CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12189/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 13474/2025Numero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 12189/2026Data pubblicazione 01/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa come per leggedall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 1153/06/2024 della Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, depositata indata 23/12/2024udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 182/2024, depositata il 9 maggio 2024, la Corte digiustizia tributaria di primo grado di Ravenna rigettava il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’intimazione di pagamentonotificata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione in data 8 marzo 2023,relativa a plurime cartelle di pagamento concernenti tributi erariali(IRPEF, IVA e IRAP) per i periodi d’imposta 2003 e 2004.Il contribuente aveva dedotto, in via principale, la decadenzadell’Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione per mancata oirregolare notificazione delle cartelle di pagamento e, in via subordinata,l’intervenuta prescrizione dei crediti, contestando l’applicabilità di unasospensione generalizzata dei termini prescrizionali in forza dellanormativa emergenziale adottata nel periodo pandemico. Aveva inoltresostenuto l’operatività della prescrizione quinquennale con riferimentoalle sanzioni e agli interessi.Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello innanzi allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna,reiterando le censure già svolte in primo grado e richiamandoorientamenti giurisprudenziali e prassi amministrative cheescluderebbero la sospensione della prescrizione per i debiti nonCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 13474/2025Numero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 12189/2026Data pubblicazione 01/05/2026scadenti nel periodo emergenziale. Con separata istanza chiedeva lasospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, che veniva concessa.Si costituivano in giudizio l’Agenzia delle entrate – Direzioneprovinciale di Ravenna e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, chiedendoil rigetto dell’appello. [OSCURATO:PERSONA] eccepivano preliminarmentel’inammissibilità dell’impugnazione per mancata contestazione diprecedenti intimazioni di pagamento, ritualmente notificate e nonimpugnate, con conseguente definitività delle pretese; deducevanoaltresì l’infondatezza delle doglianze in punto di decadenza eprescrizione, evidenziando la ritualità delle notifiche delle cartelle, lasussistenza di plurimi atti interruttivi e l’operatività del termineprescrizionale decennale anche con riferimento a sanzioni e interessi.Veniva inoltre riconosciuta la cessazione della materia del contendere inrelazione a una delle cartelle originariamente indicate.Con la sentenza qui gravata la Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’Emilia-Romagna respingeva l’appello, ritenendol’impugnazione inammissibile e comunque infondata nel merito edisponeva la compensazione delle spese di lite, anche in relazione allafase cautelare.Ricorre a questa Corte il contribuente con cinque motivi di ricorsoillustrati da memoria.L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossioneresistono con unico controricorso.La Consigliera delegata ha depositato proposta di definizioneaccelerata ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrenteha chiesto la decisione del Collegio e ha depositato memoria.Ragioni della decisioneIl primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.19 e 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l’art. 50del d.P.R. n. 602 del 1973 per avere la Corte di giustizia tributaria diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 13474/2025Numero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 12189/2026Data pubblicazione 01/05/2026secondo grado erroneamente ritenuto che la mancata impugnazione diprecedenti intimazioni di pagamento comportasse la definitività dellapretesa tributaria e la conseguente preclusione dell’eccezione diprescrizione. Il ricorrente deduce che l’intimazione di pagamento noncostituisce atto impositivo, ma atto prodromico all’esecuzione forzata,la cui impugnazione ha natura meramente facoltativa; ne consegue chedalla sua mancata impugnazione non può derivare alcuna“cristallizzazione” del credito, né la perdita del diritto di eccepirel’intervenuta prescrizione del rapporto sostanziale.Tale motivo è manifestamente infondato.Come ritenuto dalla Corte di merito, che ha fatto correttaapplicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza in materia,l’intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, inquanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R.cit., è atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1,lett. e), d. Lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integrauna facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere levicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica (Cass. n.6436/2025). Conseguentemente, nel caso di specie, stante la mancataimpugnazione delle intimazioni di pagamento notificate in data 25maggio 2011, 20 aprile 2022 e 18 ottobre 2022, antecedentiall’intimazione di pagamento oggetto del giudizio relative alle cartelle(ancora di interesse) n. 09320080002166180000 e n.09320110003711949000, doveva ritenersi certamente precluso alcontribuente far