorrente - ha omesso di pronunciarsi sulthema decidendum introdotto dall’Ufficio sin dal primo grado di giudizio ereiterato in appello, relativo alla mancata prova della quantificazione dei creditichiesti a rimborso. Ilmotivo è manifestamente infondato. Aben vedere, invece, il giudice di seconde cure ha esaminato il motivo d’appelloconcernente la quantificazione degli oneri rimborsabili (cfr. p ag . 6 dellasentenza impugnata ) dando conto in motivazione delle ragioni in forza dellequali lo stesso è stato disatteso; peraltro, la censura – nel contestare il raggiungimento della prova di ciò – finisce per impingere nel meritus causae,divenendo inammissibile. Ilsecondo motivo di ricorso – proposto in via subordinata - lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 c. 4 della L. 212 del 2000, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 109 TUIR, ai sensi dell’art. 360 n.3) c.p.c. ; secondoparte ricorrente il giudice di appello avrebbe violato la regola sul ripartodell’onere probatorio, dispensando la parte dal provare che gli oneri fideiussori oggetto di rimborso erano proprio quelli sopportati per le garanziespecificamente richieste dall’Ufficio ai sensi dell’art. 38bis d. P . R . n. 633del 19 72, cioè che si trattava, come asserito dalla parte, di oneri relativi al conseguimento anticipato dei rimborsi Iva chiesti a rimborso, e non si trattasse,invece, di oneri realizzati per altre prestazioni fideiussorie, chieste peraltri scopi, non collegate al rimborso per cui è causa. Ancheil secondo motivo di ricorso è inammissibile perché la censura parimenticostituisce doglianza di merito, chiedendo in sostanza un nuovo Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 accertamentodi fatto – non più consentito in questa sede di Legittimità - sullanatura degli oneri fideiussori sopportati dalla contribuente. Conclusivamente,quindi, il ricorso va rigettato. Lespese di lite sono regolate dalla soccombenza . Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione propostaal Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione acceleratadel giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedentirisulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibilio manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (comenovellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'art. 96 c.p.c. c odifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravatadel ricorrente. Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore d ella controricorrente la somma di euro 8 . 4 00,00 per compensi , oltre 200 per esborsie accessori di legge, e l’ulteriore somma di euro 4.20 0 ,0 0 ex art. 96 c.3 c.p.c., cui aggiungersi la somma di euro 2.1 0 0 ,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di parte ricorrente – alla cassa delle ammende P.Q.M rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiin favore di parte controricorrente che liquida in euro 8 . 4 00,00, Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 oltrea euro 200,00 per esborsi, 15% per spese general i , CPA e iva come perlegge cui aggiungersi – sempre a favore d ella parte controricorrente - lasomma di euro 4 . 2 00,00 ex art. 96 c
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