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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13083/2026

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ata e difesagiusta procura speciale in atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 1768/03/2025 della Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania, depositata in data26/02/2025Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 12209/2025Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 13083/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Con atto notificato il 6 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate haemesso un atto di recupero con il quale ha contestato alla societàcontribuente l’indebito utilizzo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 deld.

Lgs. n. 241 del 1997, di un credito IVA per l’importo di euro 1.171,00,utilizzato nell’anno d’imposta 2018.

La pretesa erariale è stata fondataesclusivamente sulla presunta omessa presentazione del modello IVATR relativo al terzo trimestre 2017.La contribuente ha impugnato l’atto dinanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado, deducendo che il credito utilizzato incompensazione era in realtà riferibile al secondo trimestre 2017, per ilquale il modello [OSCURATO:PERSONA] era stato regolarmente e tempestivamentepresentato, con emersione di un credito capiente.

Ha altresì dedottol’erroneità dell’individuazione del trimestre di riferimento da partedell’Ufficio, la violazione dei principi di collaborazione e buona fede el’omessa attivazione del contraddittorio preventivo, trattandosi di tributoarmonizzato.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha rigettatoil ricorso, ritenendo che l’errore sul trimestre fosse meramente formalee che il contraddittorio preventivo non fosse necessario, compensandole spese di lite.La contribuente ha quindi proposto appello dinanzi alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado, reiterando le doglianze giàsollevate in primo grado, insistendo sull’erroneità del presuppostodell’atto di recupero, sulla regolare presentazione del modello IVA TRrelativo al secondo trimestre 2017, sull’obbligatorietà del contraddittoriopreventivo e sulla mancata prova, da parte dell’Amministrazione,dell’eventuale diniego dell’istanza di compensazione.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 12209/2025Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 13083/2026Data pubblicazione 07/05/2026La sentenza qui gravata ha rigettato l’appello, ritenendo lasentenza di primo grado adeguatamente motivata, escludendo lanecessità del contraddittorio preventivo e affermando che l’errore sultrimestre non incideva sulla legittimità del recupero, in quanto lacontribuente non avrebbe fornito prova della fondatezza del creditoutilizzato in compensazione.Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].Il Consigliere delegato ha depositato proposta accelerata didecisione ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrenteha chiesto la decisione collegiale.Ragioni della decisioneCon il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per motivazione apparente, perplessa e intrinsecamentecontraddittoria, nonché per travisamento delle difese svolte e perpronuncia ultra ed extra petita, in violazione degli artt. 36 del d.

Lgs. n.546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Si deduce che il giudice diappello avrebbe fondato la decisione su un’erronea percezione dellareale questione controversa, qualificando come mero errore formalel’errata indicazione del trimestre di riferimento del credito IVA, puressendo l’atto di recupero basato esclusivamente sull’asserita omessapresentazione del modello [OSCURATO:PERSONA] relativo a un trimestre diverso daquello effettivamente interessato dalla compensazione.

Si lamenta,inoltre, che la sentenza abbia ritenuto non provata la spettanza delcredito, imponendo alla contribuente un onere probatorio estraneo allacontestazione originaria dell’Ufficio e pronunciando su profili non dedottidalle parti.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 12209/2025Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 13083/2026Data pubblicazione 07/05/2026Il motivo è manifestamente infondato, quanto al profilo di censuramotivazionale, dal momento che la motivazione alla base della sentenzadi secondo grado non è apparente (Cass.

SS.

UU. n. 8053/2014),avendo il giudice del merito reso chiaro l’iter logico – giuridicosottostante la sua decisione, con motivazione il cui contenuto èrispettoso del c.d.

“minimo costituzionale”.Quanto poi al denunciato travisamento delle prove e delle difese,il motivo è del tutto infondato sia sotto il primo aspetto, in quanto deltutto generico, non indicando parte ricorrente quali prove e qualecontenuto informativo delle stesse sarebbero state oggetto ditravisamento, sia sotto il secondo aspetto, avendo invece la pronunciadi merito dimostrato in motivazione di aver esaminato le eccezioni edifese del contribuente.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 17 del d.