valere la prescrizione maturata tra la notifica dellecartelle e la notifica delle pregresse intimazioni, in quanto tale eccezioneandava fatta valere impugnando ex art. 19 c. 3 d. Lgs. n. 546 del 1992il primo atto ricevuto dopo quelli ritenuti non notificati.Né rileva la natura di atto a impugnazione facoltativa da attribuirsiall’intimazione di pagamento, poiché si è qui trattato pur sempreCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 13474/2025Numero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 12189/2026Data pubblicazione 01/05/2026dell’atto successivo, logicamente e cronologicamente, a quelli che siassumono non notificati; diversamente opinando si lascerebbe ilcontribuente libero – a suo piacimento – di impugnare qualsiasi attodella riscossione successivo a quello che assume non notificato, conconseguente permanere dell’incertezza in ordine alla regolarità dellaprocedura di riscossione coattiva.Le stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. n. 5791/2008)hanno ritenuto che, in materia di riscossione delle imposte, attesoproprio che la correttezza del procedimento di formazione della pretesatributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenzaprocedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, alloscopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa deldestinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisceun vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenzialenotificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediantela scelta, consentita dal d. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, diimpugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora,cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizioderivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnarecumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella dipagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) nonnotificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestareradicalmente la pretesa tributaria (conf. Cass. n. 3344/2023).Tale scelta, in ogni caso, va esercitata impugnando – per l’appunto –l’atto conseguenziale, vale a dire il primo atto successivo a quello la cuinotifica si contesta.Invero, non può ritenersi che l’impugnazione in argomento consenta– diversamente da quanto sostenuto in memoria – una richiesta dipronuncia sull’attualità o meno dell’obbligazione tributaria; essaconsente semplicemente il recupero delle questioni che sarebberoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 13474/2025Numero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 12189/2026Data pubblicazione 01/05/2026precluse se l’atto presupposto a quello impugnato fosse statocorrettamente notificato.Ancora, non si verifica alcuna “rifondazione” della pretesa, comeparimenti si sostiene in memoria, dal momento che l’effettodell’impugnazione dell’atto notificato unitamente a quello presuppostonon notificato consente una pura riapertura processuale dei termini diimpugnazione – per i vizi dello stesso – dell’atto (anche) presupposto;la pretesa da esso veicolato resta la medesima – non avvenendo alcunfenomeno novativo che potrebbe configurare una re-istituzione per vianon legislativa dei tributi - così come medesime sono le eccezioni adessa opponibili, identiche a tutte quelle che erano esperibili avverso lapretesa veicolata dall’atto che si assume non notificato.Infine, non risulta pertinente il richiamo ai profili riguardanti il giustoprocesso ex art. 111 Cost., sui quali sempre la memoria si sofferma conarticolate osservazioni, sotto il profilo della economicità dei giudizi: lanecessità di notificare una nuova intimazione di pagamento una voltascaduta la precedente si impone alla luce della garanzia del diritto didifesa, in quanto essa permette al debitore di versare il dovuto primadell’inizio dell’esecuzione forzata ma non influisce sulla debenza dellasomma, ormai definitivamente dovuta a seguito della notifica degli attipresupposti, a meno che il contribuente non ne scardini – di tali atti –l’efficacia impugnando l’atto ad essi immediatamente successivo ex art.19 c. 3 del d. Lgs. n. 546 del 1992. E in tal senso si è espressa questaCorte proprio nella pronuncia citata da parte ricorrente (Cass. n.21658/2023) secondo la quale “l’inefficacia (dell’intimazione dipagamento, n.d.r.) ai fini della successiva procedura esecutiva nontravolge, tuttavia, l’effetto proprio dell’intimazione di pagamento, qualerichiesta formale di pagamento idonea ad interrompere il corso dellaprescrizione”. L’intimazione precedente, quindi, così come produceeffetti sostanziali in materia di prescrizione, provocandoneCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 13474/2025Numero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 12189/2026Data pubblicazione 01/05/2026l’interruzione, produce effetti sostanziali in materia di esistenza dellapretesa, riproponendola come essa era ed è, consentendone quindi lacontestazione come era – ove sia provata, naturalmente, la mancatanotifica dell’atto presupposto – ab origine.Pertanto, la doglianza in argomento va rigettata.Il secondo motivo si duole della falsa applicazione degli artt. 68 deld.l. n. 18 del 2020 e 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, con conseguentemancata applicazione degli artt. 2946 cod. civ., 20 del d.lgs. n. 472 del1997 e 2948, n. 4, c.c. per avere il giudice d’appello ritenuto operanteuna sospensione generalizzata