Lgs. n. 241 del 1997, 38-bis del d.P.R.n. 633 del 1972 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., in materia di oneredella prova e di valutazione delle prove documentali.

Si deduce che laCorte di merito avrebbe errato nel ritenere non assolto l’onereprobatorio gravante sulla contribuente, nonostante fosse stata prodottala documentazione attestante la regolare presentazione del modello IVATR relativo al trimestre corretto e la riferibilità della compensazione alcredito IVA ivi emergente.

Si contesta che, a fronte di una contestazionelimitata all’asserita omessa presentazione del modello per un diversotrimestre, il giudice abbia richiesto la prova della fondatezza sostanzialedel credito, omettendo di considerare un fatto decisivo e pacifico tra leparti.Il motivo è manifestamente infondato.Come ha accertato in fatto la sentenza impugnata, ilfraintendimento in ordine al trimestre di riferimento del credito – cheCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 12209/2025Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 13083/2026Data pubblicazione 07/05/2026anche in memoria si sottolinea ritenendolo profilo essenziale ai fini delladecisione della controversia – in realtà non fa venire meno l’autonomo,distinto e imprescindibile onere del contribuente di dare prova dellasussistenza del credito in argomento.

La sentenza impugnata chiariscein fatto, a chiare lettere, che “il mero errore formale riconosciutodall'ufficio relativamente al trimestre di riferimento non può invalidare ilrecupero effettuato anche perché nulla il contribuente ha documentatoanche in grado di appello sulla fondatezza della pretesa non avendoprodotto in giudizio le dichiarazioni iva e la natura e fondatezza deicrediti portati in detrazione”; ancora, puntualizza che “… Il contribuenteavrebbe dovuto produrre in giudizio tutta la documentazione (fatture diacquisto, copia dei registri fiscali, etc…) a giustificazione della spettanzadel relativo credito”.Con tali affermazioni, la Corte di secondo grado ha dimostrato diaver rispettato i principi enunciati da questo Giudice di legittimità conriguardo all’onere della prova che grava sul contribuente nellecontroversie in cui si discute della spettanza di un credito in capo a talesoggetto: in forza del principio generale più volte ribadito da questaCorte (per tutte si veda Cass. n. 27580/2018) incombe sul contribuente,il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere diprovare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito e, a tal fine, non èsufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché ilcredito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico diapplicazione del tributo.

Anche quindi con riguardo alla presentefattispecie, nella quale trattasi di compensazione di debiti tributari concredito IVA, grava parimenti - sempre in applicazione del ridettoprincipio - sul medesimo contribuente l'onere della prova dellasussistenza di tutti gli elementi costitutivi del credito vantato e oppostoin compensazione.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 12209/2025Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 13083/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ciò in quanto è sempre il contribuente, nelle controversie aventiper oggetto il rimborso di tributi ritenuti non dovuti, a rivestire il ruolodi attore in senso sostanziale (tre molte, Cass. n. 28333/2019; Cass. n.12291/2018; Cass. n. 1822/2019) e come tale a esser gravatodell’onere di dar prova dei fatti costituenti il diritto esercitato.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea e dell’art. 6-bis della L. n. 212 del 2000, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per omessa attivazione delcontraddittorio preventivo in materia di tributi armonizzati.

Si deduceche, trattandosi di IVA, l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovutoinstaurare il contraddittorio endoprocedimentale, la cui omissioneavrebbe inciso sul diritto di difesa della contribuente, la quale avrebbepotuto chiarire in sede amministrativa l’errore relativo al trimestre diriferimento del credito, evitando l’adozione dell’atto di recupero.