dei termini di prescrizione in forza dellanormativa emergenziale Covid-19. Secondo il ricorrente, tale disciplinariguarda esclusivamente i debiti scadenti nel periodo emergenziale e nonsi estende alla prescrizione decennale già in corso per tributidefinitivamente accertati in epoca anteriore; pertanto, i crediti per cui ècausa dovevano ritenersi prescritti per decorso del termine ordinario.Il motivo è infondato.Esso invero deduce l’essere spirato il termine decennale diprescrizione all’atto della notifica dell’intimazione di pagamentonotificata in data 20 aprile 2022 (non oggetto del presente giudizio).Tale profilo di invalidità della pretesa, come si è illustrato sopra, andavaperò proposto nel giudizio di impugnazione avverso tale intimazione,notificata in data 20 aprile 2022 (e notificata regolarmente, comeaccerta in fatto la sentenza di appello) non risultando possibile far valeretale vizio nel giudizio – come è il presente – di impugnazione avversol’intimazione notificata in data 21 febbraio 2023.Comunque, dalla notifica dell’intimazione di cui si è detto, sino adoggi, non è decorso il termine di estinzione dei crediti in argomento;pertanto, la questione – nei termini in cui è posta - si appalesa anchepriva di rilevanza.[OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 13474/2025Numero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 12189/2026Data pubblicazione 01/05/2026Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 20, comma 3, del d.Lgs. n. 472 del 1997, per avere la sentenza impugnata ritenutoapplicabile alle sanzioni tributarie il medesimo termine prescrizionaledecennale previsto per il tributo, sul presupposto della loro irrogazionecongiunta. Il ricorrente deduce che, in assenza di un accertamentogiurisdizionale definitivo, il diritto alla riscossione delle sanzioni restasoggetto al termine quinquennale previsto dalla norma speciale, comechiarito dalla giurisprudenza di legittimità, e che la Corte territoriale haerroneamente esteso il principio dell’unitarietà del termine oltre l’ambitodell’“actio iudicati”.Il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. peravere il giudice d’appello escluso l’applicazione della prescrizionequinquennale agli interessi, ritenendoli assoggettati al terminedecennale in quanto accessori di un’obbligazione tributaria unitaria. Ilricorrente sostiene, invece, che gli interessi maturano periodicamente edanno luogo a obbligazioni autonome, soggette al terminequinquennale, e che tale disciplina non è derogata dalla natura tributariadel credito principale.Il terzo e il quarto motivo – incentrati sulla prescrizione decennaledel credito erariale per le imposte, sulla prescrizione quinquennale perle sanzioni e sulla prescrizione quinquennale per interessi – possonoesaminarsi congiuntamente, in quanto tra essi strettamente connessi.Gli stessi sono infondati.La sentenza di appello ha accertato che: “Ma in ogni caso, comeaffermato nelle considerazioni iniziali della presente motivazione,qualunque considerazione di merito cede a fronte della tardivitàdell’impugnazione di cui al presente contenzioso, presentata dopoplurimi pregressi atti correttamente notificati e mai impugnati”.Tale considerazione, anche a ritenere errata la precedenteaffermazione svolta dalla pronuncia di appello in ordine alla prescrizioneCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 13474/2025Numero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 12189/2026Data pubblicazione 01/05/2026decennale per effetto della definitività delle cartelle, travolge ogniulteriore questione, che risulta preclusa alla luce della mancataimpugnazione degli atti in argomento per le ragioni in diritto svoltesopra.Comunque, dalla notifica delle intimazioni di pagamento(effettuate in data 25 maggio 2011, 20 aprile 2022 e 18 ottobre 2022)alla notifica dell’atto successivo (effettuata in data 8 marzo 2023) certonon risulta maturata alcuna delle prescrizioni che possono venire inrilievo.Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta didefinizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata lagiurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora,conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023)secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il nondecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente.Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore diciascuna parte controricorrente la somma di euro 8.200,00 percompensi e l’ulteriore somma di euro 4.100,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cuiaggiungersi la somma di euro 2.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi– sempre ad opera di parte ricorrente – alla cassa delle ammendeCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 13474/2025Numero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 12189/2026Data pubblicazione 01/05/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di ciascuna parte controricorrente che liquidain euro 8.200,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito cuiaggiungersi – sempre a favore di ciascuna delle parti controricorrenti -la somma di euro 4.100,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., oltre alla ancoraulteriore somma di euro 2.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi –sempre ad opera di parte ricorrente – alla cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. 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