Sicontesta la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui haescluso la rilevanza del contraddittorio e ha affermato che lacontribuente non avrebbe indicato le ragioni che avrebbe potuto farvalere in tale sede.Il motivo è manifestamente infondato.Alla luce della previsione normativa vigente ratione temporis,rileva la Corte che nemmeno in questa sede di Legittimità, né in ricorsoné in memoria la parte ricorrente ha specificato cosa avrebbe potutoaddurre per superare la cd.

“prova di resistenza”, che non può certoconsistere in quello che si afferma a pag. 19 del ricorso, vale a dire ilmancato approfondimento istruttorio da parte dell’Ufficio.Quindi, la contribuente non ha fornito detta “prova di resistenza”(in termini, per tutte, Cass.

SS.

UU. n. 21271/2025) limitandosi inconcreto a evidenziare l’errore in ordine al trimestre, che è erroremeramente formale, quindi irrilevante ai fini che qui rilevano; inoltre –Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 12209/2025Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 13083/2026Data pubblicazione 07/05/2026diversamente da come si sostiene da parte della contribuente anche inmemoria – tale elemento di fatto è anche ex se inidoneo e insufficientea provare l’esistenza del credito azionato in compensazione.

Restaquindi non provato proprio tale essenziale profilo e senza che si sia dataprova del credito, difetta l’elemento essenziale la cui sussistenza (intutto o in parte) avrebbe potuto effettivamente far mutare la posizionedell’Ufficio quanto alla debenza della pretesa erariale.Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato.Le spese processuali sono liquidate secondo soccombenza.Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta didefinizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata lagiurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.Sez.

Un. n. 28540/2023; Cass. Sez.

Un. n. 27195/2023; ancora,conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023)secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.

Lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il nondecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente.Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore diciascuna parte controricorrente la somma di euro 1.500,00 percompensi e l’ulteriore somma di euro 750,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cuiaggiungersi la somma di euro 350,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi –sempre ad opera di parte ricorrente – alla cassa delle ammendeCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 12209/2025Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 13083/2026Data pubblicazione 07/05/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, cuiaggiungersi – sempre a favore di parti controricorrente - la somma dieuro 750,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., nonché l’ulteriore somma di euro350,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesagiusta procura speciale in atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 1768/03/2025 della Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania, depositata in data26/02/2025Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 12209/2025Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 13083/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Con atto notificato il 6 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate haemesso un atto di recupero con il quale ha contestato alla societàcontribuente l’indebito utilizzo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 deld. Lgs. n. 241 del 1997, di un credito IVA per l’importo di euro 1.171,00,utilizzato nell’anno d’imposta 2018. La pretesa erariale è stata fondataesclusivamente sulla presunta omessa presentazione del modello IVATR relativo al terzo trimestre 2017.La contribuente ha impugnato l’atto dinanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado, deducendo che il credito utilizzato incompensazione era in realtà riferibile al secondo trimestre 2017, per ilquale il modello [OSCURATO:PERSONA] era stato regolarmente e tempestivamentepresentato, con emersione di un credito capiente. Ha altresì dedottol’erroneità dell’individuazione del trimestre di riferimento da partedell’Ufficio, la violazione dei principi di collaborazione e buona fede el’omessa attivazione del contraddittorio preventivo, trattandosi di tributoarmonizzato. La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha rigettatoil ricorso, ritenendo che l’errore sul trimestre fosse meramente formalee che il contraddittorio preventivo non fosse necessario, compensandole spese di lite.La contribuente ha quindi proposto appello dinanzi alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado, reiterando le doglianze giàsollevate in primo grado, insistendo sull’erroneità del presuppostodell’atto di recupero, sulla regolare presentazione del modello IVA TRrelativo al secondo trimestre 2017, sull’obbligatorietà del contraddittoriopreventivo e sulla mancata prova, da parte dell’Amministrazione,dell’eventuale diniego dell’istanza di compensazione.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 12209/2025Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 13083/2026Data pubblicazione 07/05/2026La sentenza qui gravata ha rigettato l’appello, ritenendo lasentenza di primo grado adeguatamente motivata, escludendo lanecessità del contraddittorio preventivo e affermando che l’errore sultrimestre non incideva sulla legittimità del recupero, in quanto lacontribuente non avrebbe fornito prova della fondatezza del creditoutilizzato in compensazione.Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].Il Consigliere delegato ha depositato proposta accelerata didecisione ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrenteha chiesto la decisione collegiale.Ragioni della decisioneCon il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per motivazione apparente, perplessa e intrinsecamentecontraddittoria, nonché per travisamento delle difese svolte e perpronuncia ultra ed extra petita, in violazione degli artt. 36 del d. Lgs. n.546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Si deduce che il giudice diappello avrebbe fondato la decisione su un’erronea percezione dellareale questione controversa, qualificando come mero errore formalel’errata indicazione del trimestre di riferimento del credito IVA, puressendo l’atto di recupero basato esclusivamente sull’asserita omessapresentazione del modello [OSCURATO:PERSONA] relativo a un trimestre diverso daquello effettivamente interessato dalla compensazione. Si lamenta,inoltre, che la sentenza abbia ritenuto non provata la spettanza delcredito, imponendo alla contribuente un onere probatorio estraneo allacontestazione originaria dell’Ufficio e pronunciando su profili non dedottidalle parti.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 12209/2025Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 13083/2026Data pubblicazione 07/05/2026Il motivo è manifestamente infondato, quanto al profilo di censuramotivazionale, dal momento che la motivazione alla base della sentenzadi secondo grado non è apparente (Cass. SS. UU. n. 8053/2014),avendo il giudice del merito reso chiaro l’iter logico – giuridicosottostante la sua decisione, con motivazione il cui contenuto èrispettoso del c.d. “minimo costituzionale”.Quanto poi al denunciato travisamento delle prove e delle difese,il motivo è del tutto infondato sia sotto il primo aspetto, in quanto deltutto generico, non indicando parte ricorrente quali prove e qualecontenuto informativo delle stesse sarebbero state oggetto ditravisamento, sia sotto il secondo aspetto, avendo invece la pronunciadi merito dimostrato in motivazione di aver esaminato le eccezioni edifese del contribuente.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 17 del d. Lgs. n. 241 del 1997, 38-bis del d.P.R.n. 633 del 1972 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., in materia di oneredella prova e di valutazione delle prove documentali. Si deduce che laCorte di merito avrebbe errato nel ritenere non assolto l’onereprobatorio gravante sulla contribuente, nonostante fosse stata prodottala documentazione attestante la regolare presentazione del modello IVATR relativo al trimestre corretto e la riferibilità della compensazione alcredito IVA ivi emergente. Si contesta che, a fronte di una contestazionelimitata all’asserita omessa presentazione del modello per un diversotrimestre, il giudice abbia richiesto la prova della fondatezza sostanzialedel credito, omettendo di considerare un fatto decisivo e pacifico tra leparti.Il motivo è manifestamente infondato.Come ha accertato in fatto la sentenza impugnata, ilfraintendimento in ordine al trimestre di riferimento del credito – cheCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 12209/2025Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 13083/2026Data pubblicazione 07/05/2026anche in memoria si sottolinea ritenendolo profilo essenziale ai fini delladecisione della controversia – in realtà non fa venire meno l’autonomo,distinto e imprescindibile onere del contribuente di dare prova dellasussistenza del credito in argomento. La sentenza impugnata chiariscein fatto, a chiare lettere, che “il mero errore formale riconosciutodall'ufficio relativamente al trimestre di riferimento non può invalidare ilrecupero effettuato anche perché nulla il contribuente ha documentatoanche in grado di appello sulla fondatezza della pretesa non avendoprodotto in giudizio le dichiarazioni iva e la natura e fondatezza deicrediti portati in detrazione”; ancora, puntualizza che “… Il contribuenteavrebbe dovuto produrre in giudizio tutta la documentazione (fatture diacquisto, copia dei registri fiscali, etc…) a giustificazione della spettanzadel relativo credito”.Con tali affermazioni, la Corte di secondo grado ha dimostrato diaver rispettato i principi enunciati da questo Giudice di legittimità conriguardo all’onere della prova che grava sul contribuente nellecontroversie in cui si discute della spettanza di un credito in capo a talesoggetto: in forza del principio generale più volte ribadito da questaCorte (per tutte si veda Cass. n. 27580/2018) incombe sul contribuente,il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere diprovare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito e, a tal fine, non èsufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché ilcredito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico diapplicazione del tributo. Anche quindi con riguardo alla presentefattispecie, nella quale trattasi di compensazione di debiti tributari concredito IVA, grava parimenti - sempre in applicazione del ridettoprincipio - sul medesimo contribuente l'onere della prova dellasussistenza di tutti gli elementi costitutivi del credito vantato e oppostoin compensazione.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 12209/2025Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 13083/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ciò in quanto è sempre il contribuente, nelle controversie aventiper oggetto il rimborso di tributi ritenuti non dovuti, a rivestire il ruolodi attore in senso sostanziale (tre molte, Cass. n. 28333/2019; Cass. n.12291/2018; Cass. n. 1822/2019) e come tale a esser gravatodell’onere di dar prova dei fatti costituenti il diritto esercitato.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea e dell’art. 6-bis della L. n. 212 del 2000, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per omessa attivazione delcontraddittorio preventivo in materia di tributi armonizzati. Si deduceche, trattandosi di IVA, l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovutoinstaurare il contraddittorio endoprocedimentale, la cui omissioneavrebbe inciso sul diritto di difesa della contribuente, la quale avrebbepotuto chiarire in sede amministrativa l’errore relativo al trimestre diriferimento del credito, evitando l’adozione dell’atto di recupero. Sicontesta la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui haescluso la rilevanza del contraddittorio e ha affermato che lacontribuente non avrebbe indicato le ragioni che avrebbe potuto farvalere in tale sede.Il motivo è manifestamente infondato.Alla luce della previsione normativa vigente ratione temporis,rileva la Corte che nemmeno in questa sede di Legittimità, né in ricorsoné in memoria la parte ricorrente ha specificato cosa avrebbe potutoaddurre per superare la cd. “prova di resistenza”, che non può certoconsistere in quello che si afferma a pag. 19 del ricorso, vale a dire ilmancato approfondimento istruttorio da parte dell’Ufficio.Quindi, la contribuente non ha fornito detta “prova di resistenza”(in termini, per tutte, Cass. SS. UU. n. 21271/2025) limitandosi inconcreto a evidenziare l’errore in ordine al trimestre, che è erroremeramente formale, quindi irrilevante ai fini che qui rilevano; inoltre –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 12209/2025Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 13083/2026Data pubblicazione 07/05/2026diversamente da come si sostiene da parte della contribuente anche inmemoria – tale elemento di fatto è anche ex se inidoneo e insufficientea provare l’esistenza del credito azionato in compensazione. Restaquindi non provato proprio tale essenziale profilo e senza che si sia dataprova del credito, difetta l’elemento essenziale la cui sussistenza (intutto o in parte) avrebbe potuto effettivamente far mutare la posizionedell’Ufficio quanto alla debenza della pretesa erariale.Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato.Le spese processuali sono liquidate secondo soccombenza.Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta didefinizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata lagiurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora,conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023)secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il nondecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente.Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore diciascuna parte controricorrente la somma di euro 1.500,00 percompensi e l’ulteriore somma di euro 750,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cuiaggiungersi la somma di euro 350,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi –sempre ad opera di parte ricorrente – alla cassa delle ammendeCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 12209/2025Numero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 13083/2026Data pubblicazione 07/05/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, cuiaggiungersi – sempre a favore di parti controricorrente - la somma dieuro 750,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., nonché l’ulteriore somma di euro350,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8
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